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Inaugurazione Anno Giudiziario 2008


RELAZIONE DEL DOTT. LUIGI GUELI,
PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

26 gennaio 2008

 

Indice


OSSERVAZIONI GENERALI

RELAZIONE DEI CAPI DEGLI UFFICI GIUDICANTI E REQUIRENTI DEL DISTRETTO

UFFICI GIUDICANTI

Relazione del Presidente del Tribunale di Reggio Calabria
Relazione del Presidente Ufficio GIP-GUP del Tribunale di Reggio Calabria
Relazione del Presidente Corte Assise e Sezione Prevenzioni del Tribunale di Reggio Calabria
Relazione del Presidente del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria
Relazione del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria
Relazione del Presidente del Tribunale di Palmi
Relazione del Presidente del Tribunale di Locri

UFFICI REQUIRENTI

Relazione del Procuratore Generale della Repubblica
Relazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
Relazione Direzione Distrettuale Antimafia
Relazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi
Relazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri
Relazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria

ALTRE RELAZIONI E CONTRIBUTI

Relazione del Referente Informatico Distrettuale
Relazione del Dirigente C.I.S.I.A di Lamezia Terme
Relazione del Dirigente Ufficio NEP di Reggio Calabria
Relazione del Direttore della Casa Circondariale di Reggio Calabria

 

Un saluto di apertura non formale intendo rivolgere al Presidente della Repubblica GIORGIO NAPOLITANO in considerazione del suo ruolo di Capo dello Stato, di Rappresentante dell'Unità Nazionale e di Presidente del C.S.M. per l'equilibrio dimostrato in una non facile congiuntura politica.
Di tale ruolo essenziale che lega tutte le Istituzioni sono, peraltro, partecipi testimoni le Autorità religiose, politiche, civili, militari ed accademiche che ringrazio per la loro presenza.
Un saluto speciale va poi rivolto a tutti gli Avvocati dello Stato ed agli Avvocati del libero Foro presenti o rappresentati per il ruolo essenziale svolto nell'amministrazione della Giustizia, ed anche loro coinvolti nella fatica di una auspicabile, ma non ancora realizzata, modernizzazione della giustizia.
Un particolare pensiero e ricordo rivolgo alle famiglie di tutti gli Avvocati del Distretto deceduti durante l'anno scorso.
Voglio, infine, salutare il Prefetto Luigi De Sena, destinato ad altro superiore e prestigioso incarico, e Monsignor Giancarlo Bregantini, già Vescovo della Diocesi di Gerace–Locri, per la passione e umanità che hanno posto nei rispettivi ruoli di rappresentanti dello Stato e della Chiesa, personaggi che certamente rimarranno a lungo nella memoria e nel cuore dei Reggini.

Ho proceduto all'onere di questa pubblica riflessione con il contributo essenziale dei colleghi (Fortunato Amodeo, Rodolfo Palermo e Iside Russo) e dei Dirigenti la Cancelleria (Dott. Francesco Scopelliti e Sig.ra Liliana Castelforte).
Un vivo ringraziamento particolare intendo rivolgere poi al Sig. Vincenzo Floccari, responsabile dell'Ufficio segreteria della Presidenza, alle Sig.re Febbe e Marcianò per la pazienza e disponibilità dimostrate nell'interpretazione della mia grafia e nella correzione delle bozze di queste mie considerazioni, e al Sig. Francesco Saija, Consegnatario di questo Ufficio, per il prezioso contributo offerto per la stampa definitiva della presente relazione.

Ho ritenuto di apportare una novità alla relazione annuale, e, a tal fine, ho allegato le relazioni dei Presidenti dei Tribunali del Distretto nonché del Tribunale di Sorveglianza e del Tribunale dei Minorenni di Reggio Calabria e dei Procuratori della Repubblica del Distretto nonchè del Procuratore della Repubblica dei Minorenni e del Procuratore della Repubblica Antimafia di Reggio Calabria, che meglio di me possono illustrare le singole realtà e problematiche dei loro rispettivi Uffici.

Quest'anno, come peraltro avviene da vari anni, non possiamo purtroppo presentare un bilancio positivo di una giustizia efficiente, e quindi rispettata, e pertanto non dovremmo indossare toghe da cerimonia, ma quelle "da lavoro", per mostrare, con queste ultime, anche visivamente, l'assoluta inadeguatezza del "servizio giustizia".
Si vive infatti in stato di perpetua emergenza per infiniti motivi di cui riassumo i principali.

Emergenza magistrati: ad oggi sono coperti 5 posti di Presidente di Sezione dei 6 previsti in organico di cui due da pochissimo tempo (mese di gennaio 2008), ed uno già destinato ad altra sede; 11 Consiglieri dei 18 previsti (tenendo conto del prossimo collocamento in pensione di 2 colleghi dal 4 febbraio 2008), con una vacanza sul totale quindi di oltre il 33%.
Analoga situazione si verifica nell'ufficio della Procura Generale della Corte e, in parte, negli Uffici del Distretto.

L'entrata in vigore del nuovo Ordinamento Giudiziario (L.111 del 30 luglio 2007) ha comportato poi la "decapitazione" di numerosi posti direttivi e, a breve, di semi–direttivi del Distretto.
I magistrati coinvolti – oltre 150 direttivi sul territorio nazionale nonché oltre 200 semidirettivi – hanno parlato, anche se il termine non mi piace, di "rottamazione", ma è facile ricordare che ad ogni "rottamazione" sono seguiti incentivi, invece assolutamente carenti nel nuovo Ordinamento Giudiziario.
E a tali magistrati vanno aggiunti poi un altro centinaio coinvolti dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 245 del 3 luglio 2007, che è intervenuta sul precedente Ordinamento giudiziario.
Il tutto, come è ovvio rilevare, comporterà un aumento esponenziale dei vuoti dell'organico dell'intera magistratura,– e di magistrati dotati di esperienza, – ed avrà inevitabili ripercussioni sull'organico del Distretto, e sui tempi già biblici della giustizia.

Debbo ricordare che la Corte di Appello di Reggio Calabria – ultima Corte nata – è stata istituita nel settembre del 1989, con il vetusto e sorpassato criterio dell'attuare, per quanto concerne l'organico, una matematica e asettica proporzione tra numero di cittadini residenti e numero di magistrati, criteri non più aggiornati né per Reggio nè, del resto, per le altre Corti di Appello, e che non tengono assolutamente conto dei flussi di lavoro che pervengono ai singoli Distretti, e delle loro peculiarità.
Ne consegue che sotto il profilo della produttività e smaltimento del lavoro la prima Corte di Appello – per il settore civile – è quella di Caltanissetta, molto più piccola per numero di magistrati, e la penultima è proprio quella di Reggio Calabria, (l'ultima è la Sezione Distaccata di Corte di Appello di Sassari per quel che concerne l'indice di ricambio) regioni che rispecchiano culture, mentalità e problematiche estremamente diverse e non comparabili tra loro con il semplice ricorso al numero degli abitanti.

Ricordo poi, per quanto mi consta, che l'ultimo aggiornamento dell'organico della magistratura risale al 1965 – 576 posti complessivi – e poi praticamente...il nulla.
È vero che l'ultimo aggiornamento dell'organico risale al 2001: 1000 posti complessivi dei quali, ad oggi, scoperti ben 811, e, di recente, ho appreso che sino al 2009 non vi saranno altri ingressi in magistratura.
Sono occorsi ben sette anni per coprire 189 posti di organico sui 1000 programmati?
Non oso nemmeno parlare di revisione delle Circoscrizioni e dei Distretti, poiché ben so che ormai è un argomento intoccabile, un vero e proprio tabù.
Ma ricordo però che tra il 1965 e il 1967 sono stati espletati ben 8 concorsi – 5 aprile 1965; 15 novembre 1965; 27 dicembre 1965; 15 aprile 1967; 20 aprile 1967; 13 novembre 1967; 20 dicembre 1967; 28 dicembre 1967 – con un bacino di utenza (laureati) infinitamente inferiore a quella del 2007.

Sarebbe auspicabile che – tenuto conto del fatto che l'attuale carenza dell'organico ammonta a oltre 800 magistrati, ed è destinata ad aumentare notevolmente a seguito dell'entrata a regime del nuovo Ordinamento Giudiziario per la facile previsione del collocamento in pensione di parte dei magistrati "rottamati" e per quelli ormai prossimi al collocamento in pensione, tra cui quindi anche quelli degli 8 concorsi del 1965/1967 – venissero espletati nei prossimi anni più concorsi all'anno e ciò sino al completamento dell'organico, in attesa di procedere possibilmente ad una revisione degli organici stessi, ormai abbondantemente inadeguati rispetto alla domanda di giustizia.

Altra emergenza è quella, a dir poco "scandalosa", della carenza di personale amministrativo che, come da facile pronostico, si è ulteriormente aggravata, essendo le assunzioni bloccate dall'anno 2000.
Il Presidente del Tribunale di Locri, vero avamposto nella lotta alla criminalità organizzata, dott. Domenico Ielasi, in una sua intervista rilasciata alla Gazzetta del Sud il 5 dicembre 2007, ha sconsolatamente rilevato che negli ultimi 15 anni sono rimasti quasi sempre vacanti "il posto di dirigente, di un direttore di cancelleria e di ben sei funzionari in un organico di otto".
Per cui "l'intelligenza" del Dirigente Amministrativo della Corte è assorbita "dalla quadratura del Circolo" con l'inventarsi continue applicazioni, con le conseguenti "giuste" lamentele degli Uffici interessati a dette applicazioni.

Tra i dipendenti in servizio presso gli Uffici Giudiziari del Distretto non vi sono quasi rapporti di lavoro a tempo parziale, ma vi è un altissimo numero di assenze per malattia e permessi che discendono anche dalla incongruità della normativa del settore, e si arriva a scoperture reali, come ad esempio nell'organico di questa Corte – causate, fra l'altro, da assenze per circa 2500 giornate lavorative di media annua negli ultimi 5 anni –, che impediscono qualsiasi seria ed effettiva programmazione del lavoro.
L'andamento costante del tasso di assenteismo è indubbiamente causato dall'età anagraficamente avanzata del personale in servizio, tendenzialmente prossimo alla conclusione della parabola professionale, ma va ulteriormente sottolineato come sull'andamento crescente del dato sotto osservazione influiscano, con dimensioni preponderanti, le pesanti assenze per motivi di salute, assenze la cui durata non sempre risulta ascrivibile alla effettiva patologia lamentata, bensì "quasi imposta" dalla legislazione contrattuale vigente che, partita con l'ammirevole intento di salvaguardare i dipendenti affetti da gravi patologie, ha finito con "l'indurre" gli stessi a privilegiare il ricorso a periodi di malattia pari o, comunque, superiori a gg. 15, pur di non incorrere nelle trattenute stipendiali di rito previste, invece, per i periodi inferiori a detto tetto temporale.

Carenza di organico di magistrati e di personale amministrativo mi hanno "costretto" a prevedere dal gennaio del 2008 una diminuzione del numero di udienze penali, non potendosi pretendere dal 67% dell'organico il lavoro svolto dal 100% e mi costringeranno ad assumere analogo provvedimento per il civile la cui unica sezione risulterà composta da 1 Presidente e 2 Consiglieri soltanto (su 5 Consiglieri assegnati in quel delicato settore, due andranno in pensione nel febbraio 2008, mentre un altro, per il decorso di 10 anni, dovrà essere trasferito dal settore Civile).

Terza emergenza è quella di una cronica mancanza di fondi.
A quanti richiedono – non so in base a quali criteri – che i Dirigenti degli Uffici Giudiziari debbono assumere il ruolo di "manager" sarebbe facile rispondere – da vecchio fallimentarista quale sono stato – che la presente relazione dovrebbe essere svolta da un curatore fallimentare, al quale il dirigente dell'Ufficio Giudiziario dovrebbe portare personalmente – come si suol dire – "i libri", quanto meno per evitare anche la eventuale e ingiusta imputazione di bancarotta fallimentare.
I fondi per le spese di ufficio sono progressivamente diminuiti da Euro 167.500 del 2004 a Euro 126.720 del 2005, per poi timidamente risalire ad Euro 156.000 del 2006 e 174.800 del 2007, non coprendo neanche il tasso d'inflazione.
Quelli poi per la essenziale foto–riproduzione si sono ridotti da Euro 234.415 del 2003 sino ad Euro 145.000 del 2007, con conseguenze facilmente immaginabili.
I fondi quando, infine, arrivano servono a pagare i debiti accumulati nei confronti di piccole aziende che già vivono in condizioni di estrema difficoltà in una realtà economica quale quella di Reggio Calabria, con la evidente conseguenza che il titolare della stessa è costretto a ricorrere a mutui, dalle banche, mutui che servono ad anticipare i propri crediti di incerta, – quanto al quando – esigibilità.

Con le regole vigenti sono poi stato costretto ad effettuare indagini di mercato anche per l'ammontare di 50 euro, con la conseguenza della rinuncia della ditta alla partecipazione per mancanza di interesse, e per evitare anche le inutili spese di trasporto del materiale sino all'Ufficio Giudiziario.
Il Ministro della Giustizia On. Mastella, al fine di evitare ulteriori riduzioni del budget del Ministero, ha dichiarato polemicamente che tanto valeva sopprimere il Ministero stesso.
Debbo dissentire da una tale impostazione; il Ministero della Giustizia è l'unico previsto dall'attuale Carta Costituzionale, e quindi non può essere soppresso con legge ordinaria.
Sarebbe più facile invece sopprimere qualche Corte di Appello per ottenere lo stesso risultato economico.
Senza invasioni di campo debbo ricordare che un liberista – non un liberale – quale era Adamo Smith nella sua opera "La ricchezza delle nazioni", scritto nel 1776, prima della Rivoluzione Francese, osservava che tutte le attività economiche umane devono produrre un reddito, ma che tre soltanto sono i settori necessariamente in perdita per uno Stato: Difesa (sensu lato), e cioè esterna ed interna, Giustizia ed Educazione, per l'ovvia considerazione che senza questi tre pilastri manca il concetto stesso di Stato, quale almeno lo conosciamo.

Ultima emergenza
Il Ministero richiede annualmente ai Dirigenti degli Uffici un programma – io le chiamerei dichiarazioni di pie intenzioni – a cui si risponde ovviamente e, burocraticamente, con estrema vaghezza.
Per serietà personale non scriverò o sottoscriverò alcun programma di lavoro per la Corte.
Quando esistono strutturalmente tre incognite: numero di magistrati, numero del personale amministrativo e ammontare del budget si può soltanto "vaticinare" e non programmare, perché un'equazione a tre incognite è matematicamente irrisolvibile.
Da tale quadro complessivo è facile desumere che "l'azienda" giustizia versa in uno stato di gravissima crisi e non si intravede alcuna luce in fondo al tunnel.

Ancora peggiore è poi la situazione dei fondi per l'informatica, che vive nel ricordo delle "vacche grasse" degli anni 2001 – 2002, cui non è seguito nemmeno il tempo delle "vacche magre"; ma il tempo dell'inesistenza stessa di qualsiasi "vacca".
E va ricordato, sulla base delle nuove intervenute tecnologie, che il parco delle apparecchiature è del tutto obsoleto. I pochi fondi stanziati ed effettivamente fruibili dagli uffici servono a pagare tardivamente prestazioni già ricevute da tempo, per inutili e costose riparazioni di dette apparecchiature.
E una tale situazione è ben chiara alla "ndraghata" dotata di un fatturato annuo di 35.000.000.000 di euro, ovviamente esentasse (notizie di stampa del 24 ottobre 2007).

In altri settori, di contro, vi sono invece enormi sprechi di denaro.
Penso all'esborso abnorme, soprattutto perché incontrollato e incontrollabile, per il patrocinio a spese dello Stato e all'inutile dispendio di tempi richiesto ai giudici per un'attività meramente amministrativa in tutte le sue fasi: ammissione, liquidazione, opposizione e pagamento.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, che include una sola provincia, ha liquidato per tale voce l'anno scorso, oltre 1.264.000 euro (2.500.000.000 circa delle vecchie lire), e tra queste liquidazioni certamente alcune riguardano le difese dei mafiosi, apparentemente nullatenenti, e non seriamente controllabili quanto all'ammontare del loro reddito.

La situazione del settore civile può riassumersi in pochi dati di fondo.
A fronte di una sempre crescente richiesta di giustizia corrisponde quasi automaticamente una sempre maggiore durata dei processi, come si desume dalle allegate sconsolanti e significative statistiche, cui mi riporto.
Sicchè l'arretrato è destinato ad aumentare così come la durata media dei processi in Corte.
Il fenomeno investe in particolare proprio le Corti d'Appello.

In un recente incontro tenutosi al Ministero con i Presidenti delle Corti di Appello, il Capo Dipartimento, Organizzazione Giudiziaria, Personale e Servizi, Dott. Castelli ha parlato di "stato di sofferenza" delle Corti.
Sul punto sarebbe facile rilevare che l'Italia è l'unico paese al mondo in cui il giudizio di appello – mai costituzionalizzato – comporta sic et simpliciter la revisione dell'intero processo di primo grado, senza "filtri" o limitazioni di sorta.
So peraltro con certezza:
che la produzione dei GOA ha determinato un aumento delle sentenze di primo grado ed un corrispondente aumento dei processi di secondo grado;
che le modifiche del codice di procedura civile hanno determinato un acceleramento almeno teorico del corso del processo di primo grado ed allungamento dei tempi dei processi di secondo grado;
che l'entrata in vigore del diritto societario e le nuove competenze del Giudice di Appello (legge Pinto; appello avverso le sentenze dichiarative di fallimento; immediata appellabilità delle sentenze in materia di separazione personale e divorzio ecc. ecc.) costituiscono un notevole aggravio del lavoro del settore civile della Corte di Appello, senza che vi sia stata alcuna revisione delle piante organiche della stessa (l'organico della Corte di Appello di Reggio Calabria è costituito da un Presidente, da 6 Presidenti di Sezione nonché da 18 Consiglieri, ed allo stato ha con un vuoto – ripeto –, di oltre il 33%).
Il che comporta che la durata media di un processo in appello supera ormai abbondantemente i sette anni.
Il che significa che i processi iscritti a ruolo nel 2007 saranno decisi soltanto tra il 2014 ed il 2015.
E in una Regione come la Calabria, in cui si registra da tempo una forte presenza di criminalità organizzata, alla lentezza della giustizia civile corrisponderà la conseguente necessità di ricorrere a forme di "giustizia alternativa", con ricadute economiche sullo stesso Stato, condannato per la c.d. legge Pinto, (oltre 1000 processi pendono alla Corte d'Appello di Catanzaro in applicazione di detta legge) e sulla stessa credibilità delle Istituzioni.

Tale situazione ha creato grave allarme nei Consigli degli Ordini Forensi di Reggio Calabria, Palmi e Locri che, congiuntamente, nella riunione tenuta il 14 settembre 2007, relazione a me pervenuta in data 3 ottobre 2007, hanno denunziato la situazione a tutti gli organi competenti, compreso Ministero e CSM, chiedendo l'immediata istituzione di una seconda Sezione Civile della Corte, richiesta da me pienamente condivisa e fatta propria in quanto perfettamente aderente alla realtà in cui versiamo; ricordo che avevo già rappresentato tale situazione al Ministero ed al CSM con nota del 3 agosto 2007, risollecitata per il C.S.M. il 1º ottobre 2007.

Sul piano degli interventi di struttura, ove non si voglia procedere ad una revisione del giudizio di appello, si deve insistere quanto meno sul tema degli assistenti del giudice ove si intenda pervenire ad una qualsiasi seria riorganizzazione del lavoro, con incidenza favorevole sui tempi del processo.
Ai proclami ed agli intenti concernenti l'Ufficio del Giudice, od "Ufficio del processo" non si è dato alcun seguito; eppure si tratta di introdurre modelli già realizzati da tempo nel mondo anglosassone ed in molti paesi europei, con effetti acceleratori della soluzione delle controversie, che costituiscono il "problema dei problemi" della giustizia.
La stesura da parte di un assistente della ricostruzione dei fatti, degli argomenti delle parti e degli orientamenti giurisprudenziali in materia riserverebbe al Giudice soltanto la motivazione e quindi determinerebbe un aumento concreto e notevole della produttività.
Ma tale riforma, tanto "strombazzata", appare realisticamente molto lontana, anche se continuamente proclamata.
Andrebbero, inoltre, per lo smaltimento e acceleramento dei tempi del processo, incentivate tutte le possibilità di conciliazione esterne al processo stesso.

Quanto al settore lavoro va ricordato che la Sezione Lavoro della Corte di Appello di Reggio, istituita con D.M. 31 gennaio 2003 ha iniziato a svolgere operativamente la sua attività solo all'inizio del 2004, e quindi già "carica" di un arretrato di 5943 procedimenti (1079 di lavoro e 4364 di previdenza); che sono conseguentemente aumentati e destinati ad aumentare.
È facile osservare come prima si istituiscono nuove sezioni e si pensa a fornire uomini e mezzi alle stesse solo dopo oltre un anno.
Esempio tipico di riforma da non imitare!!!!
Non senza considerare che alla Sezione Lavoro è stato assegnato – senza un corrispondente aumento dell'organico – tutta la materia del pubblico impiego, sottratta ai TAR per ignoti motivi.

Anche in tale settore vi è una permanente carenza di organico (1 Presidente di Sezione e solo 3 Consiglieri) e, il posto di Presidente di Sezione resosi vacante il 16 novembre 2007 con il collocamento in pensione, per raggiunti limiti di età, del Presidente Adorno si ignora quando sarà coperto, anche perché ancora non pubblicato, e tale carenza di organico risulta vieppiù aggravata dall' incolpevole arretrato di cui ho fatto cenno.
L'unica Sezione Civile e la Sezione Lavoro, quindi in caso di legittimo impedimento di uno dei suoi componenti, non saranno in grado di comporre neanche il Collegio, rendendo impossibile celebrare le udienze stesse.

Da qui la strutturale impossibilità di garantire "una ragionevole durata del processo", nonostante l'impegno e l'inutile prodigarsi dei singoli colleghi (che "producono" nel settore lavoro quasi 300 processi pro–capite annui).
La pendenza, nel periodo di riferimento, come da facile pronostico, è aumentata a 7663 procedimenti (di cui 1483 per cause di lavoro e 6180 per cause di previdenza), ed è, nel tempo, destinata ad aumentare, con evidenti ricadute, anche economiche, sulla c.d. Legge Pinto.
Del resto le cause sopravvenute sono state, nell'ultimo triennio, di quasi 1716 (di cui 497 di lavoro) annue tenuto conto che questi pochissimi colleghi devono far fronte, in sede di gravame, alle impugnazioni provenienti da ben tre Tribunali.
Va peraltro rilevato che il tempo necessario alle parti per ottenere il primo provvedimento utile (inibitorie) è di 30–40 giorni dal deposito del ricorso, ma, proprio in considerazione dell'arretrato e della sopravvenienza, il tempo medio di definizione del processo del lavoro è ormai di tre anni e 6 mesi per le cause di lavoro e di cinque anni e 6 mesi per quelle di previdenza.
Tali tempi sono destinati – e lo dico con amarezza mia personale e dei colleghi tutti – ad aumentare ulteriormente.

La situazione per quanto riguarda i Giudici di Pace è certamente migliore, nonostante il blocco degli organici rinviato sine die ad un incerto futuro, rinvio che ha determinato un recente sciopero degli stessi Giudici.
I Giudici di Pace riescono infatti ad eliminare anche parte dell'arretrato (a fronte di 623 procedimenti speciali ne sono stati definiti 814 e a fronte di 4298 procedimenti ordinari sopravvenuti 3922 risultano definiti con sentenza).
Ho già inutilmente segnalato al Ministero l'anomalia di 2 Giudici di Pace nella sede di Gallina non accorpati a quella di Reggio, con incertezza sulla stessa competenza Territoriale.

Quanto, infine, al settore penale la pendenza è grosso modo stabile attestandosi a 4963 processi a fronte di 4697 iniziale, nonostante un incremento del 30% nel quinquennio di reati classificati "di particolare valore sociale", sicchè il modesto incremento è stato determinato dalla scopertura di entrambi i Presidenti delle Sezioni, e per un certo periodo anche di 2 Consiglieri, diventati 4 non sostituiti, allo stato, e prevedibilmente non coperti in tempi brevi.
Di modo che la durata media dei processi è contenuta e si riesce ad incidere sullo stesso arretrato per quanto riguarda i Tribunali mentre permane stabile in Corte di Appello (circa tre anni), dove la Corte di Reggio Calabria è seguita da altre 9 Corti, su 28 complessive, per quel che concerne l'indice di ricambio.
I processi concernenti eventuali infiltrazioni della "ndrangheta" nella P.A. sono molto contenuti nel numero per la quasi totale assenza, da tempo, del fenomeno del pentitismo, e per la mancanza di denunce da parte dei cittadini.
Ma la situazione dell'arretrato volgerà al peggio a causa dell'arrivo in Corte di numerosi c.d. maxi–processi – (e non posso che accennare, per evidenti motivi di opportunità, al processo che ha avuto certamente più risonanza nel Distretto e cioè al processo Fortugno, in corso di celebrazione in primo grado innanzi alla Corte di Assise presso il Tribunale di Locri) – e della mancata tempestiva assegnazione di altri magistrati.
Sul punto auspico che il Consiglio Superiore, quanto meno, torni all'"antico", pubblicando i posti man mano che si rendono vacanti e non con il c.d. "bollettone" semestrale, e ciò al fine di velocizzare al massimo le assegnazioni dei magistrati, non creando così tempi eccessivi di vacanze dei posti messi a concorso, riservando altresì veri e seri incentivi per le sedi c.d. disagiate.
Significativo sul punto è il fatto che il posto di Procuratore della Repubblica di Reggio è vacante dal 19 gennaio 2007, pubblicato il 9 febbraio 2007, e che la procedura si è messa in moto solo il 10 dicembre u.s.
E trattasi di un posto apicale in una Regione strategica per la lotta alla mafia.

In relazione infine alla situazione del settore minorile mi riporto alle allegate considerazioni svolte dai Capi degli Uffici medesimi.
Va però osservato che l'organico dei magistrati dell'Ufficio di primo grado è stato coperto solo di recente (scoperto nella misura del 25% nel secondo semestre del 2006) e va tenuto conto che dei 4 magistrati in organico 2 ricoprono le due funzioni di GIP e GUP con l'ovvia conseguenza che vi è costantemente la necessità di applicare magistrati da altri uffici per ovviare alla conseguente incompatibilità, e per comporre il Collegio del Tribunale per il Riesame.
La Procura della Repubblica presso detto Tribunale prevede come organico: 1 posto di Procuratore e 1 solo posto di Sostituto Procuratore; detto ultimo posto risulta vacante dal 19 febbraio 2007 ed il concorso per la sua copertura non risulta ancora espletato per cui il Procuratore Generale è costretto a provvedere ad applicazioni da altri uffici, che non sono in situazioni migliori.

Per quanto concerne il settore civile i piccoli numeri aiutano a fronteggiare le situazioni (9 casi di adozione nazionale e 74 casi di adozione internazionale) con un tempo di definizione breve e peraltro condizionato nel primo caso dal periodo di 1 anno di affidamento preadottivo e, nel secondo caso, dell'esigenza, voluta dalla legge, di sottoporre i coniugi ad un periodo formativo–informativo presso i servizi sociali.
Per quanto concerne il settore penale vi è un pieno equilibrio tra processi sopravvenuti e processi definiti per cui i processi si concludono in primo grado nel termine di 1 anno, e, nel secondo grado in termini anche più brevi.
A fronte di una pendenza di 47 giudizi dibattimentali si è pervenuti ad una pendenza di 42 procedimenti (al 30 giugno 2007) e ciò a fronte di una sopravvenienza di 64 nuovi procedimenti.
E va tenuto conto del fatto che, nel periodo in questione, vi è stata una notevole crescita di processi con imputati minori detenuti, con imputazioni anche di 416 bis c.p.
Nel settore GIP poi a fronte di una pendenza iniziale di 73 procedimenti si è pervenuti a 33, nonostante la sopravvenienza di 83 procedimenti.
Nei casi di interventi di affidamento è impegnato in prima linea il servizio sociale del Comune di Reggio Calabria che si è dimostrato molto efficiente.

Per quanto concerne infine il Tribunale di Sorveglianza lo stesso riesce a far fronte alle problematiche sottoposte al suo esame, come si evince dagli allegati prospetti statistici.
Infatti su 2208 processi pendenti il 30 giugno 2006 – cui vanno aggiunti 740 sopravvenuti sino al 30 giugno 2007 – 2040 risultano definiti così che la pendenza attuale al 30 giugno 2007 è più che dimezzata attestandosi su 908 procedure pendenti.
Per il resto rinvio alle considerazioni svolte dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza, allegate alla presente relazione.

La riduzione di processi iscritti a ruolo in Tribunale nel ruolo dibattimentale, specie collegiale, è frutto certamente del più alto numero di procedimenti definiti da GIP–GUP, secondo una logica non pienamente condivisibile del nostro codice di rito (giudizio abbreviato e patteggiamento), e che già è all'esame o meglio, al riesame delle forze politiche.
Da qui l'impegno che intendo assumere pubblicamente, facendomi personalmente promotore nelle sedi opportune al fine di aumentare congruamente il numero di magistrati addetti a questa strategica sezione, che ormai riesce a far fronte con affanno ai procedimenti che le pervengono.
Sul punto va detto che la recente ed ampia legge di indulto ha cambiato la natura dell'attuale pendenza penale, che rientra appunto nel provvedimento di clemenza, con la conseguenza che alcune Corti di Appello – con provvedimento largamente condiviso dall'opinione pubblica e dallo stesso CSM – hanno deciso di dedicare le scarse risorse disponibili alla trattazione di quei pochi processi che non rientrano nel condono e che tutelino interessi rilevanti.
Questa scelta è certamente sofferta e patologica ma è l'unica che possa incidere sui tempi del processo.

Evidentemente non spetta a me personalmente, né, ritengo, alla magistratura nel suo insieme, dare "pagelle" e indicare i colpevoli di tale drammatica situazione.
So bene che i successi hanno molti padri e gli insuccessi – e di tale ultimo caso si tratta – sono orfani, ma è necessario che ciascuno, nel proprio ruolo istituzionale, produca il massimo sforzo possibile per riavviare una macchina ormai drammaticamente ferma.
E a chi invoca "il primato" della politica obbietto che tale primato, mai messo in discussione nell'unico sistema politico che il mondo civile conosce, non si reclama o si declama, ma lo si esercita, possibilmente con la necessaria autorevolezza (non con autorità).
Voglio però dire – dopo oltre quarant'anni di appartenenza all'A.N.M.I. – che non ho sentito nessun "pazzo" soltanto pensare ad un primato della Giustizia sulla politica, anche perchè il c.d. Governo dei Giudici, attuatosi per breve tempo nella storia costituzionale degli Stati Uniti, è stato il peggiore dei Governi ricordati, non essendo i magistrati, per cultura e forma mentis, idonei ad esercitare un tale primato.

Tornando alle mie riflessioni, con personale invidia istituzionale ho potuto constatare che le forze dell'ordine nel loro complesso: Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza esercitano un attivo e serio controllo sul territorio, con particolare riferimento alle zone della Locride.
Il Prefetto De Sena nella sua relazione alla Commissione Antimafia in data 12 luglio 2007, con mal celato orgoglio, rivendicava che "il rapporto operatore/popolazione risulta essere per la Regione Calabria pari a 1/174, superiore al valore minimale nazionale (1/261) e che alla data del 31 marzo 2007 (molto recente) quindi le Forze di Polizia (dati non comprendenti il personale impiegato in servizi tecnico–logistici amministrativi, addestrativi ecc.) erano presenti sul territorio regionale con una forza effettiva di 11.433 operatori così suddivisi:
Polizia di Stato 4.206 operatori;
Arma di Carabinieri 4.204 operatori;
Guardia di Finanza 2.323 operatori.
E aggiungeva che a fianco di tali forze era da segnalare l'attività del Corpo Forestale dello Stato impegnato nell'azione di prevenzione e contrasto nei settori di competenza.
Con indubbi risultati positivi anche nei confronti dei numerosi e pericolosi latitanti, catturati nel periodo in esame.
Ed il Prefetto Musolino, di recente, mi ha precisato che tali dati riferibili alla Regione Calabria in generale, sono ancora "migliori" per la Provincia di Reggio Calabria, corrispondente al Distretto della Corte.
Ma precisava lo stesso Prefetto De Sena nella conferenza Regionale delle Autorità di P.S. del dicembre 2006 che "permane, a livello regionale, una certa asimmetria tra la produzione delle Forze di Polizia e la possibilità operativa della Magistratura a cause delle gravi e note carenze che affliggono gli Uffici Giudiziari in termini di risorse umane, tecnologiche e logistiche, come più volte lamentato dai Procuratori Generali della Repubblica".
Detto "più rudemente" la magistratura Calabrese – e aggiungo quella del Distretto di Reggio Calabria in particolare – non è in grado di evadere la alta produzione, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, delle Forze di Polizia, benissimo dirette, e con notevolissima capacità, dal Questore (trasferito di recente a Napoli) e dagli Ufficiali delle varie Armi (CC e G. di Finanza), ancora dotati di una notevole carica di entusiasmo; il tutto, a sua volta, ottimamente coordinato dalla Prefettura.
Alla pax mafiosa che precedeva la tempesta, più volte preannunciata dallo stesso Prefetto De Sena e dalle Forze dell'Ordine, è seguita la quasi inevitabile faida di San Luca, e proprio perché la "ndrangheta" sentiva "il fiato sul collo" delle Forze dell'ordine, è stata costretta ad agire in altro Stato comunitario (Duisburg, nella Repubblica Federale).
Ne consegue o ne dovrebbe conseguire uno stimolo per Ministero della Giustizia e per C.S.M., per quanto, di rispettiva competenza, di prendere atto di questa "asimmetria" e di provvedere in tempi brevissimi, a colmare le lacune evidenziate se non si vuole vanificare il meritorio lavoro svolto dalle Forze dell'Ordine e lo stesso concetto di legalità su questa parte del territorio nazionale.

Ma va ancora ricordato che il fenomeno della "ndrangheta", in un mondo "globalizzato", è un fenomeno ormai internazionale, e deve essere affrontato in sede europea, sede cui va spiegato e chiarito il concetto giuridico "di associazione a delinquere", ancora sconosciuto nelle altre realtà europee, e del Nord–America, e quindi incomprensibile o di difficilissima comprensione.
So bene, per averlo sentito da chi rappresenta le Forze dell'ordine in organismi internazionale, la difficoltà di spiegare a organi di polizia e magistratura di altri paesi europei il concetto di associazione di stampo mafioso, ma, profittando "del caso Duisburg", abbiamo il dovere, tramite incentivi, dibattiti, pressioni sugli altri Stati Europei e quant'altro, a fare comprendere tale fenomeno, per impedire che lo stesso compia, per intero, il suo cammino di internazionalizzazione.

Come è auspicabile eliminare l'istituto della contumacia, esistente soltanto in Italia, incompreso e incomprensibile a livello di organismi comunitari, che comporta solo vantaggi per i delinquenti e nessun reale svantaggio, e da cui consegue molto spesso la condanna dello Stato italiano da parte degli organi di Giustizia europea per l'esistenza di questo istituto, e l'inutile allungamento dei tempi della giustizia.
Ma l'arma più efficace contro la criminalità organizzata, come è emerso da uno studio "sul campo", è costituita dalle c.d. misure di prevenzione patrimoniale, cui la criminalità stessa si dimostra particolarmente sensibile.

Tali misure sono state poste in essere con decisione dalla Corte di Appello di Reggio, nel periodo in esame, e hanno avuto ad oggetto beni per diecine di milioni di euro, nonostante tutte le difficoltà che si incontrano nell'attuazione delle stesse, sia perché hanno per oggetto non solo complessi immobiliari, ma vere e proprie imprese, sia perché occorre valutare posizioni prospettate da terzi diversi dai proposti che deducono una propria titolarità/disponibilità sui beni in sequestro.
Ma il dato finale economico statistico è ignoto all'Autorità Giudiziaria per la mancata necessaria sinergia esistente con l'Agenzia delle Entrate che non fornisce elementi utili per verificare valore e destinazione dei beni, a volte abbandonati e non utilizzati.
E il dato statistico, visto in tale ottica, evidenzia anche che il numero delle posizioni soggettive complessivamente trattate, nel periodo in questione sia stato pari a ben 335.
E per quanto riguarda il tempo di definizione è molto contenuto: entro l'anno dalla loro iscrizione nel registro generale della Corte, risultano definiti ben il 90% delle misure personali ed il 70% circa di quelle patrimoniali.
E che la "ndrangheta" sia particolarmente sensibile a questo strumento è chiaramente desumibile dai danneggiamenti attuati nei confronti dei beni confiscati, e dalle minacce attivate nei confronti degli amministratori dei beni stessi, amministratori che, come è facile immaginare, sono molto difficilmente reperibili sul "mercato" locale.
Sintomatici di tali situazioni sono stati, – nel pur breve periodo in cui ho esercitato le mie funzioni presso la Corte di Appello di Reggio Calabria – gli episodi verificatisi nei confronti dei beni amministrati, in particolare, dalla associazione "Libera" di don Luigi Ciotti, cui ho ritenuto doveroso portare la mia modesta personale solidarietà, in quel di Rizziconi.
E del resto l'efficacia di tale strumento è stata evidenziata con puntualità dai rapporti della Guardia di Finanza, in prima linea in tale settore, e dalla stessa Prefettura, che in alcuni casi, è dovuta intervenire per liberare e rendere disponibili i beni confiscati.

La materia potrebbe costituire, da sola, oggetto di molti incontri e dibattiti di approfondimento.
Ma sul punto intendo fare un ulteriore breve riflessione.
L'attuale legislazione, caotica, farraginosa, a volte improvvisata e per molti versi lacunosa e di difficile lettura, costituisce ormai uno strumento normativo inadeguato e va, anche in questo caso, armonizzata con gli altri Paesi comunitari per le necessarie verifiche di beni ritenuti all' estero da parte della "ndrangheta".
Il tutto rende assai auspicabile non una riforma – termine rispetto al quale sono ormai personalmente refrattario – ma la semplice redazione di un Testo Unico delle leggi in materia di misure di Prevenzione.
La situazione delle Corti di Assise di Reggio è ormai ottimale, in quanto non vi è arretrato significativamente apprezzabile.

L'ultimo argomento che intendo trattare in questa mia riflessione è quello degli incendi che ha tormentato l'intera Regione e la provincia di Reggio in particolare, e che ha collocato la Regione al primo posto – triste primato – per il numero e la vastità degli incendi, e per le conseguenze, a volte, mortali per le persone coinvolte.
Guido Bertolasi, Capo Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in piena "crisi incendi" in un'intervista estiva concessa al "Venerdi di Repubblica", ha ricordato che era compito dei Sindaci dei Comuni interessati agli incendi "mappare" i terreni interessati, in cui poi non si potrebbe coltivare, costruire, pascolare e quanto altro per dieci anni – se ricordo bene – ma che il 76%, – ripeto il 76% – dei Sindaci ignorava tale legge, e che quasi nessuno poi ha proceduto, in concreto, a tale "mappatura".
È auspicabile che non si attenda l'estate del 2008 per riparlare fatalisticamente degli incendi.

Ho concluso il mio intervento per l'anno 2007.
Poiché non sono sorretto dall'ottimismo della volontà ma dal pessimismo della realtà, temo che il prossimo anno sarò costretto a ripetere le medesime, inutili e inascoltate riflessioni di questo anno a fronte di nessun significativo passo in avanti per cui mi impegno, sin d'ora, qualora avessi di nuovo questo onore ed onere, a fare il più breve discorso inaugurale di anno giudiziario mai fatto e cioè semplicemente "mi riporto integralmente a quanto già detto nel mio precedente discorso inaugurale", aggiornando statistiche sempre peggiori.
Parlando "chiaro e forte" ritengo per quanto riguarda l'ormai indifferibile "priorità–giustizia" che sia necessario un vero e proprio piano straordinario d'investimenti – culturali, legislativi e finanziari – che se non posto in essere immediatamente renderà inutile qualsiasi impegno individuale, per cui si continuerà a dibattere inutilmente soltanto sulle quotidiane emergenze, con inefficaci provvedimenti "tampone", portando il Paese all'inevitabile declino giudiziario, foriero di ben altri declini, e abbandonando questa parte del Territorio, sottratto a qualsiasi vero e serio controllo da parte dello Stato di diritto.

 

UFFICI GIUDICANTI

Con riferimento a quanto in oggetto, al fine di consentire nel modo più completo e diretto la conoscenza delle modalità di svolgimento della attività giurisdizionale nel circondario di Reggio Calabria nei vari settori di servizio nel periodo 1 luglio 2006 – 30 giugno 2007, ho richiesto – come per il passato – ai presidenti di tutte le sezioni una relazione illustrativa che allego in copia ed al cui contenuto mi riporto evitando inutili ripetizioni, così che tutte possano essere ritenute parte ingerante di questa.

Preciso di non poter fornire alcuni dati settoriali più specifici per mancanza di rilevazioni statistiche particolari.

Ritengo opportuno, però, evidenziare ulteriormente alcuni punti.


SETTORE CIVILE
In entrambe le sezioni il dato qualificante è la elevata produttività che ha consentito la definizione di un numero di procedimenti maggiore rispetto alle sopravvenienze, come chiaramente evidenziato dalle rilevazioni statistiche. Tale risultato è stato raggiunto, pur senza ridurre l'ottimo livello dei contenuti, per l'elevato spirito di sacrificio e la professionalità di tutti i giudici, alcuni dei quali molto giovani. Se soltanto si disponesse di un organico adeguato rispetto ai carichi e non si verificassero continue ricorrenti vacanze per trasferimenti e maternità, la risposta di giustizia risulterebbe ancora più tempestiva ed efficace.

Purtroppo è mancato e continua a mancare anche il necessario supporto del personale amministrativo. Tale carenza rende il lavoro dei giudici – privi della necessaria assistenza – sempre più arduo e produce inevitabilmente ritardi non consentendo talora la stessa regolare tenuta delle udienze.

La attuale non brillante situazione economica dei soggetti operanti nel territorio non ha avuto ancora ripercussioni apprezzabili sui carichi dell'ufficio che continuano ad evidenziare un andamento abbastanza costante. Nei settori di riferimento (procedure concorsuali, esecuzioni immobiliari e mobiliari e decreti ingiuntivi) solo gli ultimi due registrano un dato in crescita. Le ragioni del fenomeno sono ascrivibili in parte alla frequente difficoltà di molti cittadini di adempiere alle obbligazioni assunte (anche per motivi voluttuari) ma, per la maggior parte, alla incapacità di molti enti – in particolare ASL e INPS – di adempiere le obbligazioni per carenze di bilancio ovvero di rispettare i convenuti tempi di pagamento per ritardo nella acquisizione delle sovvenzioni.

Con conseguente ovvia lievitazione dei costi per la collettività.

Ad aggravare la situazione concorre altresì, in detti procedimenti nei confronti degli enti, la circostanza che nella quasi totalità dei casi i procuratori dei creditori chiedono ed ottengono la distrazione delle spese con conseguente duplicazione di precetti e pignoramenti.

La recentissima legge regionale istitutiva della Azienda Provinciale Sanitaria di Reggio Calabria ha fatto confluire in questo Tribunale le richieste di pagamento di tutti i farmacisti e presidi sanitari dell'intera provincia (escluso per i momento solo Locri) così da trasformarlo in una specie di ufficio pagatore.

  • Sezione specializzata agraria. L'impulso dato dal Collegio alla definizione dei procedimenti ha ridotto la consistenza residuale a poche decine di procedimenti.
  • Sezione Stralcio. L'apporto dei giudici onorari aggregati, ormai ridotti solo a quattro, alla definizione delle vecchie pendenze continua a presentare aspetti di disomogeneità perché a fronte di un generale proficuo impegno, qualche elemento fa registrare ritardi che non è stato possibile eliminare nonostante le continue reiterate sollecitazioni.
    Occorre però tenere presente che i procedimenti residuati sono inevitabilmente quelli di mero agevole soluzione.
    Verosimilmente l'azzeramento delle pendenze dovrebbe completarsi entro il prossimo anno.
  • Sezione lavoro. La particolare efficienza della sezione lavoro ha reso possibile, dopo la eliminazione del corposo arretrato, di assicurare al cittadino in un settore così delicato una risposta in tempi reali di adeguata celerità. E ciò nonostante che il contenzioso sul pubblico impiego – rilevante per quantità ma specialmente per qualità dei procedimenti – abbia gravemente appesantito il ruolo della sezione.
    Il continuo abbattimento delle pendenze con un numero di definizioni che supera le sopravvenienze e i tempi ridotti di definizione anche dei cautelari – come risulta dalla dettagliata analisi del magistrato coordinatore – continuano a garantire, come per il passato, un elevato standard di efficienza e professionalità.

Nell'intero settore civile continua a trovare piena applicazione il protocollo di udienza elaborato nel 2004 dal locale Osservatorio sulla giustizia civile che ha contribuito, con la leale collaborazione degli avvocati, a rendere più ordinato lo svolgimento delle udienze.


SETTORE PENALE
Il dato più significativo da evidenziare è che la eccezionalità dei carichi rappresenta sempre più la normalità della situazione sia per quantità che – soprattutto – per qualità.

  • Sezione GIP–GUP. Trattandosi di ufficio con competenza distrettuale per i delitti in materia di criminalità organizzata, deve registrare, attesa la diffusione della criminalità sul territorio, il continuo afflusso di procedimenti rilevanti per complessità e numero di imputati.
  • Il giusto rinforzo assicurato agli uffici di Procura – in uomini, strutture e fondi – avrebbe dovuto imporre anche per il settore giudicante di riferimento un corrispondente intervento di supporto. In mancanza non sempre si riesce, nonostante l'encomiabile sforzo degli addetti, ad evitare l'effetto imbuto che produce inevitabilmente qualche ritardo.
  • Il sempre più frequente ricorso al rito abbreviato ha spostato sul giudice dell'udienza preliminare il carico dei processi più gravi e delicati, così che l'impegno dei singoli è divenuto sempre più gravoso.
  • Sezioni Penali. La necessità di destinare ai collegi penali i giudici di nuova nomina e la continua rotazione dei predetti in questa sede non sempre gradita, hanno negli anni prodotto un rallentamento nella definizione dei processi per la non infrequente esigenza di rinnovare le attività processuali. Nel settore monocratico alla ricorrente mancanza del togato (per ragioni varie) si è ovviato anche con il ricorso ai giudici onorari. Nonostante tali difficoltà i risultati ottenuti sono più che soddisfacenti.
  • Non bisogna dimenticare, infatti, che tutti i giudici delle due sezioni compongono anche il Tribunale del riesame e sono quindi costantemente impegnati nei processi più delicati, con provvedimenti da assumere nei tempi più ristretti che la decisione sulla libertà personale impone.
  • Corti d'Assise e Sezione Misure di Prevenzione. Mentre il numero dei processi di competenza della Corte d'Assise, quantunque ormai abbastanza esiguo in ragione del sempre più frequente ricorso al rito abbreviato, fa registrare un leggero incremento, l'attività della sezione misure di prevenzione si è fortemente incrementata. I dati analiticamente riferiti dal presidente della sezione nella allegata relazione non hanno bisogno di ulteriori illustrazioni o commenti. Solo una attenta lettura della stessa può fornire adeguati elementi di valutazione circa il lavoro svolto e le sue difficili modalità.
  • Resta da dire che l'attività prestata con sacrificio personale quotidiano al di fuori della norma ha prodotto risultati di particolare rilievo nel contrasto alle attività della criminalità organizzata, fornendo una ulteriore conferma che la strategia della aggressione ai patrimoni costituisce la strada maestra per una sempre più proficua lotta alle cosche.
  • Particolarmente significativo è il rilievo che tale sezione, per quantità di attività svolta e risultati conseguiti, risulta inferiore soltanto a Napoli e Palermo che hanno un bacino di utenza largamente superiore.

Ottimo per disponibilità, competenza e correttezza l'apporto dei giudici onorari di Tribunale, utilizzati sia come assegnatari del servizio nei settori previsti e consentiti dal C.S.M. – con particolare riguardo alle esecuzioni mobiliari – sia in temporanea sostituzione di giudici togati assenti. Il che ha consentito di evitare il congelamento dei ruoli.

Questo Tribunale è stato scelto insieme ad altri quattro Tribunali come struttura pilota per la sperimentazione del progetto "DAP – Prima" finalizzato alla ricerca di percorsi di cura per tossicodipendenti arrestati per reati minori per fa sì che venga evitato il regime detentivo con l'invio diretto a centri di riabilitazione.

A partire dall'aprile 2005 a seguito di apposita convenzione sottoscritta con la ASL n. 11 e con l'Amministrazione Penitenziaria ha avuto inizio la collaborazione fra i giudici monocratici penali, la cancelleria e il servizio sanitario tossicodipendenti. Il tossicodipendente dopo l'arresto in flagranza per reati minori e dopo un colloquio con il personale sanitario viene condotto direttamente in Tribunale per la convalida e il giudizio direttissimo e al termine, se presta il consenso, viene avviato verso una comunità terapeutica. Si evitano così il suo passaggio attraverso la struttura carceraria e i contatti con altri detenuti.

Il meccanismo operativo predisposto ha fatto registrare risultati apprezzabili e soddisfacenti.

Va da ultimo evidenziato che a causa di ricorrenti esigenze di altri uffici (Tribunale per i Minorenni e Tribunale di Sorveglianza) dovute a incompatibilità endoprocessuali o assenze, i magistrati di questo Tribunale sono stati destinati a rotazione in supplenza con evidente ulteriore aggravio.

 

La sezione GIP–GUP di questo Tribunale è ufficio con competenza distrettuale per i delitti di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p.
In un territorio connotato dalla forte e radicata presenza della criminalità organizzata affluisce, pertanto, presso la sezione un numero assai cospicuo di procedimenti di particolare delicatezza e complessità che si affianca al flusso certamente non irrisorio dei procedimenti ordinari.
L'ufficio è impegnato in primo luogo nell'esame di un numero elevatissimo di richieste di intercettazione telefonica ed ambientale, costituenti lo strumento principale di indagine in un contesto dominato da fattori di condizionamento ed intimidazione che limitano fortemente la collaborazione delle persone offese e dei possibili testimoni, mentre al contempo risultano in continua diminuzione i collaboratori di giustizia, per un certo periodo strumento essenziale di contrasto alle più importanti organizzazioni criminali del luogo.
Il frequente (e, spesso, inevitabile) ricorso al sistema delle intercettazioni implica l'esigenza di contemperare fondamentali esigenze di ordine investigativo con limiti legati all'"invasività" dello strumento adoperato, secondo un'ottica di rigoroso rispetto del dettato costituzionale e della specifica normativa vigente in materia.

Assai rilevanti nel periodo sono state, altresì, le richieste di misure cautelari per reati di notevolissimo allarme sociale e per aggregati criminali di ampia portata, che hanno richiesto un non comune impegno di studio e di valutazione di imponente materiale investigativo e la successiva stesura di corpose e complesse ordinanze.
Si segnalano, in proposito, a mero titolo esemplificativo:
l'ordinanza di custodia cautelare concernente il procedimento c.d. Stupor Mundi in materia di traffico internazionale di sostanze stupefacenti; quella relativa alle illegalità riscontrate presso l'ASL 9 di Locri; quella concernente il clan Costa di Sidereo concernente anche l'omicidio del giovane G. C.; quella relativa alla c.d. "Operazione Bellezza" attinente gravi vicende delittuose consumate nella zona jonica della provincia; quella avente ad oggetto il sodalizio facente capo alla famiglia C. nella piana di Gioia Tauro; quella contro un'organizzazione criminale accusata di traffico internazionale di esseri umani; quella incentrata sugli illeciti interessati economici di un clan mafioso del basso jonio nel settore della macellazione e della commercializzazione della carne.

Recentemente i giudici della sezione hanno emesso provvedimenti cautelari che per la loro incidenza su consolidati sodalizi criminali hanno avuto larga risonanza nel corpo sociale e sugli organi di informazione anche nazionali. Ci si riferisce alla misura concernente 15 indagati per le infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori di riammodernamento dell'autostrada A3; all'ordinanza di custodia cautelare per il delitto di associazione mafiosa ed altro a carico di 15 indagati per appartenenza al clan L., che ha visto tra i destinatari anche un consigliere comunale della città di Reggio Calabria; al provvedimento coercitivo nei confronti di 38 soggetti ritenuti affiliati ad altra nota famiglia mafiosa operante nella periferia sud della città, quella dei L.; alla misura relativa a 10 indagati quali appartenenti a gruppo criminale operante nella zona jonica della provincia.
In tali occasioni ai provvedimenti di natura personale si sono accompagnate misure di carattere patrimoniale, costituenti – come è ormai nozione comune – uno degli strumenti di maggiore efficacia nel contrasto ai gruppi criminali.

Gli esiti delle indagini sulle note vicende della c.d. faida di San Luca, il cui interesse ha ormai travalicato i confini nazionali dopo l'omicidio di sei persone consumato con fredda determinazione in territorio tedesco nella giornata del 15 agosto 2007, hanno inoltre condotto all'emissione di provvedimento coercitivo a carico di 42 soggetti coinvolti nella cruenta contrapposizione tra famiglie rivali del piccolo centro aspromontano.

Il numero ed il rilievo dei procedimenti menzionati costituisce di per sé eloquente testimonianza dell'entità del lavoro svolto dai colleghi della sezione, ma ad esso va aggiunto il formidabile impegno profuso nel medesimo periodo nel settore CUP.
La sezione ha invero definito in sede di giudizio abbreviato o di udienza preliminare numerosi procedimenti concernenti fatti di criminalità organizzata, riguardanti alcune delle più note famiglie mafiose della città (si citano i procedimenti contro i clan D. S. e C.) e del distretto, attività di traffico nazionale ed internazionale di sostanze stupefacenti, episodi di particolare rilievo sociale (primo fra tutti il processo relativo all'omicidio dell'On. F.), infiltrazioni delle organizzazioni criminali in gangli vitali della pubblica amministrazione per l'ottenimento di appalti pubblici (procedimento c.d. Rifiuti).
Al riguardo va sottolineato in questa sede il generalizzato ricorso al rito abbreviato soprattutto in relazione ai procedimenti di maggiore rilievo, con la conseguente celebrazione dinanzi al GUP del Tribunale di Reggio Calabria del primo grado di giudizio in ordine a quasi tutti i più impegnativi processi del distretto, relativi il più delle volte a decine di imputati e concernenti contestazioni che comportano sanzioni assai elevate, fino a quella massima prevista dal nostro ordinamento.

Non è certo superfluo segnalare anche in questa sede la gravosità di un impegno che richiede che decisioni di tale portata e rilievo siano assunte da un singolo magistrato anche per fatti che nel giudizio ordinario rientrano nella competenza della Corte di Assise.
In seguito all'approvazione da parte del CSM delle nuove tabelle organizzative del Tribunale di Reggio Calabria, si è dato luogo alla divisione delle funzioni tra i colleghi della sezione, assegnandone una parte esclusivamente a funzioni di GIP ed una parte al ruolo di GUP, secondo un sistema di ripartizione che mira ad evitare intasamenti e sovrapposizioni ed a garantire una più celere definizione dei procedimenti da parte dei singoli magistrati nelle diverse fasi.

Occorre segnalare, tuttavia, che – pur essendo intervenuto un formale aumento dell'organico della sezione in seguito alla delibera del CSM che ha portato da 1/3 a 2/5 il rapporto tra magistrati addetti al settore GIP–GUP e magistrati addetti al corrispondente ufficio di Procura – il trasferimento ad altra sede di un collega ha comunque determinato un vuoto in organico ancora oggi perdurante.
D'altra parte, non può non considerarsi come i giudici della sezione – al contrario di quanto avviene per l'ufficio di Procura – debbano contemporaneamente occuparsi tanto delle vicende in materia di criminalità organizzata quanto di quelle di carattere ordinario, laddove risulterebbe assai utile una previsione ordinamentale che – previo rafforzamento degli organici esistenti – preveda l'istituzione di un ufficio distrettuale al quale adibire in via esclusiva un gruppo di magistrati, affidando agli altri colleghi i procedimenti ordinari secondo uno schema di lavoro corrispondente all'ufficio requirente.

Ancor più urgente si appalesa poi la necessità di adeguati interventi di ampliamento dell'organico del personale di cancelleria in un settore di particolare rilievo quale quello di cui si discute, per far fronte in modo idoneo e tempestivo alle problematiche delicate ed urgenti che caratterizzano la sezione GIP–GUP del Tribunale di Reggio Calabria operante in un territorio nel quale si registra la capillare presenza di numerosi ed agguerriti aggregati criminali.
Per quanti sforzi si faccia appare, infatti, sempre assai arduo riuscire a far comprendere alle autorità preposte come il rapido svolgimento dei procedimenti in materia di criminalità organizzata richieda non soltanto il rafforzamento degli uffici di Procura, ma comporti la necessità che siano forniti uomini e mezzi agli uffici giudicanti impegnati ad esaminare le richieste della Pubblica Accusa ed a celebrare i relativi processi.
In proposito deve ancora una volta ribadirsi come solo il sacrificio e la dedizione oltre misura di magistrati e personale di cancelleria abbia consentito fino al momento di far fronte a pesantissimi carichi di lavoro per vicende di non comune rilievo, inevitabilmente permeate da elevate componenti di tensione e responsabilità in tutti i risvolti gestionali che alle medesime attengono.

A conclusione dell'excursus relativo alla sezione GIP–GUP di questo Tribunale non si può fare a meno di sottolineare l'evidente sottovalutazione che si continua a manifestare nei confronti di un ufficio così esposto sul fronte della repressione delle attività criminali anche sul piano della tutela della sicurezza e dell'incolumità dei magistrati che vi operano, laddove anche l'emissione di misure di forte incidenza sugli assetti criminali locali non ha dato luogo all'adozione di misure di protezione di apprezzabile portata nei confronti dei magistrati più esposti, delle loro abitazioni e degli uffici presso cui quotidianamente operano.

 

In relazione alla richiesta di fornire i dati significativi dell'attività della 1a Sezione della Corte di Assise e della Sezione Misure di Prevenzione, relativi al periodo in oggetto, rassegno alla S.V. le seguenti considerazioni:

Attività della Corte di Assise
Dopo 22 udienze e numerosissimi testi escussi è stato definito nel gennaio del 2007 il proc. n. 2/05 R. Ass. c. P. V., imputato del delitto di omicidio ai danni di B. V., fratello di un collaboratore di giustizia. Trattatasi di un procedimento di particolare delicatezza e complessità, che ha richiesto, oltre allo studio della grande mole di atti derivanti dalla prova dichiarativa, anche l'esame di complesse attività peritali e di numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali.
All'udienza del 5 marzo 2007 è stato definito, dopo 8 udienze, il proc. n. 1/06 R. Ass. c. T. A. per il reato di abbandono di persona incapace, aggravato dalla morte della persona offesa.

Si è concluso, altresì, in data 27 marzo 2007, dopo 16 udienze istruttorie, il procedimento n. 4/05 R. Ass. c. V. A. per i delitti di riduzione in schiavitù, violenza sessuale ed altro, che ha comportato una istruzione dibattimentale particolarmente delicata, l'assunzione di numerosi testi ex art. 507 c.p.p. ed il compimento di una perizia.
Altro processo di particolare difficoltà, per la medesima tipologia dei reati del precedente, si è dimostrato quello nei confronti di P. D. F., definito con la condanna dell'imputato, chiamato a rispondere dei reati di riduzione in schiavitù e violenza sessuale continuata in danno della figlia minorenne, in data 21 giugno 2007.
In fase di assunzione prove ex art. 507 c.p.p., dopo l'assunzione dei numerosi testi del P.M. e della difesa, che ha visto la Corte impegnata in più di venti udienze, è il processo c. R. V. A., imputato dell'omicidio ai danni di S. F., di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e ad associazione ex art. 74 DPR n. 309/1990.
È in corso, altresì, l'istruzione dibattimentale per il proc. a carico di P. D., imputato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, nel corso del quale sono già stati assunti, con il sistema della multividieoconferenza, vari collaboratori di giustizia indicati dal P.M.

Nel corso del primo semestre del 2007 sono pervenuti all'esame della Corte di Assise altri tre processi, tutti attualmente in corso di istruzione dibattimentale: quello a carico di M. G. + 1, per il delitto di associazione di stampo mafioso; quello a carico di T. R., per i delitti di omicidio aggravato dall'art. 7 L. n. 203/1991 e di partecipazione ad associazione di stampo mafioso; quello contro L. G., per una numerosissima serie di delitti, tra i quali omicidio aggravato, partecipazione ad associazione di stampo mafioso, partecipazione ad associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Per tale ultimo processo, in relazione al quale sono stati indicati da P.M. e Difesa oltre 150 testi, è stato già fissato, sino al dicembre del corrente anno, un fitto calendario di udienze dibattimentali.

Alla notevole attività dibattimentale, cui, ovviamente, si somma quella dedicata allo studio dei processi, si aggiunge quella delle udienze camerali, per gli incidenti di esecuzione, l'applicazione dell'indulto, la liquidazione degli onorari per patrocinio a spese dello Stato, etc., nonché quella – delegata allo scrivente dal Presidente del Tribunale e particolarmente lunga e delicata – della formazione e revisione degli albi dei giudici popolari della Corte di Assise e della Corte di Assise di Appello, conclusasi, per quanto riguarda il biennio 2006/2008, nel gennaio del corrente anno.


Sezione Misure di Prevenzione
Particolarmente intenso risulta il lavoro portato a compimento dalla predetta Sezione, che, nel solo 1º semestre del 2007, ha esaurito ben 1288 affari, tra cui 12 provvedimenti di sequestro cautelare, 80 provvedimenti di primo grado (decreti in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali, spesso più onerosi, quanto alla stesura di sentenze di media difficoltà), 17 provvedimenti di applicazione provvisoria di misure personali, 586 provvedimenti di esecuzione personale, 252 provvedimenti di modifica personale, 189 provvedimenti di esecuzione patrimoniale, 27 provvedimenti di modifica patrimoniale, 91 provvedimenti di liquidazione compensi ai custodi.
Sempre nel 1º semestre del 2007 sono state celebrate n. 26 udienze camerali e n. 17 udienze di approvazione conto di gestione.

Nonostante le oggettive, gravissime difficoltà della Sezione, cui si tornerà ad accennare in seguito, composta dal presidente, impegnato anche nella trattazione dei complessi dibattimenti della Corte di Assise, e – dopo il trasferimento ad altra sede della dott.ssa Greco – da un solo giudice effettivo (la dott.ssa Oliva, anche lei impegnata nella trattazione dei processi della Corte di Assise in qualità di supplente della 1a Sezione, attualmente priva di giudice a latere titolare) e da un giudice applicato (il dott. Giusti, impegnato anche nella trattazione dei dibattimenti monocratici togati della 1a Sezione Penale), la pendenza dei procedimenti di primo grado relativi alle misure personali e patrimoniali, pari a n. 116 al 31 dicembre 2006, è stata ridotta a n. 88 al 30 giugno 2007, a fronte di n. 55 sopravvenienze. È rimasta sostanzialmente immutata, a fronte di un altissimo numero di sopravvenienze, la pendenza degli altri affari di prevenzione, pendenti in n. 117 al 31 dicembre 2006, sopravvenuti in n. 1070, definiti in n. 1054 e pendenti in n. 132 al 30 giugno 2007. Va, peraltro, sottolineato che spesso la trattazione di tali procedimenti è necessariamente ritardata in attesa di informazioni richieste alle Forze dell'Ordine, non sempre sollecitate nel fornire la risposta.

Nel secondo semestre del 2006 sono stati definiti complessivamente n. 1189 affari, tra cui 15 sequestri cautelari, 32 provvedimenti di primo grado, 629 provvedimenti di esecuzione personale, 208 provvedimenti di modifica personale, 150 provvedimenti di esecuzione patrimoniale e 23 di modifica patrimoniale, 101 provvedimenti di liquidazione ai custodi e sono state celebrate 27 udienze camerali.

È da sottolineare che particolarmente onerose appaiono le misure patrimoniali che spesso presuppongono accertamenti assai complessi in materia di individuazione del bene, determinazione del loro valore, ricostruzione dei passaggi di proprietà e della effettiva disponibilità, spesso mascherata dalla presenza di soggetti in funzione di prestanome. Gli accertamenti appaiono ancora più complessi quando si tratti di imprese individuali o gestite in forma di società, dovendo sovente individuarsi le effettive quote sociali, la provenienza dei capitali illeciti e dovendo effettuarsi una comparazione tra i redditi di derivazione lecita e quelli di origine da delitto.

Vanno, ancora, rimarcate le problematiche attinenti ai provvedimenti di sospensione temporanea dall'amministrazione ex art. 3 quater L. n. 575/1965, istituto di non diffusissima applicazione (sono estremamente rare le pronunce della Suprema Corte in merito) che consente, però, di sottoporre a controllo quelle attività economiche, non direttamente assimilabili ad imprese mafiose, che siano assoggettate all'intimidazione della criminalità organizzata o che risultino oggettivamente agevolatrici di soggetti sottoposti a misure di prevenzione per pericolosità qualificata o sottoposti alle indagini per gravi reati. Nel corso del periodo di riferimento sono state emesse due misure di tal genere ed altra misura, che ha avuto vasta eco nazionale soprattutto per l'importanza del soggetto titolare dell'attività economica in relazione alla quale è disposta la sospensione dall'amministrazione, è stata emessa nel luglio del corrente anno.

Si tratta di amministrare, sotto il controllo del Tribunale di prevenzione, imprese che possono avere una notevole rilevanza economica, con tutti i non facili problemi connessi, sia in relazione alle scelte imprenditoriali di assumere sia in riferimento alla necessità di superare quelle condizioni di assoggettamento o di agevolazione che hanno costituito il presupposto per l'emanazione del provvedimento, con un delicatissimo bilanciamento di interessi atto a far sì, da un lato, che l'impresa continui ad operare nel mercato in condizioni di redditività e, dall'altro, che venga mondata da quei condizionamenti mafiosi che hanno indotto all'emissione del provvedimento ex art. 3 quater L. n. 575/1965.

Particolarmente complesse, onerose e delicate, anche se spesso misconosciute in quanto molte volte i singoli problemi vengono risolti in base ai colloqui con gli amministratori e custodi giudiziari, appaiono le attività di gestione dei beni sequestrati o confiscati che si protraggono sino alla definitività dei singoli provvedimenti e, quindi, ben oltre la pronuncia di primo grado, specie quando i beni sequestrati siano costituiti da imprese individuali, società o complessi produttivi. In tal caso il giudice delegato deve spesso compiere vere e proprie scelte di gestione aziendale, rese ancora più difficili da un contesto ambientale che, la maggior parte delle volte, tende a creare ostacoli ed a marginalizzare le imprese in amministrazione giudiziaria, rendendo oltremodo difficoltosa la concreta sopravvivenza sul mercato dell'impresa che, in precedenza, si imponeva grazie alla forza di intimidazione ed alla rete di complicità proprie dell'economia mafiosa. Il numero di provvedimenti di esecuzione e modifica patrimoniale, pur definiti nel solo primo semestre del 2007 in complessivi 216 e nel secondo semestre 2006 in complessivi 173, fornisce solo uno spaccato (dal punto di vista dell'adozione dei provvedimenti formali), anche se abbastanza significativo, dell'attività del giudice delegato.

A tale dato deve aggiungersi il numero notevolissimo di provvedimenti di esecuzione personale e di modifica di esecuzione personale che, nel periodo indicato, raggiungono la cifra, rispettivamente, di n. 1215 e di n. 460, dati che presuppongono un impegno diuturno per far fronte alla inesauribile massa di richieste, non sempre esauribili de plano in quanto non di rado sono necessari specifici accertamenti, nonché le liquidazioni definite in n. 192.

Il presidente di questa Sezione, inoltre, ha rivitalizzato l'istituto dei provvedimenti provvisori ex art. 6 L. n. 1423/1956, in passato mai applicato nell'ambito di questo Tribunale, disponendo, nei casi più gravi e nelle more della decisione sulla proposta di misura personale, il temporaneo ritiro del passaporto, la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente ed anche, nelle ipotesi di particolare gravità, l'imposizione in via provvisoria dell'obbligo di soggiorno.

Un dato certamente allarmante deriva dalla crescita esponenziale di richieste di revoca della confisca definitiva, rese ammissibili dalla nota sentenza delle Sezioni Unite del 19 dicembre 2006, Auddino: tutto ciò comporta una rivisitazione critica di procedure di prevenzione patrimoniali spesso ormai definite da anni, al fine di verificare se le prove sopravvenute o quelle già sussistenti all'epoca del provvedimento, ma non oggetto di specifica valutazione, possano condurre ad un giudizio difforme rispetto a quello originario, con il rischio di restituzione di beni già destinati a scopi di pubblica utilità o, quantomeno, di risarcimento danni per equivalente.

Non può che sottolinearsi che la Sezione Misure di Prevenzione, che ha competenza sull'intera provincia di Reggio Calabria, a densità mafiosa tra le più alte d'Italia, affronta quotidianamente un lavoro particolarmente gravoso, complesso e delicato, con pendenze e numeri, soprattutto di gestione patrimoniale, che certamente rendono tale settore tra i più impegnativi, e si caratterizza, anche in rapporto alla popolazione, tra quelle più importanti tra i Tribunali che svolgono attività consimile, risultando secondo soltanto rispetto ai Tribunali di Napoli e Palermo, con un bacino di utenza ed un numero di magistrati addetti incomparabilmente superiore rispetto a quelli di Reggio Calabria.

Sotto tale profilo, anche per comprendere lo sforzo lavorativo cui si è sottoposta questa Sezione M.P., va rimarcato che, a seguito del trasferimento della dott.ssa Grieco al Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, la Sezione (si ripete, la terza più importante d'Italia) ha funzionato soltanto con il sottoscritto, in qualità di presidente, la dott.ssa Oliva, uditore giudiziario al primo incarico che ha dovuto gradualmente impadronirsi delle specificità e delle complesse attività proprie delle misure di prevenzione, ed il dott. Giusti, part time con la sua attività gabellare di giudice monocratico penale.
Ciò ha comportato che quasi tutte le nuove misure patrimoniali sono state prese in carico dal sottoscritto presidente della Sezione, sia per quanto riguarda la fase dell'emissione del sequestro cautelare, spesso con successivi provvedimenti integrativi, sia nella fase della integrazione delle indagini e della decisione ai fini della confisca. È superfluo ricordare che trattasi di procedimenti estremamente complessi e difficoltosi, e che postulano un minuzioso esame degli atti, sia per ciò che riguarda i presupposti per la misura personale, che, e soprattutto, per quanto concerne quelli occorrente per l'emissione del provvedimento patrimoniale, che presuppongono anche l'esame di complesse perizie e di dati di natura contabile, il tutto da effettuarsi nei termini inderogabili fissati dagli artt. 2 bis e 2 ter L. n. 575/1965.

Se si tiene conto che tali attività sono state poste a compimento in aggiunta a quelle di specifica competenza del presidente della Sezione (autorizzazioni ex art. 7 bis L. 1423/1956, provvedimenti di aggravamento provvisorio ex art. 7, comma 3º, L. cit. provvedimenti di applicazione provvisoria di effetti di misure personali ex art.6 L. n. 1423/1956, provvedimenti di restituzione e confisca della cauzione ex art. 3 bis L. n. 575/1965, che il sottoscritto ha trattato in via pressoché esclusiva, così come, in qualità di relatore, le modifiche personali alla sorveglianza speciale di p.s.), ed oltre l'attività di presidente della sezione di Corte di Assise in precedenza menzionata ed il lavoro ordinario che, anche per le contingenze sopra ricordate, il sottoscritto si è assegnato in misura superiore a quello dei colleghi, può comprendersi sino in fondo quanto sia stato l'impegno profuso in termini di tempo utilizzato per l'esame, lo studio e la redazione dei provvedimenti.

Ma vi è di più: e questo surplus è rappresentato dal lavoro sommerso, non tradotto in provvedimenti formali, derivante dall'attività di giudice delegato alle procedure patrimoniali e da quello di presidente della Sezione, e tradotto in colloqui quotidiani con i curatori – amministratori, in fila per rappresentare i problemi più disparati in materia di gestione del patrimonio, nell'esame delle informative riguardanti le violazioni alle misure di prevenzione, nella valutazione delle istanze più disparate in materia di trascrizioni delle misure patrimoniali, nella corrispondenza con l'Agenzia del Demanio e la Prefettura di Reggio Calabria in ordine alla destinazione dei beni confiscati, nel contributo alla risoluzione di complesse questioni con i colleghi della Sezione, nella lettura, discussione e correzione degli atti giudiziari da costoro redatti, nella risoluzione dei problemi di cancelleria, nella fissazione delle udienze e nella distribuzione del lavoro tra i colleghi.

A questo lavoro si aggiunge quello derivante dalle discussioni in camera di consiglio, spesso protrattesi sino ad ora tarda, e non riguardante soltanto i provvedimenti incamerati nel corso delle udienze risultanti dalle statistiche, ma anche quelli in materia di modifiche patrimoniali, di liquidazioni di compensi agli amministratori, di ammissione al gratuito patrocinio, di liquidazione ai periti ed ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
Va, ancora, precisato, che, a differenza di quanto precedentemente avveniva, questo presidente ha introdotto la prassi della nomina del relatore nei procedimenti di prevenzione, in materia da consentire che l'udienza camerale sia trattata nella piena conoscenza anticipata della procedura, anche al fine di disporre le necessarie integrazioni probatorie, e di evitare i tempo morti conseguenti alla riserva della decisione ed alla formulazione di nuove acquisizioni probatorie.

 

In ordine a quanto richiesto dal Presidente della Corte d'Appello di Reggio Calabria con nota n. 4539/07 prot. del 25 luglio 2007, trasmetto le seguenti informazioni e considerazioni concernenti l'attività di questo Tribunale per i Minorenni, anche in relazione agli specifici profili evidenziati in tema di giustizia minorile nella nota n. 807/07/SG del 29 agosto 2007 della Prima Presidenza della Corte di Cassazione.

  1. Situazione dell'organico e dei beni strumentali
    1. Il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria è allocato in un edificio demaniale da considerare inadeguato sia in termini di spazi disponibili sia in termini di condizioni di manutenzione.
      Infatti nello stesso stabile si trovano gli Uffici della Procura della Repubblica presso questo Tribunale, quelli delle tre Squadre di Polizia Giudiziaria, il Centro di Prima Accoglienza per gli imputati sottoposti alla misura dell'arresto e la Comunità Ministeriale per Minori, in cui vengono inseriti i soggetti sottoposti alla misura restrittiva del collocamento in comunità.
      Tale insieme di Uffici non consente un ottimale svolgimento delle rispettive funzioni per l'obiettiva insufficienza dei locali e per le diversità delle esigenze organizzative, di tal che appare necessario trasferire la Comunità Ministeriale in altri locali, più ampi e più idonei al perseguimento delle finalità di tale struttura comunitaria.
      I beni strumentali sono invece sufficienti alle esigenze e sono stati adeguati nell'ultimo anno alle attuali esigenze informatiche mediante nuove forniture di apparati di computer, dopo che negli anni precedenti si era già provveduto al radicale rinnovo delle postazioni di lavoro e degli arredi destinati all'attesa del pubblico.
      Permangono di contro rilevanti difficoltà riguardo alla manutenzione dell'edificio ed all'apprestamento di strutture di vigilanza, giacchè, diversamente che per gli altri locali destinati all'amministrazione della giustizia, che vedono il coinvolgimento del Comune, quelli in uso alla giustizia minorile sono direttamente gestiti dal Ministero della Giustizia, venendo così a risentire delle problematiche finanziarie derivanti dalle restrizioni dei capitoli di spesa.
      Sarebbe pertanto auspicabile che, al pari degli altri Uffici Giudiziari, anche per i locali destinati a questo Tribunale fosse previsto l'ordinario regime di intervento manutentivo dell'Ente locale, che più tempestivamente e fattivamente può corrispondere alle esigenze che insorgono.
    2. L'organico del personale di magistratura, che è di 4 unità, è stato interamente coperto nel periodo in considerazione con l'immissione di un uditore giudiziario e di un magistrato di tribunale, consentendo così di ottimizzare l'attività dell'Ufficio dopo un periodo in cui si era avuta una scopertura del 50% nel 1º semestre del 2006 e del 25% nel secondo semestre di detto anno.
      L'entità dell'organico comporta tuttavia l'esigenza di applicazioni da altri Uffici allorché bisogna provvedere alla trattazione di procedimenti a carico di imputati detenuti sia nella fase del tribunale del riesame o di appello ex art. 309 e 310 c.p.p., sia in quella del dibattimento, a motivo del regime di incompatibilità che investe per tali procedimenti i due magistrati che vengono a ricoprire le due funzioni di G.I.P. e di G.U.P.
      Siffatti esigenza non si pone invece per i componenti privati, giacchè essi sono presenti in questo Tribunale in numero di 12 unità.
      Il ruolo svolto dai Giudici Onorari va posto in opportuna evidenza, giacchè essi concorrono, quali componenti necessari dei collegi, a tutte le attività penali successive alla fase delle indagini preliminari e nel settore civile provvedono nella maggior parte dei casi alle audizioni dei minori, dei genitori e degli operatori del servizio sociale.
      Quanto, poi, al personale amministrativo, a fronte di un organico complessivo di 19 unità, che può reputarsi congruo rispetto alle esigenze dell'Ufficio, mancano ancora in ruolo n. 1 funzionario C2, n. 1 cancelliere B3, n. 1 contabile B3 e n. 1 ausiliario B1, funzioni in atto svolte da personale inviato in posizione di comando, il che non consente di elaborare una divisione dei compiti funzionale e stabile.
      Si è peraltro in attesa che si dia corso agli interpelli che nei mesi passati l'Amministrazione ha effettuato anche per le suddette posizioni lavorative, in modo che la suddetta difficoltà organizzativa possa essere superata.

  2. Settore Civile
    Nel settore della volontaria giurisdizione va evidenziato il contributo dato dai giudici onorari in forza della loro competenza ed esperienza nel campo della psicologia e dell'assistenza sociale, soprattutto con riguardo alle specifiche modalità dell'intervento da effettuare, all'individuazione delle strutture in cui inserire minori con marcate condizioni di disagio, alla valutazione dell'idoneità all'adozione internazionale.

    Gli interventi del Tribunale si esplicano nella maggior parte dei casi mediante l'applicazione di prescrizioni ai genitori, incidendo così nell'ambito della potestà, o il collocamento dei minori in strutture comunitarie.

    Riguardo all'inserimento di minori in altro nucleo familiare va rilevato che esso avviene mediante lo strumento dell'adozione in un numero molto ridotto di casi, giacchè questo Tribunale ha ritenuto di privilegiare lo strumento dell'affidamento familiare, applicato nel periodo in n. 10 casi, conformandosi ad un preciso indirizzo dato dal legislatore con legge 28 marzo 2001 n. 149.
    Con tale strumento, che può essere applicato dai servizi sociali, in caso di assenso dei genitori, o dal Tribunale negli altri casi, può infatti ottenersi il duplice risultato di salvaguardare il vincolo naturale e di realizzare un idoneo sostegno ai minori allorché le risorse umane ed economiche dei familiari siano valutate come insufficienti o inadeguate.

    Sono molti ormai i casi di interventi di affidamento, che hanno visto impegnato in prima linea il Servizio Sociale del Comune di Reggio Calabria, il quale ha istituito un apposito Ufficio per l'affido, e che hanno del pari richiesto, per l'urgenza determinata dalla situazioni e per la novità dell'istituto, un impegno diretto del Tribunale nella ricerca di coppie disponibili e nella non sempre agevole regolamentazione del rapporto dei minori con la famiglia di origine, dovendo sopperire in proposito ai ritardi con cui l'istituto dell'affidamento è stato percepito ed attivato in vaste aree della provincia.
    Peraltro va evidenziata una situazione di incongruenza che vede l'obbligo di segnalare al Giudice Tutelare, organo del Tribunale ordinario e non di quello minorile, i casi di affido temporaneo extra–familiare, dei quali di regola il Tribunale per i Minorenni viene posto a conoscenza soltanto alla scadenza del periodo di 1 anno a cui la legge limita il potere di convalida del giudice tutelare.

    Tutto ciò comporta che il tribunale minorile può intervenire su situazioni, a volte delicate e complesse, dopo un lasso di tempo che è troppo lungo, in quanto determina la cristallizzazione di condizioni di disagio o di inadeguatezza che avrebbero meritato di essere valutate e fronteggiate con opportuna immediatezza.
    Si reputa perciò opportuna una modifica legislativa che valga a ricondurre al tribunale minorile la competenza a conoscere e valutare, fin dall'inizio, i provvedimenti amministrativi di affidamento extrafamiliare, o sottraendoli al giudice tutelare o riconducendo quest'ultimo al tribunale minorile in termini di rapporto funzionale in materia.

    Nell'arco di tempo in considerazione si è poi dovuto provvedere ad applicare l'importante modifica apportata all'art. 155 c.c. con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, relativa alla regolamentazione dell'intervento del tribunale ordinario e di quello minorile in materia di separazione della coppia genitoriale, per i casi, rispettivamente, della separazione personale tra coniugi e della cessazione del rapporto nelle relazioni tra coppi di fatto.
    La normativa ha reso omogenee le modalità di intervento dell'A.G. nei confronti delle controversie tra coppie che abbiano dei figli minori, estendendo al tribunale minorile i poteri del tribunale ordinario, come ad esempio le pronunzie sull'affidamento, sul diritto di visita, sulla determinazione del contributo di mantenimento.
    In proposito questo Ufficio, conformemente a quanto opinato in sede locale dal tribunale ordinario e poi anche fissato in un principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, si è orientato nel senso del riparto di competenza a proprio favore allorché la coppia genitoriale non fosse unita in matrimonio.

    I casi venuti all'attenzione del T.M. sono stati comunque in numero limitato, mentre molto più ampio è stato l'intervento riguardo a genitori coniugati, sia pure sotto lo specifico profilo di competenza della richiesta di limitazione della potestà genitoriale.
    È opportuno infine significare che si è data ampia applicazione, laddove non ricorressero motivi ostativi, all'innovativo principio dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, che risulta essere stato peraltro già ben recepito sia dalla classe forense che dalle parti personalmente.

    Quanto alla materia dell'adozione internazionale va rilevato che vi è una sempre più convinta adesione di coppie a tale istituto, che ha in effetti mostrato di produrre effetti concreti, per come è dimostrato dalle numerose richieste di idoneità e dagli ingressi in Italia di minori stranieri adottati.
    È tuttavia doveroso segnalare che in un certo numero di casi si sono presentati gravi problemi di inserimento di detti minori, tanto da determinare in più casi l'allontanamento dal nucleo familiare con inserimento in gruppi appartamento ed in taluni addirittura l'attivazione della procedura di adattabilità per un inserimento in un nuovo contesto familiare.
    Tali difficoltà di inserimento richiedono una riflessione da svolgere in comune con i Servizi Sociali e la Commissione Adozioni Internazionali per cogliere le ragioni di fondo del fenomeno, al fine di apprestare idonei interventi di sostegno alle coppie adottanti, che appaiono particolarmente decisivi nei periodi immediatamente successivi all'ingresso dei minori in Italia.

    Quanto alla durata media dei procedimenti attinenti l'adozione nazionale, per i quali si è effettuata pronunzia in n. 9 casi, i tempi sono dettati dal passaggio procedimentale che richiede il periodo di 1 anno di affidamento preadottivo prima della pronunzia dell'adozione.

    In ordine all'adozione internazionale il procedimento concernente la declaratoria di idoneità, richiesta nel periodo da n. 74 coppie, è condizionato nei tempi dall'esigenza, voluta dalla lege, di sottoporre i coniugi ad un corso formativo–informativo presso i servizi sociali ed all'osservazione psico–sociale, il che, mediamente, porta alla definizione del procedimento in un arco di tempo di 4–6 mesi dalla domanda iniziale.
    Si è constatato che per la successiva fase dell'abbinamento con i minori adottandi, che si svolge interamente presso l'A.G. straniera, che pronunzia, secondo le varie legislazioni, l'adozione o l'affidamento preadottivo, vi è un periodo medio di attesa di due–tre anni, dipendente dalle richieste accumulatesi nel tempo e dalla loro concentrazione in paesi dell'Europa orientale.
    Una volta emesso il provvedimento dell'A.G. straniera competente, l'ingresso in Italia del minore avviene entro pochi giorni e nell'arco di due mesi circa viene di regola definita la fase di delibazione di competenza di questo Tribunale al fine della efficacia del provvedimento adottivo nel nostro Paese, che nel periodo in considerazione ha riguardato n. 23 minori.

    Non si segnalano infine in questo distretto casi di sottrazione internazionale di minori, mentre ripetuti sono stati gli arrivi di minori con sbarchi clandestini sulle spiagge della provincia, ma nella gran parte dei casi non vi sono stati provvedimenti adottati da questo Ufficio poiché le forze di polizia hanno avviato i minori ed i loro familiari presso un centro appositamente attrezzato per l'accoglienza nella provincia di Crotone, che rientra nella competenza territoriale del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro.

  3. Settore Penale
    La situazione delle pendenze dibattimentali è allo stato normalizzata nei termini di un pieno equilibrio tra processi sopravvenuti e processi definiti, per cui i processi di non particolare complessità possono essere di norma definiti dinanzi a questo Tribunale entro l'anno dalla data della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M.M.. Infatti l'originaria pendenza di n. 47 giudizi dibattimentali si è ridotta al 30 giugno 2007 a n. 42 procedimenti, a fronte della sopravvenienza di n. 64 nuovi fascicoli, definiti in ragione del 45% circa con concessione del perdono giudiziale ed in ragione del 5% circa per esito positivo della messa alla prova, entrambe formule di proscioglimento specifiche del giudizio minorile.

    Va peraltro segnalato che nel periodo in considerazione vi è stata una notevole crescita di procedimenti con imputati detenuti, essendo state emesse n. 17 ordinanze di convalida di arresto e n. 40 ordinanze restrittive della libertà, il che indica, da un lato, la tendenza alla commissione di reati di maggiore gravità da parte di minori, in un caso anche a titolo di concorso in omicidio ed in due casi a titolo di partecipazione ad associazione mafiosa, oltre a vari episodi di detenzione di sostanze stupefacenti e ad alcuni di violenza sessuale, e dall'altro, una maggiore capacità delle forze dell'ordine di effettuare arresti in flagranza di reato, grazie ad una sempre più efficiente organizzazione delle risorse disponibili in termini di uomini e materiali.

    Nel settore del G.I.P. vi è una pendenza di 441 procedimenti, dovuta in gran parte alla mancanza di un G.I.P. titolare per circa 1 anno ed alla impossibilità di far fronte a tempo pieno a tale servizio da parte del magistrato supplente, a motivo delle incombenze imposte a costui dalle urgenze civili e penali e dalla trattazione dei procedimenti in fase di udienza preliminare o già a dibattimento.

    Va tuttavia considerato che i suddetti processi pendenti in fase G.I.P. concernono in gran parte procedimenti per i quali vi è stata richiesta di archiviazione da parte del P.M., che pertanto potranno essere evasi rapidamente dal magistrato tabellarmente incaricato proprio di detto settore di attività, che ha preso possesso dell'Ufficio nel mese di maggio del corrente anno.
    Si è in ogni caso provveduto a fronteggiare in modo ottimale con i magistrati in servizio nel periodo le esigenze dell'udienza preliminare, giacchè la pendenza in tale settore è passata dagli iniziali 73 procedimenti ai 33 finali, a fronte di una sopravvenienza di 83 procedimenti, con un livello di definizione dei giudizi in tale fase che è stata effettuata in circa il 20% dei casi con il rito abbreviato, in circa il 25% per concessione del perdono giudiziale, in circa il 5% con il positivo esperimento della messa alla prova ed in un altro 5% con declaratoria di irrilevanza del fatto.

    Vi è poi da rilevare la discrasia costituita dal numero elevato di casi in cui si è pervenuto ad applicazione del perdono giudiziale in sede dibattimentale e ciò, non per un rigetto da parte del G.U.P., bensì per il fatto che la gran parte degli imputati era rimasto contumace in sede di udienza preliminare.
    Appare evidente che un tale stato di cose porta pregiudizio all'Amministrazione della Giustizia, giacchè comporta un vano appesantimento dei ruoli di udienza e dell'impegno di personale, nonché un rilevante carico di spese per l'erario, dato che nella gran parte dei casi la difesa viene svolta d'ufficio anche nella fase dibattimentale.
    Nel contempo tale ulteriore attività processuale, che ben potrebbe fermarsi alla fase preliminare, comporta per il minore e la sua famiglia le tensioni e gli effetti negativi del protrarsi del procedimento oltre il necessario.
    Da ciò discende l'opportunità di un intervento legislativo che, pur tenendo conto dei profili di incostituzionalità posti al riguardo dalla Corte Costituzionale, renda possibile l'applicazione del perdono giudiziale e del proscioglimento per irrilevanza del fatto nella fase dell'udienza preliminare, anche in assenza dell'imputato che non abbia manifestato opposizione a siffatte declaratorie. Occorre segnalare che nessun reale pregiudizio avrebbe in tali casi l'imputato prosciolto, gicchè è ormai giurisprudenza consolidata che avverso l'applicazione del perdono giudiziale in fase istruttoria può farsi opposizione dinanzi al Tribunale al fine della celebrazione del giudizio con rito dibattimentale.

    Per quanto concerne poi la fase dell'esecuzione penale, va rilevato che l'entrata in vigore della legge di concessione dell'indulto ha determinato un particolare impegno per il collegio avente funzioni di giudice dell'esecuzione, in quanto si è dovuto provvedere alla concreta applicazione del beneficio a tutti i condannati che vi avevano diritto.
    D'altra parte, però, vi è stato l'effetto correlato del venir meno della gran parte delle esecuzioni di pena, per cui i procedimenti in atto pendenti si sono ridotti ad uno soltanto dinanzi al collegio di sorveglianza, a fronte dei sette iniziali e degli undici sopravvenuti.
    Va rilevato, tuttavia, accanto agli effetti del suddetto indulto, che la tipologia dei reati oggetto di giudizio ha riguardato in genere fatti di limitata rilevanza delinquenziale, per cui ampia è stata l'applicazione del perdono giudiziale, che esclude l'irrogazione di una pena.

    Nel periodo in considerazione l'esecuzione ha pertanto riguardato soltanto periodi di pena prolungati, che comportano una questione di particolare delicatezza, costituita dal fatto che dopo i 21 anni il condannato deve espiare la pena nell'ambito del circuito carcerario ordinario, con il rischio di acquisire, ancora in giovane età, frequentazioni e logiche proprie di soggetti adulti di elevata capacità a delinquere.
    In proposito si segnala l'opportunità dell'esperimento che l'Amministrazione Penitenziaria sta effettuando in uno stabilimento sito nel territorio di questo Distretto, nel comune di Laureana di Borrello, in cui sono stati inseriti detenuti con residui di pena infratriennali e di età inferiore ai 25 anni, in modo da offrire un percorso rieducativi affrancato da contesti di elevata valenza delinquenziale. Nella stessa direzione vanno iniziative adottate dalla Giustizia Minorile per sperimentare nuovi percorsi rieducativi per i giovani prossimi alla fascia di età dei 21 anni, che vanno opportunamente sostenuti e stimolati.

    Altra questione che in tempi recenti si è posta in questo territorio è quella della commissione di reati gravi, quali rapine a mano armata da parte di minori infraquattordicenni, giacchè per costoro non sono applicabili sanzioni penali.
    In un caso si è proceduto, a causa della pericolosità rivelata dalla reiterazione dei reati, all'applicazione dell'inserimento in comunità a titolo di misura di sicurezza, il che lascia intendere come vi è un livello di pericolosità di alcuni soggetti, anche al di sotto dei 14 anni, che impone l'adozione di misure rigide di contenimento, che in genere la struttura comunitaria a cui si accede con i provvedimenti civili o amministrativi non è in grado di assicurare. Vanno perciò condivise le iniziative del Dipartimento della Giustizia Minorile volte a sperimentare per tali classi di età interventi in strutture protette con la duplice finalità di assicurare un contenimento più efficace ed un percorso educativo appropriato alle problematiche di tali soggetti, ovviamente sempre sotto il controllo della magistratura di sorveglianza.

 

Dovendosi corrispondere alla richiesta del Sig. Primo Presidente della Suprema Corte, come da circolare prot. N. 807/07/SG del 29 agosto 2007, si osserva che si terrà conto dei criteri suggeriti dal documento in parola e, in particolare, si cercherà di dare le risposte pertinenti all'organizzazione ed al funzionamento di questo Tribunale e degli Uffici di Sorveglianza che lo completano; si passerà poi a scrivere dell'andamento dei servizi col corollario della consistenza (qualitativa e quantitativa) dei provvedimenti terminativi delle procedure di rango collegiale e monocratico; si faranno quindi le osservazioni attinenti ai principali inconvenienti che – ad avviso del relatore – influiscono in negativo sull'andamento e sulla resa dei servizi; si concluderà con brevi notizie sugli aspetti più salienti della "questione carceraria".

Si rileva perciò in primis che gli uffici di cancelleria sono organizzati in due essenziali settori:

  1. quello deputato agli affarini competenza collegiale, cui attendono la sezione addetta all'istruzione delle istanze e dei procedimenti i più vari (due dipendenti + un conducente in auto, adibito alla bisogna) e una seconda, distinta dalla prima, che si occupa di tutte le incombenze intese alla trattazione dei procedimenti in camera di consiglio, alla notificazione–comunicazione delle ordinanze collegiali, all'esecuzione in genere di queste ultime (due dipendenti);
  2. quello che opera nell'ambito dei due uffici monocratici, con il personale che disbriga, distintamente, la materia delle liberazioni anticipate, del rinvio esecuzione pena, delle detenzioni domiciliarie provvisorie, degli affidamenti terapeutici pure provvisori, dei ricoveri ospedalieri di urgenza, della remissione del debito, delle sospensioni condizionate di porzione di pena detentiva legge 1º agosto 2003 n. 207, delle domande di grazia (due dipendenti), la materia delle misure di sicurezza e dei permessi premio e/o di necessità (un dipendente), la materia delle eventuali sospensioni delle misure alternative ai sensi degli artt. 51 bis e 51 ter Ord. Pen., delle diverse autorizzazioni ai fruitori delle stesse misure alternative, delle licenze ai semiliberi, dell'approvazione dei programmi di trattamento, delle rogatorie (due dipendenti).

I giudici che decidono in tutti gli affari degli uffici di sorveglianza sono due e la competenza è distribuita equamente e preventivamente secondo il criterio dell'ordine alfabetico (la d.ssa Lucia Minauro provvede nei procedimenti intestati a persone il cui cognome inizia con le lettere da A ad L, mentre la d.ssa Sabrina Bosi si occupa di tute le restanti procedure). Il criterio di attribuzione subisce un'ovvia deroga, integrandosi con quello dell'istituto carcerario, onde il primo magistrato, che esercita i poteri ispettivi sulle case circondariali di Reggio Calabria e Locri, provvede su tutte le richieste dei detenuti ivi ristretti, mentre la d.ssa Bosi decide sulle domande dei ristretti nella casa circondariale di Palmi e nell'istituto sperimentale di Laureana di Borrello.

Entrambi i magistrati, inoltre, si alternano nelle udienze collegiali che si tengono di norma ogni mercoledì, concorrendo con il presidente alla relazione introduttiva di ciascun procedimento e alla relazione delle ordinanze secondo il criterio dell'equa distribuzione dei fascicoli. I giudici laici, interpellati sia pure in tempi remoti, hanno manifestato qualche preoccupazione e, comunque, scarsa propensione ad accollarsi il compito della redazione della motivazione di un limitato numero di ordinanza (magari di quelle più agevoli sotto il profilo della consistenza del corredo "motivazionale") così che non si è ritenuto di rinnovare l'invito ai componenti laici sopravvenuti.

Le udienze monocratiche, di norma a cadenza quindicinale, sono state 19, quelle collegiali 33.

Nel settore delle misure alternative alla detenzione gli esperimenti extramunari più frequenti sono stati quelli riguardanti l'affidamento in prova al s.s. e la detenzione domiciliare, con notevole divario rispetto alla terza misura ordinariamente praticata (la semilibertà).

  1. La messa in prova dell'art. 47 O.P. è stata delibata in 73 casi, con esito positivo in 11 / di cui 2 in favore di condannati detenuti), con rigetto in 51, con inammissibilità in 5, con revoca del beneficio in 6.
    L'estinzione della pena per esito favorevole della messa in prova è stata pronunciata in 12 casi, avvertendosi che essi non hanno ovviamente alcuna attinenza con i 73 casi delibati durante il periodo annuale di riferimento.
  2. La detenzione domiciliare è stata esaminata in 75 casi, con esito favorevole in 25 casi (di cui 9 a ristretti in carcere, 1 in prosecuzione per art. 51 bis O.P.), con rigetto in 37, inammissibilità in 10, con revoca in 1, cessazione in 2.
  3. La semilibertà è stata trattata in 29 casi, con accoglimento in 6 (di cui 5 a detenuti), rigetto in 18, inammissibilità in 4, revoca in 1.
  4. L'affidamento terapeutico di cui all'art. 94 D.P.R. n. 309/90 è stato esaminato 10 volte, positivamente in 5 casi (con istanti sospesi ai sensi del co 5 dell'art. 656 CPP) con rigetto in 4, inammissibilità in 1.
    Appare abbastanza evidente la marginalità del dato numerico complessivo, cui corrisponde quello, altrettanto irrilevante, della sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 90 del detto D.P.R., delibata con rigetto in soli due casi.
    Si osserva la singolarità di codesti due ultimi dati numerici marginali, nonostante la cospicua quantità delle condanne di soggetti tossicodipendenti nell'ambito di questo distretto. È plausibile l'ipotesi che la categoria di questi condannati abbia tratto vantaggio dall'applicazione del condono concesso con la legge 31 luglio 2006, con la conseguente pronuncia sopravvenuta – de plano – di non luogo a provvedere nei procedimenti di sorveglianza. È pure ragionevole la supposizione che i soggetti tossicodipendenti, una volta condannati, propongano la domanda di ottenimento dell'affidamento in prova ordinario, incorrendo pertanto nel rigetto della richiesta, iscritta tuttavia a sensi dell'art. 47 O.P.
  5. ed F) Decisamente più diffuse sono le domande in tema di riabilitazione da condanne penali, esaminate in 172 casi, con esito favorevole in 96, pari a poco più del 50%, mentre le istanze di liberazione condizionale sono state pochissime: 8, di cui una sola volta concessa.
  6. Tutti gli altri dati statistici relativi alla materia dei rinvii di esecuzione della pena detentiva (chiesti per lo più con allegazione di gravi motivi di salute), dei reclami in tema di permessi, di sorveglianza particolare, di liberazione anticipata, di sospensione del c.d. indultino, avverso i decreti ministeriali di cui all'art. 41 bis co. 2 O.P., degli appelli in tema di misure di sicurezza sono palesemente insignificanti, onde pare più pratico rimandare alla lettura dei prospetti confacenti che conviene allegare alla relazione come complemento.
  7. La lettura dell'ultimo riquadro dei due prospetti semestrali collegiali rende edotti di complessive 463 decisioni indicate con la generica espressione "altri provvedimenti". Si tratta delle ordinanze – fatta qualche sparuta eccezione di pronunce su questioni bagatellari – che in via straordinariamente rapida hanno consentito di chiudere un buon numero di procedimenti di sorveglianza per non luogo a provvedere, grazie al condono che – com'è noto – il Parlamento ha concesso con la citata legge del 31 luglio 2006. E così, ciò che non si era riusciti ad ottenere con un lavoro – si crede – abbastanza assiduo, svolto con abnegazione negli anni andati dal 1993 in poi, è stato conseguito con l'abbattimento di apprezzabile porzione di pena (fino ad un massimo di 3 anni detentivi, com'è altrettanto noto), disposto dai vari giudici dell'esecuzione per effetto del provvedimento legislativo di clemenza.

L'esito è stato che su 2.208 procedimenti pendenti il 30 giugno 2006 – cui se ne sarebbero aggiunti altri 740 sopravvenuti fino al 30 giugno dell'anno successivo – 2040 di essi sono stati "definiti", così che la pendenza attuale (vale a dire al 30 giugno 2007) si è più che dimezzata in un anno, attestandosi su 908 procedure pendenti.

Com'è abbastanza evidente, si è avuto un abbattimento delle pendenze pari, grosso modo, al 60% in un anno. Nientemeno! Nonostante il dato residuo resti pur sempre di "spessore elevato piuttosto rispettabile!!".

Egoisticamente leggendo la cifra, non v'è dubbio che si tratti di un bel risultato; non si direbbe così se si guardasse alla funzione rieducativi della pena e allo specifico ruolo della Magistratura di Sorveglianza, cui compete di agevolare, con la concessione ponderata delle misure alternative alla detenzione, la rieducazione ed il recupero sociale del condannato.

Sulla stessa tendenza "deflativa" si sono mossi i due uffici di sorveglianza, che hanno provveduto in 251 casi di ricoveri esterni di cure, negandoli in soli due casi (art. 11 O.P.), in 42 casi di permessi ai detenuti per necessità, concedendone 10 (art. 30 O.P.), in 312 casi di permesso premio, accordandone 151, quindi poco meno del 50% (art. 30 ter O.P.)

È da rimarcare che la fruizione di tutti i permessi non ha fatto registrare inconvenienti di sorta, giacché – tranne un caso in cui il detenuto, al rientro, è stato riscontrato "positivo" all'esame di sostanza stupefacente (con le consequenziali sanzioni disposte dal magistrato di sorveglianza) – tutto il resto si è svolto regolarmente, con i rientri puntuali e nessuna trasgressione comportamentale.

Di routine le licenze ai semiliberi, concesse in 74 casi (su 85), le remissioni del debito, negate in 70 casi (su 101), i programmi di trattamento per semiliberi, approvati in 24 casi su 25, i decreti di approvazione del lavoro all'esterno, emessi in 28 casi, il parere su domanda di grazia, dato in un sol caso, 79 le ordinanze in tema di misure di sicurezza applicate, prorogate, aggravate, revocate.

È tendenzialmente crescente l'incremento dei casi di sospensione delle misure alternative per trasgressioni comportamentali, mentre sono in via di esaurimento i casi di sospensione del beneficio previsto dalla legge 1º agosto 2003 (il c.d. indultino) e le stesse ordinanze di concessione del beneficio in questione.

È poi da rimarcare il dato numerico complessivo dei casi in cui i vari benefici concessi, segnatamente nel campo delle misure alternative alla detenzione, delle liberazioni anticipate, dei c.d. indultini, delle libertà controllate, dei permessi premio, sono stati di poi revocati per condotte trasgressive: una volta precisato che, sul versante della sanzione sostitutiva, si è trattato più propriamente di applicare la conversione della stessa in detenzione ordinaria ai sensi dell'art. 108 della legge 24 novembre 1981 n. 689, resta da rilevare che le varie ipotesi sperimentate, in cui il trattamento penale non ha avuto esito conforme alle aspettative della rieducazione, sono state computate in numero di 22.

Nel calcolo appena considerato non hanno avuto posto le revoche dell'indultino fondate su una dubbia interpretazione dell'art. 2 co. 5 della legge n. 207 del 2003 giacché la Suprema Corte ha, con recenti e ripetute pronunce, ravvisato la tassatività della detta previsione normativa nella parte in cui la cessazione del beneficio può avvenire nei confronti di chi commette, entro cinque anni dall'applicazione del beneficio stesso, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, annullando così talune ordinanze di questo tribunale che aveva opinato potersi fare rientrare l'ipotesi della denuncia, peraltro accompagnata dall'arresto in flagranza, dell'autore del delitto di detenzione ingiustificata di sostanze stupefacenti nella categoria dell'inottemperanza ingiustificata della (fondamentale ed ovvia) prescrizione di non violare la legge penale. Ma, se si è compreso bene la portata della sentenza 21 giugno 2006 n. 255, sta ora di fatto che per pronuncia della Corte Costituzionale l'applicazione del c.d. indultino non è più automatica, essendo stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, co. 1, della legge suddetta nella parte in cui non prevede che il giudice di sorveglianza possa negare la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva al condannato quando ritiene il beneficio non adeguato alle finalità previste dall'art. 27, terzo comma, della costituzione. E, dunque, se la magistratura di sorveglianza la possa negare in partenza, non si vede perché non lo potrebbe fare (con la revoca) nel caso in cui abbia constatato, strada facendo l'indultino, l'immeritevolezza di chi ne stia fruendo!

Si rileva infine che i due magistrati di sorveglianza hanno esaminato ben 434 domande di liberazione anticipata, con esito favorevole in 253 casi, cui vanno aggiunte le 36 volte di pronunce parzialmente favorevoli. I casi di rigetto sono stati tuttavia assai contenuti (appena 12), essendosi avute un numero rimarchevo