RELAZIONE DEL DOTT. FABIO MASSIMO DRAGO,
PRESIDENTE F.F. DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
26 gennaio 2008
Indice
PREMESSA
GENERALE
LA
DURATA DEI PROCESSI E LE CAUSE DEI RITARDI
IL
DISTRETTO DELLA TOSCANA
GIUSTIZIA
CIVILE
GIUSTIZIA
PENALE
ALCUNI
DATI SULLO STATO DEL SISTEMA INFORMATICO NEL DISTRETTO E PRESSO LA CORTE
DI APPELLO
DEL
NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA
BREVI
CONSIDERAZIONI FINALI
Nell'accingermi a parlare dello stato dell'amministrazione della giustizia
nella nostra regione, devo superare l'iniziale imbarazzo a trattare un argomento
che da troppo tempo la pubblica opinione identifica con il concetto di "crisi
della giustizia italiana", ormai divenuto quasi un luogo comune, capace
di ingenerare, persino negli stessi operatori della giustizia, la convinzione
che nulla potrà cambiare nelle eterne problematiche di ieri e che, pertanto,
basterebbe un semplice rinvio ai discorsi inaugurali degli anni passati, con
i necessari adeguamenti statistici, per esaurire il tema che ci occupa.
Ma l'arrendersi ad un tale sentire non solo tradirebbe l'obbligo imposto dalla
legge e dalla tradizione, ma violerebbe lo spirito e la funzione primaria di
questo nostro impegno.
Ciò perché la relazione annuale sull'amministrazione della giustizia
adempie oggi, in primo luogo, ad una finalità che va oltre i suoi originari
scopi ricognitivi, traducendosi nell'inderogabile dovere di informazione dei
cittadini in nome dei quali, per norma costituzionale (art. 101 Cost.), la
giustizia è amministrata e che, in virtù di tale assoluta legittimazione,
sono i soli, veri destinatari del corretto esercizio della giurisdizione.
Ad essi compete, pertanto, il diritto di sapere perché quella "crisi" continua
ad esistere ed a trascinarsi all'infinito, e perché quella giustizia è ancora
incapace di assolvere ai suoi compiti in tempi ragionevoli, svuotando di contenuto
i loro diritti per l'intollerabile ritardo che nella generalità dei
casi caratterizza l'iter processuale dei giudizi e la definitività delle
sentenze che li concludono, causando così la sostanziale negazione di
quella tutela che, invece, le leggi dello Stato dovrebbero assicurare in attuazione
delle fondamentali ed indilazionabili garanzie sancite dalla carta costituzionale.
Ed ancora, la relazione serve ai magistrati, che pur di quella crisi sono ben
consapevoli, ed ai rappresentanti delle istituzioni, che vivono anch'essi quotidianamente,
nei diversi settori loro affidati, problematiche variamente, ma intimamente
connesse all'esercizio della giurisdizione.
Per i primi come per i secondi, infatti, la verifica annuale dello stato della
giustizia nel loro territorio deve essere un'occasione di stimolo e di impulso
non soltanto ad una critica doverosa di un fenomeno inaccettabile, ma, e soprattutto,
all'approfondimento di ogni suo aspetto nel contesto di un atteggiamento di
denuncia costruttiva e di concreta collaborazione.
Ciò premesso, è bene precisare anzitutto che la "crisi" affonda
le sue radici nelle stesse cause già individuate dai capi di tutti gli
uffici, requirenti e giudicanti, che nel corso degli ultimi decenni hanno condotto
l'analisi periodica del fenomeno, facendone oggetto di accorati, quanto inascoltati,
appelli ai nostri governanti.
Per riassumere il nucleo fondamentale di tali cause basterà qui richiamare
la sintesi che ne offrì il Presidente di questa Corte, Marcello De Roberto,
nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2006: "1) La
palese insufficienza degli organici, sia della magistratura che del personale
amministrativo, che affligge la maggior parte degli uffici giudiziari, su un
piano nazionale e locale, rispetto ai flussi di lavoro, sempre crescenti.
A ciò si aggiunge la dislocazione, spesso irrazionale, degli uffici,
che è ben lungi dal realizzare un'armonica distribuzione del lavoro
tra di loro, alcuni dei quali finiscono per essere gravati da una mole di attività chiaramente
insostenibile. 2).. il fatto che gli organici, già di per sé insufficienti,
finiscono per non essere quasi mai coperti.
Trasferimenti di magistrati ad altri incarichi, pensionamenti, congedi per
malattie, gravidanze, ogni altra causa prevista dalle leggi, fanno sì che
si determinino gravissime situazioni di scopertura, che pongono in crisi gli
uffici giudiziari, causando l'accumularsi di preoccupanti arretrati.
Situazioni analoghe si verificano continuamente anche per il personale amministrativo:
e va ribadito in questa sede, alla presenza dei Signori rappresentanti del
Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministro, che laddove si determinino
carenze rilevanti nel personale, anche il lavoro dei magistrati finisce con
l'essere paralizzato e vanificato.".
Non credo che sia possibile un quadro più completo della molteplicità dei
fattori che ogni giorno incidono inesorabilmente sul determinarsi della ormai
proverbiale lentezza della giustizia italiana e che identificano, essenzialmente
–per la comune opinione– la crisi in atto.
Occorre ancora precisare, tuttavia, che tali fattori non solo permangono, ma
sono ormai resi drammatici dal ridursi crescente di uomini e mezzi tanto da
non consentire di intaccare, se non in misura marginale, lo zoccolo duro dell'arretrato
via via formatosi negli uffici giudiziari di ogni grado, impedendo la riduzione
dei tempi dei processi nonostante l'impegno ed il sacrificio costante di tutti
i magistrati e del personale amministrativo, la cui produttività, anch'essa
immutata, è un dato oggettivo, riscontrabile dalle statistiche allegate.
Tabella 1
Durata dei processi civili e penali nei Tribunali del distretto
| Anno giudiziario |
Materia civile |
Materia penale |
| 2005–06 |
389,4 gg |
361,8 gg |
| 2006–07 |
396,9 gg |
348,7 gg |
| Variazione percentuale |
+1,92% |
-3,63% |
Fonte: nostra elaborazione su dati della Direzione generale di statistica
del Ministero della giustizia
Ed è certo che i rimedi fino ad oggi attuati dal legislatore sul piano
ordinamentale, come la creazione di nuove figure di magistrati onorari (dai
GOA, ai GOT, ai VPO ed ai giudici di pace), non hanno dato, nonostante il loro
indiscusso impegno, i frutti sperati.
Né può ritenersi uno valido rimedio il ricorso a provvedimenti
emergenziali (come il recente indulto) diretti principalmente alla riduzione
della popolazione carceraria, che valgono ad attenuare temporaneamente gli
effetti delle singole patologie negli specifici settori, ma che certamente
non sono idonei ad incidere sulle loro cause.
Il dato statistico a livello nazionale ed anche nella nostra regione, depone
per il fallimento sostanziale di tali interventi o, quantomeno, per la loro
indubbia pochezza di fronte a problematiche che ogni giorno si rigenerano provocando
l'aumento inarrestabile del contenzioso.
Ed ancora, non sono stati di aiuto gli interventi legislativi (ad esempio nel
settore processuale civile ovvero in tema di processo societario) dai quali è spesso
derivato il moltiplicarsi dei riti in materia civile (se ne contano più di
quindici), ed i continui rimaneggiamenti del processo penale, fonte anch'essi
di consistenti ritardi nella definizione dei procedimenti, ritardi che spesso
finiscono per tradursi nella sostanziale impunità di chi delinque con
la conseguente mortificazione della giurisdizione e, quindi, dello Stato stesso
del quale essa é diretta emanazione.
Dal perdurare e dall'aggravarsi di un tale stato dell'amministrazione della
giustizia emerge con drammatica evidenza il gravissimo pericolo che incombe
sul nostro Paese: il graduale, ma inesorabile venir meno della fiducia nell'amministrazione
della giustizia (immediatamente, ma erroneamente, identificata con la magistratura)
e l'opinione sempre più diffusa dell'inutile ricorso al giudice per
la salvaguardia dei propri diritti.
Può addirittura darsi atto che non si tratta più di un pericolo,
ma dell'amara constatazione di un fenomeno ormai attuale ed in progressivo
aumento, fenomeno peraltro alla cui diffusione contribuiscono non poco, in
virtù della loro incredibile forza espansiva, talune intemperanze dei
mezzi di informazione o le cadute di stile di alcuni magistrati nell'esternazione
pubblica delle proprie convinzioni in riferimento a vicende processuali che
li coinvolgono personalmente od in ragione delle loro funzioni.
Nel contesto di tale panorama, certo non incoraggiante, non può farsi
a meno di accennare, perché di estremo rilievo in relazione al tema
in trattazione, ancorché si riferisca al periodo immediatamente successivo
a quello oggetto dell'odierna relazione, al recente intervento legislativo
che ha decisamente innovato l'assetto ordinamentale della magistratura ordinaria,
e cioè la riforma dell'ordinamento giudiziario, introdotta dalla legge
delega 25 luglio 2005, n. 150 sfociata, dopo un lungo e periglioso percorso
governativo e parlamentare, nella legge
30 luglio 2007, n. 111, che ha incisivamente
modificato la serie di decreti legislativi varati dal Governo nel corso del
2006.
Durante il corso di formazione delle nuove normative, e già all'epoca
della legge delega, la magistratura italiana (per il tramite della propria
associazione nazionale) ed il suo stesso organo di autogoverno, il Consiglio
Superiore della Magistratura, nei limiti ad esso consentiti dalla Costituzione,
hanno cercato di svolgere, rispettivamente, un ruolo di critica costruttiva
e propositiva e di carattere consultivo a livello istituzionale, offrendo al
Governo ed al Parlamento il frutto delle proprie pluriennali esperienze sul
campo ed ottenendo anche qualche apprezzabile risultato.
Non è questa la sede, certamente, per affrontare le numerose tematiche
che la vasta riforma ha introdotto, ma solo l'occasione per accennare –doverosamente– ad
alcuni aspetti critici del nuovo ordinamento che potrebbero avere delle ricadute
sul tema oggetto dell'odierno dibattito.
Mi riferisco, ad esempio, alla cadenza quadriennale delle nuove verifiche di
professionalità ed ai criteri sui quali esse dovranno fondarsi per la
progressione in carriera, tra i quali l'esito delle impugnazioni.
Ed invero, se detti criteri, di per sé considerati, appaiono senz'altro
idonei nei loro contenuti analitici alla verifica delle singole professionalità,
e saranno certamente applicati rigorosamente dai Consigli giudiziari e dal
Consiglio Superiore sulla scorta anche della normativa regolamentare da
questo in parte già emanata, è peraltro lecito domandarsi, ad
esempio, se non si profili il pericolo di un possibile attenuarsi dell'attenzione
al caso concreto da parte di coloro (giudici e pubblici ministeri) che dovranno
tenere conto, nel loro operare quotidiano, dei nuovi criteri di giudizio ai
quali sarà subordinata la valutazione quadriennale. Così non
può escludersi che il comprensibile intento di precostituirsi titoli
di valutazione mediante sentenze e provvedimenti di pregio ed immuni da censure
in sede di impugnazione, penalizzi la qualità di quegli atti che non
fanno titolo perché privi di particolare interesse scientifico ovvero
conduca ad un appiattimento sulla giurisprudenza prevalente.
Risultati ovviamente inammissibili e che in ogni caso occorrerà scongiurare
attraverso l'attenta vigilanza dei capi degli uffici e la oculata valutazione
dei Consigli giudiziari e del CSM.
È facile prevedere, poi, quali conseguenze sul loro funzionamento dovranno
sopportare i consigli giudiziari per fare fronte all'aumento massiccio dei
pareri che automaticamente verranno loro sottoposti in ragione dei numerosi
concorsi in scadenza quadriennale per le verifiche di professionalità.
Ciò soprattutto perché, allo stato, non è prevista (dato
che si tratta di riforma a costo zero) per tali organi l'istituzione di strutture
amministrative autonome ed il conseguente stanziamento di fondi.
Parimenti dovrà tenersi conto, in tema di temporaneità degli
incarichi direttivi e semidirettivi, della mancanza di una disciplina transitoria
improntata alla necessaria gradualità; inoltre di una normativa più completa
circa i termini di permanenza negli uffici e sull'impiego iniziale degli ex
uditori.
Tutto ciò, peraltro, non sminuisce certo l'importanza e la generale
validità di una riforma che può dirsi epocale, fortemente
voluta da tutti gli operatori della giustizia, e che certamente consentirà,
negli anni, un nuovo e stabile assetto della magistratura italiana.
Ma se questa dovrà impegnarsi a renderla effettiva con il rigore e la
professionalità che da sempre la distinguono, sarà indispensabile
che il Governo intervenga in tempi brevissimi per dotarla delle strutture e
dei mezzi senza i quali ogni sforzo sarebbe destinato all'insuccesso.
Venendo ora alla situazione che interessa direttamente il distretto della
Toscana, e prima di addentrarci negli specifici argomenti sull'andamento della
giustizia nei singoli settori, è opportuno evidenziare per sommi capi
(per i particolari si rinvia alle tabelle statistiche) lo stato degli organici
della magistratura nel territorio affinché possano meglio comprendersi
le considerazioni generali in premessa.
La Corte di Appello presenta una percentuale di scopertura attualmente pari
al 13,5%.
In concreto mancano tuttora, rispetto all'organico previsto, oltre al Presidente
della Corte, due Presidenti di Sezione, e tre consiglieri, assolutamente indispensabili
sia per fronteggiare in parte il grave arretrato, sia per dare più compiuta
ed omogenea struttura organizzativa alle sezioni civili, dando corpo, ad esempio,
alla sezione specializzata in materia di famiglia, di minorenni e di diritti
delle persone, allo stato istituita solo formalmente ed invece prevista dall'art.
21 della Circolare del C.S.M. sulla formazione delle tabelle.
Di qui i tempi lunghi, in particolare delle sezioni civili, nonostante l'encomiabile
impegno, lo snervante lavoro e l'alta produttività di tutti i consiglieri
e dei presidenti di sezione.
Per la Sezione Lavoro, l'organico
–autonomo rispetto alle sezioni civili, attesa la materia specialistica– è completo
solo formalmente giacché ormai da circa un anno (1 febbraio 2007) il
Presidente di tale sezione è anche Presidente facente funzioni della
Corte, non potendo pertanto fornire il medesimo apporto di lavoro, con conseguente
maggior carico per i consiglieri, che sono giunti a livelli altissimi di produttività con
ritmi tuttavia ormai insostenibili.
Mi preme in ogni caso segnalare come, in tutte le sezioni (civili e lavoro)
l'organico, anche nel caso di copertura integrale, è senz'altro insufficiente
in rapporto al flusso del lavoro che ormai costringe a fissazioni di udienza
in tempi non accettabili rispetto alle esigenze del rito processuale e (specie
per le cause di lavoro e previdenziali) alla natura delle controversie.
Nei Tribunali del Distretto, la percentuale media di scopertura, rispetto
all'organico, è pari all'8,44% con punte particolarmente preoccupanti
per i Tribunali di Siena (25%) e di Pisa (16%), mentre la scopertura
media delle Procure della Repubblica è pari al 4,95% con punte anche
qui di rilievo come per la Procura presso il Tribunale di Pistoia (14,3%)
e della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni (25%).
Ciò nonostante i magistrati toscani, giudicanti e requirenti, hanno
dimostrato mediamente alti livelli di produttività ed impegno costante,
dato questo che può immediatamente dedursi dalle tabelle allegate.
Con riguardo in particolare alla Corte d'Appello, deve anche quest'anno sottolinearsi,
qui richiamando l'attenzione del rappresentante del Consiglio Superiore della
Magistratura e del Ministro della Giustizia, il cronico sottodimensionamento
degli organici di magistratura che emerge con particolare evidenza, non solo
in relazione ai carichi di lavoro in generale, ma, in modo specifico, nel confronto
con altre Corti di Appello, tenuto conto delle dovute proporzioni con la popolazione
e dei rapporti fra affari sopravvenuti ed esauriti, come risulta dai dati del
prospetto comparativo statistico di cui ai due istogrammi che seguono
In ordine alla durata media dei processi nel distretto, tenute presenti
le già rilevate criticità d'organico, il dato, nei due principali
settori, civile e penale, presenta caratteristiche differenti, quanto a percentuali
medie rispetto al periodo precedente, e si caratterizza diversamente fra la
Corte ed i tribunali.
Per la Corte d'Appello, nel periodo 1 luglio 2006 – 30 giugno 2007,
essa è passata, per i processi civili, dalla media dell'anno precedente,
di gg. 875,46, a quella di gg. 996,79 in relazione ai procedimenti definiti
con sentenza (mancando il dato per le altre ipotesi), quindi con un aumento
relativo del 13,86%.
Per i processi penali, la durata media, che nel periodo precedente era aumentata
sia pur di un modesto 4,33%, nel periodo in esame ha subito un ulteriore
aumento passando dalla media di gg. 267,53 a quella di gg. 317,55 (variazione
pari a +15,75%).
Nei tribunali del distretto, invece, la durata media dei processi civili è aumentata
dell'1,92% mentre quella dei processi penali è diminuita del 3,63%.
Il dato relativo alla Corte di Appello deve ritenersi estremamente preoccupante
giacché, non essendo certo dovuto ad una flessione nel lavoro dei magistrati,
esso può solo attribuirsi –come si diceva– alle ristrettezza
delle piante organiche e alle già rilevate scoperture, aggravate dai
tempi lunghi di copertura dei posti resisi vacanti a fronte dell'aumento generalizzato
del contenzioso.
Né deve ingannare il più lieve aumento medio rilevato per i
Tribunali e la diminuzione di questo nel settore penale giacché il dato
lascia comunque invariato il ritardo accumulatosi negli anni precedenti e quindi
la estrema criticità della situazione.
I dati statistici generali raccolti nei prospetti in calce alla presente relazione,
insieme alle tabelle analitiche, consentono una informazione dettagliata sul
flusso dei processi e su quelle che normalmente vengono individuate come le
indicazioni più rappresentative del settore civile in relazione, in
particolare, al carico di lavoro ed alla produttività media nel distretto
e nei singoli circondari dei Tribunali.
Ritengo peraltro opportuno lasciare l'esame di tali dati alla pazienza di chi
ne abbia interesse, limitandomi solo a toccare brevemente alcuni aspetti concernenti
materie oggetto di recenti interventi legislativi, rispetto ai quali sussistevano
e sussistono più specifiche aspettative di giustizia.
Tabella 2
Variazione dei procedimenti civili di competenza della Corte di appello di
Firenze
| Procedimenti |
Sopravvenuti |
Esauriti |
Pendenti finali |
| Var. assoluta |
Var. relativa |
Var. assoluta |
Var. relativa |
Var. assoluta |
Var. relativa |
| Primo grado |
| Contenziosi |
-45 |
-27,27% |
-262 |
-68,77% |
-3 |
-1,00% |
| Non contenziosi |
-243 |
-30,92% |
+86 |
+8,49% |
-353 |
-50,57% |
| Grado di appello |
| Contenziosi |
-310 |
-5,61% |
-549 |
-11,84% |
+1408 |
+11,42% |
| Non contenziosi |
+37 |
+10,82% |
+98 |
+28,99% |
-24 |
-11,76% |
| TOTALE |
-561 |
-8,23% |
-627 |
-9,85% |
+1028 |
+7,60% |
Fonte: nostra elaborazione dei dati della Direzione generale di statistica
del Ministero della giustizia
Procedimenti di separazione e divorzio
In tema di separazione e divorzio, ove in generale si è assistito ad
un flusso costante della domanda di giustizia, occorre tener conto degli effetti
prodotti dalla legge
80/2005 e successive modifiche (in particolare la legge
263/05) in vigore dal 1º marzo 2006,
che –come sottolineato dai Presidenti dei Tribunali–
ha introdotto la partecipazione del difensore all'udienza presidenziale e complesse
articolazioni della successiva ordinanza conclusiva. Nella materia, poi, ha
inciso notevolmente la legge
n. 54/2006 (in vigore dal 17 marzo 2006) sull'affidamento
condiviso, che ha tra l'altro introdotto il reclamo alla Corte di Appello avverso
l'ordinanza presidenziale. Trattasi di modifiche spesso di non poco momento
che hanno generato in prima battuta interpretazioni contrastanti ed un aumento
dei ricorsi ex art. 710 c.p.c. per la modifica delle condizioni di separazione.
Va comunque rilevato che, se da una parte l'introduzione di consistenti modifiche
nel settore processuale in discorso (ad esempio, la presenza dei difensori
sin dal momento dell'interrogatorio delle parti o la necessità dell'audizione
di minori che abbiano compiuto i 12 anni) rende certamente più complesso
il procedimento specie nella fase presidenziale, dall'altra ciò denota
lo sforzo certamente positivo del legislatore volto ad una verifica sempre
più approfondita da parte del giudice della concreta realtà socio–familiare
nella quale va ad incidere la separazione dei coniugi, disciplinandone le conseguenze
nell'unica prospettiva di una effettiva tutela personalizzata, in particolare
dei figli minori, a fronte delle innumerevoli diversità delle fattispecie
ogni giorno sottoposte al suo giudizio.
Come sempre accade nei casi di nuovi istituti di diritto processuale o sostanziale,
tuttavia, occorrerà ancora del tempo per una compiuta valutazione dei
loro effetti sulla concreta amministrazione di questa delicato settore della
giustizia.
Nella successiva Tabella 3, si presenta la situazione dei Tribunali1 del
distretto.
Tabella 3
Variazioni dei procedimenti civili in materia di separazione e divorzio di
competenza dei Tribunali del distretto
| Procedimenti |
Sopravvenuti |
Esauriti |
Pendenti finali |
| variazione assoluta |
variazione relativa |
variazione assoluta |
variazione relativa |
variazione assoluta |
variazione relativa |
| Separazioni personali consensuali dei coniugi |
+239 |
+4,99% |
-144 |
-2,82% |
+104 |
+8,28% |
| Separazioni personali giudiziali dei coniugi |
+149 |
+10,06% |
+513 |
+38,31% |
-603 |
-18,43% |
| Divorzi - rito consensuale |
+193 |
+6,21% |
+333 |
+10,65% |
-49 |
-3,86% |
| Divorzi - rito giudiziale |
+202 |
+19,71% |
+390 |
+44,27% |
-123 |
-5,76% |
| Revisioni condizioni di sep./scioglim. e cessazione
effetti civili del matrimonio |
+16 |
+2,32% |
-47 |
-7,86% |
+123 |
+24,95% |
Fonte: nostra elaborazione su dati della Direzione generale di statistica
del Ministero della giustizia
Processo societario
Ulteriore menzione merita il processo societario di cui al D.lgs. 17 gennaio 2003, n.5. La recente regolamentazione processuale, dettata per la disciplina
di una materia già di per sé assai complessa sul piano sostanziale,
non ha trovato positivi riscontri nell'ambito giudiziario. Come, infatti, riferiscono
in generale i Presidenti dei Tribunali del distretto, il nuovo rito che, nell'esplicita
intenzione del legislatore, avrebbe dovuto semplificare la precedente procedura,
si è rivelato al contrario, in ragione della notevole macchinosità delle
molteplici fasi procedimentali (subordinate al rispetto di numerosi termini
per la notifica degli atti e per il deposito di istanze e memorie) un difficile
banco di prova che ha impegnato giudici e difensori nella interpretazione e
risoluzione di svariate questioni di carattere processuale e sostanziale. Tutto
ciò provocando notevole aggravio sull'organizzazione e sul carico di
lavoro. Di qui una causa aggiuntiva di aumento della durata media dei processi
dal momento che la disciplina in parola è andata ad incidere sulle stesse
collassate strutture di sempre, sugli stessi magistrati in forza nei tribunali
e sulle stesse carenze di personale amministrativo.
Controversie in materia di lavoro e di previdenza
ed assistenza obbligatorie
In questo settore gli interventi normativi di particolare interesse non sono
recentissimi. Mi riferisco, infatti, alla legge
delega 14 febbraio 2003, n.30 (meglio conosciuta come legge Biagi) e, soprattutto, al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che vi ha dato attuazione e che ha introdotto svariate
forme di flessibilità nel mercato del lavoro. In questa sede mi compete
soltanto rilevare che ancora non risultano emersi, nello specifico, dati significativi
a livello giudiziario, mentre assai controversi sono i risultati afferenti
il piano economico–sociale. Mi pare doveroso, comunque, in ragione delle
pressanti istanze sociali che caratterizzano la giustizia del lavoro, proporre
alcune brevissime osservazioni. In particolare, se può in generale affermarsi
che il flusso del contenzioso non ha subito variazioni di rilievo rispetto
alla situazione generale già messa in luce lo scorso anno, un dato positivo
può tuttavia registrarsi nella circostanza della graduale flessione
delle cause che, erroneamente, vengono definite seriali, ma che in realtà sono
sempre variamente diversificate. Mi riferisco, ad esempio, a quelle aventi
ad oggetto la declaratoria di nullità dei contratti a termine per le
assunzioni nelle Poste Italiane ovvero a quelle per il riconoscimento delle
agevolazioni contributive per l'esposizione ultradecennale al rischio amianto
nonché alle cause in materia di previdenza ed assistenza che, specie
in grado di appello, hanno creato svariate problematiche interpretative in
punto di legittimazione passiva degli enti preposti alle fasi di accertamento
e/o erogazione delle prestazioni. Si è trattato, ed ancora si tratta,
di un contenzioso imponente, generato in gran parte da infelici previsioni
normative e contrattuali collettive, che ha impegnato duramente sia i giudici
del lavoro del distretto (anche se con una certa diversificazione territoriale)
che la sezione lavoro della Corte di Appello ove spesso i contrasti giurisprudenziali
a livello sia nazionale che distrettuale e la necessità di frequenti
approfondimenti istruttori, hanno causato tempi eccessivamente dilatati nella
definizione dei giudizi. Menzione a parte meritano le cause di pubblico impiego,
dove sembra potersi definitivamente affermare, atteso il lungo tempo ormai
trascorso dall'entrata in vigore della privatizzazione, che questa, anche nel
periodo in esame, non ha provocato quello che gli operatori del settore avevano
temuto in vista delle maggiori garanzie in punto di verifica istruttoria davanti
al giudice ordinario nonchè dei minori costi e dei tempi più brevi
teoricamente offerti dal processo del lavoro rispetto ai giudizi di fronte
ai TAR. Tuttavia non può non sottolinearsi come l'aumento di competenza
in materie caratterizzate da una vastissima produzione normativa, legale e
contrattuale, estranea alla iniziale formazione dei magistrati del lavoro e
di considerevole diversificazione specialistica (basti pensare, ad esempio,
ai settori della scuola, della sanità e degli enti pubblici territoriali),
abbia ulteriormente aggravato un carico di lavoro già insostenibile,
senza peraltro –anche qui– un adeguato aumento delle piante organiche
e di personale amministrativo. Problema questo, peraltro, che fin dall'ingresso
del processo del lavoro, nel lontano 1973, ha in gran parte vanificato i ritmi
veloci cui era finalizzata quella riforma processuale.
Tabella 4
Variazioni dei procedimenti civili in materia di lavoro, previdenza ed assistenza
di competenza dei Tribunali del distretto
| Procedimenti |
Procedimenti |
Esauriti |
Pendenti finali |
| Var. ass. |
Var. rel. |
Var. ass. |
Var. rel. |
Var. ass. |
Var. rel. |
| Controversie in materia di lavoro-Pubblico Impiego |
-106 |
-17,29% |
-99 |
-13,67% |
-74 |
-9,09% |
| Altre controversie in materia di lavoro |
-15 |
-0,43% |
-428 |
-10,17% |
-135 |
-2,58% |
| Controversie in materia di previdenza e assistenza |
-56 |
-1,16% |
-191 |
-3,54% |
-183 |
-2,49% |
Fonte: nostra elaborazione su dati della Direzione generale di statistica
del Ministero della giustizia
Fallimento e procedure concorsuali
In tema di fallimento, il breve periodo intercorso dall'entrata in vigore
della riforma del R.D.
16 marzo 1942, n. 267, introdotta dal D.lgs.
9 gennaio 2006, n. 5, consente una verifica ancora assai limitata dei suoi effetti a
livello giudiziario come, del resto, in tema di concordato preventivo, anch'esso
oggetto di recente intervento legislativo (D.L.
14 maggio 2005, n. 35, convertito
con legge 80/2005). In linea di massima, comunque, può già parlarsi
di una generale flessione delle istanze di fallimento, probabilmente in ragione
della restrizione dei nuovi presupposti legali, e di un incremento, invece,
di quelle per concordato preventivo. Deve tuttavia in proposito farsi menzione
del dato parzialmente diverso riferito dal Presidente del Tribunale di Firenze,
dato che appare in controtendenza in punto di sentenze dichiarative di fallimento
con una riduzione, conseguente alla riforma, fra il 5% ed il 10% rispetto
a quello nazionale che sfiora l'80%. Ciò in virtù della prassi
interpretativa intesa a privilegiare la nozione codicistica di piccolo imprenditore,
quale criterio primario di riferimento, rispetto al complesso accertamento
circa la sussistenza dei parametri quantitativi di cui all'art. 1 del citato
decreto legislativo n.5/2006. Il Presidente riferisce altresì dell'analoga
tendenza delle procedure di concordato preventivo che nella sede fiorentina
risultano notevolmente incrementate, sempre rispetto al dato nazionale, peraltro
in perfetta armonia con la palese intenzione del legislatore di privilegiare
una soluzione concordata della crisi di impresa.
Trattasi peraltro, come si accennava, di materia in fase di assestamento interpretativo,
rispetto alla quale le prassi giudiziarie in atto devono ancora sottoporsi
alla verifica giurisprudenziale in sede sia locale che nazionale.
Tabella 5
Variazioni dei procedimenti civili in materia fallimentare di competenza dei
Tribunali del distretto
| Procedimenti |
Sopravvenuti |
Esauriti |
Pendenti finali |
| variazione assoluta |
variazione relativa |
variazione assoluta |
variazione relativa |
variazione assoluta |
variazione relativa |
| Istanze di fallimento |
-1311 |
-37,81% |
-490 |
-14,71% |
-686 |
-49,42% |
| Fallimenti |
-174 |
-21,53% |
-55 |
-5,77% |
-276 |
-4,20% |
| Concordati preventivi e ammistrazioni controllate |
+19 |
+29,23% |
+10 |
+16,95% |
+10 |
+12,99% |
Fonte: nostra elaborazione su dati della Direzione generale di statistica
del Ministero della giustizia
Rilascio di immobili
La pendenza dei procedimenti relativi al rilascio di immobili ha subito nel
periodo in considerazione soltanto un lieve aumento (+1,15%) nel distretto.
Peraltro, se negli altri circondari il problema della durata di tali procedure è rimasto
circoscritto in limiti accettabili, non altrettanto può dirsi per il
circondario fiorentino ove esso continua a profilarsi in termini di estrema
gravità. Secondo quanto riferisce il Presidente del Tribunale, dal 1º luglio
2006 al 30 giugno 2007 sono stati iscritti a ruolo n. 2.482 procedimenti di
rilascio di immobili condotti in locazione con un incremento del 6,7% rispetto
all'analogo periodo dell'anno precedente. Tuttavia la scomposizione del dato
globale denuncia una flessione degli sfratti per finita locazione, sia abitativi
(-11,8%) che non abitativi (-4%) ed una flessione degli sfratti per
necessità, sia abitativi (-20,5%) che non abitativi (-14%).
Se ne deduce che l'aumento complessivo dei procedimenti di rilascio deve attribuirsi
esclusivamente all'incremento degli sfratti per morosità, pari al 20,2% delle
sopravvenienze di quelli per uso abitativo ed al 14% di quelli per uso
non abitativo. Il che, come precisa il Presidente, porta a concludere per la
difficoltà di sostenere i costi in libero mercato delle locazioni per
una fascia sempre crescente di popolazione mentre, d'altra parte, permangono
i tempi lunghi delle esecuzioni per il rilascio, allineati su ritardi di 9/10
anni per la finita locazione e sui 12/18 mesi per la morosità. Le cause
risiedono essenzialmente nella evidente impossibilità, allo stato, della
Prefettura di fornire un contingente di forza pubblica adeguato all'enorme
numero di titoli posti in esecuzione e nella conseguente necessità di
privilegiare alcune tipologie di sfratti rispetto ad altre nel tentativo, peraltro
assai complesso, di bilanciare gli opposti interessi.
***
Venendo ora ai dati numerici nei vari settori, si richiamano quelli generali
di più immediata percezione:
Procedimenti in materia di famiglia
- Per quanto riguarda la Corte di appello:
- i sopravvenuti sono passati da 360 a 400 (+11,11%);
- i definiti sono passati da 379 a 491 (+29,55%);
- la pendenza è passata da 219 a 243 (+10,96%).
- Per quanto riguarda l'insieme dei Tribunali del distretto (da cui si è escluso
il Tribunale di Pisa):
- i sopravvenuti sono passati da 10410 a 11238 (+7,95%);
- i definiti sono passati da 10416 a 11437 (+9,80%);
- la pendenza è passata da 7787 a 7272 (-6,61%).
In particolare relativamente ai procedimenti di separazione
- Per la Corte di appello:
- i sopravvenuti sono passati da 99 a 117 (+18,18%);
- i definiti sono passati da 105 a 138 (+31,43%);
- la pendenza è passata da 63 a 57 (-9,52%).
- Per quanto riguarda l'insieme dei Tribunali del distretto (esclusa la sede
di Pisa):
- i sopravvenuti sono passati da 5519 a 5907 (+7,03%);
- i definiti sono passati da 5720 a 6089 (+6,45%);
- la pendenza è passata da 3993 a 3494 (-12,50%).
In particolare relativamente ai procedimenti di divorzio
- Per la Corte di appello:
- i sopravvenuti sono passati da 65 a 72 (+10,77%);
- i definiti sono passati da 72 a 74 (+2,78%);
- la pendenza è passata da 38 a 46 (+21,05%).
- Per quanto riguarda l'insieme dei Tribunali del distretto (esclusa la sede
di Pisa):
- i sopravvenuti sono passati da 3717 a 4112 (+10,63%);
- i definiti sono passati da 3562 a 4285 (+20,30%);
- la pendenza è passata da 2991 a 2819 (-5,75%).
Diritto e processo societario
- Per la Corte di appello:
- nel periodo in esame sono stati iscritti i primi due procedimenti tuttora
pendenti
- Per quanto riguarda l'insieme dei Tribunali del distretto (esclusa la sede
di Pisa):
- i sopravvenuti sono passati da 739 a 747 (+1,08%);
- i definiti sono passati da 221 a 299 (+35,29%);
- la pendenza è passata da 1001 a 1450 (+44,86%).
Controversie in materia di lavoro e previdenza ed assistenza
- Per la Corte di appello:
- i sopravvenuti sono passati da 2298 a 2497 (+8,66%);
- i definiti sono passati da 1902 a 1992 (+4,73%);
- la pendenza è passata da 4035 a 4540 (+12,52%).
- Per quanto riguarda l'insieme dei Tribunali del distretto (esclusa la sede
di Pisa):
- i sopravvenuti sono passati da 7935 a 7758 (-2,23%);
- i definiti sono passati da 8871 a 8155 (-8,07%);
- la pendenza è passata da 11134 a 10738 (-3,56%).
Fallimento e procedure concorsuali
- Per quanto riguarda l'insieme dei Tribunali del distretto (esclusa la sede
di Pisa) per i procedimenti di fallimento:
- i sopravvenuti sono passati da 708 a 534 (-24,58%);
- i definiti sono passati da 865 a 810 (-6,36%);
- la pendenza è passata da 5796 a 5520 (-4,76%).
Mentre relativamente alle istanze di fallimento:
- i sopravvenuti sono passati da 3021 a 1710 (-43,40%);
- i definiti sono passati da 2886 a 2396 (-16,98%);
- la pendenza è passata da 1227 a 541 (-55,91%).
Responsabilità civile con particolare riguardo alla responsabilità della
pubblica amministrazione:
- nessun dato statistico rilevato
Tutela dei consumatori:
- nessun dato statistico rilevato
Immigrazione ed espulsione degli stranieri:
- nessun dato statistico rilevato
Esecuzione forzata con particolare riguardo al rilascio di immobili
- Per quanto riguarda l'insieme dei Tribunali del distretto (esclusa la sede
di Pisa), i procedimenti esecutivi immobiliari hanno subito le seguenti variazioni:
- i sopravvenuti sono passati da 2602 a 2564 (-1,46%);
- i definiti sono passati da 3.079 a 2.485 (-19,29%);
- la pendenza è passata da 7.058 a 7.139 (+1,15%).
Tabella 6
Variazioni dei procedimenti civili in materia di locazioni di immobili urbani
di competenza dei Tribunali del distretto
| Procedimenti |
Sopravvenuti |
Esauriti |
Pendenti finali |
| Var. ass. |
Var. rel. |
Var. ass. |
Var. rel. |
Var. ass. |
Var. rel. |
| IMMOBILI ADIBITI AD USO
DI ABITAZIONE |
| Rilascio per inadempimento del conduttore |
+178 |
+5,17% |
-53 |
-1,54% |
+186 |
+14,75% |
| Rilascio per finita locazione |
-99 |
-7,58% |
-97 |
-7,25% |
-44 |
-7,94% |
| Altre controversie |
+35 |
+7,43% |
-93 |
-14,98% |
-30 |
-3,78% |
| IMMOBILI ADIBITI AD USO
DIVERSO DI QUELLO DI ABITAZIONE |
| Rilascio per inadempimento del conduttore |
+42 |
+2,48% |
-100 |
-5,62% |
+44 |
+7,60% |
| Rilascio per finita locazione |
-45 |
-13,85% |
-90 |
-26,79% |
+25 |
+14,37% |
| Altre controversie |
+18 |
+4,69% |
-10 |
-2,11% |
-65 |
-12,13% |
Fonte: nostra elaborazione su dati della Direzione generale di statistica
del Ministero della giustizia
Settori particolari
Uffici del Giudice di Pace nel distretto
Per quanto attiene alla situazione degli Uffici del Giudice di Pace, dalle
relazioni dei Presidenti dei Tribunali del distretto risulta, in sintesi, quanto
segue.
Tribunale di Firenze – Gli organici risultano sufficienti salva la scopertura
totale a Castelfiorentino. Nel settore civile si è registrato un aumento
delle sopravvenienze ed una diminuzione delle definizioni con identica percentuale
delle conferme delle sentenze impugnate (59%) mentre nel settore penale,
a fronte di una sostanziale stabilità delle sopravvenienze, vi è stato
un aumento delle definizioni con notevole diminuzione delle impugnazioni. Permangono
vacanze nel personale amministrativo ed appaiono incongrue le dotazioni previste
nelle varie qualifiche professionali. Non si contano controversie di natura
propriamente seriale. Anche quest'anno si evidenzia soltanto l'opportunità di
accorpamento degli uffici del giudice di pace.
Tribunale di Grosseto – Il presidente del Tribunale di Grosseto si limita
a segnalare la necessità di accorpamento di uffici del giudice di pace
che assorbono personale amministrativo senza che la loro esistenza appaia giustificata
dal carico di lavoro.
Tribunale di Livorno – Il trasferimento di competenze penali al Giudice
di Pace ha comportato un lieve aumento delle sopravvenienze rispetto al periodo
precedente.
Tribunale di Montepulciano – I giudici di pace godono di buona considerazione,
così come il livello qualitativo dei provvedimenti da loro emessi. Non
emergono casi numericamente rilevanti di procedimenti seriali. Esiguo il numero
delle impugnazioni.
Tribunale di Pisa – La valutazione complessiva è positiva, scarse
le impugnazioni, non si segnalano casi numericamente rilevanti di procedimenti
seriali. La valutazione da parte del Foro continua ad essere complessivamente
modesta. Si ribadisce, come in precedenza, la carenza di personale amministrativo.
Tribunale di Lucca – La valutazione è, sotto ogni profilo, decisamente
positiva con riferimento anche alla durata media dei procedimenti civili e
penali, contenuta, nelle punte massime, in misura comunque inferiore ad un
anno. Si segnala l'assoluta inadeguatezza del personale amministrativo. Non
si segnalano casi numericamente rilevanti di procedimenti seriali.
Tribunale di Pistoia – L'attività dei giudici di pace appare
corrispondente alle esigenze; l'attività lavorativa è proficua
ed in aumento costane. Per l'ufficio di Pistoia si segnala un lieve aumento
nella durata dei processi civili. Non si segnalano casi di rilievo quanto a
procedimenti seriali. Si segnala l'assoluta inadeguatezza e carenza degli organici
amministrativi.
Tribunale di Prato – Per quanto concerne Prato, le statistiche depongono
per un regolare funzionamento della giustizia sia civile che penale anche se
manca un raffronto con il periodo precedente. Nulla si riferisce circa i procedimenti
seriali. Quanto all'organico si rileva una scopertura del 41,2%.
Tribunale di Siena – L'ufficio di Siena ha subito un peggioramento nei
tempi di definizione dei processi civili a causa delle dimissioni di un giudice
nel settembre 2006 e di lunghe assenze dei due giudici per motivi di famiglia.
Non si segnalano dati di rilievo quanto ai procedimenti seriali.
Tribunale di Arezzo – Sono presenti 11 giudici su un organico di 17.
Ciò ha comportato un sensibile aumento delle pendenze (oltre 3000 rispetto
alle circa 2500 del periodo precedente) nel settore civile e nel settore penale
nonostante una lieve diminuzione delle sopravvenienze. I tempi di deposito
delle sentenze sono di regola rispettati e contenuti i tempi di durata dei
procedimenti a cognizione ordinaria. Non si segnalano dati significativi circa
i procedimenti seriali. La carenza di personale amministrativo e mezzi consiglierebbe
la revisione delle circoscrizioni e l'accorpamento di taluni uffici.
Tribunale per i minorenni di Firenze
Dalla dettagliata relazione trasmessa dal Presidente del Tribunale per i minorenni
(che si richiama testualmente nei suoi passi più significativi), emergono
i seguenti dati relativi all'andamento della giustizia minorile.
Settore Civile
In ordine al settore civile della giustizia minorile è da confermare
quanto già ripetuto nelle relazioni degli ultimi due anni: appare sempre
più alto il numero dei ricorsi in materia di potestà genitoriale,
a segno di una forte conflittualità genitoriale, evidenziandosi sempre
di più la difficoltà di incidere sul fenomeno con le famiglie
di origine straniera, che non sempre riescono a cogliere il senso ed il significato
degli interventi dei servizi del territorio e del Tribunale per i Minorenni,
ed anzi appaiono reattivi nei confronti degli stessi.
Di attuale rilievo è la attribuzione di più ampia competenza
del Tribunale per i Minorenni in materia di interruzioni di convivenza (art.
317 bis C.C.). Se prima il T.M. aveva competenza esclusivamente in ordine alla
definizione dell'affidamento dei figli all'uno od all'altro dei genitori (il
più idoneo a garantire cura, attenzioni educative ai fini di una armonica
crescita) con recente normativa (L. 8 febbraio 2006 a cui ha fatto seguito
l'Ordinanza della Corte di Cassazione 22 marzo 2007), è stata attribuita
al T.M. (e dalla Cassazione ribadita) la competenza non soltanto in ordine
all'affidamento dei figli (a seguito della interruzione della convivenza) ma
altresì e contestualmente in ordine al mantenimento.
Ciò ha comportato e comporta la necessità di ampliare l'esperienza
nell'ambito dell'istruttoria, sopratutto per quanto attiene alla definizione
del contributo economico, dovendosi ritenere necessario l'uso presso il T.M.
di modalità procedurali e strumenti che sono state sinora proprie del
Tribunale Ordinario in sede di separazione tra i coniugi e che certo non possono
non trovare applicazione anche nei casi di interruzione della convivenza, a
tutela dell'interesse del minore, figlio naturale, ad adeguato contributo economico
da parte di entrambi i genitori.
Tra l'altro deve qui notarsi che la legge
54/06 ha semplicemente affermato
che tutte le disposizioni della stessa "si applicano anche ai procedimenti
relativi ai figli di genitori non coniugati", non tenendo conto che la
procedura propria del Tribunale per i Minorenni, che pure garantisce il contraddittorio,
non offre esplicitamente tutti gli strumenti che permettano la piena equiparazione
tra i figli legittimi ed i figli naturali. Tra l'altro ad esempio appare incongruo
non predisporre strumenti procedurali che consentano anche ai figli naturali
quelle forme di tutela primaria che portano, in sede di separazione ex art.
708 c.c., il Presidente, a dare con ordinanza provvedimenti temporanei ed urgenti
ritenuti opportuni nell'interesse della prole, provvedimenti contro cui si
può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'Appello. Il T. M. potrebbe
avvalersi dello strumento offerto dagli artt. 333; 336, 3ºcomma C.C. ("In
caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio,
provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio"). La questione della
reclamabilità di tali provvedimenti, potrebbe essere risolta, come già avviene
nelle procedure relative alla potestà genitoriale, con reclamo allo
stesso T.M. che decide, evidentemente, in diversa composizione.
Si tratta comunque di correttivi ed adeguamenti per questioni che avrebbero
meritato e meritano maggiore attenzione e formulazione normativa, proprio perché la
tutela degli interessi dei figli naturali non sia diversa o minore rispetto
a quella prevista per i figli legittimi.
Il dato numerico relativo alle procedure civili vede una pendenza all'inizio
del periodo in esame in totale (proc. di dichiarazione di adottabilità,
procedimenti contenziosi, potestà genitoriale, misure rieducative) di
n. 4.770 procedure. È da rilevare che l'impegno dei magistrati ha portato
ad una pendenza a fine periodo di n. 457 i procedure, con evidente riduzione.
È da puntualizzare, in tale ambito, il significativo dato relativo
alle procedure relative alla potestà genitoriale, che da 1830 si sono
ridotte a 1555. […]
Settore Penale
In ordine alla devianza minorile v'è da ripetere quanto già riferito
in passato, cioè che per i minori italiani la situazione non è tale
da giustificare alcun allarme sociale, confermandosi il sempre vivo impegno
negli interventi di prevenzione e sostegno da parte degli operatori sociali
e degli Enti Locali negli ambiti sociali più a rischio; v'è tuttavia
da puntualizzare l'emergere del fenomeno del bullismo, in ordine a cui stretti
sono i contatti tra il T.M. gli Enti Locali ed il mondo della Scuola, anche
tramite il neonato "Osservatorio Regionale sul bullismo".
La tipologia dei reati porta a ribadire una preponderanza di reati contro
il patrimonio e conseguenti alla violazione della legge sugli stupefacenti,
con netta prevalenza di addebitabilità a minori stranieri.
Significativo è il dato attuale della presenza in I.P.M.: al 26 ottobre
2007 i presenti sono 25 di cui soltanto 3 italiani; tutti si trovano in custodia
cautelare, alcuni provenienti da altri istituti.
[…] Circa le pendenze, in ambito penale, l'andamento rivela una significativa
diminuzione per le procedure del GIP, passate da 196 a 106 per il Gup, passate
da 521 a 478; in sede Gud da 228 si è passati a 237, ma in ordine a
tale modesto aumento (9 procedimenti) si può dire si sia riusciti a
contenere le conseguenze dei rinvii dei processi per gli scioperi degli avvocati;
si deve tenere altresì conto delle sospensioni del processo per messa
alla prova, concesse (26 nel periodo in esame) anche per reati di un certo
significato, che hanno comportato definizione di programmi di messa alla prova
di lunga durata e che verranno a definirsi, quindi, in prossimo futuro.
In ordine all'attività del Tribunale del riesame ed agli appelli contro
le ordinanze in materia di misure cautelari personali, si annotano n. 13 provvedimenti,
con n. 3 accoglimenti parziali, nel senso che la misura della custodia in carcere
o del collocamento in comunità è stata modificata in quella del
collocamento in comunità o della permanenza in casa, e n. 10 di conferma
della misura applicata.
Circa le Impugnazioni, si riscontra una ulteriore riduzione (l'anno scorso
si annotava che dalle 58 si era passati a n. 45 impugnazioni) oggi si riscontra
che dalle 45 si è passati a 16 impugnazioni nel periodo in esame.
Può quindi ritenersi soddisfacente l'andamento del lavoro, tenuto conto,
come detto, del numero dei giudici attualmente in servizio; ribadendosi la
constatazione che gli sforzi e l'impegno dei magistrati trova difficoltà ad
esprimersi fattivamente viste le carenti condizioni dell'organico del personale
amministrativo.
Tribunale di Sorveglianza
Modeste sono le pendenze in ambito di Tribunale e Magistrato di sorveglianza.
È comunque pur da segnalare ulteriore riduzione delle pendenze (per
il magistrato di sorveglianza l'anno scorso si annotava che da n. 103 procedimenti
pendenti si era passati a 93 procedimenti, oggi risultano pendenti 83 procedimenti;
egualmente per il tribunale di sorveglianza l'anno scorso si era passati da
17 ad 11 procedimenti, oggi sono pendenti soltanto 8 procedimenti).
[…]
Rapporti con i servizi di assistenza sociale
In ordine ai rapporti con i Servizi Sociali è da confermare e ribadire
la già segnalata piena ed efficiente collaborazione in ambito penale
tra il Tribunale per i Minorenni di Firenze ed i servizi: attiva è la
collaborazione tra il Servizio Sociale Ministeriale ed i servizi del territorio,
anche se, chiaramente, la tipologia della devianza che vede attori minori stranieri
rende difficili progettazioni di recupero.
Circa i rapporti con i servizi del territorio, in civile, la storica efficienza
che ha da sempre connotato un significativo rapportarsi nel lavoro e che permette
comunque sufficiente prestazione del servizio, è messa a dura prova
dal periodico mutare degli operatori del territorio, che comporta spesso la
perdita di quel patrimonio di conoscenza oltremodo importante soprattutto nei
territori, nei quartieri ove maggiore è la fragilità. […] V'è da
segnalare positivamente la ormai maturata coscienza sociale che porta ad offrire
il servizio dell'affidamento familiare, a segno del buon lavoro dei servizi
del territorio e degli enti locali tramite il Centro Affidi.
Applicazione della Convenzione dell'Aja del 1980
(L. 64/l994) Sottrazione internazionale dei minori
Il fenomeno presso questo Tribunale ha avuto riscontro limitato, nel periodo
antecedente erano stati esaminati e definiti 4 casi; nel periodo oggi in esame è pervenuto
1 solo caso, per sua complessità tuttora pendente.
Problematiche applicative della legge
n. 149 del 2001 (Modifiche alla legge
4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento
dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile)
In ordine alle adozioni è da rilevare che il fenomeno continua ad assumere
particolare rilievo.
È stato eliminata, nel testo dei provvedimenti di idoneità,
l'indicazione dei limiti di età, che in precedenza venivano fissati,
scegliendo, salvo casi particolari, la formula per cui si deve tener conto
soltanto dei limiti di legge. Con ciò si sono eliminate le richieste,
da parte dei coniugi, di provvedimento di ampliamento del limite di età,
in caso di abbinamento all'estero di bambino di età maggiore rispetto
a quella indicata nel decreto, con riduzione degli adempimenti e soprattutto
facilitando il rapporto dei coniugi con gli Enti e le Autorità Straniere.
Nel periodo in esame sono state presentate 775 nuove domande di adozione nazionale,
499 dichiarazioni di disponibilità per l'adozione internazionale.
Circa la definizione delle procedure relative all'adozione nazionale, è da
tener presente che essa non dipende dal lavoro del magistrato, ma dall'automatica
decadenza della domanda dopo tre anni dalla presentazione. Al fine di valutare
l'attività svolta, quindi, il dato a cui si può far riferimento è quello
relativo alle dichiarazioni di disponibilità, che comportano l'emissione
del decreto di idoneità. In ordine a tale dato, a fronte di 499 istanze
presentate nel periodo in esame (nel periodo precedente ne erano state presentate
577), ne sono state definite con emissione di decreto di idoneità 534,
per cui la pendenza (469 all'inizio del periodo) si è ridotta a 434.
È da rilevare una riduzione dei casi di minori abbandonati alla nascita
(fenomeno che aveva dato 44 casi nel periodo precedente): nel periodo in esame
i minori abbandonati alla nascita sono stati 17, con riduzione quindi del numero
di minori da poter abbinare alle coppie che hanno presentato domanda di adozione
nazionale. […]
Va d'altra parte confermata la conseguente sempre maggiore pressione ed attenzione
verso l'adozione internazionale, e possono ripetersi le espressioni già usate
nelle note dell'anno scorso in ordine a tale fenomeno, "che da un lato
vede il Tribunale per i Minorenni adoperarsi, come già detto, con particolare
impegno, pur con le modeste forze a disposizione, per la già evidenziata
carenza di personale amministrativo, negli adempimenti conseguenti alla valutazione
delle coppie (ambito che si spera di poter sempre più affinare) ed alla
emanazione del provvedimento di idoneità, dall'altro gli Enti Autorizzati
le cui modalità operative (legate a quelle delle Autorità straniere)
hanno tempi il cui prolungarsi spesso annulla gli sforzi degli operatori del
servizio e del Tribunale volti alla più rapida definizione delle procedure.
Ciò crea, è il caso di ripeterlo anche quest'anno, non corretta
lettura dell'istituto dell'adozione internazionale, che trasferisce valutazione
negativa (soprattutto sui tempi) proprio sul Tribunale per i Minorenni, che
invece in questo settore manifesta particolare efficienza, si ribadisce, proprio
tenendo conto della carenza del personale da poter adibire a tale servizio".
Tribunale di Sorveglianza di Firenze
Circa gli aspetti più significativi inerenti l'attività del
Tribunale di Sorveglianza, si richiama testualmente quanto riferito dal Presidente
nella relazione annuale.
Applicazione delle norme sul patrocinio a spese dello
Stato
[…] le istanze al riguardo sono in continuo, costante aumento per le richieste
sempre più numerose avanzate dai condannati che aspirano a fruirne e
che la trattazione di questi ricorsi ha assunto un ruolo ed un significato
importantissimi per gli interessi, contrapposti, che coinvolge: quali quello,
di rilevanza costituzionale, del diritto di difesa dei non abbienti e quello
dello Stato a non soggiacere a spese per coloro che tali non sono, se è vero,
come provano determinati accertamenti di giornali economici, risalenti, peraltro,
a qualche anno fa, ed in base alla legge allora in vigore, che a fronte dei
99 casi in tutto trattati in Italia nel 1990, si era passati ai 26.410 casi
del 1997, in conseguenza della sempre maggiore attenzione che gli avvocati
penalisti hanno rivolto alla legge, con le inevitabili ricadute sul bilancio
dello Stato.
Nel periodo di cui si tratta sono stati iscritti n. 179 procedimenti.
Attività del Tribunale in relazione a specifici
settori
[…] Il numero dei procedimenti sopravvenuti nel periodo è stato di
3.869, di contro a quello di 6.165 dell'anno di riferimento. [dovendosi a tal
proposito tener conto degli effetti dell'indulto].
Ne sono stati definiti 4.247, per cui, tenendo conto di quelli pendenti all'inizio
del periodo (1.670), ne sono rimasti da definire 1.292.
Tale situazione conferma quell'inversione di tendenza verso la diminuzione
del numero complessivo delle istanze presentate al Tribunale di Sorveglianza
di Firenze rispetto agli anni precedenti, fino al 2002, dovuta, con ogni verosimiglianza,
all'entrata in vigore della legge 19 dicembre 2002, n. 277, che ha attribuito
al Magistrato di Sorveglianza la competenza a decidere le richieste di liberazione
anticipata, nonché, e più significativamente, per effetto dell'indulto
di 3 anni, di pena detentiva, e di € 10.000, di pena pecuniaria, concesso con
la legge 31
luglio 2006, n. 241.
Va ribadita, peraltro, per quel che riguarda le liberazioni anticipate, l'osservazione
già fatta negli anni passati, secondo cui la traslazione dal Tribunale
agli Uffici di Sorveglianza non ha determinato, per quest'ultimi, un incremento
di lavoro della medesima entità di quello che gravava in precedenza
sul primo, perché nel numero delle istanze presentate dopo l'entrata
in vigore della legge sono comprese anche le richieste di riduzione pena ai
sensi dell'art. 54 l. 26 luglio 1975, n. 354, degli affidati in prova al servizio
sociale, in quanto che la possibilità di usufruirne per le pene scontate
in esecuzione esterna non esisteva prima della legge n. 277 cit. che l'ha,
appunto, introdotta, aggiungendo all'art. 47 l. n. 354/1975 cit. il comma 12
bis, secondo cui, "all'affidato in prova al servizio sociale che abbia
dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale,
desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità,
può essere concessa la detrazione di pena di cui all'art. 54",
ed anche per queste, a termini dell'ultima disposizione del comma 12 bis richiamato,
valgono le stesse regole in tema di competenza e di procedimento.
Le iscrizioni nel periodo in riferimento presso l'Ufficio di Firenze sono,
comunque, state 768, di cui 759 definite.
La legge sull'indulto, d'altra parte, ha determinato una drastica diminuzione
delle nuove istanze [di misure alternative] da esaminare, limitate, pertanto,
a quelle di coloro che, nonostante la riduzione della pena nel limite massimo
avevano ancora un residuo di pena da eseguire, a quelle dei condannati a pene
lunghe che anche per effetto dell'applicazione del beneficio sono rientrati
nei limiti d'ammissibilità per la concessione di una misura alternativa
ed a quelle, rare, in verità, di condannati per fatti commessi dopo
il 2 maggio 2006, limite temporale di concessione del beneficio, per le decisioni
divenute irrevocabili nel periodo.
Nell'anno in valutazione le istanze d'affidamento in prova al servizio sociale
sono, pertanto, diminuite notevolmente.
Le istanze esaminate, così, sono, state 520, escluse, ovviamente, quelle
non pervenute al giudizio del Tribunale perché comprese nei rimanenti
2.529 provvedimenti emanati nel periodo e definiti con declaratoria o d'inammissibilità da
parte del Presidente o con ordinanza di non luogo a provvedere, d'incompetenza,
di correzione d'errore materiale e d'estinzione di pena per l'esito positivo
dell'affidamento in prova al servizio sociale. Per quest'ultima specie di provvedimenti,
occorre aggiungere che la nuova formulazione del comma 12 dell'art. 47 l. 26
luglio 1975, n. 354, dà al Tribunale la possibilità "di
dichiarare estinta anche la pena pecuniaria", "qualora l'interessato
si trovi in disagiate condizioni economiche" (parole aggiunte dall'art.
4 vicies semel del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni,
nella l. 21 febbraio
2006, n 49).
Ne è derivato che, a parte le ipotesi, non numerose, di contemporanea
declaratoria d'estinzione dell'una e dell'altra pena, vi sono stati dei casi,
anch'essi non numerosi, nei quali gli interessati, talora per affidamenti conclusi
nel passato, hanno richiesto la pronuncia dell'estinzione della pena pecuniaria
in via autonoma.
Il regime dell'esecuzione della pena per i condannati sieropositivi nelle
situazioni previste dalla legge (AIDS conclamata ed equiparate) di cui all'art.
47 quater l.
26 luglio 1975, n. 354, con l'epigrafe: "Misure alternative
alla detenzione nei confronti di soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave
deficienza immunitaria", introdotto con la legge
12 luglio 1999, n. 231,
ha trovato applicazione soltanto in rarissimi casi per le ragioni già indicate
per gli anni precedenti (mancanza di strutture idonee ad assicurare le cure
previste dalla norma; rifiuto degli interessati a sottoporsi ai programmi relativi,
verosimilmente, più gravosi, e, certamente, di più lunga durata,
di quelli ordinari).
Quanto ai permessi concessi dai Magistrati di Sorveglianza dell'Ufficio fiorentino,
fuori dei casi di evasione, tre in tutto, di un detenuto nella Casa circondariale
di Firenze e di due detenute nella Casa circondariale d'Empoli, sul numero
complessivo di quelli concessi, che ammontano a 1460 sui 1473 iscritti (v.
prospetti statistici), non debbono segnalarsi altri inconvenienti di sorta.
Contenute sono state anche le richieste di sospensione dell'esecuzione della
parte finale della pena (L.
1º agosto 2003, n. 207).
I casi trattati dall'Ufficio di Firenze, infatti, ma il dato è comune
anche agli altri Uffici del Distretto, sono stati, complessivamente, 19, tutti
definiti.
Immutata è rimasta, altresì, la situazione per quel che riguarda
la ricaduta sull'attività della Magistratura di Sorveglianza delle modificazioni
introdotte al D.L.vo
25 luglio 1998, n. 286, in tema d'immigrazione, con la
legge 30 luglio
2002, n. 189, circa l'espulsione dello straniero, identificato
e detenuto, che si trovi in taluna delle condizioni indicate dall'art. 132,
e sia stato condannato per qualsiasi reato, ad esclusione di quelli previsti
dall'art. 4072, lett. a) c.p.p. e dei delitti previsti dallo stesso
D.L.vo, per il quale debba scontare una pena, anche residua, non superiore
a due anni: essendo la competenza al riguardo stata attribuita al Magistrato
di Sorveglianza, e, in sede d'opposizione, al Tribunale di Sorveglianza (art.
165,6,7,8 e 9).
I casi trattati dagli Uffici del Distretto, infatti, sono stati, complessivamente,
di numero ridotto: 81, di cui 79 definiti, tale da non incidere più di
tanto sullo svolgimento degli altri compiti del Magistrato di Sorveglianza
e, poi, del Tribunale, in sede di eventuali reclami.
Nessuna modifica merita di essere segnalata rispetto allo scorso anno sugli
effetti della c.d. legge Simeone Saraceni sull'esecuzione penale.
Patrocinio a spese dello Stato
Corte di Appello.
Dalle statistiche risulta che il numero dei procedimenti sopravvenuti è diminuito
dell'8,16%
Quello dei procedimenti esauriti è diminuito del 3,41%. Il numero
dei procedimenti pendenti è diminuito del 50,00%.
Per gli altri Uffici del Distretto:
Tribunale di Firenze – Le domande di ammissione, in materia penale,
comprese le sezioni distaccate, sono state 1099 rispetto alle 1238 del periodo
precedente, di cui 949 accolte, tutte trattate con tempestività dai
magistrati. Numerose anche le richieste da parte dei difensori di liquidazione
delle spese ai sensi degli artt. 116 e 117 del DPR
115/02.
Tribunale di Grosseto – Si registra un leggero, costante progressivo
aumento.
Tribunale di Livorno – Notevole è il numero delle richieste,
sia nel settore civile, che in quello penale;
Tribunale di Montepulciano – Il numero delle richieste è in aumento.
Tribunale di Pisa – Il ricorso al patrocinio a spese dello Stato continua
ad operare con una discreta incidenza, sia, nel settore civile, che in quello
penale.
Tribunale di Lucca – Si segnala un aumento, sia nel settore civile,
che in quello penale, con costante aggravi di spese. Non si è ritenuto
ammissibile il patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di separazione
personale consensuale.
Tribunale di Pistoia – Si segnala una costante crescita nell'applicazione
della relativa normativa.
Tribunale di Prato – Le richieste, sia nel settore civile, che in quello
penale sono assai frequenti ed in aumento rispetto all'anno precedente.
Tribunale di Siena – Le istanze di patrocinio a spese dello Stato sono
state 80 in materia civile, delle quali ammesse 72; quelle in materia penale
98; complessivamente 25 quelle presso la sezione distaccata di Poggibonsi.
Tribunale di Arezzo – Nel settore civile il ricorso all'istituto è rimasto
sostanzialmente invariato mentre è aumentato considerevolmente in quello
penale in ragione dei processi nei confronti di cittadini extracomunitari.
Tribunale di Sorveglianza – Le istanze al riguardo sono in continuo,
costante aumento.
Tabella 7
Patrocinio a spese dello Stato in materia civile
| Provvedimenti |
Anno solare |
Variazione |
| 2005 |
2006 |
| Istanze presentate |
1.248 |
668 |
-46,5% |
| Istanze accolte |
1.087 |
612 |
-43,7% |
| Istanze rigettate |
97 |
9 |
-90,7% |
| Istanze inammissibili |
50 |
46 |
-8,0% |
| Istanze pendenti |
22 |
3 |
-86,4% |
| Importo |
€1.579.954,00 |
€1.109.972,00 |
-29,7% |
Fonte: nostra elaborazione su dati della Direzione generale di statistica
del Ministero della giustizia
Tabella 8
Patrocinio a spese dello Stato in materia penale
| Descrizione |
Anno solare |
Variazione |
| 2005 |
2006 |
| Istanze presentate |
4.301 |
4.435 |
+3,12% |
| Nazionalità dei
richiedenti |
| Italiani |
3.412 |
3.339 |
-2,14% |
| Stranieri |
889 |
1.096 |
+23,28% |
| Tipo di provvedimento |
| Istanze accolte |
3.415 |
3.551 |
+3,98% |
| Istanze rigettate |
793 |
785 |
-1,01% |
| Istanze pendenti |
93 |
99 |
+6,45% |
| Importo liquidato |
€ 2.840.294,20 |
€ 4.705.646,47 |
+65,67% |
Fonte: nostra elaborazione su dati della Direzione generale della giustizia
penale del Ministero della giustizia
Questioni pregiudiziali previste dall'art. 234 del
Trattato CEE e casi di applicazione diretta della disciplina comunitaria
Corte di Appello – Non vengono segnalati, da parte dei Presidenti delle
varie sezioni di questa Corte, casi di ricorso alle questioni pregiudiziali
previste dall'art. 234 del trattato CEE, né occasioni di diretta applicazione
della disciplina comunitaria. Altrettanto dicasi per gli altri Uffici Giudiziari
del distretto, salvo un caso (presso la sezione distaccata di Poggibonsi del
Tribunale di Siena) di disapplicazione dell'art. 4 legge
401/89 per contrasto con la normativa comunitaria.
Davanti a questa Corte, non sono intervenute decisioni con riferimento alla
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Altrettanto dicasi per quanto riguarda
gli altri Uffici Giudiziari del Distretto.
Legge Pinto
Occorre brevemente accennare, per coloro che non abbiano dimestichezza di
affari giudiziari, cosa si intenda con il termine "Legge Pinto".
Esso si riferisce alla legge
24 marzo 2001, n. 89, che si intitola "Previsione
di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo".
Con essa il legislatore non ha quindi inteso creare direttamente dei meccanismi
di accelerazione dei processi, ma realizzare, attraverso il risarcimento del
danno a carico dello Stato, una tutela indiretta dei diritti dei cittadini,
lesi a causa delle lungaggini processuali. La legge, in effetti, obbedisce
principalmente ad un obbligo giuridico di natura internazionale dello Stato
Italiano dopo che questo, con la legge
4 agosto 1955, n. 848 (di ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo
addizionale alla Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), era rimasto
inadempiente all'impegno di predisporre nel nostro ordinamento i mezzi tecnico-giuridici
volti a rendere effettiva la ragionevole durata dei processi.
E l'obbligo di adempiere era divenuto, poi, via via più impellente
allorché, com'è noto, era intervenuta una serie assai consistente
di condanne dell'Italia da parte della Corte di Strasburgo (serie iniziata
il 25 giugno 1987 con il famoso caso Capuano c. Italia) che aveva condotto
il Governo Italiano alla ricerca di rimedi interni (giudici di pace, sezioni
stralcio, giudice unico di primo grado, eccetera) che potessero arginare il
fenomeno dell'alluvione dei ricorsi a quella Corte con le ovvie conseguenze
negative a livello internazionale.
Ma sia tuttavia ben chiaro che si tratta di una legge che nulla cambia nel
sistema processuale italiano e che non tocca minimamente il meccanismo di smaltimento
del contenzioso nei settori civile, penale ed amministrativo.
Ciò premesso, occorre rilevare che, mentre è stato modesto il
risultato sul piano risarcitorio per i cittadini, con una spesa per lo Stato
comunque rilevante, le cause promosse in virtù della legge Pinto hanno
raggiunto in tutti i distretti punte considerevoli, mantenendosi a livelli
consistenti. Presso questa Corte erano pendenti 872 al 1º luglio 2005,
ne erano stati definiti 903, ma ne residuavano 669 al 30 giugno 2006. Nel periodo
successivo ne sono stati definiti altri 889 portando la pendenza al 30 giugno
2007 a 291 con una riduzione percentuale della pendenza pari a -56,44%).
La conseguenza più evidente è stata quindi un notevole ed ulteriore
aggravio di lavoro per gli uffici giudiziari, ed in particolare per le Corti
di Appello, senza tuttavia una qualche significativa riduzione dei tempi processuali.
Tabella 9
Confronto dell'anno giudiziario 2006/07 rispetto al precedente in materia di
equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (L.89/2001)
| Sopravvenuti |
Esauriti |
Pendenti finali |
| Variazione assoluta |
Variazione relativa |
Variazione assoluta |
Variazione relativa |
Variazione assoluta |
Variazione relativa |
| -328 |
-46,92% |
-14 |
-1,55% |
-377 |
-56,44% |
Fonte: nostra elaborazione su dati della Direzione generale di statistica
del Ministero della giustizia
Nel trattare della giustizia penale occorre doverosamente premettere –per
i non addetti ai lavori– che i dati di seguito elencati sinteticamente,
se danno la misura complessiva del lavoro svolto dalla magistratura giudicante,
sono nel contempo il risultato del generale impegno delle Procure della Repubblica
nel quotidiano esercizio dell'azione penale e dell'opera, spesso oscura, delle
forze di polizia da esse dirette e coordinate. Impegno che non sempre emerge
dalle statistiche, ma che costituisce il motore indispensabile affinché gli
innumerevoli processi possano giungere al vaglio dei Giudici per le indagini
preliminari, dei Tribunali e delle Corti, ove si realizza pienamente, nella
dialettica processuale, l'esercizio della giurisdizione penale.
Come per le altre materie trattate, rinvio ai riferimenti sintetici che seguono
ed alle tabelle statistiche per una più dettagliata informazione, mentre
affido all'autorevole intervento del Procuratore Generale la trattazione più approfondita
di quanto specificamente riservato all'esercizio dell'azione penale in Toscana.
Mi sia consentito tuttavia accennare ad alcune fattispecie criminose che,
senza sminuire l'importanza degli altri reati, suscitano notevole allarme sociale.
Mi riferisco, in particolare al terrorismo internazionale che, dopo la conclusione
degli ultimi casi in sede nazionale concernenti il filone toscano delle "B.R.
P.C.C.", sembra, per quanto riferisce il Procuratore della Repubblica
di Firenze, avere dato luogo ad indagini "per l'individuazione di soggetti
appartenenti a possibili cellule islamico-fondamentaliste aventi finalità di
terrorismo, ovvero finalità di supporto logistico di attività terroristiche.".
In tutto il territorio, poi, è un dato ormai radicato il moltiplicarsi
dei reati di spaccio di droga, spesso connesso ad altre forme di criminalità,
quali l'introduzione e lo sfruttamento della prostituzione, appannaggio sempre
più consistente di gruppi albanesi che, sempre a dire del Procuratore,
stanno assorbendo e talvolta soppiantando le precedenti aggregazioni di spacciatori
magrebini. A ciò deve aggiungersi il preoccupante spostamento dalla
Russia di grossi capitali verso consistenti investimenti immobiliari, specie
in Versilia, che fanno temere l'inserimento in questi territori della criminalità organizzata
di quel paese.
Ancora l'emergere di associazioni criminali formate da cittadini cinesi per
la "protezione" degli esercizi commerciali impiantati, specie nei
territori di Campi Bisenzio e di Prato, con massiccio ricorso all'immigrazione
clandestina per lo sfruttamento in condizioni disumane dei lavoratori impiegati
in aziende gestite nella totale inosservanza delle più elementari normative
sulla tutela dei lavoratori.
Infine è all'evidenza delle cronache di tutti i giorni la terribile
piaga degli infortuni sul lavoro. E qui devo sottolineare che il fenomeno non
deve allarmare soltanto per quello che principalmente è oggetto di diffusione
mediatica, e cioè l'infortunio mortale, singolo o plurimo, ma per il
dato di proporzioni ben più vaste, costituito dagli innumerevoli casi
di infortuni cui conseguono svariate forme di invalidità permanenti
che confinano una incredibile moltitudine di giovani lavoratori, per tutta
la vita, nell'infelicità e nell'indigenza. E qui ben poco può fare
l'opera della magistratura, trattandosi di un settore nel quale deve intervenire
soltanto il Governo, non solo persistendo nella politica già intrapresa
nel campo della prevenzione ma, soprattutto, fornendo uomini e mezzi agli apparati
istituzionali di controllo sui luoghi di lavoro senza che –a mio parere– siano
necessarie nuove leggi (salvo l'eventuale inasprimento delle sanzioni), trattandosi
di un settore già ampiamente disciplinato da quelle esistenti.
Tabella 10
Confronto dei principali reati negli ultimi due anni giudiziari
| Tipologia di reato |
Anno giudiziario |
Varizione |
| 2005-06 |
2006-07 |
assoluta |
relativa |
| Reati commessi per finalità di terrorismo
o di eversione dell'ordine democratico |
13 |
12 |
-1 |
-7,7% |
| Contro la pubblica amministrazione |
3.062 |
2.899 |
-163 |
-5,3% |
| Contro l'ordine pubblico nonché di stampo
mafioso |
148 |
161 |
+13 |
+8,8% |
| Contro l'incolumità pubblica |
1.592 |
1.644 |
+52 |
+3,3% |
| Reati contro la salute |
507 |
538 |
+31 |
+6,1% |
| Contro la libertà personale per violenza
sessuale |
579 |
670 |
+91 |
+15,7% |
| In materia di pedofilia |
139 |
211 |
+72 |
+51,8% |
| Reati in materia di sistemi informatici o telematici |
2.395 |
3.663 |
+1.268 |
+52,9% |
| Omicidi volontari |
59 |
48 |
-11 |
-18,6% |
| Tentati omicidi |
63 |
63 |
0 |
0% |
| Omicidi preterintenzionali |
4 |
2 |
-2 |
-50,0% |
| Lesioni volontarie gravissime |
240 |
260 |
+20 |
+8,3% |
| Sequestri di persona a scopo di estorsione |
14 |
10 |
-4 |
-28,6% |
| Sequestri di persona a scopo di rapina |
14 |
46 |
+32 |
+228,6% |
| Omicidi colposi per infortuni sul lavoro |
43 |
40 |
-3 |
-7,0% |
| Rapine consumate |
1.483 |
1.695 |
+212 |
+14,3% |
| Rapine tentate |
204 |
224 |
+20 |
+9,8% |
| Estrorsioni consumate |
214 |
245 |
+31 |
+14,5% |
| Estorsioni tentate |
171 |
223 |
+52 |
+30,4% |
| Usura |
122 |
127 |
+5 |
+4,1% |
| Furti (autori noti) |
4.250 |
4.962 |
+712 |
+16,8% |
| Furti (autori ignoti) |
80.592 |
89.115 |
+8.523 |
+10,6% |
| Reati fiscali di cui al D.lgs 74/2000 |
403 |
451 |
+48 |
+11,9% |
| Reati di cui al D.P.R. n. 209/90 (stupefacenti) |
4.376 |
4.600 |
+224 |
+5,1% |
| Armi |
1.432 |
1.607 |
+175 |
+12,2% |
| Reati in materia di prostituzione (L. n. 958/75) |
153 |
215 |
+62 |
+40,5% |
| Reati societari |
32 |
25 |
-7 |
-21,9% |
| Reati di bancarotta |
748 |
767 |
+19 |
+2,5% |
| Reati in materia di frodi comunitarie |
508 |
105 |
-403 |
-79,3% |
| Reati in materia di tutela dell'ambiente |
808 |
763 |
-45 |
-5,6% |
| Reati in materia di tutela del territorio (violazioni
edilizie e urbanistiche) |
3.337 |
2.885 |
-452 |
-13,5% |
| Totale |
107.705 |
118.276 |
+10.571 |
+9,8% |
Fonte: nostra elaborazione su dati forniti dalle Procure della Repubblica
del distretto
Delitti oggettivamente e soggettivamente politici,
con particolare riguardo ai delitti di carattere terroristico
Corte di Appello – la prima Corte di Assise di questa Corte ha trattato
e definito un processo, contro più imputati, per il reato di associazione
con finalità di eversione dell'ordine democratico, del reato continuato
di fabbricazione, detenzione e porto in luogo pubblico di due ordigni esplosivi
e di danneggiamento seguito da incendio in danno di un società impegnata
nella costruzione di una caserma dei Carabinieri, nonché del reato continuato
di fabbricazione, detenzione e porto di ordigno esplosivo e di danneggiamento
seguito da incendio in danno di privati, del reato di minacce di un grave ed
ingiusto danno e di danneggiamento seguito da incendio aggravato, reati anche
questi commessi perseguendo finalità eversive. Riferisce in particolare
il Presidente della prima sezione della Corte di Assise, che gli imputati,
quasi tutti aderenti al circolo "il Silvestre" di Pisa, di ispirazione
insurrezionale, erano accusati, tra l'altro, di avere costituito le Cellule
di Offensiva Rivoluzionaria (C.O.R.) e di essersi riuniti in una associazione
che aveva eseguito una serie di attentati terroristici ed altri gravi reati
prevalentemente a Pisa ma anche a Roma e Milano, attentati rivendicati con
proclami inneggianti alla lotta armata, contrassegnati dalla stella a cinque
punte delle Brigate Rosse.
Tribunale di Firenze – Riferisce il Presidente che i reati di associazione
con finalità di terrorismo sono rimasti stabili.
Tribunale di Livorno – Riferisce il Presidente che è pendente
un procedimento per il delitto di cui all'art. 292 c.p. (vilipendio alla bandiera)
Tribunale di Pisa – Riferisce il Presidente che è stato iniziato
davanti alla Corte di Assise un complesso processo in materia di omicidio.
Nessun procedimento in corso per i Tribunali di Grosseto – Lucca – Montepulciano –
Pistoia – Prato – Siena – Arezzo.
Associazioni di tipo mafioso
Corte di Appello – Le tre sezioni penali di questa Corte, e le due Corti
di Assise di Appello, non risultano aver trattato procedimenti per associazione
di tipo mafioso.
Tribunale di Firenze – I reati relativi alle associazioni di tipo mafioso
sono aumentati da 3 a 9 con 4 procedimenti riguardanti extracomunitari. Non
risultano, allo stato, infiltrazioni criminali nei settori dei servizi e degli
appalti pubblici.
Tribunale di Grosseto – Risulta un solo procedimento, come riferisce
il Presidente.
Tribunale di Livorno – Riferisce il Presidente che era pendente, all'inizio
del periodo, un processo avente ad oggetto associazioni a delinquere di stampo
mafioso finalizzate alla consumazione di reati in materia di stupefacenti ed è stato
definito.
Nulla risulta per gli altri Tribunali.
Omicidi
Come risulta dalle allegate statistiche, redatte su base distrettuale, gli
omicidi volontari sono diminuiti da 59 a 48, con un decremento del 18,6%,
quelli tentati sono rimasti stabili a 63.
Gli omicidi colposi commessi con violazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro sono stati 40, con una diminuzione del 7,0% rispetto
al periodo precedente.
Rapine
I delitti di rapina consumati sono passati da 1.483 a 1.695, con un aumento
del 14,3%; quelli tentati da 204 a 224, con un aumento dell'9,8%;
Estorsioni
I delitti di estorsione consumati sono passati da 214 a 245, con un aumento
del 14,5%; quelli tentati, da 171 a 223, con un aumento del 30,4%.
Sequestri
I delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione sono passati da 14
a 10, con una diminuzione del 28,6%; quelli a scopo di rapina sono passati
da 14 a 46, con un aumento del 228,6%.
Furti
I delitti di furto, con autori noti sono passati da 4.250 a 4.962; con un
aumento del 16,8%; con autori IGNOTI, da 80.592 a 89.115, con un aumento
del 10,6%.
Reati contro la Pubblica Amministrazione
In generale nel distretto, sono diminuiti da 3.062 a 2.919, con un decremento
del 4,7%.
Riguardo alla Corte di Appello, Il Presidente della prima sezione penale segnala
che il numero dei relativi processi è rimasto sostanzialmente invariato.
Quanto ai Tribunali del distretto:
Il Tribunale di Firenze mi segnala un aumento dei procedimenti di istigazione
alla corruzione e di corruzione, di peculato, di concussione, di malversazione
e di abuso d'ufficio.
Il Tribunale di Grosseto: 40 procedimenti per rati contro la P.A., nessuno
per corruzione.
Il Tribunale di Prato: 56 procedimenti contro la P.A. a fronte dei 247 del
periodo precedente.
Il Tribunale di Pisa: la pendenza per i reati contro la P.A. viene definita "modesta".
Il Tribunale di Lucca: i reati contro la P.A. vengono definiti di "scarsa
incidenza".
Il Tribunale di Pistoia: i reati contro la P.A. vengono definiti "non
numerosi ed in diminuzione" (4 a fronte dei 6 del precedente periodo,
con riferimento anche alla sezione GIP–GUP).
Il Tribunale di Livorno: segnala che la situazione è sostanzialmente
invariata rispetto all'anno precedente.
Il Tribunale di Arezzo: sono pervenuti al GIP 166 procedimenti per delitti
contro la P.A. ed è stato trattato, in sede di indagini preliminari
un complesso procedimento per corruzione, abuso d'ufficio e concussione conclusosi
con decreti di rinvio a giudizio per la maggior parte degli imputati e in due
richieste di giudizio abbreviato; al dibattimento è stato trattato u