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Inaugurazione Anno Giudiziario 2008
RELAZIONE DEL DOTT. NICOLA GRECO,
PRESIDENTE F.F. DELLA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
26 gennaio 2008
Indice
OSSERVAZIONI
GENERALI
ORGANICO
UFFICI GIUDICANTI E REQUIRENTI
INFORMATIVE
SU SENTENZE DI RINVIO
GIUSTIZIA
CIVILE
- Lavoro
e previdenziale
- Giustizia
minorile
GIUSTIZIA
PENALE
GIUSTIZIA
MINORILE
INTERVENTO
DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA, DOTT. ENNIO
FORTUNA
Lo scenario di crisi dell'amministrazione della giustizia rilevato lo scorso
anno non ha subito sostanziale mutamento: deve infatti constatarsi – purtroppo,
con puntualità monotona – che, in realtà, non ha fatto
segnare alcun sensibile miglioramento.
E così, non può negarsi che i dibattiti sull'ordine giudiziario
non tendono a smorzarsi neppure dopo l'entrata in vigore del nuovo ordinamento
giudiziario: i problemi restano nella loro crudezza; e trattasi, all'evidenza,
di problemi di estrema importanza, in ragione dell'indiscutibile rilievo che
la giustizia riveste nella vita democratica dello Stato.
Perché è fuori dubbio che lo Stato di diritto – che, peraltro,
tale può ritenersi solo quando assicuri con imparzialità il rispetto
delle leggi da parte di tutti gli individui ed i poteri operanti in esso – comporta
il complesso problema dei rapporti tra i pubblici poteri chiamati ad applicare
le leggi nella risoluzione delle controversie ed i soggetti chiamati, a loro
volta, ad esercitare l'indirizzo politico della collettività in virtù della
legittimazione democratica che li investe.
Il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto delle norme della nostra Costituzione,
di cui, quest'anno, ricorre il sessantesimo anniversario dell'entrata in vigore.
Norme, è appena il caso di ricordarlo, sempre attuali ed illuminanti
in ordine ai principi fondamentali e dunque irrinunciabili, riguardanti, fra
l'altro, appunto, la disciplina tra le persone e tra queste e l'autorità,
anche e soprattutto quando i poteri autoritativi impongono obblighi e doveri
da rispettare.
Passando, ora, più particolarmente, alla situazione del distretto della
Corte d'appello di Venezia, che – è appena il caso di ricordare – comprende
ben otto tribunali ordinari, oltre a quelli per i minorenni e di sorveglianza,
va detto che non si scosta dal quadro generale sopra accennato, nel senso che
essa non ha subito modifiche sostanziali rispetto a quanto rilevato in occasione
dell'inaugurazione del decorso anno giudiziario; al contrario, ha segnato un
ulteriore peggioramento, per la massima parte, dovuto alle severe difficoltà scaturenti
dalla cronica scopertura degli organici sia dei magistrati che del personale
amministrativo; organici, già di per sé sottodimensionati, in
relazione all'entità del bacino d'utenza, interessato da un intenso
sviluppo, comportante, com'è ovvio, un più ampio orizzonte e
dunque il sopravvenire di nuove e pressanti esigenze meritevoli di pronta ed
adeguata risposta istituzionale anche nello specifico campo della giustizia.
Ed in tale contesto appare doveroso un accenno, sia pur breve, alla situazione
collegata alla notoria carenza ed inadeguatezza dei locali adibiti ad uffici,
a Venezia, dove il ritardo nella esecuzione dei lavori relativi alla cosiddetta
Cittadella della giustizia comporta disagi considerevoli relativamente all'organizzazione
e quindi all'efficienza dei servizi.
Al proposito – circoscrivendo il problema alla situazione degli uffici
della Corte e pur dando atto dell'assegnazione di alcuni locali adiacenti a
Palazzo Cavalli, da adibire a deposito di atti correnti di cancelleria – va
sottolineato come il suddetto ritardo inasprisce il disagio organizzativo che
si riverbera inevitabilmente sulle condizioni di lavoro, oltreché sull'efficienza
dei servizi, ove si consideri che nei due edifici (Palazzo Grimani e palazzo
Cavalli) tanto i funzionari quanto i consiglieri svolgono il loro lavoro in
stanze condivise (addirittura, a palazzo Cavalli i consiglieri sono ospitati
fino a cinque in ogni stanza, mentre non è possibile destinare alcuna
stanza a due dei presidenti di sezione civile); e, d'altra parte, non va dimenticato
come tale situazione, già di per sé oltremodo gravosa, è ancor
più appesantita, sino ai limiti dell'insopportabilità, dall'annoso
ritardo riguardante la consegna dei locali di Cà Diedo, da destinarsi
agli uffici della sezione lavoro, comportante, nel frattempo, la conseguente
necessità di sistemazione provvisoria della cancelleria e degli uffici
dei magistrati di detta sezione in un ambiente, come s'è visto, ormai
privo di risorse.
Restando in argomento, va ribadito, ancora una volta, come il problema inerente
alla durata dei processi, sia civili che penali, va collegato, in modo rilevante – se
non proprio preminente – alla cennata situazione di inadeguatezza di
organici, sicché, ancora una volta, deve osservarsi che la definizione
dei procedimenti ha subito un peggioramento, peraltro prevedibile, ove si tenga
conto, da un lato, dello scontato e verificato aumento delle sopravvenienze
e, d'altro canto, della scarsa consistenza numerica degli organici, rimasta
immutata nella previsione tabellare, ed aggravata nella realtà, dai
pensionamenti e dai trasferimenti, mai del tutto coperti da nuove assegnazioni,
anche se deve darsi atto della recente previsione di copertura di alcuni dei
tanti posti da molto tempo scoperti.
D'altronde, non può dimenticarsi nemmeno la persistenza della già altre
volte denunciata influenza negativa di altri fattori interattivi con le situazioni
già evidenziate.
Al proposito non sembra fuor di luogo il richiamo in ordine ai numerosi gravi
problemi derivanti dall'accavallarsi di alcune innovazioni legislative riguardanti
il processo civile in genere, specie, poi, allorché – come spesso
accade – manca ogni norma transitoria e di coordinamento.
Si intende fare riferimento, esemplificativamente, non solo alla nuova normativa
in materia fallimentare, caratterizzata dall'esigenza di celerità e
snellezza, conclamata dalla scelta del rito camerale, ove si consideri che – a
distanza di poco più di un anno dall'entrata in vigore della relativa
riforma organica – il legislatore ha inteso rivisitare il testo normativo
emanando un decreto legislativo (n. 169 del 2007, che entrerà in vigore
il 1º gennaio 2008) correttivo ed integrativo riguardante oltre un terzo
dell'articolato, appunto, al fine di correggere le incongruenze e le criticità che
la riforma del 2006 ha evidenziato nella sua prima applicazione.
Il che, va sottolineato, comporterà fra l'altro la coesistenza di quattro
diversi tipi di procedure fallimentari e cioè procedure disciplinate
dall'originaria versione legislativa; altre regolate dalla mini–riforma
del 2005; altre ancora sottoposte al regime della legge di cui alla riforma
organica del 2006 ed infine procedure sottoposte anche alle norme del decreto
correttivo di cui si sta parlando: il tutto, evidentemente, a discapito della
semplificazione e dell'agevole interpretazione delle norme e certamente incoerente
con la peculiarità sopra evidenziata della celerità e snellezza
che dovrebbero caratterizzare la procedura stessa.
Il richiamo – come s'è accennato – è fatto per evidenziare
i tanti e gravi problemi, scaturenti da una frettolosa serie di velleitarie
riforme, perché, come si è avuto occasione di notare altre volte,
concepite senza adeguata riflessione ai numerosi problemi interpretativi, incidenti
soprattutto sulla chiarezza delle norme, oltreché alla concreta fattibilità ed
alla compatibilità con l'organizzazione degli uffici e, in tale ambito,
delle udienze, in ragione, soprattutto, dei diversi, più brevi termini
di trattazione voluti dalla legge medesima.
Al riguardo, basti pensare, per un verso, alla non rispettata esigenza fondamentale
della chiarezza delle norme e, per altro verso, all'appesantimento dei ruoli
già cronicamente stracolmi, dovendosi, teoricamente, aggiungere tali
cause a quelle già da anni fissate per la definizione; appesantimento,
per il quale la già evidenziata cronica carenza degli organici induce
a formulare una prognosi di sicura insopportabilità.
Il che porta, ancora una volta, ad auspicare un ripensamento del legislatore
nel senso di unificare tale miriade di riti, individuandone uno solo, chiaro
e semplice, di facile attuazione, sì da evitare sovrapposizioni e lungaggini
collegate anche ad eccezioni e cavilli, frutto, a volte, di norme non chiare
e comunque mal coordinate fra loro.
Anche i già denunciati gravi problemi discendenti dal trasferimento
alla competenza della corte di appello di tante materie, già appartenenti
alla cognizione di altri giudici, purtroppo sono rimasti irrisolti.
Perché nulla di concreto è stato fatto per risolvere le difficoltà discendenti,
in particolare, dalla concentrazione nelle corti d'appello dei giudizi d'impugnazione
inerenti a talune materie che prima erano distribuiti fra i più numerosi
tribunali, in funzione di giudice di secondo grado: si pensi, per esempio,
alle cause di locazione e di comodato nonché a quelle di lavoro e previdenziali.
Ebbene, per restare nell'ambito territoriale del distretto, esse prima delle
riforme in questione – in grado d'appello, venivano radicate presso otto
distinti tribunali, laddove, ora, fanno capo ad un'unica sezione della corte.
E, peraltro, i conseguenziali problemi e disagi già notati nello scorso
anno sono ancora attuali, giacché – nell'impossibilità di
costituire apposita sezione, a causa della carenza di organico – la sezione
che tratta le cause di locazione e comodato ha visto aggiungere tali materie
a quelle già ad essa assegnate, senza corrispondente adeguamento dell'organico
alla nuova realtà, cosicché si è ancor più aggravata
la già esistente e sempre lamentata sottodimensione.
Così come non si sono considerati a sufficienza i problemi connessi
alla istituzione della sezione specializzata in materia di proprietà industriale
ed intellettuale (dlgs
n. 168 del 27 giugno 2003), specie in ordine alla concreta composizione
della medesima, visto che debbono essere costituite da un numero "non
inferiore a sei" giudici, da scegliersi tra quelli "dotati di specifiche
competenze" e – si noti – senza alcun ritocco degli organici.
E, a ben vedere, non vanno poi dimenticate le cause relative alle opposizioni
alle ordinanze irrogative di sanzioni pecuniarie per le quali il legislatore
ha introdotto il rimedio dell'appello senza peraltro regolarne le forme, con
le conseguenti ovvie conseguenze in ambito interpretativo.
Né sembra fuor di luogo ricordare la persistente negatività delle
conseguenze correlate all'istituzione delle sezioni stralcio presso i tribunali,
l'attività delle quali ha comportato un incremento delle decisioni di
primo grado cui ha fatto seguito l'aumento, prevedibile, ma non calcolato,
delle impugnazioni davanti alle corti d'appello, con incidenza notevole sulle
sopravvenienze.
Quanto ai possibili rimedi atti a rendere più efficace il giudizio
civile, si osserva che – anche nell'ottica imprescindibile della nostra
appartenenza all'Unione europea – il rimedio non può essere che
quello ripetutamente invocato e cioè, innanzitutto occorrerebbe un sistema
di leggi quantitativamente meno gravoso e comunque più semplice ed accessibile,
così da rendere la giustizia più vicina al cittadino, rafforzandone
la fiducia nell'ordinamento.
Ed al riguardo non va trascurato come in tal senso sia l'orientamento in concreto
attuato dalla Comunità europea con il suo ultimo intervento in materia
di cooperazione giudiziaria civile. Si intende fare riferimento alla recente
adozione del regolamento n. 861 dell'11 luglio 2007 che istituisce un procedimento
europeo per le controversie di modesta entità.
Anche se sarà applicato solo dal 1º gennaio 2009, tuttavia rappresenta
un segnale importante nell'intento non soltanto di realizzare il principio
del riconoscimento reciproco delle decisioni nella materia civile e commerciale;
ma anche di introdurre, appunto, uno strumento alternativo rispetto a quelli
vigenti negli ordinamenti degli Stati membri che sia idoneo a risolvere le
controversie transfrontaliere di modesta entità celermente e a costi
minimi per le parti interessate ed inoltre che permetta l'agevole circolazione
delle relative sentenze nello spazio giudiziario europeo.
Tali osservazioni valgono, ovviamente, anche per il versante penale, e tuttavia,
al proposito, va detto, in particolare, che – come ha opportunamente
osservato il Procuratore generale presso questa Corte – deve, fra l'altro,
evidenziarsi il risvolto negativo discendente dalla preclusione dell'impiego
di ufficiali di P.G. per l'espletamento di funzioni di P.M. e di altre funzioni
di supporto dei magistrati requirenti (Legge n. 144/05 c.d. decreto Pisanu),
segnalando che dalle Procure proviene un forte allarme giacché questo
servizio era stato utilmente adottato con sensibile alleggerimento del carico
ordinario di lavoro dei magistrati togati del P.M. dal momento in cui, con
l'entrata in funzione del Giudice di pace, le procure erano state onerate di
un servizio sottratto invece alla magistratura giudicante. Sul punto si suggerisce
una nuova modifica normativa che dopo i numerosi interventi legislativi in
merito, ripristini la possibilità di adibire gli ufficiali di P.G. alle
funzioni di P. M. d'udienza.
Ulteriore e, a livello locale, incorreggibile fattore di disfunzione dell'apparato
giudiziario è, come dianzi detto, l'antica carenza di organici sia di
magistratura che di personale amministrativo cui gli organi competenti non
sembrano capaci di sopperire celermente.
Si annidano qui lentezze e inerzie della burocrazia centrale.
Quanto ai rimedi praticabili per il processo penale, il Procuratore generale
ritiene opportuno suggerire, nell'ordine.
Alleggerimento dei meccanismi delle notificazioni oggi ancora legati a superati
formalismi e non in linea con le novità tecnologiche. Oltretutto si
tratta di quei formalismi su cui maggiormente speculano le manovre dilatorie.
Eliminazione di formalità che, senza rafforzare le garanzie, appesantiscono
gli adempimenti formali con inevitabili ritardi ed oneri come ad esempio quello
del deposito degli atti previsto dall'art. 415 bis c.p.p. che rappresenta,
troppo spesso, un'inutile duplicazione del deposito degli atti del GIP.
Il ricorso sistematico all'informatica dovrebbe accompagnarsi anche all'imposizione
alle parti e loro difensori, dell'obbligo di servirsi di questi strumenti per
ottenere con il vantaggio della celerità la conoscenza del testo degli
atti.
Revisione del sistema delle nullità e della regolamentazione della
competenza ampliando le sanatorie e precludendo le eccessive impugnazioni anche
per evitare che irregolarità comunque note possano essere insidiosamente
utilizzate in fase successive del processo.
Maggior rigore nel regime dei rinvii soprattutto se determinati da legittimo
impedimento, spesso ovviabile o tardivamente addotto
Attribuzione al giudice di più incisivi poteri per scoraggiare quelle
iniziative delle parti che appaiono motivate solo o prevalentemente da finalità dilatorie.
Trattasi di proposte di scarso peso economico, ma di grande utilità sotto
il profilo della funzionalità e snellimento della procedura che non
possono che essere auspicate.
A riguardo delle materie che hanno maggiormente impegnato l'attività degli
uffici del distretto viene confermato che, come nel precedente periodo, la
delinquenza straniera occupa in modo prevalente i servizi di ordine pubblico
e di sicurezza riversandosi poi con elevata incidenza sull'attività dell'Autorità Giudiziaria.
Sempre più frequenti, al di là di alcune note e gravi turbolenze
locali (Padova, via Anelli) le forme di criminalità importate dai paesi
dell'est europeo (Albania, Romania in prevalenza) nelle forme dello sfruttamento
della prostituzione e dell'assoggettamento anche brutale e cinico delle donne
coinvolte.
Il Veneto è investito da queste forme di delinquenza con prevalenza
su altre regioni per la sua prossimità alla frontiera orientale.
Si è inoltre riacceso l'allarme per una forte ripresa delle rapine
in villa culminate talora in esiti tragici (Gorgo al Monticano) sintomatiche
di un abbassamento del livello di sicurezza ma anche di un'inadeguata risposta
giudiziaria che fa ritenere il Paese come area meno protetta e dove quindi
il crimine è redditizio senza grossi rischi per chi lo perpetui.
Si va inoltre confermando che i criminali di provenienza dall'est europeo
manifestano, sovente, una tendenza a comportamenti in cui la violenza brutale,
sopraffattoria parrebbe il portato di culture e costumi propri di un'area dove
hanno avuto sbocco anche di recente, feroci guerre civili e stermini etnici.
La provenienza regionale è quindi un fattore non secondario del potenziamento
della delinquenza straniera.
Va anche segnalato che la legge
31 luglio 2006 n. 241 di concessione dell'indulto produce ancora effetti
negativi impegnando gli uffici del PM e i Tribunali in lunghi e laboriosi
accertamenti che, nella stragrande maggioranza dei casi, si concludono con
una condanna che non verrà mai eseguita perché rientrante tra
quelle per le quali è stata prevista la misura di clemenza.
A Verona si sono manifestati fenomeni delinquenziali inquietanti, di impronta
razzista segnalati dal Procuratore della Repubblica di quel tribunale il quale
riferisce l'esistenza di un'organizzazione composta da persone di giovanissima
età che con un equipaggiamento di armi improprie, ha posto in essere
aggressioni violente, finalizzate a limitare la libertà di soggetti
considerati "nemici" perché di diverso colore o diversa foggia
di abbigliamento o di diversa ideologia. Questi fatti hanno generato "grave
turbamento dell'ordine pubblico" ma i numerosi interventi, le perquisizioni,
i sequestri sembrano, al momento, avere in una qualche misura posto un freno
a tali condotte.
Lo stesso Procuratore della Repubblica di Verona informa che vi sono stati
diversi casi di maltrattamenti che hanno fortemente impegnato gli uffici sia
nel momento dell'intervento di prevenzione urgente (allontanamento dalla casa
familiare) sia in quelle insolitamente laboriose e impegnative del giudizio.
I fatti si manifestano secondo modalità uniformi ma di crescente aggressività che è anche
giunta all'omicidio. Si tratta di episodi in cui si manifesta una volontà sopraffattoria
intesa a "limitare la libertà individuale e sessuale della vittima".
L'interesse per questo grave degrado familiare spinge il Procuratore della
Repubblica a suggerire interventi legislativi con previsione di figure di reato
a tutela anticipata.
Un cenno, anche se breve, merita il problema che seguirà alla decisione
del 12 giugno 2007, della Corte europea dei diritti dell'uomo, per cui le nostre
norme in materia di contumacia nel procedimento penale, anteriori al 2005 non
sono in linea con la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali; e, si badi, la stessa Corte indica come
rimedio la celebrazione di un nuovo processo o la riapertura di quello precedente.
E, in tale contesto, è evidente che – sebbene le pronunce della
Corte, a parte quelle relative alle spese ed all'equa riparazione, abbiano
per principio natura dichiarativa tuttavia, non sarà senza effetti nel
nostro ordinamento, nel senso che, proprio nella scia di tale orientamento,
vi saranno interventi legislativi tesi ad ovviare a tali disfunzioni del sistema
processuale, magari anche con riguardo a posizioni definite nel vigore delle
norme precedenti.
Le quali, peraltro, non potranno ignorare che la stessa Corte ha posto in
rilievo come, una volta accertata la violazione del diritto in questione, il
rimedio appropriato potrebbe ravvisarsi nella celebrazione di un nuovo processo
o nella riapertura del precedente.
Al proposito, non sembra fuor di luogo ricordare come la giurisprudenza italiana,
muovendosi appunto su tali binari, con intervento (per così dire) di
supplenza, sul presupposto della diretta efficacia di dette pronunce, in passato
ha provveduto ad interpretare le norme interne cercando di armonizzarne gli
effetti con gli ineludibili obblighi convenzionali.
Prima di concludere è da farsi un cenno, sia pure breve, a due situazioni
i cui riflessi sul processo sono rilevanti.
Si intende fare riferimento sia ad alcune leggi che non hanno retto al vaglio
del Giudice costituzionale e sia agli effetti immediati dell'applicazione del
recente provvedimento legislativo (L.
n. 241/06) di indulto che ha determinato il condono delle sanzioni inflitte,
nella misura di anni tre per la pena detentiva e di € 10 mila per la pena pecuniaria.
Quanto alla prima delle suddette situazioni, va ricordato – per l'innegabile
riflesso che presenta nel quotidiano giudiziario – l'intervento sempre
più frequente del Giudice delle leggi con sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale
di norme penali (ed anche civili), a volte anche relativamente a casi ove la
libertà di scelta del legislatore "non è assistita da ragionevolezza" (cfr.,
da ultimo, la sentenza n. 393/06 sulla legge c.d. ex Cirielli riguardante
il taglio della prescrizione per gli incensurati e l'aumento delle pene ai
recidivi.
In proposito, una breve osservazione va riservata alla "nuova" prescrizione;
il riferimento è alla citata legge
n. 251 del 2005 (ex Cirielli).
Al riguardo, relativamente al grado d'appello, va notato come l'effetto risulti
essere sostanzialmente marginale.
Perché la disciplina transitoria dell'art.10 ha mantenuto applicabili
i "vecchi" termini prescrizionali ove più lunghi, per tutti
i processi "pendenti" appunto in grado d'appello al momento dell''entrata
in vigore della legge.
Tuttavia – a parte i problemi interpretativi che interessano l'attuazione
concreta della predetta norma transitoria, soprattutto circa la corretta individuazione
del momento del procedimento in cui può dirsi pendente il processo penale – va
segnalato che risultano pendenti questioni di legittimità costituzionale
attinenti anche alla disciplina transitoria per la fase d'appello. È evidente
che se la Corte Costituzionale dovesse ritenere l'illegittimità della
norma anche in parte qua, abrogandola, per numerosissimi procedimenti
pendenti i reati risulterebbero inevitabilmente prescritti.
E, quanto al versante civilistico, si vuole ricordare, fra le altre, non solo
quella (n. 321 del 24 luglio 2007) con la quale si è dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell''art. 8, comma 2 lettera a) del dlgs
n. 5 del 17 gennaio 2003, nella parte in cui non prevede anche l'ipotesi
che il convenuto abbia svolto difese dalle quali sorga l'esigenza dell'esercizio
del diritto di replica dell''attore: così rimediando, con una pronuncia
additiva, alla palese violazione del diritto di difesa e del principio di parità delle
parti nel processo.
Ma anche l'altra, recentissima (n. 340 del 12 ottobre 2007), ove il Giudice
delle leggi, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.13,
comma 2 del già citato dlgs n. 5 del 2003, nella parte in cui stabilisce "in
quest'ultimo caso i fatti affermati dall'attore, anche quando il convenuto
abbia tardivamente notificato la comparsa di costituzione, si intendono non
contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla concludenza di
questa": con ciò portando un altro vulnus al rito societario; vulnus molto
rilevante perché – com'è stato acutamente osservato in
dottrina – comporta la caducazione di uno dei punti cardine che facevano
parte dello spirito stesso del sistema di cui al predetto decreto legislativo,
espungendo, in pratica, da esso, un principio processuale estraneo al nostro
ordinamento così determinando, per conseguenza, un primo passo verso
l'eliminazione del principio della ficta confessio nel rito societario.
Con riguardo, poi, alla seconda delle prospettazioni sopra enunciate (concessione
dell'indulto), va subito evidenziato che al 5 novembre 2007 – secondo
i dati forniti da Siap/Afis – con riguardo alla regione di residenza
Veneto, i soggetti che hanno beneficiato del provvedimento di indulto di cui
alla legge
n. 241 del 2006, sono 1.630, di cui n. 658 italiani e n. 972 stranieri;
dati che, relativamente alla medesima regione, considerata come luogo di detenzione,
evidenziano come a godere del provvedimento in questione sono stati in 1.418,
di cui 680 italiani e 738 stranieri.
Ciò premesso, non sembra fuori di luogo richiamare quanto già notato
nella precedente relazione e cioè considerare che lo sforzo volto ad
evitare la realtà del sovraffollamento delle carceri con tutte le ovvie
conseguenze che ne derivano in relazione al principio di umanità della
pena ed ai rischi della sicurezza pubblica, probabilmente, potrebbe risultare
più efficace e coerente con i principi fondamentali che devono regolare
la materia, ove si cercassero altri strumenti.
Si pensi, ad esempio, alla possibilità di fronteggiare la situazione
in esame ricorrendo ad una legislazione che prevedesse misure alternative alla
carcerazione, con riguardo a fatti non particolarmente gravi e di scarso allarme
sociale e comunque, dando anche effettività concreta a quelle iniziative
miranti alla dissuasione dal crimine, prima, ed al reinserimento, poi, di chi
si è reso colpevole di reati.
Inoltre, sempre in riguardo al suddetto problema, non vanno trascurati, nel
concreto, due ordini di conseguenze sul piano lavorativo e della produttività,
anch'esse, oggetto di riflessione in occasione della relazione, inerente al
decorso anno giudiziario:
- le ricadute negative conseguenti all'assenza di una correlata ed opportuna
amnistia, nei termini evidenziati dal Consiglio Superiore della Magistratura,
nella risoluzione adottata nell'assemblea plenaria nella seduta del 9 novembre
2006, laddove si è evidenziato che "l'indulto si limita ad elidere
(in tutto o in parte) la pena inflitta ed ha come necessario presupposto
l'accertamento della responsabilità e, dunque, la celebrazione del
processo, potenzialmente in tutte le sue fasi. Le conseguenze sono evidenti.
Quando la giustizia penale ha tempi rapidi e gli uffici sono privi di arretrato,
la trattazione dei processi per reati condonati mantiene una consistente
utilità sociale: non solo si addiviene all'accertamento dei fatti
e delle relative responsabilità, ma restano fermi gli ulteriori effetti
penali della condanna, l'eventuale risarcimento per la persona offesa e la
possibilità di revoca dell''indulto nei casi previsti dalla legge.
Quando invece la giustizia penale è lenta e gli uffici hanno arretrati
rilevanti, la trattazione di tutti i processi per reati interamente condonati
finisce, di fatto, per allontanare – anche in modo significativo – la
definizione di quelli nei quali la pena (eventualmente) inflitta è destinata
ad essere effettivamente scontata. Con grave danno per la collettività e,
segnatamente, per le parti offese: sta qui la ragione della contestuale concessione
dell'amnistia, che consente di limitare la trattazione dei processi per reati
interamente coperti da indulto ai soli casi in cui permane un significativo
interesse sociale (per esempio, per la natura del fatto o per gli interessi
lesi)";
- in concreto, l'applicazione del predetto beneficio ha ridotto l'accesso
all'istituto del c.d. patteggiamento in appello (art. 599 cpp), riducendo
sensibilmente l'interesse a non contestare ulteriormente la responsabilità per
ottenere una riduzione della pena irrogata in primo grado, proprio perché vi è già un bonus di
tre anni, salvo che nei casi di imputati tuttora detenuti e con condanne
a pene superiori alla somma del periodo di carcerazione preventiva sofferta
e dei tre anni condonati;
- da ultimo va segnalato quanto evidenziato dal tribunale di sorveglianza,
organo particolarmente idoneo, per i compiti istituzionali che, in materia, è chiamato
a svolgere, circa gli effetti dell'indulto, che, relativamente a detto ufficio, "ha
comportato il dimezzamento, nei due semestri, dei carichi rispetto all'omologo
periodo precedente".
Va poi fatto un cenno ad altri importanti rilievi evidenziati sempre dal presidente
del predetto tribunale, come forieri di un rapido incremento della popolazione
carceraria, quali:
- "l'aumento dell'allarme sociale per le ricorrenti manifestazioni di
criminalità, attribuite anche agli effetti indiscriminati dell'indulto" che "riflettendosi
sull'azione di contrasto delle Forze di polizia e sulla richiesta di maggiore
certezza della sanzione, ha già determinato una tendenza all'aumento
della popolazione penitenziaria, che in taluni istituti veneti ha nuovamente
superato i limiti regolamentari e talora sta avviandosi a travalicare i limiti
cosiddetti di tollerabilità";
- la considerazione che il provvedimento di indulto "non è stato
accompagnato, se non in misura meramente simbolica, da quell'insieme di interventi
che avrebbero potuto contribuire alla riduzione delle pericolosità di
quella parte di scarcerati che poneva in effetti problemi di questo genere";
- "le fortissime polemiche da cui l'indulto è stato accompagnato
e seguito, ed il complessivo rifiuto chiaramente espresso dalla pubblica
opinione, sono altrettanti fattori che rendono più arduo il ricorso
a misure che, seppure diverse, possano essere percepite come misure indulgenziali;
- il mancato intervento per "un rapido rinnovo e potenziamento delle
strutture carcerarie; e soprattutto per la costruzione "di strutture
capaci di realizzare misure alternative al carcere realmente efficaci e di
indirizzare con forza l'ex detenuto in percorsi sociali estranei
agli ambienti di malavita";
- la mancanza di "una complessiva politica criminale che miri al momento
centrale del problema, costituito dalla prevenzione del reato".
A questo punto appare giusto richiamare l'attenzione su un problema la cui
importanza non può essere sottovalutata, tanto che il legislatore – avvertendone
l'urgenza, data anche la preoccupante frequenza, oserei dire, a ciclo continuo,
del proporsi in concreto di fatti ad esso problema inerenti – con legge
n. 123 del 3 agosto 2007, ha voluto delegarne al governo il riassetto e la
riforma.
Si intende fare riferimento alla tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro; tema di estrema delicatezza e rilevanza, perché riguardante
tutti i settori di attività e tutte le tipologie di rischio, da applicarsi
a tutti i lavoratori e lavoratrici, siano essi autonomi o subordinati, con
attenzione rivolta anche ai costi, che – si badi – dovranno essere
specificamente indicati nei contratti di appalto pubblico, per evitare, appunto,
che la tutela in questione si presenti come una mera aspettativa.
L'organico, con riguardo al distretto – come s'è già detto – è del
tutto inadeguato, sol che si consideri come le vecchie tabelle siano rimaste
sostanzialmente inalterate da anni, senza tener conto della nuova realtà socio–economica
che ha caratterizzato lo sviluppo del Nordest italiano ed in particolare il
bacino d'utenza economicamente vivace degli otto tribunali ordinari formanti
il distretto, quasi tutti di rilevante ampiezza.
Più segnatamente, quanto al versante penale, sul punto si richiama
quanto più volte segnalato nelle precedenti relazioni, valutata quella
che è la realtà socio–economica e criminale del territorio
veneto e le pulsioni radicali che già in passato hanno dato vita a fenomeni
di criminalità organizzata anche di taglio politico.
In generale, va detto che dai dati del Consiglio Superiore della Magistratura
allo stato si rileva che su 410 posti in organico, 38 sono vacanti con una
percentuale di scopertura (giudicanti e requirenti) pari al 9,52%.
In particolare, in Corte d'appello, nonostante alcune coperture effettuate
negli ultimi mesi, restano ancora vacanti i posti di presidente di sezione
e di un consigliere della sezione lavoro, nonché quelli di ben 8 consiglieri
(su 32) delle sezioni ordinarie.
Altrettanto grave si presenta la scopertura dell'organico dei funzionari e
degli amministrativi in genere, con tutte le conseguenti ricadute negative
sull'efficienza del servizio.
Quanto ai giudici di pace, si rileva che l'organico non è al completo,
ma che il lavoro da essi svolto si presenta sostanzialmente meritorio. Va tuttavia
segnalata, con riguardo ad alcune sedi, la carenza numerica anche del personale
amministrativo che, ovviamente, si riflette sull'attività complessiva
degli uffici.
Il ricorso al patrocinio a spese dello Stato – come lo scorso anno – appare
in crescita, anche se non risultano segnalati particolari problemi.
Non risultano segnalazioni di ricorso alle questioni pregiudiziali di cui
all'art. 234 del Trattato CEE, né di diretta applicazione della disciplina
comunitaria da parte del giudice nazionale.
Con riferimento ai procedimenti relativi alla cd. Legge Pinto, va detto che
l'aumento dell'afflusso è notevole, anche se, nel primo semestre del
2007, ha subito una lieve flessione. Essi riguardano prevalentemente provvedimenti
emessi dalla Corte dei Conti – sezione giurisdizionale per il Veneto – in
materia pensionistica. È appena il caso di notare l'impatto negativo
conseguente al suddetto aumento, specie in riguardo all'appesantimento dei
ruoli, in un ambito che sempre più risente della partecipazione alla
Unione europea.
Da tempo è in funzione presso la Corte un servizio di monitoraggio
in penale, cui, da quest'anno, si è aggiunto quello in materia civile,
nell'ambito dei quali è affidato, a due magistrati, il controllo di
tutti gli annullamenti con rinvio della Corte di Cassazione. Tale servizio
si concretizza, appunto, nel monitoraggio ed analisi delle impugnazioni e delle
decisioni della Corte, nella comunicazione, quanto al settore penale, ai singoli
magistrati della motivazione di annullamento del Supremo Collegio. Ciascun
magistrato addetto cura la redazione della massima della decisione della corte
regolatrice e alla fine di ogni anno redige un bilancio: delle tipologie ricorrenti
di annullamento, della distribuzione degli annullamenti nelle singoli sezioni,
ivi comprese le due sezioni di corte di assise di appello. Tale relazione finale è fatta
usualmente pervenire a tutti i consiglieri del settore penale.
Quanto alla sezione lavoro, si segnala che – pervenuto il dispositivo
relativo alla decisione della Suprema Corte – la cancelleria provvede
all'invio di copia ad ogni componente la sezione; normalmente, segue la stampa
della sentenza tramite il relativo sito internet per una successiva discussione
utile per il futuro.
A questo punto appare doveroso dare atto dell'abnegazione e professionalità mostrate,
in tutto il distretto, dai colleghi magistrati, dai funzionari e dal personale
ausiliario in genere, il cui impegno quotidiano – pur nelle gravi difficoltà innegabilmente
presenti – rende possibile amministrare concretamente la giustizia.
Ed in tale contesto va ricordato, inoltre, come le Forze dell'ordine, in tutte
le loro articolazioni – nessuna esclusa – svolgono il proprio difficile
servizio senza riserve, a tutto campo contro ogni forma di illegalità,
con encomiabile impegno e professionalità.
Innanzitutto si richiama quanto sopra evidenziato in via generale con riguardo
alla cronica carenza degli organici sia dei magistrati, sia del personale amministrativo
ed ausiliario i genere.
Più particolarmente, si evidenzia quanto segue.
Con riguardo alle separazioni ed ai divorzi, si segnala un flusso pressoché costante
rispetto all'anno passato, con tempi di definizione, nel complesso, relativamente
contenuti, salvo i casi ove si presenta la necessità di consulenze tecniche,
specie laddove la questione riguarda minorenni.
Viene segnalato l'esponenziale incremento, tra le controversie familiari,
dei procedimenti ex art. 708, quarto comma, cpc ormai nettamente preponderanti,
rispetto a quelli di modificazione delle condizioni di separazione o divorzio.
Quanto al diritto e processo societario non risultano segnalate particolarità di
rilievo, se non qualche problema collegato alla poco agevole "gestione" del
processo con pluralità di parti e – con riguardo al secondo grado – l'aggravio
derivante dalla collegialità del processo, anche in sede istruttoria,
con ricaduta sui tempi di definizione del giudizio.
Le sopravvenienze risultano aumentate rispetto al decorso periodo di riferimento.
Il che, com'è intuibile, comporta un accumulo di arretrato e dunque
il presumibile mancato rispetto dei tempi ragionevoli di definizione dei procedimenti:
situazione resa ancor più grave dall'inadeguatezza numerica dell''organico
e del personale amministrativo.
Fallimenti.
Sono state segnalate particolarità rispetto al decorso anno, specie
in riguardo alle sopravvenienze in prime cure, nel senso che, mediamente, si è verificata
una diminuzione di istanze e dichiarazioni di fallimento. Quanto alle pendenze
e tempi di esaurimento delle procedure non vengono segnalate particolari novità,
restando ancora attuali i non brevi tempi, soprattutto a causa dei già lamentati
disagi connessi alla carenza numerica degli organici.
In attesa dell'entrata in vigore delle nuove norme di cui al d.lgs.
n. 169/07 – può dirsi che l'impatto con la nuova normativa,
specie in secondo grado – in ragione dell'impronta acceleratoria conferita
a molte procedure, alcune comportanti anche la lettura contestuale della
sentenza, nonché in relazione all'introduzione del nuovo istituto
dell'esdebitazione – ha creato notevoli problemi sull'organizzazione
dei ruoli con ricaduta negativa sulla durata dei procedimenti non soggetti
a tale normativa; problemi aggravati dalla già evidenziata carenza
numerica dei magistrati e del personale amministrativo.
Non sono state segnalate note di rilievo, rispetto allo scorso anno, quanto
alla tutela dei consumatori ed alla responsabilità civile della P.A.,
salva la segnalazione di un aumento delle cause nei confronti del Ministero
della salute "per danni da trasfusioni o da impiego di emoderivati".
Quanto all'amministratore di sostegno, risulta segnalato mediamente l'elevato
numero delle relative procedure (legge n. 6/04).
Esecuzioni
Nel complesso, non sono state segnalate variazioni di rilievo; e ciò anche
con riferimento agli sfratti, ove in generale non risulta evidenziata una particolare
tensione.
Va innanzi tutto evidenziato quanto segnalato dal locale Tribunale per i minori
circa il continuo, notevole, flusso nei settori civile e penale, conseguenza – evidentemente – del
diffuso disagio minorile, aggravato dall'aumento di minori stranieri non accompagnati,
presenti nel territorio nazionale.
Va ricordata l'attività svolta dalla pubblica amministrazione attraverso
le varie strutture territoriali, coadiuvate dalla preziosa e fondamentale risorsa
del volontariato.
D'altra parte, non va trascurata la necessità di ovviare, al più presto,
alla inadeguatezza delle risorse – organici di magistrati e di personale
amministrativo – destinate al Veneto, in ragione della densità della
popolazione del distretto, del suo profilo socio–economico, del dinamismo
imprenditoriale che, notoriamente, la contraddistingue.
Quanto alle adozioni internazionali, va detto che le problematiche più rilevanti
sono connesse al fatto che i tempi dell'adozione de qua risultano
essere, in media, di quattro anni e che le autorità straniere richiedono
alle coppie aggiornamenti sulla loro situazione o integrazioni sulle informazioni
o attestazioni o certificazioni di coppie inoltrate al tribunale.
Inoltre non sembra fuor di luogo segnalare come le diversità culturali
e l'assenza di un periodo di affido preadottivo rendano delicato l'abbinamento.
Con riguardo alla sottrazione internazionale di minori, in applicazione della
convenzione dell''Aja del 1980, risultano essere stati trattati cinque casi,
di cui due di rigetto.
Come evidenziato, anche qui, dal presidente del tribunale per i minorenni,
non risultano applicazioni del Regolamento Cee 2201/2003, entrato in vigore
il primo marzo 2005 riguardante competenza, riconosci mento ed esecuzione delle
decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale.
Quanto al grado d'appello, con riguardo al settore civile, è stato
segnalato un significativo incremento rispetto al più recente passato,
al quale, tuttavia si è fatto fronte riuscendo a contenerne la definizione,
mediamente, nell'ambito di tre–quattro mesi.
Dalle notizie fornite dal Procuratore generale della Repubblica presso questa
Corte d'appello, integrate da alcuni dati forniti dalle cancellerie della Corte,
emerge, in particolare, quanto segue.
Delitti oggettivamente e soggettivamente politici.
Scarse le notizie sui reati del comparto. Da Padova si apprende laconicamente
che i delitti di questa categoria sono 21 ma non sono fornite informazioni
di dettaglio.
Associazioni di tipo mafioso.
Nessuna notizia è pervenuta dalla DDA. Ma come già detto nei
precedenti periodi, il fenomeno manca delle radici culturali, del "carattere
sociale" che lo alimentano nelle regioni meridionali. Si segnala tuttavia
qualche episodio criminoso che sarebbe stato commesso da appartenenti ad associazioni
insediate in altre parti del territorio nazionale.
Resta sempre alta l'attenzione della DDA nei riguardi di persone legate a
cosa nostra, camorra e ‘ndrangheta e sulle possibili infiltrazioni nei settori
economici a fini di riciclaggio.
Delitti di omicidio, rapina, estorsione, furto.
Il comparto è più nutrito dello scorso anno.
Il Procuratore generale elenca sinteticamente i dati pervenuti, facendo notare
che i medesimi non sempre sono completi.
A Venezia: viene comunicato che sono state svolte molteplici
attività investigative nei confronti di soggetti sospettati di essere
collegati a gruppi. Sono stati trattati omicidi di diversa matrice: un cinese
ha ucciso un connazionale e le relative indagini hanno portato alla luce un'organizzazione
che agiva sottoponendo a ricatti altri cinesi privi di permessi di soggiorno
e costretti a versare all'ucciso e alla sua famiglia i loro guadagni. Giudicato
con rito abbreviato il reo è stato condannato a 12 anni.
Alla criminalità organizzata è attribuito l'omicidio del fruttivendolo
G. G..
Conflitti familiari esplosivi sono all'origine dell'omicidio di T. A., di B.
L., di V. G. quest'ultima uccisa dal figlio. Tutti gli omicidi sono stati arrestati
ad eccezione di quelli di G. G.
Le rapine sono state 219 nella maggior parte in danno di esercizi pubblici
e banche.
A Bassano del Grappa: nessun omicidio doloso; rapine da
45 del precedente periodo a 49 (di cui 20 in banche; 3 uffici postali) nessun
dato sugli omicidi colposi mentre per i furti si segnala che
destano preoccupazione quelli commessi in case di abitazione in presenza di
abitanti.
Padova: gli omicidi e tentati omicidi dolosi sono stati rispettivamente
14 e 26. Il reato ha segnato un aumento costante rispetto ai 3 anni precedenti
quando consumati e tentati sono stati complessivamente 18 nel 1994, 27 nel
1999, 36 nel 1996.
Le rapine sono aumentate da 492 a 576; le estorsioni da 72 a 76. Dei furti
viene genericamente detto che sono aumentati.
I dati non sono disaggregati con riferimento al tipo di bersaglio della violenza
di rapina.
Vicenza: gli omicidi dolosi sono aumentati da 5 a 13, quelli
colposi da 57 a 68; le rapine da 193 a 202 (33 a danno di banche); estorsioni
da 44 a 38; furti da 13811 a 15334 .
Belluno: omicidi dolosi da 3 a 4; rapine da 13 a 29.
Verona: omicidi dolosi diminuiti da 14 a 11 anche se rimane
preoccupante il numero di quelli originati da violenza domestica. Rapine in
aumento da 242 a 266. Furti da 1088 a 1096 quelli commessi da autori noti;
da 3313 a 3669 quelli commessi da ignoti.
Minorenni: 1 omicidio consumato (2 tentati nel precedente periodo). Le notizie
trasmesse rivelano un andamento stazionario negli ultimi sette anni.
Rapine: 57 come nel precedente periodo. Ad eccezione di un picco di 81 rapine
nel 2003–4, l'andamento appare stazionario negli ultimi sette anni.
Furti: 768. Appaiono in diminuzione rispetto alla media degli ultimi 6 anni.
I dati numerici ora trascritti non sono accompagnati da alcuna analisi delle
caratteristiche motivazionali di queste forme di delinquenza.
Reati contro la Pubblica Amministrazione.
Venezia: comunica che si procede contro funzionari della
Dogana per fatti commessi nel 2004.
Si procede nei confronti di agenti di polizia urbana di Jesolo per rapina,
sequestro di persona, peculato, sottrazione di droga sequestrata e reintrodotta
in commercio.
Bassano del Grappa: segnala una lieve riduzione dei procedimenti
del comparti rispetto al precedente periodo (da 86 a 75) ma non fornisce dati
analitici del fenomeno.
Rovigo: segnala genericamente un aumento comunicando in particolare
il coinvolgimento di funzionari pubblici in fatti di danneggiamento dell'ambiente.
Vicenza: da 311 a 360 il dato complessivo, da 7 a 2 i fatti
di corruzione.
Padova: da 636 a 1228 complessivamente con aumento imprecisato
per corruzione.
Belluno: riferisce che la previsione di nuove forme criminose
tra i reati del comparto costituisce in prospettiva una risposta efficace al
dilagare della illegalità. Non esprime valutazione sull'andamento del
settore.
Reati commessi da cittadini stranieri.
Questo settore sta lievitando in modo molto allarmante pur non trattandosi
di problema sociale e criminale di facile soluzione; il Procuratore generale
ritiene di poter affermare che la clemenza giudiziaria, spesso del tutto immeritata
e dispensata in nome del "disagio sociale", dell'appartenenza a culture
ignare di certi valori sociali, della miseria è un fattore di potenziamento
della delinquenza straniera.
Il Procuratore generale osserva che non spetta certamente alla giustizia creare
condizioni di vita appropriate ma non si rende un giusto servizio quando le
forme più bieche, depravate, violente della delinquenza straniera extracomunitaria
vengono trattate con un'indulgenza generalizzata.
L'andamento del comparto nel periodo esaminato è il seguente:
Venezia: è stato definito un procedimento per tratta
di esseri umani e riduzione in schiavitù, analoghi procedimenti a carico
di rumeni.
Padova: Fra i protagonisti delle vicende che recano l'impronta
della criminalità organizzata hanno assunto da qualche tempo una posizione
dominante alcune componenti straniere che, attingendo in prevalenza
dal coacervo dell'immigrazione irregolare e aggregate in gruppi distinti, eticamente
omogenei, non di rado associati con elementi della malavita autoctona da cui
ricevono, tra l'altro, copertura e supporti logistici, puntano a gestire in
forma d'impresa le più importanti attività lucrative connesse
con la perpetrazione di crimini, dando vita ad una reciproca accanita concorrenza.
In questo preoccupante panorama – si legge nella predetta relazione del
Procuratore generale – va segnalata come la più attiva, determinata
e pericolosa, la componente albanese, che più delle
altre appare incline ad operare secondo mentalità e metodi di mafia
e non esita ad imporre le regole di obbedienza e di salvaguardia degli interessi
del gruppo con il ricorso a strumenti intimidatori e violenti fra cui campeggia
l'uso delle armi da fuoco. Nei riguardi di questa componente, che inizialmente
operava in forme rudimentali e improvvisate, e con quasi esclusivo riferimento
al settore della prostituzione, può dirsi ormai raggiunto un livello
alto di presenza organizzata e diffusa nel territorio, commisurata sia all'ampliamento
delle attività criminali dal settore originario a quelli della droga,
del traffico di armi, dei furti e delle rapine, all'introduzione clandestina
di donne di varia nazionalità (albanesi, rumene, russe, ucraine, moldave,
ungheresi, bulgare, ecc.) e della loro induzione coattiva, in condizioni prossime
alla schiavitù, alla prostituzione sia al perfezionamento di stabili
e ramificati collegamenti con bande operanti in altre regioni della penisola
e in vari paesi europei, nordafricani, mediorientali (in specie, quanto all'importazione
di droga, Turchia).
A livello medio alto si collocano pure, nel quadro delle forze criminali di
stampo organizzato, i gruppi di nazionalità nigeriana, i
cui interessi sembrano prevalentemente incentrati sul traffico degli stupefacenti
e delle donne dedite o avviate alla prostituzione, di cui curano o favoriscono
l'introduzione in Italia mediante collaudati legami operativi con analoghi
gruppi del paese d'origine e di paese limitrofi.
Un posto di primo piano, nella scala di pericolosità sociale, occupa
la componente serbo–croata, cui si devono alcune delle
più temerarie imprese delittuose degli ultimi anni, essenzialmente rapine
in abitazione, contrassegnate dall'uso di armi da fuoco.
Diffusa e allarmante è inoltre la presenza di gruppi criminali
rumeni, particolarmente attivi e determinati nella gestione dei flussi
migratori clandestini e nello sfruttamento della prostituzione delle donne
introdotte o provenienti dall'Est europeo e dediti con frequenza alla commissione
di furti in abitazioni e nei grandi magazzini.
Un ruolo apparentemente minoritario perché meno proclive ad atti di
contrapposizione violenta con l'ordine e la sicurezza pubblica ma in crescente
espansione è quello della componente cinese, il cui
insediamento nel tessuto socio–economico locale è stato finora
favorito dalla disponibilità di ingente danaro liquido investito nell'acquisizione
di numerosi pubblici esercizi e le cui fonti di provenienza rimangono tuttora
non del tutto chiarite.
Caratterizzata da un'omertà assoluta, la criminalità cinese è dedita
in grande prevalenza alla commissione di reati in danno alle persone (specialmente
donne e minori) appartenenti alla medesima etnia che, introdotte clandestinamente
in Italia, vengono sfruttate nei laboratori tessili e in altri cicli produttivi
e costrette a vivere in ambienti malsani e in condizioni disumane, talvolta
prossime alla schiavitù, fino al pagamento del prezzo pattuito per la
loro introduzione.
Oltre che dall'omertà, l'impermeabilità di tale componente è assicurata
dal fatto che i suoi aderenti riescono a creare un microsistema economico e
assistenziale autosufficiente e indipendente da quello del paese che li ospita.
Non pochi, infatti, sono stati fino ad oggi i laboratori medici sottoposti
a sequestro, a conferma che l'organizzazione si struttura in modo tale da garantire
ai propri membri beni e servizi evitando l'utilizzo di risorse esterne, con
conseguente riduzione del rischio di infiltrazioni e di controlli potenzialmente
pericolosi per la sua sopravvivenza.
Nel multiforme scenario appena descritto covano ed esplodono periodicamente "regolamenti" e
vendette con il seguito di sopraffazioni e fatti di sangue.
Bassano del Grappa: registra e comunica il fenomeno imponente
dell'immigrazione clandestina e dello sfruttamento della relativa manodopera.
Rovigo: segnala il crescente preoccupante aumento della delinquenza
proveniente dalla Cina,
Vicenza: Comunica meri dati statistici da cui risulta che
i reati commessi da stranieri sono aumentati da 3723 a 4060.
Verona: comunica che allo scopo di evitare la formazione
di pericolose isole urbane ("ghetti") sono stati svolti interventi
in numerosi appartamenti "dove si erano create pericolose situazioni di
controllo esclusivo di spazi destinati ad agevolare la commissione di reati
con grave rischio di diffusione".
Risulta sempre più allarmante lo sviluppo di laboratori clandestini
gestiti da cinesi che sfruttano i loro connazionali. L'azione di polizia diretta
dal Procuratore della Repubblica ha condotto a provvedimenti di sequestro e
confisca del materiale rinvenuto.
Forte l'azione di indagine e contrasto nei riguardi di commercianti anche clandestini
che svolgono commercio abusivo di prodotti con marchi contraffatti.
Reati di violenza sessuale.
Le notizie inerenti al comparto si limitano generalmente al dato statistico
che rivela andamento costante rispetto al precedente periodo. Fatta eccezione
per Verona il cui Procuratore della Repubblica segnala un'attenta vigilanza
del proprio ufficio con l'ausilio di un gruppo di ufficiali di p.g. particolarmente
esperto e rileva che molti reati sessuali si consumano in ambito familiare,
non sono state comunicate informazioni dirette ad individuare occasioni scatenanti
e peculiarità di questa delinquenza.
Venezia comunica che particolare attenzione è dedicata all'osservazione
telematica con speciali apparecchiature nei confronti della pedofilia e commercio
di immagini di minori.
Reati contro l'incolumità pubblica e la salute nonché in
materia di tutela dell'ambiente.
Meri dati numerici non disaggregati sono le sole informazioni pervenute dai
circondari. Non sono quindi in possesso di elementi sufficienti a valutare
l'andamento per le distinte categorie del comparto fatta eccezione per Venezia
che comunica essere pervenuti al giudizio gravi fatti di inquinamento mediante
immissioni in siti vietati o addirittura attraverso la commercializzazione
fraudolenta come materie prime. Si trova nella fase delle indagini preliminari
il procedimento riguardante l'incendio nello stabilimento Polimeri Europa nel
polo petrolchimico di Marghera.
Da Rovigo si apprende che sono state portate a termine le indagini preliminari
di " due importanti procedimenti in materia ambientale ed è stato
iniziato un terzo che ha avuto forte risonanza nell'opinione pubblica".
Reati societari, di bancarotta; inerenti al diritto penale dell'economia
e al fenomeno dell'usura.
Verona: le bancarotte sono aumentate da 64 a 104; i reati
societari sono passati da 9 a 12; le usure da 13 a 20;
Bassano del Grappa: le bancarotte da 30 a 41 mentre le usure
sono leggermente diminuite da 7 a 4;
Rovigo: si comunica che i reati di bancarotta e societari "non
presentano casi di particolare rilievo" salvo un complesso processo in
fase dibattimentale;
Belluno: comunica che l'andamento è costante e che
il fenomeno dell'usura, pur presente, non ha collegamenti con la criminalità organizzata.
Venezia: comunica il rinvio a giudizio a seguito dell'indagine
nel fallimento del Venezia–calcio.
Non sono presenti informazioni e osservazioni dagli altri circondari.
Frodi comunitarie e criminalità informatica.
Belluno: segnala 2 casi di truffa informatica;
Verona: comunica che è costante il numero delle frodi
comunitarie (23) ed è aumentato da 16 a 19 il numero dei procedimenti
per frodi informatiche;
Bassano del Grappa: comunica che risultano 8 fascicoli per
il reato di cui agli artt. 615 ter, quater, quinquies;
Rovigo: "preoccupanti gli episodi di criminalità informatica
mediante utilizzo di carte di credito" 1 solo caso di frode comunitaria.
Nulla dagli altri circondari.
Misure urgenti per la prevenzione e repressione della violenza nelle
competizioni sportive.
È assente qualsiasi informazione.
Estradizioni attive e passive: dai dati forniti dal settore penale della Corte,
risultano pervenute, nel periodo de quo, n. 25 richieste di assistenza giudiziaria
in materia di estradizione e n. 186 richieste in materia di rogatorie.
Mandato d'arresto europeo: dalla Procura Generale n. 15 attivi e n. 58 passivi.
Applicazione della prescrizione nei vari casi di giudizio:il dato non è in
possesso del Procuratore Generale.
Da Verona e Belluno si apprende che si è fatto ricorso all'assistenza
giudiziaria internazionale in pochi casi. Complessivamente sono state trattate
dall'ufficio di Verona 2 rogatorie attive e 32 passive.
Nulla dagli altri circondari.
Se vi sia stato incremento o diminuzione, rispetto al periodo precedente,
delle intercettazioni telefoniche o ambientali:
Verona: segnala un aumento da 585 a 667
Belluno: segnala una diminuzione da 87 a 32
Rovigo: il numero è alto "ma senza rilevanti incrementi";
Venezia: segnala una diminuzione da 821 a 688. La spesa è stata
di euro 1.513.278 contro i precedenti 3.562.604
Nulla dagli altri circondari.
Anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 2007 che
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli art. 1 e 10 della
legge 20 febbraio 2006 n. 46, nel periodo di riferimento l'impugnazione con
ricorso per cassazione delle sentenze penali della Corte veneta è mediamente
attestata sul 31,20% delle pronunce, come da prospetto fornito dalla cancelleria
centrale.
Gli effetti pratici della L 5.12.2005 n. 251 in materia di attenuanti
generiche, di recidiva, di usura e di prescrizione
A parte la generica segnalazione dell'aumento del numero della prescrizioni,
le relazioni pervenute dai circondari sono del tutto mute sul quesito.
Il controllo delle sentenze del distretto da parte della Procura Generale
consente di affermare che le novità legislative, salvi i casi di preclusione
normativamente statuita di giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti
nei casi di cui all'art. 99 IV co. C.P. a norma dell'art. 69 IV co. C.P. ,
non hanno inciso sui meccanismi abitudinari e quasi automatici di applicazione
delle generiche ed esclusione della recidiva pur essendo sensibilmente
aggravati gli aumenti previsti dall'art. 99 C.P. C'è dunque un palese
distacco, in tema di recidiva, tra il dettato legislativo che rispecchia sentimenti
di allarme diffuso nella società e la concreta traduzione della norma
nel momento giurisdizionale.
Per quanto riguarda la modifica dell'art. 62 bis cp che estende l'applicazione
delle generiche con riferimento a quasi tutti i criteri di cui all'art. 133
C.P. (ne sono escluse due specifiche condizioni soggettive) questa dilatazione
della figura ha determinato numerosi riflessi indulgenti offrendo ai giudici
la possibilità di duplicare valutazioni che la giurisprudenza prevalente
censurava in passato. Si giunge al paradosso di concessione di generiche "tenuto
conto delle modalità del reato" quando queste modalità sono
apprezzate come gravi.
Effetti dell'indulto: in tutto il distretto hanno beneficiato del provvedimento
di indulto n. 1.630 detenuti, di cui n.658 italiani e n. 972 stranieri (dati
SIAP/AFIS, riferiti alla regione di residenza, mentre con riguardo alla regione
di detenzione i dati emergenti sono: n. 1418, di cui n. 680 italiani e n.738
stranieri).
Va inoltre segnalata la conseguenza collegabile all'applicazione del predetto
beneficio, rappresentata dal fatto che, come segnalato dal settore penale della
Corte, ha ridotto l'accesso all'istituto del c.d. "patteggiamento in appello".
Organizzazione e Funzionamento dei Tribunali e degli Uffici di Sorveglianza
Il Presidente del Tribunale di sorveglianza, nel confermare le difficoltà derivanti
al funzionamento dell'Ufficio dalla ristrettezza dell'organico dei Magistrati
del Distretto e, soprattutto, dalla grave insufficienza dell'organico del personale,
nonché le pesantissime scoperture che si registrano in particolare nell'Ufficio
di Venezia, ha segnalato che la situazione dei tre Uffici dei Magistrati di
Sorveglianza del Distretto e del Tribunale di Sorveglianza di Venezia è stata
particolarmente pesante nel periodo conclusosi il 30 giugno scorso.
Ha poi evidenziato come il periodo di riferimento è stato caratterizzato
dagli effetti dell'indulto, che "ha comportato il dimezzamento, nei due
semestri, dei carichi rispetto all'omologo periodo precedente"; viene
segnalato inoltre lo smaltimento di pratiche pendenti, specie nel settore "delle
dichiarazioni di estinzione della pena, a seguito dell'espletamento di misure
alternative dell''affidamento ordinario o terapeutico", nonché in
quelli delle riabilitazioni e del patrocinio a spese dello Stato.
Va poi fatto un cenno ad altri importanti rilievi evidenziati dal presidente
del predetto tribunale, come forieri di un rapido incremento della popolazione
carceraria, quali:
- "l'aumento dell'allarme sociale per le ricorrenti manifestazioni di
criminalità, attribuite anche agli effetti indiscriminati dell'indulto" che "riflettendosi
sull'azione di contrasto delle Forze di polizia e sulla richiesta di maggiore
certezza della sanzione, ha già determinato una tendenza all'aumento
della popolazione penitenziaria, che in taluni istituti veneti ha nuovamente
superato i limiti regolamentari e talora sta avviandosi a travalicare i limiti
cosiddetti di tollerabilità";
- la considerazione che il provvedimento di indulto "non è stato
accompagnato, se non in misura meramente simbolica, da quell'insieme di interventi
che avrebbero potuto contribuire alla riduzione delle pericolosità di
quella parte di scarcerati che poneva in effetti problemi di questo genere";
- "le fortissime polemiche da cui l'indulto è stato accompagnato
e seguito, ed il complessivo rifiuto chiaramente espresso dalla pubblica
opinione, sono altrettanti fattori che rendono più arduo il ricorso
a misure che, seppure diverse, possano essere percepite come misure indulgenziali;
- il mancato intervento per "un rapido rinnovo e potenziamento delle
strutture carcerarie; e soprattutto per la costruzione "di strutture
capaci di realizzare misure alternative al carcere realmente efficaci e di
indirizzare con forza l'ex detenuto in percorsi sociali estranei
agli ambienti di malavita";
- la mancanza di "una complessiva politica criminale che miri al momento
centrale del problema, costituito dalla prevenzione del reato"
Sempre con riferimento alle segnalazioni del Procuratore generale, va innanzi
tutto ricordato che l'azione svolta dalla Procura concorre con quella svolta
dalla Regione, cui è attribuito nell'ambito delle proprie competenze
sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza Permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la competenza
di definire gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere
forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti, e di verificare
periodicamente il rispetto dei medesimi (art. 2 co2 L
149/2001).
Nella Regione Veneto poi essa concorre anche con l'azione del Pubblico Tutore
dei minori cui spetta tra l'altro di vigilare sull'assistenza prestata ai minori
ricoverati comunque in ambiente esterno alla propria famiglia (art. 2/b L R
n. 42/1988).
Ne consegue che le formalità previste dal comma 2 dell'art. 9 della
L 149/01 e le ispezioni ordinarie e straordinarie previste dal successivo comma
3 sono dirette a garantire la condizione personale dei minori collocati stabilmente
fuori dell'ambiente familiare per consentire al Pubblico Ministero di esercitare
i suoi poteri processuali presso il Tribunale per i Minorenni al fine di una
eventuale dichiarazione di adottabilità.
La natura delle funzioni attribuite alle procure per i Minorenni e la responsabilità sugli
standard e sulla loro verifica periodica che la legge attribuisce alla regione
presuppongono una stretta collaborazione tra le due istituzioni, pur nell'autonomia
delle rispettive attribuzioni.
Su richiesta della Procura Minorile in sede l'Assessorato alle Politiche Sociali
della Regione Veneto assicurò dal 2002 una collaborazione informativa
ed operativa in merito alla verifica dei minori ospiti nelle strutture tutelari
della Regione, utilizzando l'Osservatorio Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza,
banca dati minori e centri di servizio. Così i direttori ed i responsabili
degli istituti di assistenza pubblici o privati e delle comunità di
tipo familiare operanti nel Veneto sono stati invitati a trasmettere ogni 6
mesi l'elenco dei minori presenti nelle strutture alla Procura della Repubblica
per i Minorenni di Venezia presso l'Osservatorio Regionale per l'Infanzia e
l'Adolescenza, sito in Bassano del Grappa utilizzando l'apposito modello.
L'Osservatorio raccoglie ed elabora i dati in via informatica e li trasmette
al Procuratore per le iniziative di sua competenza.
La Sezione di Polizia Giudiziaria è stata incaricata di collaborare
con il Procuratore per la gestione del servizio di vigilanza ex art. 91, I
co L. n. 149/01.
In tale occasione gli ufficiali di polizia giudiziaria verificano anche il
rispetto dell'obbligo di segnalazione dei minori assistiti da parte dei responsabili
delle strutture pubbliche e private, sanzionato penalmente dall'articolo 34
della L. 149/2001.
I risultati delle verifiche per la parte che interessano la competenza amministrativa
della Regione sono trasmesse ai competenti organi regionali – ovvero
al Pubblico Tutore dei minori – nel quadro di una doverosa collaborazione
istituzionale.
L'amministrazione della giustizia penale nel distretto non presenta nel periodo
in esame peculiarità e andamento molto diversi da quelli analizzati
ed esposti nell'ultima occasione.
Assimilate le modificazioni del sistema prodotte dalla tumultuosa legislazione
degli ultimi anni, si deve ribadire che le ultime novità normative non
hanno dato agli impianti processuali quell'accelerazione e semplificazione
che da decenni sono invocate come necessari rimedi al malessere della giustizia
penale.
Si è preferito ricorrere a soluzioni sbrigative e di comodo come l'indulto
chiesto a gran voce dalla politica e definito enfaticamente "atto di giustizia" senza
assicurare lo snellimento degli strumenti processuali o l'apprestamento di
nuove strutture custodiali. Tutto ciò determina una diffusa frustrazione,
e spinge al disimpegno dei giudici che talora, anche senza congruenza logica,
esercitano la funzione discrezionale di determinazione della pena con argomenti
piuttosto approssimativi e poco convincenti.
Si constata così che trattazioni processuali corrette ed ineccepibili
sul piano probatorio e tecnico–giuridico approdano a semplificazioni
e riduzioni punitive che disattendono gli imperativi di giustizia.
La determinazione della pena che è momento culminante della funzione
giurisdizionale penale e nella quale dovrebbe riflettersi col necessario equilibrio
un giudizio coerente con valori sociali ed etici generalmente condivisi, si
riduce ad un compito residuale e superficiale dove l'appiattimento sui minimi
edittali e l'elargizione "all'ingrosso" di attenuanti,
specie quelle cosiddette generiche, tradiscono di fatto le aspettative di giustizia.
Per tali ragioni le sentenze pur essendo il prodotto di un adeguato raziocinio
non soddisfano le esigenze di giustizia dei consociati.
La generalizzazione di questo decadimento della funzione della pena risulta
quindi una delle cause della frequente rimessione nel circuitocriminale di
rei, anche condannati più volte.
Proprio per queste ragioni non ritengo che l'aggravamento delle pene a livello
normativo astratto, ancorché spesso invocato a fronte di forme di reati
verso i quali più debole è l'azione preventiva (omicidi colposi
commessi in stato di ebbrezza, nuove e pericolose manifestazioni delittuose
commesse da soggetti provenienti da altre culture etc.) possa essere strumento
efficace di dissuasione, dal momento che l'indulgenza o i lassismo che sembrano
connotare la giustizia italiana correggono vistosamente al ribasso il rigore
legislativo.
*****
Ciò si è riscontrato in modo particolare dopo l'entrata in vigore
del DL 30 dicembre 2005 n. 272 convertito nella L.
21 febbraio 2006 n. 49. In tema di traffico di stupefacenti questa legge
ha mantenuto i livelli sanzionatori molto severi del precedente D.P.R. 9 ottobre
1990 n. 309 prevedendo solo la diminuzione da 8 a 6 anni con riferimento al
minimo edittale della fattispecie ordinaria dell'art. 73. Il limite massimo è rimasto
invariato, e ciò significa che non tutte le sanzioni intermedie debbono
scivolare al ribasso, ma solo quelle previste per le fattispecie di minore
gravità inquadrabili ai limiti inferiori, in contiguità con l'ipotesi
attenuata dall'art. 73 V Co.
Nonostante l' evidenza del disegno normativo, si registra la tendenza quasi
generale a ridurre di due anni tutte le pene intermedie, anche se a beneficio
di grossi trafficanti.
*****
Un forte e irrazionale incremento della clemenza dominante continua a derivare
dallo strumento processuale impropriamente denominato "patteggiamento
in appello" (art. 599 c.p.p.).
Gli effetti di deflazione sono trascurabili perché secondo una prassi
quasi incontrollabile le richieste di rito ex 599 c.p.p. sono avanzate solo
in prossimità se non il giorno stesso dell'udienza. Ciò non consente
di programmare il lavoro giudiziario della giornata e di recuperare utilmente
il risparmio assicurato dalla semplificazione processuale, mediante inserimento
a ruolo di altri processi.
Il rito incontra il deciso favore delle difese che ne ottengono benefici in
termini di forti riduzioni di pena anche quando, come nell'abbreviato, l'imputato
abbia già ottenuto la rilevante, e talora rilevantissima diminuzione
per il particolare rito, già in primo grado.
Al riguardo, come si desume da numerose, recenti esperienze c'è veramente
da dubitare della conformità al sistema costituzionale della riduzione
fissa di un terzo della pena inflitta, anche quando questa debba essere forzatamente
contenuta negli anni trenta (massimo del sistema) e, a maggior ragione se nel
concorso dei reati o nell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 81 C.P.
risulti impossibile in ogni caso l'applicazione dell'ergastolo. (per quanto
atroce sia la condotta del reo).
La semplificazione lusinga del resto anche i magistrati giudicanti e requirenti,
determinando assecondamenti del patteggiamento anche oltre i limiti dell'equità e
dell'effettivo proporzionamento delle pene ai casi concreti.
Allo scopo di evitare soluzioni frettolose che fanno della giustizia in grado
d'appello un meccanismo di transazioni talora al limite della decenza, ho disposto
che per i processi in cui sono state inflitte pene superiori a varie soglie
differenziate, i sostituti designati diano al Capo dell'Ufficio adeguata informazione
preventiva, al fine di concordare l'eventuale accettazione della proposta.
A riguardo dell'inserimento nel disegno di legge approvato dal Consiglio dei
Ministri dell'abrogazione del patteggiamento.
Sono ugualmente da condividere le proposte dirette a correggere un sistema
di prescrizioni che ignora ipocritamente l'impossibilità dell'apparato
giudiziario ipergarantista, di fare fronte a termini eccessivamente ridotti
per un vasto spettro di reati particolarmente delicati e indaginosi. In particolare
potrebbe essere opportuna l'introduzione di una norma che porti alla metà (invece
che all'attuale quarto) il prolungamento del termine dovuto all'interruzione.
Efficacia dissuasiva e deflattiva notevole potrebbe sortire anche dalla proposta
di esclusione del corso della prescrizione in pendenza di ricorso per cassazione,
contro la condanna o contro la conferma della condanna. Infine esprimo piena
adesione alla proposta avanzata da molti osservatori, e secondo cui per i delitti
di grave impatto e allarme sociale le esigenze cautelari potrebbero essere
presunte per legge, e la scarcerazione sarebbe possibile solo se interviene
la prova (contraria) dell'assenza di ogni esigenza cautelare.
*****
Circa i possibili rimedi in sede organizzativa dell'apparato non sono pervenute
segnalazioni e suggerimenti specifici dalle Procure del distretto. Appare comunque
evidente che le maggiori difficoltà organizzative non scaturiscono da
inadeguata gestione delle risorse umane e strumentali ma proprio dalle complicazioni
normative che accrescono gli adempimenti e l'attività processuale appesantendone
l'andamento.
A questo ordine di problemi appartiene la preclusione dell'impiego di ufficiali
di P.G. per l'espletamento di funzioni di P.M. e di altre funzioni di supporto
dei magistrati requirenti. (L 144/05 c.d. decreto Pisanu)
Dalle Procure proviene un forte allarme giacché questo servizio era
stato utilmente adottato con sensibile alleggerimento del carico ordinario
di lavoro dei magistrati togati del P.M. dal momento in cui, con l'entrata
in funzione del G. di P., le Procure erano state onerate di un servizio sottratto
invece alla magistratura giudicante.
Ritengo opportuno suggerire una nuova modifica normativa che dopo i numerosi
interventi legislativi sul punto ripristini la possibilità di adibire
gli ufficiali di P.G. alle funzioni di P.M. d'udienza, con riferimento almeno
agli ufficiali inquadrati nelle sezioni.
*****
Ulteriore e incorreggibile fattore di disfunzione dell'apparato giudiziario è l'antica
carenza di organici sia di magistratura che di personale amministrativo cui
gli organi competenti non sembrano capaci di sopperire celermente.
Si annidano qui lentezze e inerzie della burocrazia centrale.
Ritengo opportuno suggerire ancora, sia pure in modo sintetico, alcuni praticabili
e coerenti rimedi per il processo penale.
- Alleggerimento dei meccanismi delle notificazioni oggi ancora legati a
superati formalismi e non in linea con le novità tecnologiche. Oltretutto
si tratta di quei formalismi su cui maggiormente speculano le manovre dilatorie.
- Eliminazione di formalità che, senza rafforzare le garanzie, appesantiscono
gli adempimenti formali con inevitabili ritardi ed oneri come ad esempio
quello del deposito degli atti previsto dall'art. 415 bis c.p.p. che rappresenta,
troppo spesso, un'inutile duplicazione del deposito degli atti del GIP.
- Il ricorso sistematico all'informatica dovrebbe accompagnarsi anche all'imposizione
alle parti e loro difensori, dell'obbligo di servirsi di questi strumenti
per ottenere con il vantaggio della celerità la conoscenza del testo
degli atti.
- Revisione del sistema delle nullità e della regolamentazione della
competenza ampliando le sanatorie e precludendo le eccessive impugnazioni
anche per evitare che irregolarità comunque note possano essere insidiosamente
utilizzate in fasi successive del processo.
- Maggior rigore nel regime dei rinvii soprattutto se determinati da legittimo
impedimento, spesso ovviabile o tardivamente addotti.
- Attribuzione al giudice di più incisivi poteri per scoraggiare quelle
iniziative delle parti che appaiono motivate solo o prevalentemente da finalità dilatorie.
Non consta che siano stati adottati sistemi informativi per far conoscere
le pronunce della Cassazione difformi da quelle impugnate né che le
sentenze di rinvio siano trasmesse all'estensore della sentenza cassata.
*****
A riguardo delle materie che hanno maggiormente impegnato l'attività degli
uffici del distretto viene confermato che, come nel precedente periodo,
la delinquenza straniera occupa in modo prevalente i servizi di ordine pubblico
e di sicurezza riversandosi poi con elevata incidenza sull'Autorità Giudiziaria.
Sempre più frequenti, al di là di alcune note e gravi turbolenze
locali (Padova, via Anelli) le forme di criminalità importate dai
paesi dell'est europeo (Albania, Romania in prevalenza) nelle forme dello
sfruttamento della prostituzione e dell'assoggettamento anche brutale e cinico
delle donne coinvolte.
Il Veneto è investito da queste forme di delinquenza con preferenza
su altre regioni per la sua prossimità alla frontiera orientale.
Si è inoltre riacceso l'allarme per una forte ripresa delle rapine
in villa culminate talora in esiti tragici (Gorgo al Monticano) sintomatiche
di un abbassamento del livello di sicurezza ma anche di un'inadeguata risposta
giudiziaria che fa ritenere il Paese come area meno protetta e dove quindi
il crimine è redditizio senza grossi rischi per gli operatori.
Si va inoltre confermando che i criminali di importazione dall'est europeo
manifestano, a volte, comportamenti e mentalità in cui la violenza brutale,
sopraffattoria parrebbe il portato di culture e costumi propri di un'area dove
hanno avuto sbocco anche di recente, feroci guerre civili e stermini etnici.
La provenienza regionale è quindi un fattore non secondario del potenziamento
della delinquenza straniera.
Va anche segnalato che la legge 31 luglio 2006 n. 241 di concessione dell'indulto
produce ancora effetti negativi impegnando gli uffici del PM e i Tribunali
in lunghi e laboriosi accertamenti che, nella stragrande maggioranza dei casi,
si concludono con una condanna che non verrà mai eseguita perché rientrante
tra quelle per le quali è stata prevista la misura di clemenza.
A Verona si sono manifestati fenomeni delinquenziali inquietanti, di impronta
razzista segnalati dal Procuratore della Repubblica di Verona che riferisce
l'esistenza di un'organizzazione composta da persone di giovanissima età che
con un equipaggiamento di armi improprie, ha posto in essere aggressioni violente,
finalizzate a limitare la libertà di soggetti considerati "nemici" perché di
diverso colore o diversa foggia di abbigliamento o di diversa ideologia. Questi
fatti hanno generato "grave turbamento dell'ordine pubblico" ma i
numerosi interventi, le perquisizioni, i sequestri sembrano, al momento, avere
costretto i responsabili ad una ritirata.
Lo stesso P.R. di Verona informa che vi sono stati diversi casi di maltrattamenti
che hanno fortemente impegnato gli uffici sia nel momento dell'intervento di
prevenzione urgente (allontanamento dalla casa familiare) sia in quelle insolitamente
laboriose e impegnative del giudizio.
I fatti si manifestano secondo modalità uniformi ma di crescente aggressività che è anche
giunta all'omicidio.
Si tratta di episodi in cui si manifesta una volontà sopraffattoria
intesa a "limitare la libertà individuale e sessuale della vittima".
L'interesse per questo grave degrado familiare spinge il P.R. a suggerire
interventi legislativi con previsione di figure di reato a tutela anticipata.
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