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Inaugurazione Anno Giudiziario 2008
RELAZIONE DEL DOTT. CARLO ROTOLO,
PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
26 gennaio 2008
Indice
CONSIDERAZIONI GENERALI
LA GIUSTIZIA PENALE
- Movimento, definizioni e durata dei processi
- Associazioni di tipo mafioso
- Il traffico di stupefacenti
- Delitti di omicidio
- Omicidi volontari
- Omicidi colposi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e del codice della strada
- Reati contro il patrimonio: furti – rapine – estorsioni
- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati di violenza sessuale e pedofilia
- Reati contro l'incolumità pubblica e la salute dei cittadini, nonché in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, di edilizia ed urbanistica
- Reati societari, di bancarotta, inerenti al diritto penale dell'economia in generale ed al fenomeno dell'usura
- Reati concernenti le frodi comunitarie
- Reati commessi da cittadini stranieri
- Criminalità informatica
- Mandato d'arresto europeo, estradizione, assistenza giudiziaria
- Le misure di prevenzione
- Applicazione della prescrizione nei vari gradi di giudizio
- Intercettazioni telefoniche ed ambientali
- Misure cautelari personali
- Procedimenti speciali in primo e secondo grado, anche in relazione alla applicazione dell'art. 599 c.p.p.
- Percentuale di aumento o diminuzione delle impugnazioni
- Patrocinio a spese dello Stato
IL TRIBUNALE E GLI UFFICI DI SORVEGLIANZA
LA GIUSTIZIA CIVILE
Considerazioni generali
- Movimento, definizione e durata dei processi in ciascuno dei due gradi di giudizio
- Controversie in materia di lavoro e previdenza
- I procedimenti in materia di diritto di famiglia
- Diritto e processo societario
- Procedimenti in materia fallimentare
- Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
- La tutela del consumatore
- Contenzioso in materia di immigrazione ed espulsione degli extracomunitari
- Legge Pinto
- Procedure di esecuzione forzata
- Procedimenti in materia di responsabilità civile con particolare riferimento alla responsabilità della P.A.
UFFICI DEL GIUDICE DI PACE
LA GIUSTIZIA MINORILE
Considerazioni generali
- Settore civile
- Settore penale
La tradizionale relazione sull'amministrazione della giustizia nel Distretto deve riguardare, per antica convenzione divenuta anacronistica in tempi di avanzata informatizzazione anche degli uffici giudiziari, l'arco temporale compreso tra il 1º luglio 2006 ed il 30 giugno 2007.
Senonché, prima di riferire sull'andamento degli uffici giudiziari nell'anno suddetto, appare opportuno spostare l'attenzione oltre il suo limite temporale per mettere in evidenza eventi che, su due piani diversi, hanno prodotto e produrranno effetti fortemente innovativi, l'uno, nel mondo giudiziario, e l'altro anche nella nostra intera comunità.
Ci riferiamo, sotto il primo profilo, alla temporaneità degli incarichi giudiziari direttivi e semidirettivi, introdotta dalla legge 111/2007 che, entrata in vigore il 31 luglio dello scorso anno, determina nel nostro Distretto la decadenza, già dal 27 gennaio prossimo, per decorso della permanenza massima di otto anni nell'incarico, di un consistente numero di titolari di uffici direttivi giudicanti (Tribunale per i minorenni di Palermo, tribunali ordinari di Agrigento, Trapani, Marsala e Sciacca) e requirenti (Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e presso i Tribunali di Agrigento e di Marsala), nonché di uffici semidirettivi giudicanti (ben cinque presidenti di sezione di questa Corte, tre presidenti di sezione in ciascuno dei Tribunali di Palermo e Trapani, due in quello di Marsala e uno sia in quello di Agrigento che di Termini Imerese) e requirenti (Avvocato generale nella Procura Generale presso questa Corte, ben tre Procuratori aggiunti nella Procura della Repubblica di Palermo).
Orbene, è vero che la temporaneità degli incarichi direttivi è stata un'antica aspirazione della magistratura associata, siccome espressione del principio costituzionale di pari dignità di tutte le funzioni giudiziarie e di buon andamento dell'amministrazione della giustizia; tuttavia, non può tacersi che l'introduzione di un regime transitorio a scansione progressiva in funzione dell'ampiezza, in concreto, del superamento degli otto anni di permanenza massima nell'incarico avrebbe evitato il rischio di disperdere simultaneamente un patrimonio di comprovate esperienze direttive e di creare una situazione di incertezza e di provvisorietà connessa ai tempi di ricambio di tanti dirigenti; l'assorbimento graduale della riforma avrebbe altresì consentito di apprezzarne meglio il valore positivo che è quello di rimuovere eventuali inefficienze e di introdurre un perspicuo meccanismo di controllo e verifica dell'attitudine alla dirigenza.
In un contesto foriero di un periodo non breve di instabilità, va condivisa ed apprezzata la volontà del Consiglio Superiore della Magistratura di raccogliere responsabilmente un programma adeguato ai tempi ravvicinati di introduzione del nuovo sistema di avvicendamento, prontamente emanando la normazione secondaria per l'attuazione della riforma ed avviando le procedure per la copertura dei 157 posti direttivi da essa resi vacanti, cui seguiranno, si spera a breve termine, quelle per i 173 posti semidirettivi.
L'altro aspetto che merita una particolare sottolineatura riguarda più propriamente l'andamento della criminalità organizzata nel distretto della Corte di Appello di Palermo.
Ed infatti, hanno trovato conferma negli eventi accaduti nel corso dell'ultimo anno le tendenze già manifestatesi in precedenza, atteso da un lato che nei confronti dell'organizzazione "Cosa Nostra" continua incalzante l'azione repressiva posta in essere dall'Autorità giudiziaria e dalle Forze dell'Ordine, che ha portato a conseguire risultati di notevole importanza, culminati nella cattura dei più importanti capi latitanti; tra questi, spicca da ultimo l'arresto in data 5 novembre 2007 di L. P. S., che ha di fatto azzerato i massimi vertici dell'organizzazione mafiosa operante nella provincia di Palermo.
Accanto a tali successi investigativi, si è ulteriormente rafforzata l'altra tendenza già emersa e di cui si era dato atto nella precedente relazione, costituita dalla reazione all'oppressione mafiosa proveniente da alcuni settori della società civile, e che si è manifestata dapprima attraverso esperienze significative come quella promossa dai giovani dell'associazione "Addiopizzo" e, più di recente, nelle inusuali e coraggiose iniziative adottate dagli organismi rappresentativi di importanti categorie imprenditoriali, che hanno denunciato come incompatibile con l'appartenenza all'associazione stessa il comportamento di quei propri associati che si rifiutano di denunciare le estorsioni subite, talvolta anche in casi in cui è evidente la prova a carico dei loro estortori.
È poi cronaca recente la nascita di una associazione antiracket costituita per la prima volta dagli stessi imprenditori che intendono impegnarsi nella lotta contro le estorsioni; essa emblematicamente ha preso il nome di "LiberoFuturo", in aperto omaggio all'imprenditore Libero Grassi che tra i primi, a Palermo, coraggiosamente si rifiutò di soggiacere all'imposizione del "pizzo", pagando ciò con la vita anche a causa del suo isolamento.
Ha trovato così conferma ed ulteriore giustificazione quel prudente ottimismo che aveva ispirato la precedente relazione, essendo veramente straordinario che si siano finalmente create le condizioni affinché il rifiuto del pizzo e del racket diventi la regola spezzando quel nodo mafia–affari che quasi sempre si realizzava in passato.
Tuttavia, a parte alcuni casi, comunque assai importanti ed emblematici, in cui vittime dell'estorsione mafiosa non hanno esitato a denunciare i loro estortori, ribadendo anche in pubblico dibattimento le relative accuse, così consentendo la sollecita pronuncia delle conseguenti condanne penali, continuano ancora ad essere troppi i silenzi di coloro che preferiscono non raccogliere gli inviti alla ribellione provenienti da più parti esponendosi anche al rischio delle inevitabili conseguenze sul piano della responsabilità penale personale.
In tal senso non possono che condividersi gli appelli provenienti anche da vertici istituzionali locali a che gli imprenditori ed i commercianti vittime delle estorsioni si decidano a rompere gli indugi e si presentino agli inquirenti per denunciare i loro estortori.
Ed infatti, mai come in questo momento è importante che la società civile raccolga la straordinaria opportunità che le si presenta per dimostrarsi veramente tale, e che quindi le numerose vittime dell'oppressione mafiosa, approfittando anche delle difficoltà in cui versa tale associazione criminale a causa degli importanti successi investigativi e giudiziari conseguiti negli ultimi tempi, trovino il coraggio di rompere il muro di silenzio liberandosi una volta per tutte dalla soggezione nei confronti della mafia.
Organico di magistrati e personale giudiziario
Sul fronte dell'organico tabellare il periodo 1º luglio 2006/30 giugno 2007 non ha segnato alcun miglioramento rispetto allo scorso anno, essendo rimasta invariata la pianta organica di complessivi 472 magistrati.
Alla data del 30 giugno 2007 la scopertura era pari al 7,41% (35 magistrati), con lieve miglioramento rispetto all'anno 2005/2006 durante il quale si era registrata una scopertura complessiva del 7,86%; il trend risulta confermato anche confrontando il dato con quello dell'anno 2004/2005, al termine del quale la scopertura era pari all'8,90%.
I più vistosi vuoti, in termini percentuali, si registrano al Tribunale di sorveglianza di Agrigento (50% cioè una vacanza su due posti in organico), alla Procura della Repubblica di Sciacca (20%) e al Tribunale per i Minorenni di Palermo (20%). Sono tuttavia in corso ulteriori variazioni per le assegnazioni frattanto disposte dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Da segnalare le prime assegnazioni dei magistrati distrettuali successive alla copertura di due dei quattro posti di quelli giudicanti e dei due requirenti: l'iniziale esperienza denota che quanto più è lungo il periodo di assegnazione tanto più esso risulta efficace al fine del rendimento che viceversa è di scarsa importanza in caso di breve permanenza nell'ufficio designato. Peraltro uno dei magistrati distrettuali giudicanti è recentemente transitato nei ruolo della magistratura amministrativa.
Sul fronte della magistratura onoraria risulta decisamente elevata la percentuale di scopertura dell'organico dei giudici di pace, pari al 30% nella città di Palermo (mancano 30 su 100 g.d.p. tabellarmente previsti), e attestatasi intorno al 40–50% in quasi tutti gli uffici periferici, peraltro composti perlopiù da due unità.
È in corso un monitoraggio ministeriale rivolto alla soppressione di alcuni uffici del giudice di pace che nel distretto non raggiungono il parametro minimo stabilito dal Ministero con criterio che potrebbe essere ad avviso dello scrivente ancor più selettivo.
La vacanza di GOT più significativa si registra al Tribunale di Agrigento, con una scopertura del 35,29%, seguito da Trapani con una scopertura del 23,08%, Palermo con una scopertura del 9,52%, e Termini Imerese con una scopertura del 9,09%. Vale ricordare che sono stati banditi i concorsi per la copertura dei relativi posti.
Ancora grave la situazione degli organici degli uffici di cancelleria: mancano all'appello ben 314 unità a fronte di un organico tabellare di 1.396, con una scopertura del 20,12%. Alcune figure professionali anche apicali risultano particolarmente penalizzate, se è vero che risulta scoperto addirittura il 63,13% dei direttori di cancelleria (36 posti, sui 57 disponibili) ed il 45,56% dei posti di cancelliere (vacanti 82 su 180). Tanto, volendo limitare l'esame alle figure professionali maggiormente rappresentative, ché invero estendendo l'indagine ad altri operatori è possibile verificare che alcune categorie risultano scoperte al 100%, come nel caso dei contabili, dei formatori, degli ausiliari e degli operatori giudiziari.
In occasione della inaugurazione del precedente anno giudiziario avevamo segnalato che nel settore penale il numero complessivo dei reati di nuova iscrizione aveva raggiunto la cifra di ben 167.150 procedimenti, a fronte di 131.693 del periodo 2004/2005.
Ebbene, nel corso del periodo oggetto della presente relazione sono stati iscritti 180.798 nuovi procedimenti, cioè 13.648 in più dell'anno precedente. Ed è intuitivo che uffici giudiziari già provati da una pendenza di 112.212 procedimenti difficilmente potranno far fronte in tempi ragionevoli, o comunque compatibili col rinnovato sistema della prescrizione dei reati, ad una massa di processi tanto ponderosa.
Pur in mancanza di scelte legislative orientate nel senso di una robusta depenalizzazione, non mancano tuttavia nel distretto segnali incoraggianti: dei procedimenti in fase di indagini preliminari, infatti, ne sono stati esauriti 182.922, sicchè la pendenza in quella fase di giudizio si è complessivamente ridotta attestandosi su 110.088 procedimenti; la durata media delle indagini preliminari ha segnato pure una modesta contrazione, passando da 246 a 223 giorni.
Alla fase di giudizio sono pervenuti 18.061 procedimenti e ne sono stati esauriti 17.009, con una lievitazione della pendenza complessiva passata da 21.745 a 22.797 procedimenti (4,84% in più).
La durata media in giorni è passata da 452 a 463.
Analizzando il dato emergono tuttavia notevoli differenze tra i vari uffici e non manca qualche sorpresa: all'innalzamento della media contribuisce in maniera determinante, infatti, l'ufficio del giudice di pace, che ha visto elevare la durata media dei procedimenti da 373 a 477 giorni, in coerenza d'altro canto con una capacità di smaltimento nell'insieme insoddisfacente, avuto riguardo all'ottimismo con cui era stata attribuita competenza penale al giudice di pace, essendo stati esauriti al dibattimento 1.335 procedimenti a fronte di 1.999 sopravvenuti.
Non appare pertanto consigliabile un ulteriore ampliamento delle competenze penali del giudice di pace, quanto meno fino a quando il relativo organico e le complessive capacità di definizione dei procedimenti pendenti rimarranno immutati.
Dinanzi ai Tribunali ordinari, che hanno smaltito 11.052 procedimenti (erano stati 11.494 lo scorso anno), la durata media dei processi è stata di 554 giorni (556 lo scorso anno), mentre molto più rapido è stato il passaggio dei processi dagli uffici di secondo grado, atteso che la Corte di Appello ha definito mediamente i procedimenti in 222 giorni (erano stati 207 lo scorso anno), confermandosi ai primi posti in campo nazionale sotto tale profilo.
Positivo anche l'andamento di altri uffici: la durata media dei procedimenti dinanzi al giudice della prevenzione in primo grado si è ridotta da 507 a 353 giorni (-30,28%); quella dei procedimenti dinanzi al giudice della prevenzione in appello da 305 a 245 giorni (-19,70%); quella dinanzi alle Corti di Assise da 493 a 462 giorni (- 6,38%) ma deve anche aggiungersi che tali uffici hanno avuto una sopravvenienza di appena 15 procedimenti (12 a Palermo, 2 ad Agrigento e 1 a Trapani), pari esattamente a quelli esauriti.
La durata dinanzi alla Corte di Assise di Appello si è ridotta da 163 a 127 giorni (-22,10%) a fronte di 40 procedimenti sopravvenuti, pari a quelli definiti.
Si è rinnovato, pertanto, il fenomeno, già segnalato nelle relazioni precedenti, della scelta sempre più frequente del giudizio abbreviato davanti al G.I.P./G.U.P. sia distrettuale che provinciale nei procedimenti per delitti di competenza della Corte di Assise, che viene alleggerita in primo grado del relativo carico senza alcun vantaggio per il secondo grado nel quale anzi è sovente richiesta l'integrazione istruttoria. Risulta, altresì, confermata l'assai modesta propensione degli imputati all'utilizzazione di quei riti alternativi che nello scenario prefigurato dal legislatore del 1989 avrebbero dovuto consentire la canalizzazione al dibattimento di un numero estremamente limitato di procedimenti: a fronte di 14.516 procedimenti definiti in primo grado con giudizio ordinario (erano stati 15.940 lo scorso anno), soltanto 1.449 (poco più del 10%) sono stati conclusi a seguito di giudizio abbreviato, e soltanto 2.322 (erano stati 2.730 lo scorso anno, e 2.880 l'anno ancora precedente) con l'applicazione di pena su richiesta delle parti, a testimonianza di un sempre più massiccio ricorso ad un dibattimento che, non potendo garantire sollecita definizione, viene sempre più spesso utilizzato dilatoriamente.
Una massiccia depenalizzazione, coniugata ad un realistico prolungamento dei termini di prescrizione dei reati, avrebbe nell'immediato l'effetto di orientare gli utenti sui riti alternativi, di decongestionare il dibattimento, e di innestare un circolo virtuoso che nel medio periodo potrebbe finalmente sottrarre l'Italia alle ripetute censure della C.E.D.U.
Nel periodo in esame il fenomeno della criminalità nel distretto di Palermo continua ad essere caratterizzato principalmente dalla presenza delle organizzazioni di tipo mafioso, come dimostrato dal semplice dato numerico relativo ai procedimenti per associazione di tipo mafioso, in crescita esponenziale rispetto all'anno precedente (248 rispetto a 64, pari ad un aumento del 288%).
Risulta, quindi, evidente che l'associazione mafiosa Cosa Nostra continua ad esercitare il suo diffuso, penetrante e violento controllo sulle attività economiche, sociali e politiche nel territorio, come confermato anche dall'analisi dei dati statistici relativi alla commissione nel periodo in esame di alcuni dei delitti tipici – attraverso cui l'organizzazione mafiosa ritrae le sue fonti economiche primarie di sostentamento –, che appaiono in generale crescita rispetto all'anno precedente: ed infatti, i reati di estorsione sono passati da 337 a 564 (pari ad una crescita del 67%), quelli di usura da 56 a 76 (con un aumento del 36%), quelli di riciclaggio da 52 a 89 (pari al 71% in più) e quelli di corruzione da 17 a 39 (con una crescita del 129%).
Tali dati dimostrano chiaramente che, nonostante i gravi colpi ricevuti, l'associazione mafiosa mantiene assai elevata la sua capacità operativa, continuando a porre in essere le condotte illecite tipiche di tale sodalizio criminale, ma al contempo evidenziano come la sempre più incisiva ed efficace azione delle Forze dell'Ordine e della Magistratura consenta di accertare un maggior numero di reati posti in essere dagli aderenti alla suddetta consorteria criminale.
In quest'ultimo senso deve necessariamente essere letto il dato relativo all'incremento numerico dei procedimenti per reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, favorito indubbiamente dall'affinamento delle tecniche di indagine 1, dall'arresto di importantissimi latitanti, spesso trovati in possesso di documenti contenenti informazioni assai rilevanti che hanno consentito di accertare specifiche condotte illecite e di individuare partecipi prima sconosciuti, e dalla recente ripresa del fenomeno delle collaborazioni.
Ovviamente, il periodo in esame è caratterizzato dalle conseguenze della cattura in data 11 aprile 2006 di P. B., capo riconosciuto di Cosa Nostra rimasto latitante per quasi 43 anni, ed al patrimonio conoscitivo che ne è derivato grazie al contestuale rinvenimento e sequestro di numerosi documenti (lettere, biglietti, appunti), i cosiddetti "pizzini", contenenti preziosissime indicazioni che hanno permesso una ricostruzione aggiornata dei rapporti tra il P. stesso ed alcuni dei maggiori esponenti di Cosa Nostra nella Sicilia Occidentale e, quindi, dello stesso organigramma mafioso.
Ulteriori elementi fondamentali di conoscenza sono stati acquisiti grazie alle numerosissime conversazioni 2 intercettate nell'ambito della complessa attività di indagine della Squadra Mobile di Palermo che ha portato la D.D.A. di Palermo a disporre, in data 20 giugno 2006, il fermo di R. A. e di altre 45 persone (cd. operazione "Gotha").
Gli elementi così acquisiti hanno permesso di ricostruire l'attuale assetto "istituzionale" dell'organizzazione mafiosa, che appare in linea con quello tradizionale, in quanto Cosa Nostra mantiene tuttora una struttura unitaria e verticistica, articolata nella tradizionale divisione territoriale di "famiglie" e "mandamenti", al cui vertice è previsto un organismo provinciale costituito dai capi mandamento, che continua ad essere denominato "Commissione"; i capi mandamento conservano la loro carica anche quando detenuti 3, ma in questo caso le funzioni degli stessi sono svolte da "reggenti".
Tuttavia, tale sistema, operante in linea di principio, ha subito degli adattamenti in relazione all'attuale situazione di fatto, caratterizzata dalla circostanza che molti degli esponenti mafiosi di maggiore prestigio, esperienza e potere sono detenuti ormai da molti anni; conseguentemente, il potere effettivo di direzione e di elaborazione delle linee strategiche fondamentali si è concentrato nelle mani di pochi soggetti, spesso anche oltre i limiti insiti nelle cariche formali dagli stessi ricoperte all'interno dell'organizzazione. In tal modo, se fino al momento della sua cattura P. B. è stato il capo riconosciuto dell'organizzazione, altri soggetti hanno svolto un ruolo assai rilevante, come R. A. 4 e L. P. S. 5 nell'ambito della provincia di Palermo e M. D. M. per quella di Trapani.
L'esistenza di un ristretto vertice a capo dell'associazione "Cosa Nostra" non ha tuttavia impedito l'insorgenza, soprattutto dopo l'arresto di P. B., di contrasti all'interno dell'organizzazione, come quello che si è sviluppato tra il R. e il L. P. riguardo alla vicenda del rientro in Italia di alcuni componenti della famiglia I., che al termine della "guerra di mafia" dei primi anni '80 avevano avuto salva la vita ma che, per espresso deliberato della "Commissione" provinciale, sarebbero dovuti restare negli Stati Uniti sotto la responsabilità di esponenti di Cosa nostra americana, senza fare più ritorno in Sicilia.
I contrasti esistenti all'interno dell'organizzazione, acuiti dal venir meno degli equilibri consolidati da anni e che avevano consentito quella precisa "strategia della sommersione" voluta da P. B., sono verosimilmente alla base di taluni delitti eclatanti verificatisi di recente, il più grave dei quali, avendo riguardato un capo–mandamento in carica, è indubbiamente l'omicidio di I. N. 6, ucciso il 13 giugno 2007 nel quartiere Zisa in Palermo. Ed infatti, la chiave di lettura più immediata di tale delitto è quella di una decisione adottata al vertice di Cosa Nostra, con l'adesione delle componenti dell'organizzazione che anche in passato avevano manifestato posizioni di antagonismo o di insofferenza nei confronti di R. A..
La recente cattura, in data 5 novembre u.s., anche di L. P. S., tratto in arresto dopo una lunga latitanza insieme al figlio S. e ad altri due esponenti di spicco della consorteria mafiosa facente capo al primo, avendo determinato il sostanziale azzeramento del vertice dell'organizzazione mafiosa operante nella provincia di Palermo, appare foriera di significativi sviluppi nelle dinamiche interne all'associazione Cosa Nostra, rendendo inevitabile il raggiungimento di nuovi equilibri, anche a prezzo di ulteriori conflitti tra gli aspiranti alla successione.
Peraltro, il rinvenimento nella disponibilità del L. P., all'atto del suo arresto, di copiosa documentazione relativa alla capillare attività estorsiva posta in essere nell'ambito territoriale di competenza dalla sua cosca mafiosa, tale da costituire un vero e proprio "libro mastro" delle estorsioni, ed il prevedibile contributo derivante dalla recente collaborazione di alcuni appartenenti al suddetto gruppo criminale rendono concreta la prospettiva di prossime ed incisive iniziative giudiziarie nei confronti degli esponenti rimasti in libertà del predetto sodalizio, tali da arrecare un ulteriore e durissimo colpo alle capacità operative dell'organizzazione mafiosa operante nel palermitano.
A conferma della immutata pericolosità dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra", va tuttavia segnalato che nel periodo in esame è stato rinvenuto in territorio di Borgetto un vero e proprio arsenale di armi anche da guerra, fra cui numerosi fucili, mitragliatori, pistole e corposo munizionamento 7.
Per quanto concerne il fenomeno delle estorsioni, l'organizzazione mafiosa ormai da diversi anni si è orientata – secondo quanto confermato anche dalla documentazione sequestrata al L. P. all'atto della sua cattura, da cui emerge l'esistenza di una capillare attività estorsiva – verso un sistema di riscossione a tappeto per somme limitate, in modo da ridurre il rischio che la vittima si risolva a denunciare il reato, poiché al timore di ritorsioni si somma il calcolo della sopportabilità dei costi, nonché la speranza di poter convivere con l'organizzazione mafiosa; anche a ragione di ciò, è stato finora assai esiguo il contributo alle indagini fornito dalle persone offese, al punto che sovente le vittime di tali reati ne hanno omesso la denuncia, addirittura negandone l'esistenza anche dopo l'accertamento del delitto e l'identificazione dei responsabili.
Tuttavia, merita di essere segnalato l'elemento di novità costituito dalla maggiore collaborazione che di recente hanno fornito agli inquirenti alcuni imprenditori vittime delle estorsioni mafiose, i quali – in taluni casi incoraggiati dalle chiare ed univoche prese di posizione recentemente assunte dagli organi dirigenti delle organizzazioni di categoria – non soltanto hanno denunciato i loro aguzzini, ma hanno attivamente contribuito a raccogliere elementi di prova a carico di questi ultimi 8. Il fenomeno, a ben vedere, pur se statisticamente di dimensioni ancora insufficienti, segna comunque una netta inversione di tendenza rispetto al passato e apre più di una speranza per il futuro.
Nel periodo di riferimento si è registrata una significativa ripresa del fenomeno delle collaborazioni con la giustizia di soggetti dissociatisi dall'organizzazione mafiosa. Tale risultato è stato indubbiamente favorito sia dalla determinazione con la quale, nel corso degli ultimi anni, sono state condotte le indagini finalizzate alla cattura dei latitanti, sia dalle numerose misure cautelari che – grazie agli elementi di prova in tal modo acquisiti – sono state eseguite nei confronti dei loro fiancheggiatori; ha trovato così ulteriore conferma il fatto che la strategia del fare "terra bruciata" intorno ai capi mafia latitanti è quella vincente, in quanto consente di disarticolare l'organizzazione mafiosa, di facilitare la cattura dei latitanti e di creare in tal modo le condizioni favorevoli alla loro collaborazione.
In tal senso, particolarmente rilevante appare quanto accaduto nell'ambito territoriale della provincia di Agrigento, dove le indagini in fase di svolgimento hanno avuto una notevole accelerazione grazie allo straordinario impulso proveniente da ben sei nuovi collaboratori di giustizia, i quali hanno deciso di recidere i legami con l'organizzazione criminale di appartenenza nel breve arco di tempo compreso tra il 27 marzo del 2006 e l'11 dicembre 2006.
Si tratta di collaboratori di notevole rilevanza in quanto provenienti da diverse aree territoriali della provincia, tra i quali vi sono anche soggetti come M. D. G. 9 e L. P. 10 (entrambi tratti in arresto dopo diversi anni di latitanza) che hanno ricoperto ruoli di vertice all'interno della organizzazione criminale "Cosa nostra" ed appaiono quindi in grado di fornire un eccezionale contributo al fine di aggiornare il quadro delle conoscenze sull'associazione mafiosa di appartenenza e sulle dinamiche interne alla stessa.
Tale apporto appare ancora più eclatante, ove si consideri che prima del marzo del 2006 – nell'ambito della provincia di Agrigento – l'ultima collaborazione di rilievo risaliva all'anno 2000 e che prima di questa vi erano state soltanto altre due collaborazioni con la giustizia 11.
L'apporto fornito alle indagini da tali collaborazioni ha già consentito di ricostruire l'organigramma dell'associazione mafiosa della provincia di Agrigento, a capo della quale vi è il latitante F. G., nonché l'emissione di ordinanze di misure cautelari e reali nei confronti di un centinaio di soggetti; è ragionevole ritenere che, terminate le necessarie attività di verifica e riscontro, altri provvedimenti custodiali potranno essere emessi nel prossimo futuro.
Si conferma così il ruolo insostituibile che rivestono i collaboratori di giustizia nelle indagini concernenti l'associazione Cosa Nostra.
Nel periodo di riferimento i dati statistici relativi al distretto segnalano un consistente incremento dei procedimenti per le associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti, passati da 22 a 185 (con una crescita pari al 741%), mentre quelli relativi ai reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti sono stati 1.811 (con un aumento rispetto al periodo precedente pari al 4%).
Le investigazioni più recenti relative al traffico internazionale di stupefacenti hanno permesso di accertare la sussistenza di ben collaudati canali d'importazione di ingentissime partite di sostanze droganti di tipo pesante (eroina e cocaina) e leggero (marijuana ed hashish); tali canali talvolta sono direttamente attivati da personaggi organicamente inseriti in "cosa nostra" ovvero, più frequentemente, sono gestiti da soggetti vicini a detta organizzazione, anche con capitali di provenienza mafiosa.
Nel corso dell'ultimo anno si è registrato un notevole rallentamento dell'importazione di stupefacenti dall'Est Europa a favore dei flussi d'importazione dai paesi del Sud America della cocaina, che è ormai divenuta la droga di maggiore consumo sui mercati mondiali e nazionali.
Le risultanze investigative hanno accertato che, quasi sempre, la cocaina (sempre purissima) viene spedita dalla Colombia o da altri Paesi Sud Americani in Europa o via mare ovvero a mezzo di singoli corrieri.
Arrivata a destinazione, la droga viene normalmente suddivisa tra le diverse organizzazioni e persone che hanno finanziato il traffico, e quindi consegnata ai singoli rivenditori per lo spaccio al minuto.
Al contrario, il traffico di eroina, pur mantenendo una certa importanza, si è di molto ridotto; tale stupefacente viene normalmente importato in Italia dalla Turchia attraverso paesi dell'Europa Orientale mediante trasporti su strada ovvero attraverso l'Albania o i paesi dell'ex Jugoslavia via mare.
Quanto alle sostanze stupefacenti c.d. leggere, si è registrato un incremento del fenomeno delle coltivazioni di piante da cui ricavare tali droghe sul territorio siciliano.
- Omicidi volontari
In aumento appare nel periodo in esame il dato numerico relativo agli omicidi volontari commessi nell'intero distretto, essendosi registrati n. 56 omicidi volontari (con un aumento rispetto al periodo precedente pari al 6%), di cui 23 nel circondario di Palermo, e 57 tentati omicidi (con una crescita rispetto al periodo precedente pari al 27%).
Di questi, alcuni appaiono avere, ad un primo esame, una evidente matrice mafiosa, mentre la maggior parte sembrerebbero essere fatti di criminalità comune. Tra i primi, va ricordato in particolare quello che può considerarsi senza dubbio il più grave dei delitti commessi in Palermo nel periodo in riferimento e cioè l'omicidio di I. N., ucciso il 13 giugno 2007 nel quartiere Zisa; ed infatti, la circostanza che vittima di tale omicidio sia stato un capo–mandamento in carica, dimostra che l'organizzazione "Cosa nostra" attraversa una fase di gravi conflitti interni – addebitabile principalmente al venir meno di equilibri consolidati determinato dall'arresto di alcuni dei suoi maggiori esponenti di vertice – che, come sovente accaduto in passato, vengono risolti attraverso il ricorso a tale metodo brutale.
- Omicidi colposi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e del codice della strada
Il dato statistico relativo agli omicidi colposi con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro è sul piano statistico registrato unitamente a quello per omicidi colposi dovuti ad "altro evento" (come per c.d. mala sanità) sicché l'aumento notevole verificatosi (530) non va attribuito per intero agli infortuni sul lavoro potendosi solo affermare che rispetto all'anno precedente il dato presenta un incremento del 148% promiscuamente ascrivibile alla doppia classificazione suddetta.
In significativa riduzione quello relativo agli omicidi colposi con violazione delle norme del codice della strada, che sono stati complessivamente 107 (con una riduzione rispetto al periodo precedente pari al 25%).
Tale ultimo dato, valutato unitamente a quello relativo alle lesioni colpose derivanti da incidente stradale, anch'esso in significativa diminuzione (1.111 contro 1.328 dell'anno precedente, pari ad una riduzione del 16%), sembrerebbe confermare la tendenza verso una maggiore attenzione generale nei confronti della sicurezza stradale.
Riguardo ai procedimenti penali in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la Procura della Repubblica di Palermo ha segnalato le difficoltà derivanti dalla necessità di svolgere le relative indagini, sovente assai complesse, entro tempi rapidissimi, e ciò per effetto del comma 2 ter dell'art. 406 c.p.p. (introdotto con la legge n. 102/2006), che ha abbreviato i termini di durata delle indagini preliminari per le fattispecie di cui agli art. 589, comma 2 c.p. e 590 comma 3 c.p., consentendo, a differenza di tutte le altre ipotesi di reato, una sola richiesta di proroga delle indagini preliminari.
Al riguardo, va evidenziato che la legge n. 102/2006, sebbene introdotta per disciplinare la materia degli incidenti stradali, ha inspiegabilmente abbreviato i termini delle indagini preliminari non solo per gli omicidi e le lesioni derivanti da incidenti stradali (per i quali, effettivamente, non si pongono particolari esigenze investigative) ma anche per le fattispecie connesse agli infortuni sul lavoro.
Sarebbe quindi auspicabile una modifica normativa dell'art. 406 c.p.p. che ripristini, per gli omicidi colposi e le malattie professionali derivanti dalla violazione delle norme antinfortunistiche, la possibilità di chiedere anche una seconda proroga del termine delle indagini preliminari.
Nel periodo di riferimento i dati statistici in materia di reati contro il patrimonio registrano nel distretto un generalizzato e consistente incremento del fenomeno: ed infatti, le estorsioni sono state 564 (contro 337, con un aumento del 67% rispetto al periodo precedente), le rapine 3.033 (rispetto a 2.087, pari ad un aumento del 45%), i furti a carico di autori noti 2.218 (rispetto a 1.628, pari ad un aumento del 36%), i furti a carico di ignoti 39.938 (contro 27.437, con un aumento del 41%) ed i sequestri di persona a scopo di rapina o di estorsione 23 (rispetto a 7, con una crescita del 229% rispetto al periodo precedente).
Numerosi, così come nel periodo precedente, sono stati i procedimenti relativi a rapine consumate ai danni di uffici postali e di istituti di credito, sovente privi di vigilanza esterna ad opera di guardie giurate.
Inoltre, sempre elevato è il numero delle rapine ai danni di autotrasportatori, che presuppongono l'esistenza di affidabili canali per la ricettazione ed il riciclaggio dei beni sottratti.
Infine, continua il fenomeno delle rapine e dei furti commessi da tossicodipendenti al fine di ottenere il denaro da destinare all'acquisto di stupefacenti.
Nel periodo di riferimento l'andamento dei delitti contro la pubblica amministrazione nel distretto registra un sostanziale aumento, con inversione di tendenza rispetto a quanto registrato nell'anno precedente, in quanto risultano essere in significativa crescita le corruzioni (39 in totale, con un aumento pari al 129%) e gli abusi di ufficio (421 contro 297, con un incremento pari al 42%), mentre sono in leggera diminuzione i peculati e le malversazioni (60 in totale, con una riduzione pari al 13%).
Gli illeciti più rilevanti in materia di appalti e pubbliche forniture vedono di norma il coinvolgimento della criminalità mafiosa, sicché la trattazione di tali fatti avviene ad opera della D.D.A., con le specifiche modalità previste per quelle indagini. La maggior parte dei procedimenti riguarda invece denunzie concernenti asserite irregolarità di provvedimenti amministrativi adottati dalla Pubblica Amministrazione e viziati per qualcuna delle varie ipotesi di eccesso di potere.
Poco numerosi sono i fatti di peculato e di concussione di una certa gravità; al contrario, molto frequenti sono, come segnalato dalla Procura di Palermo, i procedimenti in materia di benefici pensionistici indebitamente erogati a seguito di corruzione.
In proposito, è stata individuata una articolata associazione per delinquere, costituita da funzionari della A.U.S.L. n. 6, dell'INPS e di altri uffici pubblici, i quali, mediante la falsificazione della prescritta documentazione, hanno consentito che un enorme numero di pensioni di invalidità – stimabile in diverse, forse decine, di migliaia – venisse concesso anche con indennità di accompagnamento a persone sfornite dei requisiti di legge. Nell'ambito di tale procedimento è stata disposta la misura della custodia cautelare nei confronti di ventidue persone; il danno erariale, quantificato allo stato, ammonterebbe a diverse decine di milioni di euro, che solo in parte è stato possibile recuperare attraverso il sequestro per equivalente.
Altri due procedimenti di rilievo sono stati istituiti nei confronti di numerose persone – funzionari dell'Agenzia delle Entrate, commercialisti e consulenti fiscali – per i reati di corruzione, frode informatica, accesso abusivo al sistema informatico e falso in atto pubblico, commessi con identiche modalità rispettivamente presso l'Ufficio di Palermo 1 e l'Ufficio 2 di Palermo della Agenzia delle Entrate. Si è così accertato che, quale prezzo della corruzione, i funzionari pubblici ricevevano in pagamento dai liberi professionisti una quota dell'imposta dovuta dai loro clienti, ed intervenivano sul sistema informatico effettuando indebitamente lo sgravio tributario mediante la cancellazione delle somme dovute. In entrambi i procedimenti sono state disposte numerose misure restrittive, e si è proceduto al sequestro per equivalente dei conti correnti e dei beni immobili nella disponibilità degli imputati, in tal modo recuperando complessivamente oltre tre milioni di euro, pari all'intero ammontare del danno finora accertato.
Anche nel periodo di riferimento numerosi sono i procedimenti per truffe ai danni della Regione Siciliana e del Ministero per le Attività Produttive, nell'erogazione dei finanziamenti previsti dalla legge n. 488/1992; tali illeciti sono resi più agevoli dalla facilità con cui è possibile eludere gli eventuali controlli, in realtà pressoché inesistenti salvo sporadiche eccezioni.
Nei semidiroccati quartieri del centro storico di Palermo continuano a verificarsi crolli dei vecchi edifici, di proprietà pubblica o privata, abbandonati a seguito dei bombardamenti bellici e solo in parte ristrutturati. La competente Procura ha disposto numerosi sequestri al fine di tutelare la pubblica incolumità; tali provvedimenti sovente raggiungono anche il risultato di sollecitare i proprietari ad intervenire per la manutenzione ed il restauro, così tutelando il residuo patrimonio artistico.
Nel distretto della Corte di Appello di Palermo il numero dei reati di violenza sessuale segna purtroppo quest'anno un significativo accrescimento, essendosi registrati 270 casi di violenza, a fronte dei 187 del precedente anno. I reati di violenza sessuale a danno di minori hanno seguito il medesimo andamento lievitando dai 157 casi del periodo 2005/2006 ai 194 del periodo 2006/2007; si registrano inoltre 33 casi di pedofilia e pedopornografia.
Va tuttavia osservato che nella specifica materia il dato statistico manifesta tutta la propria relatività, siccome rappresentativo di un fenomeno che sconta ancora una certa resistenza all'emersione in sede giudiziaria e che sovente rimane sommerso all'interno di realtà familiari patologiche o di contesti socio–ambientali che non solo manifestano impermeabilità ad ogni intervento degli apparati di prevenzione e/o controllo approntati dell'Ordinamento, ma che tendono anche a risolvere autonomamente il "problema", se non addirittura a proteggere i responsabili preservandoli da ogni conseguenza penale. È nota, d'altro canto, la "paura della denuncia" che si instilla nella vittima, legata alle conseguenze di respiro socio–familiare che ne derivano, nonché alla consapevolezza che matura in essa circa la necessaria sottoposizione ad un iter giudiziario inevitabilmente invasivo, spesso traumatico, e temuto come infamante.
Va evidenziato come non siano ancora registrati gli effetti della legge 6 febbraio 2006 n. 38 con la quale, a distanza di otto anni dall'entrata in vigore della legge 269/1998, il legislatore è tornato ad occuparsi della lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e della pedopornografia (tra le novità può segnalarsi che il "nuovo" comma 2 dell'art. 600 bis c.p., nel sanzionare penalmente chi compie atti sessuali con un minorenne in cambio di denaro o altra utilità economica, estende adesso a tutti i minori la relativa tutela; l'art. 609 septies c.p., poi, prevede la procedibilità d'ufficio per tutti i fatti di cui all'art. 609 bis c.p. – violenza sessuale – commessi in pregiudizio di persona che al momento del fatto non aveva compiuto gli anni diciotto); è tuttavia ragionevolmente prevedibile un amento del numero dei procedimenti, peraltro implicanti indagini ed accertamenti che richiedono una professionalità ed un'esperienza specifica in relazione a delicati e complessi profili tecnico–processuali, psicologici e socio–ambientali.
Dopo l'introduzione nel Decreto Ronchi, nel 2001, dell'art. 53 bis che disciplina il delitto di organizzazione di traffico illecito di rifiuti, il quale avrebbe dovuto costituire il primo passo verso una riforma complessiva della tutela penale dell'ambiente, tutti i successivi interventi legislativi sono stati improntati a fini che la Procura della Repubblica di Palermo, condivisibilmente, definisce "tutt'altro che preventivo/repressivi".
Si è assistito infatti, progressivamente, ad una serie di innovazioni e modifiche legislative che hanno indebolito la tutela dell'ambiente e che hanno reso, di conseguenza, più difficile ogni intervento finalizzato alla prevenzione, prima, ed alla repressione, poi, degli illeciti ambientali. Gli esempi di tale politica legislativa sono molteplici e si sono mossi lungo due binari: o quello di far fronte a momenti emergenziali e conseguentemente "sanare" situazioni specifiche di illegalità ovvero quello di introdurre una disciplina generale, comunque caratterizzata da un complessivo abbassamento della soglia di difesa dell'ambiente: L. 21 dicembre 2001 n. 443 (terre e rocce da scavo); D.L. 7 marzo 2002 n. 22, conv. in L. 6 maggio 2002, n. 82 (coke da petrolio); D.L. 18 settembre 2001 n. 347 convertito in L. 16 novembre 2001 n. 405 (rifiuti sanitari); D.L. 8 luglio 2002 n. 138, conv. in L. 8 agosto 2002, n. 178 (interpretazione autentica della nozione di "rifiuto"). Nell'anno 2006 è stato poi approvato il T.U. di riordino della legislazione in materia ambientale (152/2006) che ha, di fatto, recepito tutte le normative sopra cennate, alcune delle quali già dichiarate incompatibili con il diritto comunitario da parte della Corte di Giustizia di Strasburgo.
Nonostante la materia si sia rivelata ostica ed espressione di una legislazione in incessante fase di riordino, tutti gli uffici giudiziari del distretto si sono comunque contraddistinti per efficienza anche nello specifico settore in questione.
La Procura di Palermo segnala una nuova indagine, avviata a seguito di esposti presentati da numerose associazioni ambientaliste e da singoli cittadini, finalizzata a monitorare la qualità dell'aria nella città di Palermo, in considerazione dei numerosi sforamenti dei limiti tabellari stabiliti dalla normativa. Le risultanze della consulenza tecnica e delle altre attività di indagine, oltre a confermare i dati negativi sulla qualità dell'aria, sono stati messi a disposizione delle amministrazioni competenti anche per consentire l'adozione degli strumenti amministrativi idonei alla tutela della salute pubblica.
Dall'area trapanese vengono pure segnalati procedimenti di grande rilevanza e che consentono di apprezzare l'intensità di un fenomeno in via di progressiva intensificazione e di primaria importanza per la salute pubblica. Tra questi possono menzionarsi il procedimento avente ad oggetto le indagini relative allo svolgimento contra legem dell'attività di recupero di rifiuti – contenenti sostanze inquinanti – prodotti dalle imprese di lavorazione del marmo.
Dal territorio Agrigentino, si lamenta l'elevato numero sia di discariche abusive – segnalazione, questa, che proviene anche dalla Procura della Repubblica di Marsala – sia di discariche aperte per esigenze contingibili e urgenti senza le necessarie opere (quali ad esempio idonei sistemi di raccolta del percolato, di captazione del biogas, di impermeabilizzazione del suolo, creazione di celle appositamente dedicate alla raccolta di rifiuti contenenti amianto etc.) necessarie ad evitare pericolose dispersioni nell'ambiente di elementi inquinanti sia in atmosfera che nei terreni con rischio – in alcuni casi – di compromissione delle falde acquifere superficiali. Anche quest'anno la Procura della Repubblica di Agrigento ha poi dovuto contrastare una prassi tristemente caratteristica di una zona tradizionalmente legata all'agricoltura, consistente nell'incenerimento sul terreno delle coperture di materiale plastico utilizzate per proteggere vaste aree del territorio occupate da colture pregiate; prassi, questa, particolarmente nociva per l'ambiente perché causa di liberazione nell'atmosfera e nel terreno di pericolose sostanze altamente inquinanti quali la diossina, capaci di penetrare fino ad eventuali falde acquifere.
A Marsala è stata esercitata l'azione penale in un caso di associazione a delinquere finalizzata alla sofisticazione vinicola ed alla perpetrazione di frodi nella vendita di prodotti non genuini in luogo di prodotti dichiarati come a "denominazione di origine controllata".
Sette reati per adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari, infine, risultano accertati nel circondario del Tribunale di Termini Imerese.
Il territorio del distretto è stato devastato, nel periodo in considerazione, da ben 165 incendi boschivi (lo scorso anno ne erano stati registrati 162), dalla diffusa presenza di discariche abusive e da 1.465 casi di costruzioni in violazione della normativa edilizia. Nel complesso il numero di violazioni accertate è stato inferiore rispetto a quello del precedente periodo (1.622), ma il dato risulta fortemente disomogeneo. Si è infatti assistito ad una vera e propria esplosione nel territorio di Termini Imerese (da 329 a 421) e ad uno sconfortante aumento nel circondario palermitano (da 241 a 274), mentre il numero delle violazioni accertate si è ridotto negli altri circondari (da 457 a 361 ad Agrigento; da 260 a 204 a Marsala; da 222 a 104 a Sciacca; da 113 a 100 a Trapani).
Il dato complessivo sconta l'effetto dei provvedimenti di condono edilizio che hanno consentito ai responsabili di sanare le costruzioni illegittime. Il Procuratore della Repubblica di Termini Imerese ha peraltro stigmatizzato la scarsa efficacia delle misure di contrasto adottate dalle amministrazioni locali a tutela del territorio, laddove poi numerosi comuni – tra i quali quello, di notevoli dimensioni, di Marsala, come evidenziato dal Procuratore della Repubblica territorialmente competente – sono sprovvisti di piano regolatore.
Va aggiunto che quanto accertato su un territorio ormai deturpato da un impressionante numero di costruzioni abusive pecca sicuramente per difetto, non essendovi computate quelle violazioni edilizie non accertate – e non facilmente accertabili – perché in aperta campagna o frutto di ampliamenti e false ristrutturazioni di preesistenze.
Sul piano dell'esecuzione, la Procura della Repubblica di Termini Imerese segnala che sotto il coordinamento della Procura Generale della Repubblica presso questa Corte di Appello è stata iniziata una complessa attività diretta a realizzare la demolizione coattiva delle costruzioni abusive in esecuzione delle corrispondenti sentenze definitive di condanna ed è stato, da parte di questo ufficio, ultimato il monitoraggio delle sentenze definitive. È stato pertanto accertato per quali costruzioni è intervenuta sanatoria e per quali invece occorre procedere alla demolizione. Esaurita questa fase, sono state avviate, investendo il giudice dell'esecuzione, le procedure necessarie per provvedere alla demolizione coattiva o alla revoca delle demolizioni per quelle costruzioni in ordine alle quali sia intervenuta la sanatoria.
Il dato statistico aggregato per i reati societari e di bancarotta segna complessivamente nell'ultimo anno l'iscrizione di 115 procedimenti, e cioè più del doppio rispetto al precedente periodo di osservazione, durante il quale erano stati iscritti 52 procedimenti. Il dato è però apprezzabile solo se confrontato con quello degli anni ancora anteriori, e perciò solo tenendo conto del fatto che tra il 1º luglio 2001 ed il 30 giugno 2002 erano stati iscritti 389 procedimenti, via via ridottisi a 207 (1º luglio 2002/30 giugno 2003), a 146 (1º luglio 2003/30 giugno 2004), a 86 (1º luglio 2004/30 giugno 2005), e a 52 nel periodo 1º luglio 2005/30 giugno 2006. Va peraltro sottolineato che, nell'assenza di più specifiche indicazioni espungibili dal dato statistico, dalle relazioni dei capi degli uffici giudiziari del distretto emerge complessivamente la assai modesta incidenza dei reati societari, verosimilmente ricollegabile all'effetto deflattivo della legge 3 ottobre 2001 n. 366 e del successivo D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, in tema di disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, con il quale è stato definitivamente riscritto il titolo XI del libro V del codice civile ( artt. 2621–2641) ed è stata ridisegnata la disciplina del cosiddetto "falso in bilancio" e degli altri reati societari, restringendo l'ambito di operatività del precetto penale con specifico riferimento al reato di false comunicazioni sociali.
L'incidenza dei reati di bancarotta appare particolarmente preoccupante nell'area palermitana sia perché ha riguardato realtà economiche che apparivano consolidate ed hanno interessato grandi quantità di creditori e di lavoratori dipendenti (è il caso delle società dei gruppi Miraglia e Zannelli), sia perché sono state a vario titolo accertate cointeressenze e contiguità col sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra: la Procura della Repubblica di Palermo segnala infatti che in alcuni procedimenti il reato di bancarotta fraudolenta si è accompagnato a quello di riciclaggio aggravato, in relazione al reinvestimento di beni appartenenti a condannati per il reato di associazione mafiosa.
L'iscrizione dei reati di usura risulta incrementata, rispetto all'anno precedente, del 36% (76 procedimenti contro 56 dell'anno prima), e tuttavia se esaminati nell'arco del quinquennio l'andamento risulta pressoché stazionario, essendosi registrate oscillazioni tra le 83 iscrizioni del periodo 2004/2005 e le 52 del periodo 2002/2003.
Come già si è avuto modo di osservare, peraltro, non può sfuggire che il dato numerico non è sicuramente proporzionato all'effettiva ampiezza sociale di un fenomeno che in larga misura continua a rimanere sommerso a causa di una molteplicità di fattori che scoraggiano le vittime dal denunciare gli usurai. Tra questi assumono rilievo il senso di vergogna sociale conseguente al mettere in pubblico il proprio stato di indigenza economica, la preoccupazione per gli operatori economici che la pubblicizzazione del loro stato di crisi azzeri completamente la loro reputazione nel mercato, nonché il timore di ritorsioni. Tale timore viene a volte altresì potenziato dalla convinzione avallata dagli stessi usurai che questi agiscano occultamente per conto della criminalità mafiosa. Né va omesso il rilievo che – quanto meno nell'immediatezza dell'insorgere del rapporto di mutuo contra legem – l'usuraio è visto dall'usurato come un benefattore col quale si instaura un meccanismo relazionale psicologico di riconoscenza e di sudditanza al tempo stesso.
Devesi, peraltro, rilevare come negli ultimi anni la criminalità organizzata sia entrata nei circuiti dell'usura, suscitando un forte allarme sociale sia per l'uso di attentati e minacce da parte delle organizzazioni criminali che controllano tale forma di illecito sia per il rischio di infiltrazione nella economia legale che avviene attraverso il rilevamento della azienda in crisi o indirettamente cooptando nella organizzazione criminale lo stesso proprietario.
È vero, inoltre, che anche "Cosa Nostra" sembra essersi progressivamente interessata a tale fonte di reddito. Il dato sociologico acquisito a seguito della collaborazione di numerosi attendibili collaboratori di giustizia, ormai filtrato da sentenze irrevocabili di condanna, consente invero di ritenere acclarato come fino ai primi anni '80 l'organizzazione mafiosa avesse ritenuto l'usura non soltanto come un'attività estranea al proprio sistema di controllo delle attività economiche, ma addirittura come un'attività intrinsecamente spregevole. Negli anni più recenti, invece, gli "uomini d'onore" hanno iniziato ad investire nell'usura i proventi della propria attività delittuosa, ancorché limitandosi ad operare quali finanziatori di terzi ai quali hanno delegato l'attività di intermediazione e di contatto con le vittime. La gestione delle società finanziarie dedite ai prestiti usurari, d'altro canto, rappresenta un canale di riciclaggio di proventi di altre attività illecite di Cosa Nostra.
Lo sradicamento dell'area di sedime del fenomeno, costituita da omertà e sfiducia verso i poteri dello Stato, costituisce l'apprezzabile scopo delle associazioni di categoria Antiracket progressivamente costituitesi nel distretto, certamente rivelatesi utili per la sensibilizzazione verso un reato sottovalutato e prevalentemente sommerso, e tuttavia ancora scarsamente efficaci ad aprire varchi apprezzabili in un costume che ha radici profonde e difficili da recidere. A tal proposito appare doveroso segnalare che modalità semplificate per l'accesso alle pratiche risarcitorie e di sostegno di cui alle leggi antiracket ed antiusura (D.L. 419/91 Fondo antiracket; Legge 44/99 Fondo usura) verosimilmente potrebbero contribuire efficacemente ad invertire una linea di tendenza ancora preoccupante.
I reati tributari hanno segnato un cospicuo incremento: a fronte di 99 iscrizioni nel periodo 2004/2005, si è passati infatti alle 137 del periodo 2005/2006 ed alle 202 del periodo 2006/2007. Tanto, nonostante a seguito del decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000 sia stato profondamente innovato il sistema penale tributario con un'ampia depenalizzazione di reati di minore gravità.
Uno dei fenomeni delittuosi più rilevanti sembra esser stato quello della frode fiscale relativa ai rimborsi di I.V.A., illecitamente ottenuti mediante l'emissione di fatture false, ipotesi delittuosa per frequentemente connessa con l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti da parte di soggetti che usufruiscono illegittimamente delle erogazioni di fondi pubblici grazie alla legge n. 488/92.
Nel distretto sono state registrate, complessivamente, 41 frodi comunitarie, a fronte delle 50 dell'anno precedente.
Anche quest'anno Palermo appare esente dal fenomeno, in compagnia, stavolta, degli uffici giudiziari agrigentini, mentre il fenomeno appare piuttosto grave a Marsala dove si sono registrate 22 frodi (con 103 soggetti indagati), id est più del 50% dei reati in questione nell'intero distretto di Corte di Appello.
Già in occasione della precedente relazione si era avuto modo di denunciare che il fenomeno della criminalità extracomunitaria aveva segnato un impressionante incremento, dipendente dal flusso migratorio proveniente dai paesi del Nord Africa che interessava direttamente le coste meridionali siciliane; il numero complessivo dei procedimenti penali a carico di cittadini stranieri – per qualunque tipologia di reato – era infatti lievitato dai 1.845 del periodo 1º luglio 2004/30 giugno 2005, ai 2.606 del periodo 1º luglio 2005/30 giugno 2006; ebbene, nell'ultimo anno in considerazione il numero dei procedimenti è ulteriormente cresciuto fino a raggiungere le 3.597 unità, in pratica raddoppiandosi rispetto a due anni fa. I procedimenti iscritti nel periodo per violazione delle leggi sull'immigrazione sono stati 17.021 (a fronte dei 19.231 dell'anno precedente), di cui 1.380 a carico di cittadini stranieri.
Il dato nel Distretto è intuitivamente disomogeneo, ove si consideri che ben 13.820 procedimenti sono stati iscritti nel solo circondario del Tribunale di Agrigento; preoccupante appare anche la criminalità indotta dall'immigrazione, laddove appunto proprio ad Agrigento, caratterizzata dal maggior numero di sbarchi clandestini (ne sono stati registrati 245 – lo scorso anno erano stati 228 – di cui 234 nelle isole di Lampedusa e Linosa e 11 sulla terraferma), sono stati iscritti ben 1.292 procedimenti – sul totale di 3.597 nel distretto – per reati commessi da cittadini extracomunitari.
Si è invece sensibilmente ridotto il numero di sbarchi sull'isola di Pantelleria, come evidenziato dal Procuratore della Repubblica di Marsala, a seguito di una diversificazione delle destinazioni dei flussi migratori clandestini, prevalentemente concentratisi sull'isola di Lampedusa.
Con specifico riferimento al circondario di competenza della Procura di Agrigento, il numero delle persone denunciate per violazione dell'art. 6 del D.l.vo n. 286/1998 (violazione degli obblighi inerenti al soggiorno) è passato dai 3.661 del periodo 1º luglio 2003/30 giugno 2004, agli 8.088 del periodo 1º luglio 2004/30 giugno 2005, ai 15.939 del periodo 1º luglio 2005/30 giugno 2006, ai 13.015 del periodo in esame; per la prima volta nell'ultimo quadriennio, quindi, si registra una leggera flessione nel numero dei denunciati, e tuttavia come è evidente il dato sembra essersi stabilizzato su livelli difficilmente sostenibili; il numero delle persone denunciate per violazione dell'art. 12 del medesimo D.l.vo. è passato da 397 a 138, a testimonianza dell'affanno degli uffici requirenti nell'individuazione degli organizzatori dei traffici delittuosi.
La Procura della Repubblica di Palermo osserva che due recenti sentenze della Corte Costituzionale hanno apportato degli aggiustamenti ben accolti dalla Magistratura che si trovava ad operare su tale materia: l'una ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5–quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 inserito dal comma I dell'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui stabiliva che per il reato previsto dal comma 5–ter del medesimo art. 14 era obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto; l'altra ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5–bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 introdotto dall'art. 2 del decreto–legge 4 aprile 2002, n. 51 convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106. nella parte in cui non prevedeva che il giudizio di convalida dovesse svolgersi in contradditorio prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa.
I dati statistici sulla cosiddetta criminalità informatica sono stati raccolti per la prima volta nel periodo 1º luglio 2005/30 giugno 2006, e nell'occasione erano stati registrati 603 procedimenti penali. Nel corso del periodo successivo, oggetto della presente valutazione, sono stati iscritti nel distretto 626 procedimenti, per lo più concentrati nelle aree di Agrigento (206 procedimenti), Marsala (147 procedimenti) e Palermo (172 procedimenti).
Trattasi, per lo più, di truffe consumate tramite Internet ad opera di ignoti e di clonazioni di carte di credito, ma non mancano casi inquietanti di accessi abusivi a sistemi informatici evoluti: tra questi la Procura della Repubblica di Palermo evidenzia quelli commessi, con identiche modalità, rispettivamente presso l'Ufficio di Palermo 1 e l'Ufficio 2 di Palermo della Agenzia delle Entrate. Quale prezzo della corruzione, i funzionari pubblici ricevevano in pagamento dai liberi professionisti una quota dell'imposta dovuta dai loro clienti, ed intervenivano sul sistema informatico effettuando agevolmente lo sgravio tributario mediante la cancellazione delle somme dovute.
È evidente che la diffusione sempre più capillare delle tecnologie informatiche – ormai prepotentemente utilizzata dalla Pubblica Amministrazione, da Istituti di credito e da una percentuale sempre maggiore della popolazione, che le utilizza per acquisti on line, per ogni tipo di operazione bancaria e di borsa, nonché per lo scambio di corrispondenza – impone la massima vigilanza e l'attivazione di sistemi di controllo che seguano il tumultuoso innalzamento della capacità offensiva della criminalità organizzata.
È forse ancora presto per tracciare un primo significativo bilancio dell'attuazione della legge 12 aprile 2005 n. 69, pubblicata sulla G.U. n. 98 del 29 aprile 2005, recante "disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri", in esecuzione della decisione quadro approvata dal Consiglio dell'Unione Europea il 13 giugno 2002.
I dati forniti dalla Corte di Appello, e cioè dall'Autorità alla quale è attribuita la competenza in materia di estradizione e consegna passiva, testimoniano una sostanziale stabilità nella complessiva sopravvenienza dei procedimenti in questione (si è passati da 10 a 11 richieste), con sensibile spostamento, però, verso i procedimenti regolati dalla legge 69/2005 e corrispondente riduzione dei procedimenti di estradizione (lo scorso anno sei procedimenti, sul totale di dieci, erano stati trattati col rito estradizionale; nel periodo in considerazione, invece, ben 10 richieste, sul totale di 11, sono state trattate con la nuova procedura), dovuti sia all'ingresso – in particolare – della Romania nel sistema del MAE (ben cinque su dieci mandati di arresto europeo riguardano infatti cittadini rumeni), sia alla progressiva prescrizione dei reati insuscettibili di essere trattati col sistema della L. 69/2005 (ci si riferisce a quelli commessi precedentemente al 7 agosto 2002, secondo la disposizione transitoria contenuta nell'art. 40 L. cit.).
Sul piano delle procedure attive, la situazione nel distretto può così sintetizzarsi:
- il Presidente della sezione G.I.P. del il Tribunale di Palermo segnala cinque casi di applicazione del mandato di arresto europeo (erano stati due nel corso del precedente periodo di valutazione);
- a Termini Imerese è stato emesso un mandato di arresto europeo, mentre due sono stati emessi dal G.I.P. del Tribunale di Trapani.
- il Tribunale di Sciacca, comunicando di aver emesso due mandati di arresto europeo in relazione ad un procedimento per omicidio volontario e rapina aggravata, segnala che soltanto uno ha avuto sollecita esecuzione, mentre per l'altro lo Stato richiesto non vi ha ancora dato esecuzione né ha fornito comunicazioni ufficiali circa le ragioni della mancata ottemperanza.
Sul piano dell'assistenza giudiziaria, la Corte di Appello ha dato esecuzione a 25 richieste provenienti da Autorità Giudiziarie straniere, esaurendo interamente la sopravvenienza e la pendenza registrata all'inizio del periodo precedente.
Il Tribunale di Palermo segnala la sopravvenienza di 15 rogatorie su richiesta di autorità straniera e 59 su delega di uffici giudiziari italiani.
Una rogatoria è stata eseguita a Termini Imerese, due sono state eseguite dagli uffici di Trapani.
La Procura della Repubblica di Palermo, nel sottolineare che l'aggressione ai patrimoni mafiosi può ben definirsi un obiettivo "strategico", ha osservato che i risultati conseguiti in materia di misure di prevenzione, segnatamente come strumento di contrasto al riciclaggio dei profitti illeciti delle organizzazioni mafiose, sono stati, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, più significativi di quelli conseguiti con altri strumenti e in particolare con i procedimenti per i reati di cui agli artt. 648 bis c.p. e 648 ter c.p. e con il procedimento di cui all'art. 12 sexies D.L. 356/1992.
Analizzando i dati disponibili appare evidente che su questo fronte anche nel periodo in considerazione gli uffici giudiziari del Distretto di Palermo hanno continuato ad applicare efficacemente la legge Rognoni–La Torre conseguendo importanti risultati e consentendo la riduzione della pendenza.
A fronte di una pendenza complessiva che il 1º luglio 2006 registrava 562 procedimenti (344 personali e 218 patrimoniali), risultano ancora pendenti, al 30 giugno 2007, "soltanto" 474 procedimenti (251 personali e 223 patrimoniali); tanto, in considerazione sia del saldo positivo tra sopravvenienze (557 procedimenti, di cui 442 personali e 115 patrimoniali) e procedimenti conclusi (645, di cui 535 personali e 110 patrimoniali), sia dell'accresciuta produttività degli uffici giudiziari che si occupano della specifica materia.
Scomponendo il dato, che nell'insieme è sicuramente positivo e segna un'affermazione della virtuosa linea di tendenza già manifestatasi nel periodo trattato in occasione della precedente inaugurazione di anno giudiziario (la pendenza complessiva era infatti passata dai 704 procedimenti – di cui 459 personali – alla data del 1º luglio 2005, ai 562 procedimenti – di cui 344 personali – al 1º luglio 2006), va tuttavia registrata qualche disomogeneità:
-
la Corte di Appello ha ulteriormente consolidato la positiva linea di tendenza già manifestatasi nell'anno precedente, ottenendo un risultato che appare davvero meritevole di nota: la pendenza complessiva è infatti passata da 196 (154 personali e 42 patrimoniali) a 96 (50 personali e 46 patrimoniali) procedimenti, frutto di un saldo altamente positivo tra quelli definiti (ben 267 procedimenti, di cui 234 personali e 33 patrimoniali) e quelli sopravvenuti (167, di cui 130 personali e 37 patrimoniali). La capacità di definizione, peraltro, è risultata accresciuta rispetto all'anno precedente (si è passati da 246 a 267 procedimenti conclusi, con un'ulteriore crescita rispetto al periodo ancora anteriore, durante il quale erano stati definiti 181 provvedimenti), e sembra meritevole di attenzione anche la riduzione, estremamente significativa, della "durata media in giorni" dei procedimenti, passata dai 305 del periodo precedente ai 245 giorni del periodo in considerazione (riduzione del 19,70%);
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il Tribunale di Palermo, dopo aver (nel periodo 1º luglio 2005 / 30 giugno 2006) fortemente ridotto la preesistente pendenza (da 391 a 295 procedimenti complessivi), nel periodo in considerazione è riuscito a stabilizzarla (pendono ancora, infatti, 298 procedimenti a fronte dei precedenti 295), definendo un numero di procedimenti (255, di cui 191 personali e ben 64 patrimoniali) praticamente corrispondente a quello dei procedimenti sopravvenuti (258, di cui 194 personali e 64 patrimoniali). Da segnalare il leggero aumento del numero delle misure di carattere patrimoniale sopravvenute e definite (sono state 64 nel 2006/2007, erano state 57 – quelle concluse – e 59 – quelle proposte – nell'anno precedente), a testimonianza di un accresciuto impegno sia dell'organo proponente che dell'ufficio giudicante, particolarmente apprezzabile ove si ponga mente alla lucida analisi offerta dalla Procura della Repubblica di Palermo che ha al riguardo osservato come le organizzazioni mafiose abbiano progressivamente adottato una serie di accorgimenti per eludere le investigazioni e gli interventi repressivi dello Stato, segnatamente diversificando le modalità di investimento delle ricchezze illecitamente accumulate; riducendo in misura notevolissima l'acquisizione dei beni immobili e privilegiando altre forme di investimento più difficilmente individuabili; facendo ricorso a prestanome estranei alla cerchia familiare; "mascherando" e/o "giustificando" i movimenti di denaro con i più sottili accorgimenti suggeriti da esperti delle tecniche commerciali, tributarie e finanziarie; intensificando gli investimenti all'estero;
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meno vigoroso è risultato invece l'apporto dei Tribunali di Agrigento e Trapani, secondo una linea di tendenza già manifestatasi nel corso del precedente anno ed a testimonianza dell'affanno degli uffici periferici verso una materia che richiede cospicue risorse umane e materiali per fronteggiare una criminalità dalle caratteristiche sempre più evolute, ben illustrata – come si è detto – dalla Procura della Repubblica di Palermo:
- ad Agrigento la "spinta" proveniente dalla Procura ha segnato una riduzione, essendosi passati dalle 54 proposte del periodo 2004/2005, e dalle 62 del periodo 2005/2006, alle 28 (di cui 4 patrimoniali) del periodo 2006/2007; in costante diminuzione è stato il numero dei procedimenti definiti dal Tribunale, passato dagli 86 del 2004/5, ai 69 del 2005/6, ai 34 del 2006/7; pressoché invariata la pendenza;
- più elevato, rispetto ad Agrigento, è il numero delle proposte avanzate dalle Procure della Repubblica del Trapanese, e tuttavia anche in questo caso il dato comparato segna un ulteriore calo rispetto a quelli registrati negli anni precedenti: dalle 169 proposte del periodo 2004/2005 si è passati infatti alle 115 proposte del periodo 2005/2006, ed alle 104 del periodo 2006/2007; è invece sensibilmente progredito il numero dei procedimenti conclusi dal Tribunale, passato da 69 ad 89, di cui 8 patrimoniali; l'apprezzabile sforzo degli uffici giudicanti non ha però consentito di fronteggiare le proposte della Procura, ancorché queste siano state di numero minore rispetto all'anno precedente, di tal che la pendenza complessiva è ulteriormente aumentata attestandosi su complessivi 57 procedimenti, di cui 11 patrimoniali.
La Corte di Appello ha definito, tra l'altro, i rilevanti procedimenti a carico di B. A. + 18, P. C. + 1, S. G. + 35, F. B. + 3, C. V. + 5, P. S. + 7, D. G. + 4, D'A. L. + 4.
Il Tribunale di Palermo segnala, quali provvedimenti di sequestro più significativi, quelli a carico degli indiziati mafiosi G. D., G. G., L. B. S., R. A., P. P., P. G., R. S., S. G., F. G., V. L.; i provvedimenti di confisca più ragguardevoli riguardano R. G., N. G., B. F. P., G. A., R. A., C. N., C. G., L. G., O. A..
Il Tribunale di Agrigento segnala invece le confische ai danni di C. D. C. (indicato come "capo storico" della consorteria di Canicattì) e V. L. G. (già assessore regionale).
Da Trapani si indica, quale provvedimento di confisca rilevante, quello adottato nei confronti dell'ex assessore regionale e vice presidente della Regione Siciliana P. B., coinvolto nel procedimento penale "Mafia e Appalti"; il Procuratore della Repubblica ha peraltro segnalato che il 2 aprile 2007, con l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. di Palermo nell'ambito della seconda fase dello stesso procedimento (15496/05 DDA), sono state accertate infiltrazioni mafiose proprio nel settore dell'amministrazione dei beni confiscati alla mafia.
Il medesimo Procuratore della Repubblica ha poi condivisibilmente elogiato l'azione propulsiva dell'autorità prefettizia nell'area trapanese, concretizzatasi nell'aver favorito, in più occasioni, il reale recupero al patrimonio pubblico dei cespiti già appartenenti a "cosa nostra", sovente ancora occupati – a distanza di anni dalla confisca definitiva – dal prevenuto o dai suoi familiari.
All'uopo l'Autorità prefettizia nell'area trapanese ha coinvolto costantemente anche le amministrazioni comunali, in maggioranza beneficiarie del futuro concreto utilizzo dei beni già oggetto di confisca.
Si segnala che con la recente sentenza depositata il 13 novembre 2007 (ricorso n. 399/02, Bocellari e Rizza contro Italia) la C.E.D.U. ha affermato il principio che le persone coinvolte in un procedimento di applicazione delle misure di prevenzione devono vedersi offrire la possibilità di sollecitare una pubblica udienza dinanzi agli uffici giudiziari. Proprio dal nostro distretto, che si caratterizza nel panorama giudiziario italiano per la presenza di sezioni specializzate – sia in primo grado che in appello – nel campo delle misure di prevenzione, si eleva allora l'urgente richiesta di una modifica di quell'art. 4 della L. 1423/1956 che, prevedendo obbligatoriamente il diverso rito della camera di consiglio, deve ormai ritenersi contrastante con l'art. 6§1 della convenzione12 , ed in particolare con i principi dell' "equo processo", la cui garanzia è annoverata tra i fondamenti di ogni società democratica: la pubblicità delle procedure degli organi giudiziari, infatti, viene definita dalla C.E.D.U. efficace protezione "contro una giustizia segreta che sfugge al controllo del pubblico" e costituisce "uno dei mezzi per preservare la fiducia nelle corti e nei tribunali".
Non consta che la C.E.D.U. si sia allo stato pronunciata su alcuna delle altre procedure camerali previste dal nostro ordinamento, e non sembra perciò fuor di luogo suggerire l'avvio di una seria riflessione sugli effetti che la cennata decisione potrà avere su quei riti che non prevedono la celebrazione di udienze pubbliche.
Nel periodo di riferimento si è attenuata la tendenza, manifestatasi tra il primo luglio 2005 ed 30 giugno 2006 a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 251/2005, alla crescita – pur sempre assai significativa – del numero delle pronunzie di estinzione del reato per prescrizione.
Se, infatti, nel periodo 1º luglio 2004 – 30 giugno 2005 davanti ai GIP/GUP e nel dibattimento di primo grado erano stati definiti 1.049 procedimenti con declaratoria di prescrizione, tra il primo luglio 2005 ed il 30 giugno 2006 ne erano stati definiti ben 3.454 procedimenti; dato, questo, che solo in minima parte era stato compensato dall'incremento del numero complessivo dei procedimenti, passati da 49.042 a 58.386.
Nel periodo 1º luglio 2006 – 30 giugno 2007, invece, i procedimenti definiti davanti ai GIP/GUP ed in primo grado con pronunzie di prescrizione sono stati 2.050, e cioè pur sempre quasi il doppio rispetto all'ultima rilevazione antecedente alla entrata in vigore della "ex Cirielli", anche se va dato atto dei positivi indici di smaltimento del lavoro, con la definizione di ben 78.056 procedimenti.
In appello, invece, a fronte di una leggera flessione del numero dei procedimenti definiti tra il primo luglio 2006 ed il 30 giugno 2007, passati da 3.699 a 3.516, vi è stato un incremento delle pronunzie di prescrizione (230 rispetto alle precedenti 162).
Complessivamente, dunque, l'incidenza delle nuove norme sui processi in corso è stata contenuta in termini ragionevoli, nonostante si paventasse devastante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 393/2006 con cui era stata dichiarata illegittima la disposizione transitoria che escludeva la applicabilità dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi di quelli anteriori, ai processi allora "già pendenti in primo grado, ove vi sia stata dichiarazione di apertura del dibattimento".
Va considerato, infatti, che tale pronunzia ha riguardato tutti i giudizi pendenti in primo grado nei quali il dibattimento era già stato dichiarato aperto alla data di entrata in vigore della legge "ex Cirielli", e che un numero significativo di processi pendenti anche in grado di appello è stato definito con sentenza di non doversi procedere per prescrizione.
A prescindere, comunque, dall'impatto della sentenza della Corte Costituzionale sulla disciplina transitoria, risentono della riforma i procedimenti già trattati e cadenzati sulla base dei termini di prescrizione in precedenza vigenti, come avviene per reati di rilevante allarme sociale come quelli riguardanti i delitti puniti con pena da dieci sino a meno di quindici anni e da cinque sino a meno di dieci anni di reclusione, per i quali la riduzione di detti termini è davvero consistente.
Tutto ciò conferma le preoccupazioni espresse in alcune relazioni dei presidenti di sezione dei Tribunali del distretto.
Il contenimento, cioè, delle prescrizioni in limiti accettabili di fronte a così consistenti modifiche del quadro normativo non può fare dimenticare che le ripercussioni di dette modifiche si avvertono, e soprattutto si avvertiranno, nei successivi gradi di giudizio: è facile, purtroppo, prevedere un gran numero di prescrizioni soprattutto per quei reati, come truffe aggravate, illeciti di natura "informatica", clonazione di carte di credito, caratterizzati da termini prescrizionali non adeguati in rapporto all'inevitabile tardività dell'emersione della notizia criminis ed alla complessità degli accertamenti volti a identificare i meccanismi fraudolenti e le responsabilità soggettive.
Ne deriverà, prevedibilmente, una vasta area di impunità, a cagione della pratica impossibilità di perseguire crimini potenzialmente assai diffusivi entro i troppo ridotti termini di prescrizione imposti dalla novella legislativa. Ed è evidente che, soprattutto in aree geografiche caratterizzate dalla forte presenza della criminalità organizzata, la prospettiva dell'impunità per tali reati ne alimenterà la moltiplicazione, con conseguenze prevedibili (ci si riferisce, in particolare, alle truffe ai danni della CEE) anche rispetto alla stessa credibilità del sistema nei rapporti del nostro paese con i partners europei.
Si danno, in definitiva, situazioni in cui non può essere invocata la lentezza della risposta giudiziaria, poiché i tempi delle indagini non sempre possono essere contingentati in funzione dei termini prescrizionali, essendo vero, semmai, che dovrebbe avvenire il contrario.
Come nei precedenti periodi di riferimento, in grado di appello, uno dei fattori determinanti della maturazione continua ad essere individuato nel ritardo con cui è trasmesso il fascicolo, che non di rado perviene alle sezioni quando il termine prescrizionale è già maturato o è assai prossimo alla sua maturazione.
Di non trascurabile rilievo, inoltre, sia con riguardo al primo che al secondo grado, è il fatto che l'intasamento dei ruoli di udienza, nel caso di impedimento delle parti o dei difensori, rende, talora, problematico contenere il dovuto rinvio entro il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento stesso, secondo la nuova formulazione dell'articolo 159 comma primo c.p., oltre il quale i termini prescrizionali tornano a decorrere.
La rimodulazione dei termini prescrizionali, infine, costituisce un fattore potenzialmente disincentivante rispetto ai riti alternativi, dal momento che la prospettiva di affrontare il dibattimento implica una prognosi di maggiore durata del processo.
Anche nel periodo di riferimento le intercettazioni (sia quelle telefoniche, sia – ancor più – quelle ambientali) si sono rivelate un essenziale strumento di indagine.
Al riguardo, i dati richiesti in relazione al periodo in questione e, per quanto può risultare utile ai fini comparativi, ai due periodi precedenti sono i seguenti:
Intercettazioni
| Periodo |
Numero intercettazioni telefoniche |
Numero intercettazioni ambientali |
Totale |
01.07.2004
30.06.2005 |
4.429 |
1.146 |
5.575 |
01.07.2005
30.06.2006 |
5.573 |
960 |
6.533 |
01.07.2006
30.06.2007 |
2.087 |
1.008 |
3.095 |
La contrazione del dato numerico complessivo deve ascriversi ad un più oculato utilizzo di tale tecnica di indagine, che comunque si conferma essenziale ed irrinunciabile strumento per le indagini sulla criminalità mafiosa e per quelle finalizzate alla cattura dei latitanti più pericolosi.
Nel periodo di riferimento il Tribunale di Palermo, cui sono devolute le richieste di riesame e di appello in materia di libertà personale per tutti i procedimenti del distretto, ha trattato n. 2.243 procedimenti in materia di riesame di ordinanze applicative di misure cautelari personali e di appelli avverso i medesimi provvedimenti, in linea con il dato relativo al periodo precedente.
La percentuale di accoglimento delle richieste di riesame è stata pari al 33,6%, in cui preponderante è la quota di annullamenti parziali (che sovente non modificano neppure la misura imposta dal primo giudice, risolvendosi nell'eliminazione di alcune delle esigenze cautelari o di un'aggravante, ovvero nella modifica del titolo di reato), mentre molto minore è il numero delle misure interamente annullate.
Anche nel periodo di riferimento i procedimenti speciali non hanno risposto alle aspettative di deflazione del dibattimento che, nelle intenzioni del legislatore, ne avevano ispirato l'introduzione.
Ha trovato conferma la tendenza ad un ricorso sempre crescente al giudizio abbreviato, evidenziata dal fatto che, tra il primo luglio 2006 ed il 30 giugno 2007, su 18.287 procedimenti definiti dai giudici per le indagini preliminari (con esclusione delle archiviazioni) tale modalità di definizione abbia riguardato 1.449 procedimenti, mentre nel periodo 1º luglio 2005 – 30 giugno 2006 erano stati decisi nelle forme del giudizio abbreviato 1.182 procedimenti su un totale di 19.852 e nel periodo 1º luglio 2004 – 30 giugno 2005 1.123 procedimenti su un totale di 20.747.
Come già rilevato in passato, tuttavia, nella sua attuale struttura, postulando indagini preliminari complete e prevedendo la possibilità di penetranti integrazioni probatorie, il giudizio abbreviato non soddisfa appieno le finalità di economia processuale per le quali era stato originariamente concepito, finalità che ne dovrebbero giustificare la funzione premiale.
L'incremento del ricorso a tale rito speciale, oltretutto, ha comportato un impegno maggiore dei GUP, tanto più che ne è stata fatta utilizzazione prevalente nei processi per reati di associazione mafiosa e per reati fine, ed in particolare per quelli inerenti ad attività estorsive ed a infiltrazioni nel settore della P.A., degli appalti e servizi pubblici ed ai rapporti tra appartenenti alla consorteria mafiosa e rappresentanti delle istituzioni.
L'applicazione della pena su richiesta delle parti, invece, si è avuta in 2.322 procedimenti sul già ricordato totale di 18.287, con un non trascurabile decremento percentuale rispetto al precedente periodo di riferimento, nel quale si era avuta per 2.730 procedimenti su 19.852.
È ben plausibile che una remora alla mai realizzata funzione deflattiva dei riti speciali può e potrà ancora essere costituita dalla nuova disciplina della prescrizione, oltre che, in qualche caso, da un uso deviante e strumentale del patrocinio a spese dello Stato.
Anche nel periodo di riferimento il ricorso – nei giudizi di secondo grado – al c.d. patteggiamento in appello, cioè al concordato processuale sui motivi di impugnazione previsto dall'art. 599, 4° comma c.p.p., non è stato, nel suo complesso, tale da agevolare la riduzione della pendenza, essendo rimasto contenuto in percentuali minime.
Basti pensare, a titolo di esempio, che presso la prima sezione penale della Corte di Appello, sono stati definiti in questa forma quindici processi a fronte di 834 complessivi, con una incidenza inferiore rispetto al periodo 1º luglio 2005 – 30 giugno 2006 (14 su 893) ed al periodo 1º luglio 2004 – 30 giugno 2005 (15 su 854), e nettamente inferiore rispetto agli anni precedenti, quando gli imputati e difensori avevano manifestato un certo favore per l'istituto in esame (si pensi che, a fronte di 867 processi definiti in appello nel periodo primo luglio 2003 – 30 giugno 2004, per ben 42 si era fatto ricorso a questa modalità di definizione).
È stato evidenziato, peraltro, che il più delle volte il ricorso al concordato sui motivi di appello si verifica dopo che il processo in primo grado si è concluso nelle forme del giudizio abbreviato, con la conseguente riduzione netta di 1/3 della pena irrogata dal primo giudice. In tali casi, dunque, si perviene ad una conseguente, ulteriore mitigazione della pena, che può condurre a risultati pratici oggettivamente iniqui.
A questa stregua, de jure condendo, è stata prospettata l'opportunità che l'istituto (tra l'altro poco praticato) venga soppresso, o che, comunque il suo impiego venga limitato ai casi nei quali l'imputato non abbia già fruito di uno sconto di pena.
Nel periodo di riferimento ha trovato ulteriore conferma la tendenza ad una lieve flessione del numero degli appelli penali avverso le sentenze dei Tribunali e delle Corti di Assise (3.576 a fronte dei precedenti 3.738, dei quali 244 proposti dai Procuratori della Repubblica e dal Procuratore Generale a fronte dei procedenti 281), mentre si è registrato un leggero incremento degli appelli penali avverso le sentenze del Giudice di Pace, sopravvenuti in numero di 74 rispetto ai 57 del periodo precedente, in parallelo con l'incremento delle sentenze dagli stessi emesse in primo grado.
Assai più significativa è stata la diminuzione del numero dei ricorsi per cassazione (883 contro i precedenti 1.649 13) dei quali, peraltro, 199 proposti dal Pubblico Ministero a fronte dei 176 proposti del periodo precedente.
È plausibile che l'aumento dei ricorsi per cassazione e la diminuzione degli appelli del Pubblico Ministero siano dipesi dalla limitazione della appellabilità delle sentenze di proscioglimento, introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46 e caducata per effetto delle note sentenze della Corte Costituzionale n. 26 del 6 febbraio 2007 e n. 320 del 20 luglio 2007, rispettivamente relative alla disciplina a regime ed a quella transitoria dell'appello avverso le sentenze di proscioglimento dibattimentali e di quelle emesse a seguito di giudizio abbreviato.
A questo riguardo, giova ricordare che alcune sezioni della Corte di Appello di Palermo hanno sollevato con numerose ordinanze, sotto vari profili, la questione di legittimità costituzionale dell' art. 593 c.p.p. come modificato dall' art. 1 della legge n. 46 del 2006, e dell'art. 10 della medesima legge, mentre altre sezioni – su concorde richiesta delle parti – hanno sospeso i processi, rinviandoli a nuovo ruolo.
A seguito della già citata sentenza n. 26 del 6 febbraio 2007 sono stati nuovamente calendarizzati i processi sospesi su richiesta delle parti, nonché quelli per cui, con successive ordinanze della stessa Corte Costituzionale, è stata disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza delle questioni.
Segnatamente, a seguito delle ordinanze n. 326 e n. 327 del 24 luglio 2007 sono stati nuovamente fissati, rispettivamente per il 9 novembre 2007 davanti alla seconda sezione penale (che ha già dichiarato la questione di costituzionalità non più rilevante) e per il 24 gennaio 2008 davanti alla quarta sezione penale, i processi a carico di M. C. e di C. C., imputati di concorso esterno in associazione mafiosa.
Si attende, ancora, che la Corte si pronunci sull'ordinanza di rimessione emessa dalla sezione prima penale di questa Corte il 22 maggio 2006 nel giudizio di rinvio dalla Cassazione a carico di C. G. + 2, riguardante una fattispecie di annullamento di una sentenza di condanna emessa in riforma di una sentenza di assoluzione all'esito di giudizio abbreviato. Anche in questa ipotesi, peraltro, è ragionevole prevedere che verrà disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza delle questioni, alla luce della sentenza n. 320 del 20 luglio 2007, specificamente riguardante tale rito.
Anche tra il primo luglio 2006 ed il 30 giugno 2007 si è registrato un massiccio ricorso al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, pur se con un impatto sensibilmente minore sulla finanza pubblica rispetto al precedente periodo di riferimento.
Con riguardo, infatti, al solo settore penale, a fronte di 8.312 richiedenti ammessi (dei quali 7.759 italiani e 553 stranieri) i costi del patrocinio sono stati pari ad euro 5.099.662,08 (comprensivi di I.V.A.), dei quali 4.774.101,52 euro per compensi dei difensori e 325.560,56 euro per altri costi, mentre, nel precedente periodo, i richiedenti ammessi erano stati 9.702 ed i costi complessivi erano stati pari a 9.456.888,59 euro (sempre comprensivi di I.V.A.).
Con riguardo al settore civile, invece, i costi complessivi sono stati pari ad euro 1.242.185,58.
È opportuno segnalare che in alcuni circondari – è il caso di Termini Imerese e di Sciacca – è stata evidenziata una decisa crescita delle istanze di ammissione, soprattutto nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio.
Da più parti viene evidenziata la pressante esigenza di un più penetrante controllo, in sede preventiva, sulla ammissione al beneficio.
In tale cornice, ad esempio, è stata suggerita una rimodulazione normativa che preveda controlli telematici da demandare alle cancellerie previa abilitazione all'accesso, non disgiunti dalle necessarie verifiche che il giudice vorrà demandare alla Guardia di Finanza.
Anche l'esperienza di quest'anno rafforza la convinzione che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non sempre trova addentellato nelle esigenze di tutela del diritto di difesa e di realizzazione del principio costituzionale di uguaglianza sostanziale, risolvendosi in un moltiplicatore della litigiosità quando l'attività cui è preordinata non è necessaria né conveniente.
Non a caso, ad esempio, talvolta è dato assistere ad impugnazioni manifestamente dilatorie, proposte nell'interesse di imputati rimasti contumaci in primo grado – ignari dei gravami ovvero disinteressati al loro esito – finalizzate alla liquidazione dei compensi; evenienza che induce a ribadire l'opportunità della reintroduzione della disposizione, già prevista dal 3º comma dell'art. 571 c.p.p. ed abrogata dall'art. 46 legge 16 dicembre 1999 n. 479, secondo la quale "...contro le sentenze contumaciali il difensore può proporre appello solo se munito di specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste..".
In svariate relazioni, inoltre, al fine di prevenire l'uso strumentale del ricorso al patrocinio a spese dello Stato è stata caldeggiata l'estensione al giudizio d'appello penale della non liquidabilità dell'onorario nei casi di manifesta infondatezza o palese carattere dilatorio del gravame, sostituendosi alla inammissibilità, propria del giudizio di cassazione, l'integrale rigetto dell'appello.
Del resto, la valutazione della non manifesta infondatezza della pretesa è prevista nel processo civile amministrativo, contabile e tributario dall'articolo 122 del Testo Unico in materia di spese di giustizia, e viene demandata ai Consigli dell'Ordine ai fini delle ammissioni in via anticipata e provvisoria al patrocinio, salvo il successivo provvedimento di revoca da parte del magistrato ai sensi dell'articolo 136 del medesimo Testo Unico.
Come nel precedente anno, le liquidazioni degli onorari in favore dei difensori nel settore penale, cui si aggiungono le ordinanze rese sulle relative opposizioni, costituiscono, ormai, una consistente parte dei provvedimenti camerali (a titolo di esempio, il Presidente della prima sezione penale della Corte ha stimato l'incidenza delle sole liquidazioni in non meno del 70% dei provvedimenti camerali quotidianamente emessi dalla sezione stessa, e non vi è ragione di ritenere che il dato sia differente nelle altre sezioni o presso i giudici di primo grado).
Continua a rimanere pressoché immutata la grave situazione di carenza nell'organico dei magistrati del Tribunale e degli Uffici di Sorveglianza.
Nel periodo di riferimento, infatti, vi è stato unicamente l'insediamento di un magistrato di Sorveglianza nell'Ufficio di Agrigento, permanendo invece la scopertura dei due posti di magistrati di Sorveglianza di Trapani.
A cagione di ciò, nonché della cronica carenza organica del personale amministrativo di medie qualifiche (e persino del Cancelliere dirigente), si sono determinati problemi di non facile soluzione anche per assicurare le udienze, sia per la individuazione dei magistrati che per l'assistenza del cancelliere verbalizzante, in quanto tre dei cinque assistenti, per penuria di funzionari, sono destinatari di direzioni di più servizi di particolare delicatezza.
Nonostante quanto precede, la celebrazione delle udienze è stata comunque assicurata, anche grazie allo spirito di collaborazione del personale di cancelleria, che spesso deve svolgere funzioni supplenti, sia di livello superiore che di livello inferiore.
Si è registrata, oltretutto, la soppressione in organico di personale amministrativo, e addirittura: 1 posto C2, l posto C1, un posto B2, 2 posti di B1 e 2 posti A1.
Come riferito dal Presidente f.f. del Tribunale di Sorveglianza di Palermo, permane, inoltre, l'effetto negativo dell'impatto delle ultime riforme.
In particolare, il trasferimento delle competenze della liberazione anticipata dal tribunale di sorveglianza all'ufficio di sorveglianza, di cui alla legge n. 277/2002, non raggiunge appieno l'effetto di snellimento perseguito dal legislatore, in quanto comporta una sostanziale duplicazione della correlativa attività istruttoria, mentre si è avuto un ponderoso aggravio di lavoro per l'esame delle misure di cui alle novelle legislative 30 dicembre 2005 n. 251 ed al decreto legge 30 dicembre 2005 n. 272, convertito con legge 21 dicembre 2006 n. 49.
L'appesantimento del carico di lavoro in atto è stato solo temporaneamente compensato in conseguenza della legge 31 luglio 2006 n. 241, di concessione dell'indulto per i reati commessi entro il 2 maggio 2006, che nel precedente periodo di riferimento aveva determinato una consistente riduzione della sopravvenienza e, dunque, consentito la trattazione di numerosi affari arretrati accumulatisi per le carenze di organico dei magistrati di sorveglianza.
Di particolare impegno, ancora, è stata l'applicazione del rinvio obbligatorio e facoltativo dell'esecuzione della pena previsto dagli art. 146 e 147 c.p., (disposto, il più delle volte, nelle forme della detenzione domiciliare, a norma del neointrodotto comma 1 ter dell'art. 47 ter O.P.) soprattutto nei confronti di ammalati terminali o di condannati affetti da A.I.D.S. divenuti insensibili alle terapie antiretrovirali praticate.
Le statistiche richieste sono state fornite solo parzialmente, giacchè dal primo gennaio 2006 è in funzione il sistema operativo S.I.U.S. (applicativo per i tribunali ed uffici di sorveglianza) in relazione al quale è ancora allo studio del Ministero della Giustizia un aggiornamento comprendente la possibilità di estrazione dei dati.
Per quanto concerne l'istituto della liberazione condizionale, sono state presentate soltanto 5 istanze, definite con 4 rigetti ed 1 non luogo a provvedere. Non si segnalano inconvenienti in ordine all'esecuzione dei permessi concessi.
Intenso, comunque, è stato il lavoro svolto dal Tribunale e degli Uffici di Sorveglianza del Distretto, come si evince dalla tabella che segue:
Tribunale di Sorveglianza di Palermo
Istanze depositate periodo 1º luglio 2006 – 30 giugno 2007 (Legenda)
| Istanze |
Accogl. |
Rigetti |
Revoche |
Inamm. |
N.L.P. |
Riam. |
Decl. est. pena |
Mut. att. lavor. |
Mut. luogo esp. pena |
Rideter. pena |
Decl. incomp. |
Totale |
| Affidamento in prova |
31 |
51 |
1 |
1.438 |
515 |
|
6 |
|
|
|
1 |
2.043 |
| Affidamento casi particolari |
7 |
10 |
1 |
141 |
49 |
|
2 |
|
|
|
|
210 |
| Detenzione domiciliare |
25 |
35 |
1 |
1.209 |
464 |
2 |
|
|
|
|
|
1.736 |
| Semilibertà |
14 |
24 |
|
756 |
297 |
|
|
|
|
|
|
1.091 |
| Libertà anticipata * |
610 |
469 |
|
139 |
869 |
|
|
|
|
|
|
2.087 |
| Libertà condizionata |
|
4 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
5 |
| Rinvio esecuzione pena |
3 |
13 |
|
15 |
24 |
|
|
|
|
|
|
55 |
| Riabilitazioni |
123 |
42 |
|
85 |
43 |
|
|
|
|
|
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293 |
| Decreto sanzioni sostitutive |
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|
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| Reclami in materia sorveglianza particolare |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
| Reclami permessi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| Reclami permessi premio |
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|
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|
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|
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| Reclami ex art. 53 bis |
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|
|
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| Reclami ex art. 69 |
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