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Inaugurazione Anno Giudiziario 2008

RELAZIONE DEL DOTT. NICOLA GRECO,
PRESIDENTE F.F. DELLA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

26 gennaio 2008

Indice


OSSERVAZIONI GENERALI

ORGANICO UFFICI GIUDICANTI E REQUIRENTI

INFORMATIVE SU SENTENZE DI RINVIO

GIUSTIZIA CIVILE

Lavoro e previdenziale
Giustizia minorile

GIUSTIZIA PENALE

GIUSTIZIA MINORILE


INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA, DOTT. ENNIO FORTUNA

 

Lo scenario di crisi dell'amministrazione della giustizia rilevato lo scorso anno non ha subito sostanziale mutamento: deve infatti constatarsi – purtroppo, con puntualità monotona – che, in realtà, non ha fatto segnare alcun sensibile miglioramento.

E così, non può negarsi che i dibattiti sull'ordine giudiziario non tendono a smorzarsi neppure dopo l'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario: i problemi restano nella loro crudezza; e trattasi, all'evidenza, di problemi di estrema importanza, in ragione dell'indiscutibile rilievo che la giustizia riveste nella vita democratica dello Stato.

Perché è fuori dubbio che lo Stato di diritto – che, peraltro, tale può ritenersi solo quando assicuri con imparzialità il rispetto delle leggi da parte di tutti gli individui ed i poteri operanti in esso – comporta il complesso problema dei rapporti tra i pubblici poteri chiamati ad applicare le leggi nella risoluzione delle controversie ed i soggetti chiamati, a loro volta, ad esercitare l'indirizzo politico della collettività in virtù della legittimazione democratica che li investe.

Il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto delle norme della nostra Costituzione, di cui, quest'anno, ricorre il sessantesimo anniversario dell'entrata in vigore. Norme, è appena il caso di ricordarlo, sempre attuali ed illuminanti in ordine ai principi fondamentali e dunque irrinunciabili, riguardanti, fra l'altro, appunto, la disciplina tra le persone e tra queste e l'autorità, anche e soprattutto quando i poteri autoritativi impongono obblighi e doveri da rispettare.

Passando, ora, più particolarmente, alla situazione del distretto della Corte d'appello di Venezia, che – è appena il caso di ricordare – comprende ben otto tribunali ordinari, oltre a quelli per i minorenni e di sorveglianza, va detto che non si scosta dal quadro generale sopra accennato, nel senso che essa non ha subito modifiche sostanziali rispetto a quanto rilevato in occasione dell'inaugurazione del decorso anno giudiziario; al contrario, ha segnato un ulteriore peggioramento, per la massima parte, dovuto alle severe difficoltà scaturenti dalla cronica scopertura degli organici sia dei magistrati che del personale amministrativo; organici, già di per sé sottodimensionati, in relazione all'entità del bacino d'utenza, interessato da un intenso sviluppo, comportante, com'è ovvio, un più ampio orizzonte e dunque il sopravvenire di nuove e pressanti esigenze meritevoli di pronta ed adeguata risposta istituzionale anche nello specifico campo della giustizia.

Ed in tale contesto appare doveroso un accenno, sia pur breve, alla situazione collegata alla notoria carenza ed inadeguatezza dei locali adibiti ad uffici, a Venezia, dove il ritardo nella esecuzione dei lavori relativi alla cosiddetta Cittadella della giustizia comporta disagi considerevoli relativamente all'organizzazione e quindi all'efficienza dei servizi.

Al proposito – circoscrivendo il problema alla situazione degli uffici della Corte e pur dando atto dell'assegnazione di alcuni locali adiacenti a Palazzo Cavalli, da adibire a deposito di atti correnti di cancelleria – va sottolineato come il suddetto ritardo inasprisce il disagio organizzativo che si riverbera inevitabilmente sulle condizioni di lavoro, oltreché sull'efficienza dei servizi, ove si consideri che nei due edifici (Palazzo Grimani e palazzo Cavalli) tanto i funzionari quanto i consiglieri svolgono il loro lavoro in stanze condivise (addirittura, a palazzo Cavalli i consiglieri sono ospitati fino a cinque in ogni stanza, mentre non è possibile destinare alcuna stanza a due dei presidenti di sezione civile); e, d'altra parte, non va dimenticato come tale situazione, già di per sé oltremodo gravosa, è ancor più appesantita, sino ai limiti dell'insopportabilità, dall'annoso ritardo riguardante la consegna dei locali di Cà Diedo, da destinarsi agli uffici della sezione lavoro, comportante, nel frattempo, la conseguente necessità di sistemazione provvisoria della cancelleria e degli uffici dei magistrati di detta sezione in un ambiente, come s'è visto, ormai privo di risorse.

Restando in argomento, va ribadito, ancora una volta, come il problema inerente alla durata dei processi, sia civili che penali, va collegato, in modo rilevante – se non proprio preminente – alla cennata situazione di inadeguatezza di organici, sicché, ancora una volta, deve osservarsi che la definizione dei procedimenti ha subito un peggioramento, peraltro prevedibile, ove si tenga conto, da un lato, dello scontato e verificato aumento delle sopravvenienze e, d'altro canto, della scarsa consistenza numerica degli organici, rimasta immutata nella previsione tabellare, ed aggravata nella realtà, dai pensionamenti e dai trasferimenti, mai del tutto coperti da nuove assegnazioni, anche se deve darsi atto della recente previsione di copertura di alcuni dei tanti posti da molto tempo scoperti.

D'altronde, non può dimenticarsi nemmeno la persistenza della già altre volte denunciata influenza negativa di altri fattori interattivi con le situazioni già evidenziate.

Al proposito non sembra fuor di luogo il richiamo in ordine ai numerosi gravi problemi derivanti dall'accavallarsi di alcune innovazioni legislative riguardanti il processo civile in genere, specie, poi, allorché – come spesso accade – manca ogni norma transitoria e di coordinamento.

Si intende fare riferimento, esemplificativamente, non solo alla nuova normativa in materia fallimentare, caratterizzata dall'esigenza di celerità e snellezza, conclamata dalla scelta del rito camerale, ove si consideri che – a distanza di poco più di un anno dall'entrata in vigore della relativa riforma organica – il legislatore ha inteso rivisitare il testo normativo emanando un decreto legislativo (n. 169 del 2007, che entrerà in vigore il 1º gennaio 2008) correttivo ed integrativo riguardante oltre un terzo dell'articolato, appunto, al fine di correggere le incongruenze e le criticità che la riforma del 2006 ha evidenziato nella sua prima applicazione.

Il che, va sottolineato, comporterà fra l'altro la coesistenza di quattro diversi tipi di procedure fallimentari e cioè procedure disciplinate dall'originaria versione legislativa; altre regolate dalla mini–riforma del 2005; altre ancora sottoposte al regime della legge di cui alla riforma organica del 2006 ed infine procedure sottoposte anche alle norme del decreto correttivo di cui si sta parlando: il tutto, evidentemente, a discapito della semplificazione e dell'agevole interpretazione delle norme e certamente incoerente con la peculiarità sopra evidenziata della celerità e snellezza che dovrebbero caratterizzare la procedura stessa.

Il richiamo – come s'è accennato – è fatto per evidenziare i tanti e gravi problemi, scaturenti da una frettolosa serie di velleitarie riforme, perché, come si è avuto occasione di notare altre volte, concepite senza adeguata riflessione ai numerosi problemi interpretativi, incidenti soprattutto sulla chiarezza delle norme, oltreché alla concreta fattibilità ed alla compatibilità con l'organizzazione degli uffici e, in tale ambito, delle udienze, in ragione, soprattutto, dei diversi, più brevi termini di trattazione voluti dalla legge medesima.

Al riguardo, basti pensare, per un verso, alla non rispettata esigenza fondamentale della chiarezza delle norme e, per altro verso, all'appesantimento dei ruoli già cronicamente stracolmi, dovendosi, teoricamente, aggiungere tali cause a quelle già da anni fissate per la definizione; appesantimento, per il quale la già evidenziata cronica carenza degli organici induce a formulare una prognosi di sicura insopportabilità.

Il che porta, ancora una volta, ad auspicare un ripensamento del legislatore nel senso di unificare tale miriade di riti, individuandone uno solo, chiaro e semplice, di facile attuazione, sì da evitare sovrapposizioni e lungaggini collegate anche ad eccezioni e cavilli, frutto, a volte, di norme non chiare e comunque mal coordinate fra loro.

Anche i già denunciati gravi problemi discendenti dal trasferimento alla competenza della corte di appello di tante materie, già appartenenti alla cognizione di altri giudici, purtroppo sono rimasti irrisolti.

Perché nulla di concreto è stato fatto per risolvere le difficoltà discendenti, in particolare, dalla concentrazione nelle corti d'appello dei giudizi d'impugnazione inerenti a talune materie che prima erano distribuiti fra i più numerosi tribunali, in funzione di giudice di secondo grado: si pensi, per esempio, alle cause di locazione e di comodato nonché a quelle di lavoro e previdenziali.

Ebbene, per restare nell'ambito territoriale del distretto, esse prima delle riforme in questione – in grado d'appello, venivano radicate presso otto distinti tribunali, laddove, ora, fanno capo ad un'unica sezione della corte.

E, peraltro, i conseguenziali problemi e disagi già notati nello scorso anno sono ancora attuali, giacché – nell'impossibilità di costituire apposita sezione, a causa della carenza di organico – la sezione che tratta le cause di locazione e comodato ha visto aggiungere tali materie a quelle già ad essa assegnate, senza corrispondente adeguamento dell'organico alla nuova realtà, cosicché si è ancor più aggravata la già esistente e sempre lamentata sottodimensione.

Così come non si sono considerati a sufficienza i problemi connessi alla istituzione della sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale (dlgs n. 168 del 27 giugno 2003), specie in ordine alla concreta composizione della medesima, visto che debbono essere costituite da un numero "non inferiore a sei" giudici, da scegliersi tra quelli "dotati di specifiche competenze" e – si noti – senza alcun ritocco degli organici.

E, a ben vedere, non vanno poi dimenticate le cause relative alle opposizioni alle ordinanze irrogative di sanzioni pecuniarie per le quali il legislatore ha introdotto il rimedio dell'appello senza peraltro regolarne le forme, con le conseguenti ovvie conseguenze in ambito interpretativo.

Né sembra fuor di luogo ricordare la persistente negatività delle conseguenze correlate all'istituzione delle sezioni stralcio presso i tribunali, l'attività delle quali ha comportato un incremento delle decisioni di primo grado cui ha fatto seguito l'aumento, prevedibile, ma non calcolato, delle impugnazioni davanti alle corti d'appello, con incidenza notevole sulle sopravvenienze.

Quanto ai possibili rimedi atti a rendere più efficace il giudizio civile, si osserva che – anche nell'ottica imprescindibile della nostra appartenenza all'Unione europea – il rimedio non può essere che quello ripetutamente invocato e cioè, innanzitutto occorrerebbe un sistema di leggi quantitativamente meno gravoso e comunque più semplice ed accessibile, così da rendere la giustizia più vicina al cittadino, rafforzandone la fiducia nell'ordinamento.

Ed al riguardo non va trascurato come in tal senso sia l'orientamento in concreto attuato dalla Comunità europea con il suo ultimo intervento in materia di cooperazione giudiziaria civile. Si intende fare riferimento alla recente adozione del regolamento n. 861 dell'11 luglio 2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Anche se sarà applicato solo dal 1º gennaio 2009, tuttavia rappresenta un segnale importante nell'intento non soltanto di realizzare il principio del riconoscimento reciproco delle decisioni nella materia civile e commerciale; ma anche di introdurre, appunto, uno strumento alternativo rispetto a quelli vigenti negli ordinamenti degli Stati membri che sia idoneo a risolvere le controversie transfrontaliere di modesta entità celermente e a costi minimi per le parti interessate ed inoltre che permetta l'agevole circolazione delle relative sentenze nello spazio giudiziario europeo.

Tali osservazioni valgono, ovviamente, anche per il versante penale, e tuttavia, al proposito, va detto, in particolare, che – come ha opportunamente osservato il Procuratore generale presso questa Corte – deve, fra l'altro, evidenziarsi il risvolto negativo discendente dalla preclusione dell'impiego di ufficiali di P.G. per l'espletamento di funzioni di P.M. e di altre funzioni di supporto dei magistrati requirenti (Legge n. 144/05 c.d. decreto Pisanu), segnalando che dalle Procure proviene un forte allarme giacché questo servizio era stato utilmente adottato con sensibile alleggerimento del carico ordinario di lavoro dei magistrati togati del P.M. dal momento in cui, con l'entrata in funzione del Giudice di pace, le procure erano state onerate di un servizio sottratto invece alla magistratura giudicante. Sul punto si suggerisce una nuova modifica normativa che dopo i numerosi interventi legislativi in merito, ripristini la possibilità di adibire gli ufficiali di P.G. alle funzioni di P. M. d'udienza.

Ulteriore e, a livello locale, incorreggibile fattore di disfunzione dell'apparato giudiziario è, come dianzi detto, l'antica carenza di organici sia di magistratura che di personale amministrativo cui gli organi competenti non sembrano capaci di sopperire celermente.

Si annidano qui lentezze e inerzie della burocrazia centrale.

Quanto ai rimedi praticabili per il processo penale, il Procuratore generale ritiene opportuno suggerire, nell'ordine.

Alleggerimento dei meccanismi delle notificazioni oggi ancora legati a superati formalismi e non in linea con le novità tecnologiche. Oltretutto si tratta di quei formalismi su cui maggiormente speculano le manovre dilatorie.

Eliminazione di formalità che, senza rafforzare le garanzie, appesantiscono gli adempimenti formali con inevitabili ritardi ed oneri come ad esempio quello del deposito degli atti previsto dall'art. 415 bis c.p.p. che rappresenta, troppo spesso, un'inutile duplicazione del deposito degli atti del GIP.

Il ricorso sistematico all'informatica dovrebbe accompagnarsi anche all'imposizione alle parti e loro difensori, dell'obbligo di servirsi di questi strumenti per ottenere con il vantaggio della celerità la conoscenza del testo degli atti.

Revisione del sistema delle nullità e della regolamentazione della competenza ampliando le sanatorie e precludendo le eccessive impugnazioni anche per evitare che irregolarità comunque note possano essere insidiosamente utilizzate in fase successive del processo.

Maggior rigore nel regime dei rinvii soprattutto se determinati da legittimo impedimento, spesso ovviabile o tardivamente addotto

Attribuzione al giudice di più incisivi poteri per scoraggiare quelle iniziative delle parti che appaiono motivate solo o prevalentemente da finalità dilatorie.

Trattasi di proposte di scarso peso economico, ma di grande utilità sotto il profilo della funzionalità e snellimento della procedura che non possono che essere auspicate.

A riguardo delle materie che hanno maggiormente impegnato l'attività degli uffici del distretto viene confermato che, come nel precedente periodo, la delinquenza straniera occupa in modo prevalente i servizi di ordine pubblico e di sicurezza riversandosi poi con elevata incidenza sull'attività dell'Autorità Giudiziaria.

Sempre più frequenti, al di là di alcune note e gravi turbolenze locali (Padova, via Anelli) le forme di criminalità importate dai paesi dell'est europeo (Albania, Romania in prevalenza) nelle forme dello sfruttamento della prostituzione e dell'assoggettamento anche brutale e cinico delle donne coinvolte.

Il Veneto è investito da queste forme di delinquenza con prevalenza su altre regioni per la sua prossimità alla frontiera orientale.

Si è inoltre riacceso l'allarme per una forte ripresa delle rapine in villa culminate talora in esiti tragici (Gorgo al Monticano) sintomatiche di un abbassamento del livello di sicurezza ma anche di un'inadeguata risposta giudiziaria che fa ritenere il Paese come area meno protetta e dove quindi il crimine è redditizio senza grossi rischi per chi lo perpetui.

Si va inoltre confermando che i criminali di provenienza dall'est europeo manifestano, sovente, una tendenza a comportamenti in cui la violenza brutale, sopraffattoria parrebbe il portato di culture e costumi propri di un'area dove hanno avuto sbocco anche di recente, feroci guerre civili e stermini etnici. La provenienza regionale è quindi un fattore non secondario del potenziamento della delinquenza straniera.

Va anche segnalato che la legge 31 luglio 2006 n. 241 di concessione dell'indulto produce ancora effetti negativi impegnando gli uffici del PM e i Tribunali in lunghi e laboriosi accertamenti che, nella stragrande maggioranza dei casi, si concludono con una condanna che non verrà mai eseguita perché rientrante tra quelle per le quali è stata prevista la misura di clemenza.

A Verona si sono manifestati fenomeni delinquenziali inquietanti, di impronta razzista segnalati dal Procuratore della Repubblica di quel tribunale il quale riferisce l'esistenza di un'organizzazione composta da persone di giovanissima età che con un equipaggiamento di armi improprie, ha posto in essere aggressioni violente, finalizzate a limitare la libertà di soggetti considerati "nemici" perché di diverso colore o diversa foggia di abbigliamento o di diversa ideologia. Questi fatti hanno generato "grave turbamento dell'ordine pubblico" ma i numerosi interventi, le perquisizioni, i sequestri sembrano, al momento, avere in una qualche misura posto un freno a tali condotte.

Lo stesso Procuratore della Repubblica di Verona informa che vi sono stati diversi casi di maltrattamenti che hanno fortemente impegnato gli uffici sia nel momento dell'intervento di prevenzione urgente (allontanamento dalla casa familiare) sia in quelle insolitamente laboriose e impegnative del giudizio.

I fatti si manifestano secondo modalità uniformi ma di crescente aggressività che è anche giunta all'omicidio. Si tratta di episodi in cui si manifesta una volontà sopraffattoria intesa a "limitare la libertà individuale e sessuale della vittima".

L'interesse per questo grave degrado familiare spinge il Procuratore della Repubblica a suggerire interventi legislativi con previsione di figure di reato a tutela anticipata.

Un cenno, anche se breve, merita il problema che seguirà alla decisione del 12 giugno 2007, della Corte europea dei diritti dell'uomo, per cui le nostre norme in materia di contumacia nel procedimento penale, anteriori al 2005 non sono in linea con la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; e, si badi, la stessa Corte indica come rimedio la celebrazione di un nuovo processo o la riapertura di quello precedente.

E, in tale contesto, è evidente che – sebbene le pronunce della Corte, a parte quelle relative alle spese ed all'equa riparazione, abbiano per principio natura dichiarativa tuttavia, non sarà senza effetti nel nostro ordinamento, nel senso che, proprio nella scia di tale orientamento, vi saranno interventi legislativi tesi ad ovviare a tali disfunzioni del sistema processuale, magari anche con riguardo a posizioni definite nel vigore delle norme precedenti.

Le quali, peraltro, non potranno ignorare che la stessa Corte ha posto in rilievo come, una volta accertata la violazione del diritto in questione, il rimedio appropriato potrebbe ravvisarsi nella celebrazione di un nuovo processo o nella riapertura del precedente.

Al proposito, non sembra fuor di luogo ricordare come la giurisprudenza italiana, muovendosi appunto su tali binari, con intervento (per così dire) di supplenza, sul presupposto della diretta efficacia di dette pronunce, in passato ha provveduto ad interpretare le norme interne cercando di armonizzarne gli effetti con gli ineludibili obblighi convenzionali.

Prima di concludere è da farsi un cenno, sia pure breve, a due situazioni i cui riflessi sul processo sono rilevanti.

Si intende fare riferimento sia ad alcune leggi che non hanno retto al vaglio del Giudice costituzionale e sia agli effetti immediati dell'applicazione del recente provvedimento legislativo (L. n. 241/06) di indulto che ha determinato il condono delle sanzioni inflitte, nella misura di anni tre per la pena detentiva e di € 10 mila per la pena pecuniaria.

Quanto alla prima delle suddette situazioni, va ricordato – per l'innegabile riflesso che presenta nel quotidiano giudiziario – l'intervento sempre più frequente del Giudice delle leggi con sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di norme penali (ed anche civili), a volte anche relativamente a casi ove la libertà di scelta del legislatore "non è assistita da ragionevolezza" (cfr., da ultimo, la sentenza n. 393/06 sulla legge c.d. ex Cirielli riguardante il taglio della prescrizione per gli incensurati e l'aumento delle pene ai recidivi.

In proposito, una breve osservazione va riservata alla "nuova" prescrizione; il riferimento è alla citata legge n. 251 del 2005 (ex Cirielli).

Al riguardo, relativamente al grado d'appello, va notato come l'effetto risulti essere sostanzialmente marginale.

Perché la disciplina transitoria dell'art.10 ha mantenuto applicabili i "vecchi" termini prescrizionali ove più lunghi, per tutti i processi "pendenti" appunto in grado d'appello al momento dell''entrata in vigore della legge.

Tuttavia – a parte i problemi interpretativi che interessano l'attuazione concreta della predetta norma transitoria, soprattutto circa la corretta individuazione del momento del procedimento in cui può dirsi pendente il processo penale – va segnalato che risultano pendenti questioni di legittimità costituzionale attinenti anche alla disciplina transitoria per la fase d'appello. È evidente che se la Corte Costituzionale dovesse ritenere l'illegittimità della norma anche in parte qua, abrogandola, per numerosissimi procedimenti pendenti i reati risulterebbero inevitabilmente prescritti.

E, quanto al versante civilistico, si vuole ricordare, fra le altre, non solo quella (n. 321 del 24 luglio 2007) con la quale si è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell''art. 8, comma 2 lettera a) del dlgs n. 5 del 17 gennaio 2003, nella parte in cui non prevede anche l'ipotesi che il convenuto abbia svolto difese dalle quali sorga l'esigenza dell'esercizio del diritto di replica dell''attore: così rimediando, con una pronuncia additiva, alla palese violazione del diritto di difesa e del principio di parità delle parti nel processo.

Ma anche l'altra, recentissima (n. 340 del 12 ottobre 2007), ove il Giudice delle leggi, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.13, comma 2 del già citato dlgs n. 5 del 2003, nella parte in cui stabilisce "in quest'ultimo caso i fatti affermati dall'attore, anche quando il convenuto abbia tardivamente notificato la comparsa di costituzione, si intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla concludenza di questa": con ciò portando un altro vulnus al rito societario; vulnus molto rilevante perché – com'è stato acutamente osservato in dottrina – comporta la caducazione di uno dei punti cardine che facevano parte dello spirito stesso del sistema di cui al predetto decreto legislativo, espungendo, in pratica, da esso, un principio processuale estraneo al nostro ordinamento così determinando, per conseguenza, un primo passo verso l'eliminazione del principio della ficta confessio nel rito societario.

Con riguardo, poi, alla seconda delle prospettazioni sopra enunciate (concessione dell'indulto), va subito evidenziato che al 5 novembre 2007 – secondo i dati forniti da Siap/Afis – con riguardo alla regione di residenza Veneto, i soggetti che hanno beneficiato del provvedimento di indulto di cui alla legge n. 241 del 2006, sono 1.630, di cui n. 658 italiani e n. 972 stranieri; dati che, relativamente alla medesima regione, considerata come luogo di detenzione, evidenziano come a godere del provvedimento in questione sono stati in 1.418, di cui 680 italiani e 738 stranieri.

Ciò premesso, non sembra fuori di luogo richiamare quanto già notato nella precedente relazione e cioè considerare che lo sforzo volto ad evitare la realtà del sovraffollamento delle carceri con tutte le ovvie conseguenze che ne derivano in relazione al principio di umanità della pena ed ai rischi della sicurezza pubblica, probabilmente, potrebbe risultare più efficace e coerente con i principi fondamentali che devono regolare la materia, ove si cercassero altri strumenti.

Si pensi, ad esempio, alla possibilità di fronteggiare la situazione in esame ricorrendo ad una legislazione che prevedesse misure alternative alla carcerazione, con riguardo a fatti non particolarmente gravi e di scarso allarme sociale e comunque, dando anche effettività concreta a quelle iniziative miranti alla dissuasione dal crimine, prima, ed al reinserimento, poi, di chi si è reso colpevole di reati.

Inoltre, sempre in riguardo al suddetto problema, non vanno trascurati, nel concreto, due ordini di conseguenze sul piano lavorativo e della produttività, anch'esse, oggetto di riflessione in occasione della relazione, inerente al decorso anno giudiziario:

  1. le ricadute negative conseguenti all'assenza di una correlata ed opportuna amnistia, nei termini evidenziati dal Consiglio Superiore della Magistratura, nella risoluzione adottata nell'assemblea plenaria nella seduta del 9 novembre 2006, laddove si è evidenziato che "l'indulto si limita ad elidere (in tutto o in parte) la pena inflitta ed ha come necessario presupposto l'accertamento della responsabilità e, dunque, la celebrazione del processo, potenzialmente in tutte le sue fasi. Le conseguenze sono evidenti. Quando la giustizia penale ha tempi rapidi e gli uffici sono privi di arretrato, la trattazione dei processi per reati condonati mantiene una consistente utilità sociale: non solo si addiviene all'accertamento dei fatti e delle relative responsabilità, ma restano fermi gli ulteriori effetti penali della condanna, l'eventuale risarcimento per la persona offesa e la possibilità di revoca dell''indulto nei casi previsti dalla legge. Quando invece la giustizia penale è lenta e gli uffici hanno arretrati rilevanti, la trattazione di tutti i processi per reati interamente condonati finisce, di fatto, per allontanare – anche in modo significativo – la definizione di quelli nei quali la pena (eventualmente) inflitta è destinata ad essere effettivamente scontata. Con grave danno per la collettività e, segnatamente, per le parti offese: sta qui la ragione della contestuale concessione dell'amnistia, che consente di limitare la trattazione dei processi per reati interamente coperti da indulto ai soli casi in cui permane un significativo interesse sociale (per esempio, per la natura del fatto o per gli interessi lesi)";
  2. in concreto, l'applicazione del predetto beneficio ha ridotto l'accesso all'istituto del c.d. patteggiamento in appello (art. 599 cpp), riducendo sensibilmente l'interesse a non contestare ulteriormente la responsabilità per ottenere una riduzione della pena irrogata in primo grado, proprio perché vi è già un bonus di tre anni, salvo che nei casi di imputati tuttora detenuti e con condanne a pene superiori alla somma del periodo di carcerazione preventiva sofferta e dei tre anni condonati;
  3. da ultimo va segnalato quanto evidenziato dal tribunale di sorveglianza, organo particolarmente idoneo, per i compiti istituzionali che, in materia, è chiamato a svolgere, circa gli effetti dell'indulto, che, relativamente a detto ufficio, "ha comportato il dimezzamento, nei due semestri, dei carichi rispetto all'omologo periodo precedente".

Va poi fatto un cenno ad altri importanti rilievi evidenziati sempre dal presidente del predetto tribunale, come forieri di un rapido incremento della popolazione carceraria, quali:

  1. "l'aumento dell'allarme sociale per le ricorrenti manifestazioni di criminalità, attribuite anche agli effetti indiscriminati dell'indulto" che "riflettendosi sull'azione di contrasto delle Forze di polizia e sulla richiesta di maggiore certezza della sanzione, ha già determinato una tendenza all'aumento della popolazione penitenziaria, che in taluni istituti veneti ha nuovamente superato i limiti regolamentari e talora sta avviandosi a travalicare i limiti cosiddetti di tollerabilità";
  2. la considerazione che il provvedimento di indulto "non è stato accompagnato, se non in misura meramente simbolica, da quell'insieme di interventi che avrebbero potuto contribuire alla riduzione delle pericolosità di quella parte di scarcerati che poneva in effetti problemi di questo genere";
  3. "le fortissime polemiche da cui l'indulto è stato accompagnato e seguito, ed il complessivo rifiuto chiaramente espresso dalla pubblica opinione, sono altrettanti fattori che rendono più arduo il ricorso a misure che, seppure diverse, possano essere percepite come misure indulgenziali;
  4. il mancato intervento per "un rapido rinnovo e potenziamento delle strutture carcerarie; e soprattutto per la costruzione "di strutture capaci di realizzare misure alternative al carcere realmente efficaci e di indirizzare con forza l'ex detenuto in percorsi sociali estranei agli ambienti di malavita";
  5. la mancanza di "una complessiva politica criminale che miri al momento centrale del problema, costituito dalla prevenzione del reato".

A questo punto appare giusto richiamare l'attenzione su un problema la cui importanza non può essere sottovalutata, tanto che il legislatore – avvertendone l'urgenza, data anche la preoccupante frequenza, oserei dire, a ciclo continuo, del proporsi in concreto di fatti ad esso problema inerenti – con legge n. 123 del 3 agosto 2007, ha voluto delegarne al governo il riassetto e la riforma.

Si intende fare riferimento alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; tema di estrema delicatezza e rilevanza, perché riguardante tutti i settori di attività e tutte le tipologie di rischio, da applicarsi a tutti i lavoratori e lavoratrici, siano essi autonomi o subordinati, con attenzione rivolta anche ai costi, che – si badi – dovranno essere specificamente indicati nei contratti di appalto pubblico, per evitare, appunto, che la tutela in questione si presenti come una mera aspettativa.

 

L'organico, con riguardo al distretto – come s'è già detto – è del tutto inadeguato, sol che si consideri come le vecchie tabelle siano rimaste sostanzialmente inalterate da anni, senza tener conto della nuova realtà socio–economica che ha caratterizzato lo sviluppo del Nordest italiano ed in particolare il bacino d'utenza economicamente vivace degli otto tribunali ordinari formanti il distretto, quasi tutti di rilevante ampiezza.

Più segnatamente, quanto al versante penale, sul punto si richiama quanto più volte segnalato nelle precedenti relazioni, valutata quella che è la realtà socio–economica e criminale del territorio veneto e le pulsioni radicali che già in passato hanno dato vita a fenomeni di criminalità organizzata anche di taglio politico.

In generale, va detto che dai dati del Consiglio Superiore della Magistratura allo stato si rileva che su 410 posti in organico, 38 sono vacanti con una percentuale di scopertura (giudicanti e requirenti) pari al 9,52%.

In particolare, in Corte d'appello, nonostante alcune coperture effettuate negli ultimi mesi, restano ancora vacanti i posti di presidente di sezione e di un consigliere della sezione lavoro, nonché quelli di ben 8 consiglieri (su 32) delle sezioni ordinarie.

Altrettanto grave si presenta la scopertura dell'organico dei funzionari e degli amministrativi in genere, con tutte le conseguenti ricadute negative sull'efficienza del servizio.

Quanto ai giudici di pace, si rileva che l'organico non è al completo, ma che il lavoro da essi svolto si presenta sostanzialmente meritorio. Va tuttavia segnalata, con riguardo ad alcune sedi, la carenza numerica anche del personale amministrativo che, ovviamente, si riflette sull'attività complessiva degli uffici.

Il ricorso al patrocinio a spese dello Stato – come lo scorso anno – appare in crescita, anche se non risultano segnalati particolari problemi.

Non risultano segnalazioni di ricorso alle questioni pregiudiziali di cui all'art. 234 del Trattato CEE, né di diretta applicazione della disciplina comunitaria da parte del giudice nazionale.

Con riferimento ai procedimenti relativi alla cd. Legge Pinto, va detto che l'aumento dell'afflusso è notevole, anche se, nel primo semestre del 2007, ha subito una lieve flessione. Essi riguardano prevalentemente provvedimenti emessi dalla Corte dei Conti – sezione giurisdizionale per il Veneto – in materia pensionistica. È appena il caso di notare l'impatto negativo conseguente al suddetto aumento, specie in riguardo all'appesantimento dei ruoli, in un ambito che sempre più risente della partecipazione alla Unione europea.

 

Da tempo è in funzione presso la Corte un servizio di monitoraggio in penale, cui, da quest'anno, si è aggiunto quello in materia civile, nell'ambito dei quali è affidato, a due magistrati, il controllo di tutti gli annullamenti con rinvio della Corte di Cassazione. Tale servizio si concretizza, appunto, nel monitoraggio ed analisi delle impugnazioni e delle decisioni della Corte, nella comunicazione, quanto al settore penale, ai singoli magistrati della motivazione di annullamento del Supremo Collegio. Ciascun magistrato addetto cura la redazione della massima della decisione della corte regolatrice e alla fine di ogni anno redige un bilancio: delle tipologie ricorrenti di annullamento, della distribuzione degli annullamenti nelle singoli sezioni, ivi comprese le due sezioni di corte di assise di appello. Tale relazione finale è fatta usualmente pervenire a tutti i consiglieri del settore penale.

Quanto alla sezione lavoro, si segnala che – pervenuto il dispositivo relativo alla decisione della Suprema Corte – la cancelleria provvede all'invio di copia ad ogni componente la sezione; normalmente, segue la stampa della sentenza tramite il relativo sito internet per una successiva discussione utile per il futuro.

A questo punto appare doveroso dare atto dell'abnegazione e professionalità mostrate, in tutto il distretto, dai colleghi magistrati, dai funzionari e dal personale ausiliario in genere, il cui impegno quotidiano – pur nelle gravi difficoltà innegabilmente presenti – rende possibile amministrare concretamente la giustizia.

Ed in tale contesto va ricordato, inoltre, come le Forze dell'ordine, in tutte le loro articolazioni – nessuna esclusa – svolgono il proprio difficile servizio senza riserve, a tutto campo contro ogni forma di illegalità, con encomiabile impegno e professionalità.

 

Innanzitutto si richiama quanto sopra evidenziato in via generale con riguardo alla cronica carenza degli organici sia dei magistrati, sia del personale amministrativo ed ausiliario i genere.

Più particolarmente, si evidenzia quanto segue.

Con riguardo alle separazioni ed ai divorzi, si segnala un flusso pressoché costante rispetto all'anno passato, con tempi di definizione, nel complesso, relativamente contenuti, salvo i casi ove si presenta la necessità di consulenze tecniche, specie laddove la questione riguarda minorenni.

Viene segnalato l'esponenziale incremento, tra le controversie familiari, dei procedimenti ex art. 708, quarto comma, cpc ormai nettamente preponderanti, rispetto a quelli di modificazione delle condizioni di separazione o divorzio.

Quanto al diritto e processo societario non risultano segnalate particolarità di rilievo, se non qualche problema collegato alla poco agevole "gestione" del processo con pluralità di parti e – con riguardo al secondo grado – l'aggravio derivante dalla collegialità del processo, anche in sede istruttoria, con ricaduta sui tempi di definizione del giudizio.

 

Le sopravvenienze risultano aumentate rispetto al decorso periodo di riferimento. Il che, com'è intuibile, comporta un accumulo di arretrato e dunque il presumibile mancato rispetto dei tempi ragionevoli di definizione dei procedimenti: situazione resa ancor più grave dall'inadeguatezza numerica dell''organico e del personale amministrativo.


Fallimenti.

Sono state segnalate particolarità rispetto al decorso anno, specie in riguardo alle sopravvenienze in prime cure, nel senso che, mediamente, si è verificata una diminuzione di istanze e dichiarazioni di fallimento. Quanto alle pendenze e tempi di esaurimento delle procedure non vengono segnalate particolari novità, restando ancora attuali i non brevi tempi, soprattutto a causa dei già lamentati disagi connessi alla carenza numerica degli organici.

In attesa dell'entrata in vigore delle nuove norme di cui al d.lgs. n. 169/07 – può dirsi che l'impatto con la nuova normativa, specie in secondo grado – in ragione dell'impronta acceleratoria conferita a molte procedure, alcune comportanti anche la lettura contestuale della sentenza, nonché in relazione all'introduzione del nuovo istituto dell'esdebitazione – ha creato notevoli problemi sull'organizzazione dei ruoli con ricaduta negativa sulla durata dei procedimenti non soggetti a tale normativa; problemi aggravati dalla già evidenziata carenza numerica dei magistrati e del personale amministrativo.

Non sono state segnalate note di rilievo, rispetto allo scorso anno, quanto alla tutela dei consumatori ed alla responsabilità civile della P.A., salva la segnalazione di un aumento delle cause nei confronti del Ministero della salute "per danni da trasfusioni o da impiego di emoderivati".

Quanto all'amministratore di sostegno, risulta segnalato mediamente l'elevato numero delle relative procedure (legge n. 6/04).


Esecuzioni

Nel complesso, non sono state segnalate variazioni di rilievo; e ciò anche con riferimento agli sfratti, ove in generale non risulta evidenziata una particolare tensione.

 

Va innanzi tutto evidenziato quanto segnalato dal locale Tribunale per i minori circa il continuo, notevole, flusso nei settori civile e penale, conseguenza – evidentemente – del diffuso disagio minorile, aggravato dall'aumento di minori stranieri non accompagnati, presenti nel territorio nazionale.

Va ricordata l'attività svolta dalla pubblica amministrazione attraverso le varie strutture territoriali, coadiuvate dalla preziosa e fondamentale risorsa del volontariato.

D'altra parte, non va trascurata la necessità di ovviare, al più presto, alla inadeguatezza delle risorse – organici di magistrati e di personale amministrativo – destinate al Veneto, in ragione della densità della popolazione del distretto, del suo profilo socio–economico, del dinamismo imprenditoriale che, notoriamente, la contraddistingue.

Quanto alle adozioni internazionali, va detto che le problematiche più rilevanti sono connesse al fatto che i tempi dell'adozione de qua risultano essere, in media, di quattro anni e che le autorità straniere richiedono alle coppie aggiornamenti sulla loro situazione o integrazioni sulle informazioni o attestazioni o certificazioni di coppie inoltrate al tribunale.

Inoltre non sembra fuor di luogo segnalare come le diversità culturali e l'assenza di un periodo di affido preadottivo rendano delicato l'abbinamento.

Con riguardo alla sottrazione internazionale di minori, in applicazione della convenzione dell''Aja del 1980, risultano essere stati trattati cinque casi, di cui due di rigetto.

Come evidenziato, anche qui, dal presidente del tribunale per i minorenni, non risultano applicazioni del Regolamento Cee 2201/2003, entrato in vigore il primo marzo 2005 riguardante competenza, riconosci mento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale.

Quanto al grado d'appello, con riguardo al settore civile, è stato segnalato un significativo incremento rispetto al più recente passato, al quale, tuttavia si è fatto fronte riuscendo a contenerne la definizione, mediamente, nell'ambito di tre–quattro mesi.

 

Dalle notizie fornite dal Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte d'appello, integrate da alcuni dati forniti dalle cancellerie della Corte, emerge, in particolare, quanto segue.

Delitti oggettivamente e soggettivamente politici.

Scarse le notizie sui reati del comparto. Da Padova si apprende laconicamente che i delitti di questa categoria sono 21 ma non sono fornite informazioni di dettaglio.


Associazioni di tipo mafioso.

Nessuna notizia è pervenuta dalla DDA. Ma come già detto nei precedenti periodi, il fenomeno manca delle radici culturali, del "carattere sociale" che lo alimentano nelle regioni meridionali. Si segnala tuttavia qualche episodio criminoso che sarebbe stato commesso da appartenenti ad associazioni insediate in altre parti del territorio nazionale.

Resta sempre alta l'attenzione della DDA nei riguardi di persone legate a cosa nostra, camorra e ‘ndrangheta e sulle possibili infiltrazioni nei settori economici a fini di riciclaggio.


Delitti di omicidio, rapina, estorsione, furto.

Il comparto è più nutrito dello scorso anno.

Il Procuratore generale elenca sinteticamente i dati pervenuti, facendo notare che i medesimi non sempre sono completi.

A Venezia: viene comunicato che sono state svolte molteplici attività investigative nei confronti di soggetti sospettati di essere collegati a gruppi. Sono stati trattati omicidi di diversa matrice: un cinese ha ucciso un connazionale e le relative indagini hanno portato alla luce un'organizzazione che agiva sottoponendo a ricatti altri cinesi privi di permessi di soggiorno e costretti a versare all'ucciso e alla sua famiglia i loro guadagni. Giudicato con rito abbreviato il reo è stato condannato a 12 anni.
Alla criminalità organizzata è attribuito l'omicidio del fruttivendolo G. G..
Conflitti familiari esplosivi sono all'origine dell'omicidio di T. A., di B. L., di V. G. quest'ultima uccisa dal figlio. Tutti gli omicidi sono stati arrestati ad eccezione di quelli di G. G.
Le rapine sono state 219 nella maggior parte in danno di esercizi pubblici e banche.

A Bassano del Grappa: nessun omicidio doloso; rapine da 45 del precedente periodo a 49 (di cui 20 in banche; 3 uffici postali) nessun dato sugli omicidi colposi mentre per i furti si segnala che destano preoccupazione quelli commessi in case di abitazione in presenza di abitanti.

Padova: gli omicidi e tentati omicidi dolosi sono stati rispettivamente 14 e 26. Il reato ha segnato un aumento costante rispetto ai 3 anni precedenti quando consumati e tentati sono stati complessivamente 18 nel 1994, 27 nel 1999, 36 nel 1996.
Le rapine sono aumentate da 492 a 576; le estorsioni da 72 a 76. Dei furti viene genericamente detto che sono aumentati.
I dati non sono disaggregati con riferimento al tipo di bersaglio della violenza di rapina.

Vicenza: gli omicidi dolosi sono aumentati da 5 a 13, quelli colposi da 57 a 68; le rapine da 193 a 202 (33 a danno di banche); estorsioni da 44 a 38; furti da 13811 a 15334 .

Belluno: omicidi dolosi da 3 a 4; rapine da 13 a 29.

Verona: omicidi dolosi diminuiti da 14 a 11 anche se rimane preoccupante il numero di quelli originati da violenza domestica. Rapine in aumento da 242 a 266. Furti da 1088 a 1096 quelli commessi da autori noti; da 3313 a 3669 quelli commessi da ignoti.
Minorenni: 1 omicidio consumato (2 tentati nel precedente periodo). Le notizie trasmesse rivelano un andamento stazionario negli ultimi sette anni.
Rapine: 57 come nel precedente periodo. Ad eccezione di un picco di 81 rapine nel 2003–4, l'andamento appare stazionario negli ultimi sette anni.
Furti: 768. Appaiono in diminuzione rispetto alla media degli ultimi 6 anni.

I dati numerici ora trascritti non sono accompagnati da alcuna analisi delle caratteristiche motivazionali di queste forme di delinquenza.


Reati contro la Pubblica Amministrazione.

Venezia: comunica che si procede contro funzionari della Dogana per fatti commessi nel 2004.
Si procede nei confronti di agenti di polizia urbana di Jesolo per rapina, sequestro di persona, peculato, sottrazione di droga sequestrata e reintrodotta in commercio.

Bassano del Grappa: segnala una lieve riduzione dei procedimenti del comparti rispetto al precedente periodo (da 86 a 75) ma non fornisce dati analitici del fenomeno.

Rovigo: segnala genericamente un aumento comunicando in particolare il coinvolgimento di funzionari pubblici in fatti di danneggiamento dell'ambiente.

Vicenza: da 311 a 360 il dato complessivo, da 7 a 2 i fatti di corruzione.

Padova: da 636 a 1228 complessivamente con aumento imprecisato per corruzione.

Belluno: riferisce che la previsione di nuove forme criminose tra i reati del comparto costituisce in prospettiva una risposta efficace al dilagare della illegalità. Non esprime valutazione sull'andamento del settore.


Reati commessi da cittadini stranieri.

Questo settore sta lievitando in modo molto allarmante pur non trattandosi di problema sociale e criminale di facile soluzione; il Procuratore generale ritiene di poter affermare che la clemenza giudiziaria, spesso del tutto immeritata e dispensata in nome del "disagio sociale", dell'appartenenza a culture ignare di certi valori sociali, della miseria è un fattore di potenziamento della delinquenza straniera.

Il Procuratore generale osserva che non spetta certamente alla giustizia creare condizioni di vita appropriate ma non si rende un giusto servizio quando le forme più bieche, depravate, violente della delinquenza straniera extracomunitaria vengono trattate con un'indulgenza generalizzata.

L'andamento del comparto nel periodo esaminato è il seguente:
Venezia: è stato definito un procedimento per tratta di esseri umani e riduzione in schiavitù, analoghi procedimenti a carico di rumeni.

Padova: Fra i protagonisti delle vicende che recano l'impronta della criminalità organizzata hanno assunto da qualche tempo una posizione dominante alcune componenti straniere che, attingendo in prevalenza dal coacervo dell'immigrazione irregolare e aggregate in gruppi distinti, eticamente omogenei, non di rado associati con elementi della malavita autoctona da cui ricevono, tra l'altro, copertura e supporti logistici, puntano a gestire in forma d'impresa le più importanti attività lucrative connesse con la perpetrazione di crimini, dando vita ad una reciproca accanita concorrenza.
In questo preoccupante panorama – si legge nella predetta relazione del Procuratore generale – va segnalata come la più attiva, determinata e pericolosa, la componente albanese, che più delle altre appare incline ad operare secondo mentalità e metodi di mafia e non esita ad imporre le regole di obbedienza e di salvaguardia degli interessi del gruppo con il ricorso a strumenti intimidatori e violenti fra cui campeggia l'uso delle armi da fuoco. Nei riguardi di questa componente, che inizialmente operava in forme rudimentali e improvvisate, e con quasi esclusivo riferimento al settore della prostituzione, può dirsi ormai raggiunto un livello alto di presenza organizzata e diffusa nel territorio, commisurata sia all'ampliamento delle attività criminali dal settore originario a quelli della droga, del traffico di armi, dei furti e delle rapine, all'introduzione clandestina di donne di varia nazionalità (albanesi, rumene, russe, ucraine, moldave, ungheresi, bulgare, ecc.) e della loro induzione coattiva, in condizioni prossime alla schiavitù, alla prostituzione sia al perfezionamento di stabili e ramificati collegamenti con bande operanti in altre regioni della penisola e in vari paesi europei, nordafricani, mediorientali (in specie, quanto all'importazione di droga, Turchia).
A livello medio alto si collocano pure, nel quadro delle forze criminali di stampo organizzato, i gruppi di nazionalità nigeriana, i cui interessi sembrano prevalentemente incentrati sul traffico degli stupefacenti e delle donne dedite o avviate alla prostituzione, di cui curano o favoriscono l'introduzione in Italia mediante collaudati legami operativi con analoghi gruppi del paese d'origine e di paese limitrofi.
Un posto di primo piano, nella scala di pericolosità sociale, occupa la componente serbo–croata, cui si devono alcune delle più temerarie imprese delittuose degli ultimi anni, essenzialmente rapine in abitazione, contrassegnate dall'uso di armi da fuoco.
Diffusa e allarmante è inoltre la presenza di gruppi criminali rumeni, particolarmente attivi e determinati nella gestione dei flussi migratori clandestini e nello sfruttamento della prostituzione delle donne introdotte o provenienti dall'Est europeo e dediti con frequenza alla commissione di furti in abitazioni e nei grandi magazzini.
Un ruolo apparentemente minoritario perché meno proclive ad atti di contrapposizione violenta con l'ordine e la sicurezza pubblica ma in crescente espansione è quello della componente cinese, il cui insediamento nel tessuto socio–economico locale è stato finora favorito dalla disponibilità di ingente danaro liquido investito nell'acquisizione di numerosi pubblici esercizi e le cui fonti di provenienza rimangono tuttora non del tutto chiarite.
Caratterizzata da un'omertà assoluta, la criminalità cinese è dedita in grande prevalenza alla commissione di reati in danno alle persone (specialmente donne e minori) appartenenti alla medesima etnia che, introdotte clandestinamente in Italia, vengono sfruttate nei laboratori tessili e in altri cicli produttivi e costrette a vivere in ambienti malsani e in condizioni disumane, talvolta prossime alla schiavitù, fino al pagamento del prezzo pattuito per la loro introduzione.
Oltre che dall'omertà, l'impermeabilità di tale componente è assicurata dal fatto che i suoi aderenti riescono a creare un microsistema economico e assistenziale autosufficiente e indipendente da quello del paese che li ospita. Non pochi, infatti, sono stati fino ad oggi i laboratori medici sottoposti a sequestro, a conferma che l'organizzazione si struttura in modo tale da garantire ai propri membri beni e servizi evitando l'utilizzo di risorse esterne, con conseguente riduzione del rischio di infiltrazioni e di controlli potenzialmente pericolosi per la sua sopravvivenza.
Nel multiforme scenario appena descritto covano ed esplodono periodicamente "regolamenti" e vendette con il seguito di sopraffazioni e fatti di sangue.

Bassano del Grappa: registra e comunica il fenomeno imponente dell'immigrazione clandestina e dello sfruttamento della relativa manodopera.

Rovigo: segnala il crescente preoccupante aumento della delinquenza proveniente dalla Cina,

Vicenza: Comunica meri dati statistici da cui risulta che i reati commessi da stranieri sono aumentati da 3723 a 4060.

Verona: comunica che allo scopo di evitare la formazione di pericolose isole urbane ("ghetti") sono stati svolti interventi in numerosi appartamenti "dove si erano create pericolose situazioni di controllo esclusivo di spazi destinati ad agevolare la commissione di reati con grave rischio di diffusione".
Risulta sempre più allarmante lo sviluppo di laboratori clandestini gestiti da cinesi che sfruttano i loro connazionali. L'azione di polizia diretta dal Procuratore della Repubblica ha condotto a provvedimenti di sequestro e confisca del materiale rinvenuto.
Forte l'azione di indagine e contrasto nei riguardi di commercianti anche clandestini che svolgono commercio abusivo di prodotti con marchi contraffatti.


Reati di violenza sessuale.

Le notizie inerenti al comparto si limitano generalmente al dato statistico che rivela andamento costante rispetto al precedente periodo. Fatta eccezione per Verona il cui Procuratore della Repubblica segnala un'attenta vigilanza del proprio ufficio con l'ausilio di un gruppo di ufficiali di p.g. particolarmente esperto e rileva che molti reati sessuali si consumano in ambito familiare, non sono state comunicate informazioni dirette ad individuare occasioni scatenanti e peculiarità di questa delinquenza.

Venezia comunica che particolare attenzione è dedicata all'osservazione telematica con speciali apparecchiature nei confronti della pedofilia e commercio di immagini di minori.


Reati contro l'incolumità pubblica e la salute nonché in materia di tutela dell'ambiente.

Meri dati numerici non disaggregati sono le sole informazioni pervenute dai circondari. Non sono quindi in possesso di elementi sufficienti a valutare l'andamento per le distinte categorie del comparto fatta eccezione per Venezia che comunica essere pervenuti al giudizio gravi fatti di inquinamento mediante immissioni in siti vietati o addirittura attraverso la commercializzazione fraudolenta come materie prime. Si trova nella fase delle indagini preliminari il procedimento riguardante l'incendio nello stabilimento Polimeri Europa nel polo petrolchimico di Marghera.

Da Rovigo si apprende che sono state portate a termine le indagini preliminari di " due importanti procedimenti in materia ambientale ed è stato iniziato un terzo che ha avuto forte risonanza nell'opinione pubblica".


Reati societari, di bancarotta; inerenti al diritto penale dell'economia e al fenomeno dell'usura.

Verona: le bancarotte sono aumentate da 64 a 104; i reati societari sono passati da 9 a 12; le usure da 13 a 20;

Bassano del Grappa: le bancarotte da 30 a 41 mentre le usure sono leggermente diminuite da 7 a 4;

Rovigo: si comunica che i reati di bancarotta e societari "non presentano casi di particolare rilievo" salvo un complesso processo in fase dibattimentale;

Belluno: comunica che l'andamento è costante e che il fenomeno dell'usura, pur presente, non ha collegamenti con la criminalità organizzata.

Venezia: comunica il rinvio a giudizio a seguito dell'indagine nel fallimento del Venezia–calcio.

Non sono presenti informazioni e osservazioni dagli altri circondari.


Frodi comunitarie e criminalità informatica.

Belluno: segnala 2 casi di truffa informatica;

Verona: comunica che è costante il numero delle frodi comunitarie (23) ed è aumentato da 16 a 19 il numero dei procedimenti per frodi informatiche;

Bassano del Grappa: comunica che risultano 8 fascicoli per il reato di cui agli artt. 615 ter, quater, quinquies;

Rovigo: "preoccupanti gli episodi di criminalità informatica mediante utilizzo di carte di credito" 1 solo caso di frode comunitaria.

Nulla dagli altri circondari.


Misure urgenti per la prevenzione e repressione della violenza nelle competizioni sportive.

È assente qualsiasi informazione.

Estradizioni attive e passive: dai dati forniti dal settore penale della Corte, risultano pervenute, nel periodo de quo, n. 25 richieste di assistenza giudiziaria in materia di estradizione e n. 186 richieste in materia di rogatorie.

Mandato d'arresto europeo: dalla Procura Generale n. 15 attivi e n. 58 passivi.

Applicazione della prescrizione nei vari casi di giudizio:il dato non è in possesso del Procuratore Generale.

Da Verona e Belluno si apprende che si è fatto ricorso all'assistenza giudiziaria internazionale in pochi casi. Complessivamente sono state trattate dall'ufficio di Verona 2 rogatorie attive e 32 passive.

Nulla dagli altri circondari.

Se vi sia stato incremento o diminuzione, rispetto al periodo precedente, delle intercettazioni telefoniche o ambientali:
Verona: segnala un aumento da 585 a 667
Belluno: segnala una diminuzione da 87 a 32
Rovigo: il numero è alto "ma senza rilevanti incrementi";
Venezia: segnala una diminuzione da 821 a 688. La spesa è stata di euro 1.513.278 contro i precedenti 3.562.604

Nulla dagli altri circondari.

Anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 2007 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli art. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, nel periodo di riferimento l'impugnazione con ricorso per cassazione delle sentenze penali della Corte veneta è mediamente attestata sul 31,20% delle pronunce, come da prospetto fornito dalla cancelleria centrale.


Gli effetti pratici della L 5.12.2005 n. 251 in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di usura e di prescrizione

A parte la generica segnalazione dell'aumento del numero della prescrizioni, le relazioni pervenute dai circondari sono del tutto mute sul quesito.

Il controllo delle sentenze del distretto da parte della Procura Generale consente di affermare che le novità legislative, salvi i casi di preclusione normativamente statuita di giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti nei casi di cui all'art. 99 IV co. C.P. a norma dell'art. 69 IV co. C.P. , non hanno inciso sui meccanismi abitudinari e quasi automatici di applicazione delle generiche ed esclusione della recidiva pur essendo sensibilmente aggravati gli aumenti previsti dall'art. 99 C.P. C'è dunque un palese distacco, in tema di recidiva, tra il dettato legislativo che rispecchia sentimenti di allarme diffuso nella società e la concreta traduzione della norma nel momento giurisdizionale.

Per quanto riguarda la modifica dell'art. 62 bis cp che estende l'applicazione delle generiche con riferimento a quasi tutti i criteri di cui all'art. 133 C.P. (ne sono escluse due specifiche condizioni soggettive) questa dilatazione della figura ha determinato numerosi riflessi indulgenti offrendo ai giudici la possibilità di duplicare valutazioni che la giurisprudenza prevalente censurava in passato. Si giunge al paradosso di concessione di generiche "tenuto conto delle modalità del reato" quando queste modalità sono apprezzate come gravi.

Effetti dell'indulto: in tutto il distretto hanno beneficiato del provvedimento di indulto n. 1.630 detenuti, di cui n.658 italiani e n. 972 stranieri (dati SIAP/AFIS, riferiti alla regione di residenza, mentre con riguardo alla regione di detenzione i dati emergenti sono: n. 1418, di cui n. 680 italiani e n.738 stranieri).

Va inoltre segnalata la conseguenza collegabile all'applicazione del predetto beneficio, rappresentata dal fatto che, come segnalato dal settore penale della Corte, ha ridotto l'accesso all'istituto del c.d. "patteggiamento in appello".


Organizzazione e Funzionamento dei Tribunali e degli Uffici di Sorveglianza

Il Presidente del Tribunale di sorveglianza, nel confermare le difficoltà derivanti al funzionamento dell'Ufficio dalla ristrettezza dell'organico dei Magistrati del Distretto e, soprattutto, dalla grave insufficienza dell'organico del personale, nonché le pesantissime scoperture che si registrano in particolare nell'Ufficio di Venezia, ha segnalato che la situazione dei tre Uffici dei Magistrati di Sorveglianza del Distretto e del Tribunale di Sorveglianza di Venezia è stata particolarmente pesante nel periodo conclusosi il 30 giugno scorso.

Ha poi evidenziato come il periodo di riferimento è stato caratterizzato dagli effetti dell'indulto, che "ha comportato il dimezzamento, nei due semestri, dei carichi rispetto all'omologo periodo precedente"; viene segnalato inoltre lo smaltimento di pratiche pendenti, specie nel settore "delle dichiarazioni di estinzione della pena, a seguito dell'espletamento di misure alternative dell''affidamento ordinario o terapeutico", nonché in quelli delle riabilitazioni e del patrocinio a spese dello Stato.

Va poi fatto un cenno ad altri importanti rilievi evidenziati dal presidente del predetto tribunale, come forieri di un rapido incremento della popolazione carceraria, quali:
  1. "l'aumento dell'allarme sociale per le ricorrenti manifestazioni di criminalità, attribuite anche agli effetti indiscriminati dell'indulto" che "riflettendosi sull'azione di contrasto delle Forze di polizia e sulla richiesta di maggiore certezza della sanzione, ha già determinato una tendenza all'aumento della popolazione penitenziaria, che in taluni istituti veneti ha nuovamente superato i limiti regolamentari e talora sta avviandosi a travalicare i limiti cosiddetti di tollerabilità";
  2. la considerazione che il provvedimento di indulto "non è stato accompagnato, se non in misura meramente simbolica, da quell'insieme di interventi che avrebbero potuto contribuire alla riduzione delle pericolosità di quella parte di scarcerati che poneva in effetti problemi di questo genere";
  3. "le fortissime polemiche da cui l'indulto è stato accompagnato e seguito, ed il complessivo rifiuto chiaramente espresso dalla pubblica opinione, sono altrettanti fattori che rendono più arduo il ricorso a misure che, seppure diverse, possano essere percepite come misure indulgenziali;
  4. il mancato intervento per "un rapido rinnovo e potenziamento delle strutture carcerarie; e soprattutto per la costruzione "di strutture capaci di realizzare misure alternative al carcere realmente efficaci e di indirizzare con forza l'ex detenuto in percorsi sociali estranei agli ambienti di malavita";
  5. la mancanza di "una complessiva politica criminale che miri al momento centrale del problema, costituito dalla prevenzione del reato"

 

Sempre con riferimento alle segnalazioni del Procuratore generale, va innanzi tutto ricordato che l'azione svolta dalla Procura concorre con quella svolta dalla Regione, cui è attribuito nell'ambito delle proprie competenze sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la competenza di definire gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti, e di verificare periodicamente il rispetto dei medesimi (art. 2 co2 L 149/2001).

Nella Regione Veneto poi essa concorre anche con l'azione del Pubblico Tutore dei minori cui spetta tra l'altro di vigilare sull'assistenza prestata ai minori ricoverati comunque in ambiente esterno alla propria famiglia (art. 2/b L R n. 42/1988).

Ne consegue che le formalità previste dal comma 2 dell'art. 9 della L 149/01 e le ispezioni ordinarie e straordinarie previste dal successivo comma 3 sono dirette a garantire la condizione personale dei minori collocati stabilmente fuori dell'ambiente familiare per consentire al Pubblico Ministero di esercitare i suoi poteri processuali presso il Tribunale per i Minorenni al fine di una eventuale dichiarazione di adottabilità.

La natura delle funzioni attribuite alle procure per i Minorenni e la responsabilità sugli standard e sulla loro verifica periodica che la legge attribuisce alla regione presuppongono una stretta collaborazione tra le due istituzioni, pur nell'autonomia delle rispettive attribuzioni.

Su richiesta della Procura Minorile in sede l'Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Veneto assicurò dal 2002 una collaborazione informativa ed operativa in merito alla verifica dei minori ospiti nelle strutture tutelari della Regione, utilizzando l'Osservatorio Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, banca dati minori e centri di servizio. Così i direttori ed i responsabili degli istituti di assistenza pubblici o privati e delle comunità di tipo familiare operanti nel Veneto sono stati invitati a trasmettere ogni 6 mesi l'elenco dei minori presenti nelle strutture alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Venezia presso l'Osservatorio Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, sito in Bassano del Grappa utilizzando l'apposito modello.

L'Osservatorio raccoglie ed elabora i dati in via informatica e li trasmette al Procuratore per le iniziative di sua competenza.

La Sezione di Polizia Giudiziaria è stata incaricata di collaborare con il Procuratore per la gestione del servizio di vigilanza ex art. 91, I co L. n. 149/01.

In tale occasione gli ufficiali di polizia giudiziaria verificano anche il rispetto dell'obbligo di segnalazione dei minori assistiti da parte dei responsabili delle strutture pubbliche e private, sanzionato penalmente dall'articolo 34 della L. 149/2001.

I risultati delle verifiche per la parte che interessano la competenza amministrativa della Regione sono trasmesse ai competenti organi regionali – ovvero al Pubblico Tutore dei minori – nel quadro di una doverosa collaborazione istituzionale.

 

 

 

L'amministrazione della giustizia penale nel distretto non presenta nel periodo in esame peculiarità e andamento molto diversi da quelli analizzati ed esposti nell'ultima occasione.

Assimilate le modificazioni del sistema prodotte dalla tumultuosa legislazione degli ultimi anni, si deve ribadire che le ultime novità normative non hanno dato agli impianti processuali quell'accelerazione e semplificazione che da decenni sono invocate come necessari rimedi al malessere della giustizia penale.

Si è preferito ricorrere a soluzioni sbrigative e di comodo come l'indulto chiesto a gran voce dalla politica e definito enfaticamente "atto di giustizia" senza assicurare lo snellimento degli strumenti processuali o l'apprestamento di nuove strutture custodiali. Tutto ciò determina una diffusa frustrazione, e spinge al disimpegno dei giudici che talora, anche senza congruenza logica, esercitano la funzione discrezionale di determinazione della pena con argomenti piuttosto approssimativi e poco convincenti.

Si constata così che trattazioni processuali corrette ed ineccepibili sul piano probatorio e tecnico–giuridico approdano a semplificazioni e riduzioni punitive che disattendono gli imperativi di giustizia.

La determinazione della pena che è momento culminante della funzione giurisdizionale penale e nella quale dovrebbe riflettersi col necessario equilibrio un giudizio coerente con valori sociali ed etici generalmente condivisi, si riduce ad un compito residuale e superficiale dove l'appiattimento sui minimi edittali e l'elargizione "all'ingrosso" di attenuanti, specie quelle cosiddette generiche, tradiscono di fatto le aspettative di giustizia. Per tali ragioni le sentenze pur essendo il prodotto di un adeguato raziocinio non soddisfano le esigenze di giustizia dei consociati.

La generalizzazione di questo decadimento della funzione della pena risulta quindi una delle cause della frequente rimessione nel circuitocriminale di rei, anche condannati più volte.

Proprio per queste ragioni non ritengo che l'aggravamento delle pene a livello normativo astratto, ancorché spesso invocato a fronte di forme di reati verso i quali più debole è l'azione preventiva (omicidi colposi commessi in stato di ebbrezza, nuove e pericolose manifestazioni delittuose commesse da soggetti provenienti da altre culture etc.) possa essere strumento efficace di dissuasione, dal momento che l'indulgenza o i lassismo che sembrano connotare la giustizia italiana correggono vistosamente al ribasso il rigore legislativo.

 

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Ciò si è riscontrato in modo particolare dopo l'entrata in vigore del DL 30 dicembre 2005 n. 272 convertito nella L. 21 febbraio 2006 n. 49. In tema di traffico di stupefacenti questa legge ha mantenuto i livelli sanzionatori molto severi del precedente D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 prevedendo solo la diminuzione da 8 a 6 anni con riferimento al minimo edittale della fattispecie ordinaria dell'art. 73. Il limite massimo è rimasto invariato, e ciò significa che non tutte le sanzioni intermedie debbono scivolare al ribasso, ma solo quelle previste per le fattispecie di minore gravità inquadrabili ai limiti inferiori, in contiguità con l'ipotesi attenuata dall'art. 73 V Co.

Nonostante l' evidenza del disegno normativo, si registra la tendenza quasi generale a ridurre di due anni tutte le pene intermedie, anche se a beneficio di grossi trafficanti.

 

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Un forte e irrazionale incremento della clemenza dominante continua a derivare dallo strumento processuale impropriamente denominato "patteggiamento in appello" (art. 599 c.p.p.).

Gli effetti di deflazione sono trascurabili perché secondo una prassi quasi incontrollabile le richieste di rito ex 599 c.p.p. sono avanzate solo in prossimità se non il giorno stesso dell'udienza. Ciò non consente di programmare il lavoro giudiziario della giornata e di recuperare utilmente il risparmio assicurato dalla semplificazione processuale, mediante inserimento a ruolo di altri processi.

Il rito incontra il deciso favore delle difese che ne ottengono benefici in termini di forti riduzioni di pena anche quando, come nell'abbreviato, l'imputato abbia già ottenuto la rilevante, e talora rilevantissima diminuzione per il particolare rito, già in primo grado.

Al riguardo, come si desume da numerose, recenti esperienze c'è veramente da dubitare della conformità al sistema costituzionale della riduzione fissa di un terzo della pena inflitta, anche quando questa debba essere forzatamente contenuta negli anni trenta (massimo del sistema) e, a maggior ragione se nel concorso dei reati o nell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 81 C.P. risulti impossibile in ogni caso l'applicazione dell'ergastolo. (per quanto atroce sia la condotta del reo).

La semplificazione lusinga del resto anche i magistrati giudicanti e requirenti, determinando assecondamenti del patteggiamento anche oltre i limiti dell'equità e dell'effettivo proporzionamento delle pene ai casi concreti.

Allo scopo di evitare soluzioni frettolose che fanno della giustizia in grado d'appello un meccanismo di transazioni talora al limite della decenza, ho disposto che per i processi in cui sono state inflitte pene superiori a varie soglie differenziate, i sostituti designati diano al Capo dell'Ufficio adeguata informazione preventiva, al fine di concordare l'eventuale accettazione della proposta.

A riguardo dell'inserimento nel disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri dell'abrogazione del patteggiamento.

Sono ugualmente da condividere le proposte dirette a correggere un sistema di prescrizioni che ignora ipocritamente l'impossibilità dell'apparato giudiziario ipergarantista, di fare fronte a termini eccessivamente ridotti per un vasto spettro di reati particolarmente delicati e indaginosi. In particolare potrebbe essere opportuna l'introduzione di una norma che porti alla metà (invece che all'attuale quarto) il prolungamento del termine dovuto all'interruzione.

Efficacia dissuasiva e deflattiva notevole potrebbe sortire anche dalla proposta di esclusione del corso della prescrizione in pendenza di ricorso per cassazione, contro la condanna o contro la conferma della condanna. Infine esprimo piena adesione alla proposta avanzata da molti osservatori, e secondo cui per i delitti di grave impatto e allarme sociale le esigenze cautelari potrebbero essere presunte per legge, e la scarcerazione sarebbe possibile solo se interviene la prova (contraria) dell'assenza di ogni esigenza cautelare.

 

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Circa i possibili rimedi in sede organizzativa dell'apparato non sono pervenute segnalazioni e suggerimenti specifici dalle Procure del distretto. Appare comunque evidente che le maggiori difficoltà organizzative non scaturiscono da inadeguata gestione delle risorse umane e strumentali ma proprio dalle complicazioni normative che accrescono gli adempimenti e l'attività processuale appesantendone l'andamento.

A questo ordine di problemi appartiene la preclusione dell'impiego di ufficiali di P.G. per l'espletamento di funzioni di P.M. e di altre funzioni di supporto dei magistrati requirenti. (L 144/05 c.d. decreto Pisanu)

Dalle Procure proviene un forte allarme giacché questo servizio era stato utilmente adottato con sensibile alleggerimento del carico ordinario di lavoro dei magistrati togati del P.M. dal momento in cui, con l'entrata in funzione del G. di P., le Procure erano state onerate di un servizio sottratto invece alla magistratura giudicante.

Ritengo opportuno suggerire una nuova modifica normativa che dopo i numerosi interventi legislativi sul punto ripristini la possibilità di adibire gli ufficiali di P.G. alle funzioni di P.M. d'udienza, con riferimento almeno agli ufficiali inquadrati nelle sezioni.

 

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Ulteriore e incorreggibile fattore di disfunzione dell'apparato giudiziario è l'antica carenza di organici sia di magistratura che di personale amministrativo cui gli organi competenti non sembrano capaci di sopperire celermente.

Si annidano qui lentezze e inerzie della burocrazia centrale.

Ritengo opportuno suggerire ancora, sia pure in modo sintetico, alcuni praticabili e coerenti rimedi per il processo penale.

  1. Alleggerimento dei meccanismi delle notificazioni oggi ancora legati a superati formalismi e non in linea con le novità tecnologiche. Oltretutto si tratta di quei formalismi su cui maggiormente speculano le manovre dilatorie.
  2. Eliminazione di formalità che, senza rafforzare le garanzie, appesantiscono gli adempimenti formali con inevitabili ritardi ed oneri come ad esempio quello del deposito degli atti previsto dall'art. 415 bis c.p.p. che rappresenta, troppo spesso, un'inutile duplicazione del deposito degli atti del GIP.
  3. Il ricorso sistematico all'informatica dovrebbe accompagnarsi anche all'imposizione alle parti e loro difensori, dell'obbligo di servirsi di questi strumenti per ottenere con il vantaggio della celerità la conoscenza del testo degli atti.
  4. Revisione del sistema delle nullità e della regolamentazione della competenza ampliando le sanatorie e precludendo le eccessive impugnazioni anche per evitare che irregolarità comunque note possano essere insidiosamente utilizzate in fasi successive del processo.
  5. Maggior rigore nel regime dei rinvii soprattutto se determinati da legittimo impedimento, spesso ovviabile o tardivamente addotti.
  6. Attribuzione al giudice di più incisivi poteri per scoraggiare quelle iniziative delle parti che appaiono motivate solo o prevalentemente da finalità dilatorie.

Non consta che siano stati adottati sistemi informativi per far conoscere le pronunce della Cassazione difformi da quelle impugnate né che le sentenze di rinvio siano trasmesse all'estensore della sentenza cassata.

 

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A riguardo delle materie che hanno maggiormente impegnato l'attività degli uffici del distretto viene confermato che, come nel precedente periodo, la delinquenza straniera occupa in modo prevalente i servizi di ordine pubblico e di sicurezza riversandosi poi con elevata incidenza sull'Autorità Giudiziaria. Sempre più frequenti, al di là di alcune note e gravi turbolenze locali (Padova, via Anelli) le forme di criminalità importate dai paesi dell'est europeo (Albania, Romania in prevalenza) nelle forme dello sfruttamento della prostituzione e dell'assoggettamento anche brutale e cinico delle donne coinvolte.

Il Veneto è investito da queste forme di delinquenza con preferenza su altre regioni per la sua prossimità alla frontiera orientale.

Si è inoltre riacceso l'allarme per una forte ripresa delle rapine in villa culminate talora in esiti tragici (Gorgo al Monticano) sintomatiche di un abbassamento del livello di sicurezza ma anche di un'inadeguata risposta giudiziaria che fa ritenere il Paese come area meno protetta e dove quindi il crimine è redditizio senza grossi rischi per gli operatori.

Si va inoltre confermando che i criminali di importazione dall'est europeo manifestano, a volte, comportamenti e mentalità in cui la violenza brutale, sopraffattoria parrebbe il portato di culture e costumi propri di un'area dove hanno avuto sbocco anche di recente, feroci guerre civili e stermini etnici. La provenienza regionale è quindi un fattore non secondario del potenziamento della delinquenza straniera.

Va anche segnalato che la legge 31 luglio 2006 n. 241 di concessione dell'indulto produce ancora effetti negativi impegnando gli uffici del PM e i Tribunali in lunghi e laboriosi accertamenti che, nella stragrande maggioranza dei casi, si concludono con una condanna che non verrà mai eseguita perché rientrante tra quelle per le quali è stata prevista la misura di clemenza.

A Verona si sono manifestati fenomeni delinquenziali inquietanti, di impronta razzista segnalati dal Procuratore della Repubblica di Verona che riferisce l'esistenza di un'organizzazione composta da persone di giovanissima età che con un equipaggiamento di armi improprie, ha posto in essere aggressioni violente, finalizzate a limitare la libertà di soggetti considerati "nemici" perché di diverso colore o diversa foggia di abbigliamento o di diversa ideologia. Questi fatti hanno generato "grave turbamento dell'ordine pubblico" ma i numerosi interventi, le perquisizioni, i sequestri sembrano, al momento, avere costretto i responsabili ad una ritirata.

Lo stesso P.R. di Verona informa che vi sono stati diversi casi di maltrattamenti che hanno fortemente impegnato gli uffici sia nel momento dell'intervento di prevenzione urgente (allontanamento dalla casa familiare) sia in quelle insolitamente laboriose e impegnative del giudizio.

I fatti si manifestano secondo modalità uniformi ma di crescente aggressività che è anche giunta all'omicidio.

Si tratta di episodi in cui si manifesta una volontà sopraffattoria intesa a "limitare la libertà individuale e sessuale della vittima".

L'interesse per questo grave degrado familiare spinge il P.R. a suggerire interventi legislativi con previsione di figure di reato a tutela anticipata.

 

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Ultima modifica: 14/05/2008