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Inaugurazione Anno Giudiziario 2008
RELAZIONE DEL DOTT. CARLO DAPELO,
PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
26 gennaio 2008
Indice
OSSERVAZIONI GENERALI
- Giustizia Penale
- Giustizia Civile
- La Riforma dell'Ordinamento Giudiziario
LA GIUSTIZIA NEL DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Funzionamento della Giustizia
- La criminalità nel Distretto
- Le indagini in corso presso la Procura della Repubblica del Distretto
- La situazioni degli Uffici Giudicanti
- Corte d'Appello
- Corte d'Assise d'Appello
- Tribunale per i Minorenni
- Tribunale e Uffici di Sorveglianza
- Tribunale di Trieste
- Tribunale di Udine
- Tribunale di Gorizia
- Tribunale di Pordenone
- Tribunale di Tolmezzo
- Giudici di Pace
LA SITUAZIONE PENITENZIARIA
La crisi della giustizia nel nostro Paese continua ad essere macroscopicamente rappresentata da un grave sintomo patologico consistente nella sua, ormai cronica, lentezza.
L'Italia detiene il non lusinghiero primato, in Europa, del maggior tempo impiegato dai magistrati nella definizione dei processi, sia civili che penali. La legge
24 marzo 2001 n. 89 (cosiddetta legge Pinto), lungi dall'aver alleviato tale disfunzione, ha, al contrario, aumentato il contenzioso civile delle Corti d'Appello adite per l'accertamento e la determinazione dell'equa riparazione conseguente alla violazione del principio della ragionevole durata del processo e non ha, peraltro, consentito di realizzare lo scopo primario per cui la citata legge era stata adottata rappresentato dalla eliminazione del contenzioso davanti alla Corte Europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'art. 6 della relativa Convenzione.
La Corte, infatti, viene ora nuovamente adita per la mancata osservanza, da parte della magistratura italiana, dei criteri dalla Corte stessa fissati in ordine alla liquidazione del danno.
La preminenza, nel nostro ordinamento, dei diritti soggettivi pubblici, riconosciuti dalla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, direttamente tutelabili davanti agli organi giurisdizionali statuali, è oggi estesa alle pronunce della Corte Europea le cui regole interpretative devono essere obbligatoriamente osservate dai giudici nazionali.
La Corte, infatti, recentemente, ha ritenuto inefficace una pronuncia della magistratura italiana in tema di riparazione del danno conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata di un processo, considerata non conforme ai principi da essa enunciati ed ha così colpito il dogma del giudicato.
La Cassazione ha, da ultimo, aderito a tale interpretazione e, con riferimento ad un'analoga fattispecie, ha sospeso il titolo esecutivo promanante da un'autorità giurisdizionale del nostro Paese.
Il diritto alla ragionevole durata dei processi ha assunto una particolare rilevanza nel nostro ordinamento dopo la riforma dell'art. 111 della Costituzione in quanto rappresenta, ora, una regola ineludibile dell'assetto del processo, caratterizzato dall'appartenenza del tempo alla identificazione del "giusto processo" che deve essere improntato ad un garantismo efficientista divenuto principio di ordine pubblico della giurisdizione.
Il nostro legislatore è dunque obbligato a ridurre drasticamente la durata dei processi, sia civili che penali, mediante una riforma strutturale idonea ad eliminare il formalismo esasperato che tuttora li caratterizza.
La crisi endemica della giustizia nel nostro Paese rappresenta peraltro un grave handicap anche per l'economia nazionale poiché le imprese straniere a fronte di una realtà europea ispirata a moduli processuali assai più dinamici del nostro sono dissuase, anche sotto tale aspetto, dall'effettuare investimenti produttivi in Italia.
L'introduzione di tecniche di informatizzazione dei processi che si sta avviando (server, video–conferenze, eliminazione dei fascicoli cartacei ecc.) è certamente utile ad accorciarne i tempi di definizione ma, alla base del fenomeno della disfunzione della giustizia in Italia va posta la farraginosità delle procedure per il cui superamento è essenziale che lo strumento processuale sia improntato a due regole fondamentali che possono così sintetizzarsi:
- rendere la giustizia civile snella e unitaria anziché spezzettata in plurimi sistemi privi di una "ratio" omogenea;
- impedire che la sanzione penale venga vanificata e che il riconoscimento dell'innocenza dell'imputato sia così tardivo da annullarne gli effetti.
Il progetto originario del vigente codice di procedura penale, che era ispirato al rito accusatorio, è entrato, da tempo, in una profonda crisi strutturale tanto che, da più parti è stato ritenuto "un relitto in disarmo".
Da un lato, infatti, la Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato il principio di non dispersione della prova ed ha così consentito l'utilizzazione di materiale probatorio assunto al di fuori della regola del contraddittorio che costituiva il nucleo centrale del codice del 1988, dall'altro il Pubblico Ministero ha sempre più fatto ricorso all'incidente probatorio al fine di evitare la dispersione di elementi di prova acquisiti con la conseguenza che il carattere accusatorio del processo ne è risultato stravolto.
Aggiungasi che l'ampliamento del cosiddetto patteggiamento e del rito abbreviato hanno dato luogo ad un doppio binario processuale che ha indotto parte della dottrina a confermare l'opinione che siasi in presenza di un processo misto, in parte accusatorio ed in altra considerevole parte, di tipo inquisitorio; che i poteri istruttori attribuiti attualmente al GUP sembrano riesumare la figura del Giudice Istruttore; che l'introduzione del giudice unico ha fatto venir meno l'essenziale garanzia della collegialità; che la pratica dei maxiprocessi, la cui abolizione era connaturata all'introduzione del rito accusatorio, ha travolto uno degli elementi fondanti del rito stesso; che, infine, nessun apporto costruttivo è intervenuto a dotare la vittima del reato di poteri effettivi nella fase delle indagini preliminari.
Infine la interminabile durata dei processi penali ha finito per dissolvere la certezza della pena ed ha prodotto uno stato di insicurezza dei cittadini sempre più crescente.
Occorre dunque, rifondare la struttura del processo penale ponendosi dall'ottica, non solo dell'imputato, ma anche del soggetto passivo del reato la cui posizione è stata relegata ai margini dell'attività di accertamento dell'illecito penale.
Il Consiglio d'Europa ha raccomandato di considerare con particolare attenzione la posizione della vittima del reato ed ha riconosciuto che questa è portatrice di un interesse all'individuazione ed alla punizione del colpevole sussistendo uno specifico dovere dello Stato al relativo accertamento penale.
A sua volta il Consiglio dell'Unione Europea, ha riconosciuto, a favore della persona offesa, il diritto ad una protezione efficace nei confronti dell'autore del reato, nonché alla tutela della sua vita privata e della propria immagine e le ha attribuito la facoltà di accedere alle informazioni acquisite al processo a tutela dei suoi interessi.
Va positivamente valutata, al riguardo, la previsione contenuta nella bozza di progetto di delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale elaborata dal Ministero della Giustizia secondo cui la persona offesa dal reato viene ammessa ad esercitare un'azione privata sussidiaria davanti al giudice di pace.
Si tratta di un'importante novità che, sia pure limitata ad un giudizio scarsamente rilevante sotto il profilo giuridico–penale, rappresenta l'inizio del riconoscimento del diritto, a favore della vittima del reato ad un accertamento giudiziale sui fatti dalla stessa denunciati.
In un sistema, come il nostro, che consente al Procuratore della Repubblica di predisporre una graduatoria dei reati da perseguire, la persona offesa, a fronte dell'inerzia della pubblica accusa e del pericolo, immanente, della prescrizione dell'illecito penale che la riguarda, non ha altra facoltà, a tutela dei suoi interessi, che quella di esercitare, in via sussidiaria, l'azione penale, una volta ottenuto il riconoscimento del relativo diritto.
È dunque opportuno che il diritto all'azione sussidiaria penale della vittima del reato sia esteso in via generale, anche se con gli opportuni accorgimenti, ad ogni ipotesi delittuosa. Né sussistono motivi di incostituzionalità per la introduzione, nel nostro ordinamento, di tale istituto, stante la compatibilità di questo con l'art. 112 della Carta fondamentale avendo la Corte Costituzionale posto come solo limite al legislatore ordinario di configurarne la titolarità non in maniera esclusiva bensì concorrente con quella del P.M. ed apparendo inoltre tale azione conforme all'art. 24 della Costituzione che riconosce ad ogni cittadino il diritto alla giurisdizione.
Per quanto attiene, invece, alla struttura del processo penale attualmente articolata in tre gradi di giudizio (con possibile reiterazione di quello d'appello) comportanti l'allontanamento in tempo indefinito della formazione del giudicato penale la bozza di delega per la riforma del codice vigente non contiene novità di rilievo ed ipotizza il mantenimento di un giudizio penale di secondo grado che consente un ribaltamento di quello antecedente, palesemente incompatibile con il modello accusatorio cui la disciplina codicistica del 1989 afferma di volersi ispirare.
È evidente, infatti, che ad un giudizio di merito caratterizzato, nella disciplina originaria, dalla raccolta delle prove al dibattimento e dal convincimento, maturato dal giudicante, in esito a quanto emerso in tale fase processuale di sua diretta cognizione non può, sul piano logico oltreché giuridico, prevedersi la sovrapposizione di un altro giudizio basato sulla disamina degli atti in precedenza acquisiti – vigendo il principio della completezza dell'istruttoria di 1º grado – che consentirà un ribaltamento della decisione precedentemente assunta, sulla base delle stesse risultanze probatorie, diversamente valutate a supporto di un apparato motivazionale contrario rispetto a quello contenuto nella sentenza impugnata.
Il giudizio d'appello può essere mantenuto senza confliggere con la riaffermata fedeltà al modello accusatorio solo a condizione che sia prevista la declaratoria di nullità della decisione impugnata (pronuncia rescindens) strumentale rispetto all'eventuale riesame del "decisum" e quindi alla pronuncia rescissoria.
La bozza di delega al governo per la riforma del processo penale introduce una nuova disciplina della prescrizione che limita, consistentemente, quella del reato ma prevede una nuova ipotesi prescrizionale – quella del processo – che ne consentirà un'accelerazione se sarà accompagnata da misure idonee a rendere il superamento dei termini di legge prefissati un fatto eccezionale.
È sempre più marcata la disarmonia del nostro sistema processuale civile rispetto alle indicazioni del Consiglio e della Commissione dell'Unione Europea volte alla semplificazione e facilitazione del contesto giudiziario in cui i cittadini dell'Unione operano sulla base dei seguenti principi:
- certezza del diritto;
- parità di accesso alla giustizia;
- facile individuazione del giudice competente e del diritto applicabile in un contesto di procedimenti rapidi ed equi.
Il legislatore italiano è tenuto a razionalizzare, nel più breve tempo possibile, il processo civile adeguandolo alle direttive su indicate nell'ambito della politica comune europea.
Il disegno di legge n. 1524, presentato dal Ministro della Giustizia ed attualmente in esame al Senato della Repubblica "che non ha l'ambizione di attuare l'ennesima riforma organica del processo civile" investe però la struttura di questo, in funzione, come si legge nella relazione illustrativa, "del rafforzamento della centralità del processo di 1º grado quale luogo elettivamente deputato alla cognizione del fatto, depurato di quei meccanismi che ostacolano il contenimento della sua durata" sulla base delle seguenti direttive di primaria rilevanza:
- previsioni di norme che affidano al giudice la effettiva direzione del processo;
- valorizzazione della conciliazione giudiziale e del ruolo conciliativo del giudice;
- razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo, in particolare mediante la programmazione degli adempimenti processuali attraverso la predisposizione del calendario del processo;
- alleggerimento del peso delle questioni di competenza;
- semplificazione del regime delle nullità processuali.
La relazione aggiunge, molto opportunamente, che l'efficacia di tali misure acceleratorie dovrà essere accompagnata da interventi di carattere organizzativo mediante il potenziamento degli organi di conciliazione, la previsione di meccanismi di filtro che consentono di selezionare le cause con basso grado di difficoltà, da trattare con forme procedimentali semplificate, l'istituzione dell'ufficio per il processo idoneo a razionalizzare e agevolare l'attività del magistrato, l'unificazione tendenziale dei riti di fronte al fenomeno della pluralità di quelli speciali.
Si tratta di un organico programma di riforme del processo che, se troverà attuazione, potrà determinarne una considerevole accelerazione.
Le difficoltà maggiori per la realizzazione di tali, assai meritori propositi, sono di carattere strutturale, connesse cioè alla arcaica organizzazione giudiziaria ed alla carenza di personale amministrativo in misura sempre crescente.
Nel distretto della Corte d'Appello è, recentemente, divenuto operativo il protocollo d'intesa firmato, nel dicembre 2006, dal Ministro della Giustizia e dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia che ha consentito, mediante un rilevante impegno finanziario della Regione, di predisporre il calendario giudiziario e la sala "Server" che, una volta operante, costituirà un'importante innovazione strutturale per il distretto.
La Regione ha altresì provveduto ad avviare la selezione di 10 unità, da fine febbraio operative, sulle 20 previste, per rafforzare la struttura amministrativa di supporto alla magistratura.
Si tratta di un fondamentale apporto atto a consentire, nel distretto della Corte d'Appello di Trieste che, sulla base del principio di leale collaborazione tra poteri pubblici "l'attività giudiziaria possa svolgersi in modi efficienti".
Con la legge 30 luglio 2007 n. 111 sono state apportate rilevanti "modifiche alle nome sull'ordinamento giudiziario" che possono così sintetizzarsi:
- Per accedere alle singole funzioni sono previste sette valutazioni di professionalità cui tutti i magistrati sono sottoposti ogni quadriennio concernenti la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno.
Per il conferimento delle funzioni è necessario avere superato positivamente:
- la seconda valutazione di professionalità per la nomina di consigliere di corte d'appello e di sostituto procuratore generale nonché per l'attribuzione delle funzioni semidirettive di 1º grado di presidente di sezione di tribunale e procuratore aggiunto presso il tribunale, di presidente aggiunto della sezione dei giudici per le indagini preliminari (8 anni dal decreto di nomina);
- la terza valutazione di professionalità per l'attribuzione delle funzioni direttive non elevate di primo grado di presidente di tribunale ordinario, di presidente del tribunale per i minorenni, di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni (12 anni dal decreto di nomina);
- la quarta valutazione di professionalità per l'attribuzione delle funzioni di legittimità (consigliere di Cassazione e sostituto procuratore generale presso la Cassazione), semidirettive di 2º grado di presidente di sezione di Corte d'Appello e di avvocato generale presso la Corte d'Appello, direttive di primo grado elevato (presidente di tribunale, di tribunale di sorveglianza e di procuratore della Repubblica di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia (16 anni dal decreto di nomina);
- la quinta valutazione di professionalità per l'attribuzione delle funzioni direttive di 2º grado di presidente e di procuratore generale presso la Corte d'Appello, direttive di legittimità (presidente di sezione e avvocato generale presso la Corte di Cassazione), di procuratore nazionale antimafia (20 anni dal decreto di nomina);
- la sesta e la settima valutazione di professionalità per accedere rispettivamente alle funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità (di presidente aggiunto della Corte di Cassazione, di Presidente del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, di Procuratore Generale aggiunto presso la Corte di Cassazione) nonché a quelle direttive apicali giudicanti e requirenti di legittimità di Primo Presidente della Corte di Cassazione e di Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.
- Le funzioni direttive e semidirettive sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato per un uguale periodo a seguito di valutazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura con la conseguenza che decorso il periodo di permanenza nelle funzioni predette il magistrato, in mancanza di assegnazione delle stesse o di altre funzioni direttive o semidirettive o di funzioni di legittimità che sono conferite previa valutazione da parte di apposita Commissione, con giudizio però non vincolante per il C.S.M. che in caso diverso è tenuto a motivare, torna a svolgere le funzioni di merito. La riforma corrisponde alle proposte più volte enunciate dall'Associazione Nazionale Magistrati finalizzate a far sì che la giustizia appaia come una casa di vetro al cui interno sia individuabile la funzione svolta dai singoli magistrati senza condizionamenti, né interni né esterni.
Per quanto attiene invece, alla struttura delle Procure della Repubblica, la legge 24 ottobre 2006 n. 269 che ha introdotto modifiche al decreto legislativo 106/2006 così delinea la figura del Procuratore capo della Repubblica:
- è il titolare esclusivo dell'azione penale da esercitarsi in modo corretto, puntuale e uniforme;
- può formulare criteri per l'impostazione delle indagini in relazione a settori omogenei di procedimenti;
- può stabilire criteri automatici per l'assegnazione di procedimenti che, peraltro, può trattare personalmente o assegnarli a singoli magistrati con provvedimento motivato;
- può delegare il compimento di singoli atti, e, nell'assegnare un procedimento, può indicare criteri cui il magistrato deve attenersi con facoltà di revoca della delega con atto motivato, ricorribile, in caso di mancata ottemperanza ai criteri indicati;
- deve assentire personalmente, tranne specifiche eccezioni, ai fermi ed alle richieste di misure cautelari personali e reali;
- è il responsabile unico dei rapporti con la stampa che deve tenere personalmente o tramite un delegato.
Per quanto concerne, poi, l'organizzazione dell'ufficio il Procuratore della Repubblica determina i criteri relativi nonché quelli di assegnazione degli affari, predisponendo, con la partecipazione dei sostituti, un progetto organizzativo al fine di consentire il buon andamento dell'amministrazione e la durata ragionevole dei processi.
Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello ha un potere di vigilanza in ordine al puntuale esercizio, da parte dei Procuratori della Repubblica, dei poteri di controllo, direzione ed organizzazione che loro competono ed invia una relazione annuale, al riguardo, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.
Una siffatta disciplina strutturale delle Procure della Repubblica non è stata esente da critiche in quanto l'accentramento dei poteri in favore del Procuratore capo con la contestuale riduzione dell'automatismo nell'assegnazione dei processi potrebbe, secondo taluno, indebolire il principio della obbligatorietà dell'azione penale e della pari dignità delle funzioni requirenti da parte di tutti i magistrati componenti l'ufficio di Procura.
Per quanto riguarda, infine, il tramutamento da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa, l'attuale normativa appare complessa. Il sistema adottato, infatti, consente il passaggio per quei magistrati che abbiano un'anzianità di almeno cinque anni nella funzione precedentemente svolta; che abbiano partecipato ad un corso di qualificazione professionale organizzato dalla Scuola della Magistratura; che abbiano ottenuto il giudizio di idoneità da parte del Consiglio Superiore della magistratura previo parere favorevole del Consiglio Giudiziario supportato da quello del Presidente della Corte d'Appello e del Procuratore Generale; che non si trovino in condizioni di incompatibilità regionale, provinciale o distrettuale come specificato dalla legge.
Per quanto attiene alle Procure della Repubblica riferisce il Procuratore Generale:
- L'organico degli uffici requirenti è assolutamente non adeguato alle esigenze del territorio.
In particolare:
- non è adeguato l'organico della Procura Generale composto da tre soli sostituti, avvocato generale (vacante) e procuratore generale poiché la mole di lavoro che grava sulla Corte di Trieste esigerebbe il ripristino della situazione presente sino a qualche anno fa quando i sostituti erano quattro, per avere un organico certamente più adeguato;
- non è adeguato l'organico della Procura della Repubblica di Gorizia la cui situazione, oggetto recentemente anche dell'attenzione degli ispettori ministeriali si è rivelata da molti anni incapace di rispondere alla richiesta di giustizia del territorio. L'attuale organico, che vede la copertura di tutti i magistrati, appare impossibilitato a smaltire la mole di processi le cui indagini pendono da gran tempo;
- non è adeguato l'organico della Procura di Udine che è certamente quella che nel distretto è gravata dal maggior numero di procedimenti, in corrispondenza alla presenza sul territorio di un tessuto economico e produttivo capace di assorbire tutte le risorse dell'organico, tanto più che negli ultimi tempi si sono verificate lunghe assenze per varie cause (trasferimenti, maternità etc.);
- non del tutto adeguato appare l'organico della Procura della Repubblica di Trieste impegnata nel perseguire fenomeni criminali di vasta portata soprattutto sul versante internazionale;
- meno preoccupante appare la situazione delle altre due Procure nelle quali non si lamentano preoccupanti fenomeni di inefficienza;
- particolarmente preoccupante invece il sottodimensionamento dell'organico della Procura della Repubblica dei Minori, nonostante che di recente sia stato coperto il posto di procuratore della Repubblica. In questo territorio la Procura dei Minori è impegnata nella trattazione e nel perseguimento di varie tipologie di reati a causa del moltiplicarsi di vari fenomeni di disagio e di criminalità minorile.
- Per quanto riguarda il funzionamento della giustizia penale nell'intero distretto non vi sono rilevanti novità rispetto ai più consistenti fenomeni rilevati nello scorso anno. Vi è forse da segnalare la intensa attività della Procura di Trieste caratterizzata da una vasta rete di rapporti collaborativi con le autorità di altri Paesi e dalla attivazione continua di rapporti con i vari organismi istituzionali preposti al coordinamento della collaborazione internazionale in tema di criminalità.
Vanno inoltre segnalate le difficoltà non lievi che incontra l'ordinario lavoro della Procura di Udine reso ancor più difficile dalla preoccupante carenza di personale amministrativo che affligge quella Procura nella quale da tempo troppo lungo manca la figura del dirigente amministrativo.
Infine vanno segnalate le preoccupanti carenze incontrate dall'amministrazione della giustizia nel circondario di Gorizia che hanno provocato molte proteste da parte di varie categorie di utenti e alcuni esposti da parte di autorevoli organizzazioni di avvocati civilisti e penalisti.
- Per quanto concerne gli uffici giudicanti appare inadeguato l'organico dei magistrati del Tribunale di Gorizia di cui si è ripetutamente chiesto l'aumento.
Quanto alla situazione dei ruoli del personale amministrativo deve rilevarsi quanto segue:
la carenza dei ruoli amministrativi a supporto dell'attività giurisdizionale è argomento frequentemente evocato – sebbene con qualche genericità ed inesattezza – nell'ambito della generale lamentazione sulla carenza delle risorse disponibili.
È indubbio che le piante del personale amministrativo registrino significative scoperture a livello nazionale ma è del pari vero che tali carenze sono distribuite sul territorio nazionale in misura estremamente diversificata.
Il dato nazionale consente di rilevare una scopertura del 12,5% delle posizioni che però si ridimensiona al 6,6 se si considera il personale comandato da altre amministrazioni, i lavoratori ex LSU ecc.
Il problema è che vi sono Distretti privi di oltre un quarto degli amministrativi previsti e Distretti con personale in soprannumero!
Il Distretto di Corte d'Appello di Trieste condivide con l'insieme dell'area settentrionale del Paese rilevantissimi problemi di carenze di organico che, con riguardo alle figure professionali più elevate, assumono il carattere di una vera emergenza.
Pur considerando distintamente le posizioni dirigenziali, di cui – tuttavia – appaiono coperte appena 5 su 8, si può dire che le posizioni apicali dei ruoli amministrativi esprimono scoperture da vero primato nazionale.
Sono presenti appena 2 dei 25 direttori di cancelleria previsti (negli uffici di Trieste nessuno) e soltanto 38 degli 82 cancellieri in posizione più elevata.
Lo stesso ufficio di Corte d'Appello di Trieste, esprime la presenza di appena un funzionario su complessive 13 figure apicali (posizioni C3 e C2) previste.
Tali gravi carenze non hanno comportato riflessi devastanti sull'esercizio della giurisdizione soltanto in forza della radicata etica del lavoro che caratterizza la cultura professionale dei nostri cancellieri e dei nostri impiegati ed anche per il buon clima organizzativo che ha sempre contraddistinto le relazioni interne ai nostri uffici.
Tali rilevanti carenze, destinate peraltro ad accentuarsi per il previsto pensionamento di molte unità di personale, saranno a breve – sebbene in misura contenuta – mitigate dalla destinazione di alcuni funzionari regionali presso i Tribunali della Regione.
Il Protocollo di collaborazione sottoscritto un anno fa dal Ministro Mastella e dal Presidente Illy (che ha già consentito un significativo supporto all'organizzazione giudiziaria attraverso la stampa su CD–Rom del Calendario giudiziario e la ristrutturazione della Sala Server distrettuale) ha visto ormai ultimato il proprio iter applicativo anche per quanto riguarda il comando di personale regionale.
La Direzione Centrale del Personale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha infatti assicurato la messa a disposizione delle prime 10 unità di personale non oltre il mese di febbraio.
Ulteriori apporti appaiono legati all'esito del Disegno di Legge sull'istituzione dell'Ufficio per il processo e la riorganizzazione funzionale dei dipendenti dell'organizzazione giudiziaria, attualmente in discussione in Parlamento. Tale normativa prevede – oltre all'attesa riqualificazione del personale già in servizio – anche l'ingresso, con concorso esterno per giovani laureati, di ben 2800 cancellieri di posizione C1. Tale reclutamento – che, per ampiezza, sarebbe il più significativo degli ultimi 20 anni – è auspicabile preveda una razionale distribuzione territoriale in grado di avviare un sostanziale riequilibrio in favore delle aree del Paese attualmente penalizzate.
Si auspica inoltre che in favore dei nostri uffici siano indirizzate almeno alcune delle 274 unità di personale che il Ministero provvederà ad assumere entro il 31 maggio (tra cui 230 cancellieri, 10 statistici e 10 esperti informatici).
La carenza delle risorse non ha però impedito il conseguimento di buoni risultati.
In particolare appare necessario sottolineare la significatività del dato offerto dalla produttività della Corte d'Appello di Trieste in ambito penale nel corso dell'intero anno 2007.
La definizione – da parte delle 2 sezioni penali della Corte – di ben 1588 procedimenti a fronte di 1202 fascicoli introitati pone infatti il nostro ufficio ai vertici nazionali con un indice di ricambio del 132%. Il che vuol dire che per ogni 100 fascicoli pervenuti la Corte è riuscita definirne 132. Tale dato appare ancora più rilevante se si considera l'esiguità (8% sul totale) delle sentenze dichiarative dell'intervenuta prescrizione.
Non si è evidenziata nel territorio regionale alcuna forma stanziale di criminalità rientrante nell'ambito di applicabilità dell'art. 416 bis cod. pen.
Nelle province di confine sono individuabili organizzazioni criminali nazionali e straniere dedite a favorire la immigrazione clandestina in misura, peraltro, decrescente soprattutto a causa dell'ingresso della Romania nell'Unione Europea avvenuto nel gennaio 2007.
Per quanto concerne i reati contro il patrimonio sono aumentati i furti con destrezza (+19,8%), con violenza sulle cose (+17,8%) ed in esercizi commerciali (+9,9%) mentre sono diminuiti quelli in abitazione (-7,8%) e su auto in sosta (-15,1%).
Sono aumentate considerevolmente le rapine (+9,8%).
Su un totale di 235, il 32% pari a 77 sono state commesse sulla pubblica via.
Molto limitato il numero degli omicidi (6) ed il fenomeno della criminalità terroristica ed eversiva (un solo caso ricollegabile al filone ideologico delle Brigate Rosse relativo a due personalità di spicco del gruppo).
Anche l'immigrazione clandestina saltuaria tende a diminuire a causa dell'allargamento dell'Unione Europea alla Slovenia.
Molti irregolari risultano essere coloro che, a seguito del mancato rinnovo del permesso di soggiorno si sono trovati in condizioni di clandestinità.
Sul territorio sono comunque emersi elementi di riscontro concernenti la presenza di gruppi delinquenziali alcuni dei quali organizzati su base etnica (Albanesi, Kosovari e Moldavi) dediti ad attività di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed al traffico di sostanze stupefacenti.
È altresì risultato un consistente traffico di sostanze stupefacenti da parte, soprattutto, di marocchini per l'hashish e albanesi per quanto riguarda la cocaina.
Sono state rilevate consistenti frodi comunitarie con particolare riferimento alla ricezione e gestione di finanziamenti comunitari erogati nell'ambito del Fondo Sociale Europeo per l'effettuazione di corsi di formazione, nonchè la costituzione all'estero di numerose società con un minimo di capitale sociale, intestate a prestanome, sulle quali sono stati fatti convergere gli obblighi contributivi e fiscali della manodopera impiegata così realizzandosi un risparmio di oneri sociali ed assistenziali con danno per gli interessi dei lavoratori ed il conseguimento di un risparmio di imposta (IRAP) altrimenti previsto per la fattispecie dissimulata.
Sono state altresì individuate 115 violazioni concernenti la contraffazione di marchi con conseguente sequestro di 192.550 capi di abbigliamento, 51.868 calzature, 9.767 giocattoli, 6,127 accessori per telefonia.
È stata, al riguardo individuata, una diffusa rete di distribuzione di merci con marchi contraffatti soprattutto ad opera di appartenenti alle etnie cinesi e senegalesi.
Nel territorio della Regione invero si è consolidata la presenza di cittadini cinesi che operano, oltrechè nel settore della ristorazione, in quello commerciale dell'abbigliamento.
Per quanto concerne il controllo della circolazione stradale i numerosi servizi di prevenzione che sono stati predisposti da forze di polizia ed in particolare dai carabinieri hanno determinato una diminuzione degli incidenti mortali e delle infrazioni relative alla guida in stato di ebbrezza per ingestione di bevande alcooliche o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.
Come riferisce il Procuratore della Repubblica di Trieste, capo della D.D.A., l'area compresa nel distretto della Corte d'Appello di Trieste, per la sua dislocazione territoriale è oggetto di una attività criminale che trascende il territorio di appartenenza e assume connotazioni internazionali con specifico riferimento alle organizzazioni che gestiscono i flussi migratori cui fanno capo nuovi gravissimi fenomeni criminali quali le varie forme di sfruttamento schiavistico, il traffico di organi umani, il traffico di minori nelle diverse tipologie di compravendita di minori alla nascita, cessione di minori venduti come schiavi, locazione di adolescenti per il loro impiego, concordato con i genitori, in varie attività delittuose quali accattonaggio, furti in appartamenti e di autovetture.
Particolarmente rilevanti appaiono le indagini in corso relative allo sfruttamento della prostituzione di nigeriane caratterizzata dal fatto che le ragazze provenienti dalla Nigeria vengono portate in Italia in uno stato di schiavitù a tempo, in quanto, per pagare il debito che hanno contratto prima di lasciare il loro Paese, vengono vendute a singole Madame che le avviano alla prostituzione e percepiscono i compensi ricavati da tale attività fino al soddisfacimento del debito.
Altro allarmante fenomeno di sfruttamento è quello relativo alla prostituzione cinese che di regola si concretizza:
- nel mettere a disposizione l'alloggio ove avviene il meretricio;
- nel far pubblicare sulla stampa locale gli annunci con le relative offerte;
- nel rispondere alle telefonate di potenziali clienti concordando con costoro il prezzo.
In tema di riciclaggio di veicoli assume particolare rilievo quello di riciclaggio di macchine operatrici, rubate in Italia e trasportate verso i Paesi dell'est. In particolare è emerso un reiterato e massiccio furto su commissione, con successivo trasporto all'Est di scavatrici ed, in genere, di macchine operatrici di ingente valore, scelte tra quelle operanti in vari cantieri oggetto di previa ricognizione.
Per quanto concerne il fenomeno dell'inquinamento la Procura della Repubblica di Trieste ha iniziato un nuovo procedimento penale concernente la Ferriera di Servola che, dopo l'annullamento del sequestro dello stabilimento ad opera della Cassazione, sta spontaneamente eseguendo una serie di significativi lavori finalizzati all'abbattimento delle emissioni diffuse di polveri in maniera rilevante.
In tema di traffico di sostanze stupefacenti sono in corso indagini nei confronti di un'associazione criminale che, ricevute notevoli quantità di eroina dal Kossovo e dall'Albania, allestisce autovetture con doppi fondi, nel serbatoio, per il trasporto.
Il 50% dei viaggi, ad opera di giovani sloveni, ha come destinataria l'Italia.
Sono stati arrestati cittadini sloveni e sono state sequestrate numerose partite di eroina.
Va sottolineato che è risultata molto fruttuosa la collaborazione tra la Procura slovena di Lubiana e quella di Trieste in funzione DDA a seguito della quale la prima ha emesso 11 provvedimenti restrittivi della libertà personale eseguiti in Slovenia ed uno in Macedonia.
Sono altresì in corso inchieste relative: ad un'importazione di rilevanti quantitativi di hashish dal Marocco mediante ditte di trasporto italiane; ad un traffico di cocaina tra Colombia e Italia finanziato da un gruppo criminale campano entrato in contatto con un sodalizio colombiano che ha portato al sequestro 1697 grammi di cocaina; ad una importazione di cocaina dal Costa Rica nascosta in plichi postali; ad una articolata organizzazione collegata ad elementi mafiosi dei clan dei Casalesi e dei Santapaola di Catania dedita al traffico di sostanze stupefacenti e di armi, anche da guerra.
Nel goriziano è in corso un'inchiesta concernente una organizzazione malavitosa a carattere transnazionale che controlla il traffico relativo all'immigrazione clandestina ed utilizza gli immigrati, ridotti in schiavitù, nel lavoro nero, nello sfruttamento della prostituzione, nei traffici di stupefacenti e di armi, nel riciclaggio di autovetture rubate destinate a Paesi dell'Est europeo.
La Procura di Gorizia procede anche per numerosi reati di violenza sessuale (21 procedimenti), di incendio ex art. 423 cod. pen. (43 procedimenti) e per numerosissimi omicidi colposi connessi ad esposizione ed inalazione di polveri di amianto in gran parte tuttora non definiti anche a causa della disposta revoca di gruppi di lavoro di magistrati specializzati per sopravvenuta carenza di organico.
Anche la Procura della Repubblica di Udine procede per numerosi reati, in lieve decremento, connessi al fenomeno dell'immigrazione clandestina con riferimento al favoreggiamento di questa ed allo sfruttamento della prostituzione.
Procede altresì per numerosi reati di violenza sessuale, in leggera diminuzione nonché per un numero assai rilevante di furti (392 contro noti e 7.089 contro ignoti).
Non alto il numero delle rapine (81) e delle estorsioni (44).
La Procura di Pordenone evidenzia un aumento di procedimenti per rapine (77 rispetto ai precedenti 47), per furti contro noti (359 rispetto ai precedenti 264) e di bancarotta fraudolenta (71 rispetto ai precedenti 54). Evidenzia altresì l'allarmante fenomeno della criminalità informatica in straordinario aumento (138 procedimenti contro i precedenti 7).
Per quanto concerne, infine, la Procura di Tolmezzo, sono numerosi i procedimenti penali concernenti il favoreggiamento all'immigrazione clandestina attuata con l'ausilio di automezzi con non più di quattro clandestini a bordo, di autobus di linea o di treni, con la presenza di un accompagnatore (passeur) munito di documenti falsi.
Numerosi anche i casi di introduzione clandestina di cuccioli di cane di razze pregiate con falsa documentazione veterinaria, di falsificazione di contrassegni di assicurazione di R.C.A. utilizzati in netta prevalenza da rumeni residenti in Italia, di contrabbando di tabacchi lavorati esteri con l'utilizzo di doppi fondi e di intercapedini in furgoni ed autovetture.
La situazioni degli Uffici Giudicanti
Sezioni Penali
L'organico dei consiglieri delle due Sezioni penali appare inadeguato per difetto al carico di lavoro quando si consideri che, pur avendo la sopravvenienza nel periodo in esame registrato una riduzione (n. 114 processi) rispetto al periodo precedente, resta notevole il numero dei procedimenti pendenti alla fine del periodo (n. 2989).
Va evidenziato il notevole risultato positivo ottenuto da entrambe le Sezioni che nel periodo considerato hanno esaurito ben 1.404 processi, a fronte dei 1178 del periodo precedente, con un saldo attivo di n. 259 processi che ha ridotto la pendenza da n. 3248 processi del periodo 2005/2006 a quella di n. 2989 del periodo in esame.
Il ricorso al patrocinio a spese dello Stato nel periodo in esame è avvenuto in termini quantitativi ridotti rispetto al periodo precedente, come comprovato dal fatto che sono state complessivamente presentate ad entrambe le Sezioni Penali della Corte n. 57 richieste di ammissione contro le n. 98 del periodo precedente e sono stati emessi n. 155 decreti di liquidazione dei compensi ai difensori; contro i n. 181 del periodo precedente in cui, peraltro, si è provveduto ad esaurire un gran numero di richieste arretrate.
Le pulsioni culturali e politiche, anche profondamente contrapposte, che attraversano quest'area geografica non hanno prodotto, nel periodo considerato, delitti politici, né delitti di carattere terroristico, mentre la buona tenuta del tessuto sociale ha finora impedito la commissione di crimini riconducibili alle attività delinquenziali delle associazioni di tipo mafioso ed alle infiltrazioni di tali gruppi organizzati nei vari settori economici.
I procedimenti per reati contro la P.A. iscritti sono stati complessivamente 78, di cui n. 39 in carico alla Prima Sezione e n. 39 alla Seconda Sezione, contro n. 102 del periodo precedente.
I reati contro la P.A. contestati nell'ambito di tali procedimenti hanno registrato la seguente ripartizione:
- delitti dei pubblici ufficiali = 14 (n. 3 per abuso d'ufficio; 5 per peculato, 1 per concussione, 1 per corruzione e 4 per rifiuto o omissione di atti d'ufficio).
- delitti dei privati = 81 (n. 9 per violenza o minaccia a pubblico ufficiale: n. 61 per resistenza a pubblico ufficiale; n. 4 per interruzione di pubblico servizio: n. 1 per millantato credito; n. 2 per turbata libertà degli incanti; n. 3 per esercizio abusivo della professione: n. 1 per inadempimento di pubbliche forniture).
Tra i delitti che hanno suscitato maggiore allarme sociale vanno segnalati gli omicidi volontari (n. 3), (n. 8 del periodo precedente), i tentati omicidi (n. 6) e gli omicidi colposi (n. 26), dei quali n. 15 commessi con violazione delle norme della circolazione stradale e n. 6 commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e pertanto, in leggera flessione, quest'ultimi, rispetto a quelli del periodo 1º luglio 2005 – 30 giugno 2006 (n. 8 procedimenti).
Le rapine (n. 39) e le estorsioni (n. 10) – di cui rispettivamente n. 17 e n. 2 in carico alla Prima Sezione; n. 21 e n. 7 in carico alla Seconda Sezione e n. 2 (1+1) in carico alla Sezione Minorenni, sono risultate in consistente riduzione rispetto a quelle del periodo precedente che erano state complessivamente n. 71 mentre non risultano iscritti processi per sequestro di persona a scopo di rapina e di estorsione.
Non risultano iscritti procedimenti per il reato di cui all'art. 416 bis CP.
Sono pervenuti n. 69 procedimenti per reati in materia di immigrazione, (n. 20 in carico alla I Sezione e 49 alla Il Sezione), di cui n. 41 procedimenti per il reato di favoreggiamento all'ingresso clandestino di stranieri – n. 7 in carico alla I Sezione e n. 34 alla II Sezione–, come tali in modesto aumento rispetto al periodo precedente (n. 35), mentre non risultano pervenuti procedimenti relativi ad altre forme di criminalità organizzata collegata al traffico di esseri umani o di loro organi.
I procedimenti per i reati di violenza sessuale, che nel periodo 1º luglio 2005–30 giugno 2006 erano in numero di 24, hanno registrato un leggero incremento (n. 29).
In particolare, va segnalato che in soli n. 3 casi essi hanno avuto ad oggetto il compimento di atti sessuali con minorenni.
Non sono, invece, pervenuti procedimenti per reati societari, per reati concernenti l'incolumità pubblica e la salute dei cittadini nonché per quelli concernenti le c.d. frodi comunitarie.
Risultano iscritti n. 15 procedimenti (di cui n. 13 in carico alla I Sezione e n. 2 alla II Sezione) per reati in materia urbanistica e edilizia (n. 4), ambientale (n. 1), e rifiuti (n. 11)
Sono, inoltre, pervenuti n. 35 procedimenti per il reato di bancarotta fraudolenta – di cui n. 2 in carico alla I Sezione e n. 33 in carico alla II Sezione – , come tali in termini quantitativi superiori, anche se non di molto, a quelli del periodo precedente (n. 28), mentre risulta iscritto un solo procedimento per il reato di usura.
Nel periodo considerato risultano iscritti n. 26 procedimenti in materia di estradizione (n. 13 assegnati alla 1 Sezione e n. 13 alla II Sezione), di cui n. 9 in esecuzione di mandato d'arresto europeo (n. 4 assegnati alla 1 Sezione e n. 5 alla II Sezione).
Va, infine, segnalato che nel periodo in esame si è registrato una sensibile diminuzione del numero dei procedimenti in materia di sostanze stupefacenti (n. 56 procedimenti, di cui n. 55 in carico alla I Sezione e n. 1 in carico alla II Sezione, contro i n. 97 del periodo precedente).
Quanto alle problematiche processuali va rilevato: nel periodo 1º luglio 2006 – 30 giugno 2007 sono stati definiti dalle due Sezioni Penali della Corte, ai sensi dell'art. 599, c. 4, CPP, n. 95 procedimenti, corrispondenti al 6,82% del totale delle sentenze emesse pari a n. 1.392.
Poiché nel periodo precedente (1º luglio 2005 – 30 giugno 2006) erano stati definiti allo stesso titolo rispettivamente n. 91 procedimenti, corrispondenti al 8,05% del totale delle sentenze emesse pari a n. 1.130, appare evidente come l'applicazione dell'istituto si è mantenuta in termini quantitativi del tutto modesti e sostanzialmente ininfluenti ai fini deflativi.
Le ragioni di tale marginale ricorso al c.d. patteggiamento in appello sono da ricercarsi principalmente nella lentezza dei procedimenti, in particolare nei tempi lunghi dei dibattimenti di primo grado (peraltro fisiologicamente condizionati dalle complesse procedure di acquisizione delle prove), che rendono concretamente prospettabili agli imputati ben più consistenti vantaggi, quali le prescrizioni, le depenalizzazioni, le amnistie, gli indulti etc.
A tale riguardo conviene evidenziare come la riforma del regime della prescrizione, recentemente approvata, è stata sicuramente alla base della proliferazione delle impugnazioni ed ha rappresentato un reale disincentivo ad una più ampia applicazione dell'istituto.
Il notevole impegno dei componenti entrambe le Sezioni ha consentito di conseguire il risultato di un'ulteriore riduzione del numero dei proscioglimenti per prescrizione, risultati complessivamente in numero di 113 (di cui n. 48 per la I Sezione e n. 65 per la II Sezione) rispetto a quello (n. 136) del periodo 2005–2006, già a sua volta consistentemente ridotto rispetto a quello del periodo 2003–2004, pari a n. 178.
Un tale risultato si è reso possibile sia attraverso un'accorta gestione della fissazione delle sopravvenienze da parte dei Presidenti delle due Sezioni, attenta alla scadenza dei termini di prescrizione dei reati, sia attraverso un sovradimensionamento del ruolo delle singole udienze, normalmente protrattesi sino a tarda sera.
Occorre, in ogni caso, evidenziare come sull'impegno della Sezione ha continuato ad incidere negativamente il consistente ritardo, spesso non lontano dalla maturazione dei termini prescrizionali, già in altra occasione segnalato, con cui alcuni Tribunali del Distretto hanno talora trasmesso i fascicoli dei processi definiti in primo grado per il giudizio d'appello, ritardo che, costringendo alla loro immediata fissazione in udienze caratterizzate da un ruolo già di per sé sovrabbondante, ha reso ancor più gravoso lo sforzo diretto ad una ordinata programmazione delle udienze.
In merito alla attività della Corte di Assise di Appello di Trieste nel periodo 1º luglio 2006/30 giugno 2007, va rilevata la significativa incidenza, sia in termini quantitativi che qualitativi, dei procedimenti trattati dal Collegio.
Ciò dipende, in particolare, dall'incremento – ormai consolidato in termini numerici nell'ambito del Distretto – dei c.d. "reati di sangue", i cui processi implicano appunto la competenza funzionale della Corte di Assise, e – in via più generale – dalla intrinseca complessità e difficoltà del materiale che forma oggetto dei relativi giudizi.
In quest'ottica, del resto, devesi evidenziare come l'aggravio sulle strutture giudiziarie derivante dal sopravvenire dei processi di competenza della Corte di Assise si manifesti essenzialmente proprio sul Giudice di appello, in quanto nella maggior parte dei casi il processo di primo grado viene celebrato invece (per ovvie considerazioni connesse alla diminuzione della pena prevista dall'art. 442 c.p.p.) dinnanzi al GUP con giudizio abbreviato.
Il significativo incremento del numero dei processi di competenza della Corte di Assise di Appello ha comportato altresì il contestuale aumento degli affari da trattarsi in camera di consiglio, specialmente di quelli riguardanti le richieste di mantenimento o modifica delle misure cautelari in atto.
Poiché i giudici togati della Corte di Assise di Appello sono anche componenti di altre Sezioni (penali e civili) della Corte di Appello stessa, è evidente l'aggravio di lavoro a cui essi debbono fare fronte, sia in termini di studio dei fascicoli che di presenza alle udienze, nonché per altre incombenze in (particolare per autorizzazioni, istanze varie).
Ciononostante, ben può sottolinearsi che i tempi che intercorrono tra il giorno in cui i fascicoli pervengono alla cancelleria della Corte e quello della prima udienza dinnanzi al Collegio sono sempre meno di sei mesi, sicché non si sono mai presentate in concreto problematiche riguardanti la scadenza dei termini della custodia cautelare (complessiva o "di fase").
Alla data del 30 giugno 2007 risultavano ancora pendenti 4 (quattro) processi, due dei quali peraltro (il n. 1/04 R.G. ed il n. 2/05 R.G.) tutt'ora sospesi in attesa della decisione della Corte Costituzionale, che dovrà pronunziarsi in ordine a taluni profili di legittimità sollevati con riferimento alle norme processuali della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (c.d. "legge Pecorella").
In questo contesto, di particolare rilievo e complessità si è rivelato il procedimento n. 2/06 R.G. (omicidio di un tassista in Trieste), definito in data 4 maggio 2007 – dopo plurime e complesse udienze, l'espletamento di ben tre perizie dibattimentali e la parziale rinnovazione dell'istruttoria – con sentenza che ha confermato (pur con una parziale diminuzione della pena inflitta all'imputato) il pronunciamento di condanna a cui era pervenuto il giudizio di primo grado.
1a sezione civile
Nel periodo in esame sono sopravvenute 296 nuove cause rispetto alle precedenti 412.
Sono attualmente pendenti 873 cause, in numero leggermente inferiore rispetto alle precedenti 900.
Le definizioni dei procedimenti sono avvenute non oltre il termine di tre anni dalla data di iscrizione a ruolo, eccezion fatta per quattro cause richiedenti istruttorie complesse.
Non sono intervenute decisioni di particolare importanza con riferimento alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.
Quanto alle cause ex legge Pinto, di competenza esclusiva della prima sezione, sono pervenuti 155 ricorsi di cui ne sono stati definiti 98, con una residua pendenza di 58. Quanto alle cause di lavoro e di previdenza sociale, le sopravvenienze sono diminuite (383 rispetto alle precedenti 549). Sono stati definiti 262 procedimenti rispetto ai precedenti 282.
La materia della volontaria giurisdizione, assegnata alla competenza della sezione, è stata trattata con grande impegno in quanto, a fronte di una sopravvenienza di 158 procedimenti, si è avuta la definizione di 134 di essi, con una pendenza definitiva di 30.
2a sezione civile
Vi è stata, nel periodo, una diminuzione dei tempi di definizione dei processi; assai modesta è stata l'incidenza dei procedimenti in cui una delle parti ha fruito del beneficio del patrocinio a spese dello Stato; tutti i componenti della sezione sono collegati al sito della Corte di Cassazione sul quale viene aggiornata la posizione dei ricorsi pendenti presso il giudice di legittimità; la nuova normativa sul diritto di famiglia ha posto complesse problematiche sia procedurali che sostanziali con riguardo, in particolare, alle concrete modalità di esercizio dell'affido condiviso dei figli minori; vi è stato un notevole aggravio di lavoro con riferimento alla nuova disciplina in tema di reclamo dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti resi nell'interesse dei coniugi e della prole che sono stati fatti oggetto di impugnazione; quanto al diritto societario i procedimenti relativi definiti in base alla novella del 2003 hanno investito, essenzialmente, questioni di rito; per ciò che attiene alla materia fallimentare non sono mancate incertezze e difficoltà interpretative riguardo ai criteri distintivi della figura del piccolo imprenditore ed alla individuazione delle soglie oggettive di fallibilità; le questioni relative alla responsabilità civile della Pubblica Amministrazione sono definite sulla base di una interpretazione restrittiva del disposto dell'art. 2051 c.c. in tema di responsabilità per custodia della P.A., rispetto al demanio stradale, così preferendosi inquadrare tale forma di responsabilità secondo i tradizionali criteri della "insidia"; quanto alla giustizia minorile, la durata dei processi in Corte è di pochi mesi, e la pendenza è pressoché irrilevante.
Il Tribunale per i Minorenni presenta un organico di cinque magistrati. Presidente, quattro giudici, nonché 18 giudici onorari.
Il carico di lavoro è distribuito su quattro uffici:
- sezione per le indagini e udienza preliminare;
- tribunale penale;
- ufficio della volontaria giurisdizione;
- ufficio adozioni.
I magistrati svolgono, tutti, funzioni promiscue.
Settore Penale
Sezione per le indagini e l'udienza preliminare.
Nel periodo considerato presso l'ufficio G.I.P. sono risultati pendenti 592 procedimenti: pervenuti 1070, esauriti 1124; pendenti a fine periodo 538.
Presso l'Ufficio G.U.P. sono risultati prendenti 1337 procedimenti; pervenuti 498; definiti 744; pendenti a fine periodo 1091.
La fase delle indagini e dell'udienza preliminare continua ad operare come efficace filtro rispetto alla fase dibattimentale esaurendo circa l'80% dei procedimenti.
Presso l'ufficio del dibattimento sono risultati pendenti 39 procedimenti; pervenuti 96; definiti 109; pendenti a fine periodo 26.
La tipologia dei reati si mantiene costante: reati contro il patrimonio (furti, rapine, ricettazioni, danneggiamenti); risse, lesioni personali volontarie, violenze sessuali di gruppo di particolare gravità; quanto alle modalità delle azioni criminose (riprese fotografiche del rapporto, umiliazione delle vittime) – colpisce la scarsa consapevolezza degli autori e delle relative famiglie riguardo l'illiceità della condotta.
Permane la discrasia tra il principio della non carcerazione su cui è improntato il sistema penale minorile e la carenza, praticamente assoluta, delle strutture di tipo comunitario destinate istituzionalmente al recupero dei soggetti irregolari.
Settore civile
Va premesso che si sono riversati negli enti locali rilevanti oneri, finanziari ed organizzativi, di gestione dei programmi degli interventi assistenziali e socio educativi necessari a garantire il rispetto dei diritti attribuiti dalla legge al minore, anche straniero, date le dimensioni assunte dal fenomeno immigratorio che, in Regione coinvolge un flusso rilevante di minorenni non accompagnati alla cui tutela giuridica è deputata l'autorità giudiziaria minorile.
Con l'entrata in vigore delle legge
54/06 (legge sull'affido condiviso) che estende la disciplina dell'affidamento della prole anche ai figli di coppie di fatto è stata applicata la prassi di una udienza presidenziale per la comparizione dei genitori estesa alla definizione delle questioni economiche.
L'attività giurisdizionale nel settore civile registra un costante aumento delle procedure di adozione (nazionale ed internazionale) in materia di potestà genitoriale (oblazione, limitazione, indirizzo) di definizione dello status di filiazione di minore (riconoscimento di paternità naturale, dichiarazione giudiziale di paternità, attribuzione di cognome) delle situazioni di maltrattamento ed abuso su minori e nelle vari ipotesi di devianza.
Nella maggioranza dei casi segnalati e seguiti si tratta di vicende in continua e spesso imprevedibile evoluzione che richiedono la vigilanza costante dei servizi del territorio ed una continua opera di indirizzo dell'organo giudiziario sulle parti e sugli operatori cui è demandata l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari.
La presenza nel territorio del distretto di nuclei familiari provenienti da paesi di cultura diversa o composti da coppie miste propone frequentemente alla valutazione ed alla riflessione del Tribunale situazioni problematiche inusuali spesso originate dal trauma dello "strappo" del nucleo dal contesto familiare e sociale di origine e dall'impatto dirompente con una nuova realtà di rapporti interpersonali e dei ruoli familiari con uno stile di vita lontano dai valori di comunità rurali o dalle regole religiose.
Il rapporto con le istituzioni abbisogna della "mediazione culturale" di operatori che siano in grado di rappresentare agli interessati la funzione tutelante del giudice minorile e di offrire gli strumenti conoscitivi per la comprensione delle dinamiche familiari sulle quali eventualmente intervenire.
Dell'esigenza di una siffatta presenza qualificata e professionalmente formata nel territorio stanno acquisendo consapevolezza gli enti locali nei quali maggiore è l'incidenza del fenomeno migratorio.
È necessario, però, che la mediazione diventi strumento disponibile ed accessibile anche nel mondo della scuola e del lavoro in un'ottica di avvicinamento e conoscenza reciproca indispensabile per l'armonizzazione delle diverse culture con le quali la nostra comunità si trova a convivere in questo momento storico.
Quanto ai tempi di definizione dei processi, di norma, la procedura non si esaurisce con un unico provvedimento dovendo il tribunale verificare l'esecuzione e seguire la evoluzione della vicenda procedendo ulteriormente ad attività istruttoria cui consegue l'emissione di ulteriori decreti in ragione delle problematiche sopravvenute.
Ogni sforzo per migliorare la risposta giudiziaria si scontra con una struttura organizzativa priva di risorse: personale di cancelleria sottodimensionato ed organico più che dimezzato.
Adozione
Le domande di adozione nazionale pendenti al 1º luglio 2007 sono state 313.
Si tratta di dichiarazioni di disponibilità all'adozione che provengono da tutto il territorio nazionale, mentre il numero dei minori adottabili riguarda il solo distretto giudiziario di Trieste.
Nell'anno vi è stata una sola dichiarazione di stato di adottabilità.
Nel settore delle adozioni e dei procedimenti civili regolati dall'art. 336 c.c. sussiste una lacuna normativa concernente i difensori.
Allo stato risultano operative le disposizioni che prevedono, tra l'altro, la presenza di difensore del minore e dei genitori fin dal momento dell'apertura della procedura di adozione con obbligo per il giudice di nominare un difensore d'ufficio in difetto di nomina di legale di fiducia da parte degli interessati; parimenti applicabile è la norma (art. 37 6.3 legge
149/01) che, nel procedimento di cui all'art. 336 c.c. prevede che genitori e minore siano assistiti da un difensore.
Mancando la disciplina che regola forme e modi per la nomina del difensore indicando modalità di liquidazione delle competenze, nelle more di un necessario intervento legislativo il tribunale procede alla nomina di "difensore d'ufficio" nelle procedure di adozione sulla base della disposizione dell'art. 82 L. 184/83, non soppressa imputando gli oneri a capitolo di spesa del Ministero.
Per l'individuazione dei difensori il tribunale ha richiesto la collaborazione dei Consigli dell'Ordine degli avvocati ed è in attesa dei relativi elenchi. Le adozioni internazionali pendenti all'inizio del periodo erano 129; sopravvenute 139; definite 92, di cui una sola respinta; pendenti 176.
Il settore dell'adozione è quello in cui più rilevante è l'apporto degli esperti nelle figure, sia della componente privata che degli operatori socio–sanitari istituzionali del territorio.
Momenti significativi del rapporto tra componente giudiziaria e referenti del territorio sono:
nel campo dell'adozione nazionale:
- la riunione interoperativa con i rappresentanti dei servizi socio–sanitari del distretto, responsabili per le adozioni, incontro mensile finalizzato alla comunicazione dello stato delle singole procedure di adozione, dall'apertura per l'accertamento dello stato di abbandono, alla dichiarazione dello stato di adottabilità, all'abbinamento minore–famiglia
adottiva;
- l'interazione tra componenti privati ed operatori dei servizi sulla
base del protocollo elaborato per la trasparenza dei criteri e della procedura
di abbinamento, rivelatosi efficace nei casi delle cosiddette adozioni difficili
che interessano più minori fratelli, minori in età scolare o affetti da disturbi psico–affettivi,
o affetti da handicap;
nell'adozione internazionale:
- momento valutativo dell'idoneità mediante studio di coppia da parte dei servizi socio–sanitari
del territorio;
- attività di ascolto da parte del giudice delegato al giudice
onorario.
Il Tribunale di Sorveglianza e gli Uffici di Sorveglianza di Trieste ed Udine sono caratterizzati da una soddisfacente condizione per quanto concerne la tempestività del deposito dei provvedimenti e la definizione dei procedimenti senza arretrato. I magistrati togati sono in numero di quattro (due per Trieste, due per Udine) oltre al Presidente nominato da poco più di un anno.
Nel maggio 2007 si è proceduto alla proposta di nomina degli esperti per il triennio in numero di dieci.
A distanza di un anno dall'entrata in vigore della legge
31 luglio 2006 n. 241 concessiva dell'indulto è stato registrato un netto calo delle domande sia presso il Tribunale di Sorveglianza che presso i relativi uffici di Trieste e di Udine essendo la sopravvenienza degli affari diminuita da n. 1634 a 648 consentendo il sostanziale azzeramento della pendenza, passata da n. 675 a n. 247.
Più semplicemente va rilevato:
- nel periodo sono stati concessi 60 permessi premio e di necessità rispetto ai 415 del periodo precedente. Non si sono verificati, nel distretto fatti di particolare gravità durante
la fruizione dei medesimi;
- i magistrati di sorveglianza del distretto e gli esperti che compongono
il collegio hanno saputo contemperare nella concessione dei benefici premiali
e, in generale, nella concessione delle misure detentive le esigenze di reinserimento
sociale dei condannati con quelle di sicurezza dei cittadini in applicazione
del principio di gradualità nel trattamento; nel periodo peraltro
sono stati emessi solamente 47 provvedimenti di applicazione di misure alternative
alla detenzione, rispetto alle 371 del periodo precedente;
- Per quanto concerne il beneficio della liberazione condizionale, assai
poco richiesto essendo, di regola, preferibile richiedere l'affidamento in
prova, non si è provveduto a concederne alcuno, come del resto era
avvenuto nel precedente periodo;
- Sono stati accordati solamente 3 rinvii della esecuzione della pena
rispetto ai precedenti 8 in quanto in casi di particolari gravità si preferisce ricorrere all'istituto della detenzione domiciliare come previsto dall'art. 47 quater O.P. che consente la esecuzione della pena anziché la
sospensione della stessa; i soggetti affetti da HIV e AIDS non hanno dato
luogo a particolari problemi;
- In ordine alla applicazione della legge
277/2002 che ha modificato la
competenza a valutare le istanze di liberazione anticipata va rilevato che
la semplificazione della relativa procedura non ha apportato alcun sostanziale
miglioramento in termini di efficienza in quanto la competenza è ricaduta
sui medesimi magistrati, in sede monocratica, di sorveglianza che in precedenza
se ne occupavano in sede collegiale. Inoltre le numerose impugnazioni di
detti provvedimenti hanno elevato in modo considerevole il numero dei procedimenti
del Tribunale di Sorveglianza; sotto il profilo statistico va evidenziato
che, nel periodo in esame, gli uffici di Sorveglianza di Trieste ed Udine
hanno emesso 310 provvedimenti di liberazione anticipata rispetto ai precedenti
1033.
- Quanto alla legge 189/02 che ha attribuito al magistrato di sorveglianza
la competenza a disporre l'espulsione a titolo di misura alternativa alla
detenzione nei confronti di extracomunitari detenuti nelle situazioni previste
dall'art. 15 della legge, sono state iscritte presso l'Ufficio di Sorveglianza
di Udine 92 pratiche, di cui 70 evase nonostante le difficoltà incontrate a causa, spesso, del mancato accertamento dell'identità dei
detenuti in occasione dell'arresto ed anche nel caso del procedimento penale.
- Per quanto riguarda il cosiddetto indultino (legge
1 agosto 2003 n. 207) nel periodo non sono stati emessi provvedimenti di applicazione della
norma predetta rispetto ai precedenti 13; in ordine alle perplessità sollevate sulla possibilità di accesso automatico al beneficio da parte di chi avesse da scontare una residua pena inferiore ai due anni e avesse già scontato metà della pena stessa, beneficio esteso anche a coloro che fruivano di misure alternative, senza possibilità di verifica, controllo e sostegno dei servizi ha posto rimedio la Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'art. 1 della legge stessa così permettendo
al Tribunale di Sorveglianza di valutare, per la concessione del beneficio,
le circostanze determinative del rigetto di una misura alternativa o della
sua revoca;
- Nel periodo sono stati emessi 7 provvedimenti di revoca, rispetto ai
precedenti 38 di misura alternativa nei confronti dei condannati che hanno
deluso le aspettative degli operatori.
Considerazioni Generali
La previsione d'organico del Tribunale di Trieste ( inserito fra i dodici tribunali italiani di prima fascia, come da tabella A allegata alla legge 884/73. per ragioni evidentemente storiche e geopolitiche piuttosto che dimensionali) in misura di 25 magistrati (1 presidente – 3 presidenti di sezione – 1 presidente aggiunto G.I.P. e 20 giudici) va ritenuta senza dubbio adeguata alla domanda di giustizia del circondario, alle sopravvenienze ed ai carichi, pur dovendosi tenere doverosamente conto dell'aggravio costituito dalle competenze distrettuali di questo Tribunale, (riesame ed appello sulle misure cautelari personali – procedimenti di competenza della Procura antimafia).
Allo stato risulta scoperto il solo posto di Presidente aggiunto della Sezione GIP – GUP, si che la situazione relativa all'effettiva presenza di magistrati risulta senz'altro accettabile. Le notevoli limitazioni imposte al loro concreto impiego dalla normativa sia primaria che secondaria) fa ritenere sufficiente la presenza di 7 G.O.T. (di cui 5 operativi) sui 12 possibili. Largamente insoddisfacente invece la situazione del personale amministrativo (i quattro pensionamenti nel periodo non sono stati compensati da nessun ingresso) , sì da aumentare la percentuale di scopertura al 23.66%, con punte dell'80% nella figura C2 e ciò nonostante la recente riduzione dell'organico di 5 unità.
Il tutto con l'aggravante costituita dall'eccessivo numero di apporti limitati (ben 18 i part–time) e da un discreto tasso di mobilità.
Del tutto insoddisfacente – ancora – la dotazione di risorse finanziarie. dovendosi registrare la scarsità delle assegnazioni per le spese d'ufficio (comprensive di carta, toner, rilegature e quant'altro di indispensabile), pari ad euro 14.200,00 (a fronte, ad esempio, dei 18.088,00 euro stanziati per il solo primo semestre del 2004!).
Sul piano delle risorse va quindi in definitiva sottolineato come il più che decoroso livello che connota l'attività giudiziaria nel circondario sia costantemente minacciato dalla continua emorragia del personale (ormai non più in grado di assecondare i notevoli ritmi di trattazione e definizione che i magistrati di questo Tribunale vorrebbero imprimere ) e dall'inarrestabile ridursi delle dotazioni finanziarie fino a termini imbarazzanti.
All'inconveniente potrà (parzialmente) ovviarsi con l'attinta operatività del distacco di personale regionale, all'esito delle specifiche iniziative avviate a tale scopo.
Ciò premesso si ritiene che l'amministrazione della giustizia nei circondario – oltre che per sostanziale efficienza. con delle pendenze nel settore civile e del lavoro come si desumerà dalla lettura dei dati statistici che seguono – si connoti in termini di efficienza, decoro e trasparenza.
In particolare:
- la durata dei processi civili e penali in primo grado non ha subito
modificazioni rilevanti; in positivo va registrata la leggera diminuzione
di quella dei procedimenti civili complessivamente considerati (231,47 giorni
contro 268,83, 519,78 quelli in cognizione ordinaria e di convalida. contro
523,32 del periodo precedente); in negativo risulta aumentata quella dei
procedimenti penali collegiali, che scontano – al di là delle farragini procedurali conseguenti alle opzioni meramente formalistiche del legislatore – le numerose astensioni degli avvocati (più di 29 giorni) nel periodo, la complessità per numero di imputati e capi di imputazione di taluni dei processi trattati, l'applicazione di uno dei magistrati della sezione a quella GIP – l'impegno di altri due rispettivamente quale componente del Consiglio Giudiziario e quale componente la commissione per gli esami di avvocato, fermi gli anche notevoli ritardi nel deposito delle trascrizioni, invano più volte segnalati quale serio motivo di disservizio al Ministero.
Inoltre l'impossibilità di fissare udienze ulteriori per l'indisponibilità del personale di cancelleria ha frenato la (assai elevata nel precedente periodo) produttività dei magistrati dell'ufficio, che sconta pertanto la carenza di risorse organizzative
adeguate. In tale situazione va visto assai positivamente il trascurabile
incremento della durata e della pendenza dei procedimenti penali monocratici.
- come accennato, l'organico dei magistrati dell'Ufficio appare adeguato
- il livello qualitativo – quantitativo dell'attività dei giudici di Pace ( nei cui confronti si è inteso esercitare la sorveglianza con l'esame dei prospetti statistici e della documentazione peraltro trasmessa con puntualità dal Coordinatore) si conferma in termini di accettabilità.
Si segnala la serialità costituita – mediamente – da
circa 7000 decreti ingiuntivi annualmente richiesti da una importante compagnia
d'assicurazione locale.
- i flussi degli ammessi al patrocinio a carico dello Stato appaiono in
leggero aumento; la sezione penale ha liquidato complessivamente 143863,42
euro; tempestivi i provvedimenti di liquidazione delle spese, assunti con
criteri uniformi ed aderenti al dato normativo (eventuali ritardi a valle
esulando dalla competenza del Tribunale e dovendosi ascrivere alla ristrettezza
delle risorse).
- non si segnalano rinvii su questioni pregiudiziali ex art. 234 del trattato
CEE, mentre le dirette applicazioni della disciplina comunitaria riguardano
essenzialmente la normativa doganale (CDC) e quella relativa al mandato di
arresto europeo (MAE).
- non si segnalano decisioni di particolare importanza in materia di diritti
dell'uomo né variazioni di rilievo in ordine a sopravvenienza e definizione
di procedimenti in materia di c.d. legge Pinto;
- non si sono attivati canali informativi delle riforme in cassazione
delle pronunce dei giudici di primo grado.
Giustizia penale
La necessaria impostazione doverosamente localistica della relazione rende superflue le altrimenti sacrosante valutazioni circa l'irrazionalità di una disciplina processuale tendente – per farraginosità procedurale e vuoti formalismi che, senza nulla giovare ai fondamentali diritti alla difesa, rendono talvolta proibitiva una definizione dei processi in termini ragionevoli – alla mortificazione della pretesa punitiva, che trova nella sostanziale incertezza della pena il suo suggello.
Per quanto riguarda più da vicino l'attività del Tribunale, si segnala che i procedimenti definiti nel periodo sono stati 5426 a fronte di 5440 sopravvenienze, lasciando così sostanzialmente invariata la pendenza (2697 contro le 2683 del periodo precedente). Da registrare il dato costituito dal costante decremento delle sopravvenienze ( 6.328 nel precedente periodo e 7537 l'anno prima, di cui 3656 per al Sezione GIP a fronte delle 4.088 precedenti).
In esito al dibattimento sono state emesse 1.758 sentenze, di cui 1698 con rito monocratico.
La percentuale delle applicazioni della pena sui richiesta delle parti e delle sentenze all'esito del rito abbreviato è rispettivamente del 27% e del 7,1%, per una complessivo dato del 34,1% che, registrando un ulteriore arretramento rispetto al 38,56% del periodo precedente, conferma la sostanziale defaillance dell'oramai risalente riforma, i cui obiettivi non si sarebbero potuto ritenere soddisfatti neppure a percentuali invertite.
Di scarso rilievo gli appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace (12 sopravvenienze, 13 le pendenze).
Soltanto 382 le impugnazioni ( 19% in meno rispetto al periodo precedente).
Le udienze vengono tempestivamente fissate a circa 4/5 mesi per imputati liberi, non più di 2 se detenuti. L'udienza fissata alla data più lontana si colloca nell'aprile del 2008.
Con particolare riferimento alla Sezione G.I.P., 2235 sono stati i decreti di archiviazione (2527 nel periodo precedente), 521 le sentenze pronunciate, 70 le prescrizioni.
Ridotta la pendenza dei procedimenti contro ignoti (26?) a fronte di una sopravvenienza di 1866 unità.
Nello specifico:
- pendono avanti alla Sezione GIP un procedimento qualificato come terroristico
(noto come Unabomber) ed uno di propaganda eversiva, accompagnato da modestissime
esplosioni . A parte queste non rilevanti eccezioni, va confermato che la
storia meno recente di questa già travagliata parte d'Italia si è caratterizzata dall'alternanza fra la pacifica coesistenza di etnie e culture diverse e la tragedia delle guerre e degli eccidi. Ne sono bensì derivate tensioni storiche non del tutto sopite, tuttavia mai sfociate in delitti oggettivamente e soggettivamente politici, mentre alla realtà del
circondario risulta sostanzialmente estraneo il fenomeno terroristico;
- il controllo sociale dell'area triestina, sostenuto da forte tradizione
civica e culturale, costituisce serio antidoto al crimine e, soprattutto,
al radicamento ed all'infiltrazione di associazioni di tipo mafioso ed alla
fenomenologia da esso indotta ( appalti e servizi pubblici, collaboratori,
ecc...);
- 8 gli omicidi volontari (in aumento rispetto ai 2 del precedente periodo),
5 i colposi da infortunio sul lavoro e da incidente stradale, 50 rapine (1
in danno di un ufficio postale) contro le 60 del periodo precedente, 44 estorsioni
(35), 378 furti (438), dati tutti che evidenziano un certo decremento, sì da
diminuire ulteriormente il tasso di allarme sociale del circondario;
- i procedimenti per i reati contro la pubblica amministrazione sono stati
complessivamente 102, di cui 32 peculati (15), 1 concussione (3) , 4 corruzioni
(5), 65 abusi d'ufficio (93), dovendosi pertanto registrare, nel complesso,
una sostanziale stabilità;
- i reati commessi da cittadini stranieri vanno stimati nella misura del
40% rispetto al totale, in larga parte da cittadini extracomunitari. Il dato è di indubbio rilievo, ma va collocato da un lato nel particolare contesto di questa zona di confine e di transito e dall'altro all'interno di un fenomeno migratorio ineludibile, che non risparmia le devianze. I procedimenti iscritti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sono stati 202, sì da
raddoppiare il dato di 101 del precedente periodo, ma ragionevolmente destinati
a ridimensionarsi per la comunitarizzazione di numerosi Paesi dell'est, con
particolare riferimento alla Romania;
- in aumento non del tutto trascurabile i reati di violenza sessuale:
10 quelli giudicati dalla sezione penale (di cui '3 sui minori) a fronte
dei 6 del periodo precedente; 52 i procedimenti avanti al G.I.P. di cui 8
quelli su minori, per un totale di 62 contro i 49 complessivi del periodo
precedente), a riprova da un lato della maggior disponibilità alla denuncia, dall'altro di un contesto culturale che dalla libertà dei costumi fa derivare comportamenti del tutto irrispettosi della persona e della libertà altrui;
- a livello del tutto trascurabile i reati contro l'incolumità pubblica e la salute dei cittadini, nonché in
materia di tutela dell'ambiente e del territorio ed in materia di edilizia
e di urbanistica;
- 104 i reati previsti dalla legge fallimentare, 12 di usura, a fronte
rispettivamente di 177 e 10 del periodo precedente: va quindi registrato
un sostanziale decremento;
- un solo caso di frode comunitaria segnalato; 2 i procedimenti di criminalità informatica;
- negativo il dato sulla prevenzione e repressione di fenomeni di violenza
connessi a competizioni sportive;
- negativo – per quanto consta – il dato sull' assistenza
giudiziaria in materia penale;
- 4 i mandati di arresto europeo;
- solo 88 le complessive pronunce di estinzione del reato per prescrizione,
nonostante le innovazioni fortemente acceleratorie impresse nella passata
legislatura.
Si aggiunge:
- numerose (ed in leggero incremento) le intercettazioni telefoniche,
la cui dispendiosità va al passo con l'indispensabilità, risultando l'unica alternativa concreta – in funzione accertativa dei fatti costituenti reato – alla flagranza ed alla confessione, nell'assetto che si è inteso
imprimere al procedimento penale.
- quanto ai riesami avverso l'applicazione di misure personali (405 nel
periodo) gli annullamenti sono stati 73 e le riforme 60, con una percentuale
di accoglimento in totale del 32,8%.
- come sopra riportato, l'incidenza delle definizioni dei procedimenti
con riti alternativi è calata al 34,10%
- le impugnazioni registrano un calo del 19% rispetto al precedente
periodo (382 in totale)
- l'attribuita competenza penale al giudice di pace costituisce un'indubbia
concausa della segnalata contrazione delle sopravvenienze in quella materia
- la legge
251/2005 ha provocato farraginosi calcoli della prescrizione
in regime di diritto transitorio, mentre la ritenuta facoltatività ha
limitato l'impatto della recidiva a fini prescrizionali.
Giustizia civile
Nel periodo sono sopravvenute 2670 cause di ordinaria cognizione (rispetto alle 2338 del periodo precedente), registrandosi pertanto un incremento del 14,2% che l'operosità dei magistrati della sezione (2868 le cause definite ) ha reso ininfluente, attesa la diminuzione delle relative pendenze (da 3314 alle attuali 3116).
- quanto alla materia familiare, si registra: la sopravvenienza di 528
procedimenti di separazione personale (461 consensuali, 47 contenziose) a
fronte delle 620 del periodo precedente, con una percentuale di contenziosità del 7.48%(a fronte del 20%); 367 divorzi (a fronte di 480 precedenti) di cui 51 contenziosi, pari al 10,62% (a fronte del 27%).
In atto pendono 239 procedure di separazione e 257 di divorzio. I procedimenti
di modifica delle condizioni di separazione sono sopravvenuti in numero di
77 (69 nel periodo precedente) a fronte di 59 eliminazioni. Si osserva l'inversione di tendenza rispetto al costante trend ascensionale
degli ultimi anni, in parte dovuto anche al decremento dei matrimoni celebrati
in Trieste.
- Cause societarie.
I procedimenti trattati con rito societario sono sopravvenuti in numero
di 36 con pari definizione, sì che la modesta precedente pendenza resta immutata. Quanto ai procedimenti in materia di proprietà industriale, la sopravvenienza si mantiene modesta: solo 16 gli iscritti nel periodo, e 8 definizioni (la cui misura trova ragione nella costante complessità dei contenziosi), con una pendenza di 48 unità (di
poco superiore a quella di 40, registrata in precedenza).
Non può tacersi (seppure a malincuore) che la modestia numerica può far dubitare dell'opportunità della
persistenza stessa di una Sezione Specializzata nella regione.
- Controversie in materia di lavoro e previdenza.
Le sopravvenienze (1372 a fronte delle 863 del precedente periodo) sono
contingentemente aumentate in maniera più che rilevante (soprattutto per la presenza di cause seriali in materia previdenziale ex lege 140/85 e , nel pubblico impiego, in conseguenza di un massiccio contenzioso collettivo del personale dipendente del Comune di Trieste), ma i magistrati della sezione hanno saputo egregiamente fronteggiare la situazione, definendo ben 1530 procedimenti e così riuscendo
addirittura a contrarre la pendenza in 1480 procedimenti contro i 1638 precedenti.
- Fallimento e procedure concorsuali.
La pendenza delle istanze risulta ridotta da 31 ad 11 (54 sopravvenienze
a fronte di 74 eliminazioni); le procedure sono state definite in numero
di 54 a fronte di 23 sopravvenienze, con conseguente contrazione delle pendenze
da 178 a 147.
Una soltanto (contro le 4 precedenti) le procedura di concordato preventivo
pendente.
Va quindi segnalato l'effetto deflativo provocato dalla introduzione dei
nuovi limiti dimensionali delle imprese soggette a procedura concorsuale,
fermo un certo ristagno delle attività produttive e la stasi imprenditoriale già in
precedenza segnalati.
- Costante per tipologia e quantità l'afflusso dei procedimenti in materia di responsabilità civile; quanto a quelli contro la pubblica amministrazione, si registrano 28 iscrizioni, per lo più relative
a cause riguardanti la manutenzione stradale
- Non si registrano cause a tutela dei consumatori.
- Del tutto trascurabile il dato riguardante i provvedimenti relativi
all'immigrazione ( uno solo sopravvenuto, due eliminati, uno pendente)
- Da sottolineare il notevole decremento delle esecuzioni immobiliari
(da 313 a 262 pari al 16,2%), nonostante l'aumento delle sopravvenienze (268, contro le 2333 del precedente periodo): ciò grazie ad uno sforzo organizzativo che ha saputo sfruttare al meglio anche le deleghe ai professionisti per le relative operazioni, con ciò in parte essendosi supplito alla carenza di personale di cancelleria.
Quanto alle procedure per rilascio, si è passati da 1029 alle attuali 758 richieste.
Contratta anche la pendenza delle esecuzioni mobiliari ( 527 ad oggi , contro le precedenti 784, con una diminuzione addirittura di 1/3).
Il funzionamento della Giustizia nel circondario di Udine ha presentato le seguenti caratteristiche nel periodo considerato (1º luglio 2006–30 giugno 2007):
- la durata dei processi, rispetto al corrispondente periodo precedente, non ha subito apprezzabili modifiche;
- non è stato fatto ricorso a questioni pregiudiziali previste
dal trattato CEE;
- non sono intervenute decisioni di particolare importanza con riferimento
alla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo;
- non sono stati adottati particolari sistemi informativi per portare
a conoscenza dei Giudici le pronunce difformi da quelle impugnate;
- vi è stato un significativo aumento nel carico delle spese di giustizia per quanto attiene all'Istituto del patrocinio a spese dello Stato; in controtendenza è il
dato presso l'ufficio G.I.P.;
- in un unico caso, di competenza della Corte d'Assise, è stata
fatta applicazione di una decisione concernente l'applicazione della Convenzione
Europea dei diritti dell'Uomo a seguito di una pronuncia della Corte Europea.
Per quanto specificamente attiene alla Giustizia Penale:
- non sono stati trattati delitti oggettivamente e soggettivamente politici;
- alcuni procedimenti hanno riguardato delitti di cui all'art. 416 bis
cod. pen. relativi ad associazioni finalizzate all'introduzione e al favoreggiamento
di clandestini in territorio nazionale o al traffico della prostituzione;
- gli omicidi volontari e colpevoli sono rimasti stazionari, così come
quelli relativi a violazioni stradali ed a materia antinfortunistica;
- sono stati trattati alcuni procedimenti per reati di estorsione, nessuno,
invece, per il delitto ex art. 630 c.p.;
- i procedimenti per i reati di furto sono stati numerosi e numericamente
costanti rispetto agli anni precedenti ma il numero di tali reati rimasti
impuniti è di gran lunga più cospicuo;
- vi è stato un significativo aumento dei reati contro la P.A. denotanti una carenza di sensibilità di
fondo verso il rispetto del patto sociale e verso la doverosa distinzione
tra l'interesse personale e quello dell'Ufficio;
- quanto ai reati commessi da stranieri ed in particolar modo da extra
comunitari con particolare riferimento ad aspetti criminogeni del flusso
migratorio e di forme di criminalità organizzata collegata al traffico di esseri umani ed al favoreggiamento della immigrazione clandestina, non sono risultati significativi ingressi abusivi nel territorio nazionale attraverso i valichi di frontiera del circondario, mentre il Tribunale del Riesame è stato
frequentemente interessato in ordine a misure cautelari reali relative al
sequestro di autovetture adibite al trasporto di stranieri in ingresso illegale
in Italia.
- I reati di violenza sessuale e di pedofilia sono in crescita numerica;
alcuni procedimenti hanno riguardato il commercio di immagini pedopornografiche
via Internet;
- Vi è stato un calo, seppur limitato, dei reati in materia di
tutela dell'ambiente, del territorio, di edilizia ed urbanistica;
- Le recenti riforme in materia (D.l.vo 61/2002 e D.l.vo 74/2000) hanno
determinato la sostanziale sparizione dal panorama giudiziario dei reati
tributari e societari. Quanto all'usura non trova adeguate sanzioni sul piano
penale per le difficoltà di accertamento dovute anche ai tempi lunghissimi
delle indagini;
- Le frodi comunitarie sono risultate in numero esiguo così come i procedimenti in materia di criminalità informatica
(utilizzo abusivo di software; copiatura di programmi);
- I reati attinenti a fenomeni di violenze connessi a competizioni sportive
sono risultati in numero esiguo e riferiti ad atti di teppismo commessi nel
corso di partite di calcio senza gravi conseguenze per le persone;
- È stato fatto uno scarsissimo ricorso ai meccanismi di assistenza giudiziaria internazionale stante la loro complessità ed
il rischio della prescrizione;
- Nessuna applicazione relativa al mandato di arresto europeo, presso
il Tribunale ma emissione di 8 mandati di cattura da parte di GIP – GUP;
- La modifica della normativa sulla prescrizione ha aumentato l'ambito
di applicazione di tale istituto che finisce per incoraggiare ogni iniziativa
defatigatoria;
- Largo ricorso è stato fatto ai procedimenti speciali sia per
l'accelerazione dei tempi processuali, che comportano, sia per l'indubbio
vantaggio che arrecano all'imputato;
- Il numero delle impugnazioni non ha presentato oscillazioni particolari;
- Quanto alla competenza, peraltro assai modesta, del giudice di pace,
non sono risultati procedimenti numericamente rilevanti. Le impugnazioni,
in numero di 22, sono risultate, rispetto agli anni passati, in diminuzione;
- Quanto agli effetti pratici della legge n. 251, i medesimi sono stati
avvertiti nell'abbreviamento dei termini prescrizionali per alcune fattispecie
di reato;
In qualche caso la contestazione della recidiva è risultata ostativa
alla formulazione di un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche;
Per ciò che concerne la sezione civile:
- si è mantenuto stabile il numero delle controversie in materia
di separazione e divorzi mentre sono considerevolmente aumentate le procedure
relative alla nomina di amministrazioni di sostegno;
- sono sensibilmente aumentate le cause in cui sono state applicate le
norme sul patrocinio a spese dello Stato soprattutto in materia di famiglia;
- la durata dei procedimenti in materia di lavoro previdenza e assistenza
obbligatoria non hanno subito sostanziali modificazioni;
- le dichiarazioni di fallimento sono notevolmente diminuite a causa dei
nuovi criteri relativi alle soglie di fallibilità introdotti dalla
rifornia della legge fallimentare;
- il numero delle controversie in materia di diritto societario è rimasto
invariato ma sono aumentate le controversie pure trattate con il rito societario,
in materia di intermediazione finanziaria;
- sono aumentate sensibilmente le procedure esecutive tanto mobiliari
quanto immobiliari.
La pianta organica dei magistrati del Tribunale, era composta da 10 giudici più il Presidente è stata incrementata di una unità soltanto nel 2004, attribuita al posto di giudice del lavoro.
Le ripetute e prolungate scoperture di posti condizionano in termini negativi il funzionamento del Tribunale il cui organico dovrebbe essere ampliato di almeno quattro unità per metterlo in grado di rispondere alle legittime esigenze dei cittadini.
In questa situazione di emergenza, aggravata dalla scopertura di ben 10 posti del personale amministrativo il problema dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giudiziari, da parte dei magistrati addetti sia al settore civile che a quello penale assume carattere endemico.
Per quanto attiene ai tre uffici del giudice di pace (Gorizia, Monfalcone, Gradisca d'Isonzo) deve sottolinearsi che vi sono obiettive difficoltà per ciò che concerne il loro regolare funzionamento.
In particolare il Coordinatore dell'Ufficio del giudice di pace di Gorizia ha sottolineato che le ragioni del progressivo peggioramento delle funzionalità dell'Ufficio è in gran parte dovuta alla circostanza che dal dicembre 2005 non vi ha prestato servizio un cancelliere in pianta stabile.
La situazione, già precaria, si è ulteriormente aggravata a seguito del deposito di circa 5000 ricorsi avverso i verbali di contestazione di sanzioni pecuniarie inflitte da parte del comune di Gorizia per violazione dell'art. 146 comma 30 codice stradale.
Per quanto concerne l'Ufficio del giudice di pace di Gradisca d'Isonzo l'apertura del Centro di Temporanea Permanenza ed Assistenza (C.P.T.A.) dovrebbe imporre l'aumento della pianta organica sia dei giudici, attualmente in numero di 2, che del personale amministrativo, tenuto conto del notevole incremento del carico di lavoro dovuto alla sopravvenienza di numerosi procedimenti di convalida dei provvedimenti emessi dal Questore, di trattenimento nel C.P.T.A. di soggetti stranieri. In alternativa all'aumento degli organici potrebbe disporsi l'accorpamento del giudice di pace di Gradisca d'Isonzo a quello di Gorizia.
Si è verificato, nel periodo in esame, un incremento delle procedure relative all'ammissione di persone al patrocinio a spese dello Stato, tanto nei processi penali (218 rispetto alle precedenti 207) quanto nei processi civili (105 rispetto alle precedenti 84).
Non vi sono stati casi ricorso alle questioni pregiudiziali a norma dell'art. 234 del Trattato CEE né di diretta applicazione, da parte dei giudici addetti al Tribunale di applicazione della disciplina comunitaria, né sono intervenute decisioni con riferimento alla convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Per quanto attiene al settore penale viene utilizzato il collegamento Intranet al sito della Cassazione per conoscere l'esito degli eventuali ricorsi presentati ed acquisire quindi, in via informatica, la sentenza.
Giustizia penale
Nel periodo lº luglio 2006 – 30 luglio 2007 è risultata:
- la pendenza di 2694 procedimenti, di cui 2558 monocratici e 136 collegiali;
- la definizione di 1005 procedimenti monocratici e 85 collegiali;
- la sopravvenienza di 1090 procedimenti di cui 1065 monocratici e 25 collegiali.
Per quanto riguarda la tipologia dei reati non vi sono stati casi di delitti oggettivamente e soggettivamente politici; sono in corso processi, di particolare complessità concernenti associazione camorristica in Monfalcone, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, bancarotta fraudolenta, favoreggiamento della immigrazione clandestina, riciclaggio di autovetture; sono sopravvenuti, nel periodo, procedimenti per violenza sessuale (8), per rapina (3); pendono nella fase delle indagini preliminari procedimenti riguardanti oltre 300 casi di decessi di lavoratori per malattia professionale contratta a seguito di esposizione a polveri di amianto avvenute nell'ambito dei cantieri navali di Monfalcone; pendono, davanti al Tribunale in composizione monocratica 159 procedimenti per reati previsti dal D.Lvo 286/98, commessi prevalentemente da cittadini stranieri; le richieste di convalida dell'arresto e di giudizio direttissimo in caso di rientro dello straniero espulso, inottemperante all'ordine del Questore di allontanarsi dal territorio dello Stato, presentate dalla polizia giudiziarie, sono state, nel periodo in esame, 34.
Il ricorso ai riti alternativi è diminuito rispetto al precedente periodo in quanto a fronte di un assai leggero incremento dei giudizi abbreviati (43 rispetto ai precedenti 42) sono state emesse solamente 103 sentenze di applicazione della pena su richiesta rispetto alle precedenti 144.
Nel periodo sono state autorizzate 87 intercettazioni telefoniche rispetto alle precedenti 97 e 4 intercettazioni ambientali rispetto alle precedenti 5.
I casi di applicazione del mandato d'arresto europeo ai sensi della legge 22 aprile 2005 sono stati 3.
Settore civile
Vi è stato un aumento dei procedimenti pendenti relativi alla cognizione ordinaria (303), alla revisione delle condizioni di separazione e divorzio (7), alla volontaria giurisdizione (53), alle amministrazioni di sostegno (61), alle istanze di fallimento (3), alle controversie in materia di lavoro (45), alle controversie in materia di previdenza e assistenza (72).
Vi è stata invece una diminuzione dei procedimenti pendenti relativi alle separazioni consensuali dei coniugi (15), a quelle giudiziali (29), ai divorzi di rito consensuale (10) e a quelli di rito giudiziarie (14), alle esecuzioni immobiliari (5). Il numero dei procedimenti in materia societaria è aumentato (6 all'inizio del periodo, 11 sopravvenuti, 2 definiti, 15 pendenti al 30 giugno 2007).
Il Tribunale di Pordenone presenta una riduzione dei tempi di risposta alla domanda di giustizia in sede penale essendosi verificata, nel periodo 1º luglio 2006 – 30 giugno 2007 una riduzione dei tempi di definizione.
Per quanto riguarda, invece, i processi civili, non vi sono state significative modificazioni rispetto al precedente periodo.
Nel settore penale è stata introdotta la celebrazione di un'udienza filtro che consente la definizione, in quella sede, dei procedimenti con i riti speciali e la predisposizione di un calendario di udienza mensile per i processi da celebrare.
L'organico dell'ufficio appare adeguato ma, da oltre un anno, presenta una carenza di due unità.
Per quanto concerne l'attività dei giudici di pace va rilevato che i medesimi svolgono regolarmente la loro attività, ma, ad esclusione del giudice di pace di Pordenone, gli affari trattati dai rimanenti uffici (Maniago, S. Vito al Tagliamento, Spilimbergo) non giustificano la permanenza di dette sedi che dovrebbero essere accorpate (Maniago con Spilimbergo, S. Vito al Tagliamento con Pordenone).
La percentuale delle sentenze dei giudici di pace predetti non supera il 10%.
Le somme complessive corrisposte per il patrocinio a spese dello Stato sia in sede penale che civile sono elevate.
Non sono state sollevate questioni pregiudiziali ai sensi dell'art. 234 del trattato CEE. Non risultano, all'evidenza, occasioni di diretta applicazione della disciplina comunitaria.
Non consta che siano intervenute decisioni di particolare importanza con riferimento alla convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Il numero dei procedimenti in materia della cosiddetta legge Pinto è poco significativo ed è in costante riduzione.
Giustizia penale
Riferisce il Procuratore della Repubblica:
- non sono avvenuti delitti soggettivamente o oggettivamente politici
né reati di tipo mafioso;
- non si è verificato nessun omicidio volontario consumato ma vi
sono stati 6 tentati omicidi; si sono verificati 8 omicidi colposi per violazione
di norme antinfortunistiche e 19 per violazione di norme in materia di circolazione
stradale;
- risultano accertati due soli reati di peculato;
- sono aumentate le rapine (da 47 a 77) ed i furti ad opera di noti (da
264 a 359) mentre sono diminuite le estorsioni (da 16 a 13);
- confermata la tendenza ad un aumento dei reati commessi da cittadini
stranieri relativi a delitti contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti
mentre sono in diminuzione i reati di cui agli art. 13 e 14 D.Lgs. 286/98;
- in leggera diminuzione i reati in materia di violenza sessuale (da 45
a 42) anche nei confronti di minori (da 18 a 5);
- stabile il numero dei reati in materia di tutela ambientale nonché in materia di incolumità pubblica
e salute dei cittadini, questi ultimi ammontati al n. di 11 l;
- stabili i reati societari (3) e per usura (3);
- una sola denuncia per frode comunitaria, in netto aumento le denunce
relative alla "criminalità informatica" (da 7 a 138);
- diminuite le intercettazioni telefoniche da 86 a 63;
- un solo caso di mandato d'arresto europeo;
- frequente è stato il ricorso ai riti alternativi;
- priva di rilievo l'attribuzione della competenza penale ai giudici
di pace;
- molto contenuto l'effetto della modifica normativa in tema di
recidiva e attenuanti generiche;
- vi sono stati 451 casi di applicazione del condono e di conseguenza
gli ordini di esecuzione sono passati dai precedenti 240 agli attuali 76.
Giustizia civile
Nel corso del periodo in esame è stato definito un numero di cause pari a quello di iscrizione.
Il numero dei processi pendenti da oltre sei anni è molto modesto.
La durata media dei procedimenti è stabilizzata in tre anni ed i termini per il deposito dei provvedimenti sono, di regola, rispettati.
Il numero delle cause relative ai rapporti di famiglia (separazioni consensuali e giudiziali, divorzi congiunti e giudiziali, modifiche di separazioni e divorzi) è in costante aumento.
Per consentire un'uniformità interpretativa è stata costituita, di fatto una sezione "ad hoc" per la trattazione della materia.
Sono in costante aumento le richieste di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.
Non sono particolarmente rilevanti le controversie in materia societaria che vengono assegnate, a rotazione, a tutti i magistrati.
Le controversie in materia di lavoro e di previdenza sono mediamente in numero di circa 205 per ciascuno dei due settori.
Sono in aumento i fallimenti e le altre procedure concorsuali così come le istanze di fallimento.
Le esecuzioni forzate sugli immobili sono in costante aumento. Le vendite sono delegate ai notai e si svolgono con tempestività.
Non sono da segnalare particolari procedimenti coinvolgenti le responsabilità della Pubblica Amministrazione.
Le impugnazioni in tema di immigrazione e di espulsione degli stranieri non sono di particolare rilievo.
La Corte Costituzionale non è stata investita di questioni di legittimità.
- La durata dei processi civili e penali non ha subito, nel periodo in esame, modificazioni;
- l'organico dei magistrati è inadeguato considerata anche la sproporzione
tra il numero dei P.M., ben 4, a fronte di 5 giudici oltre al Presidente,
attualmente vacante;
- gli uffici del giudice di pace (Tolmezzo, Pontebba e Gemona del Friuli)
funzionano con regolarità; non si sono verificate ipotesi di procedimenti
seriali;
- le spese, per quanto attiene al patrocinio a spese dello Stato, si sono
mantenute in maniera stabile, rispetto al precedente periodo, tanto nel settore
civile che in quello penale;
- non è stato fatto ricorso alle questioni pregiudiziali previste
dall'art. 234 del trattato CEE;
- non sono intervenute questioni di particolare importanza con riferimento
alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e non sono risultati introdotti
procedimenti in materia di legge Pinto;
- non sono stati adottati particolari sistemi informativi per portare
a conoscenza dei giudici di merito le pronunce, difformi da quelle impugnate,
pronunciate dalla Corte di Cassazione.
Per quanto attiene la materia della Giustizia Penale:
- non sono stati accertati delitti oggettivamente e soggettivamente politici con particolare riguardo a delitti di carattere terroristico;
- negativo il dato relativo all'attività delittuosa di associazioni
mafiose;
- solo presso l'ufficio GIP–GUP è stato registrato un procedimento per omicidio volontario, limitatamente ai reati di omicidio colposo in sede di dibattimento ne sono risultati 3 mentre presso l'Ufficio GIP–GUP ne sono pendenti 8; per quanto riguarda i delitti di rapina presso l'ufficio GIP–GUP ne risultano 2 mentre al dibattimento ne risultano 5 nei confronti di sole persone fisiche; solamente all'ufficio GIP–GUP sono risultati sopravvenuti 7 procedimenti per estorsione; nessun procedimento è risultato
di sequestro di persona a scopo di estorsione o rapina; i furti contro noti
sono sopravvenuti in numero di 80, 692 contro ignoti;
- negativo il dato relativo ai reati contro la P.A.;
- negativo il dato relativo ai reati commessi da extracomunitari con riguardo
al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina così come quello relativo ad attività criminali
collegate al traffico di esseri umani o di loro organi;
- nel periodo di riferimento sono sopravvenuti 3 procedimenti per reati
di violenza sessuale, ne erano pendenti 3, ne risultano esauriti 4; presso
l'ufficio GIP–GUP i processi pendenti per tali reati erano 7, ne sono
sopravvenuti 14, ne risultano pendenti 15; negativo il dato sulla pedofilia;
- negativo il dato relativo ai reati contro l'incolumità pubblica e la salute dei cittadini; 3 procedimenti pendenti per reati ambientali; 1 sopravvenuto presso l'ufficio GIP–GUP;
- nel periodo in esame i procedimenti per i reati societari e di bancarotta
sono stati 4; presso l'ufficio GIP–GUP a fronte di 8 procedimenti pendenti,
ne sono sopravvenuti 14, esauriti 12;
- negativo il dato relativo a frodi comunitarie ed a criminalità informatica;
- non fenomeni di violenza connessi a competizioni sportive;
- negativo il dato relativo ad estradizione e assistenza giudiziaria;
- un solo caso presso GIP–GUP di richiesta di applicazione di mandato
di arresto europeo;
- in sede di dibattimento monocratico l'applicazione della prescrizione
si è registrata in 29 casi mentre presso l'ufficio GIP–GUP vi
sono state 7 sentenze e 149 decreti di archiviazione in applicazione di tale
causa di estinzione del reato.
Infine:
- sono aumentate le intercettazioni telefoniche ed ambientali (da 59 a 71);
- non constano dati relativi all'accoglimento, da parte del Tribunale
del riesame, di ricorsi avverso l'adozione di misure cautelari personali;
- presso l'ufficio GIP sono stati 103 i procedimenti definiti con riti
alternativi mentre al dibattimento ne sono stati definiti 54;
- impugnazioni in netto incremento per quanto attiene alle decisioni assunte
in dibattimento (da 6o a 90); in diminuzione quelle concernenti decisioni
del GIP (da 133 a 89);
- l'attribuzione della competenza penale al Giudice di pace ha subito
l'attenuazione relativa alle rinnovata competenza del giudice penale monocratico
per i reati di guida in stato di ebbrezza;
- circa i due terzi dei casi di prescrizione rilevati sono stati conseguenza
dell'entrata in vigore della legge
5 dicembre 2005 n. 251.
Per quanto concerne la Giustizia Civile:
- le separazioni sono state definite in numero di 102 di cui 75 con procedura
consensuale e 27 contenziose; sono stati definiti 82 divorzi di cui 70 con
procedura consensuale e 12 con procedura contenziosa;
- sono risultati pendenti 8 procedimenti in materia societaria;
- in materia di lavoro sono risultate iscritte 51 cause; in materia di
previdenza ne sono risultati iscritti 44;
- sono stati dichiarati 4 fallimenti e chiusi 35; negativo il dato relativo
ad altre procedure concorsuali; le esecuzioni immobiliari sopravvenute sono
state 46, quelle eliminate 122; le esecuzioni mobiliari sopravvenute sono
state 269; quelle eliminate 237. Infine negativi sono stati i dati relativi
a responsabilità civile concernente la P.A., alla tutela dei consumatori,
all'immigrazione ed espulsione degli stranieri mentre per quanto concerne
l'esecuzione forzata con particolare riguardo agli immobili vi sono state
36 richieste e 22 attuazioni di rilascio.
La situazione dei giudici di pace è caratterizzata da un deficit del relativo organico e dell'apparato amministrativo.
In particolare il coordinatore dell'ufficio del giudice di pace di Trieste lamenta che sui quindici giudici previsti in organico ne rimarranno in servizio solamente otto col prossimo anno e che, a causa della carenza di personale amministrativo non si sono potute aumentare le udienze penali e le udienze civili si tengono senza cancelliere.
Particolarmente grave appare la condizione del giudice di pace di Gradisca d'Isonzo per le carenze strutturali ripetutamente segnalate dl Presidente del Tribunale di Gorizia anche se la presenza del C.P.T. in tale territorio finisce ora per gravare sui giudici del Tribunale per la attribuita competenza a questi ultimi delle attività in materia di immigrazione relative a soggetti in tale centro radunati.
In particolare viene segnalato l'aumento della durata dei procedimenti penali a causa della lunghezza delle istruttorie dibattimentali per le quali la verbalizzazione manuale comporta tempi lunghissimi e più udienze.
In controtendenza appare la situazione dell'ufficio del giudice di pace di Tolmezzo che evidenzia l'opportunità di una riduzione dell'organico da 4 a 2 posti "in quanto il carico di lavoro è tale che la presenza di 2 magistrati onorari in loco è sufficiente".
Lamenta il coordinatore dell'Ufficio di pace di Trieste una circostanza definita particolarmente grave "dovuta al fatto che il Ministero della Giustizia non ha provveduto alla assunzione di traduttori interpreti con qualifica idonea alla verbalizzazione dei ricorsi presentati da cittadini italiani appartenenti alla minoranza slovena".
Anche se i procedimenti penali sono diminuiti col venir meno della competenza della magistratura onoraria per i reati previsti dagli art. 185 e 187 codice della strada, tuttavia la durata dei processi è rimasta sostanzialmente invariata a causa della mancata dotazione di apparecchiature di fonoregistrazione che rende molto gravosa, sia per il giudice che per la cancelleria, l'udienza dibattimentale.
Ciò nonostante la situazione della giustizia onoraria nel distretto appare soddisfacente perché, in via generale, non si sono appalesati ritardi nella trattazione delle cause (come sottolineano i giudici di pace di Trieste ed Udine), sicchè va condiviso l'assunto del giudice di pace di Latisana secondo cui "i cittadini sono favorevoli a questo tipo di magistratura, sia perchè facilmente accessibile, sia perché risolve controversie in tempi brevi e con risultati soddisfacenti.
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