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Inaugurazione Anno Giudiziario 2008
Intervento di Mario Delli Priscoli, Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte Suprema di Cassazione
25 gennaio 2008
Indice
PREMESSA
LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
GLI UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO
L'ATTIVITÀ IN MATERIA DISCIPLINARE DELLA PROCURA GENERALE
I SERVIZI CIVILE E PENALE DELLA PROCURA GENERALE
LA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA
CONCLUSIONI
La riforma dell'ordinamento giudiziario ha innovato notevolmente il
ruolo del procuratore generale. La sua titolarità dell'azione disciplinare si
caratterizza oggi significativamente per l'obbligatorietà voluta dal legislatore,
come pure per la maggiore portata che lo strumento cautelare disciplinare ha
acquisito rispetto alla funzione demandata al Consiglio Superiore della
Magistratura dal previgente art. 2 della cosiddetta legge delle guarentigie.
Per altro verso, il procuratore generale si qualifica come referente
funzionale, non gerarchico, di tutta la magistratura requirente, destinatario di
dati e notizie sul corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, sul rispetto
delle norme sul giusto processo, nonchè sul puntuale esercizio da parte dei
procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e
organizzazione degli uffici ai quali sono preposti.
Non mi limiterò, pertanto, a riferire sull'attività del mio ufficio, ma
svolgerò, anche sulla scorta delle indicazioni pervenute dalle procure generali
distrettuali, alcune considerazioni sull'attività delle varie procure della
Repubblica, senza attribuire, in tal modo, alla Procura generale della
Cassazione il ruolo di vertice istituzionale della magistratura requirente.
Il 2007 è stato l'anno in cui l'istituzione giudiziaria e tutte le sue
articolazioni si sono trovate a misurarsi con la riforma dell'ordinamento
giudiziario approvata nella scorsa legislatura e che l'attuale Parlamento ha in
molti punti modificato su impulso del Ministro della giustizia.
Dopo un anno di attuazione, il bilancio della riforma è necessariamente
ancora provvisorio. Quel che si può già dire è che si tratta di un bilancio che
presenta luci e ombre. Le ombre sono ora minori e meno fosche di quel che
sarebbero state senza gli interventi correttivi apportati con le leggi 24 ottobre
2006, n. 269, e 30 luglio 2007, n. 111. In realtà queste ombre sono
rappresentate per lo più da occasioni mancate, da innovazioni non fatte, da
obiettivi non raggiunti e spesso neppure perseguiti. Faccio solo un esempio: la
malattia fondamentale che colpisce il nostro sistema di giustizia è
notoriamente rappresentata, a detta di tutti gli osservatori italiani e stranieri,
da quella crisi di efficienza che si traduce nell'abnorme e scandalosa durata
dei nostri processi. Orbene, nelle nuove leggi di ordinamento giudiziario e
nella sconcertante cascata di leggi che negli anni recenti si è ripetutamente
abbattuta sulla giustizia, sarebbe arduo individuare una sola norma o un solo
comma che serva ad abbreviare anche di un giorno la durata dei nostri
processi.
L'auspicio che deve quindi essere rivolto al legislatore non può che
essere questo: attuare in via prioritaria, in materia di giustizia, misure
legislative, strutturali e amministrative concretamente efficaci, radicali e
dirette ad un solo essenziale e assolutamente primario obiettivo, quello di
ridurre drasticamente la durata dei processi.
Se prima non verrà raggiunto tale obiettivo, ogni riforma, ogni
innovazione, non potrà che essere un mero diversivo e comunque uno storno
delle risorse legislative dal fine primario.
La fase di avvio dell'attuazione della nuova disciplina ordinamentale ha
già messo in evidenza difficoltà pratiche notevoli. Per fare un esempio, è
certamente da condividere pienamente il divieto di assegnare i magistrati che
hanno vinto il concorso e compiuto il tirocinio alle funzioni di pubblico
ministero, alle funzioni giudicanti monocratiche penali o di g.i.p. o di g.u.p.,
ma questa scelta fa sorgere il rischio che nei primi anni di applicazione della
legge, fino a quando non si elimineranno le gravi carenze di organico,
potrebbero restare "scoperte" funzioni delicate nelle sedi disagiate. Vero è che
una razionale distribuzione dei magistrati tra le varie sedi e le diverse funzioni
appare difficilmente attuabile senza una drastica revisione delle circoscrizioni
giudiziarie, che, vincendo finalmente le pressioni e le resistenze localistiche,
elimini gli uffici giudiziari piccoli e piccolissimi che affollano il nostro
sistema giudiziario, contribuendo grandemente ad uno spreco di risorse
umane, materiali e finanziarie che è particolarmente intollerabile in una
situazione in cui la scarsità delle risorse è ormai la regola generale.
Tra le occasioni mancate, alcune riguardano proprio la Procura generale
presso la Corte di cassazione. L'auspicio che avevo tempestivamente espresso
lo scorso anno di una modifica radicale dell'art. 24 del decreto legislativo n.
160 del 2006 è rimasto in parte deluso. È vero infatti che tale norma è stata
soppressa e sostituita dal nuovo testo dell'art. 13, introdotto dalla legge n. 111
del 2007. Ma la nuova norma continua a non prendere in considerazione, per
l'assegnazione delle funzioni requirenti di legittimità, il rilievo che
privilegiare coloro che provengono dalle funzioni requirenti e inquirenti di
merito è un vero e proprio non senso, posto che si tratta di magistrati che sono
quasi sempre privi di esperienze significative nel campo civile; laddove, come
è noto, la metà dei sostituti procuratori generali presso la Cassazione svolge la
sua funzione nel settore civile, mentre nessuno di essi, salvo per quanto
riguarda il settore disciplinare, svolge quelle funzioni inquirenti che sono
invece componente essenziale delle funzioni del pubblico ministero di merito.
È pacifico ed è confermato dall'esperienza che di regola sono maggiormente
idonei ad esercitare le funzioni requirenti di legittimità i magistrati che
abbiano esercitato funzioni giudicanti piuttosto che quelli che abbiano
esercitato funzioni di pubblico ministero.
È quindi auspicabile una modifica del menzionato art. 13, che elimini
qualsiasi limite o filtro per l'accesso dei magistrati giudicanti alla Procura
generale della Cassazione.
Va poi rilevato che la legge 111 del 2007 ha saggiamente stabilito che i
concorsi per l'accesso in magistratura sono banditi con cadenza di norma
annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel
quadriennio successivo: solo così infatti sarà possibile evitare costantemente
le carenze di organico. A me sembra però che sia stato un errore precludere
l'accesso ai concorsi in magistratura ai semplici laureati: si rischia che i
giovani migliori, scoraggiati per il tempo enorme che occorrerà per accedere
alla magistratura, scelgano altre strade, più rapide e più redditizie. Va
considerato che per la laurea in giurisprudenza occorrono ora 5 anni (e non 4
come in precedenza) e che di norma la laurea si consegue non prima dei 24/25
anni, per cui, considerati anche i tempi dei concorsi, l'età media dei nuovi
magistrati supererà certamente i 30 anni.
Se si tiene presente che nel concorso per 380 posti di magistrato,
recentemente esaurito, sono rimasti scoperti ben 58 posti, pur essendo stati
ammessi a partecipare circa 2000 semplici laureati che avevano superato una
prova preselettiva, appare evidente che nei prossimi concorsi, cui nessun
giovane laureato potrà partecipare (per cinque anni sono abilitati solo quelli
che si sono iscritti al corso di laurea in giurisprudenza anteriormente all'anno
accademico 1998/1999) non potranno essere coperti tutti i posti. Tanto più
che per un prossimo concorso sono stati banditi ben 500 posti (e bandire
anche in seguito concorsi per tale numero di posti appare necessario se si
vuole arrivare fra alcuni anni a colmare tutti i vuoti di organico).
A dimostrazione della validità dei giovani laureati, sta la circostanza che
gli ammessi a partecipare al concorso di recente concluso esonerati dalle
prove di preselezione erano più del triplo dei semplici laureati che avevano
superato le prove predette (6.765 contro 1.900), laddove gli ammessi agli orali
sono stati solo 212 tra gli appartenenti alla prima categoria e ben 130 tra gli
appartenenti alla seconda.
L'adozione del concorso c.d. di secondo grado sembra essere apparsa
necessaria soprattutto – posto che nessuno può seriamente affermare che i
requisiti richiesti oltre la laurea siano idonei a dimostrare una maggiore
preparazione – per costituire un filtro idoneo ad evitare l'eccessivo
affollamento dei concorsi che rendeva gli stessi difficilmente gestibili. Ma
probabilmente avrebbero potuto essere elaborate altre soluzioni, volte a
meglio perseguire la medesima finalità.
È questa la prima occasione d'impiego, riguardo ad un intero anno
giudiziario, dello strumento di verifica della riorganizzazione dell'ufficio del
pubblico ministero previsto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 109 del 2006.
Tutti i procuratori generali presso le corti di appello hanno acquisito dati
e notizie dalle procure della Repubblica dei rispettivi distretti ed inviato al mio
ufficio le relazioni sui temi definiti dal legislatore, che ha loro demandato il
compito di "verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il
rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte
dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e
organizzazione degli uffici ai quali sono preposti".
Queste, in sintesi, le notazioni più significative.
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In linea di massima, i procuratori generali distrettuali riferiscono che
non sono emerse anomalie nell'esercizio dell'azione penale, che essi
giudicano quindi coerente coi canoni di correttezza e di uniformità, nonché di
puntualità, per quanto consentito dai complessivi – e di solito onerosi –
impegni dei singoli uffici e dalla tempestività nell'espletamento delle
incombenze di competenza della polizia giudiziaria, degli ufficiali giudiziari e
del servizio postale.
In non pochi uffici si è tenuto conto, nell'individuazione dei criteri
generali per la trattazione dei procedimenti, dell'indulto concesso con la legge
31 luglio 2006, n. 241. Peraltro, viene di regola opportunamente considerato
che la minore urgenza delle indagini inerenti a reati per i quali la condanna
non sarebbe in concreto scontata deve essere conciliata con altri profili di
rilievo, quali gli interessi sociali o patrimoniali delle vittime.
In taluni circondari è condivisa l'adozione di una "politica sanzionatoria"
ispirata a principi di ragionevolezza e senza divergenze sensibili, soprattutto
con riferimento ai reati più gravi. La ricerca di uniformità nel metro di
commisurazione delle sanzioni è attuata sia per le pene "patteggiate" sia per
quelle richieste negli altri riti (come ad esempio quello del decreto penale di
condanna), fatte salve le fattispecie meritevoli di considerazioni particolari.
Vi sono casi di direttive ai sostituti procuratori sull'obbligo di relazione
scritta al capo dell'ufficio nell'ipotesi di richiesta di proroga dei termini per le
indagini preliminari successiva alla prima.
Laddove compatibile con la dimensione dell'ufficio, si registra
diffusamente – in conformità ad un indirizzo ampiamente sperimentato – la
costituzione di gruppi di lavoro in relazione alla specificità di determinate materie (ad esempio reati ambientali, reati contro la pubblica
amministrazione, contro il patrimonio, in materia fiscale e societaria, reati
contro le c.d. fasce deboli). Detti strumenti organizzativi sono spesso
interpretati anche come mezzi per favorire l'uniformità nell'esercizio
dell'azione penale, in considerazione – fra l'altro – della presenza di un
magistrato coordinatore per ogni gruppo di lavoro (spesso un procuratore
aggiunto), che assicura continuità nei collegamenti e nell'adozione dei
protocolli operativi, al fine di evitare scelte (anche procedurali) diversificate
nell'ambito di una medesima materia.
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Le valutazioni circa il rispetto dei canoni costituzionali in materia di
giusto processo sono tutte in linea di massima positive.
Le relazioni che affrontano il tema delle riforme utili alla riduzione dei
tempi di durata dei processi penali ripropongono temi già esplorati in passato,
quali l'esigenza di riforme normative nei settori delle impugnazioni, delle
notificazioni (al fine di eliminare momenti di inutile stasi o attività di garanzia
meramente formali), delle nullità (privilegiando i principi di lealtà processuale
e di economia processuale che sono propri di ogni modello "accusatorio").
Trattasi di prospettive che conservano piena attualità ed appaiono
meritevoli della massima attenzione.
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I procuratori della Repubblica hanno in misura preponderante
confermato i criteri organizzativi preesistenti alla recente riforma
ordinamentale, relativamente alla distribuzione degli affari con metodi
oggettivi e predeterminati.
L'esperienza offre così conferma della diffusione tra i magistrati del
pubblico ministero di un'impostazione culturale e professionale saldamente
radicata nel valore dell'imparzialità e nel principio costituzionale di
uguaglianza.
In conformità a quanto avevo avuto modo di auspicare all'indomani della
riforma ordinamentale, del nuovo assetto si è data generalmente una lettura
attenta ai valori costituzionali, con un'interpretazione dei poteri del capo
dell'ufficio di procura prevalentemente in termini di responsabilità, piuttosto
che di gerarchia.
Il giudizio dei procuratori generali presso le corti d'appello è in linea di
massima positivo quanto al contemperamento fra l'attribuzione della titolarità
esclusiva dell'azione penale al procuratore della Repubblica e l'autonomia
professionale dei magistrati assegnatari dei singoli procedimenti.
Si registra di frequente l'espletamento di opportune consultazioni dei
magistrati dell'ufficio (talora anche in forma di assemblea), da parte del
procuratore capo.
In alcune procure è stato istituito un "ufficio del magistrato inquirente",
finalizzato ad ottimizzare l'impiego delle professionalità disponibili ed a
perseguire il rispetto del principio di ragionevole durata dei procedimenti.
Alla trattazione dei profili organizzativi delle procure si affianca quella
dei problemi logistici, inerenti tanto alle strutture materiali (con casi di vera e
propria frammentazione di una stessa procura della Repubblica in numerosi
locali dislocati in luoghi diversi) quanto agli organici. Vi è chi prevede che la
situazione sia destinata ad aggravarsi nel futuro per l'impossibilità, in forza
dell'ordinamento giudiziario recentemente promulgato, di destinare agli uffici
di procura la categoria dei magistrati di prima nomina, che da sempre ha
costituito il serbatoio insostituibile per le sedi poco richieste.
Pure le dotazioni di personale amministrativo sono da molti giudicate
come inadeguate, specie per la mancata sostituzione degli elementi collocati a
riposo o, comunque, non più disponibili. Ne conseguono difficoltà sia nella
gestione degli uffici, sia nell'assistenza ai magistrati.
Problemi organizzativi peculiari sono segnalati in taluni uffici di
dimensioni particolarmente ridotte (qualche procuratore generale parla di
"micro–procure"), in cui si sono registrati addirittura periodi di scopertura
pressoché totale dell'organico. Ciò offre la riconferma dell'irrazionalità
dell'attuale geografia giudiziaria.
-
In tema di libertà personale, ho ritenuto doveroso rivolgere espressa
richiesta di dati e notizie. Nel complesso, le risposte ottenute sono tutt'altro
che appaganti.
Per alcuni distretti mancano dati concreti sull'esito delle richieste di
misure cautelari personali e delle impugnazioni in materia. E soltanto da
alcune relazioni traspare un effettivo impegno profuso nella ricerca di dati
utili: i quali, peraltro, spesso risultano non omogenei.
Così, per qualche circondario si fa riferimento solo alla custodia
cautelare ed agli arresti domiciliari, per altri circondari a tutte le misure
coercitive. Inoltre, non sempre è chiaro se i dati sulle richieste non accolte dal
giudice per le indagini preliminari comprendano anche i casi in cui sia stata
disposta una misura richiesta in via subordinata dal pubblico ministero. A
fronte, poi, di percentuali indicate come oscillanti fra limiti (minimo e
massimo) assai divaricati, non si comprende se venga riferito il risultato
oggettivo di un'analisi statistica ovvero, in linea latamente approssimativa,
solo una stima frutto dell'esperienza.
Marcata anche l'incompiutezza delle risultanze riferite nelle relazioni
circa l'esito delle procedure di riesame. In questo settore vi è, però, un
adeguato rilevamento da parte del Ministero della Giustizia.
È evidente che l'estrazione dei dati riepilogativi che qui interessano
comporta allo stato un lavoro considerevole e consente di addivenire a risultati
comunque inappaganti.
Un vuoto informativo su temi di tale importanza e delicatezza è
inaccettabile.
Si sta quindi valutando, per il futuro, la realizzazione da parte del
Ministero della Giustizia, che ha manifestato la sua piena disponibilità, di
ulteriori rilevazioni statistiche (ed in tale senso segnalerò in prosieguo alcuni
spunti propositivi). Si deve, peraltro, segnalare sin d'ora a tutti gli uffici
requirenti l'esigenza di raccogliere continuativamente i dati, che poi le
procure generali dei singoli distretti dovranno elaborare, portare a sintesi e
trasmettere.
Sul piano generale è dato registrare l'impressione di segno positivo di chi
reputa che, con l'introduzione della novella del c.d. assenso di cui all'art. 3 del
decreto legislativo n. 106 del 2006, è stato garantito non soltanto il
coinvolgimento del procuratore o del suo delegato nelle scelte processuali più
impegnative ed esposte, – quali sono quelle in materia di misure cautelari
personali – ma anche una maggiore cognizione e consapevolezza dell'intero
ufficio, nella formulazione ed adozione di tali iniziative. Ciò viene interpretato
anche come causa di rafforzamento della "tenuta" dei provvedimenti richiesti
dal pubblico ministero, anche in sede di verifica giurisdizionale.
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Quanto all'esercizio del potere di avocazione, viene segnalato in
qualche distretto il problema (verosimilmente comune a molti uffici
omologhi) che deriva dal fatto che la Procura generale non è strutturata per
condurre istruttorie di primo grado complesse. Ne consegue una situazione di
crisi quando si debba procedere all'avocazione di procedimenti di una certa
ampiezza.
Da altro angolo di visuale, si nota che, quando è prevista l'avocazione da
parte del procuratore generale presso la corte d'appello, questi dovrebbe
svolgere le indagini preliminari indispensabili a formulare le sue conclusioni
entro 30 giorni dal decreto di avocazione (art. 412, comma 1, c.p.p.): termine
che risulta problematico rispettare, quando si debba compiere un
approfondimento investigativo, ed in particolare accertamenti tecnici.
Occorrerebbe pertanto che il termine, in sede di riforma legislativa,
venisse ampliato perché la funzione dell'avocazione non sia vanificata.
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Circa i rapporti degli uffici di procura con la stampa, è dato riscontrare
la positiva tendenza alla concentrazione nel capo dell'ufficio ovvero nei
procuratori aggiunti della funzione di contatto con gli organi d'informazione.
- In tema di impiego della polizia giudiziaria e delle risorse finanziarie
e tecnologiche, sembra di poter cogliere – raffrontando le relazioni dei
procuratori generali distrettuali con elaborati per certi versi analoghi redatti in
passato – una maggiore attenzione ai profili di spesa, rispetto a quella che era
l'impostazione tradizionale.
Verosimilmente ciò consegue all'attualità del tema, ma può essere anche
un effetto – indubbiamente positivo – delle prescrizioni legislative in materia.
Peraltro, è diffusa la lagnanza per la progressiva maggiore scarsità delle
risorse tecnologiche e finanziarie; analogo risulta l'atteggiamento per quanto
attiene alle risorse umane (cui già ho fatto cenno).
In taluni circondari sono state adottate espresse direttive concernenti le
attività implicanti spese: ad es. le video–registrazioni, il noleggio di
apparecchi, le acquisizioni di tabulati, l'affidamento a terzi di beni in custodia.
Laddove sono stati sottoscritti appositi accordi con i gestori di telefonie,
con le ditte di intercettazione telefonica e ambientale e con l'Agenzia delle
Dogane, questi hanno consentito di contenere i costi unitari di talune attività
(quali, appunto, le intercettazioni; ma altra esperienza attiene, ad esempio, alle
analisi delle sostanze stupefacenti).
Viene pure segnalata come positiva da vari uffici la realizzazione di un
sistema centralizzato e computerizzato delle intercettazioni telefoniche e
ambientali: metodo che viene indicato come utile al fine di conseguire la
riduzione tanto dei tempi necessari per gli adempimenti di rito, quanto delle
risorse (in termini di costi e di impiego di personale).
La prima esperienza applicativa dell'art. 6 del decreto legislativo n. 109
del 2006 pare – in una prospettiva di sintesi – valutabile positivamente.
Sembra da apprezzare, in particolare, l'impostazione voluta dal
legislatore di un sistema di rilevamento oggettivo, oltre che di raccolta di
valutazioni autorevoli di addetti ai lavori, suscettibile di produrre una visione
d'insieme dei fenomeni rilevanti per l'esercizio dell'azione penale in modo
più organico rispetto alle passate esperienze in materia: utile, dunque, non
soltanto per possibili interventi disciplinari su eventuali emergenze
patologiche, ma anche – e soprattutto – in funzione propulsiva e propositiva.
In questa prospettiva essenzialmente costruttiva non può non rimarcarsi
l'inadeguatezza dei dati disponibili (alla quale ho già fatto cenno dianzi,
segnatamente sui temi inerenti alla libertà personale).
Sarebbe pertanto utile l'adozione, a livello organizzativo e – se
necessario – anche legislativo, di misure finalizzate al compiuto adempimento
al disposto del citato art. 6, sì da rendere disponibili in tutti i distretti giudiziari
quanto meno i seguenti dati:
- quanto alla correttezza e uniformità dell'esercizio dell'azione penale: i
tempi che intercorrono tra la data di acquisizione della notitia criminis negli
uffici di segreteria e l'iscrizione di questa, previa sua qualificazione giuridica,
negli appositi registri, nonché i termini medi di definizione dei procedimenti
in rapporto ai loro differenti esiti;
- quanto al giusto processo: la durata delle investigazioni funzionali
all'esercizio della azione penale, il rispetto dei termini fissati per la richiesta
di proroga, il numero delle richieste stesse;
- in tema di libertà personale: il numero delle richieste di misure cautelari
personali (distinguendo tra esse almeno quelle custodiali) e la percentuale di
accoglimento da parte del giudice delle richieste avanzate dal pubblico
ministero (distinguendo tra l'accoglimento di quelle formulate in via
principale e l'accoglimento di quelle subordinate);
- sul tema, infine, delle risorse finanziarie e tecnologiche, sarebbe utile
conoscere per ogni distretto lo stato di informatizzazione dei servizi (spese di
giustizia, fascicoli virtuali, registri del personale etc.); eventuali accordi con i
gestori di telefonia, con le ditte per la fornitura del sistema centralizzato per le
intercettazioni, delle strumentazioni attinenti alle c.d. intercettazioni
ambientali o video, con l'Agenzia delle dogane, con i servizi tecnici presso le
varie Forze di polizia, e quant'altro utile al fine di apprezzare l'impegno
profuso per l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse strutturali ed
economiche.
L'azione disciplinare del procuratore generale
La Procura generale, oltre a svolgere le funzioni tipiche dell'organo del
pubblico ministero presso un giudice di legittimità, qual è la Corte di
cassazione, e, quindi a contribuire alla funzione di nomofilachia ad essa
attribuita dall'art. 65 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e ad assumere
autonomamente taluni provvedimenti a contenuto decisorio (ad esempio, in
tema di contrasti di competenza fra procure della Repubblica, appartenenti a
distretti diversi, nella fase delle indagini preliminari e in caso di avocazione
delle stesse indagini da parte del procuratore generale presso la corte di
appello), ha il delicatissimo compito di garantire, mediante l'esercizio
dell'azione disciplinare, il controllo sulla deontologia professionale dei
magistrati. Controllo sul quale, tuttavia, l'ultima parola spetta ad un organo
giurisdizionale: la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della
Magistratura, le cui decisioni sono impugnabili davanti alle sezioni unite della
Corte di cassazione.
Al procuratore generale della Corte di cassazione, unitamente al Ministro
della giustizia, infatti, l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio
2006, n. 109, come modificato dalla legge 24 ottobre 2006, n. 269, attribuisce
la titolarità dell'azione disciplinare.
Diversa, tuttavia, è la posizione dei due organi, sia per quel che concerne
la fonte del loro potere, sia per quanto riguarda la natura dell'azione di cui
sono titolari: è facoltativa quella del Ministro, è diventata obbligatoria quella
del procuratore generale.
La differenziazione operata con la recente riforma tra le due azioni trova
il suo fondamento non solo e non tanto nella intervenuta tipizzazione degli
illeciti disciplinari, che opera anche nei confronti del Ministro, e nella loro
diversa fonte normativa (è stato lo stesso costituente a volere facoltativa
quella del Ministro), quanto, piuttosto, nella diversa natura e responsabilità dei
due organi. Infatti, mentre il Ministro, organo politico, è soggetto all'azione di
controllo del Parlamento, che può avere ad oggetto anche l'esercizio (o il non
esercizio) dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati, altrettanto non
può dirsi nei confronti del procuratore generale, organo dell'apparato
giudiziario; sicché soltanto la obbligatorietà dell'azione ne garantisce
l'imparzialità e può consentire un controllo, sia pure lato sensu, sul suo
esercizio.
Le principali novità introdotte dalla riforma dell'ordinamento giudiziario
in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati sono la tipizzazione
degli illeciti, la obbligatorietà dell'azione disciplinare del procuratore
generale, la introduzione di nuove misure cautelari anche anteriori all'inizio
del procedimento e la applicazione allo stesso, in quanto compatibili, delle
norme del vigente codice di procedura penale, con definitivo abbandono di
quello del 1930.
Ad oltre un anno dall'entrata in vigore della nuova disciplina del
procedimento in esame è possibile un primo, ancorché non definitivo, bilancio
della stessa.
Sulla tipizzazione degli illeciti disciplinari e sulla obbligatorietà
dell'azione disciplinare del procuratore generale, mi sono già soffermato
nell'intervento dello scorso anno; non è superfluo tornarvi brevemente per
alcune ulteriori considerazioni.
La tipizzazione degli illeciti disciplinari
La tipizzazione degli illeciti disciplinari, venne auspicata in origine dalla
stessa magistratura perché si riteneva che garantisse il magistrato,
contribuendo a dare alla materia una certezza maggiore di quella derivante
dall'evanescente concetto di "condotte che lo rendano immeritevole di fiducia
e considerazione o che compromettano il prestigio dell'ordine giudiziario"
(art. 18 regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, abrogato dall'art. 31
del più volte ricordato decreto legislativo n. 109 del 2006).
Si è però verificato il rischio, anche per effetto di talune modifiche
intervenute con la legge 24 ottobre 2006, n. 269, che più volte era stato
paventato dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal Parlamento e cioè
che anche la più analitica delle tipizzazioni non riuscisse a prevedere tutto e
quindi lasciasse fuori dall'ambito della rilevanza disciplinare comportamenti
pur avvertiti come deontologicamente scorretti.
A questo riguardo deve essere segnalata la sentenza della Sezione
disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 106 del 2007 che ha
affermato, conformemente alla posizione espressa dalla Procura generale, che
la tipizzazione degli illeciti disciplinari non esclude l'interpretazione estensiva
delle relative previsioni. Per quanto riguarda l'analogia, invece, la questione
appare più complessa.
Comunque, se talune lacune potranno essere colmate in via
interpretativa, è probabile che ne residueranno altre, così come altri problemi
di difficile soluzione sono stati evidenziati in questo anno di applicazione
della nuova normativa disciplinare. Potrebbe quindi essere opportuna quanto
meno un'opera di revisione tecnica e a tal fine la Procura generale della
cassazione ed il Consiglio Superiore della Magistratura potrebbero,
congiuntamente o disgiuntamente, dare il loro apporto sulla base delle loro
esperienze concrete.
Nell'attesa di una eventuale correzione legislativa, spetta all'istituzione
giudiziaria e al suo sistema di autogoverno, anche in questo campo, come in
ogni altro settore dell'ordinamento giudiziario, assumere consapevolmente
come proprio compito quello di risolvere i problemi e superare le difficoltà,
interpretando ogni volta le singole norme nel modo più aderente ai valori e ai
principi che la costituzione, la nostra cultura e la nostra storia pongono come
coordinate essenziali dell'ordinamento giudiziario.
L'obbligatorietà dell'azione disciplinare e i suoi correttivi
Nel complesso l'obbligatorietà dell'azione disciplinare non si è tradotta
in un abnorme incremento dei procedimenti disciplinari come invece era stato
giustificatamente paventato. Il timore era che l'obbligatorietà indiscriminata
avrebbe ingolfato il sistema disciplinare con una massa enorme di microviolazioni,
tale da far naufragare nella banalizzazione l'efficienza dello stesso
sistema disciplinare (oltre che del sistema di giustizia in generale) e da indurre
spinte alla burocratizzazione del ruolo.
Questo rischio è stato evitato grazie alle modificazioni introdotte con la
legge n. 269 del 2006, che hanno contenuto gli effetti negativi che
l'obbligatorietà avrebbe potuto avere. È stata infatti esclusa – con l'articolo 3
bis – la configurabilità come illecito disciplinare dei "fatti di scarsa rilevanza",
riconoscendosi così la possibilità, anzi la necessità, di un apprezzamento
discrezionale circa la sussistenza o meno, nella fattispecie concreta, di profili
di vero e serio rilievo disciplinare.
È stato inoltre opportunamente introdotto nell'art. 16 il comma 5 bis che
consente l'archiviazione diretta nei casi in cui sia chiaramente da escludere
che il fatto addebitato sussista o abbia rilevanza disciplinare nonché nei casi di
denunzia non circostanziata. In questo modo non solo è stato fugato il rischio
di dover iniziare un numero enorme di procedimenti disciplinari, ma anche e
soprattutto il rischio che i singoli magistrati venissero sottoposti ad indagini di
tipo esplorativo – e con effetti vessatori – pur in mancanza di una specifica e
circostanziata – e quindi seria – notitia di un fatto specifico configurabile, se
vero, come illecito disciplinare.
Si è attribuito al procuratore generale della Cassazione il potere di
archiviazione senza necessità di richiederla ad un organo giurisdizionale,
come avviene nel procedimento penale, che nel caso in esame avrebbe potuto
essere solo la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura,
con conseguenze agevolmente intuibili sulla sua attività. Nel contempo,
tuttavia, si è previsto che del provvedimento debba essere data comunicazione
all'altro titolare dell'azione disciplinare, il Ministro della giustizia, il quale,
previa richiesta di copia degli atti, può richiedere direttamente alla Sezione
disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando
l'incolpazione.
La formulazione della norma prevede quindi una richiesta del Ministro
della giustizia rivolta non al procuratore generale ma direttamente alla Sezione
disciplinare. Naturalmente nulla impedisce che il Ministro, anziché avvalersi
di tale norma (che determina problemi non solo teorici, ma anche pratici)
richieda al procuratore generale di procedere.
Nella specie, comunque, non si è in presenza di un sindacato del Ministro
sull'attività, di natura giudiziaria, del procuratore generale, che sarebbe
inammissibile, bensì, più semplicemente, di una informativa volta a porre il
contitolare dell'azione disciplinare in condizione di valutare se esercitare
l'azione.
Se questa è la ratio della norma – e non sembra che possa esservene altra
– sarebbe stata opportuna una ulteriore semplificazione della procedura,
prevedendo la comunicazione del provvedimento di archiviazione al Ministro
nei soli casi nei quali dagli atti non risulti che questi sia già venuto a
conoscenza del fatto. L'esperienza insegna, infatti, che moltissime delle
denunce e degli esposti aventi ad oggetto comportamenti di possibile rilevanza
disciplinare sono inviati sia al Ministro che al procuratore generale, e la
circostanza risulta dagli stessi, talché la comunicazione si palesa ultronea;
comporta solo un aggravio di lavoro per gli uffici.
La Procura generale ha fatto uso della possibilità di archiviazione nei
casi, oltremodo numerosi, in cui, come previsto dalla legge, era chiaramente
da escludere la sussistenza del fatto addebitato al magistrato o la sua rilevanza
disciplinare. E al riguardo segnalo che fino ad oggi per nessuno dei decreti di
archiviazione emessi (tutti ampiamente motivati) il Ministro della giustizia ha
manifestato il proprio dissenso.
Per quanto concerne l'art. 3–bis, introdotto dalla legge n. 269 del 2006
(in base al quale, come si è detto, "l'illecito disciplinare non è configurabile
quando il fatto è di scarsa rilevanza"), appare evidente che la obbligatorietà
dell'azione disciplinare impone al procuratore generale della Corte di
cassazione estrema prudenza nell'applicarlo in sede predisciplinare, essendo
quasi sempre opportuno che sul punto si pronunzi la Sezione disciplinare (in
seguito, per casi identici, si potrà provvedere senza investire la Sezione
predetta).
Più in generale, va poi chiarito che, data la obbligatorietà dell'azione
disciplinare, il procuratore generale non può esimersi, nei casi in cui sulla
sussistenza dell'illecito disciplinare vi sia qualche ragionevole dubbio, di
sottoporre il caso per la debita valutazione alla Sezione disciplinare e quindi di
promuovere l'azione, salvo a richiedere declaratoria di non luogo a procedere
all'esito dell'istruttoria. Infatti, ripetesi, diversamente dal processo penale, non
vi è un giudice (il giudice per le indagini preliminari) che controlli la
legittimità dell'archiviazione.
Le misure cautelari
Altra importante novità introdotta con la recente riforma del
procedimento disciplinare è la possibilità di applicare, su richiesta dei titolari
dell'azione disciplinare, la misura cautelare del trasferimento ad altra sede o la
destinazione ad altre funzioni del magistrato incolpato qualora sussistano, ai
sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 2006, gravi
elementi di fondatezza dell'azione disciplinare e ricorrano motivi di
particolare urgenza. Il trasferimento provvisorio ad altro ufficio, oltre la
sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, possono essere
applicati, ai sensi del successivo art. 22, comma 1, anche prima dell'inizio di
un procedimento disciplinare ove il magistrato sia sottoposto a procedimento
penale, ovvero quando possono essergli ascritti fatti rilevanti sotto il profilo
disciplinare, incompatibili con l'esercizio delle funzioni. Naturalmente, al pari
di quanto avviene nel processo penale, la misura cautelare della sospensione o
del trasferimento d'ufficio può essere chiesta e disposta anche insieme alla
sentenza, per ovviare agli eventuali pericoli collegati alla mancanza di
esecutività della stessa in pendenza dell'impugnazione.
La ratio della introduzione del trasferimento d'ufficio come misura
cautelare è collegata alla modifica, ad opera dell'art. 26 del suddetto decreto
legislativo n. 109 del 2006, dell'art. 2 del regio decreto legislativo 31 maggio
1946, n. 511, che ha ridotto in maniera radicale l'ambito di operatività del
trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale e/o funzionale prevista
dal comma 2 di detto articolo, riservato alla competenza del Consiglio
Superiore della Magistratura in sede amministrativa. In base alla nuova
normativa, il trasferimento di ufficio può oggi essere disposto dal Consiglio
Superiore della Magistratura in via amministrativa solo nei casi in cui la
situazione di incompatibilità sia determinata da condotte incolpevoli del
magistrato, come tale non qualificabili come illecito disciplinare, ovvero
allorché si vengano a determinare situazioni non riconducibili a
comportamenti del magistrato (v. Risoluzione del 6 dicembre 2006).
Resta ancora da chiarire il quid juris nell'ipotesi di incompatibilità
determinata da comportamenti del magistrato da ritenersi colpevoli, ma non
sussumibili in alcuna delle fattispecie tipiche previste dalla legge. Appare
necessario un intervento del legislatore che elimini il riferimento alla
indipendenza dalla colpa del magistrato, preveda espressamente il limite
negativo della non riconducibilità della condotta ad alcuna delle fattispecie di
illecito disciplinare, al fine di fugare ogni dubbio sulla natura della misura, ed
introduca l'ulteriore (alternativa) ipotesi della credibilità, oltre
all'indipendenza e imparzialità.
Allo stato è possibile evitare improprie sovrapposizioni, adottando la
prassi che il Consiglio Superiore della Magistratura non apra procedure
amministrative di trasferimento d'ufficio per fatti in ordine ai quali sia stato
promosso il procedimento disciplinare. Penso che un simile criterio – coerente
con il sistema normativo – sia sufficiente per ovviare alle preoccupazioni
manifestate dal Consiglio con la Risoluzione 24 gennaio 2007 (Problematiche
riconducibili alla modifica dell'art. 2 L.G. ad opera dell'art. 26 D. Lgs. n. 109
del 2006).
Per quanto riguarda la disciplina procedimentale del trasferimento
d'ufficio, è da ritenere, sulla scorta della prassi consolidata nella vigenza
integrale (v., per le disposizioni abrogate, l'art. 31 del decreto legislativo n.
109 del 2006) del regio decreto n. 511 del 1946 – il quale prevedeva la
possibilità del trasferimento d'ufficio nel caso fosse inflitta una sanzione più
grave dell'ammonimento (art. 21 comma 6) – che la Sezione disciplinare si
limiti ad applicare la misura, mentre la individuazione dell'ufficio o della
diversa funzione è di competenza del Consiglio Superiore della Magistratura
nella sua composizione ordinaria. Tale prassi ha ricevuto un autorevole,
seppure implicito, avallo dalle sezioni unite civili della Cassazione, le quali,
con sentenza 15 ottobre 1985, n. 5052, hanno affermato: "Con riguardo all'art.
21, 6º comma, r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, che conferisce alla Sezione
disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, ove infligga una
sanzione più grave dell'ammonimento, il potere di disporre il trasferimento
d'ufficio del magistrato, è manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale, in relazione agli art. 3, 107 e 108 cost., tenuto conto che
l'irrogabilità della suddetta sanzione accessoria integra una scelta del
legislatore, in deroga al principio dell'inamovibilità dei magistrati,
obiettivamente giustificata dallo scadimento in loco del prestigio del
magistrato riconosciuto responsabile d'illecito disciplinare, e che inoltre le
ragioni di quest'ultimo restano pienamente tutelabili in sede di ricorso alle
sezioni unite della suprema corte avverso la pronuncia di detta Sezione
disciplinare (nonché in sede di giurisdizione amministrativa, avverso l'atto
amministrativo con il quale il plenum del consiglio superiore fissa
concretamente la sua nuova destinazione)".
Potrebbe essere opportuno – come è possibile anche a legge immutata –
che la Sezione disciplinare, nel disporre il trasferimento d'ufficio, in via
cautelare o definitiva, dia anche le prescrizioni che ritenga necessarie circa la
scelta della sede e delle funzioni di destinazione.
Nonostante la difettosa formulazione della norma, appare doversi
ritenere, a proposito dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 109
del 2006, che tutti i provvedimenti cautelari, anche quelli di trasferimento
previsti dall'art. 13, e non solo i provvedimenti in materia di sospensione
previsti dagli artt. 21 e 22, siano ricorribili e che per tutti il ricorso non abbia
effetto sospensivo. Se vi fossero dubbi interpretativi al riguardo, un intervento
chiarificatore del legislatore sarebbe indispensabile.
Norme procedurali
La procedura applicabile al procedimento disciplinare, per tutto ciò che
non è espressamente regolato dal decreto legislativo n. 109 del 2006, è, come
si è detto, quella del nuovo codice di procedura penale. Qualche problema lo
pone la clausola di compatibilità prevista sia per la fase delle indagini (art. 16,
comma 2) che per quella della discussione dinanzi alla Sezione disciplinare
(art. 18, comma 4).
Sarà anche in questo caso la giurisprudenza della Sezione disciplinare e
delle sezioni unite della Cassazione a chiarire volta per volta l'ambito di
operatività di detta clausola in relazione a singoli istituti o norme del codice di
rito penale.
In attesa di conoscere quale sarà l'orientamento delle seconde, appare
meritevole di condivisione la tesi della Sezione disciplinare, sostenuta anche
dalla Procura generale, circa la inapplicabilità al procedimento in esame
dell'art. 415–bis c.p.p. in tema di avviso all'indagato della conclusione delle
indagini preliminari. Infatti in sede penale potrebbe verificarsi che l'indagato
nulla sappia dell'esistenza di indagini preliminari nei suoi confronti se non
fosse previsto l'avviso de quo, che lo pone in condizione di articolare
eventuali richieste difensive prima dell'emissione del decreto di citazione a
giudizio o della richiesta di rinvio a giudizio. Altrettanto non può dirsi per
l'incolpato nel procedimento disciplinare: l'art. 15, comma 4, del decreto
legislativo n. 109 del 2006 dispone, infatti, che dell'inizio del procedimento
disciplinare è data comunicazione, entro trenta giorni, all'incolpato, con
l'indicazione del fatto che gli viene addebitato.
L'impatto della riforma sulla Procura generale
La riforma del procedimento disciplinare a carico dei magistrati ha avuto
un notevole impatto sulla Procura generale della Corte di cassazione dovuto
anche all'aumento degli affari trattati, all'introduzione di nuovi adempimenti
ed al potenziamento del suo ruolo nella fase delle indagini.
L'ufficio, subito dopo la pubblicazione del decreto legislativo n. 109 del
2006, ha iniziato un processo di riorganizzazione del proprio servizio
disciplinare, che si caratterizza anche per un ulteriore potenziamento degli
strumenti informatici.
L'attività in materia disciplinare è stata affidata ad un ristretto numero di
magistrati i quali, mediante la specializzazione, garantiscono un elevato standard di professionalità nella gestione dei relativi delicatissimi affari e,
quindi, nel controllo deontologico di giudici e pubblici ministeri, sul quale
l'ultima parola spetta alla Sezione disciplinare ed, eventualmente, alle sezioni
unite della Cassazione.
Inoltre, dall'inizio del corrente anno, superate continue e imprevedibili
difficoltà tecniche, sono in linea due nuovi programmi informatici per la
gestione dei procedimenti disciplinari e predisciplinari, nonché, con la
collaborazione del Consiglio Superiore della Magistratura e del C.E.D. della
Corte di cassazione, quattro archivi informatici che riguardano,
rispettivamente, le sentenze e le ordinanze integrali della Sezione disciplinare
e le sentenze delle sezioni unite civili della Corte di cassazione in materia
disciplinare, nonché le massime tratte dai predetti provvedimenti giudiziari.
Nonostante l'impegno profuso dal Ministero della giustizia, tale processo
di riorganizzazione ha incontrato non pochi ostacoli nelle carenze strutturali
tipiche degli uffici giudiziari: insufficiente dotazione delle risorse umane ed
economiche; mancanza di locali.
Quanto alle prime, la mancata sostituzione del personale collocato a
riposo ed il ritardo con il quale viene attuata la riqualificazione del personale,
ha reso estremamente difficile lo svolgimento di talune attività. A ciò
aggiungasi che i locali del palazzo di giustizia di Roma assegnati alla Procura
generale sono del tutto insufficienti (non è certamente migliore la situazione
della Corte di cassazione): non è possibile, come sarebbe necessario,
incrementare il personale destinato alla segreteria disciplinare per carenza di
spazi disponibili; in talune stanze sono state sistemate fino a cinque o sei
persone, con gli effetti agevolmente immaginabili in termini di rendimento.
Alle suddette difficoltà si aggiunge la esiguità degli stanziamenti per
prestazioni di lavoro straordinario: solo un adeguato incentivo economico può
indurre i dipendenti pubblici a tali prestazioni.
Dati statistici
Nel corso del 2007 sono pervenute alla Procura generale della Corte di
cassazione 1.307 notizie di possibile rilevanza disciplinare, 635 delle quali
originate da esposti di privati; nell'anno precedente ne erano pervenute 1.108,
per cui l'incremento, è stato del 15%. Tale incremento ha tratto
prevalentemente origine dalla trasmissione, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del
decreto legislativo n. 109 del 2006, da parte del Consiglio Superiore della
Magistratura, dei procedimenti amministrativi per trasferimento di ufficio ex
art. 2, comma 2, regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, pendenti
presso lo stesso Consiglio per fatti astrattamente riconducibili alle nuove
fattispecie disciplinari.
Sono state, invece, 1.479 le procedure definite, con conseguente
contrazione delle pendenze, che al 31 dicembre 2007 ammontavano a 909.
Come si può constatare l'impegno profuso dai magistrati e dal personale
amministrativo dell'ufficio destinati a tale delicatissimo settore è stato
particolarmente intenso.
Nello stesso anno sono stati trasmessi dalle corti di appello, ai sensi
dell'art. 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto), 5.014 decreti di
accoglimento della domanda di equa riparazione per violazione del termine di
ragionevole durata del processo, con un consistente aumento (+1350) rispetto
ai 3.664 pervenuti l'anno precedente. A tale incremento ha corrisposto un
rinnovato impegno dell'ufficio, che è riuscito a definire nell'anno 4.959
procedure.
Non può non rilevarsi in questa sede come tale legge determini gravi
conseguenze economiche per l'erario dello Stato, anche per il numero sempre
crescente dei giudizi instaurati dai soggetti aventi diritto a detto indennizzo.
La situazione, sotto tale punto di vista, pare destinata ad aggravarsi in quanto
la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha, con recenti decisioni, affermato
che l'indennizzo va commisurato non già con riferimento ai soli anni
eccedenti la ragionevole durata, ma alla intera durata del processo.
Per quanto riguarda, in particolare, la Procura generale della cassazione,
devo ancora una volta segnalare l'esigenza di un intervento legislativo che
elimini la previsione di cui all'art. 5 della legge Pinto in base alla quale il
decreto di accoglimento della domanda deve essere comunicato, a cura della
cancelleria, "ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici
comunque interessati al procedimento". Come già da me posto ripetutamente
in evidenza, tale obbligatoria comunicazione comporta per l'ufficio
disciplinare la gestione e l'esame di numerosissimi provvedimenti, del tutto
carenti di dati utili e significativi ai fini disciplinari.
E d'altra parte la norma appare del tutto inutile posto che il decreto
legislativo n. 109 del 2006 (art. 2, comma 1, lett. q e dd) prevede che i ritardi
devono essere reiterati, gravi e ingiustificati (mentre ogni decreto ex legge
Pinto concerne di norma singoli processi) e un obbligo, disciplinarmente
sanzionato, per i dirigenti degli uffici giudiziari, per i presidenti di sezione o
dei collegi, di comunicare "agli organi competenti" tutti i fatti che "possano
costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione
o del collegio".
La riprova è che nessuna azione disciplinare è stata esercitata negli ultimi
due anni a seguito dell'accertata violazione del termine di ragionevole durata
del processo; violazione che, oltretutto, non presuppone un comportamento
colpevole dei magistrati.
Riprendendo la esposizione dei dati statistici, debbo rilevare che nel 2007
la Procura generale ha esercitato 103 azioni disciplinari; 32 sono state quelle
esercitate su richiesta dal Ministro della giustizia; per un totale di 135, con un
consistente aumento (+50%) rispetto all'anno 2006, nel corso del quale erano
state iniziate 90 azioni disciplinari. L'incremento ha tratto origine
dall'aumento di quelle esercitate dal procuratore generale (+43);
sostanzialmente stabile è stato, invece, il numero delle azioni del Ministro
(+2).
Tale aumento non si è tradotto in un aggravio per la Sezione disciplinare
in quanto spesso, a seguito dell'istruttoria, il mio ufficio ha concluso per la
declaratoria di non luogo a procedere. Infatti nell'anno decorso 2007 sono
stati iniziati, come ho accennato, n. 135 procedimenti disciplinari e ne sono
stati inviati alla Sezione predetta n. 101, di cui ben 45 con richieste di
declaratoria di non luogo a procedere (sia pure in vari casi per cessazione di
appartenenza all'ordine giudiziario). Fino ad oggi solo in tre casi la Sezione
disciplinare non ha accolto dette richieste, ma poi, per due di essi, a seguito
del dibattimento, ha escluso la sussistenza degli addebiti. Per il terzo l'udienza
non è stata ancora celebrata.
Al 31 dicembre 2007 erano poi pendenti presso il mio ufficio 79
procedimenti disciplinari e presso il Consiglio Superiore della Magistratura
69, di cui 13 sospesi.
Il consistente aumento dei procedimenti disciplinari intervenuto nel 2007
non è necessariamente legato all'introduzione della obbligatorietà dell'azione
e della tipizzazione degli illeciti, nè costituisce sintomo preoccupante di
lassismo deontologico dei magistrati. Infatti il numero delle azioni disciplinari
promosse in tale anno è, comunque, inferiore a quello degli anni 2003 (152) e
2004 (145).
La Procura generale presso la Corte di cassazione è un organo del
pubblico ministero del tutto particolare: forse l'unico a cui può ancora
adattarsi la vecchia formulazione di parte imparziale. Il procuratore generale
partecipa alla dialettica processuale, intervenendo in posizione di parità con le
altre parti in ogni singolo processo, ma non ha poteri coercitivi, né
d'impugnazione, perché il suo obiettivo non è la condanna dell'imputato
ricorrente, o di una delle parti del giudizio civile, ma l'esatta interpretazione e
l'uniforme applicazione della legge. In tale ottica va visto anche l'eccezionale
potere di impugnazione attribuito al procuratore generale dall'art. 363 c.p.c..
Concorre, quindi, in posizione dialettica, alla decisione della Corte,
partecipa alla sofferenza del giudicante, di fronte ad un quadro normativo
sempre più complesso e disorganico e ad una pluralità di fonti, nazionali e
sopranazionali, che rende spesso problematici la ricerca della norma
applicabile ed il coordinamento tra sistemi normativi diversi.
A ciò aggiungasi l'abnorme mole di lavoro da cui la Procura è afflitta per
il progressivo, costante aumento degli affari sui quali è chiamata ad esprimere
il suo parere (cui si affiancano le funzioni – delicate e impegnative in materia
disciplinare).
In questa situazione operativa così complessa, nella quale, inoltre, alcuni
dei principali strumenti, i codici di rito, sono in permanente trasformazione, il
contributo che la Procura generale può offrire nella ricerca e nella
ricostruzione del sistema normativo applicabile è certamente rilevante,
soprattutto sul piano dell'interpretazione delle norme sostanziali e processuali,
ove più sentita è l'esigenza di interventi giurisdizionali coerenti e
chiarificatori.
L'ufficio da alcuni anni si è posto l'obiettivo di esprimere un
orientamento tendenzialmente uniforme su tali questioni. La sua struttura di
organo unitario, rispetto alla molteplicità dei collegi della Corte, gli consente
infatti di segnalare i contrasti di giurisprudenza, inevitabili di fronte a numeri
così elevati di provvedimenti, e di chiedere che la decisione sia devoluta alle
sezioni unite.
Perché tutto ciò possa realizzarsi è necessaria una piena informazione
sugli orientamenti della Corte e un coinvolgimento di tutti gli appartenenti
all'ufficio nella ricerca delle soluzioni più convincenti.
Su tale piano la Procura generale si è dotata di strumenti idonei a fornire
un complesso di materiali, su supporto cartaceo o per via informatica, di tutto
rispetto: dalle informazioni provvisorie delle decisioni delle sezioni penali al
testo integrale di tutte le decisioni delle Sezioni unite e della Corte
costituzionale, dalle novità normative ai più rilevanti ai contributi dottrinali;
ad essi si aggiunge un servizio di segnalazione, da parte dei sostituti che intervengono alle udienze, delle questioni di particolare interesse sottoposte alla Corte.
È recente anche la creazione di un sito intranet, ancora in fase
sperimentale, proprio della Procura generale, ove vengono inserite le
requisitorie con le quali sono affrontate problematiche nuove e complesse,
nonché i provvedimenti a contenuto decisorio adottati dalla Procura in materia
di competenza degli uffici del pubblico ministero a procedere ad indagini
preliminari, e sui reclami proposti ai sensi dell'art. 70 del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, avverso l'avocazione di dette indagini da parte dei
procuratori generali distrettuali. Mediante i suddetti provvedimenti in materia
di competenza la Procura generale esercita una forma di nomofilachia per così
dire a priori, evitando duplicazioni o stasi di attività processuale, ed
esercitando quindi una funzione preventiva rispetto alle pronunce di
incompetenza e ai conflitti.
Il contenzioso civile continua a gravare in maniera elevata sull'attività
della Corte di cassazione, e quindi anche su quella della Procura generale,
rendendo sempre più difficile l'adempimento del compito primario di
orientamento della giurisprudenza nazionale, mediante l'interpretazione
uniforme della legge, con l'enunciazione dei principi di diritto. Il carico di
lavoro incide, conseguentemente, anche sull'attuazione del principio della
ragionevole durata del processo.
La nuova disciplina processuale del giudizio civile di legittimità – ad
oltre un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n.
40 – ha consentito di valorizzare ancor più il lavoro della sezione incaricata,
con un modulo organizzatorio interno, dell'esame preliminare dei ricorsi,
aumentando il numero dei provvedimenti adottati con il rito camerale. Peraltro
tali effetti non possono di certo incidere significativamente sull'enorme mole
delle pendenze, mentre potrebbero talora influire negativamente su
quell'approfondimento indispensabile che deve essere proprio di un giudice
superiore di ultima istanza.
La nuova articolazione del procedimento per la decisione in camera di
consiglio potrà comunque agevolare una maggiore incisività dell'attività della
Procura generale della Corte di cassazione, che potrà manifestarsi con una
ragionata selezione delle requisitorie scritte, da formulare ai sensi dell'art.
380–bis c.p.c., così da rendere ancor più rilevante la propria partecipazione
all'orientamento giurisprudenziale e nomofilattico affidato alla Corte
suprema.
Va, peraltro, sottolineato che l'effetto deflattivo derivante dalla generale
appellabilità delle decisioni di primo grado, cui tendeva il citato decreto n. 40
del 2006, in difetto di una disposizione generale in tal senso, è stato
contraddetto, e in parte vanificato, da ulteriori riforme che hanno reso
inappellabili numerosi provvedimenti in materia di esecuzione e fallimentare.
Tali valutazioni parzialmente positive non possono però nascondere
l'elevata preoccupazione, che accomuna i magistrati della Corte di cassazione
e della Procura generale, per l'eccessivo numero dei ricorsi trattati e per il
rischio, sempre più concreto e incombente, che la quantità di lavoro diventi
elemento predominante, se non unico obiettivo, della Corte, con l'inevitabile
scadimento della qualità ed autorevolezza delle decisioni.
Nel settore civile, nell'anno 2007 i magistrati della Procura generale sono
intervenuti in 932 udienze della Corte di cassazione.
Per quanto concerne i procedimenti da definire in camera di consiglio, ne
sono sopravvenuti ben 14.557 e ne sono stati definiti 14.782, per cui la
pendenza, quantificata al 31 dicembre 2007 in 2.445 ricorsi, si è ridotta di 225
unità. Particolarmente impegnative ed apprezzate sono state le numerose
requisitorie scritte redatte dai magistrati della Procura per i ricorsi trattati nelle
25 udienze tenute dalle Sezioni unite civili nel 2007.
In materia penale, dopo le riforme del periodo 1999–2001, che hanno
inciso profondamente sul processo, sarebbe stata auspicabile una tendenziale
stabilità delle norme interne, almeno sul piano processuale, e lo studio e
l'adozione progressiva di un programma di organica semplificazione del
processo in funzione della sua ragionevole durata. Viceversa il legislatore ha
continuato a procedere con interventi frammentari e disorganici.
È proseguito nell'anno appena decorso lo sforzo della Procura generale
volto a prospettare sulle principali questioni sottoposte alla Corte di
cassazione soluzioni unitarie e condivise; particolarmente utili si sono
dimostrate a tal fine le riunioni convocate per discutere gli effetti della
introduzione di nuove norme e delle decisioni della Corte costituzionale,
nonché le problematiche poste dai ricorsi assegnati alle Sezioni unite.
Credo, tuttavia, che la gravità del carico di lavoro da cui è afflitta la
Corte, anche nel settore penale, imponga uno sforzo comune alla stessa Corte
e alla Procura generale, sia sul piano organizzativo che su quello concettuale,
negli spazi che sono affidati all'interprete.
Si è più volte rilevata, da tutti gli osservatori, l'abnorme sviluppo dei
procedimenti incidentali nel codice processuale vigente.
In particolare in materia di libertà personale si possono proporre istanze
in numero illimitato, ogni volta con impugnazione in Cassazione del
provvedimento del giudice di merito. Analoga è la proponibilità di istanze e
ricorsi in ordine alle diverse forme di sequestro.
Il notevole dispiegamento di risorse non sempre è foriero di risultati
produttivi: in primo luogo perché i provvedimenti del tribunale per il riesame
si riferiscono all'ordinanza cautelare originaria, e talora la integrano, ma il più
delle volte l'ordinanza impositiva non è in possesso né del procuratore
generale, né della stessa Corte, che talora è costretta a disporne l'acquisizione
in udienza, con conseguente dilatazione dei tempi della decisione.
Una decisione in materia di libertà personale oggi non è più soltanto
incidentale, ma può "definire" il processo. L'art. 405, comma 1–bis, c.p.p.,
introdotto con la legge 20 febbraio 2006, n. 46, infatti, prevede che se la Corte
"si è pronunciata in ordine all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza" il
pubblico ministero deve chiedere l'archiviazione. Al di là dell'imperfetta
formulazione legislativa, l'intervento della Cassazione si pone per la prima
volta come condizionante lo stesso esercizio dell'azione penale, stabilendo
una preclusione all'iter procedimentale in assenza di nuovi elementi.
L'attenzione della Corte dovrebbe essere rivolta alla necessità di rendere
operativo e concretamente applicabile un sistema di preclusioni. Occorre
studiare soluzioni ermeneutiche (ora più agevoli dopo l'introduzione del già
ricordato comma 1–bis dell'art. 405 c.p.p.) e/o normative (ma queste ultime
sono di esclusiva competenza del Parlamento) che valorizzino le decisioni
della Corte in funzione della nomofilachia e tendano alla semplificazione del
sistema. Molto si potrebbe fare proprio con il ricorso alle preclusioni: se
pronunziando in sede cautelare, ad esempio, sull'utilizzabilità delle
intercettazioni telefoniche, la Corte le ha ritenute utilizzabili, tale decisione
dovrebbe conservare pieno valore anche nel giudizio di merito e
nell'eventuale giudizio di legittimità avente ad oggetto la relativa decisione in
cui la questione viene riproposta.
Occorrerebbe poi muoversi su linee culturali contrarie ad una dilatazione
eccessiva del concetto di interesse ad impugnare e favorevoli alla definitiva
affermazione, anche in materia penale, del principio dell'autosufficienza dei
motivi di ricorso.
Nell'anno appena decorso i magistrati della Procura generale addetti al
Servizio penale sono intervenuti a 817 udienze davanti alle sezioni penali
della Cassazione nel corso delle quali sono stati trattati 21.630 ricorsi; hanno
redatto 8.651 requisitorie scritte per ricorsi da decidere con il rito camerale ex
art. 611 c.p.p. ed hanno formulato 20.924 richieste di inammissibilità nell'ambito di procedimenti assegnati alla VII sezione penale della Corte di
cassazione. Nello stesso anno sono stati emessi 316 decreti risolutivi di
contrasti fra pubblici ministeri in materia di competenza a procedere
verificatisi nel corso delle indagini preliminari o di richiesta di diversa
attribuzione di competenza formulate dalle parti private; sono state, altresì
predisposte 440 richieste di riduzione dei termini ai sensi dell'art. 169 disp.
att. c.p.p..
Si è trattato di un'eccezionale mole di lavoro ove si consideri che ad essa
hanno provveduto (in media) meno di trenta magistrati, alcuni dei quali
impegnati anche in altre attività dell'ufficio (ad esempio in materia
disciplinare).
Analoghe considerazioni valgono per il lavoro svolto dai magistrati
addetti al Servizio civile.
Merita di essere sottolineata l'azione di impulso e di coordinamento delle
indagini in materia di criminalità organizzata esercitata, nel periodo di
riferimento, dalla Direzione nazionale antimafia, istituita – com'è noto –
nell'ambito della Procura generale presso la Corte di cassazione, che esercita
su di essa la "sorveglianza" ex art. 76–ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
La raccolta e l'analisi delle informazioni sulle dinamiche evolutive dei
fenomeni di criminalità organizzata ne hanno messo in luce la sempre
maggiore complessità e pericolosità anche in una dimensione transnazionale,
come rivelato, con eclatante drammaticità, nel caso della strage di Duisburg
del 14 agosto 2007, dalla proiezione all'estero di tradizionali gruppi mafiosi
italiani e dalla (sovente correlata) operatività crescente nel nostro territorio di
organizzazioni criminali originatesi in altri Stati.
L'azione di promozione e sostegno degli scambi informativi e di
collaborazione operativa svolta nel contesto internazionale ha posto in
evidenza il sempre maggior interesse delle Autorità giudiziarie di altri Paesi
per l'esperienza, la legislazione e l'organizzazione antimafia italiane
(compreso il sistema informativo SIDDA/SIDNA), come valido modello per
la costituzione di organismi specializzati di magistratura e di polizia.
Nel contesto della cooperazione internazionale, le attività della Direzione
nazionale si sono estrinsecate, oltre che attraverso incontri con Autorità
straniere, con le quali sono stati sottoscritti Memorandum d'intesa finalizzati
allo scambio informativo ed operativo (n. 35, di cui gli ultimi con Cile,
Venezuela e Georgia), anche mediante la partecipazione ad organismi
internazionali (Gruppo Multidisciplinare sulla criminalità organizzata – GMD
– costituito presso il Consiglio dell'Unione Europea; Gruppo Orizzontale
Droga costituito presso l'Unione Europea; United Nations Office on Drugs
and Crime – UNODC – di Vienna; Ufficio Europeo di Lotta Antifrode –
OLAF), nonché alla Rete giudiziaria europea e ad Eurojust, di cui il
Procuratore nazionale antimafia è corrispondente nazionale, ai sensi dell'art. 9
della legge 14 marzo 2005, n. 41.
I risultati conseguiti nel contrasto della tradizionale criminalità mafiosa
sono ben visibili attraverso la considerazione delle strategie investigative che
hanno condotto in Sicilia alla disarticolazione della rete di relazioni facente
capo al vertice di "Cosa nostra", alla cattura di pericolosissimi latitanti, al
recupero e alla "decodificazione" di elementi di prova fondamentali per la
ricostruzione di dinamiche criminali di straordinaria pericolosità. Al
rafforzamento dell'autorevolezza delle istituzioni statuali, connesso a tale
azione repressiva, non può non collegarsi anche la recente emersione di
coraggiose iniziative di movimenti, di associazioni di categoria e di privati,
tese a riaffermare, con la denuncia del racket, il valore fondamentale della
trasparenza, della libera iniziativa e della legalità dell'attività d'impresa.
Non meno rilevanti sono apparsi i risultati conseguiti nel contrasto alla
‘ndrangheta calabrese, alla camorra campana ed ai gruppi criminali pugliesi,
la pericolosità dei quali va ribadita con riferimento tanto all'imponente
accumulazione patrimoniale che deriva dal controllo dei mercati illegali
(innanzitutto, quello degli stupefacenti) quanto alla capacità di
condizionamento intimidatorio e violento della vita economica e sociale di
estese aree del territorio.
Accanto alle mafie tradizionali, sono state oggetto di specifica attenzione
investigativa le cosiddette nuove mafie di matrice non italiana (fra le quali
quella albanese, colombiana, rumena, nigeriana, russa, cinese e di altre etnie).
In tale ambito, oltre al perdurante fenomeno del narcotraffico, hanno
assunto rilievo i reati connessi ai traffici migratori (comprese l'immigrazione
clandestina e la tratta di persone), che esigono l'impiego di efficaci strumenti
di contrasto, soprattutto nel campo della cooperazione.
Nel quadro delle attività svolte dalla D.N.A., in primo luogo si colloca
l'elevato numero di riunioni per il coordinamento delle indagini collegate
condotte dalle Direzioni distrettuali antimafia, che consentono di prevenire
sovrapposizioni investigative e contrasti a vantaggio di economicità,
funzionalità e speditezza.
Numerosi pareri sono stati espressi dalla Procura nazionale in ordine alla
protezione di collaboratori e testimoni di giustizia, alla scarcerazione di
soggetti detenuti per i c.d. reati di mafia, alle richieste di gratuito patrocinio ed
al regime detentivo speciale di cui all'art. 41–bis dell'ordinamento
penitenziario.
L'Ufficio ha operato altresì attivamente nel contrasto al patrimonio della
criminalità organizzata (antiriciclaggio; misure di prevenzione personali e
patrimoniali; racket e usura; money–transfer; segnalazioni di operazioni
finanziarie sospette; frodi nella destinazione di risorse della Comunità
europea) e ad altre dinamiche criminali d'attualità, qualificate come materie
d'interesse: le c.d. ecomafie, il contrabbando, la contraffazione di marchi, le
infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore agricolo, nei pubblici
appalti, nella pubblica amministrazione e nel gioco (anche) lecito. Ha inoltre
partecipato ai lavori del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza
delle Grandi Opere, costituito presso il Ministero dell'Interno, e del Comitato
di Sicurezza Finanziaria operante in materia di contrasto al finanziamento del
terrorismo internazionale, nonché delle commissioni ministeriali di studio dei
progetti di revisione della normativa antimafia e delle misure di prevenzione.
Credo che non potrà mai essere sottolineata a sufficienza la necessità
che non venga indebolita la legittimazione dei magistrati e con essa la loro
capacità di difendere il ruolo e l'autonomia della giurisdizione nel nostro
assetto costituzionale.
La critica ai magistrati e ai loro provvedimenti, del tutto legittima e utile
anche quando è dura e severa, non deve mai trasmodare nella denigrazione del
singolo o dell'intera categoria, in un attacco ad un'istituzione dello Stato
oggetto di particolare attenzione da parte della Costituzione.
Della nostra Carta costituzionale si festeggia quest'anno il sessantesimo
anniversario della entrata in vigore. È una ricorrenza importante per la
Repubblica e per tutti gli italiani; ma è particolarmente significativa per noi
magistrati, perché la Costituzione è la fonte della nostra legittimazione
all'esercizio delle funzioni giudiziarie, funzioni così delicate e importanti,
spesso drammaticamente difficili. Perché la Costituzione rappresenta ogni
giorno il nostro ideale punto di riferimento, la radice, la misura e l'ispirazione
del nostro impegno e della nostra cultura professionale, la garanzia della
nostra indipendenza, della quale costituisce la guida e il limite.
Vi è un profondo legame tra i magistrati e la Costituzione, di cui il
Presidente della Repubblica, che tra le Sue altissime funzioni ha anche quella
di presiedere il Consiglio Superiore della Magistratura, è il supremo garante.
Tutti devono rendersi conto che l'autonomia e l'indipendenza della
Magistratura non vanno intese come un privilegio concesso alla categoria; al
contrario, sia l'una che l'altra richiedono rigorosa responsabilità, nella
consapevolezza che è proprio questa indipendenza a garantire la possibilità
stessa della Giustizia.
Occorre peraltro che i magistrati improntino il loro comportamento a
correttezza, riserbo, misura, equilibrio e rispetto delle altre istituzioni; che
pongano il massimo impegno nella tutela della dignità dell'individuo –
soprattutto in tema di libertà personale – e dei diritti, tanto di chi è parte del
processo, quanto di chi è terzo; che non parlino o discutano degli affari che
sono chiamati a trattare al di fuori delle forme e dei casi consentiti; che evitino
modi e occasioni di protagonismo; che non si lascino attrarre e condizionare
dalla ribalta mass–mediatica; che non cerchino consensi alla loro azione che
non siano quelli derivanti dalla professionalità e dalla imparzialità con la
quale esercitano le funzioni.
Dal mio osservatorio della Procura generale della Corte di cassazione
ritengo di poter affermare che la magistratura ordinaria professionale (la sola
sulla quale ho competenza) nel suo complesso è all'altezza dei compiti ad essa
affidati. La stessa abnorme durata dei processi, giustamente criticata, è solo in
minima parte ascrivibile ai magistrati, i quali vengono spesso ingiustamente
additati, anche all'opinione pubblica, come i principali, se non addirittura gli
unici, responsabili delle disfunzioni del sistema.
Ciò detto – ed era doveroso dirlo – è anche doveroso aggiungere che i
casi di accertata violazione della deontologia professionale esistono e vanno
perseguiti con fermezza e senza indulgenza alcuna, perché mettono in
discussione proprio l'indipendenza ed il ruolo dell'istituzione giudiziaria. Va
però sottolineato che questi casi negativi sono contenuti. Quando vengono alla
ribalta si deve certamente intervenire con tempestività e rigore in sede
disciplinare; ed è ciò che ho fatto e continuerò a fare nel pieno rispetto delle
mie funzioni istituzionali.
Ma in nessun momento vanno dimenticati le migliaia di magistrati che,
con professionalità, dedizione e spirito di sacrificio, compiono il loro dovere.
È mia ferma convinzione, e non un semplice auspicio, che la
Magistratura italiana saprà svolgere – come sempre nei momenti più difficili
per il Paese – con equilibrio, imparzialità e indipendenza, la sua funzione a
difesa della legalità.
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