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Inaugurazione Anno Giudiziario 2008
RELAZIONE DEL DOTT. GUIDO MARLETTA,
PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
26 gennaio 2008
Indice
PARTE PRIMA
ASPETTI E PROBLEMATICHE GENERALI DELLA GIURISDIZIONE ORDINARIA
- Introduzione
- Ricordo degli assenti
- L'ordinamento giudiziario riformato
- Organico dei magistrati e del personale di cancelleria
- I tempi della giurisdizione civile
- Problematiche del processo penale
- Aspetti particolari della giurisdizione penale
- La magistratura onoraria
- Strutture e risorse giudiziarie
- La formazione decentrata dei magistrati e del personale di cancelleria
- Attività d'informatizzazione dei servizi giudiziari
- Organismi di conciliazione e di arbitrato
- Decisioni giurisprudenziali di particolare rilievo
- Note conclusive
PARTE SECONDA
LA GIUSTIZIA CIVILE
- Profili generali
- Stato del contenzioso
- Andamento del processo civile riformato
- Separazioni personali e divorzi – Famiglia
- Procedimenti in materia di lavoro
- Locazioni
- Diritto e processo societario
- Fallimento e procedure concorsuali
- Aspetti e materie specifiche del processo civile
- Equa riparazione per durata non ragionevole del processo
- La giustizia minorile
- Profili generali
- Settore civile
PARTE TERZA
LA GIUSTIZIA PENALE
- Tribunale di Catania
- Sezione G.I.P. – G.U.P.
- Tribunale di Siracusa
- Tribunale di Ragusa
- Tribunale di Caltagirone
- Tribunale di Modica
- Corti di Assise
- Procure della Repubblica
- Procura distrettuale di Catania
- Procura della Repubblica di Siracusa
- Procura della Repubblica di Ragusa
- Procura della Repubblica di Caltagirone
- Procura della Repubblica di Modica
- Corte di Appello
- Sezioni Penali
- Sezioni di Corti di Assiste di Appello
- Procura Generale della Repubblica
- Giudici di Pace
- Magistratura di Sorveglianza
- Situazione delle carceri nel distretto
- Uffici di esecuzione penale esterna
- Catania
- Siracusa
- Forze di Polizia
- Polizia di Stato
- Carabinieri
- Guardia di Finanza
- Direzione Marittima Catania
- Corpo Forestale
- Corpo di Polizia Provinciale – Provincia Regionale di Catania
- Corpo di Polizia Municipale di Catania
- Giustizia minorile
- Tribunale per i Minorenni di Catania
- Corte di Appello – Sezione per i Minorenni
- Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania
- Esecuzione penale
- Magistratura di Sorveglianza per i Minorenni
- Situazione delle carceri
- Istituti di pena per adulti
- Istituti di pena minorili
PARTE PRIMA
Ringrazio innanzi tutto le Autorità religiose, civili e militari, nazionali e locali, i parlamentari nazionali e regionali presenti, i rappresentanti e gli organi di enti di qualsiasi natura, i professionisti, tutto il pubblico presente.
Rivolgo un particolare saluto all'Avvocatura distrettuale dello Stato, ai Consigli degli Ordini forensi, ai Consigli notarili del distretto ed alle Associazioni forensi – Camera Penale, Camera Civile e Tributaria, Associazione degli Avvocati Amministrativisti, Organismo Unitario dell'Avvocatura, Foro Democratico, Associazione Italiana Giovani Avvocati ed ogni altro organismo associativo degli esercenti la professione forense, nella considerazione che l'attuazione del giusto processo e la realizzazione di un servizio–giustizia idoneo, anche qualitativamente, a soddisfare le esigenze della collettività non può che essere obiettivo comune di magistrati ed avvocati, al di là delle specifiche divergenze su singoli aspetti della Giustizia, in certa misura anche stimolanti e costruttive.
Ringrazio altresì, in modo particolare, gli Organi di Polizia giudiziaria ed i Corpi tutti che costantemente, con eccezionale impegno e professionalità, collaborano con gli uffici giudiziari, assicurando loro i supporti necessari e garantendo lo svolgimento dell'attività giudiziaria e l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Direzione Marittima, Vigili Urbani, Polizia Provinciale, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco).
Ma risulta doveroso, specie a conclusione di un anno per esse senz'altro difficile, manifestare più in generale apprezzamento per l'opera benemerita svolta dalle Forze dell'Ordine, che nel servizio d'istituto hanno pagato e pagano un alto tributo d'impegno (e talvolta anche di sangue).
Un particolare ringraziamento va rivolto al Magnifico Rettore dell'Università, Prof. Antonino Recca, ed ai Presidi della Facoltà di Lettere e Filosofia, Prof. Enrico Iachello, e di Lingue e Letterature Straniere, Prof. Nunzio Famoso, per avere, con grande sensibilità istituzionale, messo a disposizione di quest'assemblea la prestigiosissima Aula Magna delle suddette Facoltà.
Va pure ringraziato il personale amministrativo dell'Università, che ha collaborato con grande impegno per l'attrezzatura e l'arredamento dell'Aula stessa.
Un sentito ringraziamento va ancora rivolto al personale amministrativo della Corte che ha profuso il massimo impegno nello svolgimento delle attività preparatorie di volta in volta affidategli.
Va particolarmente segnalata la preziosa opera di tutto il personale di Segreteria della Corte e dell'equipe di personale amministrativo specificamente chiamata, in assenza del collaboratore statistico, all'adempimento delle indispensabili incombenze statistiche. Tutti, con grande professionalità e spirito di sacrificio, hanno posto in essere le condizioni necessarie sul piano organizzativo per il buon esito della manifestazione.
Alla predisposizione della presente relazione hanno dato ampia e preziosa collaborazione i magistrati della Corte, Cons. Filippo Pennisi e Cons. Maria Rosaria Acagnino. Ad essi va rivolto il più sentito ringraziamento per l'impegno e la competenza che hanno contrassegnato la loro opera, senza che peraltro ne abbiano risentito le loro ordinarie attività presso le rispettive Sezioni e questa stessa Presidenza.
Vanno ricordati i magistrati, funzionari ed impiegati cessati dal servizio per morte, collocamento in pensione o dimissioni nel periodo 1º luglio 2006 – 30 giugno 2007.
MAGISTRATI:
- Dott. Giuseppe Torresi, Presidente di Sezione presso la Corte di Appello di Catania, collocato a riposo il 22 aprile 2007;
- Dott. Mario Busacca, Procuratore della Repubblica di Catania, collocato a riposo il 19 novembre 2006;
- Dott. Natale Caruso, Presidente di Sezione presso il Tribunale di Catania, collocato a riposo il 2 giugno 2007;
- Dott. Emanuele Diquattro, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, dimissionario dall'11 maggio 2007;
- Dott. Giuseppe Crimi, Magistrato di Cassazione presso il Tribunale di Siracusa, deceduto il 31 ottobre 2006;
- Dott. Antonino Giuseppe Ferrara, Magistrato di Cassazione presso il Tribunale di Catania, collocato a riposo il 16 ottobre 2006;
- Dott. Maurizio Gurrieri, Magistrato di Tribunale presso il Tribunale di Modica, deceduto il 27 settembre 2006.
GIUDICI DI PACE:
- Dott. Vincenzo Russo, Giudice di Pace Coordinatore presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Caltagirone, deceduto il 5 giugno 2007;
- Dott.ssa Teresa Barbagallo, Giudice di Pace Coordinatore presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Augusta, collocata a riposo l'11 febbraio 2007;
- Dott. Silvestro Mirabelli, Giudice di Pace Coordinatore presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Acireale, collocato a riposo il 1º febbraio 2007;
FUNZIONARI ED IMPIEGATI:
- Piccione Enzo Alfredo, direttore di cancelleria C3, in servizio presso la Procura della Repubblica di Siracusa, collocato a riposo dal 29 agosto 2006;
- Agati Antonino, direttore di cancelleria C3, in servizio presso la Procura della Repubblica di Catania, collocato a riposo dal 1º ottobre 2006;
- Aliffi Sebastiano, direttore di cancelleria C3, in servizio presso il Tribunale di Siracusa, dimissionario dal 1º febbraio 2007;
- Zappalà Velia, direttore di cancelleria C3, in servizio presso il Tribunale di Siracusa, collocata a riposo dal 1º aprile 2007;
- Mazzullo Carmela, direttore di cancelleria C3, in servizio presso l'Ufficio di Sorveglianza di Siracusa, dimissionaria dal 1º dicembre 2006;
- Messina Filippo, direttore di cancelleria C3, in servizio presso la Procura della Repubblica di Catania, collocato a riposo dal 1º dicembre 2006;
- Spina Franca, cancelliere C1, in servizio presso il Tribunale di Catania, collocata a riposo dal 2 febbraio 2007;
- Dott. Cuffari Cosimo, cancelliere C1, in servizio presso il Tribunale di Catania, collocato a riposo dal 1º aprile 2007;
- Dott. Cavalli Sebastiano, cancelliere C1, in servizio presso il Tribunale di Catania, collocato a riposo dal 1º agosto 2006;
- Dott.ssa Garozzo Maria, cancelliere C1, in servizio presso la Corte di Appello di Catania, collocata a riposo dal 17 maggio 2007;
- Dott.ssa Fichera Grazia, cancelliere C1, in servizio presso il Tribunale di Sorveglianza di Catania, dimissionaria dal 25 settembre 2006;
- Carrara Caterina, cancelliere C1, in servizio presso il Tribunale di Catania, collocata a riposo dal 1º marzo 2007;
- Cugno Corrado, cancelliere C1, in servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Siracusa, collocato a riposo dal 12 luglio 2006;
- Di Liberto Ignazia, cancelliere C1, in servizio presso la Procura della Repubblica Minori di Catania, collocata a riposo dal 1º gennaio 2007;
- Innorta Vincenzo, cancelliere B3, in servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Niscemi, collocato a riposo dal 1º luglio 2006;
- Tesi Claudio, cancelliere B3, in servizio presso la Corte d'Appello di Catania, dimissionario dal 1º luglio 2006;
- Destro Pastizzaro Sebastiana, cancelliere B3, in servizio presso la Procura della Repubblica per i Minorenni di Catania, collocata a riposo dal 1º aprile 2007;
- Moncada Concetta Lidia, cancelliere B3, in servizio presso la Procura della Repubblica di Siracusa, dimissionaria dal 4 maggio 2007;
- Strickner Olivia, cancelliere B3, in servizio presso il Tribunale di Catania, non più in servizio dal 2 febbraio 2007;
- Piccione Santo, cancelliere B3, in servizio presso la Procura della Repubblica di Modica, dimissionario dal 30 giugno 2006;
- Cassarino Franca Lucia, operatore giudiziario B2, in servizio presso il Tribunale di Siracusa, dimissionaria dal 1º luglio 2006;
- Interlandi Giovanna, operatore giudiziario B2, in servizio presso il Tribunale di Catania, collocata a riposo dal 1º gennaio 2007;
- Porto Teresa, operatore giudiziario B2, in servizio presso il Tribunale di Catania, collocata a riposo dal 1º marzo 2007;
- Nicotra Maria, operatore giudiziario B2, in servizio presso il Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Avola, dimissionaria dal 1º giugno 2007;
- Cirnigliaro Giuseppina, operatore giudiziario B2, in servizio presso il Tribunale di Catania, collocata a riposo dal 1º giugno 2007;
- Murè Sofia, operatore giudiziario B1, in servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Sortino, deceduta l'8 ottobre 2006;
- Arena Agatino, operatore giudiziario B1, in servizio presso il Tribunale di Catania, deceduto il 2 marzo 2007;
- Lupo Corrado, ausiliario A1, in servizio presso il Tribunale di Siracusa, collocato a riposo dall'8 novembre 2006;
- Pistritto Giuseppe, ufficiale giudiziario C1, in servizio presso l'UNEP del Tribunale di Siracusa, dimissionario dal 1º settembre 2006;
- Ricci Leandro, ufficiale giudiziario C1, in servizio presso l'UNEP del Tribunale di Siracusa, dimissionario dal 1º luglio 2006;
- Di Pasquale Emanuele, ufficiale giudiziario B3, in servizio presso l'UNEP del Tribunale di Modica, collocato a riposo dal 15 marzo 2007;
- La Spina Francesca, operatore giudiziario B2, in servizio presso l'Ufficio UNEP del Tribunale di Caltagirone, dimissionaria dal 1º febbraio 2007;
- Campisi Salvatore, operatore giudiziario B2, in servizio presso l'Ufficio UNEP del Tribunale di Siracusa, dimissionario dal 1º luglio 2006;
Vanno altresì ricordati gli avvocati deceduti nel medesimo periodo:
ORDINE FORENSE CATANIA:
- Berretta Paolo;
- Ottaviano Vittorio;
- Arena Mario;
- Barbagallo Giuseppe;
- Catalfo Giuseppe;
- Fernandez Carlo;
- Gemma Giuseppe;
- Grasso Castrogiovanni Francesco;
- Impellizzeri Aldo;
- Lazzara Salvatore;
- Lombardo Indelicato Paolo;
- Oglialoro Marcello;
- Pace Onofrio;
- Palazzo Roberto;
- Palermo Vincenza;
- Panebianco Antonino Ignazio;
- Papalia Giuseppe;
- Puleo Cristofaro;
- Tirrò Alfio Giovanni.
ORDINE FORENSE MODICA:
- Scalia Francesco.
ORDINE FORENSE RAGUSA:
- Cirignotta Giovanni;
- Scifo Giuseppe;
- Busacca Matteo.
ORDINE FORENSE SIRACUSA:
- Campo Corrado.
Per tutti rimane, unitamente al ricordo, il riconoscimento e l'apprezzamento della preziosa opera svolta, nei rispettivi ruoli, a favore dell'amministrazione della giustizia.
Identiche espressioni vanno rivolte agli avvocati cancellatisi a domanda dai rispettivi albi:
ORDINE FORENSE CATANIA:
- Bivona Giuseppe;
- Calisti Rosaria;
- Rossitto Elio;
- Vassallo Raffaele;
- Accardi Zangara Anna;
- Alaimo Irma;
- Barone Stefano;
- Busetti Attilio;
- Calabresi Elio;
- Calcagno Francesco;
- Cocchiaro Renato;
- Colaleo Luigi Benedetto;
- Contino Francesco;
- Costantino Sandra;
- Di Mauro Pietro;
- Errico Ada;
- Fatuzzo Pietro;
- Fino Francesco;
- Floreno Girolamo;
- Fonte Laura Maria Angela;
- Garozzo Maria Patrizia;
- Lo Certo Maria Agnese;
- Mannino Giuseppina Maria Rita;
- Marletta Luigi Agatino;
- Marletta Maria Irene;
- Maugeri Rosamaria;
- Motta Patrizia;
- Motta Santi;
- Nicosia Carmela;
- Nicotra Angela Anna;
- Pappalardo Antonietta;
- Pellegriti Angela Maria;
- Perticone Luigi;
- Privitera Graziella;
- Rapidà Giovanni;
- Rappa Alberto Orazio Antonino;
- Romania Antonino;
- Scannaliato Letizia Alfia;
- Scardaci Francesco;
- Schilirò Maurizio Biagio;
- Scilla Giuseppe;
- Scuderi Carmelo;
- Siliato Giovanni;
- Siracusa Luigi;
- Sorbello Tiziana;
- Vigo Salatore.
ORDINE FORENSE CALTAGIRONE:
Nessun nominativo comunicato.
ORDINE FORENSE RAGUSA:
- Guastella Salvatore;
- Scarso Antonino.
ORDINE FORENSE SIRACUSA:
- Bellino Marisa;
- Buccheri Salvatore;
- Campisi Vincenza;
- Cannizzaro Filippo;
- Cilio Concettina;
- Coffa Mario;
- D'Amico Priscilla;
- Marano Roberto;
- Mariscalco Inturretta Vincenzo;
- Miano Mariarita;
- Spadaro Alessandro;
- Stracquadaneo Maria Rita;
- Valvo Ludovico.
L'anno appena trascorso ha portato qualche elemento di chiarezza (non scevro, peraltro, da ricadute problematiche) nel tormentato panorama ordinamentale degli ultimi anni.
Dapprima la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 245 del 3 luglio 2007, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, comma 45, della legge delega n. 150 del 2005 e dell'art. 3 del decreto legislativo delegato n. 20 del 2006 (disciplina transitoria del conferimento degli uffici direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché di primo e secondo grado), per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedevano che alle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi direttivi di uffici giudiziari di primo e di secondo grado potessero partecipare i magistrati che, per avere esercitato il diritto al prolungamento del servizio oltre la data di ordinario collocamento a riposo (e quindi fino a settantacinque anni), assicurassero comunque la permanenza nell'incarico per almeno quattro anni (nonché, in via conseguenziale, dichiarato l'illegittimità delle identiche disposizioni riferite agli incarichi direttivi di uffici giudiziari di legittimità).
E in proposito appare rilevante (ed attuale) la notazione che il Giudice delle leggi non ha inteso criticare la scelta legislativa di riservare l'attribuzione di incarichi direttivi a magistrati che possano garantire un certo numero di anni di esercizio degli stessi, in quanto essa, mirando a realizzare una congrua continuità nell'espletamento delle delicate funzioni direttive degli uffici, dichiaratamente realizza una non irragionevole finalità di efficienza, ove accompagnata ed equilibrata dal principio della temporaneità degli incarichi direttivi (di merito), ma ha voluto censurare lo squilibrio determinato dall'inserimento, già in legge di delegazione legislativa, di una norma transitoria che estrapolava solo uno degli elementi costitutivi della disciplina "a regime" per il conferimento degli incarichi direttivi, e cioè quello della prescrizione sull'età dei concorrenti, anticipandone l'efficacia e stravolgendo così la complessiva ratio legis.
Poche settimane dopo il Parlamento ha approvato la legge n. 111 del 30 luglio 2007, in vigore già dall'indomani, con le attese modifiche alle più controverse disposizioni di alcuni dei numerosi decreti legislativi delegati emanati in attuazione della già menzionata legge di delegazione per la riforma dell'ordinamento giudiziario e dopo che il decreto legislativo n. 160 del 5 aprile 2006, avente ad oggetto la nuova disciplina dell'accesso in magistratura, della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, era stato oggetto di un provvedimento legislativo che ne aveva sospeso l'efficacia fino alla data del 31 luglio 2007.
È stato così opportunamente cancellato il già previsto farraginoso meccanismo dei concorsi interni per titoli ed esami (scritti ed orali), quale ordinario strumento di progressione in carriera del magistrato, e sostituito con quadriennali valutazioni di professionalità da parte dell'organo di autogoverno; è stato diversamente (e per certi versi più restrittivamente) articolato il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti (e viceversa); è stato confermato ed esteso il principio di temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive.
Per una riforma tanto istituzionalmente delicata quanto improrogabilmente necessaria (se non altro perché una "nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità della Costituzione" era espressamente prefigurata nelle disposizioni transitorie e finali della stessa Carta costituzionale), il nuovo modello ordinamentale conseguìto a tali modifiche, oltre a ricevere una migliore accoglienza sul piano politico generale, risulta più aderente alle garanzie costituzionali apprestate a tutela dell'autonomia della magistratura e dell'indipendenza del giudice, attenuando gli elementi di differenziazione tra le diverse funzioni giudiziarie ed eliminando o riducendo alcuni meccanismi di verifica o di intervento esterni.
Non può però negarsi qualche perplessità in ordine alla denegata gradualità (pur prevista nel progetto governativo, in funzione della durata della pregressa permanenza nell'incarico) nella prima applicazione delle disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi che proprio in questi giorni azzera i vertici di molti uffici giudiziari, con immaginabili conseguenze negative sulla loro gestione nell'immediato, nonostante l'attuale alacre impegno del Consiglio Superiore della Magistratura per provvedere al più presto alle nuove nomine.
Ed ulteriori perplessità possono esprimersi in merito alle previste modalità di applicazione del principio della temporaneità nei riguardi degli incarichi semidirettivi, in forma sostanzialmente identica – anche a regime – a quanto disposto per gli incarichi direttivi, laddove, a motivo della minore esponenzialità dei primi, più consentanea sarebbe sembrata una temporaneità che fosse calibrata sulla singola posizione tabellare occupata ovvero, al più, sul settore (penale o civile) nel quale la posizione semidirettiva stessa era inserita.
Va ancora manifestata una certa preoccupazione per l'introdotto divieto di destinazione dei nuovi magistrati ordinari, al termine del tirocinio ed anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità (id est, prima di quattro anni dalla data di nomina), allo svolgimento di funzioni requirenti (oltre che di funzioni giudicanti monocratiche penali e funzioni di gip – gup), atteso che proprio il conferimento delle funzioni agli uditori giudiziari ha costituito, negli ultimi anni (come –prevedibilmente– costituirà nell'immediato futuro) il mezzo per rinfoltire gli organici delle Procure della Repubblica, specie di quelle di frontiera.
Proprio tale diffusa preoccupazione ha recentemente indotto il Ministero della Giustizia a preannunziare un'iniziativa legislativa per pervenire ad una cancellazione di tale divieto di destinazione, salvandone – peraltro – la condivisibile ratio, con la prospettiva di imporre, nei confronti dei neo–pubblici ministeri, l'obbligo della co–assegnazione degli affari con un più esperto magistrato della stessa Procura ovvero, negli uffici più piccoli, con lo stesso Procuratore capo.
Appare infine evidente che la riforma comporta anche maggiori responsabilità ed impegno per i nuovi Consigli Giudiziari, i cui componenti resteranno in carica quattro anni (e non più due), e per il Consiglio Superiore della Magistratura, per il quale va condivisa l'idea di quanti ravvisano l'opportunità di ampliarne il numero dei componenti, riportandolo all'originario numero di trenta componenti eletti.
L'organico di magistratura degli Uffici giudicanti e requirenti è, pressoché dappertutto, inadeguato.
Ed in proposito è ormai urgente ed indifferibile la spesso invocata, ma nei fatti sempre negata, revisione delle circoscrizioni giudiziarie, il cui impianto generale risale ormai all'ultimo periodo bellico ed il cui riequilibrio (attraverso soppressione di alcuni uffici ed istituzione di altri, secondo criteri di attuale utilità) avrebbe opportunamente completato, come previsto nell'originario progetto governativo (ben presto, però, sul punto abortito), l'approvata riforma dell'ordinamento giudiziario del 1941.
Risulta infatti di immediata evidenza la necessità che anche la tipologia degli uffici giudiziari andrebbe adeguata, a dispetto di resistenze campanilistiche e di interessi elettoralistici, alle ormai da tempo mutate condizioni politiche, sociali ed economiche delle diverse aree del Paese.
Il Tribunale di Catania ha, per parte sua, significativamente segnalato le difficoltà connesse alla gestione fisiologicamente frazionata (e per ciò stesso dispersiva delle scarse risorse disponibili) delle sezioni distaccate (ben sette) istituite nel suo circondario, ed ha conseguentemente auspicato una riduzione del loro numero.
Quanto agli Uffici del Giudice di Pace, essendo indiscutibile l'importante ruolo di estremo presidio di giustizia che tali Uffici svolgono, anche per essi si impone una razionalizzazione della loro presenza sul territorio. Questa Presidenza ha già proposto l'accorpamento di diversi Uffici del Giudice di Pace del distretto, di minore produttività a causa del limitato numero di affari gestiti, ad altri di maggiori dimensioni, al fine di una più razionale utilizzazione del personale e di un migliore rendimento complessivo, anche in considerazione dell'aggravio costituito dall'attribuzione delle nuove competenze in materia penale ed in materia di disciplina dell'immigrazione.
Per altro verso va lamentato il persistente blocco delle nuove nomine dei giudici di pace disposto dalla legge n. 271 del 12 novembre 2004, proprio in attesa di una revisione delle dotazioni organiche ancora da definire, con l'inevitabile progressiva scopertura dei posti, fino ad un quarto del totale.
Nessun seguito hanno avuto, nel periodo in esame, i pure apprezzati intendimenti programmatici espressi dal Ministro della Giustizia davanti alle competenti Commissioni parlamentari, all'indomani del suo insediamento, a proposito dei livelli organici minimi di mantenimento di un Tribunale, individuati in un organico di magistratura non inferiore alle quattordici unità, tale – cioè – da garantire, da un lato, la presenza di una struttura efficiente, con una sufficiente specializzazione dei magistrati ivi assegnati, e da evitare il più possibile, dall'altro, incompatibilità processuali, soprattutto tra il settore giudicante e le funzioni gip–gup.
Da parte delle Regioni e degli enti locali interessati potrebbero peraltro intervenire utili proposte nel senso di un più significativo concorso alle spese di mantenimento dei Tribunali più piccoli.
Un miglioramento gestionale dei Tribunali di maggiori dimensioni potrebbe inoltre passare attraverso la loro suddivisione in un Tribunale penale ed in un Tribunale civile (e del lavoro), con una formula che appare più adeguata alla soluzione dei differenti problemi organizzativi e ad una migliore gestione delle scarse risorse disponibili.
Al di là dei profili di inadeguatezza della pianta organica, per l'immediato futuro preoccupa anche la scopertura complessiva del ruolo della magistratura, che in atto si colloca intorno ad un pesante 8% ma che appare inevitabilmente destinata ad aggravarsi per l'effetto convergente delle prevedibili richieste di collocamento a riposo da parte di quei magistrati ultrasettantunenni che si trovino ad essere destinatari delle disposizioni transitorie in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché dell'impossibilità di conferire funzioni giurisdizionali ai nuovi uditori giudiziari prima del giugno del 2009, e ciò a causa della recente stasi concorsuale incomprensibilmente motivata con l'opportunità di attendere la preventiva approvazione del progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario (quasi che nelle more si potesse sospendere l'esercizio della fondamentale funzione giurisdizionale).
Altrettanto diffuso nelle relazioni pervenute dai vari Uffici del distretto è il rilievo sulle carenze degli organici del personale amministrativo, sia in termini di previsione di pianta organica che come mancata copertura di posti (così, per esemplificare, il Tribunale di Catania ha segnalato il 15,89% di scopertura della pianta organica e la Corte d'Appello addirittura il 20,33%). Ed anche su quest'ultimo fronte le prospettive non appaiono lusinghiere, tenuto anche conto dello sfavorevole (e per lo più ingiustificato) clima creatosi intorno ai temi del pubblico impiego in generale.
Il problema della durata dei procedimenti civili (ivi compreso il settore del lavoro) continua ad essere drammatico in Corte d'Appello.
La riforma del giudice unico di primo grado e la pregressa (ma ancora incombente) attività delle Sezioni stralcio, unitamente alla mancata iniziale revisione dell'organico complessivo della Corte d'Appello, continuano a comportare un progressivo aumento delle sopravvenienze e delle pendenze delle controversie in appello, con correlativo allungamento dei tempi della loro definizione. Se i rinvii delle cause ad udienza collegiale, per il vecchio rito, si attestano su tempi inferiori ai due anni, quelli ad udienza di precisazione delle conclusioni, per il nuovo, hanno raggiunto e spesso superato i cinque anni; e ciò, nonostante l'impegno profuso oltre ogni misura da tutti i magistrati delle Sezioni civili, che si sono prodigati senza risparmio di energie nella definizione dei procedimenti.
Si tratta di un grave profilo critico che risulta, peraltro, generalizzato in campo nazionale, secondo gli indici statistici forniti dallo stesso Ministero della Giustizia (per la Corte d'Appello di Catania, in tali dati ministeriali, il c.d. indice di ricambio, e cioè il rapporto – moltiplicato per 100 – tra affari definiti ed affari sopravvenuti nell'anno solare di riferimento, si colloca nel 2006 al 63% per il settore civile, mentre risulta soddisfacente per quello penale).
Rimedi a tale aumento esponenziale della pendenza presso le Corti d'Appello possono allora, nell'immediato, essere individuati nell'ampliamento del relativo organico di magistrati (attingendo all'aliquota che rimane ancora da assegnare sulla dotazione di mille unità in aumento prevista dall'art. 1 della legge 13 febbraio 2001 n. 48), nonché nell'aumento della competenza per valore e materia del giudice di pace (col conseguente ampliamento della competenza del Tribunale quale giudice di appello).
Al riguardo va anzi auspicato che l'aumento della competenza per valore del giudice di pace (fino a diecimila euro quella generale, fino a cinquantamila euro quella per cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti) previsto dall'art. 1 del disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 marzo 2007 ed intitolato "disposizioni per la razionalizzazione e l'accelerazione del processo civile" possa essere disposto al più presto, se del caso attraverso un provvedimento legislativo urgente.
Più in generale vanno condivise le linee–guida di tale disegno di legge, individuate nelle avvertite esigenze di riduzione di alcuni termini processuali, di semplificazione di alcuni passaggi procedurali, di valorizzazione dei meccanismi conciliativi endoprocessuali e – più in generale – del principio di lealtà processuale delle parti.
Mere dichiarazioni d'intenti, commendevoli certo ma di per sé inidonee a sortire effetti pratici in assenza di ben più concrete misure organizzative, vanno invece considerati quelle proposizioni del stesso d.d.l. che affidano al giudice la cura della durata non–ultraquinquennale dell'intero processo (art. 52), richiedendo inoltre, all'udienza di trattazione, la fissazione di un calendario delle successive udienze (art. 22).
Qualche interessante novità potrebbe riservare l'immediato futuro anche sul fondamentale tema della motivazione della sentenza civile, riguardo al cui obbligo (costituzionalmente previsto) si era, nella precedente Relazione, invocata l'adozione di formule limitative che contribuissero ad accelerare il corso del processo, senza intaccare – peraltro – il diritto di difesa del cittadino (altrettanto costituzionalmente garantito).
L'anzidetto disegno di legge ne delinea un accettabile "sfrondamento" attraverso l'eliminazione, dal contenuto della sentenza prescritto dall'art. 132 c.p.c., di quella parte dedicata alla esposizione dello svolgimento del processo (art. 16) e attraverso la positivizzazione della motivazione per relationem (art. 51); altrettanto significativa risulta la sostituzione, in numerose fattispecie, del provvedimento giurisdizionale attualmente previsto in forma di sentenza con quello da adottarsi in forma di ordinanza.
Per vero si imporrebbero misure più radicali per la soluzione del problema.
Nell'ottica, ormai diffusa nel comune sentire, di privilegiare una nozione di Giustizia rapida ed efficace piuttosto che di Giustizia perfetta (ed almeno fin quando non sarà possibile destinare all'Amministrazione della Giustizia le necessarie risorse supplementari), andrebbe approfondita l'idea di limitare, anche drasticamente, l'ammissibilità dell'appello civile, magari circoscrivendolo a materie sensibili (quali, esemplificativamente, lo stato della persona ed i diritti della personalità, gli status familiari, i licenziamenti, le azioni elettorali, alcune fattispecie della materia fallimentare) e di mantenere (ovvero ampliare) presso la Corte d'Appello, in unico grado, solo settori altamente specializzati (quale la materia, già legislativamente assegnatale, delle azioni per la tutela della concorrenza e del mercato).
Su questo punto i più recenti segnali legislativi si sono però diversamente indirizzati, tenuto conto delle recenti modifiche del terzo comma dell'art. 339 c.p.c. e dell'art. 23 della legge n. 689/1981, entrambe operate con la legge n. 40/2006, con le quali è stata prevista, seppure per motivi specifici, l'appellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma del secondo comma dell'art. 113 c.p.c. ed è stata addirittura generalizzata, per altro erso, la regola dell'appellabilità delle sentenze del giudice di pace in materia di opposizione ad ordinanza–ingiunzione.
Altrettanto allarmante, e non solo in Corte d'Appello, ma anche nel primo grado, è la situazione del settore del lavoro ove, nonostante molteplici riforme legislative abbiano contribuito ad aumentare i carichi (dalla c.d. privatizzazione del pubblico impiego alla cartolarizzazione e dei crediti previdenziali; dalla trasformazione delle Preture in Sezioni di Tribunale, con la necessità di costituire un collegio all'interno della Sezione Lavoro allo scopo di provvedere sui reclami proposti avverso le ordinanze cautelari emesse da altri Giudici della Sezione medesima, alla concentrazione nei capoluoghi di Tribunale delle controversie di lavoro già trattati dalle soppresse Preture del circondario), l'organico dei magistrati è stato ritoccato in maniera assolutamente insufficiente. Tutto ciò ha inevitabilmente determinato, nonostante l'impegno dei magistrati addetti a tali sezioni, un progressivo preoccupante aumento delle pendenze e, di conseguenza, della durata dei procedimenti.
Che il processo penale sia troppo ingombrante e intollerabilmente lento è dato evidente ormai da troppo tempo.
Occorrerebbe por mano ad una vigorosa opera di snellimento dell'iter processuale espungendo le numerose formalità inutili e dispendiose, a torto ritenute strumenti di garanzia, che inceppano il processo, elevano i costi, allungano i tempi della definizione.
Non ha avuto lo sperato effetto deflativo neanche l'introduzione del cd. patteggiamento allargato di cui alla legge n. 134/03, essendo stati assai pochi i casi in cui l'imputato ha chiesto di poter definire il processo a suo carico nelle forme di cui all'art. 444 C.P.P. nel testo modificato dalla normativa in riferimento e così pure il ricorso ai riti alternativi.
La richiesta di applicazione pena viene formulata, prevalentemente, nei procedimenti penali a carico di imputati per delitti contro il patrimonio o per spaccio di sostanza stupefacente, arrestati in flagranza di reato.
Siffatta situazione è, in parte, determinata dalle strategie degli imputati e dei difensori che, ben consapevoli delle lungaggini processuali, confidano, quanto meno, in una declaratoria di prescrizione.
Anche la Corte di Appello è vittima dell'inefficienza del sistema, non esistendo un effettivo filtro in primo grado, quasi tutti i processi, anche quelli celebrati con rito abbreviato, vengono gravati di appello, spesso con motivi di gravame generici e pretestuosi e solo al fine di far decorrere i termini per la prescrizione del reato.
Sembra che in tal senso intenda muoversi il Ministero a giudicare dalla "bozza di delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale", diramata con nota del 25 luglio 2007 dal Capo dell'ufficio legislativo.
Esso espressamente si propone di attuare i principi costituzionali che costituiscono già un patrimonio acquisito (parità tra accusa e difesa, facoltà delle parti di indicare elementi prova, facoltà del giudice di disporre la partecipazione a distanza dell'imputato).
Fra gli elementi significativi di novità è la previsione di una durata massima delle fasi e dei gradi del processo correlata ad una sospensione del decorso dei termini della prescrizione, intesa ad evitare la denunciata strumentalizzazione dei tempi lunghi del processo per giungere ad una pronuncia di estinzione del reato. Altre norme volte a ridurre i tempi del processo e a dare efficienza al sistema sono quelle relative alla semplificazione del sistema delle notificazioni e la possibilità di pronunciare il proscioglimento anche per la particolare tenuità del fatto.
Sembra che il progetto – a distanza di quasi vent'anni dalla entrata in vigore dell'attuale regime – miri a razionalizzare gli istituti esistenti da un lato mirando dall'altro ad una forma più snella dell'iter processuale, eliminando delle formalità che sono causa di lungaggini ed appaiono tante volte poco utili ed anche dispendiose. Non è questa la sede per una approfondita disamina della materia. Possiamo solo limitarci ad alcune considerazioni ed istanze che sono anche attese dagli operatori sul campo (magistrati ed avvocati) riguardo alla riforma perché il garantismo eccessivo (che si vuole eliminare) evidentemente non si può raggiungere se non con l'abbattimento di tanti adempimenti burocratici che mentre appesantiscono il lavoro delle segreterie e delle cancellerie producono aggravio al lavoro giurisdizionale e, soprattutto, danneggiano le parti private che invece confidano nella più rapida chiusura di quel lavoro, perché una giustizia penale lenta costituisce un danno certo non soltanto per le parti offese, ma anche per l'imputato, specie se innocente.
Questa tematica ha costituito oggetto di riflessione nell'ambito del nostro Distretto; e sono emerse valide considerazioni che, partendo dalla massa del contenzioso, auspicano misure deflative più efficaci di quelle attuali. Si tratta di trovare il giusto punto d'incontro tra il momento garantista (nel quale si rinviene il principio fondamentale della norma processuale penale) con l'esigenza della celerità e speditezza del procedimento, che sono anch'essi valori importanti nel campo della giustizia penale perché funzionali a quella prevenzione generale (oltre che speciale) a cui la Giustizia penale è per sua natura preordinata.
Ormai endemica è la carenza di aule, in particolare sono segnalati problemi organizzativi dalle sezioni penali per la trattazione dei processi nei quali sono presenti imputati detenuti sottoposti al regime dell'art. 41 bis O.P.. In tali casi infatti (come anche nell'ipotesi in cui debbano essere escussi i c.d. collaboratori di giustizia che, per motivi di sicurezza, non possono essere tradotti in aula, come avviene frequentemente nel corso della trattazione di processi concernenti organizzazioni a delinquere di stampo mafioso) occorre procedere alla trattazione del processo avvalendosi del sistema delle videoconferenze; ed è necessario, pertanto, prenotare – spesso con molto anticipo – aule attrezzate per le videoconferenze, con necessità di spostarsi in altre aule (con conseguente allungamento dei tempi di trattazione del processo).
In un'ottica non acceleratoria del processo, ma volta ad attenuare gli effetti dell'allungamento dei tempi processuali, si pone un recente disegno di legge che prevede l'allungamento dei termini di prescrizione dei reati sia in via diretta, sia mediante la previsione di nuove ipotesi di sospensione della prescrizione e detta una sorta di in operatività della prescrizione sub condicione, correlata alla infruttuosa proposizione di ricorso per cassazione contro una sentenza di condanna in ipotesi di inammissibilità del ricorso o di mancato accoglimento di esso in virtù di doppia conforme.
Le opinioni contrarie a tale innovazione assumono che il vero problema non è quello di dare più tempo ai processi, bensì quello di dare più processi al tempo.
La contestuale esclusione del regime prescrizionale differenziato per i recidivi aggravati o reiterati, prevista dal medesimo disegno, viene peraltro considerata nell'ottica di un maggior rigore generalizzato del regime della prescrizione.
Per vero, l'allungamento dei termini di prescrizione si rivela opportuno soprattutto in presenza di situazioni – come quelle calendate nel disegno – che oggettivamente provocano incolpevoli ritardi nella trattazione del processo – presentazione di istanza di ricusazione, concessione di termini a difesa per mutamento del difensore, rinnovazione di prove per mutamento della persona fisica del giudice, etc.– che incidono in certa misura sulla stessa ragionevolezza della durata del processo e quindi non alterano la portata del precetto costituzionale dell'art. 111.
Viene segnalata anche la assoluta necessità della informatizzazione in rete dei servizi di cancelleria e la realizzazione auspicabile di quella concernente l'intero processo, soprattutto nei processi di criminalità organizzata non risultando più sufficiente alla loro complessa gestione la mera registrazione e trascrizione delle emergenze istruttorie. L'uso dilatato dello strumento informatico in tutta la fase dibattimentale consentirebbe sia la realizzazione finale di un prodotto contenente in un unico contesto l'intera vicenda processuale, con una sua più agevole lettura ed utilizzazione, sia la possibilità di accelerare al massimo la procedura attinente al rilascio copie che attualmente grava sulla cancelleria penale. Tutto ciò al fine di assicurare una maggiore efficienza e funzionalità a tutto il meccanismo processuale penale.
Pur a fronte dell'apprezzabile impegno profuso dagli organi inquirenti e dalle Forze dell'Ordine nell'attività di contrasto alle organizzazione criminali di tipo mafioso le dimensioni di tale attività rimangono particolarmente rilevanti.
Prolifera in particolare l'attività estorsiva in danno di imprenditori e commercianti, in relazione alla quale va peraltro apprezzato il lodevole sforzo delle associazioni antiracket, che ha portato di recente ad alcune operazioni di polizia di notevole rilevanza.
Anche in tema di appalti pubblici permane la pesante influenza della criminalità organizzata rivolta alla acquisizione illecita di appalti nelle diverse forme in cui essa può avvenire e delle quali si fa cenno in particolare nella parte speciale della relazione.
Quanto al traffico di stupefacenti, va rimarcato il costante aumento di tale attività criminosa, con riferimento anche alle droghe pesanti.
Peraltro, l'attenuazione della spinta propulsiva data dalle indicazioni dei grandi pentiti, che ha portato allo smantellamento di numerose organizzazioni criminali, incide negativamente sugli effetti positivi della lotta alla criminalità, pur condotta con grande impegno, disponibilità e profusione di mezzi.
Ne consegue la limitata incidenza delle misure di prevenzione personali e particolarmente patrimoniali che costituisce connotato evidente per il periodo in esame.
È pure allarmante il fenomeno del terrorismo internazionale che in misura tuttora modesta ma sicuramente crescente, ha formato oggetto di indagine degli organi inquirenti.
Quanto al reato di usura deve riscontrarsi una notevole diminuzione delle denunce e tuttavia il fenomeno risulta essere di particolare incidenza anche perché la reazione delle vittime è assai più spesso più difficile per il timore di gravi rappresaglie.
Peraltro, le persistenti difficoltà del ricorso al credito bancario da parte di molti operatori economici ne rafforza il ricorso agli usurai.
In definitiva, l'impegno degli organi inquirenti e delle Forze dell'Ordine, pur assistito dal ricorso a strumenti di indagine di particolare efficacia – tra di essi le intercettazioni telefoniche e ambientali e l'impiego di strumenti tecnicamente avanzati – riesce a contenere ma non a reprimere in modo decisivo l'attività della criminalità organizzata e particolarmente di quella di tipo mafioso.
Al riguardo, merita di essere menzionato un recente disegno di legge, che fa parte del pacchetto sicurezza, recante modifiche della disciplina della custodia cautelare. Esso prevede una maggiore valorizzazione della prevenzione speciale ai fini delle misure cautelari personali, nel senso di ipotizzare una valutazione, da parte del giudice, della pericolosità sociale dell'indagato che può essere tratta non solo da comportamenti e atti concreti, ma anche dai suoi precedenti giudiziari o dalle risultanze del servizio informatico concernenti provvedimenti cautelari personali in altra occasione disposti; la possibilità del ricorso a tali misure per evitare il rischio di nuovi fatti–reato per i quali è prevista l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza – e quindi anche oltre i limiti previsti dall'art. 274 lettera c) del codice di rito penale–; ancora, l'efficacia delle decisioni del Tribunale del riesame in ipotesi di accoglimento dell'appello del pubblico ministero; infine, l'estensione del regime speciale di custodia carceraria attualmente stabilito mediante allargamento delle fattispecie penali che giustificano la custodia cautelare sulla sola base della mancata acquisizione di elementi rivelatori dell'insussistenza di esigenze cautelari.
Non è dato prevedere quali potrebbero essere le concrete rifluenze delle calendate modifiche, l'ultima delle quali peraltro potrebbe prestarsi a valutazioni di non ragionevolezza da parte sia della Corte Costituzionale che della Corte Europea dei diritti dell'uomo.
La criminalità minorile del Distretto, come evidenziato nella parte speciale, presenta aspetti da primato nazionale.
Malgrado l'ulteriore decremento riscontratosi nella sopravvenienza di notizie di reato, i fatti oggetto di indagine assumono di solito particolare gravità.
In particolare, ciò è da dirsi per le rapine, le estorsioni, i furti – questi ultimi in leggera diminuzione e spesso commessi da esordienti nel mondo del crimine, il che è preoccupante segnale dell'avviamento ad attività delittuose di nuove reclute –.
Sempre assai elevato è il numero di procedimenti in materia di spaccio di sostanze stupefacenti.
Di impronta non necessariamente minorile, e tuttavia spesso riferibile a minori spalleggiati da maggiorenni, è il fenomeno del bullismo che negli ultimi tempi ha creato un apprezzabile allarme sociale, costituendo un serio attentato all'incolumità delle persone ed all'ordinato svolgimento delle quotidiane attività delle persone, anche in ambito scolastico ed in pieno centro cittadino.
Le iniziative dirette al recupero e all'inserimento sociale dei minori coinvolti in procedimenti penali riscontrano l'attivazione di alcuni progetti prevalentemente finanziati dal Comune di Catania.
Al riguardo, peraltro, è da rimarcare l'assenteismo di buona parte degli altri comuni del Distretto.
Anche il nostro Distretto, purtroppo, nel periodo in riferimento, è stato segnato da gravi infortuni sul lavoro, che dimostrano come l'osservanza delle misure di sicurezza a tutela della incolumità della vita e della salute dei lavoratori è fortemente precaria ed osservata in maniera assolutamente episodica.
Tra gli infortuni sul lavoro mortali particolare significato assume quello verificatosi lungo la costruenda autostrada Siracusa – Catania ed in territorio del Comune di Augusta c.da Porcaria in occasione del quale ha trovato la morte un lavoratore e 15 dei suoi compagni di lavoro sono rimasti feriti più o meno gravemente.
L'evento si è verificato in maniera drammatica ed imprevedibile e costituisce un caso di grave negligenza nell'esecuzione di una grande opera pubblica i cui risvolti singoli e le cui responsabilità sono in corso di attento accertamento.
È stato solo un caso fortunato che la vittima sia stata una sola unità mentre gli altri lavoratori hanno potuto, dopo periodi di degenza più o meno lunga, recuperare le forze e la loro attività lavorativa.
Il procedimento penale instaurato vede indagati numerosi dirigenti e vertici delle strutture operative delle società coinvolte in questo drammatico sinistro ed è prossimo il deposito di una relazione tecnica affidata a quattro esperti che dovrebbe dare le risposte conclusive sulle cause del crollo e sulle responsabilità personali.
La risposta giudiziaria cui noi siamo chiamati e a cui non intendiamo sottrarci non può rimanere l'unico intervento dello Stato che, in ossequio ai ripetuti richiami del Presidente della Repubblica, è chiamato ad un'opera di prevenzione e di rafforzamento degli strumenti investigativi e di controllo.
Destano notevole allarme sociale i reati commessi da cittadini stranieri che, in tutto il territorio del distretto, nell'anno in riferimento riguardano per lo più le violazioni di cui agli artt. 13 e 14 della legge n. 286 del 1998 così come modificata successivamente dalla legge n. 189 dell'anno 2003.
Si tratta in buona sostanza della violazione dell'ordine di espulsione impartito dal Prefetto nei confronti di cittadini extracomunitari che non hanno titolo valido per permanere nel territorio dello Stato o di violazione dell'ordine di accompagnamento del Questore non eseguito spontaneamente dagli stessi soggetti destinatari dell'ordine.
Detti procedimenti penali vengono normalmente definiti in breve tempo tramite il duplice meccanismo previsto dalla legge dell'arresto in flagranza e del giudizio direttissimo.
Non esistono elementi avvertibili di una criminalità organizzata gestita in maniera totale o prevalente da cittadini stranieri anche extracomunitari ed intesa al traffico degli esseri umani.
Esistono, viceversa, numerosi procedimenti che riguardano l'immigrazione clandestina, soprattutto nel circondario del Tribunale di Siracusa, il cui territorio, per la sua collocazione geografica, è meta naturale di una serie di sbarchi che avvengono dalle coste dell'Africa o dalle coste della Turchia e che trasportano verso quelle terre cittadini di nazionalità tunisina, marocchina, egiziana, palestinese, siriana, etiope, nigeriana, srylankese, pakistana ed indiana.
Avviene sovente che le imbarcazioni che hanno trasportato i cittadini extracomunitari verso le coste della Sicilia vengono intercettate e successivamente sequestrate e che l'equipaggio, composto sempre da cittadini stranieri, venga arrestato e sottoposto a giudizio ai sensi dell'art. 12 commi 1º e 3º della legge n. 286 dell'anno 1998.
L'apporto della magistratura onoraria (giudici di pace, giudici onorari di Tribunale, vice procuratori onorari) è divenuto sempre più significativo nell'attuale sistema giudiziario.
I giudici di pace hanno nel complesso ottimamente assolto il ruolo ad essi assegnato dalle norme ordinamentali, che non è di semplice integrazione della magistratura professionale per le controversie di minore entità, bensì, come è stato egregiamente osservato, di osmosi tra la giurisprudenza "filtrata attraverso l'abituale cultura dei cd. giuristi" ed il più generale sentire della comunità, con una spiccata funzione conciliativa, sì da realizzare, nell'evoluzione normativa che ha fatto seguito alla legge n. 374 del 1991, un modello nuovo di risposta alle esigenze di giustizia della collettività.
Nel tempo, le interpretazioni delle norme si sono andate affinando, sia pure con i fisiologici periodi di assestamento, e nel complesso le decisioni, peraltro impugnate in misura assai modesta, reggono l'impatto con una giustizia sostanziale che è quella che più si richiede a tale categoria di magistrati onorari, che peraltro ha dei precisi riscontri a livello costituzionale (art. 116 Cost.).
I giudici onorari di Tribunale hanno rappresentato, sostituendosi ai vice pretori onorari di antica istituzione, una forte ed efficace integrazione della magistratura professionale che, dettata per esigenze transitorie dal D.Lgs. n. 51/1998, hanno finito con l'acquistare un ruolo tendenzialmente più stabile di fronte alle sistematiche carenze di una adeguata ristrutturazione degli organici della magistratura professionale.
Analoghe considerazioni vanno svolte per i vice procuratori onorari.
el complesso, l'apporto dei GOT e dei VPO è stato anche qualitativamente di apprezzabile consistenza ed è venuto in contro in modo rilevante alle carenze di organico della magistratura professionale.
Il problema della stabilizzazione di tali categorie attende ancora una soddisfacente soluzione. Certo è però che l'apporto dei magistrati onorari non può più essere sottovalutato e che la soluzione di tale problema passa attraverso la rivisitazione complessiva delle strutture giudiziarie predisposte per offrire una tempestiva ed adeguata risposta alle richieste di giustizia dei cittadini.
La prospettiva di riforma della magistratura onoraria solo di recente formulata in un disegno di legge all'esame del Consiglio dei Ministri, ha destato un certo allarme, tanto da indurre alcune associazioni di categoria a proclamare uno stato di agitazione con astensione dalle udienze.
Il nuovo assetto organizzativo presenta aspetti fortemente innovativi:
- soppressione delle funzioni (e degli uffici) del giudice di pace e creazione di un'unica figura di magistrato onorario di primo grado composta da 7.100 unità (gli ex giudici di pace e i GOT con competenze promiscue rispetto all'attuale distinzione, oltre agli attuali VPO), inserita negli uffici giudiziari senza preposizioni apicali autonome in funzione di coordinamento e con maggiore possibilità di utilizzazione rispetto agli attuali limiti, amplificando il concetto di impedimento (ex art. 43bis O.G.) alla situazione del magistrato ordinario che abbia un carico di lavoro eccedente la media nazionale, e con previsione di utilizzabilità anche per la sostituzione nel collegio di magistrati ordinari;
- trasformazione degli uffici non circondariali del giudice di pace in sedi
decentrate del tribunale destinate alla trattazione di parte del contenzioso dell'ufficio di primo grado;
- ampliamento delle competenze sia civili che penali dei magistrati onorari giudicanti;
- creazione della figura di sostituto procuratore onorario con compiti più ampi rispetto a quelli attualmente attribuiti al v.p.o.;
- sostanziale stabilizzazione degli attuali giudici di pace nelle nuove funzioni di magistrato onorario di primo grado, per cui sono previste possibilità di reiterate conferme nell'incarico (previa valutazione di professionalità e mobilità tabellare ottennale), mentre per gli attuali g.o.t. (azzerato il precedente periodo di funzioni), è prevista la
possibilità di svolgimento dell'attività per ulteriori dodici anni;
- modifica del sistema di reclutamento e formazione iniziale della
magistratura onoraria;
- incompatibilità distrettuale per il mutamento di funzioni onorarie da
giudicanti a requirenti e viceversa;
- incompatibilità circondariale per l'esercizio dell'attività forense;
- parziale estensione ai magistrati onorari del sistema disciplinare
previsto dal D.Lgs. n. 109/2006;
- retribuzione dei magistrati onorari in forma mista: con compensi fissi per ogni udienza e a cottimo con previsione di specifiche indennità
sia per ogni singolo atto, con un limite massimo
annuo;
- previsione di disposizioni straordinarie (preordinate all'eliminazione del carico arretrato) relative alla trattazione dei procedimenti civili e penali pendenti anteriormente al 30 giugno 2007;
- previsione di una valutazione straordinaria di professionalità, deputata al C.S.M., estesa a tutti i magistrati onorari in servizio entro due anni dall'entrata in vigore della legge.
La disposizione transitoria ripropone l'esperienza delle cd. sezioni stralcio dei G.O.A. secondo dinamiche quantitative e con una proposta emergenziale.
Rimaniamo in attesa delle nuove disposizioni, nella consapevolezza della necessità di una giusta risposta ai problemi sollevati dalla magistratura onoraria, pur nella evidente considerazione che la magistratura professionale deve mantenere il ruolo di preminenza che anche a livello costituzionale il nostro ordinamento le assegna.
Neppure quest'anno la situazione è mutata granché rispetto ai rilievi sull'insufficienza delle strutture e delle risorse giudiziarie sviluppati nella precedente Relazione sull'Amministrazione della Giustizia nel distretto.
Un qualche miglioramento si è avuto solo nell'acquisizione di strumenti informatici e, in genere, di attrezzature materiali, anche grazie ai primi effetti della legge della Regione Sicilia n. 6 del 31 maggio 2005 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'azione amministrativa a tutela della legalità) e dalla cui applicazione si attendono nel prossimo futuro più significativi benefici, sia in termini di attrezzature e servizi che di personale in posizione di comando, secondo richieste già formalmente avanzate da questa Presidenza.
Il punto critico continua ad essere, però, come già l'anno scorso rilevato, soprattutto quello per cui i criteri d'incidenza delle recenti restrizioni del bilancio statale sono irrazionali ed ancorati ad una cultura dell'amministrazione che non può essere condivisa.
Le restrizioni continuano infatti a venire disposte alla cieca, senza la minima considerazione della peculiarità dei singoli settori colpiti.
Se così appare comprensibile un intervento volto a contenere le spese nell'Amministrazione della Giustizia, così come in ogni altro settore dello Stato, esso non può però svolgersi senza una valutazione, anche comparativa, della peculiarità e delle finalità sociali delle diverse spese e, soprattutto, senza dimenticare che nel settore dell'Amministrazione della Giustizia non può operarsi alcun serio rapporto tra costi e benefici secondo una visione strettamente aziendalistica che non tenga conto del rilievo per cui la giurisdizione, per il solo fatto di esistere, è garanzia ineliminabile per tutti i consociati, indipendentemente da quanti ad essa si rivolgano e dallo specifico rapporto tra i costi del servizio e i vantaggi economici che lo Stato o i singoli utenti ne conseguano. Il che nulla toglie alla necessità di una razionalizzazione delle risorse ad essa destinate e di una loro oculata utilizzazione.
In tale ottica, inoltre, se si considera che una rilevantissima quota di spese attiene ai compensi liquidati per il patrocinio a spese dello Stato, per le intercettazioni telefoniche e per gli indennizzi dovuti ai sensi della legge n. 89/2001 (previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo), è auspicabile che tali spese vengano imputate a categorie autonome, anche perché esse non trovano corrispondenti riscontri nelle dotazioni di altri rami dell'Amministrazione. Ne conseguirebbe che le spese concernenti il funzionamento dell'Amministrazione della Giustizia, depurate dalle categorie di maggiore incidenza ed esse stesse suscettibili di valutazioni del tutto distinte, potrebbero più razionalmente venire comparate ad ogni altra categoria di spese, sì da fornire un quadro ben più realistico, anche nell'ottica di un ridimensionamento imposto dalla contingente situazione economico–finanziaria.
Va del resto evidenziato che quanto viene risparmiato con una politica di tagli eccessivi ai fondi da destinare all'Amministrazione della Giustizia è prevedibile che venga speso, ed anche in misura addirittura superiore dalla stessa o da altre Amministrazioni statali per indennizzi liquidati a titolo di riparazione del danno da irragionevole durata dei processi, come conseguenza delle sempre più diffuse richieste d'applicazione della c.d. legge Pinto.
Il problema delle risorse per l'Amministrazione della Giustizia investe pesantemente anche la posizione del personale giudiziario. Questo svolge, nel suo complesso, un ruolo assolutamente peculiare per tipo e complessità di attività, emergenze e rischi che vi sono connessi, e lo svolge con assoluto impegno. In alcuni uffici di particolare risalto (Procure della Repubblica, Uffici giudicanti in materia penale) la necessità dell'impegno trascende i limiti di orario ed i compensi per lavoro straordinario previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, dando luogo a disagi tuttavia affrontati con pieno spirito di sacrificio. Situazione che si verifica pure in altri uffici, anche non penali (Uffici di Presidenza, Cancellerie civili, Uffici recupero crediti, etc.) di fronte a situazioni di difficoltà oggettiva per urgenza di adempimenti o assoluta insufficienza di personale.
In una situazione siffatta il personale giudiziario non può essere sminuito, e spesso mortificato, da trattamenti economici e normativi non adeguati e dal mancato riconoscimento di posizioni attribuite ad altri in situazioni analoghe, tanto più se rispondenti a norme di legge o contrattuali.
Il mancato sèguito al raggiunto accordo tra l'Amministrazione della Giustizia e buona parte delle organizzazioni sindacali in ordine alla sua riqualificazione aggrava lo stato di insoddisfazione del personale giudiziario, il quale tuttavia, con pieno senso di responsabilità, si è astenuto dal porre in essere manifestazioni che avrebbero sortito l'effetto di bloccare in modo rilevante il funzionamento della giustizia.
Tale impasse, oltretutto, remora indirettamente la tempestiva valutazione delle domande di mobilità esterna di unità lavorative provenienti da altre Amministrazioni, il cui accoglimento potrebbe in taluni casi risolvere o lenire situazioni di difficoltà organizzativa, anche presso questa Corte d'Appello.
Deve poi lamentarsi, con riguardo ad alcune posizioni lavorative, l'esistenza, tra gli organici delle varie Corti d'Appello, di rilevanti disarmonie che sono l'esatto contrario della conclamata efficienza e di cui questa Corte subisce allo stato le conseguenze negative (così per l'unica posizione di funzionario statistico, peraltro scoperta per maternità). Il che evidenzia che non sempre il problema consiste nella mancanza tout court di personale quanto nella non corretta distribuzione sul territorio del personale disponibile, influenzata com'è – talvolta – da fattori politici o sociali.
Va anche potenziato lo sforzo economico per l'informatizzazione dei servizi, senza di che il provvido intervento dello Stato degli ultimi anni perderebbe di efficacia, incidendo sulla produttività che un razionale sistema informatico è destinato a dare, con beneficio, in ultima analisi, sullo stesso budget di spesa e sulle necessità di personale. Ma è evidente che per giungere a un tale risultato finale è necessario, nell'immediato, un impegno supplementare nella predisposizione di risorse umane e tecnologiche.
Qualche speranza va riposta nel disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 maggio 2007, concernente l'istituzione del c.d. ufficio per il processo, la riorganizzazione funzionale dei dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria e la delega al Governo in materia di notificazione ed esecuzione di atti giudiziari e di registrazione dei provvedimenti giudiziari in materia civile, il quale, per quanto qui interessa, prefigura una nuova organizzazione delle strutture di cancelleria e di segreteria mediante una razionalizzazione dell'impiego delle risorse ed una migliore qualificazione del personale amministrativo (da incrementare, peraltro, attraverso nuove assunzioni di specifiche figure professionali per le funzioni di assistenza alla giurisdizione), nonché l'avvio obbligatorio del processo telematico a partire dal 30 giugno 2010.
Gli Uffici giudiziari catanesi attendono ancora la loro definitiva collocazione logistica per effetto della ristrutturazione dello stabile di Viale Africa, da alcuni anni acquistato dal Comune con l'intervento del Ministero della Giustizia.
Allo stato risulta presentato il progetto esecutivo dell'opera, ma lo stesso è in attesa di approvazione da parte dei competenti organi comunali e, soprattutto, del reperimento delle necessarie risorse finanziarie, cui dovrà ancora seguire la procedura per il conferimento dell'appalto per i lavori di ristrutturazione e riattamento dell'edificio e, infine, da ultimo, la loro materiale esecuzione.
È allora fin troppo evidente che, come temuto, la data di ultimazione dei lavori, ottimisticamente indicata dall'Amministrazione comunale nel prossimo mese di aprile, non potrà essere rispettata, con ogni negativa conseguenza per la funzionalità degli uffici giudiziari catanesi, ormai ristretti in spazi insufficienti e, in parte, anche inadeguati.
Per di più, le notorie difficoltà finanziarie del Comune di Catania danno luogo a pesanti incertezze sulla concreta possibilità di disporre della spesa occorrente perché possa avviarsi l'appalto per la ristrutturazione dello stabile.
Di fronte a tali prospettive, che col passare del tempo diventano sempre più allarmanti, questa Presidenza, d'intesa con tutti gli altri Capi degli Uffici interessati, si sta adoperando per l'adozione non solo delle iniziative di impulso e di sollecito già espletate da alcuni anni, e confermate dalle deliberazioni della competente Commissione di Manutenzione, ma anche di ulteriori iniziative volte a far valere le responsabilità connesse alla grave situazione di stallo.
Nell'anno in corso si è comunque riusciti a dare dignitosa collocazione, all'interno del Palazzo di Giustizia di piazza Verga, agli uffici di Cancelleria della Sezione Lavoro della Corte d'Appello e, nei locali già occupati dalle Sezioni stralcio del Tribunale di Catania, al settore civile dell'Ufficio del Giudice di Pace di Catania, che però ne lamenta a ragione la scarsa ampiezza, oltre che la mancanza di spazi destinati esclusivamente ad archivio. Resta invece da risolvere il problema logistico relativo al settore penale dello stesso Ufficio del Giudice di Pace, provvisoriamente ospitato nella struttura prefabbricata da qualche anno esistente nell'ambulacro del Palazzo di Giustizia di piazza Verga e per il quale si confida si reperire al più presto locali adeguati, possibilmente nello stesso stabile che ospita già il resto dell'Ufficio. La soluzione di quest'ultimo problema consentirebbe, oltretutto, di avvicinare il momento in cui sarà possibile procedere allo smantellamento della controversa ma (in atto) preziosa struttura prefabbricata sopra menzionata e restituire così il Palazzo di Giustizia al decoro estetico ed alla funzionalità di un tempo.
Come evidente dalle superiori notazioni, anche quest'anno si è quindi reso necessario un particolare impegno di questa Presidenza e di tutti gli altri Capi degli Uffici interessati per far sì che gli organi del Comune procedessero il più celermente possibile verso la soluzione di questi fondamentali problemi. La notoria difficile situazione finanziaria dell'ente non ne facilita certo la soluzione, ma è altrettanto chiaro che la funzionalità dei servizi collegati all'esercizio dell'essenziale funzione giurisdizionale non può essere disgiunta dal soddisfacimento di quei bisogni materiali che il legislatore pone a carico dell'ente locale, e che in definitiva viene a gravare in gran parte sul bilancio delle Stato.
In conclusione, può convenirsi che in un perdurante periodo di necessario contenimento della spesa anche l'Amministrazione della Giustizia debba pagare lo scotto delle complessive difficoltà economiche e finanziarie del Paese. È pur vero tuttavia che una più profonda analisi sull'essenzialità della funzione statale dell'Amministrazione della Giustizia può e deve comportare l'individuazione di talune priorità in tema di spesa pubblica ed il riconoscimento che nel settore in questione, che assicura la tutela dei diritti fondamentali dei consociati ed al contempo costituisce essenziale condizione per la sicurezza dello Stato nel suo complesso e il giusto regolamento dei rapporti tra i privati, cittadini e non, ogni sforzo deve essere fatto per migliorare i servizi ed eliminare le segnalate carenze.
Numerosi sono stati, nel periodo in esame, gli incontri di studio organizzati dall'Ufficio dei Magistrati Referenti distrettuali per la Formazione decentrata, tra cui spiccano i cinque incontri dedicati alla riforma della legge fallimentare realizzati secondo la formula del laboratorio (con selezione preventiva dei punti di discussione ed anticipata consegna ai partecipanti della griglia degli argomenti da approfondire, del materiale documentario rilevante per la discussione e della relazione del coordinatore del gruppo di lavoro). Per ciascun incontro è stata preparata e distribuita, in molti casi su supporto informatico (e da ultimo consultabile anche sulla rete internet), anche una documentazione sull'argomento trattato. In quasi tutti gli incontri i relatori hanno predisposto una relazione scritta dell'argomento trattato. Agli incontri, aperti alle categorie professionali interessate (che di ciò sono state notiziate anche formalmente), hanno partecipato mediamente quaranta magistrati del distretto.
Vanno inoltre segnalate, sempre a merito dell'Ufficio per la Formazione decentrata dei magistrati, le iniziative di aggiornamento consistite: a) nell'acquisto di (più) licenze relative a diciassette riviste su supporto informatico e ad un DVD contenente leggi e giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, che sono state messe a disposizione dei magistrati presso le postazioni di lavoro in ufficio e presso le rispettive abitazioni; b) nell'acquisto di libri e riviste consultabili presso la biblioteca della Corte d'Appello; c) nel servizio, svolto in collaborazione col personale addetto alla biblioteca stessa, di comunicazione per posta elettronica, a ciascun magistrato, degli indici delle riviste su carta (circa una ventina) pervenute, con possibilità per l'interessato di richiederne, sempre tramite posta elettronica, e ottenerne, in tempi strettissimi, una copia.
Altrettanto significative le attività formative organizzate, anche in forma di teledidattica, dalla sede di Catania della Scuola del Ministero della Giustizia per la Formazione e l'Aggiornamento del personale dell'Amministrazione giudiziaria, col coinvolgimento di centinaia di dipendenti su argomenti di interesse specifico (spese di giustizia, procedure concorsuali, notificazioni civili, compilazione e trasmissione telematica delle note di trascrizione).
Nel periodo in esame l'Ufficio del Magistrato Referente distrettuale per l'Informatica ha seguìto tanto i progetti nazionali di informatizzazione giudiziaria promossi dal Ministero della Giustizia (ed in primo luogo il progetto "Processo civile telematico"), quanto una prospettiva locale in regime di autoproduzione, concretizzatasi nel progetto ASTEINLINEA, con particolare riferimento alla creazione ed all'attivazione del portale distrettuale degli uffici giudiziari ed ai connessi servizi di pubblicità delle vendite giudiziarie sulla rete internet e di informatizzazione delle procedure esecutive e fallimentari.
Le esigenze determinate dall'avvento di nuove tecnologie e dai nuovi programmi applicativi hanno imposto alla Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero (D.G.S.I.A.) una politica di distrettualizzazione, col conseguente abbandono della vecchia architettura costituita dalle sale server locali, situate presso ogni Tribunale, a vantaggio della concentrazione degli archivi informatici in una struttura centralizzata presso la sede di Catania.
Per questo motivo, nell'anno 2007, una parte rilevante dell'attività tecnica del C.I.S.I.A. di Catania ha riguardato la configurazione e la messa a punto della nuova infrastruttura di server consolidation, acquisita alcuni anni fa con fondi europei. Il trasferimento degli archivi presenti nella maggior parte dei server verso la nuova struttura hardware è tuttora in corso. Il processo di distrettualizzazione sarà inoltre alimentato dall'installazione di nuovi programmi applicativi funzionali al nuovo scenario.
Tali modifiche hanno però determinato l'attuale insufficienza delle sale server presenti nel Palazzo di Giustizia di piazza Verga e la necessità di acquisirne di più ampie al suo interno o nelle immediate vicinanze.
È inoltre in corso, nello stesso edificio, il rinnovo degli impianti, il cui risultato sarà la crescita delle prestazioni della rete interna.
Quanto alla dotazione hardware, le postazioni di lavoro attualmente presenti sono n. 1532 (di cui circa sessanta fornite dalla Regione siciliana), attrezzate con forniture risalenti a periodi diversi. La dotazione è al momento sufficiente al fabbisogno degli uffici, con alcune eccezioni sul territorio. Non sono però previsti a breve nuovi acquisti di hardware.
Risultano diffusi ed in uso numerosi applicativi nazionali sia in area penale che civile. Tra essi va segnalato il servizio informatico c.d. PolisWeb Nazionale, che consente di mettere a disposizione degli avvocati, anche presso i loro studi professionali, con accesso dalla rete internet, le banche dati relative al contenzioso civile ordinario e del lavoro e che è già operante nelle sedi di Catania, Caltagirone, Modica, Ragusa e Siracusa. Al momento si sta operando, con l'importante contributo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, per mettere in rete già nei prossimi mesi la base–dati della Corte d'Appello di Catania. Quanto al progetto Processo civile telematico, concluse le attività di sperimentazione che hanno coinvolto il Tribunale di Catania come sede–pilota e di cui si è dato ampio conto nella Relazione sull'Amministrazione della Giustizia dello scorso anno, il sistema viene costantemente aggiornato in attesa che il Consiglio dell'Ordine dell'Avvocati di Catania si doti di un proprio punto d'accesso, al fine di riprendere le attività d'invio dei ricorsi per decreto ingiuntivo e, più in generale, l'attività di sperimentazione.
Ancora, su impulso del Magistrato Referente per l'Informatica ed anche grazie alla collaborazione della società Aste Giudiziarie, alla fine dell'anno 2006 è stato completato il progetto di realizzazione di un sistema di siti per il distretto giudiziario di Catania. Attualmente la Corte d'Appello di Catania, nonché tutti i Tribunali e le Procure della Repubblica del distretto dispongono di un sito web.
Il sistema offre inoltre un portale di servizi (www.giustizia.catania.it), che comprende link di accesso ai siti degli uffici, aree informatiche relative ai settori Sorveglianza, Minori e Giudici di Pace ed una serie di servizi ed informazioni per i cittadini e gli operatori interessati.
I siti consentono inoltre di navigare all'interno della base–dati Aste, che permette una migliore e più consapevole partecipazione alle vendite giudiziarie, con benefici più generali, in quanto un'ampia adesione all'asta pubblica rende più efficace la procedura esecutiva, aumenta le possibilità di soddisfazione del creditore, determina un effetto positivo sulle dinamiche del mercato immobiliare delle province di Catania, Ragusa e Siracusa.
I risultati conseguiti, con un numero crescente di accessi nell'anno 2007 (dal 1º gennaio al 15 novembre 2007 il sito ha ospitato n. 54.400 visitatori diversi, che hanno effettuato n. 1.039.914 accessi) rispetto a quelli dell'anno precedente, evidenziano l'importanza di proseguire l'alimentazione dei contenuti informativi dei siti e la necessità di creare una struttura stabile che curi lo sfruttamento delle potenzialità degli strumenti già disponibili.
Particolarmente importante si è rivelato l'utilizzazione del portale e del sito della Corte d'Appello per quanto riguarda il servizio amministrativo che cura lo svolgimento del concorso d'esami per avvocato. I dati relativi ai candidati sono stati infatti organizzati con strumenti informatici e comunicati all'organo di stampa locale secondo le scansioni temporali del concorso stesso. I dati sono stati inoltre collocati nel sito, consultabili dagli interessati, così da ridurre in maniera significativa l'impatto degli accessi fisici al competente ufficio della Corte d'Appello.
Nell'anno 2007 l'attività di sviluppo ispirata alla trasparenza ed all'equilibrio tra completa accessibilità dei siti e ricchezza dei loro contenuti, nonché l'attenzione al superamento delle difficoltà logistiche, culturali e fisiche hanno portato ad un importante riconoscimento per questo distretto: la Corte d'Appello di Catania è stato infatti il primo ufficio giudiziario d'Italia ad avere ottenuto, per il portale www.giustizia.catania.it e per il sito www.corteappellocatania.it, il logo C.N.I.P.A. (Centro nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione) attestante l'accessibilità per i diversamente abili.
I siti dei singoli uffici propongono informazioni di servizio, riferimenti territoriali, modulistica, mappe ed altre utilità.
Nel corso dell'anno, infine, il Magistrato Referente per l'Informatica ha seguito l'iniziativa ministeriale per la partecipazione degli uffici giudiziari italiani alle linee di finanziamento dell'Unione europea, e segnatamente del Fondo sociale europeo (F.S.E.). Ha così partecipato all'incontro preliminare organizzato dal Ministero della Giustizia e vi ha presentato il progetto di massima da sottoporre alla Regione Sicilia per accedere al finanziamento del F.S.E., con proposte d'interventi in vari campi (ampliamento del progetto c.d. Polisweb; realizzazione del processo civile telematico a valore legale, con estensione al contenzioso del lavoro; attivazione dell'iscrizione a ruolo mediante codice a barre; realizzazione di un archivio informatico delle sentenze della Corte d'Appello e del Tribunale di Catania; normalizzazione della banca–dati del Tribunale penale di Catania ed installazione del sistema SICP; realizzazione di un U.R.P. fisico; attivazione in via sperimentale dell'ufficio per il processo; realizzazione di un controllo di gestione dei servizi del Tribunale civile e penale; predisposizione di una carta dei servizi per avvocati e cittadini; realizzazione di un bilancio sociale della Corte d'Appello e del Tribunale di Catania; analisi e riprogettazione dell'organizzazione della Procura della Repubblica di Catania). Lo stesso magistrato ha più recentemente incontrato il dirigente dell'Ufficio Programmazione della Regione Sicilia per impostare una strategia preliminare comune per la realizzazione di un intervento su Catania con il sostegno economico del F.S.E..
Altro strumento utile per la deflazione del contenzioso civile va individuato nel ricorso a meccanismi conciliativi e di arbitrato.
La Camera arbitrale e di conciliazione della Camera di Commercio di Catania ha rappresentato che nell'anno 2006 le sono pervenute ben 230 richieste di tentativi di conciliazione, e cioè più del doppio di quelle pervenute nel 2005, primo atto d'attività. Al 25 ottobre 2007 il numero delle richieste assommava già a 285. La maggior parte di tali richieste sono state accettate dalle controparti e la stragrande maggioranza dei tentativi ha avuto esito positivo. Nel periodo in esame si è pure svolto, davanti allo stesso organismo, il primo arbitrato amministrato, su richiesta presentata il 7 dicembre 2006 e con lodo depositato nello scorso mese di luglio. Tale Camera arbitrale e di conciliazione è stata inoltre iscritta dal Ministero della Giustizia nel Registro degli Organismi di Conciliazione (seconda articolazione di una Camera di Commercio, dopo quella di Firenze) e le è stato concesso l'accreditamento per svolgere corsi di formazione per Conciliatori.
Né mancano contributi dottrinali che perorano un intervento legislativo per configurare, con riguardo ad alcune determinate categorie di diritti disponibili, individuati in ragione della materia (ad es. cause di lavoro e/o previdenziali, controversie locatizie, controversie da incidentistica stradale), un preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione, quale condizione di procedibilità o condizione di proponibilità della domanda, innanzi ad un terzo imparziale (notaio o altro pubblico ufficiale, funzionari specializzati delle camere di commercio, funzionari della P.A., ecc.), con previsione, in caso di mancato accordo, di una decisione allo stato degli atti, da valere come titolo esecutivo di formazione stragiudiziale, senza preclusione per il futuro eventuale processo a cognizione piena.
È evidente comunque che una politica giudiziaria di incoraggiamento degli strumenti conciliativi ed arbitrali dovrà essere continuamente alimentata con norme di favore, volte ad incoraggiare il contributo di esperienze professionali nell'accesso alla funzioni di composizione stragiudiziale delle liti ed a rendere più snelle e meno onerose le relative procedure.
Sono pure intervenuti, nel periodo in esame, importanti arresti giurisprudenziali su questioni di grande rilevanza politica, sociale ed economica.
La Corte Costituzionale ha anzitutto censurato d'incostituzionalità, per violazione del principio di parità delle parti nel processo penale, le disposizioni della controversa legge n. 46/2006 (c.d. legge Pecorella) che escludevano per il pubblico ministero l'appello avverso le sentenze dibattimentali di proscioglimento. E altrettanto ha più recentemente pronunziato (sentenza n. 320/07) per le disposizioni che escludevano l'appello del p.m. avverso le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato.
La stessa Corte Costituzionale ha poi nuovamente azzerato, stavolta per violazione del primo comma dell'art. 117 della Costituzione, la disciplina legislativa in materia di indennità di espropriazione delle aree edificabili (nonché, con separata coeva pronunzia, la disposizione che fissava i criteri di liquidazione del danno da occupazione illegittima dei suoli edificatori per causa di pubblica utilità), demandando al legislatore il compito di predisporre altra normativa, finalmente più attenta al valore venale del bene da espropriare come base di calcolo dell'indennità stessa.
Facendo seguito a tali autorevoli indicazioni il Governo, con un emendamento alla Finanziaria 2008, ha finalmente fissato il principio dell'equivalenza dell'indennizzo al valore di mercato dell'area, con previsione di una riduzione dell'indennizzo stesso di un quarto del valore venale nei soli casi in cui l'espropriazione avvenga nell'ambito di interventi di riforma economico–sociale.
A loro volta le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4109 del 22 febbraio 2007, modificando un contrario precedente indirizzo cui aderiva anche la prevalente dottrina, hanno affermato che nel nostro sistema giuridico, anche alla luce dei principi generali del giusto processo e dell'economia processuale, la regola della translatio iudicii opera anche tra giurisdizione ordinaria e giurisdizioni speciali, in tal modo, attraverso la pronunziata trasmigrabilità del processo, garantendosi al cittadino un meno impervio percorso processuale, da un lato, e, dall'altro, lanciandosi un importante segnale in direzione dell'affermazione del principio dell'unità della giurisdizione.
La regola della translatio iudicii è stata quindi riaffermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/07, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 della legge n. 1034/71, nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione.
Tali pronunce costituiscono espressione di un principio di civiltà giuridica che, valorizzando lo scopo essenziale del processo di stabilire le ragioni e i torti sulla base dell'esame del merito della controversia, tende a limitare le barriere processuali che si frappongano alla pronuncia di merito, sì da impedire che ogni possibile incertezza sulla giurisdizione da adire pregiudichi irreparabilmente i diritti delle parti ovvero renda necessaria a titolo cautelativo una moltiplicazione di azioni contestualmente promosse davanti a distinte giurisdizioni.
Va pure menzionata, per particolare rilevanza della questione sul piano etico e giuridico, la decisione della S.C. (Cass. n. 21748) con la quale si ritiene che il giudice possa autorizzare l'interruzione della alimentazione e della idratazione artificiali a persona in stato vegetativo – durato nella specie oltre quindici anni – allorché tale condizione sia apprezzata clinicamente come irreversibile, senza alcuna possibilità, secondo standard scientifici internazionalmente riconosciuti, di recupero della coscienza e della capacità di percezione, e sia univocamente accertato, sulla base di elementi tratti dal vissuto del paziente, dalla sua personalità e dai convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici che ne orientavano i comportamenti e le decisioni, che egli, se cosciente, non avrebbe prestato il suo consenso alla continuazione del trattamento, in difetto di tali condizioni, va data incondizionata prevalenza al diritto alla vita indipendentemente dalla percezione, che altri possono avere, della qualità della vita stessa.
La decisione, che si pone nell'ottica della diretta applicabilità, in casi come quello di specie, dei principi dettai dagli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione, dei quali dà una lettura abbastanza estensiva, ha trovato accoglienza in termini non univoci e spesso di contrasto, anche in correlazione alla decisione, parzialmente diversa, adottata dal GUP del Tribunale di Roma nel procedimento penale nei confronti di un medico accusato di omicidio del consenziente (art. 579 c.p.) nei confronti di un paziente che, trovandosi in uno stato patologico irreversibile, si era autodeterminato per l'interruzione del trattamento terapeutico.
La decisione della S.C. apre la strada alle dichiarazioni di volontà anticipata, che dovrebbero essere trasfuse nel cd. testamento biologico, in relazione alle quali il legislatore dovrà al più presto essere chiamato a pronunciarsi.
Va ancora menzionata la sentenza della Corte Costituzionale n. 321/07 la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 5/2003 (definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia), nella parte in cui non prevede anche l'ipotesi che il convenuto abbia svolto difese dalle quali sorga l'esigenza dell'esercizio del diritto di replica dell'attore, in buona sostanza introducendo, nel corpo dell'anzidetta norma, al fine di assicurare un pieno ed effettivo contraddittorio tra le parti, la previsione di carattere generale per cui la disposizione medesima si estende a qualunque ipotesi di allargamento dell'oggetto della controversia dipendente dalle deduzioni difensive del convenuto.
Nel corso dell'anno in esame, con la sentenza n. 4164 del 5 febbraio 2007, la Corte di Cassazione, ancora a Sezioni Unite, ha pure trovato modo di affrontare e risolvere, in un'interpretazione più aderente allo spirito della decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea, alcuni problemi applicativi (tra cui quello, segnalato nella precedente Relazione, relativo alla mancata previsione, da parte della legislazione dello Stato emittente, di limiti massimi alla carcerazione preventiva) derivanti dai contenuti della legge 22 aprile 2005 n. 69 sul c.d. mandato d'arresto europeo.
Permane invece il contrasto tra le supreme istanze della giurisdizione ordinaria ed amministrativa (ultimamente riacceso dalla decisione n. 12 del 22 ottobre 2007 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato) in ordine alle fondamentali questioni del riparto di giurisdizione e della c.d. pregiudizialità amministrativa (e quindi alla necessità – o meno – di far precedere la richiesta risarcitoria conseguente ad illecito provvedimentale dall'annullamento dell'atto lesivo), convalidandosi così quelle autorevoli voci che, già all'indomani delle riforme sulla giustizia amministrativa degli anni 1998–2000, paventarono rischi per il principio di certezza del diritto e, in definitiva, per il principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.
Merita di essere segnalata una recente sentenza della S.C. (Cass. n. 35580/07) in tema di occupazione di alloggi popolari la quale ha avuto notevoli ripercussioni nell'opinione pubblica suscitando notevoli critiche in quanto profondamente lesiva del diritto di proprietà.
L'effettiva portata della decisione si traduce nell'affermazione del principio per cui lo stato di necessità di cui all'art. 54 c.p. può essere configurato in relazione a situazioni che minacciano solo indirettamente l'identità fisica del soggetto e che si riferiscono alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, fra i quali deve essere annoverato il diritto all'abitazione.
Essa tuttavia, ben lungi dal ritenere tout court giustificata l'occupazione di alloggio di proprietà dell'IACP sottoposta al suo esame per il solo fatto che l'occupante avesse necessità di un alloggio, ha ritenuto, sulla base dell'anzidetto principio, che il giudice di merito non aveva svolto alcuna indagine al fine di verificare le effettive condizioni dell'imputato, l'esigenza di tutela del figlio minore, la minaccia dell'integrità fisica degli stessi sotto il profilo oggettivo dei requisiti della necessità ed inevitabilità che, unitamente agli altri elementi richiesti dall'art. 54 c.p., connotano lo stato di necessità, che nella specie non poteva essere in astratto chiuso, ma neppure ritenuto in difetto di tali indagini.
È evidente che la portata della decisione in esame è stata involontariamente ma gravemente amplificata al punto da indurre a ritenere che essa ritenesse legittima qualsiasi occupazione di alloggio – quanto meno di alloggio popolare – non utilizzato dal soggetto proprietario per il solo rilievo della indisponibilità di altro alloggio da parte dell'occupante.
Va pure segnalata, la decisione della Corte Costituzionale (n. 590/07) che ha dichiarato illegittimo l'art. 6, commi 2, 5 e 6 della legge n. 140/03 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), nella parte in cui si stabilisce la distribuzione della documentazione delle intercettazioni indirette od occasionali di conversazioni di parlamentari – così come l'inutilizzabilità dei verbali e delle registrazioni eventualmente acquisiti – anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dai membri del Parlamento, in quanto lesivo del principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione con riguardo ai terzi estranei al Parlamento in dipendenza del dato occasionale che le conversazioni telefoniche registrate siano intercorse con un parlamentare o con un altro soggetto.
Non possono concludersi queste considerazioni generali senza porgere doverosa attenzione ad alcuni fatti emblematici di pericolose linee di tendenza del nostro tempo.
A motivo della sua tragica gravità il pensiero corre immediatamente ai drammatici avvenimenti occorsi in questa Città lo scorso 2 febbraio.
Sono ancora presenti negli occhi di tutti le immagini dei tumulti avvenuti a margine di una partita di calcio, degli assalti di bande di esagitati alle Forze dell'Ordine, della morte del valoroso Ispettore Capo della Polizia di Stato Filippo Raciti. Restano vivi l'inestinguibile dolore dei familiari, l'angoscia di tanta gente perbene, la mortificazione di una Città.
Il gravissimo episodio ha pure provocato il ferimento di oltre ottanta persone e danni ai mezzi della Polizia di Stato.
Nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili di tali gravissimi fatti sono state adottate diverse misure cautelari, prevalentemente di custodia cautelare in carcere, in buona parte poi revocate o sostituite da misure meno gravi.
La radicale contrapposizione di posizioni e orientamenti nell'ambito della dialettica processuale e della stessa opinione pubblica che nella specie si è verificata, rappresenta peraltro un connotato assolutamente fisiologico, che non intacca minimamente la correttezza e l'assoluta professionalità dei magistrati requirenti e decidenti, così come dei difensori delle parti private, rivelando solo la particolare difficoltà di applicazione delle norme e di valutazione dei fatti a tutela di posizioni processuali e sostanziali, di interessi pubblici e di diritti fondamentali dell'individuo di difficile equilibratura nelle variegate complessità delle situazioni concrete.
Di fronte a tali sconvolgenti avvenimenti si impone la reazione forte e, soprattutto, duratura non solo delle Autorità competenti ma anche delle coscienze tutte, tanto più necessaria in un Paese accusato (non del tutto a torto) di avere corta memoria.
Eventi ancora più recenti, altrettanto luttuosi, forse ancora più pericolosi per l'ordine pubblico (laddove giungano – come sono purtroppo giunti – ad assalti contro strutture di polizia e carabinieri), mostrano che il fenomeno del teppismo a margine dell'evento sportivo germina da più generali dinamiche di disagio sociale e di smarrimento civile.
Unitamente ai diffusi episodi di bullismo giovanile (e non), alle esasperate rivendicazioni di alcune categorie professionali, al degrado delle periferie urbane, alla criminalità d'importazione, esse rischiano di creare, nell'ordinata convivenza civile, crepe che sarà in seguito difficile, e lento, riparare.
Ubi societas, ibi jus, ma anche ubi jus, ibi societas: l'offesa alla legge non giova a nessuno.
Il cittadino, del resto, vive angosciosamente i problemi collegati alla mancanza di certezza della pena (in questo senso un cattivo segnale, qualunque ne fossero le intenzioni, è venuto dal recente provvedimento di concessione d'indulto) e, comunque, alla mancanza della sua efficacia, sia in termini di prevenzione speciale che generale.
Del resto, il dibattito su recenti episodi di cronaca che, come effetto di alcune prognosi errate, hanno avuto per protagonisti detenuti destinatari di benefici penitenziari, se può indurre ad una riflessione – e magari ad un ripensamento – della legislazione di settore, non deve però spingersi fino a negare l'applicazione delle vigenti disposizioni premiali, che avviene nell'esercizio di funzioni giurisdizionali della massima difficoltà e delicatezza.
Sotto altro versante, i buoni successi conseguiti nell'anno appena trascorso dall'azione della Magistratura e delle Forze dell'Ordine nel contrasto alla criminalità organizzata vanno proseguiti senza alcuna sindrome da appagamento (al di là della legittima soddisfazione professionale per i risultati ottenuti), nella consapevolezza che il fenomeno mafioso, che tanto mina la credibilità e lo sviluppo della società siciliana (come quelli di altre realtà regionali) e di cui – peraltro – non sfuggono i contorni sociali ed economici, possa e debba essere debellato nel più breve tempo possibile.
Tale quadro generale, fatto più di ombre che di luci, impegna la Magistratura a continuare ad assolvere al meglio i propri doveri istituzionali, pur nella consapevolezza che le lungaggini e le inefficienze dell'apparato giudiziario sono il più delle volte conseguenza di inadeguatezze dell'attuale sistema politico ed amministrativo italiano, così come fotografato anche dall'ultimo rapporto del Censis.
In tale contesto non basta allora un impegno ordinario ma serve, da parte di tutti e di ciascuno, la motivazione forte del ben operare.
Ho la certezza che i magistrati ed il personale di cancelleria di questo Distretto, unitamente al concorrente elevato impegno della classe forense ed alla piena disponibilità di quanti altri collaborano al proficuo esercizio della funzione giurisdizionale, sapranno mantenere alta, anche nel prossimo futuro, una tale motivazione e continuare ad assicurare al meglio il mantenimento, nella nostra società, di quelle condizioni di legalità e di giustizia che costituiscono obiettivi irrinunciabili di uno Stato di diritto e premessa indispensabile per ogni progresso della società che lo esprime.
Con tale auspicio mi accingo a dichiarare aperto, a conclusione del dibattito, l'anno giudiziario 2008.
PARTE SECONDA
L'attività giudiziaria del distretto, nel settore civile, continua a presentare inefficienze ed inadeguatezze, soprattutto con riferimento ai tempi della giurisdizione.
Le dolenti note sui ritardi della giustizia civile sono, purtroppo, risalenti nel tempo ma risultano attualmente legati, soprattutto, come ben noto, alla cronica carenza degli organici dei magistrati e del personale amministrativo, all'inadeguatezza delle indispensabili strutture materiali, all'insufficienza dei fondi stanziati per gli uffici giudiziari.
Quanto alle risorse finanziarie disponibili, va anzi segnalato che, nonostante gli accorgimenti organizzativi adottati per limitare al minimo le spese degli uffici, l'attuale dotazione non consente neppure il normale uso delle attrezzature di supporto e la loro manutenzione ordinaria e straordinaria.
Pur nel rispetto delle più generali compatibilità di finanza pubblica, solo l'immissione di risorse umane e materiali straordinarie potrà consentire il recupero dell'efficienza del servizio e la contrazione dei tempi di definizione del contenzioso.
Presso la Corte d'Appello risultano complessivamente sopravvenuti, nel periodo in esame, n. 4.623 procedimenti e ne sono stati eliminati n. 3.602, con una pendenza residua di n. 13.667 procedimenti (in aumento rispetto al periodo precedente, allorquando si attestò a n. 12.646 procedimenti); si è in particolare registrato un forte incremento della pendenza presso la Sezione Lavoro, ove gli affari pendenti sono passati da n. 4.342 al 30 giugno 2006 a n. 4.899 al 30 giugno 2007.
L'aumento della pendenza, del resto, costituisce per la Corte un dato costante negli ultimi anni ed ha molteplici cause, in parte contingenti, in parte di sistema, non avendo essa, in particolare, ricevuto quel nuovo dimensionamento necessario ai maggiori compiti che di volta il volta il legislatore ha ritenuto di assegnarle.
Per di più è ancora aumentato il numero dei procedimenti, sia ordinari che camerali (ma anche questi ultimi, in massima parte, di natura contenziosa), attribuiti alla Corte di Appello in unico grado (opposizioni alla stima per la determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione ai sensi dell'art. 54 T.U. n. 327/2001 ovvero per la reiterazione di vincoli ai sensi del precedente art. 39, azioni in materia di tutela della concorrenza e del mercato ai sensi del secondo comma dell'art. 33 della legge n. 287/1990, impugnazioni previste dal T.U. n. 58/1998, ricorsi presentati ai sensi degli artt. 2 ss. della legge n. 89/2001) e riguardanti controversie spesso molto complesse sul piano delle questioni di diritto e della laboriosità degli accertamenti in fatto.
Inoltre, peculiare di questo distretto di Corte di Appello, come peraltro di altri distretti meridionali, è l'incidenza straordinaria dei processi di criminalità organizzata sulla normale gestione del contenzioso, tale da costringere frequentemente, in presenza di situazioni di incompatibilità processuale dei magistrati assegnati alle diverse Sezioni di Assise, a distrarre preziose risorse dal settore civile in prolungate ed onerose supplenze o applicazioni in quello penale.
La durata media dei procedimenti varia in ragione dell'oggetto del giudizio.
Presso la Corte di Appello la durata media dei procedimenti di cognizione ordinaria è stata di anni 4,48, risultando così leggermente aumentata rispetto a quella registrata alla fine del precedente periodo e senza che possano nutrirsi in proposito eccessive speranze per un'inversione di tendenza, dal momento che, come si è detto, l'Ufficio è attualmente in grado di definire nell'anno solo un numero di processi pari al 63,00% delle sopravvenienze.
In sostanza, i tempi di definizione dei procedimenti civili non possono essere ricondotti entro i limiti ragionevoli imposti dalla legge n. 89/2001 e la situazione, senza appropriati interventi sul piano normativo ed organizzativo, è destinata ad aggravarsi.
I tempi di deposito delle sentenze variano da quello di giorni quindici, ordinariamente rispettato per le decisioni emesse nei procedimenti camerali, a quello di tre mesi per le sentenze ordinarie; ma su tali tempi incidono notevolmente i giustificati ritardi nel deposito di sentenze redatte da magistrati contemporaneamente impegnati nella redazione di sentenze emesse a definizione dei cc.dd. maxi–processi di Assise.
Nei Tribunali del distretto si segnalano sopravvenienze e pendenze stabili ovvero in modesto aumento. Nella sede centrale del Tribunale di Catania, in particolare, si è registrato una diminuzione della sopravvenienza e della pendenza nelle cause di cognizione ordinaria (e ciò anche grazie all'impegno profuso dai giudici che hanno definito con sentenza n. 4.489 procedimenti nel periodo in esame, in luogo delle n. 4.196 sentenze del periodo precedente), cui ha però fatto riscontro un aumento della pendenza presso le relative sezioni distaccate ed un ancora maggiore incremento della pendenza nel settore del lavoro, quest'ultimo originato dall'aumentato afflusso di procedimenti e dalle perduranti scoperture d'organico della relativa sezione. Né le segnalate prospettive sulla futura sopravvenienza nella materia del lavoro risultano incoraggianti.
La durata dei processi civili in primo grado si aggira mediamente intorno ai due–tre anni, differenziandosi peraltro in relazione alla natura della controversia; accade così che tale durata possa dilatarsi per processi complessi e defatiganti quali quelli in materia di successione ereditaria e di divisione di cose comuni. I termini di deposito dei provvedimenti vengono in massima parte rispettati.
Il processo civile riformato dalla legge n. 353 del 1990 (e successive modificazioni ed integrazioni) presenta, rispetto al passato, caratteri di maggiore speditezza in considerazione delle comminatorie decadenziali e delle preclusioni processuali previste dalla relativa disciplina.
A partire dal 1º marzo 2006, per i procedimenti instaurati successivamente a tale data, sono poi entrate in vigore le nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 80 del 2005, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 35 del 2005 (c.d. decreto sulla competitività), e dalle successive leggi n. 263 del 2005 e n. 51 del 2006.
Si tratta di disposizioni che hanno inteso perseguire lo scopo di accelerare i tempi della fase preparatoria del processo ordinario di cognizione e di razionalizzare il rapporto tra procedimento cautelare (e quello possessorio) e successivo giudizio di merito e sulle quali, già nella Relazione sull'Amministrazione della Giustizia dello scorso anno, si esprimeva un giudizio sostanzialmente positivo, pur nella consapevolezza che, ancora una volta, esse non fossero di per sé determinanti per abbattere strutturalmente i tempi di definizione dei procedimenti, dipendenti quasi esclusivamente dalla già evidenziata sproporzione tra il numero dei procedimenti pendenti ed il numero dei giudici addetti alla loro trattazione.
Il Tribunale di Catania ha peraltro segnalato l'effetto deflattivo scaturito dalla disposta attenuazione del nesso di strumentalità tra procedimento cautelare, da un lato, e giudizio di merito, dall'altro, sul numero (diminuito del 70–80%) dei giudizi di merito conseguenti a pr |