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Inaugurazione Anno Giudiziario 2008
RELAZIONE DEL DOTT. DOMENICO NASTRO,
PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
26 gennaio 2008
Indice
INTRODUZIONE
CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE SUL FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA
LA GIUSTIZIA PENALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI REQUIRENTI
- Procura Generale della Repubblica
- Procura della Repubblica di Salerno
- Procura della Repubblica di Nocera Inferiore
- Procura della Repubblica di Sala Consilina
- Procura della Repubblica di Vallo della Lucania
LA GIUSTIZIA PENALE NEL DISTRETTO CON RIFERIMENTO AGLI UFFICI GIUDICANTI
- Corte di Assise di Appello e Corte di Appello per i Minorenni
- Tribunale di Salerno
- Tribunale di Nocera Inferiore
- Tribunale di Sala Consilina
- Tribunale di Vallo Lucania
- Tribunale di Sorveglianza
LA GIUSTIZIA MINORILE NEL DISTRETTO DI SALERNO
- Tribunale per i minorenni
- Procura della Repubblica per i minorenni
LA GIUSTIZIA CIVILE NEL DISTRETTO DI SALERNO
- Corte di Appello
- Tribunale di Salerno
- Tribunale di Nocera Inferiore
- Tribunale di Sala Consilina
- Tribunale di Vallo della Lucania
GIUDICI DI PACE
Signor Procuratore Generale, Colleghi della Corte e della Procura Generale, Autorità, Signore e Signori, ho il privilegio di prendere la parola davanti all'Assemblea della Corte di Appello di Salerno, per compiere il dovere istituzionale di riferire sull'andamento dell'amministrazione della Giustizia nel nostro Distretto, durante il periodo compreso tra il 1º luglio 2006 ed il 30 giugno 2007.
Desidero, prima di tutto, rivolgere a nome di tutta la Magistratura del Distretto, un deferente saluto al Capo dello Stato, supremo garante dell'unità nazionale e delle nostre libere istituzioni democratiche, che la Costituzione pone al vertice del nostro Consiglio Superiore, simbolo dell'autonomia e dell'indipendenza della Magistratura.
Saluto poi, e ringrazio, le Autorità che sono qui cortesemente convenute e, in particolare, l'Eccellentissimo Arcivescovo, l'avv. Michele Saponara, in rappresentanza del Consiglio Superiore della Magistratura, il rappresentante del Ministero della Giustizia, il Prefetto, il Sindaco della città di Salerno, il Presidente dell'Amministrazione Provinciale, i Capi degli Uffici giudiziari del Distretto, i rappresentanti delle altre Magistrature e dell'Avvocatura dello Stato, le Autorità Accademiche ed Universitarie, i rappresentanti del Parlamento, i Capi delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate, le altre Autorità intervenute.
Saluto, con particolare cordialità, oltre che con stima ed amicizia, tutti gli avvocati del Distretto, autorevolmente rappresentati dal Presidente del Consiglio dell'Ordine di Salerno, avv. Americo Montera, ai quali va il mio personale e vivo ringraziamento per la loro leale collaborazione.
Un grato saluto rivolgo a tutto il personale delle Cancellerie e Segreterie Giudiziarie, agli Ufficiali Giudiziari, per il loro impegno, per il loro importante ed insostituibile apporto diretto al buon funzionamento dell'amministrazione della giustizia.
Un saluto altrettanto sincero rivolgo anche ai rappresentanti della Stampa e degli altri mezzi di informazione, che svolgono nella società contemporanea un ruolo di grande importanza e responsabilità.
Il mio pensiero commosso e grato va ai Magistrati, agli Avvocati, al Personale giudiziario che in questo anno ci hanno lasciati prematuramente. Il loro ricordo non può che esserci di esempio e di stimolo nel nostro lavoro
Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno chiesto di intervenire nel dibattito per l'arricchimento che daranno a ciascuno di noi con il contributo delle loro idee.
Desidero, infine, in questa occasione, esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che, nell'ambito dell'intero Distretto, mi sono stati vicini e mi hanno consentito, con la loro collaborazione e professionalità, di superare ostacoli e difficoltà, che la mia funzione ha dovuto spesso incontrare nel cammino della buona amministrazione.
A modesto avviso di chi scrive, vi è un solo modo di vincere il senso di disagio che pervade in una occasione solenne come questa, quando occorre affrontare ancora il tema del funzionamento della giustizia nel nostro Paese, quello cioè di lasciar prevalere il senso dell'assolvimento del dovere istituzionale di informare i cittadini, affinché ciascuno, a seconda del ruolo che svolge nella società, si senta impegnato a dare il proprio contributo per imprimere finalmente una svolta all'attuale negativa situazione, la quale, peraltro, accanto alle tantissime zone d'ombra, alcune delle quali basterebbe veramente poco a rimuovere, lascia intravedere pure qualche spiraglio di luce.
Per quanto riguarda noi magistrati, posso dire che siamo delusi, ma non rassegnati e che continueremo a batterci in ogni sede, a cominciare da quella del nostro quotidiano lavoro, per imporre il necessario cambiamento di tendenza.
È, come al solito, il profilo quantitativo, quello cioè che concerne il rapporto tra il numero dei provvedimenti pronunciati e quello dei procedimenti che attendono la trattazione, che rappresenta la maggiore preoccupazione, giacchè è proprio esso all'origine della più volte richiamata crisi, che è giunta ormai al livello di vera e propria insopportabilità sociale e che consiste essenzialmente nell'esasperata lentezza della definizione dei processi, sia nel settore civile che in quello penale, non dovendosi mai smarrire l'idea che ogni sentenza, pronunciata con enorme ritardo rispetto all'inizio del giudizio, è comunque una sentenza ingiusta.
La lunghezza dei processi italiani in tutti i campi dell'amministrazione giudiziaria, del resto, ha ormai una tale evidenza empirica che non sembra più nemmeno il caso di soffermasi oltre sul tema. Le sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo ed ormai le decine di migliaia di pronunciamenti in base alla cd. Legge Pinto rappresentano un significativo termometro della gravità della situazione.
In proposito, occorre peraltro sottolineare che l'Europa costituisce una straordinaria occasione di confronto con diverse realtà ordinamentali e giurisprudenziali e, anche se allo stato la completa armonizzazione dei sistemi normativi e processuali rappresenta quasi una utopia, non deve essere persa l'occasione storica di adeguare la realtà italiana ai migliori standard europei di tutela dei diritti. Fra tutti i temi oggi in discussione, quello della efficienza ed effettività della tutela giurisdizionale deve avere per noi un valore particolare ed un significato strategico.
Tra le cause, antiche e recenti, che determinano le più rilevanti disfunzioni, va citata anzitutto l'ormai cronica scopertura dell'organico nazionale del personale di magistratura (che in alcuni momenti ha raggiunto e superato persino le mille unità), provocata di regola dai tempi lunghi dell'espletamento dei concorsi per uditore giudiziario, quando non è dovuta, come negli ultimi anni, al ritardo della pubblicazione dei relativi bandi.
E, purtroppo, nessuno ha finora evidenziato che tale scopertura è destinata nell'immediato ad aumentare di un numero indeterminato e certamente rilevante di posti, a causa degli effetti combinati della prevista temporaneità, oltre che degli incarichi direttivi anche di quelli semidirettivi, prevista dalla riforma dell'ordinamento giudiziario (L. 111/2007) entrata in vigore ad agosto 2007, riforma che prevede anche il limite massimo di settantuno anni per il loro conferimento. È facile prevedere, infatti, che molti dirigenti, il cui incarico scadrà dopo il compimento del settantunesimo anno di età, e gli altri magistrati che non riusciranno comunque ad ottenere un nuovo analogo incarico decidano di collocarsi a riposo anticipatamente, anziché continuare a svolgere le loro funzioni in una posizione né direttiva, né semidirettiva. Ora, mentre queste nuove scoperture si determineranno in un attimo, quello cioè della decisione dell'interessato, ognuna di esse avrà bisogno per essere compensata del trascorrere di anni, ossia di quelli che occorrono per svolgere un concorso per l'assunzione di nuovi magistrati e per completarne il tirocinio.
Strettamente collegato a questo problema è quello riguardante la copertura futura dei posti vacanti di sostituto procuratore, la quale, anche a prescindere dall'attuale "fuga" dalle procure, sarà praticamente impedita dalla improvvida soluzione legislativa di vietare ai nuovi magistrati di ricoprire come primo incarico uffici monocratici, fra cui appunto quelli requirenti.
Tutti sanno, infatti, che circa la metà dei posti finora assegnati agli uditori giudiziari erano del ramo requirente, e ciò a causa della mancanza di disponibilità dei magistrati a tali trasferimenti a domanda, specie nelle sedi più disagiate. E poiché, con la nuova disciplina, in futuro tutti i nuovi magistrati dovranno avere come primo incarico un ufficio giudicante di primo grado, per di più collegiale, non si riesce veramente a comprendere come potranno essere coperte le vacanze degli uffici requirenti.
In questa situazione, alla magistratura ordinaria vengono assegnati sempre nuovi compiti, tra gli ultimi dei quali la scelta, operata con il cd "pacchetto sicurezza", di affidare al giudice ordinario e non più al giudice di pace la convalida dei decreti di espulsione dal territorio nazionale e, soprattutto, l'istituzione della class action, con il via libera della Legge finanziaria al risarcimento collettivo.
L'azione in parola, come è noto, prevede la possibilità, qualora siano stati lesi i diritti di una pluralità di consumatori, di convenire in giudizio società fornitrici di beni o servizi. La norma prevede di non affidare ad un singolo giudice l'esame di una class action, ma ad un collegio composto da tre magistrati che dovranno verificare l'ammissibilità del provvedimento e all'esito di tale valutazione, ove concorrano specifiche circostanze tali da fare apparire motivata l'azione, dovranno anche stabilire l'importo minimo da liquidare ai singoli danneggiati, oltre alle modalità ed alle procedure dei rimborsi. È prevista anche una Camera di conciliazione, naturalmente costituita sempre presso i Tribunali ordinari, che potrà alternativamente stabilire i rimborsi individuali.
Non va dimenticata anche la forte scopertura che registra l'organico nazionale del personale giudiziario, che si aggira attualmente intorno al 10% ma che in alcuni uffici è addirittura superiore al 20%. Purtroppo la situazione rimarrà critica sino a quando – e non è neppure ipotizzabile una qualche indicazione di tempi – non riprenderanno a pieno regime le assunzioni, ed anzi è destinata ad aggravarsi in quanto al deficit di personale già esistente è prevedibile vada ad aggiungersi il naturale turn over, stimabile in 800/1000 unità all'anno.
Segue certamente la distribuzione scarsamente razionale delle risorse del personale e dei mezzi. In proposito, se appare irrealistica, per la consueta prevalenza degli italici localismi, la eliminazione dei tribunali con modesti carichi di lavoro, nonostante più di una commissione ministeriale incaricata nel corso degli anni della riduzione delle sedi in parola sia a suo tempo pervenuta a soddisfacenti risultati, si dovrebbe quantomeno provvedere alla drastica riduzione delle sedi distaccate, e qui penso soprattutto ad alcune del nostro Distretto, con il duplice beneficio di una concentrazione delle energie lavorative e di un notevole contenimento della spesa. La eliminazione delle sedi distaccate, infatti, oggi non significa più abbandono del territorio, giacché i bisogni elementari degli utenti possono essere soddisfatti dagli uffici dei giudici di pace, che sono capillarmente distribuiti e possono così assolvere ad un proficuo ruolo di supplenza.
Tra le cause anzidette, vi sono certamente anche i tempi lunghi del Consiglio Superiore della Magistratura nello svolgimento dell'attività di maggiore rilevanza esterna, e cioè la copertura dei posti che si sono resi vacanti nelle sedi giudiziarie che, usufruendo già di un organico minimo, rischiano la più completa paralisi, rivelando l'esperienza che non vi è applicazione endodistrettuale di magistrati che sia in grado di restituire piena funzionalità alle dette strutture, e qui naturalmente penso soprattutto ai Tribunali di Sala Consilina e di Vallo della Lucania, per i quali, una volta tanto, sono in grado di dare una buona notizia, e cioè l'imminente copertura dei posti vacanti.
L'auspicio è che il Consiglio, che si è insediato a luglio 2006, riesca a far meglio del precedente, che si è segnalato per la sua esasperante lentezza, pur dovendosi riconoscere che la struttura organizzativa dell'Organo è ormai inadeguata rispetto ai suoi compiti.
Su tale punto, è, tuttavia, difficile essere ottimisti considerato che il C.S.M., per effetto della già citata norma che prevede la temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi, risulta attualmente sommerso da centinaia di domande di una diversa collocazione da parte di magistrati con incarichi scaduti o che andranno nei prossimi mesi a scadere.
In proposito, non si può perdere l'occasione per sottolineare che la Riforma, ormai per unanime giudizio, presenta, tanto per usare un eufemismo, non poche imperfezioni, tanto che dalla magistratura associata è già partita la spinta per ottenere dal legislatore tutti gli interventi correttivi che si stanno rendendo necessari in base alla prima sperimentazione della nuova normativa.
Per quanto più specificamente si riferisce al processo penale, di cui sono noti i vari profili di inefficienza, non si può sottacere che esso è stato progressivamente trasformato in un percorso ad ostacoli, che ne allunga inesorabilmente i tempi, allontanando sempre più la verità processuale da quella reale. La costituzionalizzazione del rito processuale è certamente un segno di civiltà giuridica, ma bisogna evitare che, nell'ambito del quadro costituzionale, autentiche esasperazioni, tanto che si è parlato persino di "abuso" del processo penale e di "tradimenti" subiti dal codice, trasformino quest'ultimo, che vive per la ricerca della verità, in un gioco di società, dove prevale il più abile. Ma bisogna soprattutto evitare che i tempi del processo si allunghino ulteriormente sino a raggiungere livelli intollerabili, circostanza che oggi sempre più frequentemente si verifica quando il P.M., nell'intento di evitare la dispersione degli elementi di prova acquisiti, tenendo conto del divieto imposto al giudice di prendere in considerazione le dichiarazioni che un testimone o un collaboratore di giustizia abbiano reso nella fase delle indagini e che non ripetano più nel dibattimento, ricorre "all'incidente probatorio", iniziativa che, oltre che snaturare il carattere accusatorio del processo, finisce con l'aggravare pesantemente il lavoro del G.I.P. ed allungare quindi fin dalla fase iniziale i tempi dei procedimenti.
D'altra parte, al fine di limitare il carico dei processi penali, non sembra più il caso di ricorrere alla depenalizzazione, che nel corso degli anni ha già riguardato molti comportamenti illeciti di non scarsa rilevanza sociale, per i quali la sanzione penale risultava un sufficiente deterrente, mentre certamente non lo è oggi la sanzione pecuniaria che, come l'esperienza insegna, per una ragione o per l'altra, solo in pochi pagano.
Ma quello della lunghezza dei tempi non è l'unico problema del processo penale ed è il problema della effettività della pena, nel semplicissimo senso che la condanna, come troppo frequentemente oggi avviene, resta solo sulla carta.
Non era mai avvenuto, in modo assolutamente verificabile nei suoi grandissimi numeri, che anche la cosiddetta criminalità comune, spesso praticata da appartenenti a Paesi comunitari, facesse, come le mafie economiche, dell'Italia il proprio forum shopping, scegliendo di operare dove la legge penale è meno efficace, cioè più conveniente.
Come è evidente, tale situazione è la causa prima dell'aggravarsi della questione sicurezza.
Occorre rendersi conto che affrontare tale questione richiede di non rifuggire da tutti i temi che la compongono: la capacità dello Stato di imporre il rispetto delle regole, l'efficienza del controllo del territorio da parte delle forze di polizia, l'educazione alla legalità, il controllo dei flussi migratori, il reperimento delle risorse per il prosciugamento delle sacche di marginalità, investimenti sugli apparati investigativi, ma soprattutto un processo equo e rapido, al termine del quale trovi esecuzione una pena "razionale", la quale a sua volta deve essere colta come irripetibile occasione di "rieducazione".
Al riguardo, va sottolineato che recentemente hanno esaurito il loro lavoro le due Commissioni ministeriali, quella per la redazione del progetto di riforma del Codice penale, affidato alla Commissione presieduta dal prof. Giuliano Pisapia, e l'altra per la riforma del Codice di procedura penale, presieduta dal prof. Giuseppe Riccio alle quali, all'inizio della attuale legislatura, è stato affidato il compito di porre rimedio ai problemi ora prospettati.
Sono numerose le novità previste dal progetto di riforma del Codice penale, attualmente all'esame degli Uffici legislativi del Ministero della Giustizia, che dovrebbe trasformarlo in un disegno di legge da far approdare poi in Parlamento.
Per quanto riguarda la durata del processo, essa è prevista, dall'art. 44, in cinque anni per la pronuncia del dispositivo di primo grado e di due ulteriori anni per la conclusione di ogni eventuale successivo grado di giudizio. In proposito, non si può fare a meno di osservare che in mancanza di una seria riforma strutturale del processo, che elimini alcuni inutili formalismi processuali, la disposizione rischierebbe presto di divenire l'ennesima norma–manifesto, priva dei presupposti indispensabili per poter operare.
Quanto alle altre più rilevanti novità, vale la pena di citare la caduta della distinzione tra delitti e contravvenzioni, mentre resta come unica categoria quella dei reati; la non punibilità dell'agente per un fatto che in concreto non offenda i beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice ovvero quando risultino la tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento; l'autentica rivoluzione dell'intero sistema sanzionatorio, rappresentato da un compendio di pene non carcerarie, quale la detenzione domiciliare, e di tipo pecuniario, riparatorio, interdittivo e prescrizionale, prevedendosi anche che sia il giudice direttamente a disporre pene alternative al carcere, anziché, come attualmente, il Tribunale di Sorveglianza; l'eliminazione delle circostanze attenuanti generiche e l'obbligo per il giudice di indicare specificamente nelle motivazioni della sentenza i criteri seguiti nella quantificazione della pena; in tema di effettività di questa, si è notevolmente ampliato il campo di applicazione delle confisca; ancora, perché vi sia concorso nel reato, occorre che l'agente apporti "un contributo causale alla realizzazione del fatto"; l'ampliamento delle maglie della legittima difesa, a vantaggio però della persona e della vita e non della sfera patrimoniale; infine, l'abolizione dell'ergastolo, prevedendosi la detenzione di massima durata in trentotto anni, che possono essere tuttavia ridotti, a seguito di periodiche verifiche sulla condotta del condannato.
Non è stato reso noto perché, pur avendo avuto la Commissione Pisapia un mandato amplissimo, il progetto di riforma riguardi esclusivamente la parte generale del codice penale e non anche la parte speciale.
Quanto alla "bozza" di disegno di legge delega per la riforma del codice di procedura penale, la relazione illustrativa sottolinea che il criterio guida che ha ispirato la Commissione Riccio è stato quello della costante ricerca di un punto di equilibrio tra le garanzie dell'imputato e l'efficienza del processo, secondo i canoni ricavabili dall'art. 111 della Costituzione. In tale ottica, la Relazione specifica che si è operato su vari istituti processuali, in modo da distribuire il "costo" del recupero della celerità del processo in maniera equilibrata tra i vari attori del processo medesimo, polizia giudiziaria, pubblico ministero, difensore, giudice, imputato, riducendo la presenza di un sistema di garanzie difensive spesso meramente "formale" e cercando di attribuire al processo quel carattere di efficienza che esso dovrebbe possedere, in funzione del principio costituzionale della ragionevole durata, opportunamente coniugato con quello principio del giusto processo, contemperando, infine, le legittime difese della collettività di fronte al delitto e gli irrinunciabili diritti della persona.
È il caso di ricordare che la dottrina fin dall'inizio ebbe a denunziare il difetto genetico del codice del 1989, quello cioè della non contestualità della riforma dei due codici(di penale e di procedura penale): questa sembrerebbe essere proprio l'occasione per poter rimediare a distanza di venti anni.
Una causa, per così dire, esterna sia all'organizzazione del servizio giudiziario, sia al rito processuale è rappresentata in Italia dalla litigiosità in materia civile, che non ha l'eguale in alcun Paese della Comunità, litigiosità cui non è certamente estranea la circostanza che nel nostro Paese operano ormai circa 200.000 avvocati (solo a Roma sono 19.200 esattamente quanti operano in tutto il Giappone che conta 120 milioni di abitanti), con una conseguente moltiplicazione delle richieste di intervento del giudice in ampia misura artificiosa, fenomeno del quale sono i primi a soffrire proprio gli avvocati, ma negli ultimi anni aggravata, soprattutto per quanto riguarda la competenza del giudici di pace, dalla spinta rivolta al cittadino, di regola organizzata ma anche individuale, ad intraprendere azioni giudiziarie che, per il modestissimo valore dell'oggetto dei relativi procedimenti, solo apparentemente tutela diritti, ma di fatto, accrescendo oltre ogni misura il numero degli affari giudiziari, finisce spesso con il provocare la negazione della tutela di ben più rilevanti interessi del cittadino.
Per fortuna, proprio in questi giorni è stato reso noto che nelle Università italiane è in forte ripresa da parte dei nuovi iscritti l'interesse verso le facoltà scientifiche e vi è una pur lieve riduzione, invece, delle domande di iscrizione a giurisprudenza, il che esclude, almeno per il momento, la recente idea di estendere il sistema del numero programmato anche a coloro che intendono iscriversi a detta facoltà.
Appare, pertanto, incongruo – per non dire altro – affidare la risoluzione del problema dell'esasperante lentezza alla legge sulla "ragionevole durata dei processi" (legge 14 marzo 2001 n. 89), che trasforma una giusta e fondamentale esigenza teorica in una pratica attribuzione alla responsabilità dei giudici di fatti e vicende che trovano altrove la loro genesi, senza contare che la legge in parola ha inondato di ricorsi i settori civili delle corti di appello e, soprattutto, ha finito col gravare in modo rilevante sul bilancio dello Stato, ove si consideri che, tanto per fare un esempio, nel giro di meno di quattro anni e con un trend sempre crescente, in una sede di media dimensione come quella salernitana, è già costata oltre un milione di euro.
Per associazione di idee, va a questo punto citata anche la legge sul patrocinio a spese dello Stato, cui ricorre un numero sempre maggiore di cittadini, specialmente in campo penale, sostanzialmente autocertificando di trovarsi nella condizione economica di poterne usufruire, senza che risulti vengano effettuate efficaci verifiche in proposito, come è emerso anche da una recente indagine giudiziaria.
Peraltro, è innegabile che negli ultimi anni sono intervenuti fattori innovativi, che hanno contribuito in modo rilevante a contrastare l'ulteriore allungamento dei tempi della giustizia.
Tra essi va segnalato anzitutto l'ormai lontana introduzione del giudice unico, e di regola monocratico, di primo grado.
Vero è, infatti, che l'istituzione in parola ha comportato per gli utenti della giustizia il non trascurabile prezzo rappresentato dalla perdita quasi totale in primo grado della garanzia della collegialità della decisione, ma, soprattutto in materia penale, è statisticamente accertato il notevole incremento di definizione dei procedimenti. Per la verità, ci si aspettava qualcosa di più, ma bisogna considerare che, nella massima parte dei casi, la definizione del giudizio non può prescindere dalla redazione della sentenza, cioè dall'adempimento più oneroso per il giudice sotto il duplice profilo dell'impiego di tempo e di energie intellettuali, ed esistono limiti individuali di rendimento, attualmente in media tutt'altro che ridotti, oltre i quali non si può ragionevolmente spingere se si vuol conservare alle decisioni un dignitoso livello qualitativo, certamente non inferiore agli standard europei o a quelli di Paesi di affine civiltà giuridica.
Con la novella portata dalla legge 80 del 2005, come modificata ex art. 1 c. 1 legge 263 del 2005, in vigore dal 1 marzo 2006, il legislatore, nel lodevole intento di abbreviare i tempi di trattazione delle cause civili, ha radicalmente modificato l'art. 183 c.p.c., concentrando in un'unica udienza tutta una serie di attività, dalla verifica della regolarità del contraddittorio, fino alla fissazione dell'udienza per l'eventuale assunzione dei mezzi di prova, passando attraverso la concessione alle parti di una serie di termini perentori, ma è evidente che, se il giudice è assegnatario di centinaia se non di migliaia di cause, non potrà poi non accedere alla richiesta delle parti di meri rinvii ovvero a quella di un unico lungo rinvio, alla ricerca del momento in cui le condizioni del ruolo delle cause in fase di decisione gli lascerà lo spazio per redigere la sentenza. Si torna, quindi, al solito problema dell'imbuto decisionale dal collo stretto, che impedisce ogni tentativo di accelerazione dei tempi, frustrando anche l'apparente utile artifizio della fissazione per le parti di termini perentori.
Naturalmente, allora, tutto ciò che può consentire che le controversie che insorgono tra i cittadini rendano necessario l'intervento del giudice, va visto con grande favore.
Sotto tale profilo è certamente confortante che a dieci anni dalla nascita del servizio di conciliazione delle Camere di commercio, tale servizio fa registrare un incremento dei procedimento gestiti: 5.872 nei primi sei mesi del 2007, e cioè il 21,5% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Napoli resta la città che più di tutte le altre si è mostrata propensa a raggiungere soluzioni concordate nelle controversie tra gli imprenditori e tra imprenditori e consumatori, avendo la locale Commissione di conciliazione della Camera di commercio operato in un semestre oltre mille conciliazioni, delle quali 772 tra imprese e consumatori.
Subito dopo, seguono Salerno con 482 conciliazioni e Palermo con 319.
Quest'anno si è celebrata la quarta edizione della settimana di promozione dei servizi di conciliazione, la cui esistenza è per la verità ignota ai più, mentre trattasi di uno strumento che può dare un importante contributo alla soluzione della crisi della giustizia civile, soprattutto se opportunamente potenziato come numero di "giudici" e razionalmente diffuso su tutto il territorio.
Una notizia in controtendenza è stata, peraltro, in questi giorni riportata dalla stampa, secondo la quale il Governo avrebbe inserito nella Legge finanziaria la norma che vieta alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici di utilizzare il sistema dell'arbitrato, obbligando così i soggetti specificati ad investire d'ora in avanti la magistratura ordinaria per risolvere le controversie che li riguardano, il che farebbe ricadere su questa un altro gravoso compito, senza contare il forte allungamento dei tempi per la soluzione delle controversie. È verosimile che l'iniziativa legislativa sia stata adottata per contenere la spesa del compenso degli arbitri, spesa spesso del tutto sproporzionata per eccesso rispetto sia all'entità della controversia che all'impegno che gli arbitri devono profondere per arrivare all'emissione del lodo.
È evidente che, al riguardo, sarebbe bastato, come da più parti si è ripetutamente invocato, stabilire legislativamente per gli arbitri tariffe obbligatorie, valide quindi a livello nazionale.
Non sarebbe giusto in questa sede dimenticare l'apporto dato negli ultimi dieci anni alla giustizia dai giudici onorari aggregati, dai giudici onorari di tribunale e dai viceprocuratori onorari.
Come è evidente, il legislatore dell'epoca (l'istituzione dei g.o.a. risale al luglio 1997), con forte senso pratico, mostrò di sapere individuare la causa principale delle disfunzioni della giustizia nel numero assolutamente insufficiente dei giudici di carriera.
Purtroppo, però, l'incarico dei primi, i giudici onorari aggregati, non è stato ulteriormente prorogato e si è persa l'occasione di attribuire loro, che avevano quasi esaurito il compito originario, una ulteriore fetta di arretrato civilistico.
I v.p.o., dal canto loro, nel dibattimento penale di primo grado sostituiscono in larga misura i magistrati delle procure, che hanno così acquistato maggiore tempo per seguire le indagini.
Infine i g.o.t., la cui attività mette, peraltro, in rilievo un aspetto paradossale: infatti, secondo l'interpretazione più rigorosa della legge istitutiva, adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura, ad essi non può essere attribuito negli uffici un ruolo civilistico autonomo se non in caso di assenza o di impedimento di magistrati di carriera, con la conseguenza che, mentre nei grandi uffici giudiziari, ove vi sono sempre scoperture di organico, i g.o.t. hanno modo di lavorare, nei piccoli uffici – si pensi alle sezioni distaccate di tribunale –, quando i ridottissimi organici, del tutto insufficienti, sono al completo, i g.o.t. restano inoperosi o quasi.
Altra novità significativa e concreta è stata rappresentata dall'istituzione del giudice di pace. È evidente che l'istituto va riguardato in una prospettiva di medio termine, quando cioè il naturale avvicendamento dei giudici selezionati in una platea di aspiranti sempre più vasta, rispetto a quella di coloro che presentarono originariamente domanda, potrà assicurare al sistema un più elevato livello qualitativo del lavoro.
Ma sempre più viva si prospetta ora l'esigenza di procedere ad un complessivo riassetto del ruolo della magistratura onoraria, che da strumento di mera supplenza, orientato essenzialmente a decongestionare il carico di lavoro dei magistrati, deve trasformarsi in un soggetto con una propria forte caratterizzazione.
Al valore della temporaneità della funzione, in grado di garantire un continuo ricambio delle competenze e quindi dell'arricchimento professionale, deve accompagnarsi quello di un rigoroso sistema delle incompatibilità tra il compito di giudice e quello di esercente la professione forense, ed anche l'altro della creazione di un effettivo sistema di selezione e formazione, anche nel corso dell'esercizio delle funzioni.
Un forte contributo positivo all'accorciamento dei tempi della giustizia hanno dato, e certamente di più daranno in futuro, il sempre maggiore sviluppo dell'informatizzazione degli uffici e l'introduzione dei sistemi telematici.
La prima, infatti, consente ai giudici, tra l'altro, la pronta consultazione della legislazione e dei precedenti giurisprudenziali e la più rapida redazione delle sentenze mediante l'utilizzazione dei files. L'informatizzazione, inoltre, ha reso possibile il quasi totale recupero del personale a suo tempo addetto agli uffici di copia delle minute delle decisioni. I sistemi telematici, a loro volta, assicurano alle cancellerie – il cui organico, fermo da anni, in mancanza dell'innovazione, sarebbe stato oggi assolutamente insufficiente – un grosso risparmio di tempo nel frequente accesso ai diversi uffici del C.S.M., tramite il servizio "Valeria", e nel collegamento al casellario giudiziale. Recentemente con il D.L. 35/2005, convertito nella legge 14 maggio 2005 n. 80, la telematica è entrata anche nella notificazione degli atti processuali in genere.
Presto le dette innovazioni, con la generalizzata apertura degli sportelli al pubblico da parte degli uffici giudiziari, saranno particolarmente utili anche all'avvocatura, allo scopo di acquisire notizie relative ai procedimenti pendenti (numero del fascicolo, sezione e giudice assegnatari, fissazione ed esito delle relative udienze, ecc.).
Per quanto riguarda, in particolare, il distretto di Corte di Appello di Salerno, dopo anni di lavoro, esso gode di un livello di informatizzazione che può essere senz'altro definito soddisfacente. Infatti, la quasi totalità degli edifici sede degli uffici giudiziari del Distretto è cablata. Non lo sono ancora solo alcuni uffici periferici dei giudici di pace, anche in considerazione del loro ridotto carico di lavoro. In ogni caso, il cablaggio anche di tali edifici appare auspicabile, in quanto si pone come condizione essenziale per una migliore efficienza dei sistemi informatici.
Certamente, la possibilità di fornire personal computer, almeno alla parte di personale amministrativo più direttamente interessata all'operazione, darebbe un notevole impulso alla più rapida diffusione dell'informatizzazione, ma la prospettiva non sembra vicina se si considera che oggi costituisce per gli uffici un problema anche la semplice sostituzione del materiale obsoleto.
Non si può chiudere il discorso sulla strumentazione indispensabile senza citare la stenotipia, che, a partire da oltre dieci anni a questa parte, ha certamente reso, in materia penale, più facile il lavoro per tutti gli addetti al settore, anche se non si può sottacere che, in mancanza di un preciso limite normativo alle circostanze della sua utilizzazione, spesso ne viene fatto in udienza un uso, per così dire, improprio, ricorrendovi anche quando sarebbe più che sufficiente la verbalizzazione sintetica ad opera dell'assistente del giudice, con la prevedibile conseguenza di caricare il sistema di un onere economico spropositato – quando, addirittura, non vengono anzitempo esauriti i fondi attribuiti all'ufficio, come recentemente è avvenuto –, sottraendo così preziose risorse ad altri settori.
Riguardo ai prevedibili effetti delle più recenti riforme legislative, per la loro enorme rilevanza, seppure in termini concisi, non è possibile omettere di farvi riferimento.
Con disposizioni mirate a snellire il processo civile, la già citata L. 80/2005, oltre ad utilizzare per lo scambio e la notifica di atti le possibilità offerte dalle nuove tecnologie, segnatamente dalla posta elettronica, ha inciso profondamente nelle fasi del rito relative alla cognizione ed alla esecuzione, specificando, ad esempio, in termini espliciti (art.167 c.p.c.), che il convenuto nella comparsa di risposta deve proporre, a pena di decadenza, le eventuali eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
Tali novità sono senz'altro da condividere, considerato che, la iniziale e definitiva "declaratio terminorum", atta a consentire a tutti i suoi protagonisti di padroneggiare più agevolmente il processo ed a ridurre, se non eliminare, lo stillicidio delle difese scritte, se rigorosamente imposta dal giudice, potrà certamente servire a ridurre i tempi di definizione del giudizio. Tempi che, indipendentemente dalla normativa, trarrebbero un grosso beneficio dal mutamento dell'attuale costume giudiziario, ostinatamente inteso a privilegiare la prolissità e la cavillosità delle difese e delle prospettazioni.
Rispettivamente in data 1º marzo 2006 e il 16 luglio 2006 sono entrate in vigore le due riforme legislative concernenti il procedimento esecutivo ed il fallimento con le connesse procedure concorsuali.
Per la prima, è facile prevedere che la disciplina transitoria porrà numerosi problemi sostanziali e processuali, atteso che per alcuni istituti dovranno a lungo convivere la vecchia e la nuova normativa, aventi filosofie diverse, se non addirittura confliggenti.
Per entrambe le riforme poi sono state previste per i giudici numerose incompatibilità, che richiederanno da parte dei dirigenti una accurata previsione tabellare di composizione dei collegi di reclamo e di quelli di cognizione con rito camerale, oltre che nuovi criteri di distribuzione degli affari tra i giudici delle sezioni.
E veniamo alla riforma del diritto societario, la quale almeno nelle intenzioni del legislatore, mediante il doppio strumento della fissazione a breve dell'udienza di discussione, ex art. 12 del D.lgs., e della decisione immediata, ex art. 281 sexies c.p.c., avrebbe dovuto consentire in tempi da record la definizione dei relativi procedimenti. Senonchè, il legislatore ha anche previsto che il collegio – è esclusa, infatti, la competenza monocratica – prenda visione delle carte processuali solo a seguito dell'istanza di fissazione dell'udienza di discussione, dopo che le parti si sono reciprocamente notificati tutta una serie di scritti difensivi, senza che il giudice abbia avuta la possibilità di segnalare eventuali questioni rilevabili di ufficio, di delimitare la materia del contendere ai temi effettivamente meritevoli di indagine, di valutare perfino la richiesta delle parti di chiamare in causa terzi. In definitiva, non è difficile prevedere che, quando il collegio prenderà finalmente visione del fascicolo, si ricomincerà tutto da capo.
In materia penale, almeno in questa sede, due sono soprattutto i più recenti interventi legislativi che non si può fare a meno di commentare brevemente, la legge 251/05 e quella 46/06, note rispettivamente come legge ex Cirielli e legge Pecorella.
In estrema sintesi, la legge 251/05 riduce i tempi di prescrizione dei reati per gli imputati esenti da precedenti di rilievo, mentre sanziona in modo più severo i recidivi soprattutto mediante forti limitazioni alla fruizione dei benefici penitenziari. In proposito, la critica più seria ha fatto riferimento alla irragionevolezza dell'idea di incidere sulla eccessiva lentezza dei processi attraverso la modifica dei meccanismi di prescrizione, anziché intervenire prima strutturalmente per eliminare le cause di tale lentezza, tralasciando così di considerare che è forse più irragionevole tenere sotto processo un imputato di falso per una ventina di anni, in attesa di riforme strutturali che non arrivano mai.
Sempre molto sinteticamente, dal canto suo, la legge Pecorella aboliva il ricorso in appello per le sentenze di non luogo a procedere e per quelle di assoluzione in primo grado.
Poteva finalmente essere il tanto atteso intervento strutturale, ma la Corte Costituzionale il 24 gennaio 2007 si è pronunziata per la incostituzionalità della norma. E ciò nonostante che la essenziale funzione di garanzia è nel nostro Paese assicurata da tre – e qualche volta quattro– gradi di giudizio, mentre è notorio il frequente strumentale ricorso in appello per allungare i tempi del processo al fine di arrivare alla prescrizione.
E veniamo, infine, all'indulto. Premesso che senza dubbio esso fosse ormai indilazionabile, giacché per mille ragioni che sarebbe troppo lungo elencare, da anni nel nostro Paese non sono disponibili nuovi edifici carcerari ed i detenuti, per la ristrettezza degli spazi, scontavano la pena in condizioni ambientali disumane, bisogna subito dopo aggiungere, con tutto il rispetto per il Parlamento, che sarebbe stato, tuttavia, necessario, facendone oggetto di una più attenta riflessione, come quasi sempre si era fatto in passato, prevedere, accanto all'indulto, che cancella la pena ma non il reato, l'amnistia.
La conseguenza gravissima è che, almeno per i prossimi cinque–sei anni, nelle condizioni di lavoro che tutti conoscono, gli uffici giudiziari continueranno ad occuparsi di centinaia di migliaia di processi, a cui seguiranno condanne che resteranno solo sulla carta.
E, purtroppo, non basta. Infatti, come ulteriore conseguenza, nel frattempo invecchieranno i processi nati dopo il 2 maggio 2006, ossia successivi alla data ultima di operatività dell'indulto.
Sui suggerimenti forniti dal Consiglio Superiore della Magistratura, in tutti gli uffici giudiziari si sono ricercati i rimedi organizzativi per dare un senso al lavoro dei prossimi anni.
E mi piace concludere con una ottimistica considerazione svolta dall'avv. Ettore Randazzo, già presidente dell'Unione della Camere penali, in una sua recente pubblicazione:
"La giustizia è affetta da tanti mali che non le danno tregua; tuttavia, prodigiosamente (quanto misteriosamente) riesce a fornire un servizio accettabile, persino valido, specie in rapporto alle premesse.
Ma è giusto, questo è il punto, dover contare sulle energie miracolose (tra magia ed occultismo) di un sistema giudiziario ordinariamente impegnato in un'aspra lotta per la sopravvivenza?".
Secondo la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello non si può che ribadire quanto già evidenziato nella relazione dell'anno scorso e cioè che rimane, oramai, dato indiscusso che il primo problema da affrontare per ottenere una giustizia efficiente è la eccessiva durata dei processi sia penali che civili: sotto tale aspetto, purtroppo, niente di significativo è mutato rispetto alla precedente relazione.
Tale caratteristica negativa del nostro sistema giudiziario deve essere affrontata con determinazione e rapidità e non può essere più disattesa, essendosi oramai raggiunti pericolosi livelli di "insopportabilità" da parte di tutta la comunità amministrata.
Non si tratta più solo di conformare il nostro sistema a quanto impongono sia la nostra Carta Costituzionale che le Convenzioni internazionali, che hanno definitivamente disegnato la "ragionevole durata del processo" come diritto fondamentale del cittadino, ma si tratta di una vera e propria emergenza sociale.
Ogni valutazione sulla riforma dell'Ordinamento Giudiziario – approvata solo a fine luglio 2007 – è ancora prematura: ma sicuramente avrà, quanto meno indirettamente, un impatto notevole anche sulla durata dei processi, non fosse altro per i tempi necessari al Consiglio Superiore della Magistratura per attuare la cd. temporaneità degli uffici direttivi e semidirettivi con la sostituzione dei "perdenti posto", con tutte le prevedibili conseguenze dirette e indirette sulla durata dei procedimenti degli uffici interessati ai mutamenti del livello dirigenziale.
In ogni caso, la riforma ordinamentale (i cui effetti sono ancora tutti da valutare) non è in sé finalizzata alla riduzione dei tempi processuali: va ribadito, in proposito, che la realizzazione del diritto ad un processo in tempi ragionevoli comporta la necessità di avere modelli sostanziali e processuali idonei ad assicurare tale esigenza, nonché risorse adeguate, materiali e di personale, organici coperti di magistrati e personale amministrativo, idonea e compiuta informatizzazione degli uffici: sotto tale aspetto, è innegabile che non sono stati fatti significativi passi in avanti.
Non può, quindi, che ribadirsi che se tali problemi di fondo non vengono risolti, o quanto meno affrontati con continuità e determinazione, ogni altra riforma è destinata al sicuro fallimento ed anzi a rendere più difficili e complessi i problemi quotidiani della giustizia.
Al riguardo, per quanto riguarda il settore penale, a titolo meramente esemplificativo devono integralmente richiamarsi le esigenze improcrastinabili, già segnalate nella relazione del 2006:
- è oramai indispensabile affrontare l'atavico problema relativo ad una seria ed efficace revisione delle circoscrizioni giudiziarie e delle relative piante organiche;
- sarebbe opportuno porre mano da subito, ai fine di snellire i modelli processuali, ad una riforma organica e strettamente finalizzata allo scopo del regime delle notificazioni che, senza nulla togliere alle garanzie ineludibili dei soggetti processuali, pur tuttavia elimini momenti di inutili stasi o inutili adempimenti di garanzia di natura meramente formale;
- sarebbe anche necessaria una organica riforma dell'intero sistema delle impugnazioni, che specie nel settore penale reclamano un intervento urgente, alla luce della natura accusatoria del rito processuale in vigore e ancor più alla luce di riforme parziali di recente intervenute, che appaiono di dubbia costituzionalità, ma soprattutto di dubbia coerenza con l'intero sistema processuale;
- altrettanto urgente sarebbe un intervento mirato, sempre al fine precisato di conseguire una "ragionevole durata del processo", sul regime complessivo delle nullità nel processo, cercando di privilegiare i principi di lealtà processuale e di economia processuale che sono propri di ogni modello "accusatorio" e che invece allo stato appaiono per più aspetti inattuati, atteso che, come è avvenuto, si è conservato un regime sostanzialmente analogo a quello previsto per il precedente sistema processuale, di natura "inquisitoria".
Per quanto riguarda specificamente il nostro distretto, non posso che ribadire che, oltre alle esigenze generali testè evidenziate, è opportuno ricordare ancora che la criminalità organizzata è radicata nel territorio della provincia di Salerno, con clan e gruppi camorristici, che gestiscono e controllano le attività illecite su determinate aree. Le attività dei clan spaziano dalle estorsioni all'usura, dal traffico allo spaccio degli stupefacenti, al controllo della prostituzione, dalla gestione diretta o indiretta degli appalti al controllo del gioco di azzardo, delle scommesse clandestine e dei locali notturni, anche mediante l'impiego di manovalanza criminale, come personale addetto alla loro sicurezza. La Procura Distrettuale, ma anche quelle ordinarie di Salerno e Nocera Inferiore hanno come primario obiettivo, in sinergica collaborazione tra loro e con le altre Procure del distretto, quello di contenere il fenomeno (sono stati al riguardo istituiti protocolli d'intesa anche con l'intervento della Procura Distrettuale Antimafia). In tale prospettiva, la collaborazione, tra gli uffici inquirenti, la Polizia giudiziaria ed, in genere, con tutte le Forze dell'ordine, è piena ed incondizionata. Da tutte le Procure del distretto, non solo da quelle suindicate, è stata ampiamente riconosciuta la professionalità e la dedizione al lavoro degli Organi di polizia, di cui vanno segnalate le ottime relazioni informative, riguardanti l'attività svolta nel periodo dal 1º luglio 2006 al 30 giugno 2007, trasmesse alla Presidenza della Corte di Appello di Salerno con l'indicazione delle più importanti operazioni compiute. Da tali relazioni è possibile ricavare il dato molto confortante del forte sviluppo che sta attualmente caratterizzando l'attività investigativa delle Forze dell'ordine di contrasto alla criminalità organizzata.
Va, altresì, evidenziato che le denunciate carenze, aggravate dal contesto specifico prima descritto, hanno comportato la dichiarazione di intervenuta prescrizione dei reati in numerosi processi, sia di primo grado,senza sostanziali differenze tra i vari circondari, che di secondo grado, destinati ad aumentare alla luce della nuova disciplina della prescrizione, introdotta dalla legge c.d. ex Cirielli, nella versione ritenuta costituzionalmente legittima dalla recente sentenza della Corte Costituzionale.
La percentuale delle sentenze appellate è quella di cui alle già note statistiche, dovendosi, in proposito, sottolineare che la legge 20 febbraio 2006 n. 46 ha reso per lo più impraticabile la via della impugnazione in appello, a iniziativa del PM o del PG, ed ha comportato, quindi, l'aumento correlativo in misura proporzionale dei ricorsi in Cassazione.
La recente dichiarazione di incostituzionalità della Corte Costituzionale ha comportato il ripristino dell'appello del P.M. e, di conseguenza, tale istituto, negli ultimi tempi, ha ripreso nuovamente ad essere usato in maniera significativa.
Notevole è stata l'attività dell'ufficio in tema di esecuzione, già prima delle notevoli difficoltà che ha comportato la recente legge sull'indulto.
Circa i rimedi organizzativi praticabili in sede locale, appare oramai indispensabile creare un concreto ed effettivo collegamento organizzativo tra la Corte e Procura Generale in tema di fissazione de i processi e delle relative udienze, evitando che un mancato coordinamento possa fare aggravare i problemi già evidenziati (al riguardo, occorre ricordare che la Procura Generale deve essere obbligatoriamente presente sia alle udienze penali della Corte, sia alle udienze della Corte di Assise di Appello, sia alle udienze in materia civile della Corte, sia nei processi, civili e penali, sia, infine, innanzi alla Sezione Minorenni, sia innanzi al Tribunale di Sorveglianza, così determinandosi un accavallamento di udienze cui non è possibile far fronte con l'organico previsto, organico peraltro per lunghi periodi rimasto incompleto, con ulteriori moltiplicazioni delle difficoltà sotto il profilo qui evidenziato).
La Procura Generale ha curato con efficiente puntualità tutti gli affari derivanti dalla competenza in materia di emissione di pareri preventivi sulle varie decisioni – sia nel settore penale che nel settore civile – della Corte, tra i quali stanno assumendo rilievo, sia quantitativo che qualitativo, quelli emessi sulle istanze di revisione ex artt. 629 e ss c.p.p.
Non possono che essere ribadite le considerazioni già formulate nella relazione per l'anno 2005/2006, e cioè:
- che la durata dei processi civili e penali, in grado di appello, non pare abbia subito sostanziali modificazioni nel periodo 1º luglio 2006–30 giugno 2007 rispetto al corrispondente periodo precedente;
- che l'organico dell'Ufficio appare inadeguato – anche se ad oggi finalmente coperto nella sua interezza – rispetto alle esigenze di presenza in udienza, come prima già precisate;
- che appare notevole, in grado di appello, il ricorso alle norme sul patrocinio a spese dello Stato;
- che appaiono sempre numerosi i procedimenti in materia della c.d. legge Pinto;
- che sono stati celebrati numerosi e complessi procedimenti in materia di associazioni di tipo mafioso, di omicidio, di rapina,di estorsione, e di furto, riversandosi in questa sede tutte le correlative note difficoltà di celebrazione dei processi, così come presenti nei giudizi di Iº grado;
- che notevoli e complessi procedimenti si sono celebrati anche in materia di reati contro la P.A., e di reati commessi da stranieri;
- che del pari, va evidenziato il numero sempre crescente di procedimenti per reati di violenza sessuale e pedofilia;
- che impegnativa, anche se frustrata da sopravvenuti provvedimenti legislativi di condono, è stata l'attività dell'Ufficio in materia di reati attinenti alla tutela dell'ambiente e del territorio;
- che il numero notevole dei procedimenti in tema di reati societari e di bancarotta è rimasto sostanzialmente inalterato, anche se spesso l'attività processuale è stata complicata, e in alcuni casi frustrata, dalle novelle legislative intervenute in materia;
- che notevole, come in passato, se non aumentato, è il numero dei procedimenti celebrati per il delitto di usura;
- che sono rimasti sostanzialmente invariati gli indici inerenti ai procedimenti in materia di estradizione e sono state anche più volte applicate le norme in tema di mandato di arresto europeo, con le note difficoltà derivanti da una normativa per un verso incompleta e per altri versi inadatta ad una risoluzione esaustiva delle varie problematiche, che la materia dei rapporti giurisdizionali internazionali di regola presenta.
Va, infine, segnalato, come da richiesta, per quanto riguarda lo specifico della Procura Generale:
- che risulta usuale e praticata la procedura ex art. 599 co IV cpp;
- che il numero delle impugnazioni, giusta quanto precisato in precedenza, non appare complessivamente mutato (considerate sia quelle in appello che quelle in Cassazione) rispetto al periodo di riferimento precedente;
- che notevoli problemi organizzativi e di applicazione normativa comporta la competenza dell'Ufficio in tema di impugnazione dei provvedimenti del giudice di pace, come statuito da una recente sentenza della Corte di Cassazione, che appare, tuttavia, avere deciso la questione in maniera rivedibile. Comunque, l'interpretazione data dalla Corte di legittimità comporterebbe quanto meno un correlativo adeguamento delle strutture materiali e di personale dell'Ufficio.
Per quanto si riferisce all'attività della Procura della Repubblica di Salerno nel periodo 1º luglio 2006–30 giugno 2007, l'analisi dei dati evidenzia un'ulteriore riduzione della pendenza che, da n. 37.230 procedimenti al 30 giugno 2006 registra n. 35.627 procedimenti al 30 giugno 2007, nonostante l'aumento del numero di quelli sopravvenuti.
Dall'esame dei vari fenomeni delittuosi, in relazione ai quesiti che sono stati posti emerge quanto segue:
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È in corso di trattazione un procedimento per il delitto di cui all'art. 270 bis C.P., iscritto nel novembre 2006.
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Associazioni di tipo mafioso:
le indagini sempre attive di questa Procura Distrettuale e delle forze di Polizia Giudiziaria (DIA, ROS, GICO, NUCLEO OPERATIVO CC, SQUADRA MOBILE) continuano ad evidenziare che la criminalità organizzata è radicata sul territorio della Provincia di Salerno con clan e gruppi camorristici, che gestiscono e controllano le attività illecite su determinate aree.
Le attività dei clan spaziano dalle estorsioni, all'usura, dal traffico ed allo spaccio di droga al controllo della prostituzione, dalla gestione diretta o indiretta degli appalti al controllo del gioco d'azzardo e delle scommesse clandestine (in particolare, in questo periodo, alla gestione degli apparecchi videopoker) e dei locali notturni, mediante l'impiego di manovalanza criminale come personale addetto alla sicurezza dei locali.
Il traffico delle sostanze stupefacenti continua a costituire l'affare di maggiore consistenza economica mediante l'approvvigionamento, anche all'estero, di ingenti quantità di droga. Alcuni clan emergenti si dedicano esclusivamente a tale attività illecita. Va, a tal proposito, evidenziato che l'incremento dell'attività di importazione, consumo e spaccio di droga si ricollega al notevole incremento di uso di sostanze stupefanti dovuto al sempre maggior numero di tossicodipendenti, anche per la possibilità oggi di acquistare droga, per così dire, a buon mercato.
Un primo dato sembra emergere con univoca ed inquietante chiarezza: nonostante l'enorme impegno investigativo profuso dalla Magistratura Inquirente e dalle Forze di Polizia nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata locale, i principali gruppi criminali attivi nel territorio della Provincia, sebbene più volte colpiti dall'azione investigativa e repressiva, hanno continuato a mantenere un residuo potenziale criminale che, in tempi relativamente brevi, ha consentito loro di riorganizzarsi, anche attraverso la formazione di nuove aggregazioni criminali o la realizzazione di nuove alleanze, riproponendosi in forme insidiosamente diverse – e talora ancor più pericolose – sullo scenario criminale.
Così come si evidenzia che, allorché i clan vengono contrastati e ridotti con ordinanze di custodia cautelare, altri gruppi si aggregano per il controllo del territorio.
Ciò è stato rilevato anche di recente in Salerno dove, dopo la cattura di associati del clan D'A. e dopo quella di associati del clan U. e F., sono emersi altri gruppi, che si dedicano alle attività estorsiva e di traffico e spaccio di droga.
Un altro elemento che si evidenzia con altrettanta chiarezza dalle indagini in corso è costituito dall'esistenza di consolidati, quanto differenziati, legami con omologhi sodalizi criminali operanti nella provincia di Napoli, soprattutto nel settore del traffico delle sostanze stupefacenti.
Tali relazioni criminose sono state più ampiamente esplorate, anche grazie all'intensa e fattiva attività di coordinamento promossa dalla Direzione nazionale antimafia ovvero spontaneamente attivata, in numerose occasioni, dalla Direzione distrettuale antimafia di Salerno.
L'attività di coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia si è dimostrata particolarmente efficace nel seguire i principali fenomeni di infiltrazione mafiosa nel settore dei pubblici appalti, assumendo ogni utile informazione circa l'effettiva titolarità delle cave di inerti e delle imprese produttrici e fornitrici di calcestruzzo e dando, a livello nazionale, al legislatore opportuni suggerimenti per garantire in materia sempre maggior trasparenza e rigore.
Un ulteriore dato di particolare rilievo emergente dall'analisi dei fenomeni criminali localmente accertati, è costituito dal riemergere di "vecchi" personaggi della camorra salernitana, alcuni dei quali recentemente scarcerati dopo un lungo periodo di detenzione. Si tratta di soggetti per lo più legati alla Nuova camorra organizzata (N.C.O.), i quali non hanno tardato a reinserirsi nel circuito criminale, con l'accresciuto "prestigio" acquisito nell'ambiente carcerario.
Va sottolineato, inoltre, che il controllo della fornitura e della gestione degli apparecchi videogiochi, nonostante le recenti novelle legislative che ne hanno disciplinato il funzionamento e la gestione in vista della relativa legalizzazione amministrativa, ha continuato a rappresentare uno degli affari più lucrosi per i gruppi criminali locali, tanto da costituire motivo di delittuosa concorrenza tra i sodalizi territorialmente confinanti e, in qualche caso, ragione di conflitto potenziale o reale, idoneo a scatenare sanguinosi regolamenti di conti.
Ancora una volta, poi, è stata confermata sul campo la vocazione della camorra salernitana, e, segnatamente, dei gruppi criminali più numerosi ed agguerriti ad essa riconducibili, ad intessere delittuose relazioni con il variegato mondo delle istituzioni e dell'imprenditoria locali.
Né va trascurato, infine, di considerare che alcuni dei citati gruppi criminali, oggetto delle approfondite indagini della Direzione distrettuale antimafia, hanno rivelato un potenziale economico–criminale di notevole rilievo, dimostrato dal fatto che alcuni dei capi, per lungo tempo adeguatamente foraggiati dai gregari, hanno potuto trascorrere lunghi periodi di latitanza all'estero, ove hanno sicuramente beneficiato di cospicui appoggi, sul piano economico–finanziario, e, molto verosimilmente, di ampie coperture, sul piano logistico.
Nel periodo sono stati consumati nel distretto tre omicidi di sicuro stampo camorristico: quello di S. D. avvenuto il 4 febbraio 2007 in Salerno, quello di V. A. avvenuto il 6 aprile 2007 in Pagani e quello di P. F. commesso il 12 agosto 2007 in Baronissi.
Le indagini attivate dalle forze di Polizia e coordiante da questa Procura hanno già permesso di raccogliere elementi probatori sufficienti per una ricostruzione dei fatti e per l'individuazione dei responsabili.
Tra i procedimenti di maggiore complessità investigativa vanno segnalati i seguenti per i quali sono stati anche emesse ordinanze di custodia cautelare:
- procedimento n. 385/05–21 P. A. + 1, artt. 110–575–577 n. 3 e 4, in relazione all'art. 61 n. 1e 4; art. 7 L. 309/90 ed altro;
- procedimento n. 12636/00–21 D'A. G. + 1, artt. 81–110 575 – 577 c.p.; art. 7 L. 203/91;
- procedimento n. 12636/00–21 A. G. + 38, artt. 73 dpr 309/90; art. 7 L. 203/91, artt. 10 e 12 L. 497/74:
- procedimento n. 9734/06–21 S. G. + 5, artt. 110–629–582–585 c.p; art. 7 L.203/91;
- procedimento n. 9734/06–21 S. G. + 9, artt. 110 – 629–582–585 c.p.; art. 7 L. 203/91;
- procedimento n. 5870/05–21 B. G. + 2, artt. 110–56–575–577 c.p.; art. 7 L. 203/91;
Va segnalato, in proposito, che è stato definito in primo grado, dinanzi alla Corte di Assise di Salerno, il procedimento penale n. 6305/05–21 (PP.MM. dott.sse M. D. M. e R. V.), avente ad oggetto l'omicidio di E. M., fratello del collaboratore di giustizia E. C. e di E. G., detto P. ‘o. r., esponente di rilievo del clan P.–R., anch'egli ucciso in un agguato di chiaro stampo camorristico avvenuto il 4 novembre 2001. La vittima del brutale, premeditato assassinio, deceduta in Salerno il 2 novembre 2005, era stata in precedenza ferita da alcuni colpi d'arma da fuoco che ne cagionavano, alcuni mesi dopo, la morte. Per tale gravissimo fatto delittuoso, ascrivibile ad una vendetta trasversale maturata negli ambienti criminali attinti dalle dichiarazioni collaborative di E. C., gli imputati P. M. e A. A. sono stati condannati alla pena dell'ergastolo. La sentenza si segnala per la pronta risposta giudiziaria data ad un fatto d'inaudita ferocia, in grado di scuotere la fiducia dei cittadini nell'efficacia e tempestività dell'azione repressiva degli organi dello Stato e, soprattutto, idoneo a scoraggiare, mediante l'uccisione di un familiare d'un collaboratore della giustizia, future collaborazioni processuali utili alla ricostruzione degli scenari attuali della criminalità organizzata salernitana.
È aumentato nel periodo il numero delle misure di prevenzione adottate dal Tribunale con confisca di consistenti patrimoni.
Si è verificato, nel periodo considerato, un incremento di coloro che collaborano con la giustizia, alcuni di particolare spessore criminale: tale risultato va attribuito sia agli effetti della normativa a favore di coloro che collaborano, sia allo spessore degli elementi di accusa raccolti con le attività investigative di questa Procura.
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Si è riscontrata, nel periodo, una diminuzione dei delitti di omicidio volontario, mentre vi è stato un aumento degli omicidi colposi, in particolare di quelli derivati da infortuni sul lavoro.
Sono aumentati i delitti di rapina, in particolare quelli in danno di banche, mentre vi è stata flessione dei reati di estorsione. Si è riscontrato un aumento dei delitti di furto.
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I reati contro la Pubblica Amministrazione sono aumentati. Tra i procedimenti per il reato di corruzione, va segnalato quello a carico del magistrato del Tribunale di Vibo Valentia dr.ssa P. P., nei cui confronti è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere per corruzione in atti giudiziari ed altri gravi reati.
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Risultano diminuiti i reati commessi da cittadini stranieri ed i reati legati alla immigrazione clandestina, mentre non sono emerse forme di criminalità collegata al traffico di esseri umani o di loro organi.
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Si riscontra un aumento di reati di violenza sessuale e pedofilia.
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In diminuzione appaiono i reati in materia di edilizia, in materia di tutela dell'ambiente e in materia di alimenti e contro la salute dei cittadini.
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È costante il numero dei reati societari, mentre in diminuzione sono quelli di bancarotta. È aumentato il numero dei reati di usura, anche a seguito della collaborazione delle vittime che denunziano i fatti.
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Si è rilevato, nel periodo, un notevole incremento dei reati di criminalità informatica e di spaccio di stupefacenti.
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Si sono verificati limitati fenomeni di violenza connessi a competizioni sportive.
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Sono state attivate con risultati soddisfacenti le procedure di estradizione e di assistenza giudiziaria presso Paesi europei.
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Vi sono state applicazioni di mandati di arresto europeo.
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La nuova legge sulla prescrizione ha determinato un sensibile aumento dei reati estinti per tale causa.
Va, ancora, riferito:
- vi è stata una sensibile diminuzione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali;
- bassa è la percentuale di accoglimento da parte del Tribunale del riesame dei ricorsi avverso l'adozione di misure cautelari personali;
- si è ridotta la percentuale di impugnazioni;
- l'attribuzione della competenza penale al Giudice di Pace ha determinato un alleggerimento dei carichi di lavoro dei sostituti, in quanto la trattazione di tali procedimenti è stata assegnata ai Vice Procuratori Onorari.
Sulla speditezza dei processi, con il nuovo codice di procedura penale hanno influito negativamente sia l'afflusso massimo di procedimenti in dibattimento, per la mancata funzione di filtro dell'udienza preliminare e per la scarsa propensione degli imputati ai riti alternativi, sia i tempi richiesti dal sistema del contraddittorio, soprattutto per i processi con più imputati.
Su questi due punti nevralgici stanno influendo molto positivamente le nuove discipline sul giudice unico e la legge 479/99.
Difatti le nuove disposizioni, attribuendo più poteri di intervento al Giudice per le indagini preliminari e modificando le disposizioni sui riti alternativi, consentono di ridurre sensibilmente i procedimenti che approdano al dibattimento.
Va, a tal proposito, segnalato che il ricorso ai riti alternativi, ed in particolare al rito abbreviato, si è notevolmente incrementato dal 1º gennaio 2000 in poi.
Questa modifica, conseguente all'altra dell'allargamento delle ipotesi di processi da trattare con il rito monocratico, ha ridotto notevolmente il carico del Tribunale collegiale, già oberato da pesante arretrato.
Difatti, i lunghi tempi occorrenti per le trattazioni di processi (a volte più di due anni) hanno bloccato i ruoli.
Anche su questo punto può ottenere ottimi risultati positivi la riforma, in quanto il Tribunale collegiale, ridotti i processi che sopraggiungono, può concentrare l'attenzione anche sui maxi processi raggruppandone la trattazione in periodi più limitati (tre – quattro mesi, anziché due anni) con il sistema usato dalla Corte di Assise.
Le modifiche apportate all'art. 111 della Costituzione non hanno determinato, e non ritengo che determinino, sensibili conseguenze sui processi, non essendo stata affidata l'accusa alle soli dichiarazioni dei collaboratori di giustizia senza riscontri positivi.
La legge 63/2001 ha determinato, invero, un ricorso più frequente all'incidente probatorio.
Vi è scarso ricorso da parte degli avvocati alle disposizioni in materia di indagini difensive.
Vi sono da segnalare le difficoltà crescenti che determinano l'applicazione dell'art. 17 della legge 155/2005, relative all'impiego della Polizia Giudiziaria.
Difatti, l'inadeguatezza degli organici degli Ufficiali Giudiziari e la frequente difficoltà di individuazione e di ricerca dei soggetti destinatari delle notifiche allunga i tempi delle stesse, con effetti negativi soprattutto sui procedimenti con detenuti, sia nelle fasi delle indagini preliminari sia nella fase dibattimentale.
È stata istituita dal luglio 2004 la VII Sezione coordinata dal P.A. dr. Umberto Zampoli, che si avvale dell'attività dei V.P.O.. Essa tratta i procedimenti relativi ai reati di competenza del Giudice di Pace, nonché dei procedimenti che possono essere definiti con richiesta di decreto penale di condanna.
Questa organizzazione consente di ridurre i carichi di lavoro dei sostituti togati con l'impiego consentito dalla normativa dei VPO.
I risultati sono stati lusinghieri.
L'attuale sistema processuale, pur con la presenza di riti più celeri, determina per il rispetto di tutti gli adempimenti richiesti un allungamento dei tempi nella definizione dei procedimenti.
È auspicabile un intervento legislativo sulle procedure che consenta la riduzione di questi tempi.
Secondo la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, l'andamento della giustizia penale nel circondario del Tribunale di Nocera Inferiore, relativamente al periodo 1º luglio 2006–30 giugno 2007, non ha potuto non risentire della grave crisi, tuttora perdurante, che investe tutto l'apparato giudiziario nazionale, sia nel settore civile e sia soprattutto nel settore penale. Pur di fronte all'invito rivolto dal Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione di approntare e redigere una relazione estremamente sintetica, corre l'obbligo di evidenziare, ancora una volta, che, a parere dello scrivente, due sono le cause che continuano a determinare questo stato di crisi: la prima rappresentata da un aumento vertiginoso e costante dei procedimenti penali in quasi tutto il territorio nazionale, la seconda dall'esiguo ed insufficiente numero di magistrati chiamati a fronteggiare questa enorme mole di procedimenti, nonché dalla non corretta ed equa distribuzione di questi magistrati presso i vari uffici giudiziari esistenti sul territorio e dalla ormai cronica e perenne deficienza del personale amministrativo di ogni ordine e grado.
Tutto questo determina in maniera inevitabile una generale ed estenuante lentezza nella definizione dei procedimenti penali, tante volte denunciata dal Capo dello Stato e che espone il nostro Paese a continui ricorsi all'Alta Corte di Giustizia o a richieste di risarcimenti, in base alla cosiddetta legge Pinto, da parte di cittadini, che in tempi ragionevoli non riescono ad ottenere giustizia, né riescono a raggiungere il giusto riconoscimento dei loro diritti, soprattutto nel campo penale.
Ed ancora una volta si è costretti a constatare con amarezza e con senso di delusione che, di fronte a questa grave crisi che investe il "pianeta giustizia", gli organi centrali di governo non sono riusciti ad adottare i necessari provvedimenti legislativi, se non per superare la crisi stessa quanto meno per alleviarla ed attenuarla, impegnandosi viceversa ad aggravarla con l'approvazione definitiva della tanto decantata riforma dell'ordinamento giudiziario che, a parere di tutta la magistratura associata, arrecherà soltanto danni al funzionamento della giustizia penale con la sostanziale separazione delle funzioni prima e delle carriere dopo.
È stato giustamente osservato che il pubblico ministero è un magistrato a tutti gli effetti non distinto dagli altri, se non dalle opportune regole di incompatibilità, perché questa è la migliore garanzia per i cittadini, ai quali è così assicurata nella più ampia misura possibile la tutela delle libertà fondamentali ed il rispetto delle regole del processo anche durante la fase delle indagini preliminari.
Così come è stato opportunamente rilevato che il buon magistrato è l'uomo la cui cultura giuridica sia illuminata dal buon senso, dal rispetto per gli interlocutori, dall'equilibrio, dalla personalità, dal coraggio delle proprie decisioni, dalla voglia di lavorare e dalla indipendenza, tutte doti che si valutano sulla base dell'operare concreto nelle aule di giustizia e non in base a rinnovati compiti scritti o esami orali.
Nel momento in cui si chiede di indicare quali possano essere i rimedi di carattere legislativo e di natura giuridica tali da fronteggiare ed in parte risolvere l'attuale crisi dell'apparato giudiziario, si rischia di cadere in vuote ed inutili ripetizioni, in quanto tutti i possibili rimedi che in varie occasioni ed in diverse sedi sono stati proposti sono rimasti sempre inascoltati con la conseguenza di essere diventati vera e propria "lettera morta".
Non vi è dubbio che il nuovo codice di procedura penale, entrato in vigore il 24 ottobre del 1989, con l'introduzione del rito accusatorio in luogo del rito inquisitorio ha rallentato di molto ed in maniera decisiva la celebrazione e la definizione dei procedimenti penali, dal momento che ha codificato il principio della formazione della prova in dibattimento nel contraddittorio delle parti, con tutte le conseguenze di carattere negativo facilmente immaginabili, soprattutto in relazione ai procedimenti complessi quali quelli di criminalità organizzata e quelli con un numero elevato di imputati e di imputazioni. Ragione per cui viene spontaneo chiedersi che senso pratico ha il mantenere in vita ancora l'udienza preliminare, dal momento che tutto il materiale probatorio raccolto nel corso delle indagini preliminari non viene inserito nel fascicolo per il dibattimento, se non per i pochi atti irrepetibili, ed ogni tipo di prova deve necessariamente formarsi di nuovo nel corso del dibattimento.
E l'esperienza quotidiana insegna che il ruolo del giudice della udienza preliminare si è ormai ridotto ad un ruolo di "passacarte", in quanto il predetto nella quasi totalità dei casi si limita ad emettere il decreto che dispone il giudizio e soltanto in casi limitatissimi pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
Né risultati positivi sul piano pratico e soprattutto dal punto di vista "deflattivo" sono stati raggiunti attraverso i cosiddetti riti alternativi, quali il patteggiamento ed il rito abbreviato nei quali si era molto confidato per la celebrazione rapida dei procedimenti penali. Anzi vi è da dire che le continue modifiche e riforme apportata al giudizio abbreviato, tra le quali l'introduzione del giudizio condizionato, hanno concorso ad appesantire e rendere meno praticabile tale istituto. A ciò va aggiunto che molto spesso la severità dei giudici nell'irrogare la pena al termine del giudizio abbreviato scoraggia i difensori degli indagati a ricorrere a detto rito alternativo.
La recente legge che ha stabilito la competenza penale del giudice di pace non ha ancora prodotto notevoli risultati positivi, sia perché è molto limitato il numero dei reati attribuiti a tale figura, sia perché anche la fase dibattimentale, che riguarda i processi che si svolgono innanzi al giudice di pace, risente della lentezza e della macchinosità circa la formazione della prova nel corso del dibattimento medesimo.
La stessa depenalizzazione non ha sortito effetti notevoli sul paino pratico in quanto essa ha riguardato poche figure di reati minori, mentre sarebbe auspicabile un allargamento tale da comprendere tante altre forme di illeciti penali, che non destano un notevole allarme sociale.
A questo punto, sarebbe necessario un ulteriore atto di clemenza dopo l'indulto, quale un provvedimento di amnistia, onde consentire la maggiore concentrazione possibile sui procedimenti che allarmano l'opinione pubblica e che meritano una sollecita definizione per la loro gravità e per la loro complessità.
Va infine aggiunto che, per quanto riguarda le sentenze penali pronunciate dai giudici di pace, è molto bassa la percentuale di quelle che vengono impugnate.
Al fine di poter risolvere, sia pure in parte, i vari problemi che riguardano l'amministrazione della giustizia si ritiene di segnalare alcuni rimedi di carattere generale, che potrebbero essere attuati in via urgente ed immediata attraverso l'adozione dei relativi provvedimenti legislativi.
Tali rimedi vanno così sinteticamente indicati:
- aumento adeguato e concreto dei magistrati (al riguardo sono stati recentemente banditi due concorsi per uditore giudiziario) e del personale amministrativo (al riguardo sono bloccate tutte le procedure per il reclutamento di nuovo personale, in attesa delle procedure di riqualificazione da tempo annunciate e non ancora poste in essere), con destinazione di maggiori e più consistenti risorse finanziarie all'amministrazione della giustizia;
- rivisitazione di tutte le sedi giudiziarie esistenti, sopprimendo quelle di scarsa importanza e con modesti carichi di lavoro e rafforzando le sedi con carichi di lavoro notevoli, onde evitare il formarsi di pesanti arretrati;
- snellimento dei concorsi riguardanti l'ingresso in magistratura, le cui procedure sono ancora oggi appesantite da molti aspetti di natura burocratica, a differenza di quanto avviene in altri Paesi europei;
- soppressione, come si è detto innanzi, della udienza preliminare, con la ovvia conseguenza che in tal modo verrebbero recuperati molti magistrati da utilizzare in altre funzioni, e soprattutto nei dibattimenti, realizzando così il fondamentale principio della "centralità" del dibattimento, cui si ispira l'attuale codice di procedura penale;
- limitazione dei casi di gravame, soprattutto quando si sono avute due sentenze, quella di primo grado e quella di secondo grado, dello stesso risultato, cioè entrambe di assoluzione o di condanna;
- limitazioni dei casi di ricorso per cassazione, dal momento che l'esperienza insegna come spesso vengono portate all'esame della Corte di Cassazione questioni di fatto e non questioni di diritto;
- limitazione dei casi di applicazione delle misure alternative alla detenzione, in modo da affermare il principio della effettività e della certezza della pena, con la conseguenza che l'imputato, una volta divenuta definitiva la condanna, dovrà avvertire gli effetti della pena medesima;
- modifica dell'istituto dell'avocazione, nel senso che ne vanno ampliati i casi di applicazione così come ne vanno allungati i tempi, onde consentire all'organo avocante di poter svolgere quelle indagini che non sono state portate a termine dal pubblico ministero di primo grado;
- infine, attuazione dei principi della certezza del diritto e della certezza delle leggi, con l'auspicio cioè di orientamenti giurisprudenziali sempre più costanti e più coerenti, nonché interventi legislativi meno numerosi e chiari, adeguati alle reali esigenze dei tempi e non in contrasto con il dettame della Costituzione.
Passando ora ad esaminare in maniera più dettagliata la situazione dell'amministrazione della giustizia penale nel Circondario del Tribunale di Nocera Inferiore è necessario, innanzitutto, accennare alla situazione riguardante il personale tuttora in servizio presso la Procura della Repubblica.
Per quanto riguarda i Magistrati, l'organico attuale è completo ed è composto da 8 magistrati, e cioè il sottoscritto Procuratore Capo e 7 Sostituti Procuratori.
Le più evidenti e gravi carenze riguardano invece il personale amministrativo, indubbiamente inadeguato rispetto al carico di lavoro che grava su questa Procura della Repubblica. Infatti a fronte di pensionamenti, decessi, termine del comando da parte di unità provenienti dal Ministero della difesa e nonostante ripetuti e pressanti solleciti e richieste scritte al Ministero della Giustizia, nessun provvedimento è stato adottato per colmare i notevoli vuoti di organico, sia perché ormai da tempo sono ferme le procedure di concorsi per l'assunzione di nuovo personale, sia perché si è in attesa da tempo della famosa "riqualificazione" sempre annunciata e mai realizzata.
A fronte di otto magistrati in servizio presso questa Procura, il numero degli assistenti giudiziari è di solo 6 unità, apparendo così in maniera evidente la carenza di questa qualifica professionale.
Attualmente le principali carenze dell'organico riguardano: n. 1 posto della qualifica professionale C2, n. 2 posti della qualifica professionale C1, n. 1 posto della qualifica professionale B3 e n. 1 posto della qualifica professionale B1.
Dopo varie richieste e sollecitazioni è stato aumentato a 16 unità il numero dei componenti delle tre aliquote della locale Sezione di Polizia Giudiziaria, e cioè n. 2 unità per l'aliquota Carabinieri e n. 2 unità per l'aliquota della Polizia di Stato.
E sempre in tema di Polizia Giudiziaria va segnalato il buon funzionamento delle tre aliquote, l'elevato grado di efficienza e di funzionalità raggiunto dalle stesse, nonché il loro perfetto e costante coordinamento.
Passando ora ad esaminare il flusso ed il movimento dei procedimenti penali nel periodo preso in considerazione, e cioè 1º luglio 2006 – 30 giugno 2007, va evidenziato che tale flusso è rimasto pressoché costante rispetto agli anni precedenti, anche se è stato registrato un aumento per quanto riguarda i procedimenti di competenza del giudice di pace e quelli non costituenti notizie di reato. Nel dettaglio la situazione è la seguente:
processi sopravvenuti in questo periodo n. 19298 (mod. 21 = 5101, mod. 21 bis = 799, mod. 44 = 10714, mod. 45 = 2684);
processi esauriti in questo periodo n. 18466 (mod. 21 = 4987, mod. 21 bis = 580, mod. 44 = 9762, mod. 45 = 3137):
processi pendenti alla data del 30 giugno 2007 n. 25578 (mod. 21 = 9808, mod. 21 bis = 1520, mod. 44 = 8053, mod. 45 = 6197), oltre a 700 esposti anonimi.
Notevole impegno è stato svolto dai tre magistrati delegati, e cioè dott. Giancarlo Russo, dott. ssa Elena Guarino e dott. ssa Sabrina Serrelli, per quanto riguarda le misure di prevenzione sia personali che patrimoniali. Infatti, nel periodo in esame sono state avanzate al competente tribunale per le misure di prevenzione di Salerno n. 55 proposte su altrettanti rapporti redatti dal Comandante la Compagnia dei Carabinieri di Nocera Inferiore.
Come è noto, il circondario del Tribunale di Nocera Inferiore comprende un territorio alquanto vasto ed esteso, a forte densità demografica (oltre 300 mila abitanti) con un indice molto alto di disoccupazione e conseguentemente con criminalità molto diffusa, sia nei ceti alti che in quelli medio–bassi.
Attualmente il fenomeno della criminalità organizzata interessa in modo particolare il territorio dei comuni di Pagani, di Angri, di Sarno e di Scafati.
Nel Comune di Sarno è in atto la ricostruzione di edifici e di strutture dopo la tragica alluvione del 5 maggio del 1998 ed i relativi stanziamenti sono entrati nelle mire della criminalità organizzata, mentre i cittadini del Comune di Scafati continuano ad essere vittime di rapine soprattutto ad opera di ignoti, risentendo il relativo territorio della vicinanza dei comuni del napoletano e, quindi, della pericolosa delinquenza partenopea.
Pur dando atto del notevole impegno e degli enormi sacrifici che quotidianamente affrontano le forze di Polizia, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Forestale e gli stessi Vigili Urbani, nel controllare un territorio molto vasto ove, come si è detto, vi è un alto indice di criminalità sia organizzata che individuale, oltre che minorile, occorre evidenziare, che un adeguato e consistente aumento delle forze dell'ordine ed una più razionale distribuzione delle stesse sul territorio medesimo garantirebbero ai cittadini onesti e laboriosi una convivenza tranquilla e pacifica.
Circa il funzionamento dell'ufficio esecuzione, va rilevato che, tra il passaggio in giudicato delle sentenze di condanna e l'emissione dell'ordine di esecuzione ex art. 656 del c.p.p., intercorrono i normali tempi tecnici e si è particolarmente attenti affinché le condanne definitive abbiano tempestiva esecuzione.
Rispetto al periodo precedente, non vi è stato un incremento delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, così come la percentuale di accoglimento, da parte del tribunale del riesame, dei ricorsi avverso l'adozione di misure cautelari personali è rimasta pressoché costante rispetto al periodo precedente, attestandosi sul 25 per cento.
Allo stato, non si hanno elementi obiettivi certi per indicare quale incidenza abbia avuto sulle pendenze del distretto l'utilizzazione del ricorso ai procedimenti speciali in primo e secondo grado, in relazione all'applicazione dell'art. 599 del codice di procedura penale; così come non è possibile allo stato stabilire la percentuale di incremento e/o di diminuzione delle impugnazioni, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2007. Discreti sono stati gli effetti pratici dell'attribuzione della competenza penale al giudice di pace.
Anche quest'anno, nel concludere la presente relazione, sento il dovere, in qualità di Procuratore Capo, di evidenziare e di segnalare il senso di responsabilità, lo spirito di sacrificio, l'abnegazione costante e la dedizione assoluta profuse ogni giorno e sino al limite delle forze sia dai Magistrati che dal personale amministrativo nell'espletamento del proprio difficile lavoro; e tutte queste qualità, in perfetta sintonia ed unione di sinergie e di intenti, hanno consentito a questo Ufficio di Procura di operare e di agire in maniera dignitosa, proficua e costante e di superare le notevoli difficoltà che volta per volta si sono presentate.
Mi corre l'obbligo di evidenziare come la recente riforma dell'ordinamento giudiziario, di cui alla legge 111 del 30 luglio 2007 non contribuirà a risolvere l'attuale crisi della giustizia tanto meno di quella penale, soprattutto nel punto in cui prevede la temporaneità degli uffici direttivi con gli attuali dirigenti che corrono il rischio, con la riforma, di trovarsi in posizioni subordinata rispetto a magistrati meno anziani.
Infine, brevi cenni sui dati statistici così come vengono richiesti.
Premesso che presso questo Ufficio di Procura non risultano iscritti procedimenti inerenti a delitti oggettivamente e soggettivamente politici, né tanto meno di carattere terroristico e che per quanto riguarda i reati commessi da associazioni di tipo mafioso o camorristico la relativa competenza spetta per le indagini alla D.D.A. presso la Procura della Repubblica di Salerno, va rilevato che, per il periodo 1º luglio 2006–30 giugno 2007, indicato nella nota della Procura Generale di Salerno, risultano iscritti:
- reati riguardanti le associazioni di tipo mafioso e le associazioni per delinquere: numero 5 per l'articolo 416 bis cp c/noti e numero 35 per l'articolo 416 cp c/noti ed 1 c/ignoti;
- reati di omicidio e tentato omicidio: numero 16 c/noti ed 8 c/ignoti;
- reati di omicidio colposo, ivi compresi quelli commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro: numero 39 c/noti e 14 c/ignoti;
- reati di rapina: numero 94 c/noti e 317 c/ignoti;
- reati di estorsione: numero 106 c/noti e 26 c/ignoti;
- reati di furto semplice: numero 208 c/noti e 4604 c/ignoti;
- reati di furto aggravato: numero 174 c/noti e 3699 c/ignoti;
- reati contro la pubblica amministrazione: numero 4 c/noti per l'art. 314 cp., e numero 15 c/noti per gli art. 317 e 318 cp.;
- reati di violenza sessuale e pedofilia: n. 6 c/noti e 3 c/ignoti per l'art. 600 cp, e 24 c/noti e 11 c/ignoti per gli articoli 609 bis e 609 ter cp;
- reati contro l'incolumità pubblica e la salute dei cittadini: numero 9 c/noti ed 88 c/ignoti per l'art. 423 cp., numero 3 c/noti e 2 c/ignoti per l'articolo 449 cp.; numero 583 c/noti e 15 c/ignoti per i reati in materia di edilizia;
- reati di bancarotta e di usura: numero 31 c/noti e 1 c/ignoti per il reato di bancarotta fraudolenta e numero 4 c/noti per il reato di bancarotta semplice;
- reati concernenti le c.d. frodi comunitarie e in materia di criminalità informatica: numero 8 c.d. c/noti e 1 c/ignoti per il reato di cui all'art. 640 bis cp, e numero 4 c/noti e 178 c/ignoti per il reato di cui all'art. 640 ter cp.;
- reati di favoreggiamento della immigrazione clandestina: numero 149 c/noti e nessuno c/ignoti;
- reati riguardanti la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizione sportive: numero 33 c/noti e nessuno c/ignoti.
Si precisa che i dati forniti sono stati tratti dalle rilevazioni statistiche che vengono effettuate con cadenza periodica e che pertanto per data di arrivo del fascicolo processuale viene considerata la data di iscrizione dello stesso.
Secondo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sala Consilina,
- risulta finalmente al completo l'organico dei tre Magistrati addetti alla Procura di Sala Consilina, dopo un'assenza protrattasi per anni del 2º Sostituto che ha preso servizio, però, solo nel mese di luglio 2006;
viene inoltre segnalato:
- assenza di delitti oggettivamente e soggettivamente politici, e/o di carattere terroristico;
- sostanzialmente identico il numero d'iscrizione per delitto di omicidio colposo – nessun omicidio volontario;
- stabile il numero dei delitti di rapina (sia noti che ignoti);
- nessuna iscrizione per corruzione;
- più o meno stabile e ridottissimi i reati di violenza sessuale e pedofilia (due iscrizioni);
- numerosi i reati in materia di ambiente e territorio e di edilizia ed urbanistica: per molti di essi si è proceduto anche a sequestro preventivo;
- pochissime le denunzie per usura, con altrettanti pochissimi procedimenti complessi e con più imputati alcuni in fase ancora di indagini preliminari, altri in attesa di giudizio con provvedimenti cautelari emessi dal G.I.P.;
- nessuna richiesta di applicazione di mandato di arresto europeo;
- stabile il numero d'intercettazioni telefoniche ed ambientali richieste ed ottenute dal G.I.P.;
- ritardi per le emissioni di decreti di citazione a giudizio e/o richieste di udienze preliminare, a seguito della impossibilità di delegare le notifiche alla P.G.
- il servizio degli Uffici di Procura è ben organizzato ed efficiente, essendo stato azzerato un arretrato di circa 11000 fascicoli e quelli di nuova iscrizione, nel numero di circa 1400 all'anno, trovano definizione nei limiti temporali imposti dal nuovo codice di procedura penale: ciò nonostante la carenza più volte segnalata di personale amministrativo a causa della mancata copertura dei posti resisi liberi a seguito di pensionamento e/o di trasferimento di ben quattro unità operative;
- opportuno un aumento dei Vice Procuratori Onorari, per consentire le opportune alternanze e/o sostituzioni in caso di improvvisi impedimenti: tale aumento non sembra correlato ad alcuna spesa aggiuntiva da parte dell'amministrazione, essendo le retribuzioni dei prefati professionisti collegati al numero di udienze tenute;
- l'attribuzione della competenza penale al Giudice di Pace si è risolta solo in uno sgravio per gli Uffici Giudicanti, rimanendo inalterato il carico di lavoro per gli Uffici di Procura; anzi, la formulazione dell'art. 6, 1º comma D.L.vo 274/00 spesso impone trattazioni separate (Giudice di pace e Giudice Ordinario) di fatti consumatisi in un unico contesto ma con "azioni" diverse.
Secondo la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania:
Come per gli anni precedenti, è opportuno ribadire che l'attuale condizione di collasso del sistema penale dipende eminentemente da due condizioni:
- L'esasperato ricorso alla tutela penale, ormai da decenni scelto dal nostro legislatore, il quale ha ritenuto, a torto, che qualunque materia su cui è intervenuto potesse e dovesse chiudersi con la minaccia di una sanzione penale, avendo rinunciato ad ogni forma di controllo e di sanzione amministrativa, che era ed è l'unico modo serio che possa consentire e garantire la funzionalità di qualunque amministrazione. Il nostro Paese è diventato un groviglio elefantiaco di norme, in cui neanche gli esperti si orientano più,mentre, a cagione di ciò, la funzionalità e l'efficienza vanno sempre più alla deriva.
- Un sistema processuale che non ha più alcuna razionalità sistemica, essendo diventato folle percorso ad ostacoli, e che non assolve più alla sua funzione: invece, di far vivere il diritto sostanziale, lo soffoca sino a non consentirgli neanche più di vedere la fine del percorso.
Si ribadisce, come nelle precedenti relazioni è stato fatto, che oggi bisogna avere il coraggio di dire sinteticamente che, per quanto riguarda la giustizia penale:
- irrazionale il sistema penale di diritto sostanziale
- è irrazionale il sistema processuale, mentre il Paese ha bisogno di una radicale inversione di tendenza verso
- un "diritto penale minimo" che si occupi solo dell'extrema ratio
- un sistema processuale semplice e comprensibile.
Ancora più catastrofica è la visione alla luce delle recenti riforme legislative: la nuova disciplina dell'ordinamento giudiziario porterà la giustizia penale dalla attuale condizione di collasso alla paralisi totale.
In queste condizioni ed in questo modo, un grande e moderno Paese, che, come il nostro, vanta meravigliose tradizioni di diritto, proprio con il suo ordinamento penale e processual–penalistico (e gli altri rami non mi sembra abbiano natura diversa), con un sistema normativo ingigantito da centinaia di interventi, ispirati sempre e soltanto da una perenne emergenza, ha finito per intaccare e comprimere la sua stessa essenza democratica, non fosse altro perché, di fatto, la legge non è più uguale per tutti: la giustizia penale schiaccia poveri e diseredati, extracomunitari e tossicodipendenti (solo da costoro sono affollate le nostra carceri), ma finisce per rilasciare patenti di perbenismo a furbi ed avventurieri, lasciando e garantendo loro le migliori fortune.
Per quanto concerne la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, le iniziative di riorganizzazione volte al recupero dell'efficienza dell'ufficio sono state mirate alla decisione di monitorare mensilmente i vari movimenti di tutti i fascicoli pendenti; ciò non senza un grande sforzo del personale amministrativo, la cui carenza è perdurante.
Per garantire la trasparenza dell'attività giudiziaria nel settore delle nomine degli ausiliari, l'ufficio ha istituito da tempo un registro con iscrizione cronologica degli incarichi affidati e le competenze liquidate.
I controlli delle attività di cui sopra sono espletati mediante analisi a posteriori di tali registri; i tempi della durata dei processi penali emergono non certo nella fase delle indagini preliminari, che si concludono in tempi rapidi, ma dalla fissazione della fase dibattimentale e dalla sua conclusione.
Non sono state fatte o ricevute, nel periodo di riferimento, note o segnalazioni riguardo la professionalità ed il comportamento dei Magistrati in udienza.
Le funzioni dei PM continuano ad essere essenzialmente promiscue, oltre a particolari casi di specializzazione che investono la materia delle violenze sessuali, dell'ambiente e dell'informatica.
I vice/procuratori onorari (6 in organico ma solo 5 presenti) svolgono un'attività essenzialmente di studio dei fascicoli in fase dibattimentale e di rappresentanza dell'ufficio del PM in udienza.
Ognuno ha un proprio ruolo necessariamente collegato al ruolo dei Magistrati togati del Tribunale.
Mediamente, tra il deposito delle sentenza di primo grado e la prima udienza di appello, mi consta che intercorrano 8–9 mesi.
Per quanto concerne lo stato di apprestamento delle strutture di supporto materiale e personale e la loro incidenza sul servizio, posso dire che tutto dipende dall'attività informatica che, pare, negli ultimi tempi si sia ridotta.
Per un ufficio come quello di Vallo della Lucania, dove ogni attività viene rapportata e comparata su supporti informatici (e–mail e collegamenti on line quotidiani con CSM, Ministero Giustizia, Consiglio Giudiziario, programmi informatici interni per monitorare costantemente l'attività dei fascicoli, programma delle spese di giustizia e altri software che contribuiscono sempre più alla celerità nella risposta al cittadino) avere comunicazioni che i fondi per l'informatica si riducono sempre più significa rischiare di rallentare un sincronismo ormai consolidato.
I rapporti di collaborazione con il personale di qualifica dirigenziale addetto agli uffici è ottimale.
Allo stato attuale non vi sono stati ricorsi a questioni pregiudiziali di cui all'art. 234 del Trattato CEE.
Inoltre, come richiesto dal sig. Procuratore Generale, faccio presente che:
- non è possibile monitorare l'incidenza delle modifiche sostanziali e processuali di cui al decreto legge 18 ottobre 2001 n. 374 convertito con legge 2001/438 (disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale) e successive modifiche, in quanto non vi sono stati nel circondario fenomeni di criminalità economica che possano essere collegati ad esse;
- relativamente alle attività delinquenziali delle associazioni di tipo mafioso ed alle infiltrazioni di tali gruppi organizzati nei vari settori economici ed, in particolare, in quello relativo alla concessione di appalti e servizi pubblici, vi è da rilevare che Vallo della Lucania non è sede di D.D.A. e, comunque, non risultano fenomeni criminali di questo tipo;
- diverse sono state le iscrizioni aventi ad oggetto reati contro la P.A. e più precisamente 48 iscrizioni ex art. 323 (a fronte dei 32 precedenti), nessuna iscrizione per concussione;
- tra i delitti che hanno suscitato maggior allarme sociale e quindi più "sentiti" dalla popolazione, spiccano quelli di rapina ed estorsione, ben 14 fascicoli iscritti nell'anno di riferimento;
- gli aspetti criminogeni del flusso migratorio degli extracomunitari si riduce qui all'applicazione della normativa ex art. 473 e ss cp ed a quella relativa alla mancanza di permesso di soggiorno;
- i reati di violenza sessuale e pedofilia, purtroppo, continuano a verificarsi sul territorio, anche se in misura numerica minore rispetto al passato (n. 2 a fronte dei 4 casi verificatisi nel periodo precedente);
- purtroppo si sono verificati, così come per il passato periodo di riferimento, 2 eventi colposi commessi a causa di violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni di lavoro;
- rispetto agli anni passati, i reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio sono leggermente diminuiti. Le violazioni in materia di edilizia ed urbanistica, come era stato anticipato nella precedente relazione, sono enormemente aumentate a causa dell'esistenza del condono edilizio e del protrarsi dei termini;
- i reati contro l'incolumità pubblica e la salute dei cittadini sono pressocchè pari al periodo dello scorso anno; 34 le iscrizioni relative a violazioni della normativa apposta a tutela delle acque dall'inquinamento;
- i reati societari sono vistosamente diminuiti;
- inizia a comparire qualche reato informatico legato per lo più alla diffusione di immagini a sfondo sessuale.
Inoltre, per quanto riguarda gli altri profili richiesti:
- non si è in possesso di alcun dato né è possibile verificare quale sia l'incidenza pratica dell'attuale regime della connessione sulla durata dei processi;
- nel periodo di riferimento e cioè dal 1º luglio 2006 al 30 giugno 2007, sono state disposte le intercettazioni telefoniche in n. 19 procedimenti.
La durata è stata mediamente di 2 mesi.
I costi sono stati pari ad euro 5527,02 per la liquidazione delle intercettazioni telefoniche, euro 40873,66 per la liquidazione dei documenti di traffico (tabulati telefonici); euro 48444,26 per noleggio di apparati per intercettazioni;
- nella fase delle indagini preliminari, sempre svolte nel periodo, ben 2985 procedimenti (di competenza del Tribunale e del G.D.P.) sono stati esauriti senza richiesta di proroga; la proroga delle indagini preliminari è stata richiesta in 147 procedimenti;
- per quanto concerne l'attività del GDP in termini di percentualità di sentenze impugnate, si fa presente che, a fronte di n. 202 sentenze emesse dai sigg. GDP dei tre uffici del circondario, vi sono state n. 3 sentenze impugnate da questo PM e impugnate dall'imputato; non pare esservi stato, nel periodo di riferimento, un abnorme incremento del contenzioso;
- in materia di applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale aventi ad oggetto le misure cautelari personali, la percentuale di accoglimento delle richieste di riesame sono minime (intorno 5%);
- l'incidenza sullo svolgimento delle indagini preliminari delle disposizioni in materia di indagini difensive è stata abbastanza frequente, soprattutto in termini di ricorso al Tribunale del riesame e di eventuali richieste di dissequestro di beni. Compare qualche richiesta di patrocinio a spese dello Stato, come da ultima normativa;
- limitata applicazione trova la legge 5 ottobre 2001 n. 367 sull'acquisizione di prove all'estero e sulla loro utilizzazione;
- il ricorso ai riti alternativi è stato il seguente: n. 25 applicazioni della pena su richiesta delle parti; n. 22 richieste di giudizio immediato e n. 750 di giudizio direttissimo; nessuna richiesta è stata avanzata per il giudizio abbreviato;
- per quanto concerne la funzionalità, l'efficienza ed il coordinamento della Polizia giudiziaria, essi sono ottimi ma si opera in condizioni di carenza di personale – più volte rappresentata invano; onde i risultati sono limitati rispetto ad una efficienza ed efficacia che si potrebbero conseguire.
Per quanto concerne l'ufficio esecuzione penale, i tempi intercorsi tra il passaggio in giudicato e l'iscrizione a mod. 35 per l'esecuzione sono i seguenti:
- n. 31 proc. entro i 20 giorni
- n. 14 proc. entro i 30 giorni
- n. 9 proc. entro i 60 giorni
- n. 5 proc. entro i 90 giorni
- n. 2 proc. oltre i 90 giorni
- la situazione delle carceri è la stessa segnalata negli anni precedenti. Non vi sono state segnalazioni sulle condizioni di salute della popolazione carceraria, né si è verificato alcun caso di suicidio.
Per quanto concerne la richiesta scheda relativa ai Giudici di Pace, si fa presente che, per la parte di mia competenza, la valutazione sull'attività è abbastanza soddisfacente.
Le varie richieste formulate da questa Procura trovano, sostanzialmente, una rapida risposta.
Abbastanza limitato risulta essere il ricorso all'impugnazione delle sentenze da loro emesse. In totale, questo Ufficio ha proposto n. 3 ricorsi per cassazione, e n. 3 appelli innanzi al Tribunale e n. 3 innanzi al Tribunale della Libertà.
Tutti i fascicoli impugnati sono tutt'ora pendenti presso gli uffici di competenza in attesa di loro pronuncia; non è pertanto possibile elaborare un rapporto in percentuale sul merito delle sentenze impugnate.
La pendenza dei procedimenti, alla data del 30 giugno 2007, era di n. 2945 fascicoli relativi al mod. "Noti" e n. 633 relativo al mod. "Ignoti".
Il Presidente della Sezione Penale della Corte di Appello, nella sua relazione rileva:
Funzionamento dell'attività giudiziaria: esso deve ritenersi, rapportato l'aumentato carico di lavoro all'organico ridotto ed all'esistenza di una sola Sezione Penale, che tratta indistintamente tutti gli affari, più che soddisfacente e, tuttavia, inadeguato a fronteggiare gli impegni futuri, che si preannunziano particolarmente gravosi specie per i numerosi procedimenti con imputati detenuti, oltre a quelli in materia di misure di prevenzione patrimoniali e le istanze di revisione di condanne alla pena dell'ergastolo.
La seguente statistica offre un quadro eloquente, ma allarmante di quanto si afferma:
MOVIMENTO PROCEDIMENTI dal 1º luglio 2006 al 30 giugno 2007
| MOVIMENTO PROCEDIMENTI |
| Fascicoli penali pervenuti per l'appello |
Pendenti dal 1º luglio 2006 |
4508 |
| Sopravvenuti |
1949 |
| Definiti |
2081 |
| Pendenti al 30 giugno 2007 |
4376 |
| Fascicoli misure di prevenzione |
Pendenti dal 1º luglio 2006 |
30 |
| Sopravvenuti |
35 |
| Definiti |
30 |
| Pendenti al 30 giugno 2007 |
35 |
| Revisioni |
Pervenute |
14 |
| Definite |
8 inammissibili
4 inammissibili
1 incomp. |
| Pendente |
1 |
| Provvedimenti camerali |
1567 |
| Rogatorie |
13 |
Tra le cause che possono avere determinato le più rilevanti disfunzioni, si annoverano in primo luogo la generalizzata appellabilità delle decisioni di primo grado, cui la recente riforma dell'art. 593 c.p.p. ex L. n. 46 del 2006 avrebbe potuto porre un limite, poi ribaltato dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale;
in secondo luogo, la competenza del giudice monocratico per la maggior parte dei reati ha determinato una sproporzione numerica, poiché all'aumento dei procedimenti definiti in primo grado dal G.u.p. o dal Giudice monocratico di Tribunale, avrebbe necessariamente dovuto corrispondere un aumento dell'organico delle Corti, che potesse reggere l'onda d'urto di un carico quantomeno raddoppiato e che si annunziava prevedibile.
I seguenti numeri sono eloquenti: di fronte alla Sezione penale della Corte, composta da 1 presidente e da 7 consiglieri, che consentono la formazione di 2 Collegi, nel distretto con 4 Tribunali operano ben 50 giudici (penali), che giudicano anche in formazione monocratica (g.u.p. o giudice unico Tribunale).
-
Tra i possibili rimedi, anche in sede organizzativa, oltre la determinazione di criteri di priorità nella trattazione dei processi che destano maggiore allarme sociale, allo stato con un organico così ridotto da assicurare a mala pena la formazione dei collegi, altri rimedi appaiono soltanto teorici e scarsamente praticabili.
-
Le più recenti riforme legislative (generalizzata appellabilità,competenza penale monocratica, prescrizione dei reati abbreviata, patrocinio per i non abbienti in forma anche qui generalizzata, senza un controllo preventivo demandato agli uffici finanziari per l'accertamento di eventuali redditi evasi/occulti/illeciti ) determineranno sicuramente un aggravamento della situazione, se non si porrà mano ad una depenalizzazione coerente con i tempi, alla riforma del processo di appello caratterizzato da una più larga cameralità, alla riforma della competenza ex art. 11 C.P.P. per i procedimenti in materia di revisione, istituto che trasferendo il processo da una Corte ad un'altra, rende un obiettivo favore alla criminalità organizzata (la Sezione tratta per lo più di procedimenti revisione di omicidi di stampo mafioso provenienti dal distretto di Catanzaro), alla creazione di una sezione specializzata per le misure di prevenzione.
Nella loro relazione sul funzionamento della Corte di Assise di Appello e della Corte di Appello per i Minorenni, nel periodo 1º luglio 2006/30 giugno 2007 sono stati definiti diciotto procedimenti e ne sono pervenuti dieci; attualmente sono pendenti undici processi, nove dei quali (i più importanti) fissati e da celebrare entro il 31 marzo 2008: come per il passato, dunque, i giudizi di appello sono stati fissati e definiti in tempi brevi, pur a fronte della complessità delle questioni sollevate con motivi di impugnazione e della delicatezza della materia (quasi tutti i reati attenevano alla delinquenza organizzata).
Non vi sono state scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare.
Assai modesti si sono dimostrati gli effetti pratici dei procedimenti speciali introdotti dal Nuovo Codice di rito: il procedimento ex art. 599 c.p.p. è stato raramente applicato e comunque con scarsi risultati ai fini della celerità della decisione.
Sono state sollevate due questioni di legittimità costituzionale, entrambe relative alla legge c.d. Pecorella, entrambe accolte.
Il personale addetto a questi uffici, adeguato per numero e capacità, svolge con correttezza e tempestività i compiti di istituto.
Anche le pendenze presso la Corte di Appello per i Minorenni sono diminuite; attualmente pendono, invero, quindici procedimenti, anch'essi, quasi per intero, fissati. Pari è stato il numero dei procedimenti, nel frattempo, definiti.
Circa la situazione del ramo giudicante della giustizia penale nel Capoluogo del distretto, il Presidente del Tribunale rileva che ha ritenuto opportuna l'acquisizione delle relazioni dei presidenti di sezione e dei dirigenti dei diversi uffici del circondario, al fine di offrire alle valutazioni della Presidenza della Corte un quadro complessivo della situazione, con specifico riferimento al settore penale; è evidente, d'altra parte, che le relative problematiche sono in parte diverse ed in parte coincidenti e risultano determinate da particolari contingenze ovvero dai diversi collegamenti con le realtà sociali |