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Inaugurazione Anno Giudiziario 2008
RELAZIONE DEL DOTT. ANTONIO BUONAJUTO,
PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
26 gennaio 2008
Indice
SALUTO
PREMESSA
IL QUADRO LEGISLATIVO E L'ATTUAZIONE DELLE LEGGI DI RIFORMA
- La riforma del giudice unico di primo grado
- La legge dell'8 febbraio 2006 n. 54 in tema di separazione dei genitori e di affido condiviso
- La legge 30 luglio 2007 n. 111 di riforma dell'Ordinamento Giudiziario e il nuovo assetto della magistratura
IL SERVIZIO GIUSTIZIA NEL DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO DELL'UMBRIA
- Un primo bilancio
- La magistratura onoraria e la giustizia del giudice di pace
- Il lungo percorso dell'informatizzazione
LA GIUSTIZIA CIVILE E DEL LAVORO
- La giurisdizione civile nel primo grado del giudizio: le pendenze e la durata dei processi
- La giustizia civile in grado d'appello: pendenze e durata
- I procedimenti in materia di equa riparazione (cd. legge Pinto)
- Diritto di famiglia
- Diritto e processo societario
- Le controversie in materia di lavoro e previdenza
- Fallimento e procedure concorsuali
- Immigrazione ed espulsione degli stranieri
- L'esecuzione forzata con particolare riguardo al rilascio degli immobili
LA GIUSTIZIA PENALE
- La giurisdizione penale in primo grado
- In grado d'appello
- Il patrocinio a spese dello Stato
- Estradizione ed assistenza giudiziaria: il mandato di arresto europeo
- Le prescrizioni nei vari gradi del giudizio
- Le intercettazioni telefoniche ed ambientali
- I procedimenti speciali in primo e secondo grado
- Le impugnazioni
- La competenza penale del giudice di pace
- Effetti delle recenti riforme legislative
I DELITTI IN PARTICOLARE
L'ESECUZIONE PENALE:TRIBUNALE ED UFFICIO DI SORVEGLIANZA
LA GIUSTIZIA MINORILE CIVILE E PENALE
LE ATTIVITÀ PARAGIUDIZIARIE DELLA CORTE D'APPELLO
- Premessa
- L'Ufficio dei Referenti Distrettuali per la Formazione dei magistrati togati
- La Commissione distrettuale per la formazione della magistratura onoraria
- L'Ufficio Formazione del personale
- Gli esami di abilitazione alla professione forense
- Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
- L'Ufficio NEP (Notifiche, Esecuzioni, Pignoramenti)
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Al Capo dello Stato e Presidente del CSM, Giorgio Napolitano, il consueto e deferente saluto, grati per la sensibilità che va manifestando sui problemi della Giustizia e dell'Ordinamento Giudiziario.
Ringrazio inoltre per la loro partecipazione all'odierna cerimonia:
Il rappresentante del CSM;
Il rappresentante del Ministero della Giustizia;
Le Autorità civili, militari e religiose;
I Rappresentanti del Libero Foro e dell'Avvocatura dello Stato;
I Capi delle altre Magistrature dell'Umbria e degli Uffici giudiziari del Distretto.
Ma sento anche il bisogno di estendere il più caloroso ringraziamento a tutti i cittadini presenti, e, tra essi, al presidente Giovanni Morani, che, avendo pochi giorni or sono raggiunto la stagione degli ozi studiosi, può vantare l'orgoglio di chi ha compiuto fino in fondo il proprio dovere di magistrato.
Infine, il mio pensiero commosso va ai tanti lavoratori deceduti per cause di lavoro, in Italia e nella nostra Regione. E ancora, a quelli tra noi che ci hanno prematuramente lasciati in quest'anno: e corre la mente al sostituto procuratore generale, dott. Giampaolo Goretti, che, dedicando l'intera sua vita operosa alle cose della giustizia, ha ben illustrato la magistratura perugina meritando che, in quest'aula, se ne rinverdisse il ricordo attraverso la targa che, nel generale consenso, vi è stata apposta. E, con Lui, al presidente dott. Giancarlo Orzella, al quale i magistrati e il personale del suo Ufficio hanno unanimemente chiesto che sia dedicata un'aula del nuovo Tribunale della città.
La cerimonia della Inaugurazione dell'anno giudiziario, che è regolata dalla legge n. 150 del 2005, vuole essere un momento di riflessione sui complessi temi della giustizia e di sobrio confronto tra magistrati, avvocati ed esponenti delle Istituzioni, con la più ampia partecipazione della società civile. Essa perciò non va riguardata come un evento della sola magistratura, meramente celebrativo ed autoreferenziale, ma come espressione dell'adempimento di un dovere della magistratura verso i cittadini e le Istituzioni, che non ha soltanto una funzione di rendiconto sull'esercizio della giurisdizione e sui rimedi a vari livelli adottati per superarne le criticità, ma anche sulle cause delle più gravi disfunzioni e sugli effetti delle più recenti riforme legislative.
E il pubblico dibattito di oggi è l'occasione, unica e solenne, per riferire delle cose fatte e dei risultati ottenuti o programmati, in un ideale dialogo con gli altri organi istituzionali e con tutti gli operatori del diritto, alimentato dalla certezza che il tema della giustizia non può non coinvolgere tutta la società civile.
E perchè si abbia una più compiuta conoscenza sulle cose della giustizia, la Relazione, quest'anno, è stata corredata da una più dettagliata raccolta di informazioni e dati statistici, prevalentemente forniti dal Ministero della Giustizia al quale gli Uffici giudiziari hanno l'obbligo di trasmettere periodicamente i rispettivi dati funzionali.
Non può dubitarsi che l'analisi avvertita, tempestiva e costante, di questi dati, soprattutto se assistita dalle indispensabili conoscenze informatiche, consentirà ai Capi degli Uffici giudiziari, ed agli stessi magistrati, di modulare le rispettive risposte, in termini di vigilanza e di impegno organizzativo, dando loro la chiave per meglio comprendere i nuovi e più complessi criteri che presiedono alla formulazione e alla lettura dei risultati statistici, che nel risalente periodo 1 luglio 2001–30 giugno 2006 hanno palesato, relativamente al settore penale, una generale situazione di criticità del Distretto di Perugia, che oggi può dirsi in via di superamento.
Dopo un laborioso avviamento ha rivelato timidi segni di positività, presto smorzati dall'incremento dello scarto tra nuove cause e cause definite. Nei Tribunali italiani le cause iscritte a ruolo hanno superato la quota di 2,5 milioni, mentre davanti al giudice di pace le nuove liti sono state più di 1,5 milioni, e, in entrambi i casi, l'arretrato è addirittura leggermente salito.
Una valanga di processi che una macchina giudiziaria, afflitta da una crescente scarsità di risorse e da un eccesso di regole procedurali, non riesce ad assorbire nei termini dovuti.
Ed è facile constatare che la stessa magistratura onoraria mostra i primi segni di affanno con un saldo negativo tra procedimenti civili definiti e procedimenti iscritti nell'anno.
Ma è soprattutto dinanzi alle Corti d'appello, gravate da sempre nuovi compiti, che si registrano le maggiori difficoltà occorrendo qui sottolineare che i processi civili che pendono in grado d'appello sono aumentati in Italia del 10% in un solo anno, e che quelli penali sono in continua allarmante lievitazione.
Ed a questo la Corte d'appello di Perugia non fa di certo eccezione, anche se registra il dato molto positivo di un indice di "smaltimento" o, come suol dirsi, di "ricambio" delle pendenze civili e del lavoro che risulta tra i più alti d'Italia.
L'analisi dei primi dati, statistici e giurisprudenziali, permette già di trarre significative conclusioni sugli effetti dell'affidamento condiviso: si tratta di un'applicazione sempre più ampia che si attesta su valori ben superiori a quelli del vecchio affidamento congiunto e che a Perugia raggiunge il livello del 90% (rispetto al 20,8% del periodo anteriore). Restano tuttavia diffidenze e resistenze che tendono a svilire il principio di bigenitorialità (il diritto dei minori a mantenere rapporti equilibrati con entrambi i genitori e il riconoscimento diretto al figlio maggiorenne dell'assegno di mantenimento) che rischiano di svuotare, di fatto, il cardine della riforma, che, non a caso, prevede che il magistrato nel corso della separazione e in merito alle scelte sull'affidamento della prole disponga l'audizione del figlio con almeno 12 anni (o di età inferiore se capace di discernimento).
Peraltro la legge ha inciso anche su profili attinenti al rito attribuendo la reclamabilità dinanzi alla Corte d'appello ai provvedimenti temporanei emessi dal presidente del tribunale nell'interesse dei coniugi e dei figli quando fallisce il tentativo di conciliazione. Ma è ius receptum l'opinione che la Corte d'appello – che a Perugia ha sollecitamente definito nel periodo di riferimento la maggior parte dei procedimenti reclamati – può solo valutare, come afferma la norma, i profili di erroneità "immediatamente rilevabili" e non anche procedere a indagini istruttorie, ritenute generalmente inammissibili.
Dopo oltre 50 anni di vana attesa, e pochi mesi di frenetica attività legislativa, il Parlamento, ha finalmente approvato, nel termine del 31 luglio 2007, il disegno di legge di riforma dell'Ordinamento Giudiziario che, cancellando la farraginosa macchina dei concorsi, della previgente riforma e, con essa, la visione di una magistratura costruita sulla piramide dei gradi e delle funzioni, ha riscritto la parte centrale dello statuto dei magistrati: le progressioni della carriera, i passaggi dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa, la temporaneità degli incarichi direttivi e di quelli semidirettivi.
La disciplina comprende, accanto alla legge n. 111 del 2007, i provvedimenti legislativi varati nel 2006 in materia di giustizia disciplinare e sull'assetto degli Uffici del pubblico ministero che non hanno mancato di suscitare vivaci dibattiti all'interno e fuori del mondo giudiziario.
In particolare, la nuova legge ha modificato la disciplina dell'accesso in magistratura, strutturandola come un concorso di secondo grado allo stesso modo di quanto accade nelle altre magistrature, e aperto la strada ad un sistema di valutazione dell'attività giudiziaria volto a misurare minutamente la qualità e la quantità del lavoro dei magistrati, e per di più attraverso controlli quadriennali basati su parametri come efficienza e produttività, adeguatezza e tempestività della risposta, rapporto tra mezzi e risultati, capacità di utilizzare il lavoro di gruppo e le risorse umane e materiali. Ha inoltre modificato il sistema delle funzioni, mercé l'introduzione della temporaneità degli incarichi direttivi e la possibilità di rinnovazione dell'incarico soltanto per un secondo quadriennio. Oltre gli otto anni (un pò come per le locazioni abitative) i Capi degli Uffici giudiziari (ma anche i presidenti di sezione) per conservare le funzioni dovranno rimettersi in gioco e nuovamente concorrere per una diversa sede.
Questa previsione, che recepisce una risalente richiesta della stessa magistratura – pervero limitata ai soli uffici direttivi e non anche a quelli semidirettivi – risponde a criteri di modernità e saggezza: perchè stimola la mobilità dei magistrati, ne promuove le capacità organizzative, evitando tanto le designazioni che intervenivano alla vigilia del collocamento in quiescenza, quanto le fin troppo annose permanenze negli stessi uffici, e prefigura un ruolo più vigile e attivo del Capo degli Uffici giudiziari, capace di affrontare i cambiamenti di una società complessa, e governare l'emergenza organizzativa.
Lo scorso anno ci chiedemmo quale figura di magistrato sarebbe venuta fuori dalla riforma della riforma: e cioè un magistrato più professionale o più astretto da vincoli burocratici? Più attento ai rigori della legge o più proclive verso il garantismo e i suoi eccessi?
È ancora presto per dirlo con un certo grado di certezza, ma verosimilmente si tratterà di un magistrato più responsabilizzato, per non dire "controllato", anche quando volesse trasferirsi da una sede all'altra: e le verifiche faranno capo ai Capi degli Uffici di appartenenza, al Consiglio Giudiziario (in una nuova composizione mista) e al CSM: e sarà nelle scelte condizionato dalle rigide incompatibilità nei passaggi dalla funzione requirente a quella giudicante e viceversa, che incentivandone per certi versi la mobilità, finiranno probabilmente con il penalizzare gli Uffici e i Distretti dagli organici più ridotti, come quello umbro.
Ma perchè questa riforma sia capace di sprigionare i vagheggiati benefici e di assicurare nel contempo alla magistratura "un'adeguata condizione d'indipendenza" – com'è detto nella Relazione alla legge – occorrerà che sia presto accompagnata da un forte aumento degli organici della magistratura ovvero, in mancanza, da una coraggiosa riforma semplificatrice delle procedure che sconfigga per davvero i cultori del cavillo e del rinvio e dia modo ai giudici volenterosi di rispondere all'esigenza diffusa di una giustizia migliore, capace di dare tutele ai più meritevoli e di sanzionare coloro che contano sull'inefficienza del sistema per alimentare inadempienze e condotte illegali.
Ma a nessuno può sfuggire che la complessità e varietà dei criteri introdotti con riguardo ai vagli di professionalità, la frequenza delle verifiche, che si basano su giudizi emessi, in prima battuta, dai Consigli Giudiziari (chiamati ad un impegno molto più grave di quello attuale), gli accresciuti compiti dei Capi degli Uffici giudiziari e dei loro Dirigenti reclamano anche per questi profili quell'incremento di risorse, umane e materiali, indispensabili per governare la discrezionalità delle valutazioni ed assicurare serietà e funzionalità al sistema.
La perdurante insufficienza dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo, falcidiato anche quest'anno del 5%, in una alla progressiva riduzione delle risorse finanziarie, non hanno impedito che i segnali di ripresa prefigurati lo scorso anno trovassero ulteriore e più confortante riscontro nell'anno di riferimento 1º luglio 2006–30 giugno 2007.
E si deve, non solo ad una più vigile e costante attenzione prestata sull'andamento della giustizia in tutti gli Uffici giudiziari del Distretto (alla quale ha corrisposto l'encomiabile laboriosità dei magistrati e del personale) ma ad una più consapevole "riconversione e modifica" della proposta tabellare in un vero e proprio "progetto" (approvato dal CSM) che ha compiutamente predeterminato supplenze, applicazioni e coassegnazioni e promosso nei magistrati la "capacità di organizzare il proprio lavoro" mercé una gestione dell'esistente che non fosse prigioniera del momento burocratico.
Al miglioramento del "Servizio giustizia" non ha finora giovato l'enorme produzione di fonti primarie e secondarie che si è abbattuta sul mondo giudiziario senza che ad essa corrispondesse una normativa che, estinguendo i reati minori (ancor più dell'indulto), semplificando le procedure ed adeguando risorse e organici, valesse a graduarne l'operatività, e a sgombrare il campo dalle suggestioni di una certa "mistica della giustiziabilità" che, premiando l'effimera domanda di giurisdizione, pregiudica la vera domanda di giustizia.
Nondimeno, nel Distretto si è raggiunto complessivamente un primo positivo obiettivo, che è quello dell'aumento del numero dei processi definiti, sia nella materia civile e del lavoro che in quella penale; ma non sono diminuite le pendenze nel settore penale a ragione della forte crescita delle sopravvenienze e della complessità di gran parte dei processi celebrati.
Certamente più confortanti sono, invece, i dati degli affari civili in grado d'appello, dove si è raggiunto il saldo tra affari nuovi e affari definiti e sono diminuite, rispetto al decorso anno, sia le pendenze che i tempi del processo.
Non meno difficile è lo stato degli Uffici requirenti, come la Procura della Repubblica di Terni (1 procuratore e 4 sostituti), Spoleto e Orvieto che risentono delle dimensioni "minimaliste" degli organici e delle troppo frequenti situazioni di incompatibilità previste, in sede penale, dalle leggi e dalla giurisprudenza costituzionale (che impongono complesse procedure d'applicazione di giudici da altri uffici, contro ogni regola di buona organizzazione).
In "sofferenza" le Sedi distaccate di Tribunale, che hanno registrato nella materia civile un aumento nel movimento degli affari (pendenza di n. 7.485 procedimenti rispetto ai 7.063 del periodo precedente). Migliore, è, invece, il dato delle pendenze nel settore penale, dove, anche per l'aumento dei procedimenti esauriti (n. 1.199 rispetto ai 984 affari precedenti), sopravvenienze e definizioni quasi si pareggiano (n. 2.483 affari a Perugia rispetto ai n. 2.420 precedenti).
Solo da pochi giorni si è potuto coprire la sede di Città di Castello mentre le Sezioni di Assisi, Gubbio e Todi, che andrebbero soppresse, sono affidate a magistrati togati del Tribunale di Perugia, a tempo parziale.
Unanime è la richiesta di adeguamento degli organici dei magistrati e del personale amministrativo (Perugia conta un numero di giudici inferiore a quello dei più piccoli Distretti di Caltanisetta, Messina e Potenza).
Di contro, un sicuro beneficio per il Circondario di Perugia, e non solo sul piano logistico, conseguirà dall'ormai prossimo trasferimento degli uffici del Tribunale penale del Capoluogo nel nuovo palazzo di giustizia di via XIV Settembre, recentemente inaugurato, unitamente ai lavori di restauro di questa Corte (e per i quali sento il dovere di ringraziare l'Amministrazione comunale, i tecnici e le maestranze che vi sono stati impegnati, con sollecitudine e maestria).
E benché questa soluzione dia modo alla Corte d'appello (e non solo) di utilizzare, almeno una parte, dei locali lasciati dal Tribunale penale, essa non deve rallentare il già laborioso percorso del progetto della cd. Cittadella Giudiziaria e la sua definitiva approvazione ministeriale: obiettivo che deve, in ogni sede, impegnare tutte le Istituzioni nell'intento di fornire alla Giustizia e ai cittadini strutture nuove, più sicure e più adeguate.
A nessuno può sfuggire che un buon avvio della riforma della magistratura togata sia il viatico migliore per ridare smalto anche alla magistratura onoraria. L'esperienza di questi anni, che è stata senz'alcun dubbio positiva, rischia di non esserlo più, innanzitutto per l'addensarsi sui tavoli di questi giudici di un arretrato spesso non inferiore a quello dei magistrati togati e che costituisce il vero ostacolo da aggredire: e che, in larga misura, è riferibile ad una domanda artificiosa di giustizia che tradisce un abuso del processo e la rivendicazione di diritti minimi.
Il risultato è che con l'irrefrenabile aumento dei costi, pubblici e privati, si ha anche il progressivo impoverimento delle scarsissime risorse di quegli uffici, a tutto detrimento delle più serie e pressanti esigenze di giustizia.
È poi venuta a mancare la funzione conciliativa del giudice di pace, sempre meno giudice di equità e sempre più giudice di diritto, sebbene questa figura di giudice, in virtù della sua natura onoraria, non avesse (né debba avere) i vincoli interni del magistrato togato.
Il giudice di pace, spesso lasciato solo dagli attori del mondo giudiziario – che pure dovrebbero stimolarne la crescita culturale ed organizzativa, esaltarne le capacità professionali e sanzionare le inettitudini e le insipienze dei peggiori – rischia di diventare una sorta di parente povero del vecchio Pretore, miraggio e preda assieme di interessi corporativi e meramente materiali.
Per abbattere l'arretrato il Ministero della Giustizia punta ad estenderne l'impiego su larga scala anche nei tribunali: con paletti rigidi sulle competenze ma con la possibilità di aumentarne la produttività anche attraverso un meccanismo retributivo esclusivamente a udienza e a decisione.
I giudici di pace saranno così coinvolti in maniera più diretta e con una più estesa e definita competenza civile e penale nell'attività degli uffici giudiziari, sotto l'unica figura di giudice onorario, all'interno della quale saranno accorpati con gli attuali giudici onorari di tribunale (cd.GOT).
In questa sede ci compete soltanto registrare la novità che attende ancora di divenire legge dello Stato, impegnati – come siamo – nel destinare ai magistrati onorari del nostro Distretto un'attività di supporto più vigile e attenta.
Aumentano a dismisura le pendenze degli affari civili dinanzi al Giudice di pace (nel solo Circondario di Perugia si è passati da n. 6.969 a n. 10.322 affari (dei quali n. 7.118 di opposizione a sanzioni amministrative), molti notoriamente seriali, essendo fortemente lievitate, in un solo anno, le sopravvenienze e benchè il numero dei procedimenti definiti (n. 13.580 nel solo Circondario di Perugia) risulti elevato ed in crescita (allo stesso modo dei decreti ingiuntivi emessi).
A tal riguardo non può tacersi della gravità di queste prime significative "avvisaglie" che anticipano una situazione emergenziale che rischia di diventare endemica, vanificando definitivamente le speranze riposte in questa magistratura onoraria.
La presidenza della Corte ha ritenuto di intervenire con un forte richiamo ad una più avvertita adozione degli istituti processuali che propiziano l'abbattimento sia dei costi che delle pendenze (e si allude alla riunione dei procedimenti con identità, anche parziale di questioni) confidando nel comprovato spirito di servizio dei giudici di pace e nella continuità dell'opera di aggiornamento professionale per essi previsto su iniziativa dell'apposita Commissione per la formazione della magistratura onoraria.
L'impulso dato nel corso dell'anno all'informatizzazione degli Uffici giudiziari, e in particolare della Corte d'appello, darà i suoi frutti nel 2008, anno prevedibilmente di grandi cambiamenti ed innovazioni: perché sarà implementata la prima fase della migrazione di tutti i sistemi informativi, ormai obsoleti, verso i nuovi applicativi del Processo civile Telematico e del RegeWeb.
E questo sarà possibile per l'intensa attività svolta nell'anno di riferimento, sia in direzione dell'ammodernamento di un numero significativo di Postazioni Utente, propedeutiche all'avvio dei nuovi applicativi e di intuitivo beneficio per i legali e le Cancellerie, sia per l'estensione della "cultura" e dei supporti informatici.
In particolare, l'anno in corso segnerà verosimilmente anche il successo dell'iniziativa intrapresa nel maggio scorso da questa Presidenza, in conformità della legge n. 240 del 2006 e delle disposizioni ministeriali, e al modo di quanto già è stato realizzato da altri Uffici giudiziari, che hanno concluso Accordi con la Regione d'appartenenza.
Si tratta di definire una Convenzione con la Regione Umbria, intesa ad avviare un progetto ("per una giustizia più giusta") che dia modo di costituire, grazie alle risorse messe a disposizione dall'istituzione regionale, una vera e propria "banca dati" con le sentenze pronunciate dalla Corte d'Appello negli ultimi cinque anni, da destinare sia ad uso interno (si pensi alla produzione di copie conformi) sia, e con la dovuta riservatezza, ad uso di utenti esterni qualificati (avvocati, enti pubblici, altri uffici giudiziari…). Tale "Document Library" darà conto della giurisprudenza regionale e potrà segnare l'inizio di ulteriori estensioni dell'informatica giudiziaria.
Di tutto questo non possiamo che rallegrarci esprimendo alla Presidenza Regionale che ha sollecitamente corrisposto all'iniziativa, l'apprezzamento nostro e del mondo giudiziario.
Nelle more di questo ambizioso disegno è stato realizzato il progetto di un "Server Consolidation" che, sfruttando le nuove tecnologie di visualizzazione consente lo snellimento e lo smaltimento delle vecchie apparecchiature server.
Ancora, sono stati attivati molti servizi innovativi per il cittadino, utilizzando le tecnologie internet, e sviluppando molti siti internet degli Uffici Giudiziari: ed è ormai prossima la nascita del Portale Web della Giustizia Umbra che li comprenderà tutti.
Ed infine, per migliorare il sevizio reso agli avvocati sono stati attivati una serie di servizi WEB, implementando e installando i nuovi sistemi per la giustizia civile via web (PolisWeb). Inoltre sono stati informatizzati alcuni registri cartacei della sezione penale e, in particolare, il mod. 30 (deposito sentenze) e il mod. 32 (giudice dell'esecuzione) con la possibilità di consultazione diretta. E, tra i primi in Italia, il Distretto ha varato il piano di "Active Directory Distrettuale" che permette di gestire e controllare al meglio il parco macchine presente sul territorio.
Aumenta nei Tribunali del Distretto il numero dei processi civili definiti, ma non diminuisce il numero degli affari pendenti.
In particolare, nel Tribunale di Perugia, afflitto da una serie continua di vacanze che hanno gravemente inciso sul già inadeguato organico giudiziario, benché si registri una modesta riduzione delle sopravvenienze (9.530 procedimenti, di cui 7.693 contenzioso e 1981 di volontaria giurisdizione) il numero dei procedimenti definiti (n. 8.769 di cui 6.936 di contenzioso, n. 2.293 ricorsi per decreto ingiuntivo, n. 1832 di g.volontaria) ancorchè più elevato rispetto a quello dello scorso anno, è tuttora inferiore a quello delle sopravvenienze.
Sicchè in quest'ufficio la pendenza finale risulta ancora, ma non marcatamente, aumentata: 10.898 affari (9.968 contenzioso) rispetto a quelli dello scorso anno (10.136) mentre permane modesta l'incidenza degli appelli avverso le sentenze del giudice di pace (gli appelli pendenti alla fine del periodo sono appena 153).
Diminuiscono le sentenze definitive (1.247 rispetto alle 1.505 precedenti) come quelle di rito monocratico (diminuite del 30,05%).
Nel Tribunale di Terni, all'aumento delle pendenze, passate da n. 3142 procedimenti a n. 3296, si affianca un parallelo ma consistente aumento dei procedimenti civili definiti, passati da 2720 a 3171 affari. Peraltro, è diminuita la pendenza delle cause di separazione e divorzi nonché quella delle cause di lavoro e previdenza (le prime, da n. 891 ricorsi a n. 855 e, le seconde, da n. 1246 a n. 1029 ricorsi).
Parimenti, per le esecuzioni immobiliari e mobiliari, diminuite queste ultime del 47,95%.
Più confortante è il dato relativo al Tribunale di Orvieto essendo i procedimenti pendenti notevolmente diminuiti (105 rispetto ai 250 del decorso anno) per effetto dell'incremento dei giudizi definiti (371 rispetto ai precedenti 149) e parimenti è a dirsi per le procedure concorsuali pendenti e per le istanze di fallimenti.
Di segno contrario, il dato statistico del Tribunale di Spoleto, che registra un aumento, tanto delle sopravvenienze, passate dai 595 affari dello scorso anno ai 692 dell'anno di riferimento quanto delle pendenze (da 1.639 a 1.965), in ragione anche della diminuzione degli affari definiti, da 403 a 366.
In diminuzione è, invece, la pendenza degli affari di volontaria giurisdizione (da 110 a 53) grazie anche all'aumento degli affari definiti (da 365 a 447).
Al modesto incremento degli affari civili complessivamente definiti nel primo grado del giudizio si contrappongono i dati statistici delle cinque Sezioni distaccate del Tribunale di Perugia che hanno registrato, per le ragioni dianzi descritte, un calo delle procedure esaurite rispetto alle sopravvenute (n. 6.755 procedimenti, contro n. 7.177) e dunque una maggiore pendenza di 7.485 cause.
Quanto alla durata dei procedimenti civili di cognizione ordinaria, il Presidente del Tribunale di Perugia riferisce che entro l'anno dall'iscrizione fino a due anni viene definita una percentuale media di procedimenti pari al 68% circa (per le restanti si va dall'8% dei tre anni al 5,5% degli otto anni), mentre la durata è mediamente più lunga per le cause di rito monocratico (variamente indicata con percentuali che denotano la permanenza di annose pendenze, spaziando da una durata di 3 anni per il 9,10% degli affari civili ad una durata di 8 anni per il 32,20). In coerenza con questi dati si va manifestando l'accentuarsi della tendenza alla " sommarizzazione" del processo che, incidendo in maniera rilevante sul lavoro dei magistrati, li distoglie dall'attività di studio preordinata alla definizione delle cause nel merito, con l'effetto (perverso) del complessivo allungamento dei tempi del processo.
Al fine di dare un principio di soluzione alla evidente situazione di criticità che emerge da questi dati, il Presidente del Tribunale ha promosso una serie d'interventi, in larga misura approvati dal Consiglio Giudiziario, come quello della suddivisione dell'unica pletorica sezione civile, (assegnando al settore 3 dei 4 magistrati di recente destinazione,) una più appropriata utilizzazione dei GOT (restano solo 7 cause in carico alla sezione stralcio) e dei giudici di pace, una più avvertita formazione dei ruoli d'udienza che valesse anche a ridurre i tempi di deposito delle sentenze.
Anche a Terni la durata delle cause civili è leggermente in aumento (ma non per le cause di separazione e divorzi).
Nel Tribunale di Spoleto non si è ancora riusciti a contenere nei tre anni la durata delle cause di cognizione civile ordinaria che si attesta ancora su periodi più ampi, anche a causa della vacanza di un giudice, soltanto in questi giorni fortunatamente coperta dal CSM.
Perdura ed anzi si accentua l'andamento positivo già registrato lo scorso anno, anche in termini di durata dei procedimenti, che sono mediamente decisi nei due anni dall'iscrizione a ruolo (e cioè in tempi sicuramente ragionevoli). In particolare dal 30 giugno 2006 al 1º luglio 2007 i procedimenti pendenti sono diminuiti da 1.925 a 1.784, sebbene l'aumento dei procedimenti non contenziosi – dei quali si dirà appresso – abbia oltremodo impegnato i magistrati della Sezione.
È pressoché superfluo aggiungere che il completamento dell'organico della Sezione civile, fermo a quattro consiglieri oltre il presidente, e l'avviato programma di smaltimento dell'arretrato varrebbero a stabilizzare la tendenza e ad assicurare una ancora più marcata riduzione dei ruoli.
Del dato positivo della diminuzione presso la Corte d'Appello delle pendenze relative ai procedimenti a cognizione ordinaria e del conseguente rafforzamento del saldo attivo per essi già prefigurato sul finire dello scorso anno si è detto innanzi, come pure della diversità dei tempi, in questo Distretto, tra il primo e il secondo grado del processo civile (quest'ultimo nei limiti della durata ragionevole dei due anni o poco più).
E tuttavia ci preme sottolineare che i soli 4 magistrati della Sezione civile della Corte e il loro Presidente, nonché i due magistrati della Sezione lavoro, e lo stesso Presidente della Corte, supportano un carico crescente dei ricorsi in tema di equa riparazione.
Permangono, com'era intuibile, gli innegabili effetti distorsivi di questa normativa che suscita sempre maggiori occasioni di allarme, non fosse altro per la continua lievitazione dei costi gravanti sul bilancio dello Stato.
In attesa della sua annunciata e indispensabile riformulazione che, senza sottrarre diritti ai cittadini penalizzati dalla troppo lunga durata di certi processi, ne impedisca l'ormai frequente abuso.
Lo scorso anno osservammo che nell'intento sacrosanto di colpire i casi di irragionevole durata del processo, questa legge ha finito con l'alimentare un contenzioso che, crescendo a ritmo quasi esponenziale, distoglie magistrati e personale giudiziario dai loro compiti ordinari, paradossalmente generando l'effetto perverso dell'ulteriore dilazione dei tempi processuali dell'intero contenzioso civilistico.
Ad un anno di distanza, la situazione è andata aggravandosi: flebili speranze sono riposte in un' indagine conoscitiva del Ministero della Giustizia che, richiedendo opportuni suggerimenti, adombra la possibilità di correzioni legislative finalizzate allo snellimento della procedura che, pur essendo per sua natura improntata a celerità e speditezza, pone a carico dell'Ufficio giudiziario una serie di adempimenti che ben potrebbero essere addossati agli interessati, proprio per un più sollecito riconoscimento dei propri diritti.
Due, e per nulla costose, le modifiche legislative che ci permettiamo di sottoporre anche ai parlamentari che hanno, oggi, la cortesia di ascoltarci:
- la prima, intesa ad attribuire ai ricorrenti l'onere di corredare la domanda con la produzione dei verbali del procedimento di riferimento che comprovano le ragioni dei rinvii e, dunque, della irragionevole durata del processo;
- la seconda, volta ad introdurre, prima del ricorso al giudice, una fase amministrativa segnata dalla personale comparizione delle parti, e preordinata alla conciliazione della lite.
In concreto, tuttora elevato è il numero dei procedimenti di equa riparazione attribuiti alla competenza della Corte d'appello di Perugia, passati, dai n. 658 ricorsi pendenti all'inizio dell'anno di riferimento ai n. 861 pendenti al 30 giugno 2007. Di questi ricorsi ne sono stati definiti nell'anno di riferimento ben 686 (che sarebbero molti di più ove si fossero computati i procedimenti riuniti).
Al riguardo non è mai inutile ribadire che, essendo questa Corte competente a giudicare delle istanze provenienti dalla più grande Corte d'Italia, il loro numero lievita senza soste e impegna con molti affanni l'Ufficio e i pochi magistrati chiamati ad occuparsene, anche in via derogatoria rispetto alle prescrizioni tabellari (debitamente approvate dal CSM).
Continua nel Distretto di Perugia la leggera flessione dei ricorsi per separazione consensuale tra coniugi ma non quella dei ricorsi giudiziali, in aumento in tutti gli uffici del Distretto che, anzi risulta incrementata. Rilevante è stata l'aumento delle iscrizioni in materia di divorzio (896 rispetto alle 792 del periodo precedente).
Quanto alla loro durata, nel mentre sono brevissimi i tempi di definizione dei ricorsi per separazione consensuale, non altrettanto può dirsi per le cause di separazione giudiziale e i divorzi, quando siano alimentate da contrasti sull'affidamento dei figli e le questioni economiche.
Una buona "accoglienza" ha registrato, come si è già innanzi osservato, in tutti gli Uffici del Distretto, la recente riforma in tema di affido condiviso entrata in vigore il 16 marzo 2006.
Dopo appena tre anni di attuazione effettiva, la nuova disciplina societaria, da prototipo del futuro processo civile diventerà una semplice opzione, con la possibilità delle parti di scegliersi il rito considerato più efficace: l'ordinario, disciplinato dal Codice di procedura civile oppure quello societario. E questa innovazione, che di fatto segna il declino del modello processuale che avrebbe dovuto costituire il banco di prova di un procedimento da allargare a tutti i tipi di causa, sicuramente impedirà che i Tribunali del Distretto debbano registrare, com'è fin qui avvenuto, il rallentamento delle proprie attività, e il progressivo aumento della pendenza finale, significativamente registrata presso il Tribunale di Terni (da n. 39 a n. 72 procedimenti).
La centralità dei problemi occupazionali e del ruolo che le attività economiche e d'impresa svolgono nell'attuale società complessa è fonte e ragione della crescita del contenzioso del lavoro e della previdenza che, attorno al rapporto di lavoro e allo status professionale, sembra ribaltare la felice espressione "dallo status al contratto" che il MAINE propose come legge interpretativa dell'evoluzione del diritto, e comprovare il profondo mutamento che, nell'ambito delle materie civilistiche si è venuto registrando in questi anni, particolarmente con la progressiva erosione degli spazi dell'autonomia negoziale a beneficio di schemi contrattuali prefissati e protetti.
E la conferma è data dalla continua crescita del contenzioso del lavoro e della previdenza che, anche nel Distretto della Corte d'Appello Umbra, registra un aumento generalizzato delle sopravvenienze – particolarmente nel settore del pubblico impiego privatizzato – nella massima parte compensato dall'elevato numero dei procedimenti definiti.
In particolare, grazie ai generosi sforzi dei giudici del lavoro, ormai al limite dell'esaurimento di ogni personale risorsa, il saldo tra nuovi ricorsi e procedimenti definiti è, in primo grado, rimasto pressoché costante benché essi siano rimasti in pochi per effetto della mobilità dei magistrati (dalle originarie 5 unità a solo 3 nel Tribunale di Perugia) e solo da ultimo ne sia stato aumentato l'organico di un'unità. La pendenza finale risulta, infatti, nel Tribunale di Perugia, di 3.864 affari contro i 3.705 dello scorso anno e le cause definite sono state 921, in numero di poco inferiore alle sopravvenienze (n. 1.080).
Epperò non deve sorprendere se la durata dell'intervallo tra la data del deposito del ricorso e quella, più lontana, dell'udienza di discussione risulti complessivamente, e per il primo grado, in aumento.
Diversa e più confortante la situazione delle cause di lavoro nei Tribunale di Terni e di Spoleto, dove si registra una flessione del 20% dei ricorsi in materia di previdenza.
Parimenti, più confortante è il bilancio della Giustizia del lavoro in grado d'appello. La Sezione lavoro della Corte, già ridotta a soli due magistrati compreso il presidente, a seguito dei provvedimenti tabellari adottati, si è avvalsa (dallo scorso aprile e fino all'immissione in possesso del vagheggiato "terzo" magistrato) del concorso del giudice distrettuale ottenendo, da subito, apprezzabili risultati.
Ed infatti la pendenza complessiva risulta nel corso del periodo in esame scesa da n. 2.205 a n. 2.189 affari, grazie anche ad un attento lavoro di razionalizzazione dei ruoli d'udienza, mediante l'identificazione e l'accorpamento delle cause seriali e la revisione dei compiti della Cancelleria, conseguito anche grazie allo spirito di servizio dei magistrati della Sezione.
Nell'ambito di questo dato si registra una maggiore consistenza delle controversie in materia di pubblico impiego, spesso complesse e impegnative (da 150 a 194) e una riduzione dei ricorsi di lavoro privato, che ammontano a 513 (contro le 620 dell'anno precedente).
Moderatamente in aumento è invece la pendenza delle cause di previdenza (n. 1.482 contro le 1.435 precedenti).
La durata media dei procedimenti si attesta, oggi, intorno al biennio, dal momento che l'udienza di discussione, fissata al mese di giugno 2009 generalmente coincide con la definizione del procedimento e la lettura del dispositivo.
L'incidenza invece dell'accertamento medico–legale che sfugge in larga misura al controllo del giudice e la vastità del contenzioso previdenziale incidono inevitabilmente anche sulla durata di questo enorme contenzioso, segnato dall'accavallarsi di riforme legislative che hanno reso più complessi e incerti i giudizi rendendone difficile la gestione.
Dei progetti legislativi intesi a favorire la composizione e la definizione stragiudiziale di queste controversie mediante la valorizzazione delle procedure conciliative e il rafforzamento delle procedure amministrative e arbitrali, nessuno è fin qui pervenuto al traguardo, mentre permane il fallimento delle specifiche procedure di conciliazione previste dalla legge del 1973 sulla riforma del rito del lavoro.
I requisiti di fallibilità introdotti dal D.lgs 9 gennaio 2006 n. 5 (per come integrato e modificato dal D.lgs 12 settembre 2007 n. 169), che ha completamente riscritto l'art. 1 della previgente L.F. del 1942 riducendo il novero dei debitori assoggettabili alla procedura concorsuale, hanno avuto come immediata conseguenza quella di ricondurre ad una riduzione dell'area dei soggetti sottoposti a procedura concorsuale. Una contrazione che segna un trend chiaro ed univoco che coinvolge l'intero territorio nazionale e che nel Distretto di Perugia registra un calo delle declaratorie di fallimento dalle 131 dello scorso anno alle 74 dell'anno di riferimento; ed una chiusura di ben 165 fallimenti rispetto ai 99 dell'anno precedente, con una diminuzione delle pendenze, da 1.083 procedure alle 997 a tutto il 30 giugno 2007.
Aumenta anche il numero dei fallimenti definiti (n. 27 procedure a fronte delle n. 4 del periodo precedente, con un abbattimento della pendenza finale pari a n. 10 procedure): e tutto questo non solo per l'intensa attività dell'unico giudice delegato, ma anche per l'apporto prezioso, dal 7 febbraio 2007, di un secondo giudice.
Resta tuttavia da chiedersi se la scelta del legislatore di apporre soglie di esclusione dei soggetti fallibili (che nell'immediato ha incrementato, a Perugia, l'aumento dei concordati preventivi nell'ordine di 12 procedure rispetto alle 3 dell'anno precedente) al fine dichiarato di sgravare i tribunali dalla congestione indotta dal gran numero delle procedure fallimentari non provochi l'inevitabile affollamento delle procedure esecutive ordinarie riproponendo per altro verso la necessità di un incremento delle risorse.
La materia, di competenza dei giudici di pace ai termini del D.L. 14 settembre 2004 n. 241, ha indotto l'iscrizione, presso i giudici di pace del Circondario di Perugia, di n. 189 opposizioni a decreti di espulsione(erano 182 nel decorso anno) con l'emissione di n. 107 ordinanze e la convalida di n. 82 decreti di espulsione.
In lieve aumento, nel Tribunale di Perugia, le procedure di esecuzione immobiliari (sono state definite n. 321 procedure rispetto alle 432 precedenti) dovute all'assenza prolungata del Giudice delle esecuzioni, in astensione obbligatoria e facoltativa per maternità.
Rilevante è stata invece a Perugia la diminuzione delle pendenze degli affari relativi alle esecuzioni mobiliari, passati dalle n. 1.220 dello scorso anno alle n. 1.111 dell'anno di riferimento, nonostante una sopravvenienza di 1.568 affari, e grazie alla definizione di n. 1.862 procedure.
Sono aumentate le istanze di sospensione introdotte dall'art. 624bis c.p.c.
Poco significativi i restanti dati.
Tuttora permane, presso il Tribunale di Perugia, la lievitazione della pendenza dei procedimenti con rito monocratico, che risulta di n. 2.888 procedimenti rispetto ai n. 2.423 affari dello scorso anno, mentre i procedimenti definiti, pari a n. 1.607 procedimenti sono tuttora inferiori al dato della sopravvenienza, che è di n. 2.072 procedimenti (n. 2.423 lo scorso anno).
Parimenti è a dirsi per i procedimenti con rito collegiale dove, l'effetto deflattivo perseguito dal cd .patteggiamento allargato, ad avviso del presidente del Tribunale, non ha sortito l'effetto sperato, registrandosi un leggero aumento delle pendenze dovuto ad un considerevole incremento dei procedimenti sopravvenienti, stimato nel 5%, dei quali alcuni complessi (come il noto processo Federconsorzi e quelli, non meno laboriosi, Facchineri e Bevilacqua, entrambi con oltre venti imputati): sicchè le maggiori definizioni (n. 75) non hanno potuto compensare questo dato crescente.
Anche in questa sede si manifesta in tutta la sua drammaticità l'esiguità dell'organico dei magistrati del settore penale ai quali fanno capo anche il Tribunale del riesame e la Corte d'Assise, gravati da processi che hanno suscitato e tuttora suscitano grande clamore mediatico (es: processo Er Avni, in tema di associazione con finalità di terrorismo; processi inerenti gli omicidi Rivaroli e della piccola Maria Geusa; e in sede di riesame, la nota vicenda della moschea di Ponte Felcino).
In entrambi i casi non si registrano, tuttavia, apprezzabili modificazioni, nella loro durata, rispetto all'anno precedente a quello di riferimento.
A Terni si riscontra un aumento delle pendenze degli affari di competenza monocratica, passati da n. 570 a n. 762 con un aumento in percentuale del 33,62% e si indica nel trasferimento di un magistrato e nella conseguente vacanza del posto la causa dell'incremento.
Anche nel Tribunale di Spoleto si registra un aumento delle pendenze degli affari di pertinenza del giudice monocratico, aumentati da 422 a 599 a fronte di n. 480 affari sopravvenuti e dei soli 299 affari definiti.
Presso la Corte d'appello, nell'anno di riferimento è aumentato sia il numero dei processi definiti, anche con rito abbreviato, passati da n. 879 a n. 1.082, sia quello dei procedimenti pendenti che, a causa della forte crescita delle sopravvenienze (pari al 34% nel solo anno 2006!) sono anch'essi lievemente aumentati raggiungendo, alla data del 30 giugno 2007, il livello di n. 3.436 procedimenti (contro i 3.394 nello scorso anno).
E tuttavia la consistenza dell'aumento delle pendenze (pari appena all'1,27%) già rappresenta, di per sé, un primo timido successo, perché "abbatte", rispetto allo scorso anno, la forte ascesa della curva delle pendenze, rendendo giustizia all'impegno dei magistrati della Sezione penale e, per essa, a tutta la Corte d'appello, ingiustamente penalizzata nei giorni scorsi dalla diffusione di risalenti dati statistici relativi al periodo 2001–2006.
E si ha ragione di credere che anche per effetto degli ulteriori provvedimenti organizzativi recentemente concertati, d'intesa con la Procura Generale, e grazie anche ad una più avvertita collaborazione con il Foro, potrà ottenersi nell'anno corrente un netto miglioramento del cd. "indice di ricambio" (rectius: indice di smaltimento dell'arretrato).
Ma al riguardo non può tacersi che la Sezione, composta da 5 consiglieri oltre il presidente, è anche giudice competente, sia per i procedimenti in cui siano coinvolti come imputati o parti offese, i magistrati del Distretto di Roma ai sensi dell'art. 11 c.p.p., sia per i procedimenti di revisione di sentenze pronunciate dai giudici del Lazio (ed evidentemente in sede di rinvio dalla Cassazione ex artt. 623, 627 c.p.p.): senza dire che delle istanze di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p. e di riparazione dell'errore giudiziario ex art. 643 c.p.p.
Né può sottacersi il dato significativo della diminuzione dei ricorsi per Cassazione, che risultano del 23,93% inferiori rispetto allo scorso anno.
La consistenza complessiva degli affari penali e della partecipazione alle udienze della Corte, della Procura Generale presso questa Corte risulta sostanzialmente immutata rispetto al decorso anno: non così i visti sulle sentenze e ordinanze, diminuiti rispettivamente, del 12% e del 2% (e del 36% quelli sui motivi di appello penali). Sono state registrate n. 29 impugnazioni ex art. 594 c.p.p. (36 nello scorso anno) e n. 28 ex art. 608 c.p.p.(36 lo scorso anno).
Le norme sul gratuito patrocinio assorbono, nei vari gradi del giudizio, non poche risorse con macchinose procedure che si aggiungono al procedimento principale e ne rallentano inevitabilmente il percorso. Al notevole incremento delle richieste di gratuito patrocinio, e della relativa spesa, è seguito nel decorso anno una leggera diminuzione delle istanze, in entrambi i gradi del giudizio: in particolare, i ricorsi al beneficio, che hanno direttamente impegnato la Presidenza della Corte, in sede di opposizione ex art. 70 del TU n. 115 del 2002 ammontano a n. 78 istanze presentate, 48 delle quali risultano accolte dalla Corte in prima istanza.
In flessione le istanze a Spoleto (n. 35 sulle n. 96 del periodo precedente).
Non è stato fin qui segnalato alcun ricorso alle questioni pregiudiziali ex art. 234 del Trattato CEE, né risultano proposte questioni di legittimità costituzionale.
Complessi problemi, presso questa Corte, sono derivati dalla materia dell'estradizione e assistenza giudiziaria (come nel caso dell'esecuzione penale di un procedimento nei confronti di un imputato latitante in Messico, del quale veniva chiesta l'estradizione, successivamente non più autorizzata, da parte del Ministero della Giustizia) in ragione della cessazione delle condizioni di ammissibilità della domanda.
In ordine al mandato di arresto europeo si segnala l'emissione da parte del Tribunale di Orvieto di un mandato d'arresto a fini estradizionali di un cittadino rumeno, poi arrestato ed estradato in Italia e ad opera della Procura Generale di un cittadino italiano per l'espiazione di una pena residua per spaccio di stupefacenti: mandato al quale non è ancora stata data esecuzione.
In Corte d'appello sono state trattate n. 9 estradizioni e n. 20 rogatorie.
La Giustizia penale paga un prezzo altissimo al decorso del tempo, stimandosi che nel solo anno 2006, ben 147.000 processi sono stati dichiarati estinti per prescrizione, in Italia e nei vari gradi del giudizio.
Le cause di questa disfatta sono, in varia misura, riferibili sia al contesto normativo eccessivamente formalistico e garantistico, sia alla carenza di giudici e di risorse (a tacere della disorganizzazione degli uffici e dei tatticismi difensivi).
Di tutto questo ne soffrono principalmente le Corti d'appello e, più di tutte, la Corte di Perugia, che, impegnata a definire il maggior numero dei processi e tra questi certamente i più gravi ha pronunciato complessivamente n. 116 sentenze dichiarative della prescrizione (n. 85 lo scorso anno).
Riferisce il Presidente del Tribunale di Perugia che la recente modifica dei termini e della disciplina della prescrizione dei reati non ha avuto una significativa incidenza, almeno per quanto riguarda la fase del dibattimento di primo grado e con riferimento al periodo in esame.
Le sentenze di prescrizione emesse dal GIP–GUP sono state 12 su 556; i decreti di archiviazione per prescrizione n. 396 su 6.238.
In aumento le prescrizioni adottate dal GIP–GUP del Tribunale di Terni e di Spoleto (n. 172 complessive, ivi inclusi i n. 149 procedimenti così definiti dal GIP–GUP).
Riferisce il Procuratore Generale che sono generalmente diminuite rispetto al periodo precedente, e di flessione discorre anche il Presidente del Tribunale di Spoleto. Rilevante anche la diminuzione delle intercettazioni a Orvieto (da 56 a 8).
Di poco in aumento le intercettazioni richieste nel periodo in esame delle quali discorre il Presidente del Tribunale di Terni (n. 499 rispetto alle n. 468 precedenti).
All'opposto, risultano in forte incremento le intercettazioni disposte dall'Ufficio GIP–GUP del Tribunale di Perugia (n. 4.977 rispetto alle 3.640 dello scorso anno, tra intercettazioni e proroghe).
La Procura Generale riferisce che il dato durante la fase delle indagini preliminari è (ovviamente) poco significativo mentre è rilevante la percentuale dei procedimenti definiti con i riti alternativi, all'udienza preliminare o al dibattimento.
Nel Tribunale di Perugia il GIP–GUP ha definito n. 176 sentenze di patteggiamento e n. 134 sentenze a seguito di rito abbreviato: il tutto su 556 sentenze emesse.
Nel periodo di riferimento il numero delle sentenze penali pronunciate dalla Corte d'Appello ed impugnate in Cassazione è stato di 367 contro le 498 del periodo precedente.
Sono diminuite le impugnazioni del P.M.(da 35 a 22) che si attestano, per tutti gli Uffici di procura, su numeri estremamente modesti.
L'Ufficio del GIP del Tribunale di Perugia riferisce che le impugnazioni sono state 493, con un decremento dell'1% rispetto allo scorso anno.
Quanto alla competenza penale attribuita al giudice di pace, basterà osservare che, a voler considerare i dati relativi all'Ufficio dei giudici di pace di Perugia, che è il più significativo, i procedimenti iscritti (n. 246) risultano aumentati rispetto a quelli del periodo precedente e così anche le definizioni (n. 164 sentenze rispetto alle 118 di prima) che quasi pareggiano le sopravvenienze. È appena il caso di aggiungere che l'attribuzione della competenza penale a questo magistrato onorario ha comportato un maggiore impegno sul piano organizzativo e lavorativo, non compensato dall'adeguamento delle risorse.
Benefici tuttavia risultano gli effetti deflativi sulla definizione dei procedimenti anche in considerazione del frequente ricorso ai riti conciliativi e alla oblazione.
I procedimenti penali a carico di stranieri, nell'ufficio del capoluogo, risultano essere stati nel periodo n. 50.
Ma prima ancora di accennare alle singole fattispecie delittuose che hanno segnato la vita giudiziaria del Distretto occorre sottolineare il concorde parere di tutti gli Uffici giudiziari della Regione che, convenendo con la dominante dottrina, denunziano un esasperato formalismo, lento e oneroso, gravoso ed impegnativo per i magistrati e gli avvocati, che allontana l'esito ordinario del processo e, quando pure raggiunge lo scopo punitivo, impedisce alla pena di svolgere le funzioni istituzionali previste dalla Costituzione.
Esiste infatti un divario imprevedibile e incontrollabile tra la pena detentiva scritta nel Codice penale per ciascun reato e quella determinata nella sentenza di condanna, da un lato, e la pena effettivamente scontata, dall'altro. Ad essere tuttora messa in discussione non è l'esistenza di pene diverse dalla detenzione in carcere ma la violazione del principio della certezza del diritto conseguente all'attuale disciplina delle sanzioni alternative, e che infirma, non solo la durata e la natura della pena ma la stessa vitalità del processo penale.
Occorre, dunque, che nella prospettiva di un nuovo processo penale, si abbiano procedure molto più semplici, snelle ed efficaci, che, siano in grado di conciliare, all'insegna della ragionevolezza, le esigenze della difesa con quella punitiva dello Stato e delle vittime dei reati, restituendo a giudici e avvocati la percezione dell'efficacia della loro attività, depurata dai troppi formalismi disseminati nel processo penale dal sovrapporsi delle leggi e dalla casistica giurisprudenziale.
I delitti di maggiore allarme sociale che hanno funestato il Distretto: gli incidenti sul lavoro
Una descrizione sulla natura e gravità dei delitti registrati nel distretto nell'anno di riferimento non può prescindere dall'allarme, comprovato dalla realtà dei fatti e agitato dalle Autorità locali relativo all' inquietante aumento degli incidenti sul lavoro e delle morti sul lavoro.
Se in Italia i morti sul lavoro, nei primi otto mesi del 2007, sono stati superiori a quelli del 2006 (con un incremento dell'1,7%) deve registrarsi un ben più grave bilancio per l'Umbria, che è stata funestata da una serie interminabile di morti bianche, iniziate con il disastro di Campello sul Clitunno e proseguita, tra le continue e crescenti denunce dei media, nei mesi successivi e nei più svariati settori del lavoro, dall'agricoltura all'industria.
Una strage continua che potrebbe essere ridotta se vi fosse una più diffusa cultura della prevenzione e se le normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, che pure sono compiute ed estese, fossero più rispettate da tutti i protagonisti del mondo del lavoro e in ogni sede.
E non a caso il Presidente Giorgio Napolitano che a questi tragici eventi ha più volte indirizzato la sua attenzione sottolineando quanto sia assurdo "morire lavorando" è tornato a ripetere che per contrastare con efficacia gli infortuni sul lavoro occorre mantenere "un costante livello di attenzione e un forte impegno civile".
Della necessità di restituire centralità al tema della sicurezza sul lavoro, la magistratura è pienamente consapevole e non mancherà di fare la sua parte.
Altra crescente causa di morte è quella dovuta alla diffusione degli stupefacenti, che è fortemente percepita dai media e dalle Istituzioni locali e connota oltre misura il Capoluogo, divenuto ormai un crocevia del mercato della droga, sia per ragioni geografiche sia per l'alto numero di giovani che ne sono dediti.
Il richiamo alla droga non può dissociarsi da quello, non meno inquietante sulle attività associative a spiccato carattere criminale che da qualche anno sono presenti nel Distretto e che nella droga trovano ragione di crescita e di sviluppo.
Delitti politici e di carattere terroristico
Nell'anno di riferimento non si segnalano casi di delitti oggettivamente e soggettivamente politici mentre sono proseguite le indagini di alcuni delitti a carattere terroristico solo di recente segnati da una serie di mandati di arresto, che hanno suscitato non pochi allarmi mediatici (come nel caso della moschea di Ponte Felcino).
Delitti di omicidio e di lesioni personali
Al decremento degli omicidi volontari, dimezzatisi nel periodo di riferimento nei due maggiori Circondari del distretto non corrisponde una pari diminuzione degli omicidi colposi, che risultano, anzi, leggermente aumentati, sia con riguardo agli accresciuti delitti riferibili alla violazione di norme antinfortunistiche che impongono più vigili azioni di contrasto, sia con riguardo alla violazione della normativa del codice della strada e alle nefaste conseguenze derivati dai sinistri stradali.
Tra i delitti che hanno suscitato maggiore allarme sociale vanno segnalati alcuni omicidi che, con grande clamore di stampa, hanno affollato le aule giudiziarie impegnando giudici e Cancellerie, e non solo, con un numero infinito di adempimenti, e imponenti faldoni; e che, trascinandosi verosimilmente per anni, assorbono larga parte delle risorse disponibili riducendo gli spazi di tanti altri più numerosi processi e della stessa tutela civile dei diritti.
In grado d'appello sono stati trattati n. 6 (8 nel decorso anno) procedimenti aventi ad oggetto omicidi volontari e n. 17 (15 nel decorso anno) per omicidio colposo di cui n. 3 per violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, n. 14 per violazione di norme del Codice della strada.
Delitti di furto e di rapina
All'aumento su tutto il territorio nazionale dei delitti di furto e rapina corrisponde in Umbria un aumento, pervero più contenuto, dei relativi procedimenti, passati da 12 a 18 (di cui 13 a danno di privati e 5 di istituti bancari) e di furto aggravato, passati da 65 a 75 per quanto riguarda gli indagati noti e da 680 a 836 per gli ignoti, che il Procuratore Generale attribuisce prevalentemente a criminalità "esterna" al Distretto.
Pressoché eguale a quello dello scorso anno il numero dei procedimenti definiti per tali reati nei tribunali del Distretto, mentre, in grado d'appello, sono stati celebrati n. 31 (n. 29 nello scorso anno) procedimenti, di cui n. 3 in danno di banche e uffici postali, n. 28 in danno di privati cittadini e in case di abitazione; risultano infine n. 13 i procedimenti definiti per delitti di estorsioni e n. 115 per delitti di furto.
Più ampio, evidentemente, il numero delle denunce, che da una stima riportata dai media (v. Il Sole 24Ore del 5 novembre 2007) e tratta da dati del Ministero dell'Interno, colloca la provincia di Perugia al 12º posto per i borseggi e gli scippi (all'83º posto per quella di Terni) al 65º posto per i furti in abitazione (al 41º per Terni) e al 38º per le rapine (al 79º per Terni).
Reati contro la Pubblica Amministrazione
Sostanzialmente invariato il numero dei reati contro la Pubblica Amministrazione (da 38 a 36) mentre diminuiscono quelli contro l'amministrazione della giustizia (da 73 a 589).
Segnala al riguardo il Procuratore Generale che gli accertamenti in questo settore non sempre si presentano agevoli a cagione dei condizionamenti esterni, più facili nei piccoli centri urbani: e riferisce, in particolare, di un procedimento a carico di un notaio di Orvieto, imputato dei delitti di peculato e falso, conclusosi in data 18 settembre 2007, con sentenza di patteggiamento alla pena di anni uno e mesi 11 di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.
In flessione rispetto allo scorso anno i procedimenti per reati contro la P.A. (a Perugia n. 9 di cui 2 per corruzione; nessun dato significativo dagli altri Uffici del Distretto).
Reati commessi da cittadini stranieri
In diminuzione il numero complessivo dei procedimenti iscritti a carico di cittadini stranieri, prevalentemente extracomunitari, sebbene aumenti il numero degli immigrati provenienti dai paesi asiatici e prevalentemente dalla Cina. Crescono, invece, i giudizi per violazione dell'ordine di espulsione dal territorio dello Stato, celebrati con rito direttissimo e tali da costituire circa il 70% dei procedimenti di convalida e giudizio per direttissima. Elevatissima, secondo quanto riferisce il presidente del Tribunale di Perugia, è l'incidenza dei reati commessi da cittadini extracomunitari che concernono in particolare la violazione della normativa sugli stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione e l'ingresso clandestino nel territorio dello Stato.
Dell'aumento dei procedimenti penali a carico di cittadini stranieri, discorrono anche i Presidenti dei Tribunali di Perugia e di Terni, in relazione al sempre più consistente flusso migratorio che investe anche l'Umbria.
In grado d'appello sono stati trattati n. 189 (215 lo scorso anno) procedimenti di cui n. 19 (n. 16 lo scorso anno) per favoreggiamento dei flussi migratori. Trattasi generalmente di reati concernenti la violazione della normativa sugli stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione e l'ingresso clandestino nel territorio dello Stato.
Non sono state segnalate denunce inerenti il traffico di essere umani o di loro organi.
Reati di violenza sessuale e pedofilia
I reati contro la libertà sessuale sono aumentati da 3 a 9.
In grado d'appello si registrano n. 7 (n. 9 lo scorso anno) procedimenti.
Non si registrano reati in materia di pedofilia.
Reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, di edilizia e urbanistica
I reati contro l'incolumità pubblica e la salute dei cittadini, quelli ambientali, quelli in materia edilizia ed urbanistica (passati da 80 a 110) secondo quanto riferiscono gli Uffici del Distretto, concernono in genere episodi limitati e di non rilevante impatto sulla collettività.
Reati societari, di bancarotta fraudolenta di diritto penale dell'economia
Quasi raddoppiati i reati di bancarotta fraudolenta (da 43 a 80 nel Distretto) e di bancarotta semplice (da n. 8 a n. 30) e in forte aumento i delitti in materia di dichiarazioni fraudolente ex L. 74/2000.
In appello sono stati trattati n. 15 procedimenti per reati societari e di bancarotta.
Altri reati: frodi comunitarie e criminalità informatica
Nel mentre risulterebbero calati i reati di frodi comunitarie non altrettanto accade per le truffe informatiche ad opera di ignoti che sono in notevole aumento: ed invero sulle n. 231 truffe denunciate, ben 118 sono relative al reato di cui all'art. 118 ter c.p. a fronte dei n. 50 procedimenti del periodo precedente.
Organizzazione e funzionamento
Il sottodimensionamento in punto di organici e di personale in cui versano gli uffici del Distretto non è smentito dalla critica situazione in cui versa il tribunale di Sorveglianza, composto di soli due magistrati oltre il Presidente e con giurisdizione sulle Case Circondariali di Perugia, Orvieto, Terni e Spoleto: laddove il complesso di Capanne, di recente impianto, è destinato ad accogliere un numero di detenuti di circa 550 unità e, dunque, ad impegnare ulteriormente l'Ufficio.
Tuttavia nel periodo di riferimento il numero dei procedimenti definiti (n. 4056) ha largamente superato quello dei procedimenti iscritti (n. 3.890).
Delle varie innovazioni legislative, che hanno esteso la competenza della magistratura di sorveglianza,merita di essere segnalata la modifica dell'art. 656 del c.p.p. compiuta dall'art. 1 della legge 27 maggio 1998 n. 165 (c.d. legge Simeone dettata per i condannati liberi, che devono espiare una pena detentiva non superiore a tre/quattro anni) ha significativamente inciso sulle competenze del magistrato di sorveglianza, divenuto nei fatti "giudice della pena". Infatti la pena inflitta dal giudice della cognizione ha natura soltanto virtuale, perché la qualità della pena (carcerazione o misura alternativa) viene fissata dal Tribunale di Sorveglianza non più soltanto nel corso dell'esecuzione penale ma prima dell'inizio dell'esecuzione stessa. A seguito del meccanismo introdotto dall'art. 656 c.p.p. l'esecuzione penale non inizia più subito dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa dal giudice della cognizione ma inizia soltanto dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza (autorevole dottrina parla di avvenuta introduzione di fatto di un processo penale bifasico, imperfetto e particolare), che a dirla con il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione (v. relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2002) ha trasformato la funzione di questa magistratura, da quella di tutela della legalità nelle carceri a quella di "garante dell'esecuzione penale, responsabile della effettività della pena e dell'an, quantum, quomodo, di essa".
Quanto alle altre e più recenti innovazioni legislative in materia di espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione (art. 15 legge 30 luglio 2002 n. 189) di liberazione anticipata (legge 19 dicembre 2002 n. 277) e di affidamento in prova in casi particolari (legge 21 febbraio 2006 n. 49), basterà osservare che hanno ampliato anche le competenze monocratiche del Magistrato di Sorveglianza, che ha giurisdizione sulla Casa Circondariale di Terni e Spoleto e che a ragione si duole della perdurante scopertura della pianta organica del personale amministrativo.
Le misure alternative alla detenzione
Le misure alternative alla detenzione (ex art. 4 bis Ord. Pen.) che impegnano lungamente per le molteplici delicate verifiche imposte ai fini della decisione, sia concessiva, sia di revoca, il Tribunale ha emesso:
- n. 17 provvedimenti di prosecuzione provvisoria ai sensi dell'art. 51 bis O.P.;
- n. 10 sospensioni disposte in via cautelativa (art. 51 ter O.P.) e n. 2 sospensioni ex art. 51 bis per superamento dei limiti di pena statuiti dalla legge;
- n. 5 ordinanze in tema di sanzioni sostitutive di pena detentiva (legge n. 689/81): nella specie di non luogo a provvedere per indulto, mentre i provvedimenti di modifica e sospensione dell'esecuzione della libertà controllata pendenti sono stati 6 in totale;
- n. 18 procedimenti per rinvio (obbligatorio o facoltativo) dell'esecuzione della pena; n. 41 procedimenti per semilibertà;
- n. 10 domande di rinvio provvisorio dell'esecuzione della pena da espiare ex art. 684 c.p.p. (n. 5 accolte e 5 rigettate).
- n. 246 procedimenti aventi per oggetto domande di riduzione pena (n. 176 accolte; n. 23 accolte parzialmente; n. 10 respinte; n. 103 inammissibili; n. 176 revocate).
Sono state decise n. 233 domande di permessi premio ex art 30 ter O.P.(di esse 144 sono state accolte e 89 sono state rigettate) e n. 26 domande di permessi ex art. 30 commi 1 e 2 O.P. (n. 12 accolte e n. 4 rigettate).
In tema di permessi non risulta si siano verificati inconvenienti di notevole gravità.
Sono stati altresì decisi: n. 194 provvedimenti per affidamento in prova al servizio sociale; n. 49 procedimenti per affidamento in casi particolari ex art. 94 D.P.R. n. 309/1990; n. 78 procedimenti per detenzione domiciliare; n. 127 procedimenti relativi ai reclami proposti dai detenuti sottoposti a regime differenziato (art. 41 bis, comma 2 O.P.) con decreti del Ministro della Giustizia; n. 124 procedimenti per riabilitazione; n. 35 procedimenti per reclami avverso provvedimenti emessi dai magistrati di sorveglianza in materia di permessi ex art. 30 e 30 bis O.P. (c.d. di necessità); n. 32 procedimenti per reclami avverso i provvedimenti emessi dai magistrati di sorveglianza in materia di permessi ex art. 30 ter O.P. (c.d. permessi premio); n. 42 procedimenti per reclami avverso i provvedimenti emessi dai magistrati di sorveglianza in materia di riduzione pena ex art. 54 O.P..
Esito positivo dell'affidamento in prova: n. 259 (n. 179 per art. 47 O.P. e n. 80 per art. 94 d.p.r. 309/90); n. 55 domande di sospensione provvisoria dell'esecuzione della pena e di liberazione del condannato ex artt. 47, comma 4 e 50, comma 6 O.P. (n. 5 accolte; n. 25 rigettate, n. 25 inammissibili); n. 28 domande di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 quater O.P. (n. 2 accolte; n. 17 rigettate; n. 9 inammissibili).
Infine, sono stati autorizzati n. 185 ricoveri in luogo esterno di cura.
Tutti i detenuti sono rientrati nelle rispettive sedi al termine dell'osservazione.
In materia di misure di sicurezza, infine, sono state emesse n. 77 ordinanze di accertamento della pericolosità sociale.
Opportunità di modifiche legislative
Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza ha segnalato la necessità di un intervento in tema di giurisdizione (cautelare) del magistrato di sorveglianza che completi le lacune della vigente normativa: si tratta di attribuire, in presenza del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora", al Magistrato di Sorveglianza la possibilità di procedere ad una applicazione provvisoria ed anticipata (rispetto alla decisione del Tribunale di Sorveglianza) delle misure alternative alla detenzione (rectius alla carcerazione) con un contenuto eventualmente più restrittivo ma certamente non più ampio di quello che si prevede potrà essere disposto successivamente dal Tribunale di Sorveglianza in sede di cognizione ordinaria.
Con la riforma che si auspica la normativa attualmente vigente sarebbe ricondotta nell'alveo dei principi tipici della giurisdizione cautelare ed offrirà uno strumento più efficiente ai fini della rieducazione del condannato e della tutela della collettività.
Va infine sottolineata la distonia della vigente disciplina del procedimento di sorveglianza di cui al combinato disposto degli artt. 666 e 678 c.p.p con i commi primo e secondo dell'articolo 111 della Costituzione, che enunciano principi applicabili ad ogni tipo di processo.
Premesse generali
Soddisfacente anche quest'anno, il bilancio dell'amministrazione della giustizia minorile, soprattutto se comparato con la generale crisi della giustizia che percorre il Paese: ed invero riferisce al riguardo il Presidente del Tribunale dei minori che in entrambi i settori, civili e penale, i carichi di lavoro ed i flussi delle pendenze, analizzati con riguardo allo stato iniziale degli affari, all'attività svolta e alla quantità e qualità dei provvedimenti, consentono la definizione in tempi ragionevoli dei procedimenti. In particolare, mentre i procedimenti de potestate, che sono in crescente aumento, si concludono dopo qualche mese dal deposito del ricorso, quelli contenziosi più semplici (interdizione, inabilitazione, opposizione al riconoscimento di minori) si concludono mediamente entro sei mesi.
I più complessi procedimenti in tema di adottabilità o di accertamento della paternità o maternità naturale, sebbene comportino le variazioni imposte dalla specificità delle indagini, non superano mai i 12 mesi.
E tuttavia si paventa che, tanto l'entrata in vigore dal lº luglio 2007 della legge 28 marzo 2001 n. 149 che ha adeguato i procedimenti de potestate nonchè quelli per la dichiarazione dello stato di adottabilità ai principi del cd. giusto processo, quanto gli effetti dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 8362 del 3 aprile 2007 (che in tema di affidamento condiviso dei figli naturali ha ritenuto la competenza del giudice specializzato anche per le questioni patrimoniali nell'interesse dei figli nati fuori dal matrimonio) con l'inevitabile aggravio dei carichi di lavoro, arrecherà non poche difficoltà ai magistrati e alle cancellerie.
Il Tribunale ha una pianta organica di 4 giudici, compreso il Presidente, mentre la Procura un organico di due magistrati, compreso il Procuratore: gli uni e gli altri in grado di definire con tempestività il volume degli affari civili e penali, ma a condizione che non si abbiano vacanze per trasferimenti e non si verifichino – come frequentemente accade – casi di incompatibilità ex art. 34 c.p.p.
Rapporti con i servizi dell'assistenza sociale
Riferisce il Presidente del Tribunale che i rapporti con i Servizi Sociali e le ASL dell'Umbria, anche per i contatti continui che i detti servizi hanno con i magistrati dell'ufficio, risultano adeguati e soddisfacenti.
Problematiche in tema di adozioni nazionali ed internazionali
Con riguardo alle adozioni nazionali permane il ben noto e generale squilibrio tra le domande di adozione (n. 1.090 pendenti al 30 giugno 2007) e il numero estremamente esiguo dei minori in stato di abbandono (non più di 9/10 all'anno). Ne consegue che la maggior parte delle dichiarazioni di disponibilità all'adozione dei minori italiani viene archiviata allo scadere del triennio dalla presentazione senza che il desiderio di genitorialità sia soddisfatto.
Nel complesso, tuttavia, i tempi sono relativamente brevi, sia quando si tratti di dichiarare lo stato di adottabilità dei minori non riconosciuti alla nascita (non più di 15 giorni) e, poi, dati in affidamento provvisorio, sia quando i minori siano stati riconosciuti da taluno o entrambi i genitori, dei quali sia stata accertata l'irreversibile inadeguatezza (durata media di 10 mesi). In caso di opposizione allo stato di adottabilità, all'esito positivo degli accertamenti si procede alla pronuncia di adozione entro i 15 mesi dall'inserimento del minore nella famiglia adottiva (che di regola coincide con quella destinataria dell'affidamento preadottivo).
E tuttavia, a far tempo dal 1º luglio 2007 il provvedimento conclusivo sarà una sentenza e non più un decreto, immediatamente impugnabile in Corte d'appello, con la soppressione della disciplina dell'opposizione.
Resta insoluto il problema dei minori portatori di gravi handicap per i quali lo stato di abbandono è divenuto cosa giudicata e non si reperiscono coppie disponibili all'adozione.
Diversamente, per le adozioni internazionali, dove, gli 8/9 mesi che intercorrono dalla presentazione della domanda al decreto d'idoneità della coppia genitoriale, si protraggono lungamente nell'attesa che gli Enti autorizzati meno avvertiti superino le difficoltà che incontrano negli Stati esteri nell'abbinamento con il minore straniero in stato d'abbandono.
Provvedimenti adottati in materia di sottrazione internazionale dei minori
Da parte del Presidente del tribunale si accenna a tre provvedimenti applicativi della Convenzione de L'Aja del 1987, ratificata con legge n. 64 del 1994 con i quali sono state respinte le istanze presentate dagli interessati per difetto di presupposti.
Esito complessivo dell'intervento penale minorile
Come lo scorso anno deve confermarsi la valutazione positiva con riguardo agli interventi diretti al recupero personale, familiare e sociale dei minori devianti: segnalandosi l'utilità, a tal fine, della sospensione del processo e messa alla prova. Ne consegue che le problematiche gestionali dell'Ufficio concernono soprattutto quelle dell'esecuzione della libertà controllata e dell'affidamento in prova al Servizio Sociale e, quindi, le risorse umane e materiali che gli enti locali, sono in grado di apprestare e che sono decisive per l'attività di recupero dei minori; come pure per il raccordo con gli "Uffici minori" delle Questure del Distretto e le Stazioni dei Carabinieri, rivelatesi preziose per la loro diffusione sul territorio.
Dal 2004 è stato istituito presso il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia un Gruppo di lavoro, costituito da Dirigenti amministrativi in servizio presso le Corti d'Appello. Il Gruppo ha elaborato una scheda per monitorare tutte le attività gestite dalle Corti d'Appello, sia di carattere giudiziario che amministrativo–contabile e dai dati raccolti, comparati per un periodo di tre anni, risulta che i compiti di carattere non strettamente giudiziario, e che possono definirsi "paragiudiziari", incidono sul lavoro generale delle Corti per circa il 45% del totale, gravando in prevalenza sulla Presidenza della Corte e sul personale amministrativo: e senz'alcuna possibilità, quanto meno nelle Corti d'appello dagli organici più esigui, di delega ad altri magistrati o di distribuzione a più unità di personale amministrativo.
Nell'anno in esame e in attesa che abbia attuazione la Scuola Superiore della Magistratura, per come istituita con la recente riforma dell'ordinamento Giudiziario, l'Ufficio dei referenti ha promosso e organizzato, avvalendosi delle risorse destinate dal C.S.M., nonchè della collaborazione di docenti universitari, magistrati e avvocati, un impegnativo Incontro di studi sul tema "La tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e la sua ricaduta sul sistema civile e penale nazionale".
Ha curato inoltre il costante aggiornamento dei magistrati del Distretto, di volta in volta segnalando loro la giurisprudenza più significativa, avvalendosi dei tradizionali canali di consultazione, e assicurando una prima lettura delle novità legislative di maggiore impatto sull'ordinaria attività giurisdizionale. In tale contesto sono stati promossi incontri relativi a temi, giustamente stimati "non di nicchia", come quelli su "i reati in materia di stupefacenti" l'incontro su "i reati connessi alla permanenza in Italia degli extracomunitari", e quello sulla "inappellabilità delle sentenze di proscioglimento".
È il caso di aggiungere che queste preziose attività, quando l'organico dei magistrati è particolarmente esiguo, assorbono tempi e risorse che meritano il plauso dei destinatari, e non solo.
Le attività di aggiornamento professionale svolte nel periodo di riferimento dalla Commissione distrettuale per la formazione della magistratura onoraria, alla quale la Presidenza della Corte, per le ragioni innanzi descritte, annette particolare rilevanza, si compendiano in tre incontri di studio, tenuti presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Perugia sui seguenti temi:
1."La nuova disciplina della prescrizione. Difficoltà di applicazione e di calcolo".
- "La legge n. 102 del 2006: disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali, problemi relativi all'applicazione del diritto del lavoro in materia di R.C. Auto";
- "L'udienza di trattazione: suo oggetto e suoi possibili esiti dopo la riforma del Codice di Procedura Civile. L'art. 151 delle disp. att. c.p.c. nella sua recente formulazione"
Dell'ancora più intensa attività programmata per l'anno in corso e destinata anche ai G.O.T. si dirà nella prossima occasione inaugurale, appena osservando che l'attività svolta, e quella programmata, costituiscono segmenti di un percorso formativo mirante ad un più compiuto inserimento della magistratura onoraria nell'Ordinamento Giudiziario, con specifico riguardo ai caratteri della professionalità, deontologia e indipendenza.
Tra sempre crescenti difficoltà, dovute alla moltiplicazione dei compiti dei funzionari che sarebbero destinati alla (sola) formazione del personale amministrativo, continuano con successo le attività formative nel Distretto della Corte d'Appello.
L'entrata in vigore nell'anno 2006 di molte riforme normative (quali la riforma delle esecuzioni e delle procedure concorsuali, della procedura civile e dell'affidamento condiviso), e l'inevitabile, determinante riflesso che esse hanno avuto sull'organizzazione dei servizi, hanno necessariamente indirizzato l'attività dell'Ufficio Formazione del personale amministrativo alla realizzazione di corsi specifici di carattere giuridico–normativo, con finalità prettamente di natura pragmatica.
L'informatica, in particolare, è strumento di utilizzo quotidiano e sempre più intenso, richiedendo al personale amministrativo la conoscenza di sempre più sofisticati sistemi, congegnati non più come singoli applicativi, ma come elementi di una complessità cognitiva e procedurale in rapida evoluzione.
In questa prospettiva l'Ufficio Formazione è stato, ed è impegnato a promuovere la progressiva acquisizione di nuove competenze del personale, sperimentandole, direttamente, al fine di meglio supportare la necessità del cambiamento, le resistenze di alcuni, le difficoltà nel modificare i sistemi inveterati di lavoro. I corsi attivati nel periodo in questione sono stati:
- La riforma del processo civile: novità rilevanti per le attività degli uffici NEP;
- La riforma delle esecuzioni e delle procedure concorsuali;
- Servizi di cancelleria connessi alla restituzione dei beni sequestrati ed affidati in custodia a terzi, in relazione alle recenti innovazioni normative
- La recente riforma della procedura civile e le nuove disposizione in materia di affidamento condiviso dei figli;
- La reingegnerizzazione del software del processo civile per gli Uffici dei Giudice di Pace.
Diversi i corsi di addestramento all'utilizzo del sistema SIES per i Tribunali di Sorveglianza e le Procure.
Il totale complessivo delle ore di formazione è stato pari a n. 256 e le unità di personale coinvolte sono state 181.
Nonostante la prevalenza di queste tematiche, dettata, come si è detto, da un'urgenza formativa, si è cercato, tuttavia, di dare maggiore spazio e continuità all'attività dell'Osservatorio, strumento permanente di incontro/confronto tra i Dirigenti del Distretto, che opera ormai da tre anni ed i cui risultati si sono rivelati fondamentali anche per la predisposizione delle metodologie di analisi delle varie criticità organizzative, comuni a tutti gli uffici e per la definizione dei bisogni formativi da valutare anche per la redazione del nuovo piano di formazione.
I partecipanti all'Osservatorio hanno creato, infatti, una sorta di mail list concepita come utile strumento per comunicare in modo sincronico le proprie proposte, le proprie incertezze o, in positivo, le eventuali soluzioni. Sono state svolte anche delle riunioni a cui hanno partecipato i formatori in una logica ormai acquisita di confronto e di accettazione.
L'attività dell'Ufficio Formazione ha risentito, come tutti i settori della Giustizia, dell'inevitabile contrazione delle risorse materiali e della mancanza di personale; i valenti Funzionari addetti al servizio svolgono, infatti, oltre al lavoro di formazione anche le funzioni istituzionali previste per gli uffici di rispettiva appartenenza. E tutto questo impedisce, com'è evidente, il pieno svolgimento della stessa attività di formazione, rallentando il corso delle attività giudiziarie.
La gestione degli esami di abilitazione alla professione di avvocato che hanno una cadenza annuale richiede un impegno organizzativo ed economico sempre più intenso che mal si concilia con la riduzione delle risorse che pure annualmente colpisce le Corti d'appello. Accade infatti che il competente "Ufficio" della Corte che, per quanto riguarda Perugia, fa riferimento in pratica ad un solo funzionario, già gravato da altri compiti, deve assicurare l'esecuzione di numerosi adempimenti e l'assistenza alle sottocommissioni d'esame: un'attività che sottrae tempo e risorse umane all'ordinaria amministrazione della giustizia, a partire dai molti interpelli preordinati alla nomina dei componenti la commissione d'esame, di fatto ispirata (quando si tratti di magistrati) al criterio della rotazione.
Negli ultimi anni il numero delle domande di partecipazione agli esami è andato crescendo costantemente: si è passati dall'unica Commissione, con 362 aspiranti, dell'anno 2001 alle tre sottocommissioni e ai 674 candidati del 2007, con un incremento attualmente pari all'85%, che ha messo a dura prova le strutture della Corte e il personale che vi è stato destinato, senz'alcun esonero dalle sue ordinarie attività, che ne risultano evidentemente pregiudicate.
Con l'istituzione, con la riforma del 2004, delle sottocommissioni (per ogni gruppo di 300 partecipanti) e degli abbinamenti nelle correzioni delle prove scritte con altri Distretti, da ultimo, si è imposta la nomina, presso la Corte d'Appello di Perugia, di una imprevista quarta sottocommissione che, con le altre, dovrà esaminare gli elaborati di più di 1.000 candidati, provenienti dal Distretto di Reggio Calabria.
I numerosi e delicati adempimenti imposti dalla gestione del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, istituito dalla legge n. 515 del 1993, che ha protratto i suoi lavori per buona parte dell'anno di riferimento hanno indotto, nello scorso anno, la riorganizzazione della segreteria competente, alleggerendo la fin troppo gravata Cancelleria civile e attribuendone i compiti al personale della segreteria della Corte.
Permane la situazione di criticità dell'Ufficio NEP di Perugia, che ha un organico di n. 23 unità di personale delle quali n. 18 in servizio.
Al fine di porre un qualche rimedio a queste obiettive difficoltà, la Presidenza della Corte, ha, nello scorso anno, ritenuto di privilegiare due obiettivi, e per primo, quello dell'indispensabile ammodernamento del servizio attraverso il pieno utilizzo dello strumento informatico, anche in ragione delle novità legislative disposte e prefigurate in tema di notifiche; e, poi, quello di avviare un accurato monitoraggio dei carichi di lavoro di tutti gli Uffici NEP del Distretto, nell'intento di valutare in termini oggettivi e coerenti con le esigenze del servizio, le applicazioni di personale da più parti sollecitate.
Il risultato è stato, fin qui, inferiore alle aspettative, essendo tuttora in corso il difficile percorso dell'informatizzazione, e non avendo le applicazioni, benché disposte a rotazione dagli Uffici meno gravati del Distretto, sortito consistenti risultati, anche per i sopravvenuti impedimenti del personale interessato, e gli inevitabili disagi connessi al mutamento temporaneo della sede di lavoro.
A seguito delle riunioni con le OO.SS. di categoria, fatte consapevoli della valenza delle esigenze del servizio e degli inevitabili limiti dei previsti interpelli, si è adottato lo strumento della cd. chiamata elettronica, intesa a sollevare gli operatori giudiziari dell'ufficio NEP dagli obblighi di chiamata nelle udienze penali (ma non di tutte le udienze) al fine di acquisirne il pieno impiego nei compiti d'istituto: fermo restando che, con l'ausilio di dati più completi e aggiornati sui carichi di lavoro di tutti gli uffici del Distretto potrà darsi luogo alle richieste applicazioni di personale temporalmente più lunghe. Nell'intesa che, da parte del Ministero della Giustizia, si abbia un adeguamento della pianta organica dell'Ufficio NEP di Perugia.
Ed invero non è pensabile che a fronte dell'obiettivo aumento degli affari, civile e penali, e dell'aggravamento dei carichi di lavoro, tuttora si discorra, e in termini oltremodo generici, di riduzione dei pubblici dipendenti, riproponendo percentuali di riduzione che non tengono conto delle peculiarità di settori, come quello della Giustizia che di personale amministrativo, ha, invece, estremo bisogno, a ragione dell'incremento della domanda di giustizia e dei compiti nuovi che la legislazione addossa agli uffici giudiziari.
Dall'analisi dei dati descritti può agevolmente dedursi che nel Distretto Umbro la forte criticità del servizio Giustizia può essere contenuta e ridotta, registrandosi già nel corso del 2007 il consolidamento dei risultati positivi fin qui raggiunti, in grado d'appello, nei settori civile e del lavoro ed in altri Uffici giudiziari. Ma per realizzare, in tutti i settori della giustizia, l'obiettivo del saldo tra procedimenti definiti e sopravvenuti ed uscire per sempre dalla endemicità della crisi sarebbe sufficiente anche un modesto adeguamento degli organici, sia pure di poche unità, della magistratura togata e, conseguentemente, del personale amministrativo.
Lo impongono il mutato scenario demografico, sociale ed economico della Regione e della città di Perugia, sede di due prestigiose Università, di eventi di grande richiamo e meta di correnti turistiche di qualità, e, dunque, inevitabile scenario di fatti che "fanno notizia" e suscitano interesse.
Talora, si tratta di fatti di droga, di violenza, di corruzione, in alcuni casi riferiti a personalità di mondi insospettabili, che lasciano sgomenti coloro che non fanno notizia, e che vivono una "normalità" di vita e di comportamenti, trascurata o ignorata dal mondo dell'informazione, che pure fa legittimamente il suo mestiere.
E tuttavia di questi fatti delittuosi, di questi brandelli di realtà, che talora svaniscono nel ragionevole dubbio, la comunità non percepisce il seguito e i giovani ne assorbono, attraverso le rappresentazioni mediatiche, soltanto i contenuti trasgressivi e seduttivi, ignari di quella "normalità" che nessuno descrive e che è invece la principale nutrice di progresso e democrazia. E qui tanto la magistratura quanto l'informazione devono fare la propria parte: l'una, sempre associando al giusto rigore, le virtù della sagacia e dell'equilibrio, e, la seconda, mai dimenticando la centralità che nell'amministrazione della giustizia va riconosciuta alla fase del giudizio, che deve misurare la sua credibilità, più che sulle "anticipazioni" dei media o sulle enfatizzazioni delle misure cautelari, sulla qualità delle decisioni adottate da un giudice terzo, secondo le regole del "giusto processo".
E queste riflessioni mi piace concludere con un sentimento di fiducia e di timore assieme: di fiducia, perchè l'ormai acquisita consapevolezza degli effetti negativi delle lentezze della giustizia sulla crescita morale ed economica dell'Italia, rende inevitabile e urgente l'avvento di riforme che semplifichino per davvero il percorso del processo; e di timore, perchè è più che mai vivo il pericolo che le istanze rivolte in queste ore al Legislatore da ogni Distretto giudiziario d'Italia, siano offuscate e prestamente coperte dai mille contrasti e dai tanti processi–spettacolo che la complessità sociale va alimentando, e che disorientano i cittadini e distraggono le Istituzioni dalla soluzione dei problemi.
In ogni caso, resta a noi tutti la coscienza di aver operato in quest'anno per assicurare al servizio giustizia più attenzione e centralità, ed a me, di aver abusato della vostra cortesia di ascoltatori: del che vi chiedo le scuse con l'attenuante di una tuttora viva passione civile.
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