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Inaugurazione Anno Giudiziario 2008


RELAZIONE DEL DOTT. FRANCESCO INGARGIOLA,
PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

26 gennaio 2008

 

Indice


SALUTO

PREMESSA

SETTORE PENALE

Attività della Corte di Appello
Giustizia penale nei Tribunali del distretto: Caltanissetta, Enna, Gela, Nicosia
  1. Tipologia dei reati
Competenza del Giudice di Pace nel distretto della Corte di Appello
Tribunale ed Ufficio di Sorveglianza

SETTORE CIVILE

Attività della Corte di Appello
  1. Procedimenti in materia di separazione, divorzi e giustizia minorile
  2. Attività della Sezione civile nella materia di famiglia
  3. Attività della Sezione specializzata per i minorenni
  4. Sezione civile
  5. Movimento dei procedimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
  6. Movimento dei procedimenti di equa riparazione ex legge 24 marzo 2001 n. 89 (c.d. legge Pinto)
Giustizia civile nei Tribunali del distretto: Caltanissetta, Enna, Gela, Nicosia
  1. Materie trattate dai Tribunali del distretto

TRIBUNALE PER I MINORENNI

Organizzazione e funzionamento
La criminalità minorile nel distretto

VALUTAZIONI SUL RAPPORTO TRA ORGANIZZAZIONE MAFIOSA E SISTEMA ECONOMICO

Strategie di contrasto e possibili riforme

BREVI CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

 


Signor Procuratore Generale,
Autorità, Avvocati, Magistrati,
Signore e Signori

Prima di iniziare questa relazione mi sia consentito rivolgere un pensiero al capo dello Stato Giorgio Napolitano ed esprimergli profonda gratitudine per la costante attenzione ai problemi della giustizia e per l'esortazione al rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura nell'esclusivo interesse dei cittadini ai quali deve essere assicurata una giustizia "lineare e rapida", uguale per tutti.
Saluto i Parlamentari nazionali e regionali, i rappresentanti del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia, le Autorità civili e militari, i rappresentanti della stampa.
Saluto l'Avvocatura dello Stato, gli esponenti dei Consigli dell'Ordine del distretto e l'avvocatura tutta che ringrazio per la collaborazione nello sforzo di fare funzionare la macchina complessa della Giustizia.
Rivolgo un saluto ed un vivo apprezzamento a tutte le forze dell'ordine, quotidianamente impegnate con spirito di servizio ed abnegazione, nella lotta contro la criminalità e nell'attività di contrasto ad ogni forma di illegalità.
Ringrazio i Vescovi intervenuti ed in modo particolare rivolgo un grato e cordiale saluto a Monsignor Mario Russotto che, in questo momento di importanti cambiamenti nel nostro territorio legati alla scelta degli imprenditori di resistere al potere della criminalità organizzata collaborando con lo Stato, ha rivolto un forte appello alle istituzioni affinché sostengano e promuovano con fermezza il processo di legalità.
Desidero, anche indirizzare un sentito, affettuoso ringraziamento a tutti i magistrati giudicanti e requirenti del distretto che hanno svolto, ciascuno nel proprio settore, un lavoro altamente positivo che illustrerò fra poco.
Sentimenti di gratitudine desidero anche esprimere ai dirigenti ed al personale amministrativo degli uffici giudiziari del distretto per l'impegno e senso del dovere dimostrati nello svolgimento dei delicati compiti loro assegnati.
Un pensiero commosso rivolgo a coloro che ci hanno lasciato concludendo la loro vicenda terrena e che mi è gradito ricordare singolarmente: il dott. Erminio Scebberras già Presidente del Tribunale di Nicosia, il dott. Carmelo Di Natale già Presidente del Tribunale dei Minorenni di Caltanissetta, l'avvocato Elio Cigna del Foro di Caltanissetta, l'avvocato Giuseppe Granvillano del Foro di Gela e l'avvocato Mario Gino Benintende del Foro di Nicosia.
Infine saluto e ringrazio quanti Signore e Signori sono qui convenuti, rispondendo al nostro invito e onorando questa assemblea con la loro presenza.

 

Nel periodo in esame l'organico della Corte non è completo: infatti risulta mancante di un Presidente di Sezione e di due magistrati distrettuali. Tuttavia, va ribadito che l'eventuale copertura di tutti i posti previsti configurerebbe un organico appena sufficiente a far fronte al volume e all'entità degli affari trattati.
Con riferimento ai Tribunali del distretto il numero dei giudici togati in servizio è passato da 56 dell'anno precedente a 49 risultando così una scopertura del 9%.
L'organico dei Presidenti dei quattro Tribunali risulta coperto, mentre 5 sono i Presidenti di sezione in servizio su un organico di sei.
Attualmente sono in servizio 26 giudici onorari su 38 previsti in organico tra GOT e GOA. Essi svolgono funzioni di supplenza nei giudizi monocratici con le limitazioni previste dalla legge, mentre sono pienamente utilizzati per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e le relative opposizioni, nonché per le opposizioni alle ingiunzioni e alle cartelle esattoriali derivanti da leggi speciali.
Nelle cinque Procure del distretto, a fronte di un organico complessivo di 36 magistrati si registrano quattro vacanze.
Mancano, un sostituto a Caltanissetta, uno ad Enna, uno presso il Tribunale per i minorenni, nonché il posto di sostituto distrettuale.
Comunque la circostanza, già segnalata in passato, che molti magistrati, dopo un periodo limitato chiedono di essere trasferiti altrove, crea notevoli disservizi impedendo in tal modo che coloro che hanno condotto le indagini preliminari in delicati procedimenti, possano poi rappresentare l'ufficio del P.M. nella fase dibattimentale.
A tal riguardo l'entrata in vigore della legge 30 luglio 2007 n. 111 non potrà che aggravare la situazione delle procure e degli altri uffici giudiziari del distretto.
Invero nel passato si è provveduto alla continua scopertura d'organico mediante l'invio di uditori con funzioni; ciò non sarà più possibile a sensi dell'art. 13, co. 2º, della suddetta legge in quanto è ora richiesta la prima valutazione di professionalità per essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare.
Pertanto allorché i sostituti delle Procure ed i magistrati dei Tribunali del distretto otterranno il trasferimento ad altre sedi giudiziarie, gli organici rimarranno per un notevole periodo di tempo carenti con grave pregiudizio per il funzionamento della amministrazione della giustizia nel distretto della Corte di Appello di Caltanissetta che, come è noto, comprende un territorio ad alta densità mafiosa.

Una particolare attenzione va riservata alla condizione di assoluta inadeguatezza del personale amministrativo.
Al riguardo deve segnalarsi la mancata rimodulazione delle piante organiche con riferimento alle mutate esigenze organizzative. Inoltre nulla è stato fatto per porre rimedio alla carenza di organico, penalizzato dal prolungato blocco delle assunzioni di nuovo personale.
Va osservato che nell'ambito del distretto per sopperire ai vuoti degli organici che sono notevoli soprattutto per le figure di Cancelliere C1 e C2 si è fatto ricorso alla "mobilità interna" che, pur essendo un istituto di natura straordinaria, costituisce attualmente l'unico strumento di gestione delle risorse umane esistenti.
Nel distretto si ha una scopertura dell'organico del personale amministrativo del 15% con un minimo presso il Tribunale di Caltanissetta pari al 5% ed un massimo presso il Tribunale di Gela pari al 33%.
Dal punto di vista logistico i Presidenti dei Tribunali di Caltanissetta e Gela lamentano l'insufficienza dei locali ed il conseguente sovraffollamento che inevitabilmente comportano condizioni di lavoro che non giovano all'efficienza.

 


Al fine di delineare lo stato della giustizia nel distretto della Corte d'Appello di Caltanissetta, è opportuno partire da alcuni dati statistici sui quali sarà poi necessario formulare delle riflessioni.
I procedimenti penali sopravvenuti presso le Procure del distretto nell'anno di riferimento, hanno fatto registrare un incremento, passando da 21.299 a 22.066 di cui 13.018 contro ignoti rispetto agli 11.782 dell'anno precedente.
Gli omicidi, viceversa sono passati da 14 nell'anno trascorso ad 8 nel periodo di riferimento.
Tuttavia presso la Direzione distrettuale antimafia della Procura di Caltanissetta sono stati iscritti 34 procedimenti relativi ad omicidi consumati nel tempo a seguito di dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, oltre 198 nuovi procedimenti a fronte dei 150 dell'anno precedente.

Passando dai dati numerici all'analisi della criminalità nel distretto, va precisato che non sono stati trattati processi concernenti delitti oggettivamente e soggettivamente politici.
Risultano commessi, presumibilmente per fatti di mafia, 4 omicidi, ai quali vanno aggiunti tre reati di omicidio volontario aggravato, consumati nell'ambito del circondario del Tribunale di Enna, due dei quali di particolare efferatezza ed i cui autori sono stati tratti in arresto.
Nel circondario del Tribunale di Nicosia si registrano tre omicidi volontari, due a carico di noti e uno di ignoti.
A tal proposito può senz'altro riaffermarsi che il numero di 4 omicidi, non costituisce un indicatore di una diminuita pericolosità dell'organizzazione mafiosa né il segno di un minore impegno dell'attività delle strutture investigative, ma è solo la risultante del persistere di scelte operative meno clamorose e meno appariscenti da parte di "cosa nostra".
La mafia continua a gestire i suoi interessi nell'area che le è più consona e cioè nell'usura, nelle estorsioni, nella gestione degli appalti, nel traffico di droga, cioè in tutti quei campi nei quali la forza delle intimidazioni, il silenzio della vittima o la sua estorta collaborazione hanno un ruolo determinante nella esecuzione del delitto, nell'impedirne, molto spesso, l'emersione e nella garanzia dell'impunità.
Sicché i dati statistici relativi al numero di reati in materia di criminalità non sono rappresentativi della realtà ad essi sottostante, atteso il controllo violento del territorio fondato sulla paura o sul rapporto dì concessione e di favore, condizioni che creano sudditanza psicologica, disillusione e frustrazione, tuttavia la gravità e l'incidenza di essi è percepibile attraverso gli effetti negativi e le pesanti ricadute sul tessuto economico sano.

Particolarmente devastante per l'economia, anche sotto il profilo di eventuali investimenti che potrebbero confluire nel territorio, è la turbativa provocata dalle infiltrazioni di "cosa nostra" nel tessuto economico–finanziario, mediante l'investimento di capitali illeciti nelle imprese, rappresentate da soggetti incensurati che, oltre al vantaggio di sfuggire ad ogni tassazione, hanno quello di non aver bisogno di ricorrere a prestiti bancari o addirittura usurai ed in più godono della "protezione" esercitata dai poteri criminali che, di fatto, operano in esse.
È particolarmente significativo che i processi per usura siano quasi del tutto inesistenti, ma questo dato negativo non può essere letto quale assenza del fenomeno nel distretto, ma va interpretato piuttosto quale effetto della scarsa propensione delle vittime a denunciare gli usurai e al tempo stesso è segno dell'insufficienza degli strumenti attualmente esistenti volti a coinvolgere gli usurati ed a spingerli a denunciare i loro aguzzini.
Tuttavia, nel secondo semestre di quest'anno, si è registrata un'importante novità: la ferma presa di posizione della Confindustria di Caltanissetta che nell'opporsi con fermezza alle azioni intimidatorie con fini estorsivi ha deciso di procedere all'espulsione degli imprenditori che non si ribellano al pagamento del "pizzo", inserendo tale decisione all'interno del proprio statuto.
Alla scelta di legalità di Confindustria che, per favorire le denunce delle vittime ha offerto aiuti e provvidenze agli operatori economici che subiscono il ricatto, ha fatto seguito però una controffensiva delle cosche che hanno intensificato la loro attività intimidatoria con attentati sempre più eclatanti.
Ciò esige una risposta ferma e coesa di tutte le Istituzioni nell'affrontare e contrastare queste attività criminali.
Il Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto il sequestro di un ingente patrimonio rappresentato da beni immobili, depositi bancari, quote di partecipazione in 40 società per un valore complessivo che supera i 265.000.000 di euro, nei confronti di un imprenditore già sottoposto alla misura di prevenzione personale.

Si registra un forte incremento del numero delle iscrizioni per reati commessi da stranieri: 211 rispetto alle 30 iscrizioni del periodo precedente.
Particolare attenzione e allarme destano i reati di violenza sessuale e pedofilia che sono più che raddoppiati, ben 22 processi definiti a fronte dei 9 del precedente periodo. Risulta confermato che si tratta per lo più di abusi domestici, maturati in realtà marginalizzate, caratterizzate da un basso livello etico e sociale che, in modo particolare, per i reati di pedofilia, suscitano profonda preoccupazione ed indignazione per i devastanti effetti che producono sulle giovanissime vittime per le quali costituiscono sempre un attacco destabilizzante alla personalità del minore ed a tutto il suo percorso evolutivo.
Sono stati definiti 9 processi per omicidio colposo conseguenti alla violazione delle norme stradali o all'inosservanza delle norme antinfortunistiche nei posti di lavoro che confermano nel secondo caso, il mancato rispetto da parte degli imprenditori di norme finalizzate a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e l'integrità fisica dei soggetti che vi operano.

Tendenzialmente stabile il numero di processi esauriti per furto in numero di 50, mentre 6 sono i processi per rapina già definiti.
Si registra, tuttavia, un incremento del numero di procedimenti per rapine consumate nel circondario del Tribunale di Nicosia che sono passate da 12 nel precedente periodo a 22, poste in essere in danno di banche e di privati cittadini.

Nel circondario del Tribunale di Enna le denunzie per reati di estorsione sono passate da 19 a 29; mentre per i reati di rapina si è passati dai 10 dell'anno precedente ai 43 nell'anno di riferimento.
Anche se l'aumento in valore assoluto, può apparire poco significativo, la crescita del valore percentuale, desta allarme e non può che essere messo in relazione con un aumentato malessere sociale, alimentato da una grave crisi economica che colpisce un territorio caratterizzato da vaste aree di sottosviluppo e da un bassissimo reddito pro – capite.

Il territorio del circondario di Enna, per la sua collocazione geografica, costituisce un'area limitrofa a zone a forte densità mafiosa come sono le province di Palermo, Catania, Messina e le organizzazioni criminali tendono ad estendere il loro controllo tanto più che recentemente sono stati approvati stanziamenti di ingenti fondi per la realizzazione di opere pubbliche e la criminalità organizzata è particolarmente attiva nell'intercettare i flussi di denaro.
L'azione di contrasto di tali fenomeni è stata esercitata anche mediante l'instaurazione di diversi procedimenti penali a carico di persone appartenenti o affiliate a cosche di tipo mafioso, tra cui di particolare rilievo è un procedimento a carico di 6 soggetti.

Sono stati conclusi 22 processi per reati contro la Pubblica Amministrazione: alcuni di essi riguardano casi di corruzione (uno di essi vedeva come imputati Agenti appartenenti alla Polizia stradale di Gela), mentre gli altri riguardano casi di peculato, di frode nelle pubbliche forniture, di tentata concussione e di abuso di atti d'ufficio. Grande risonanza ha suscitato per la gravità dei fatti ed il numero degli indagati, il procedimento nei confronti di 38 soggetti, per reati di associazione a delinquere, concussione, corruzione, abuso di ufficio ed altro posti in essere da una ramificata organizzazione operante nell'ennese, in concorso con alcuni pubblici funzionari.
Al di là del loro numero tali reati costituiscono il sintomo di una diffusa illegalità che inquina la Pubblica Amministrazione e provoca nella società civile sfiducia ed un senso di sconfitta e di impotenza e contribuisce anche ad abbassare la soglia della legalità.

Parimenti meritevoli di riflessione sono i delitti di abuso d'ufficio che provano come sia presente nei pubblici ufficiali ed in particolare nei pubblici amministratori locali, la pratica di favorire amici ed elettori allo scopo di ampliare illegalmente la base del consenso.
Allo stesso modo va sottolineato il frequente e spesso poco comprensibile ricorso ad incarichi a soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione. Simili modalità di gestione della cosa pubblica non solo sviliscono le risorse in organico, ma determinano un notevole dispendio di denaro pubblico, proprio in un periodo che richiede tagli di spesa.

L'assenza di controlli di merito sull'attività degli enti e la disciplina codicistica che ha limitato l'area di intervento del Giudice ordinario alle sole violazioni di legge e di regolamento escludendo le altre disposizioni amministrative di indirizzo e di interpretazione, esigono una rivisitazione della norma introdotta con la novella n. 234 del 16 luglio 1997.
Le conseguenze incidono pesantemente sul buon andamento della pubblica amministrazione, e contribuiscono anche ad una generale decadenza etica della condotta dei cittadini che direttamente o indirettamente interagiscono con la pubblica amministrazione medesima.
Sono stati definiti:

  • 7 processi in materia di frodi comunitarie e 33 per truffe nelle sovvenzioni pubbliche;
  • 16 processi aventi ad oggetto il delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso che hanno riguardato sia la provincia di Caltanissetta che quella di Enna. Ciò dimostra la presenza sempre viva della criminalità organizzata che appare ben radicata nel territorio e capace di attrarre ancora oggi sodali e simpatizzanti;
  • 36 processi per spaccio di sostanze stupefacenti di cui 9 per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. La presenza tra gli imputati di soggetti affiliati ad organizzazioni mafiose, dimostra come il commercio degli stupefacenti continui a costituire una delle attività privilegiate dalla criminalità organizzata.

Non sono stati trattati processi per reati di criminalità informatica.

Sono sopravvenuti 41 appelli avverso decreti di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali e ne sono stati definiti 58; la pendenza è così diminuita passando da 127 a 110 procedimenti.
Deve osservarsi che l'istituto mantiene una specifica utilità nei confronti di soggetti dediti ad attività e traffici illeciti o che sono sospettati di essere inseriti in contesti di criminalità associata, in quanto consente di contrastare contatti, collusioni, frequentazioni, favori e coinvolgimenti in affari che, nel giudizio penale, non sempre sono sufficienti a giustificare una pronuncia di condanna.
Le misure di prevenzione risultano, poi, fondamentali nella lotta al crimine organizzato perché l'esproprazione di beni acquisiti con le lucrose attività illecite, per un verso priva i titolari di questi beni di risorse destinate ad incrementare ulteriormente le loro delittuose attività e per un altro costituisce una sorta di risarcimento in favore della collettività per i danni subiti a causa della presenza sul territorio di forze che impediscono lo sviluppo sociale ed economico della società legale.

Nell'anno in esame si è registrato un incremento delle domande proposte per riparazione per ingiusta detenzione che sono state 49 a fronte delle 32 del periodo precedente. I procedimenti definiti sono 36 a fronte dei 45 dell'anno precedente 14 dei quali si sono conclusi con l'accoglimento e 22 con il rigetto.

I reati in materia di abusivismo edilizio nel distretto numericamente sono rimasti invariati rispetto al periodo di riferimento precedente. A tal proposito, tuttavia, occorre osservare che la vigilanza sul territorio, affidata alla polizia municipale, ha risentito della deficienza di organico della polizia medesima.

È, altresì doveroso sottolineare che le ingiunzioni comunali a demolire le opere abusive rimangono ineseguite e ciò sia perché le aste, indette a tale scopo, secondo quanto affermato dagli stessi Comuni, restano deserte, ma anche perché la convenzione stipulata il 15 dicembre 2005 tra il Ministero della Giustizia, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della Difesa, non riesce a trovare applicazione. Tale situazione di fatto ha indotto nell'opinione pubblica il convincimento che l'abusivismo edilizio gode in sostanza di una sorta di impunità in quanto le conseguenze della consumazione del reato sono riconducibili soltanto ad un processo penale per altro del tutto privo di effetti concreti, quando il reato non venga prescritto per decorrenza dei termini.

I reati in materia ambientale sono per lo più connessi alla presenza nel territorio di Gela di una grande raffineria ed in modo particolare sono legati all'attività produttiva dell'insediamento industriale. L'Autorità giudiziaria vigila sul rispetto della normativa sul trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, sull'inquinamento dell'aria, delle acque superficiali, di falda e del mare, ma in ordine a tali procedimenti si incontrano notevoli difficoltà non solo a causa dei complessi e costosi accertamenti tecnici ma anche per l'incombere della prescrizione dei reati per la decorrenza dei termini che risultano troppo esigui.

Il consuntivo del lavoro giudiziario svolto dalle due sezioni penali, nel decorso periodo 1º luglio 2006 – 30 giugno 2007, può considerarsi complessivamente soddisfacente. Relativamente agli appelli sopravvenuti si registra una diminuzione del 27%, si è passati ad 819 processi di cui 409 dinanzi la I sezione e 410 dinanzi la II sezione.
Gli appelli definiti sono stati 790 dinanzi alla I sezione e 483 dinanzi la II sezione per complessivi 1.273. Il numero dei processi definiti è stato, comunque, maggiore dei sopravvenuti e ciò ha comportato una diminuzione dei processi pendenti che sono passati da 1.255 ad 874 dinanzi la I e da 1.140 a 1.067 dinanzi la II sezione della Corte d'Appello, per un numero complessivo di 1.941 appelli pendenti rispetto ai 2.395 del precedente periodo.
La durata media dei processi è passata da 733 giorni a 648 giorni nella I sezione e da 664 a 902 giorni nella II sezione.
Sono stati depositati 321 ricorsi per Cassazione, pari al 23% del totale dei procedimenti definiti a fronte dei 384 del precedente anno.

Nell'anno in esame non si è fatto ricorso alle questioni pregiudiziali previste dall'art. 234 del trattato CEE né si sono registrate occasioni di diretta applicazione della disciplina comunitaria.

Nulla è possibile rilevare in ordine agli effetti pratici della legge 5 dicembre 2005 n. 251 poiché le impugnazioni all'esame delle Sezioni Penali della Corte riguardavano processi pregressi ai quali non va applicata la nuova normativa.
Nel periodo in esame la Corte d'Assise di Appello ha emesso n. 20 sentenze rispetto a 12 dell'anno precedente di cui 4 pronunciate ai sensi dell'art. 599 c.p.p.
È stata emessa una ordinanza di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 599 c.p.p..
Il saldo statistico dei procedimenti penali esauriti rispetto ai sopravvenuti è sicuramente positivo: i procedimenti esauriti sono stati 21 a fronte dei 13 dell'anno precedente e quelli sopravvenuti sono stati 16 a fronte degli 11 dell'omologo periodo antecedente.

Nella Corte d'Assise d'Appello i tempi medi di definizione dei processi si sono ridotti in modo rimarchevole passando da una durata media di giorni 487 nel periodo precedente ad una durata media attuale di giorni 247 e ciò malgrado le numerose astensioni dalle udienze, in adesione a manifestazioni nazionali e locali, proclamate dai difensori degli imputati interessati, che inevitabilmente hanno dilatato i tempi di conclusione dei processi a causa dei vari rinvii dei dibattimenti.
I ricorsi per Cassazione proposti sono stati n. 14 rispetto ai 21 dell'anno precedente, con un decremento del 33%.
Il risultato complessivo dell'attività della Corte d'Assise d'Appello può ritenersi positivo se si considera che la sezione è composta da magistrati assegnati anche ad altri compiti.
Il ricorso al procedimento speciale del patteggiamento in appello (processi definiti 4), ha indubbiamente ridotto, laddove è stato scelto, i tempi di definizione del processo di appello, ma poco significativo è il vantaggio per quanto riguarda l'accelerazione della definitività della decisione.
Rimangono, poi forti riserve in ordine all'istituto che viene utilizzato spesso da chi vi ricorre, in aggiunta ai riti alternativi sperimentati in primo grado, per attenuare ulteriormente la pena e ciò produce indubbiamente una svalutazione della funzione preventiva e retributiva della sanzione.
Tra i processi definiti in Corte d'Assise d'Appello vanno menzionati per la gravità dei fatti e per il clamore suscitato:

  • il processo c/C. D. + 7 relativo all'uccisione da parte di "Cosa Nostra" di un imprenditore, già amministratore di un comune del Nisseno;
  • il processo c/R. S. + 2 relativo al duplice omicidio B..

Quanto alla tipologia dei reati pervenuti alla conoscenza della Corte di Assise di Appello, si evidenzia che l'81% dei processi pervenuti (63% dell'anno precedente) il 58% dei processi definiti (61% del periodo precedente) e l'80% dei processi pendenti (73% dell'anno trascorso) riguarda reati commessi da affiliati ed esponenti della criminalità di tipo mafioso ed in favore dell'organizzazione a delinquere di riferimento.
Tre processi riguardano omicidi commessi nell'ambito di un contesto familiare e si inquadrano in una piuttosto diffusa condizione di malessere delle relazioni familiari, talvolta caratterizzate da profonde incomprensioni e da un elevato tasso di violenza che anche per futili motivazioni travolgono ogni vincolo affettivo.

Le due sezioni penali della Corte e la Corte di Assise di Appello, hanno preso in esame 83 istanze per il patrocinio a spese dello Stato: 74 sono state accolte e 9 sono state rigettate a fronte del precedente anno quando si sono registrate 117 istanze di cui 94 accolte, 20 rigettate e 3 revocate.
In merito all'applicazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato, va ribadito ancora una volta quanto già affermato nella relazione sull'amministrazione della Giustizia del precedente anno: il sistema legale fondato sulla mera autocertificazione della sussistenza delle condizioni di reddito necessarie per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non appare in grado di selezionare le richieste legittime da quelle strumentali e ingiustificate. Esso consente l'utilizzazione dell'istituto da parte delle organizzazioni mafiose che lo trasformano in fonte di autofinanziamento a spese dello Stato e dell'amministrazione della Giustizia.
È noto che il giudizio sull'attribuibilità del beneficio è affidato ai magistrati, in un contesto normativo che manifestamente diffida del libero convincimento del Giudice e riserva i controlli all'Amministrazione finanziaria che appare del tutto indifferente a tale specifico e, se si vuole, marginale profilo dei propri compiti istituzionali ed incapace di destinare risorse all'attività di accertamento delle false dichiarazioni di impossidenza.
Si deve tenere conto del fatto che i proventi delle attività illecite, stimate in cifre da capogiro, non danno evidentemente luogo a singole "dichiarazioni dei redditi"ed inoltre si deve considerare anche la realtà delle dinamiche interne delle organizzazioni mafiose ed, in particolare delle relazioni tra mafiosi liberi e detenuti, posto che "cosa nostra" mantiene il suo spessore criminale anche in quanto riesce a provvedere alle esigenze dei propri affiliati detenuti.
Si verifica, così, il paradosso di uno Stato che paga le spese legali a mafiosi, narcotrafficanti e criminali di ogni risma, spesso anche recidivi, e lesina mezzi e risorse a chi quei processi deve in qualche modo celebrare.

 

Per quanto riguarda la durata media dei processi penali nei quattro tribunali del distretto si registra una diminuzione del tempo medio di definizione dei processi nella fase delle indagini preliminari per i quali si passa dai 555 giorni nell'anno precedente agli attuali 183, mentre per i processi penali nella fase dibattimentale si conferma la tendenza all'aumento del tempo medio di definizione già registrata nell'anno precedente e si passa da 896 a 951 giorni.
Naturalmente la durata media complessiva sopra riportata è stata determinata da valori diversi nei quattro tribunali.
Ed infatti i tribunali di Nicosia, Gela e Caltanissetta hanno fatto registrare durate medie al di sotto del dato distrettuale sia in fase di indagini preliminari che in fase dibattimentale con valori, rispettivamente di 39, 104 e 120 giorni per i procedimenti di competenza del GIP e di 542, 678 e 979 giorni per il dibattimento.
Il Tribunale di Enna con una durata media di 367 giorni al GIP e di 1.301 giorni al dibattimento è risultato al di sopra della durata media del distretto.
Per il periodo in esame sono sopravvenuti, rispettivamente, 150 nuovi processi per il tribunale in composizione collegiale e 2.493 in composizione monocratica.

Rispetto all'anno precedente il numero dei procedimenti sopravvenuti non ha subito variazioni di rilievo per il dibattimento collegiale, mentre per il dibattimento del giudice monocratico si registra una diminuzione.
I processi definiti sono stati 176 presso il tribunale in composizione collegiale e 2.137 presso il tribunale in composizione monocratica.
Rispetto all'anno precedente si registra una lieve diminuzione sia per il dibattimento monocratico (-23) che per il collegiale (-12).
Il numero dei processi definiti nel periodo di riferimento presso il tribunale monocratico è stato minore del numero dei processi sopravvenuti, di conseguenza sono aumentati i processi pendenti, passati da 6.293 a 6.465. Mentre dinanzi al collegio i processi definiti nel periodo sono stati maggiori dei sopravvenuti e quindi il numero di processi pendenti è diminuito passando da 213 a 184.
Quest'ultimo dato assume maggiore rilevanza considerato che nei quattro tribunali il carico del dibattimento collegiale è, per una parte significativa, costituito da complessi procedimenti cumulativi aventi ad oggetto fatti di criminalità mafiosa che richiedono per la loro natura dibattimenti complessi e impegnativi, e processi per violenza sessuale e pedofilia altrettanto complessi e impegnativi.
Anche i valori assunti dagli indici di smaltimento evidenziano soprattutto, per il dibattimento collegiale un notevole impegno da parte dei suddetti uffici. Infatti, l'indice di smaltimento complessivo del distretto è pari al 49% della giacenza, con il Tribunale di Enna perfettamente in media, il Tribunale di Caltanissetta al di sotto della media e i Tribunali di Gela e Nicosia nettamente al di sopra della media con valori rispettivamente pari a 57% e 58%.

Presso gli uffici GIP il numero dei processi sopravvenuti dal 1º luglio 2006 al 30 giugno 2007 è stato pari a 12.173, in aumento rispetto all'anno precedente, distribuiti in 37% procedimenti contro autori noti e 63% contro ignoti.
Il numero dei processi definiti è stato pari a 14.037, nettamente superiore rispetto ai 12.127 dell'anno precedente. Tali decisioni hanno, inoltre, superato il numero delle nuove iscrizioni rimanendo così pendenti, al 30 giugno 2007, n. 5.553 procedimenti, in netta diminuzione rispetto ai 7.711 procedimenti pendenti al 30 giugno 2006.
Anche presso gli uffici GIP del distretto il livello di produttività è stato notevole. Infatti, il valore dell'indice di smaltimento complessivo del distretto è risultato del 71%, ed ancora i tribunali di Gela e Nicosia presentano valori al di sopra dell'indice di smaltimento distrettuale rispettivamente pari a 78% e 88%.

Dinanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta, dal 1º luglio 2006 al 30 giugno 2007, sono sopravvenuti 13 processi, ne sono stati definiti 11 rimanendo, così, pendenti n. 14 processi.

  1. Tipologia dei reati

    In ordine ai delitti oggettivamente e soggettivamente politici, non si registrano procedimenti pendenti o già definiti, né in fase dibattimentale né in fase di indagini.
    L'attività criminale di tipo mafioso si mantiene su livelli elevati e meritevoli di attenzione. Il crimine di tipo mafioso continua a segnare ed a condizionare il distretto di Caltanissetta in cui operano le tradizionali consorterie mafiose con interessamento di larghi settori del tessuto socio economico del territorio e pericolose infiltrazioni della mafia nel settore degli appalti pubblici.
    Nonostante la continua attività di repressione, notoriamente "cosa nostra" rimane un'organizzazione ancora capace di mettere in crisi le basi della convivenza civile e di pregiudicare lo sviluppo economico e sociale del territorio in cui opera.
    Anche dove il fenomeno dell'associazionismo mafioso sembri non operare, come per esempio nel circondario di Nicosia, caratterizzato da un'economia povera e prevalentemente agricola ed in cui le potenti organizzazioni mafiose non hanno interesse a penetrare, non si può certo parlare di assenza di tale fenomeno. Tale territorio, caratterizzato da un limitato indice di criminalità e conseguentemente da una minore presenza di forze dell'ordine, viene, infatti, sfruttato come base logistica per comode latitanze o come luogo sicuro per riunioni di vertice.
    In tale ottica non appare casuale l'arresto, nel territorio di Agira, di un pericoloso latitante, indicato come esponente di "cosa nostra" per la zona di Catania, e di alcuni favoreggiatori.

    Non meno rilevante è l'attività mafiosa legata alla gestione del traffico degli stupefacenti, dei furti, e delle rapine generalmente svolta avvalendosi della così detta criminalità comune, spesso terreno di coltura e addestramento di nuovi elementi da inserire nell'organizzazione mafiosa.
    Nell'anno di riferimento, nei tribunali del distretto, sono stati definiti, per reati di associazione mafiosa e per reati in cui è stata contestata l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/91, n. 192 processi, di cui 160 in fase preliminare e 32 in fase dibattimentale; di questi ultimi, 8 sono processi di competenza della Corte di Assise.
    Notoriamente la definizione di tali processi richiede tempi lunghi di definizione e dibattimenti particolarmente complessi anche per l'elevato numero di imputati.
    Al 30 giugno 2007 rimanevano pendenti 107 processi, di cui 52 in fase preliminare e 55 in fase dibattimentale 12 dei quali di competenza della Corte d'Assise.

    Per quanto concerne il fenomeno dell'usura, pur essendo una delle attività frequentemente praticate dalla criminalità organizzata ed in qualche caso anche ad opera di soggetti estranei al crimine organizzato, permangono oggettive difficoltà a monitorare tale fenomeno. Infatti, le vittime di tali forme criminali raramente sporgono denuncia.

    Poco rilevante il numero dei procedimenti per reati contro la P.A. atteso che le modificazioni al testo dell'art. 323 c.p. hanno di gran lunga ristretto i casi in cui illegittimi comportamenti di pubblici ufficiali realizzano il reato di abuso d'ufficio.
    Al riguardo presso il Tribunale di Enna è in fase di trattazione un processo relativo a plurime fattispecie di abuso in atti d'ufficio nei confronti dell'intera giunta comunale di Pietraperzia e di liberi professionisti esterni all'ente locale; inoltre un procedimento è stato definito dal Tribunale di Nicosia per reati di abuso d'ufficio maturati nell'ambito dell'attività veterinaria della ASL di Nicosia.

    Anche per i reati di corruzione e concussione, il numero dei procedimenti trattati o in fase di trattazione è praticamente irrilevante. Tale fenomeno criminoso, infatti, è generalmente difficile da perseguire, stante il patto, scellerato, che lega corruttore e corrotto.

    I delitti di violenza sessuale e pedofilia appaiono diffusi e spesso scaturiscono dai contesti socioculturali poveri, se non addirittura degradati, che ancora esistono nel distretto. In particolare, nel circondario di Nicosia è emerso che spesso tali reati sono stati commessi da soggetti parzialmente o totalmente incapaci e, talvolta, anche in danno di soggetti minorati. Nello stesso territorio vengono, inoltre, segnalati alcuni procedimenti che hanno destato particolare allarme sociale.

    Complessivamente, non presentano variazioni di rilievo i dati relativi agli omicidi volontari, tentati o consumati, e agli omicidi colposi, eccezion fatta per il circondario di Nicosia dove, invece, viene segnalata un'allarmante crescita degli omicidi volontari, tentati o consumati.

    I processi per rapina, estorsione e furto risultano in aumento.

    Per quanto concerne i reati di spaccio di stupefacenti si contano sempre un numero notevole di processi relativi all'art. 73 del DPR n. 309/90.

    Il numero dei reati commessi da cittadini stranieri risulta contenuto, vista la modesta presenza di stranieri nei comuni del distretto. Questi si dedicano generalmente alla vendita ambulante, ad attività agricole e pastorali, ai lavori domestici e di assistenza familiare. Conseguentemente i reati più frequenti sono funzionali ai tentativi di inserimento nel corpo sociale. Sono abituali i falsi personali e documentali, i furti, le ricettazioni e le attività illegali connesse alla vendita ambulante di prodotti con marchi contraffatti.

    Con riferimento ai reati concernenti le cosiddette frodi comunitarie, in passato estremamente numerosi, soprattutto nella provincia di Enna, in merito a incentivi e premi di produttività stanziati in favore di agricoltori ed allevatori, oggi registrano una forte diminuzione, sintomo di un'economia depressa e fortemente legata alla coltivazione della terra.

    Per quanto riguarda i reati contro l'incolumità pubblica e la salute dei cittadini, tutela dell'ambiente e del territorio e di edilizia urbanistica, non si riscontrano variazioni rilevanti. Nello specifico, sono stati trattati o sono in fase di trattazione, soprattutto, procedimenti per reati di incendio doloso, di violazione del D.l.vo n. 22/97, c.d. "decreto Ronchi". Innanzi al GIP di Nicosia è pendente un procedimento penale di particolare allarme sociale, per violazione delle norme del nuovo testo unico sull'ambiente (D.l.vo n. 152/2006), in relazione alla discarica pubblica del Comune di Nicosia, per il quale si procede anche nei confronti di alcuni pubblici funzionari del Comune e si è operato il sequestro preventivo della discarica.

    Per quanto riguarda i reati concernenti le violazioni edilizie e della normativa antisismica il numero dei giudizi nel distretto rimane sempre elevato oltre che per le nuove sopravvenienze anche per i procedimenti sospesi; per questi ultimi, infatti, avuto riguardo alla legge sul condono edilizio, è stata presentata domanda di sanatoria e si è in attesa della definizione del relativo procedimento amministrativo.

    Per i reati societari, di bancarotta ed in materia di diritto penale dell'economia la modesta incidenza dell'attività imprenditoriale nella realtà economica del distretto ha evidenti ripercussioni sul numero dei procedimenti di questa natura. Sono presenti, ed in numero non rilevante, procedimenti per bancarotta ed in materia tributaria.

    Non risultano procedimenti per reati informatici.

    Non si rileva l'adozione di misure specifiche per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive.

    Poche le richieste in materia di assistenza giudiziaria.

    Nel periodo in oggetto, non si sono registrate adozioni del mandato di arresto europeo.

    Relativamente all'applicazione della prescrizione, è aumentato il numero dei processi in fase dibattimentale definiti con sentenza di prescrizione, mentre diminuiscono per i procedimenti innanzi al GIP.

    Complessivamente nei quattro tribunali si sono avute:
    n. 253 sentenze di n.d.p. per intervenuta prescrizione al dibattimento di cui il 95% presso il giudice monocratico a fronte di n. 151 nell'anno precedente;
    n. 169 archiviazioni per prescrizione negli uffici del GIP a fronte di n. 195 nell'anno precedente.

    Il numero delle intercettazioni telefoniche ed ambientali nel periodo è leggermente diminuito rispetto al periodo precedente. Nei quattro tribunali del distretto, infatti, sono state autorizzate complessivamente n. 3.136 intercettazioni (in precedenza ne erano state autorizzate n. 3.353) con un decremento del 7%.

    Piuttosto limitata è la percentuale di accoglimento da parte dei Tribunali del Riesame dei ricorsi avverso l'adozione di misure cautelari personali. Più precisamente del 16,1% per i ricorsi ex art. 309 c.p.p. e del 5% ex art. 310 c.p.p..

    Per quanto concerne il ricorso ai riti alternativi, nel distretto si sono avuti: in fase di dibattimento sono stati definiti n. 204 processi con il rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, n. 102 con l'applicazione del giudizio abbreviato, n. 91 con giudizio immediato e n. 129 con giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale. Con una percentuale del 21% sul totale dei processi definiti in dibattimento.

    Presso gli Uffici del GIP/GUP si sono avuti n. 192 processi definiti con il rito di applicazione della pena su richiesta delle parti, n. 102 con l'applicazione del giudizio abbreviato, n. 51 decreti che dispongono il giudizio immediato e n. 281 decreti penali di condanna, con una percentuale sul totale delle definizioni di questi uffici del 4,4%.

 

Dalle relazioni dei Coordinatori degli uffici del Giudice di Pace del distretto di Caltanissetta e dai dati relativi agli organici e relative coperture emerge che gli uffici del Giudice di Pace di questo distretto constano di 25 unità in servizio su 65 previste in organico con una scopertura di posti del 60% e 82 dipendenti amministrativi su 107 con una scopertura complessiva del 23%.
Per quanto riguarda la giustizia penale, rilevasi che i nuovi processi sopravvenuti nell'anno 2006/2007 sono stati n. 594 presso il dibattimento e n.3.544 presso gli uffici GIP con una diminuzione di -6% al dibattimento e di -24% per i procedimenti della fase preliminare.

In merito all'andamento dei processi definiti si sono avuti n. 490 esauriti nella fase dibattimentale con un aumento dell'11%, mentre nella fase preliminare i procedimenti definiti sono stati n. 2.682 con una diminuzione di -85% rispetto all'anno precedente.
I procedimenti definiti al dibattimento, pur essendo in aumento rispetto all'anno precedente, sono stati inferiori rispetto ai procedimenti sopravvenuti. Ciò si è tradotto in un aumento del 13% dei procedimenti pendenti al 30 giugno 2007 che in valore assoluto sono n. 908.
I procedimenti pendenti dinanzi al GIP sono n. 5.499, con un aumento rispetto all'anno precedente del 19%.
Il tasso di smaltimento è, quindi, lievemente diminuito passando dal 35% al 34%, al dibattimento, mentre è sensibilmente diminuito, passando dal 50% al 33% per i procedimenti dinanzi al GIP.
La durata media dei processi è risultata pari a 578 giorni per il dibattimento, con un aumento di 92 giorni rispetto all'anno precedente, ed a 594 giorni per i procedimenti dinanzi al GIP, con un aumento rispetto all'anno precedente di 234 giorni.
Le tipologie di reato più frequenti sono quelle di ingiurie, lesioni e minacce.
Viene ribadita l'utilità della devoluzione della competenza penale ai giudici di pace in termini di snellimento del carico di lavoro dei tribunali che possono così avvalersi di un maggior numero di magistrati togati da impiegare in processi di maggiore rilevanza sociale.
È stata inoltre valorizzata la conciliazione tra le parti, come metodo privilegiato della risoluzione dei conflitti.
Dai dati sopra riportati emerge, comunque, la necessità di tenere sotto controllo il percorso di definizione dei processi, soprattutto nella fase preliminare propria del Gip, vista la diminuzione nel numero dei procedimenti definiti, il conseguente aumento delle pendenze, ma soprattutto la dilatazione dei tempi di definizione.

Riguardo ai procedimenti c.d. "seriali" il fenomeno non è complessivamente rilevante, ad eccezione del Giudice di Pace di Riesi e del Giudice di Pace di Enna.
Per il primo i procedimenti seriali hanno ad oggetto l'impugnazione di fatture per fornitura dell'acqua emesse dal Comune di Riesi, per il secondo si tratta di procedimenti in materia di sanzione amministrativa ex art. 142 CdS per il superamento dei limiti di velocità ed eccezione di omessa taratura dell'apparecchio misuratore della velocità, c.d. Autovelox.

In tema d'immigrazione ed espulsione degli stranieri, stante l'esistenza a Caltanissetta di un importante Centro di Permanenza Temporanea per stranieri irregolarmente immigrati, l'attività prevalente in materia riguarda la convalida dei provvedimenti di trattenimento presso il centro disposti dal Questore, nonché le decisioni dei ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione emessi dal Prefetto.
Dai dati statistici si rilevano n. 72 ricorsi iscritti presso il Giudice di Pace di Caltanissetta e n. 21 presso il Giudice di Pace di Enna, tutti definiti nel periodo in esame. La pendenza risulta pari a zero.

 


Organizzazione e funzionamento

L'organico del Tribunale di Sorveglianza è composto dal Presidente e da tre giudici.
Va osservato che nell'anno di riferimento dei tre magistrati in organico è mancata la presenza di due dal mese di luglio al mese di dicembre 2006 e soltanto nel semestre dal gennaio al giugno 2007 ci si è avvalsi della presenza di altro magistrato.
Per quanto riguarda il primo semestre ne è derivata una situazione di disagio, invero attenuata dagli effetti deflattivi prodotti dalla legge 31 luglio 2006 n. 241 di concessione dell'indulto.
Nonostante tale situazione, il Tribunale di Sorveglianza, avuto riguardo alla relazione del Presidente, ha espletato, nell'anno di riferimento un notevole volume di lavoro.
Ed, infatti, si è riusciti a definire n. 757 procedimenti a fronte di n. 568 sopravvenuti.
Di conseguenza la pendenza al 30 giugno 2007 è scesa a n. 61 procedimenti a fronte di n. 250 pendenti al primo luglio 2006.

Particolare attenzione è stata riservata alla trattazione dei procedimenti per condannati liberi in sospensione di pena ex art. 656 c.p.p. così come modificato dalla legge 27 maggio 1998 n. 165 (c. d. legge Simeone).
Ne sono stati definiti n. 226 a fronte di n. 151 sopravvenuti, con pendenza al 30 giugno 2007 di n. 14 procedimenti. È rimasto a circa due mesi (dalla data di arrivo degli atti al Tribunale) il tempo medio di definizione di detti procedimenti, assai prossimo a quello adeguato di 45 giorni previsto dall'art. 656, comma sesto, c.p.p.
Complessivamente il Tribunale di Sorveglianza:

  • ha accolto 6 istanze di affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354 e succ. mod. e ne ha rigettato 129;
  • ha accolto una istanza di affidamento terapeutico al servizio sociale ai sensi dell'art. 94 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 rigettandone 12;
  • ha accolto 24 istanze di detenzione domiciliare e ne ha rigettato 75;
  • non ha accolto alcuna istanza di semilibertà, rigettandone due;
  • non ha accolto alcuna istanza di liberazione condizionale, rigettandone 4;
  • ha accolto una istanza di rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 c.p., rigettandone due;
  • non ha accolto una istanza di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 90 D.P.R. 309/1990.

Alle udienze del Tribunale di Sorveglianza hanno partecipato gli Esperti, il cui numero è stato di dodici unità.
Il Presidente riferisce che anche l'impegno dell'Ufficio del Magistrato di sorveglianza è stato notevole.
Tale Ufficio, pur con le già evidenziate assenze di due magistrati nel primo semestre del periodo di riferimento, ha definito 2.514 procedimenti a fronte di una sopravvenienza di 1.809, riducendo la pendenza a soltanto 362 procedimenti.
L'ufficio ha concesso ai detenuti 31 permessi con il rientro di tutti, alla scadenza, in istituto.

In ordine ai procedimenti per liberazione anticipata sono pervenute nell'anno di riferimento 443 istanze (pendenti al 1º luglio 2006 n. 490) e sono stati definiti 837 procedimenti con una riduzione della pendenza a 96 procedimenti.
Al riguardo va ribadito che l'innovazione apportata dalla legge 19 dicembre 2002 n. 277 in tema di liberazione anticipata non ha recato, in concreto, alcun vantaggio all'ufficio, anzi ha cagionato un notevole aggravio di lavoro, in quanto, pur se la suddetta innovazione legislativa ha comportato uno snellimento della procedura di esame delle domande (già riservato al vaglio del Tribunale di Sorveglianza in composizione collegiale), proprio tale semplificazione induce i condannati ad adire il Magistrato di sorveglianza sempre e comunque attendendo (reiterando e sollecitando) la determinazione del Giudice: si tratta spesso di domande infondate che, comunque, impegnano l'ufficio in defatiganti istruttorie e nella redazione di articolati provvedimenti.

In relazione all'applicazione della legge 1º agosto 2003 n. 207 (sospensione condizionata della parte finale della pena detentiva) il Presidente rileva che nell'anno in esame sono stati instaurati n. 41 procedimenti e ne sono stati definiti 45, con una pendenza al 30 giugno 2007 di due procedimenti.

L'espulsione di cittadini stranieri, disciplinata dall'art. 16 del D.l.vo 25 luglio 1998 n. 286, modificato dall'art. 15 della legge 30 luglio 2002 n. 189, è stata disposta, nel distretto, dall'Ufficio del Magistrato di sorveglianza nell'ambito di soli cinque procedimenti.
Degli instaurati procedimenti, pervenuti nell'anno in esame in numero di 28 (pendenti al 1º luglio 2006 n. 18), ne sono stati definiti 34 con pronuncia di inammissibilità, con una diminuzione della pendenza a 5 procedimenti.

 


 

  1. Procedimenti in materia di separazione, divorzi e giustizia minorile

    Premessa

    L'analisi dei dati statistici che riguardano l'attività della Corte d'Appello di Caltanissetta nella materia della famiglia e minorile viene fatta unitariamente, anche se non è stata costituita una sezione unica per la trattazione degli affari nelle suddette materie – a causa dell'inadeguatezza dell'organico – che garantirebbe un'adeguata specializzazione dei Consiglieri addetti alla trattazione, specialmente dopo l'entrata in vigore della legge 8 febbraio 2006 n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli) che ha previsto – fra le altre non secondarie modifiche della disciplina processuale dei giudizi di separazione fra coniugi e di affidamento dei figli nati dalla unione coniugale – l'audizione obbligatoria nei medesimi giudizi "del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento" (art. 155, sexies c.c. introdotto dall'art. 1 della novella citata). Il suddetto adempimento processuale richiede, infatti, che il giudice della famiglia sia nelle condizioni di dare piena attuazione alla riforma dei giudizi di separazione, procedendo all'ascolto dei figli minorenni della coppia dei genitori separandi anche in Corte di Appello (cfr. il quarto comma dell'art. 708 c.p.c., aggiunto dall'art. 2, 1º comma, della citata l. 54/06 che ha ampliato la competenza in tale materia delle Corti di Appello).

    L'approvazione della riforma in esame deve essere positivamente apprezzata perché ispirata dalla finalità di promuovere un approccio maturo e consapevole dei genitori separandi di prole minorenne con l'esigenza di salvaguardia dell'interesse e del benessere dei figli, che assumono, quindi, una posizione "centrale" anche nella fase processuale. Il conseguimento della predetta finalità, quale obiettivo primario della riforma, è rafforzato dal richiamo al delitto previsto e punito dall'art. 12 sexies della legge 1º dicembre 1970 n. 898 per il caso in cui il coniuge – genitore obbligato si renda consapevolmente inadempiente agli obblighi di natura economica (art. 3 della novella), nonché dalla previsione di un sistema (endo) sanzionatorio, attivabile da ciascuno dei coniugi separandi qualora rilevi un inadempimento degli obblighi imposti all'altro coniuge con il provvedimento presidenziale, mediante ricorso seguito dalla convocazione delle parti e dalla successiva adozione dei provvedimenti valutati opportuni da parte del giudice della separazione, il quale può modificare i provvedimenti che regolano taluni aspetti della vita della prole minorenne (ad esempio assegnando il minore, come affidamento esclusivo, al genitore che ha segnalato l'inadempienza).

    Inoltre, con la medesima riforma, il legislatore si è preoccupato di attenuare il rischio della duplicazione di giudizi nella stessa materia, radicando davanti allo stesso giudice della separazione la competenza a conoscere e decidere dei conflitti sull'esercizio della potestà genitoriale e sulle modalità dell'affidamento, seppure tale rischio permanga anche nell'attuale assetto del giudizio di separazione fra coniugi, non essendo stata modificata la ripartizione di competenza nella suddetta materia fra il Tribunale della separazione ed il Tribunale per i minorenni che conserva la competenza esclusiva di trattare e decidere i ricorsi c.d. de potestate regolati dagli artt. 330 e 333 c.c. qualora sia segnalata la realizzazione di condotte gravemente pregiudizievoli per il benessere della prole minorenne da parte di uno o entrambi i genitori separandi.

    Deve, quindi, essere rinnovato l'auspicio per il sollecito avvio dei lavori della Commissione interministeriale costituita nell'anno 2006 dai Ministri della Giustizia e della Salute, specificamente incaricata di elaborare una proposta di riforma delle competenze giurisdizionali nella materia familiare e minorile, in vista della auspicata istituzione di un organo giudiziario realmente specializzato per la trattazione del diritto dei minori e della famiglia con competenza esclusiva e su base territoriale diffusa.

  2. L'attività della Sezione civile nella materia di famiglia

    Nel periodo dal 1º luglio 2006 al 30 giugno 2007, relativamente ai procedimenti in materia di separazione personale dei coniugi e divorzio, si è registrato un consistente incremento della sopravvenienza, pari all'80% e una diminuzione dei processi definiti (-26%), rispetto al precedente periodo, con la conseguenza che i processi pendenti sono aumentati: 53 procedimenti rispetto ai 36 dell'anno passato ed è diminuito l'indice di smaltimento che è risultato pari al 35% del carico di lavoro (il precedente tasso di smaltimento era del 51%).
    L'unico dato positivo è dato dalla diminuzione della durata media dei processi che è stata di giorni 445 con una riduzione di 47 giorni rispetto all'anno precedente.
    Ora, il rilevato incremento della sopravvenienza può essere, almeno in parte, attribuito all'aumento del numero dei procedimenti di reclamo avverso i provvedimenti temporanei e urgenti valutati opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, deliberati nella fase presidenziale del giudizio di separazione fra coniugi, in ragione della nuova competenza attribuita alle Sezioni Civili delle Corti di Appello (art. 708, comma IV, c.p.c.).

    Va, parimenti, segnalato l'altrettanto prevedibile incremento dell'attività istruttoria strumentale per la definizione dei medesimi procedimenti di reclamo, indotto dalla richiamata riforma del procedimento civile di separazione fra coniugi, nella parte in cui è stata prevista l'audizione obbligatoria nei medesimi giudizi della prole minorenne dei genitori separandi (cfr. l'art. 155 sexies cod. civ.).
    Pertanto la compiuta attuazione della suddetta riforma comporterà un aumento delle sopravvenienze in tale materia – ed un prevedibile incremento dell'attività istruttoria direttamente ricollegantesi all'assolvimento del richiamato onere processuale – che peraltro la sezione civile di questa Corte potrà affrontare adeguatamente, avendo già sperimentato una specifica attenzione nella trattazione della medesima materia in ossequio ai principi sanciti dalle Convenzioni internazionali, che hanno imposto al legislatore della riforma dei giudizi di separazione di sancire normativamente l'esigenza di considerare specificamente, anche nella fase di appello, le aspettative e le concrete necessità dei minori interessati alla definizione dei procedimenti di separazione e di scioglimento degli effetti civili del matrimonio in adesione ai principi enunciati ed ai corrispondenti diritti riconosciuti agli stessi minori dalla Convenzione di New York aperta alla firma il 28 novembre 1989 (ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176) e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo aperta alla firma nella città di Strasburgo in data 25 gennaio 1996 (ratificata dallo Stato Italiano con legge 20 aprile 2003 n. 77).

    Va, poi, segnalato che il previsto incremento delle sopravvenienze nelle materie esaminate potrebbe essere significativamente contenuto, per effetto di un accorto utilizzo dei nuovi strumenti processuali offerti dalla medesima legge n. 54 del 2006 al Tribunale di primo grado, per effetto della valenza "pedagogica" e latu sensu culturale, della riforma, finalizzata al contenimento del livello di conflittualità fra i coniugi – genitori separandi, che potrebbe derivare appunto da un sapiente ricorso allo strumento del "rinvio" della deliberazione dei provvedimenti sull'affidamento della prole minorenne – e delle altre determinazioni dirette a regolare il rapporto fra i coniugi separandi in ambito patrimoniale – previsto dal medesimo art. 155 sexies cod. civ. ("qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli"), nonché per l'effetto dissuasivo ragionevolmente determinato dal citato meccanismo (endo) sanzionatorio previsto dalla medesima legge per contrastare le violazioni degli obblighi assunti reciprocamente dai coniugi separandi per regolare il rapporto con i figli (cfr. l'art. 709 ter c.p.c. introdotto dall'art. 2 della legge 54/2006 che sanziona "il genitore inadempiente" nel caso in cui siano attuate "gravi inadempienze" o "atti che comunque arrechino pregiudizio al minore o ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento").

  3. L'attività della Sezione specializzata per i minorenni

    La Sezione in riferimento, nel periodo dal 1º luglio 2006 al 30 giugno 2007, ha trattato e definito la quasi totalità degli affari iscritti sia nel Ruolo civile che in quello penale.
    Considerata, peraltro, la specificità delle problematiche organizzative e di quelle afferenti alla materia trattata – sul piano del diritto sostanziale e di quello processuale – nei due ambiti di competenza, quello civile e quello penale, si ritiene opportuno esaminare separatamente l'attività della Sezione per ciascuna di tali materie.

    In relazione ai procedimenti civili in materia di minori il dato statistico ha evidenziato una lieve riduzione della pendenza, un aumento della durata media dei processi (494 giorni rispetto ai 402 dell'anno precedente), mentre l'indice di smaltimento è rimasto praticamente invariato rispetto al periodo precedente.
    Per l'individuazione dell'origine della tendenza evidenziata dal riferito rilievo statistico si richiama l'analisi svolta per il flusso dei procedimenti trattati dalla Sezione nella materia della separazione fra coniugi e di scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
    Infatti, anche nella trattazione in grado di appello dei procedimenti minorili civili la Sezione si è trovata per diversi procedimenti nella necessità di disporre una integrazione istruttoria, particolarmente nei giudizi di appello avverso sentenze che hanno dichiarato l'adottabilità dei minori, in considerazione della circostanza che non infrequentemente i relativi giudizi pervengono all'esame della medesima Sezione a distanza di tempo da quando sono state eseguite dal Tribunale per i minorenni (in via istruttoria) le verifiche sull'idoneità dei genitori ad esercitare adeguatamente la funzione genitoriale.
    Tale integrazione istruttoria è consistita nell'eseguire accurate verifiche, delegando all'uopo per i singoli casi i servizi territoriali e quelli socio–sanitari rispettivamente interessati per i singoli casi, conferendo alcune volte anche un'indagine specialistica, mediante un consulente tecnico d'ufficio, e procedendo inoltre all'audizione dei minori interessati.
    Peraltro tale attività di integrazione istruttoria è svolta, attraverso il conferimento della relativa delega, pienamente coerente con le loro competenze specialistiche, dai giudici onorari componenti della Sezione specializzata, i quali già in passato hanno fornito un apprezzabile apporto.
    Si rileva, inoltre un ulteriore consolidamento positivo dei rapporti di collaborazione attivati dalla Sezione specializzata in relazione ai casi più complessi con i Dirigenti e gli Operatori dei servizi socio–sanitari operanti nel territorio del distretto.
    Si evidenzia, infine, che non sono stati emessi nel periodo di riferimento provvedimenti in materia di sottrazione internazionale dei minori, né risulta applicata la Convenzione aperta alla firma nella città dell'Aja, ratificata con legge 64/1994.

    In relazione ai procedimenti penali in materia di minori i rilevamenti statistici hanno evidenziato un ulteriore incremento del tasso di smaltimento dei processi pendenti (69% pari al 4% in più rispetto al corrispondente periodo precedente), una lieve riduzione della pendenza e anche della durata media dei processi (194 giorni rispetto ai 208 dell'anno precedente).
    Va, inoltre, segnalato che è proseguita anche nel periodo in esame l'applicazione agli imputati (3 processi) dell'istituto della messa alla prova (regolato dall'art. 28 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, che ha approvato la disciplina del processo penale minorile e dall'art. 27 del D.l.vo 28 luglio 1989 n. 272) la cui applicazione anche nel giudizio di appello è stata peraltro recentemente avallata dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass., I Sez, 23 febbraio 2006 n. 6.965, rif. Ced RV 233439).
    La particolarità dell'utilizzo di tale istituto nell'esperienza operativa della Sezione specializzata di questa Corte discende dalla peculiare "tipologia" degli ammessi alla prova, fra i quali anche imputati di compartecipazione organica in associazione di tipo mafioso e altri gravi reati che in precedenza la Corte nissena e lo stesso Tribunale per i minorenni avevano valutato "ontologicamente" preclusivi per l'applicazione dell'istituto.
    Al riguardo va osservato che la predetta misura è stata applicata nei confronti di un minore, imputato di partecipazione organica in un sodalizio mafioso (c.d. "stidda") operante nella città di Gela. Ora l'applicazione della messa alla prova è stata preceduta da una prolungata fase cautelare, caratterizzata da un primo periodo (circa due anni, su sei anni di pena detentiva irrogata dal Tribunale per i minorenni) di restrizione carceraria in un Istituto penale per minorenni ed un successivo inserimento – sempre in stato cautelare – in una Comunità educativa prolungatosi sino all'emissione dell'ordinanza che ha disposto la m.a.p.: cosicché, nella sostanza, il suddetto imputato ha comunque espiato oltre la metà della pena irrogata con la sentenza di condanna di primo grado.
    L'ammissione alla prova è stata poi preceduta da una piena confessione, in relazione a tutti i delitti per i quali il minore era imputato, resa nell'udienza dibattimentale fissata per l'applicazione della m.a.p., che è stata disposta per un periodo di due anni, che si è compiuto con esito positivo il 30 settembre 2007.
    Va, inoltre, segnalato che l'esito processuale perseguito dall'imputato, dal gruppo educativo e dalla Sezione specializzata di questa Corte, che ha infine approvato il progetto di intervento rieducativo, è stato il frutto di una felice collaborazione "interistituzionale" e di un lavoro "di rete" proficuamente sperimentato.
    Deve, infine, rilevarsi che nel periodo in esame, si è consolidata la collaborazione "in rete" degli Operatori dell'U.s.s.m., dei servizi socio assistenziali degli Enti locali e delle comunità educative operanti nel territorio del distretto.

  4. Sezione civile

    Nel periodo di riferimento (1º luglio 2006–30 giugno 2007) si è registrata una diminuzione dei processi di cognizione ordinaria pendenti passati da 990 a 865 essendo aumentato il numero dei processi definiti (+ 11%).
    La durata media dei procedimenti è stata di 958 giorni a fronte di 1.165 del precedente periodo ed è aumentato il tasso di smaltimento dei processi che è stato del 32% rispetto al 27% dell'anno precedente.
    Il totale delle sentenze pubblicate è stato pari a n. 354.
    Pertanto il saldo statistico dei procedimenti esitati rispetto ai sopravvenuti è risultato ampiamente positivo.

    Nel periodo in questione emerge, anche per la vasta eco che ha avuto sull'opinione pubblica, la decisione adottata dalla Corte in oltre quaranta cause gemelle, iniziate nel maggio 1997 presso il locale Tribunale.
    In quei giudizi un'impresa, che nell'anno 1976 aveva promesso in vendita numerosi appartamenti di sua realizzazione, aveva richiesto che venisse dichiarato prescritto il diritto alla stipula del contratto definitivo di acquisto e, in pari tempo, che i promittenti acquirenti convenuti in giudizio, ai quali il possesso era stato trasferito nel 1978, fossero condannati al rilascio degli immobili perché detenuti senza titolo, nonché al pagamento dei frutti, da determinarsi in base alla legge sull'equo canone.
    Con sentenze del 2001 il Tribunale aveva rigettato le domande della società attrice di rilascio degli immobili, accogliendo, invece, la domanda riconvenzionale di trasferimento della proprietà ex art. 2932 c.c., subordinandolo al pagamento del residuo prezzo e delle spese relative agli oneri accessori.
    Nei successivi giudizi di appello questa Corte con sentenze non definitive del 2003 e con le sentenze definitive del novembre 2006, ha definitivamente deciso sull'annoso contenzioso provvedendo a quantificare l'importo dovuto da ciascun acquirente per il passaggio di proprietà.

    Merita, altresì, di essere segnalata un'altra sentenza pronunciata nel febbraio di quest'anno con la quale la Corte, a fronte della richiesta di due professionisti di ottenere il pagamento di ingenti somme di denaro per la progettazione di un'area pubblica comunale, ha ritenuto – prendendo posizione su una materia oggetto di contrasto giurisprudenziale – che l'ente locale non fosse tenuto alla controprestazione, giacché l'incarico professionale era stato conferito in assenza di previa copertura finanziaria, con la conseguenza che, ai sensi del d.l. 66/1989, era da ritenersi insussistente un rapporto di immedesimazione organica tra l'amministratore comunale, da una parte, e la pubblica amministrazione, dall'altra.
    Altre questioni affrontate con sentenza da questa Corte sono:

    1. la distinzione tra direttore dei lavori ed ente appaltante ed in particolare la questione sull'addebito al Comune del ritardo con cui il direttore dei lavori ha rimesso lo stato di avanzamento dei lavori, con conseguente responsabilità del Comune;
    2. la possibilità di derogare convenzionalmente al regime legale della revisione prezzi (causa sottoposta ratione temporis alla legislazione sui lavori pubblici anteriormente vigente);
    3. la responsabilità patrimoniale in capo all'ente appaltante nei casi in cui la sospensione dei lavori sia stata determinata dalla negligenza dell'amministrazione appaltante.

    In materia di espropriazione per pubblica utilità la Sezione si è occupata della questione sulla edificabilità dei suoli inseriti dalla previsione urbanistica "a verde attrezzato", ma inclusi all'interno del P.E.E.P., con conseguenti possibilità edificatorie e diritto all'indennizzo secondo i valori di mercato, ben superiori alla determinazione della indennità di esproprio fissata dal Comune.
    Nella stessa materia riguardante l'espropriazione, la Sezione si è occupata, con riferimento ad un'area espropriata per la realizzazione di un edificio scolastico, inclusa dallo strumento urbanistico in zona F, della controversa questione dell'edificabilità dei suoli adottando la soluzione che in tale ipotesi l'area interessata può essere considerata edificabile qualora sia stato accertato che la destinazione ad edificio scolastico abbia carattere localizzativo (c.d. pre–espropriativo). Ha, quindi, ritenuto che bisogna tenere conto della zona in cui l'opera pubblica da realizzare garantisce la prestazione del servizio ed ha deciso di considerare l'area destinata ad edificio scolastico di natura edificabile e di liquidare un indennizzo in misura superiore alla somma offerta dall'ente espropriante.
    Infine osservasi che in materia di diritto comunitario non vi sono stati casi di particolari applicazioni.

  5. Movimento dei procedimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria

    Nel periodo di riferimento si è registrato un aumento della pendenza (1.121 procedimenti rispetto ai 1.021 dell'anno precedente) e della durata media dei processi (738 giorni rispetto ai 557 del precedente anno), anche se il numero delle sentenze emesse è stato di 448 (pari al 52,15% di tutti i procedimenti definiti con sentenza). Tale aumento è certamente connesso alla pendenza di oltre cento cause relative al personale A.T.A. rispetto alle quali risulta sollevata eccezione di incostituzionalità con ordinanza del Tribunale del Lavoro di Venezia in relazione alla L. 218/2005, che è stata ora risolta con la sentenza n. 234 del 2007 della Corte Costituzionale.

    In generale il contenzioso non ha subito significativi incrementi, anzi vi è stata una contrazione delle sopravvenienze pari al 14%. Comunque la fissazione di un cospicuo numero di cause per ciascuna udienza, ha consentito alla Sezione di mantenere fermi i tempi medi intercorrenti tra la data di deposito del ricorso in appello e la prima udienza di discussione a meno di un anno.
    La Sezione Lavoro della Corte, nell'anno di riferimento, si è occupata della trattazione e definizione di alcuni processi, sia in materia di lavoro che di pubblico impiego, comportanti la soluzione di complesse problematiche giurisprudenziali, alcune solo di recente risolte dall'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione o della Corte Costituzionale.

    Numerosi sono, inoltre, i procedimenti nascenti da rinvio della Corte di Cassazione ex art. 392 c.p.c. provenienti dalle Corti di Appello di Catania e di Palermo.
    Vanno, altresì, segnalati i numerosi appelli proposti da lavoratori a termine licenziati nei confronti delle Poste Italiane s.p.a. aventi ad oggetto la complessa problematica dell'operatività dell'art. 23 l. n. 56/87 in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e la facoltà della contrattazione collettiva di prevedere diverse ipotesi di apposizione del termine, contenzioso in relazione al quale si riscontrano spesso pronunce discordanti.

  6. Movimento dei procedimenti di equa riparazione ex legge 24 marzo 2001 n. 89 (c.d. legge Pinto)

    I processi pendenti sono aumentati da 72 a 131 perché quelli sopravvenuti sono aumentati del 99%, passando da 102 a 203, anche se i procedimenti esauriti sono stati 144 (con un incremento del 66% rispetto all'anno precedente) e l'indice di smaltimento è stato del 52%.
    Da un punto di vista statistico, vi è un'assoluta prevalenza dei provvedimenti di accoglimento delle istanze (oltre il 90% di tutti i procedimenti pendenti), ancorché siano adottati criteri rigidi di valutazione delle domande.

    I ritardi denunciati, che riguardano prevalentemente il settore civile, afferiscono principalmente ai giudizi civili assegnati alle Sezioni Stralcio dei Tribunali, che spesso hanno avuto una durata di oltre dieci anni soltanto nel giudizio di primo grado.
    Altri ritardi riguardano, sia pure in misura minore, i procedimenti fallimentari ed alcune cause rimaste per alcuni periodi "congelate" a causa del trasferimento ad altra sede del magistrato assegnatario e alle frequenti applicazioni dei giudici titolari alla trattazione di complessi procedimenti penali (questo soprattutto per i Tribunali di Trapani, Sciacca, Agrigento, Marsala e Termini Imerese).

    Da un punto di vista geografico la maggioranza dei procedimenti promossi ai sensi della legge 89/2001 riguarda cause pendenti davanti al Tribunale di Palermo ed alla Corte di Appello di Palermo, in misura minore gli altri Tribunali del distretto con la prevalenza, tra questi, dei Tribunali di Agrigento e Marsala.
    Inoltre non mancano le richieste di equo indennizzo per i procedimenti pendenti davanti al TAR ed alla Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale di Palermo – ove si assiste alla durata ultradecennale dei procedimenti (i relativi provvedimenti di fissazione vengono adottati anche a distanza di oltre dieci anni dal deposito dei ricorsi) con conseguente pieno accoglimento delle domande di equa riparazione, con indennizzi particolarmente consistenti.

    In numero minore, ma non meno problematiche, sono le richieste di equa riparazione in materia penale, che riguardano prevalentemente procedimenti di criminalità organizzata con un gran numero di imputati, come tali, di non facile e spedita soluzione.
    Quanto ai correttivi di un contenzioso che si alimenta in se stesso, rispetto al quale negli ultimi anni si è assistito ad un incremento costante, si è ravvisata da più parti la necessità di ridurre il numero delle iscrizioni di tali procedimenti che, tra l'altro, devono essere definiti in tempi assai brevi (quattro mesi ai sensi dell'art. 3, comma 6, l. 89/2001).
    Analogamente, dovrebbero essere disincentivati atteggiamenti meramente speculativi di chi, essendo rimasto soccombente in un giudizio (ad esempio civile) chiede l'equa riparazione per l'irragionevole durata. Attualmente l'esito negativo della controversia non preclude in linea di principio il risarcimento ai sensi della legge 89/2001, perché tale procedimento prescinde dall'esito del procedimento presupposto, salvo il limite generale "dell'abuso del diritto", mentre dovrebbe essere posto uno sbarramento più rigoroso.

 

Per quanto concerne la durata media dei processi civili nei quattro tribunali del distretto si registra una lieve diminuzione, rispetto all'anno precedente, del tempo medio di definizione dei processi per i quali si passa da 685 a 636 giorni.
Naturalmente la durata media complessiva sopra riportata è stata determinata da valori diversi nei quattro tribunali.
Ed, infatti, i Tribunali di Nicosia, Gela e Caltanissetta hanno fatto registrare durate medie al di sotto del dato distrettuale, rispettivamente, pari a 502, 575 e 610 giorni, mentre il Tribunale di Enna con una durata media di 789 giorni è risultato al di sopra della media distrettuale.
Scorporando i dati per particolari tipologie di cause civili si nota, però, una notevole variabilità della durata media dei processi, a seconda dell'oggetto della causa.
Si passa, infatti, da 66 giorni per i procedimenti speciali, a 1.419 giorni per i procedimenti di cognizione ordinaria ed a 3.590 giorni per i procedimenti di esecuzione immobiliare.
Il numero complessivo dei procedimenti civili sopravvenuti è stato 14.049 con una diminuzione di 1.074 rispetto all'anno precedente.
Si sono definiti n. 16.377 procedimenti con un aumento del 19% rispetto all'anno precedente.
Si ha, di conseguenza, una diminuzione del 9% dei processi pendenti che risultano pari a 25.360.

  1. Materie trattate dai Tribunali del distretto

    Diritto di Famiglia

    Le procedure in materia di separazioni e divorzi sono in lieve ma costante aumento, contando 1.022 nuove iscrizioni nel periodo 1º luglio 2006 – 30 giugno 2007. Di questi, n. 144 sono stati i divorzi consensuali e n. 159 quelli giudiziali; quanto alle separazioni 297 sono state le consensuali e 280 le giudiziali.
    Va, rilevato, comunque, che sempre più frequente è il fenomeno della trasformazione del rito giudiziale in consensuale e che, molto spesso, l'accordo per tale trasformazione viene raggiunto in occasione della comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, i cui provvedimenti vengono adottati in tempi abbastanza rapidi, circa 2 mesi dalla comparizione personale delle parti. Nei procedimenti in cui vi sono figli minori la percentuale dei provvedimenti di affidamento ad entrambi i genitori è oggi assolutamente preponderante a seguito dell'entrata in vigore della legge 8 febbraio 2006 n. 54.
    Si continua, tuttavia, ad individuare generalmente come luogo di abituale dimora dei minori quello della madre, cui spesso è riconosciuto un assegno per i figli con lei conviventi, anche in considerazione del fatto che la stessa normalmente, nella realtà economico sociale del distretto, è il coniuge economicamente più debole.
    Dopo l'introduzione della suddetta normativa, la regola è divenuta quella dell'affidamento condiviso, salvo che situazioni contingenti, quali ad esempio il verificarsi di episodi di violenza in famiglia o particolari condizioni fisiche o lavorative di un genitore, non impongano determinazioni diverse, anche se, conformemente alle previsioni legislative si continua in ogni caso a individuare il domicilio per il minore ed a disciplinare i tempi di permanenza con entrambi i genitori per l'ipotesi che questi non riescano a stabilire soluzioni concordate nell'interesse prevalente della prole.
    La durata media dei procedimenti in materia di famiglia va da 47 giorni per le separazioni e i divorzi consensuali (in diminuzione rispetto ai 96 giorni dell'anno precedente) a 450 giorni per le separazioni ed i divorzi giudiziali (458 giorni nell'anno precedente), mentre per i procedimenti di revisione delle condizioni di separazione e divorzio è circa dieci mesi (in netto aumento rispetto ai 3 mesi dell'anno precedente).

 

Diritto e processo societario

Sono stati iscritti 52 procedimenti ordinari, dei quali 27 presso il Tribunale di Gela. Ne sono stati definiti 21 rimanendone pendenti 65. Di questi n.24 pendono presso il Tribunale di Gela e n. 29 presso il Tribunale di Enna.
I procedimenti presso il Tribunale di Enna hanno per oggetto richieste di risarcimento dei danni nei confronti di istituti di credito che hanno proposto o curato, in qualità di intermediatori finanziari, l'acquisto di titoli dello Stato argentino, ovvero azioni della Cirio o del gruppo Parmalat.

 

Controversie in materia di lavoro e previdenza

Nel periodo in esame sono pervenuti nei quattro tribunali 1.051 procedimenti in materia di lavoro e 1.663 in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, in diminuzione rispetto all'anno precedente.
Si sono definiti 2.632 procedimenti in materia di lavoro, con un aumento rispetto all'anno precedente del 108%. I procedimenti di previdenza ed assistenza definiti sono stati 2.673 anch'essi in aumento rispetto all'anno precedente del 58%.
L'attività decisoria, in materia, è stata di gran lunga maggiore della sopravvenienza del periodo riducendo, così, l'arretrato del settore.
La pendenza dei processi è, infatti, notevolmente diminuita passando da n. 4.403 a n. 2.782 processi in materia di lavoro e una diminuzione percentuale di -36%, e da n. 4.267 a n. 3.228 in materia di previdenza con una diminuzione percentuale del -24%.
La durata media di tali procedimenti, anch'essa in diminuzione, si attesta intorno a 665 giorni, a fronte dei circa 963 giorni dell'anno precedente.

 

Fallimento e procedure concorsuali

In materia sono stati chiusi 36 fallimenti, ne sono stati dichiarati 23 e ne rimangono pendenti n. 749, rispetto ai 762 dell'anno precedente.

 

Responsabilità civile con particolare riguardo alla responsabilità della Pubblica Amministrazione

Per tali controversie, spesso, la domanda risarcitoria è connessa ad ulteriori domande principali, in materia di proprietà e diritti reali. Limitati sono i procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità della P.A.
In materia di tutela dei consumatori il numero dei procedimenti promossi dalle associazioni a tutela dei consumatori nei quattro tribunali è stato di scarso rilievo numerico.

 

Esecuzione forzata e rilascio di immobili

Il numero dei procedimenti esecutivi immobiliari iscritti nel periodo considerato è stato 293 sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente.
I procedimenti definiti sono stati 226 con una diminuzione di circa il 24% rispetto all'anno precedente.
La pendenza è leggermente aumentata passando da 2.519 per l'anno precedente agli attuali 2.586.
La durata media di tali procedimenti è aumentata di oltre un anno rispetto all'anno precedente attestandosi intorno ai 9 anni e 10 mesi.
Per quanto concerne i procedimenti per rilascio di immobili, sia ad uso abitativo che ad uso diverso, nel distretto si sono registrati n. 433 procedimenti iscritti e n. 414 definiti, determinandosi così un modesto aumento dei procedimenti pendenti che passano da n. 106 dell'anno precedente agli attuali 125.
Prevalgono i procedimenti di sfratto per morosità ed il tempo medio di definizione è di circa 18 mesi.

 


L'organico del Tribunale per i Minorenni – 4 Magistrati compreso il Presidente – con la presa di possesso nel luglio 2006 di due nuovi uditori giudiziari, risulta completo.
Comunque il Presidente sottolinea che l'attuale pianta organica è del tutto inadeguata alle esigenze processuali che le recenti modifiche legislative hanno determinato, con particolare riferimento alle norme relative al "giusto processo" ed al Tribunale del riesame, che comportano una serie di incompatibilità a cascata cui si pone rimedio con continue richieste di applicazioni di magistrati provenienti da altri uffici del distretto che, nel periodo di riferimento, hanno raggiunto il considerevole numero di 66, quindi quasi raddoppiate rispetto al precedente anno (35 applicazioni).
Solo l'aumento in organico di due posti di giudice sarebbe in grado di eliminare completamente le disfunzioni segnalate.
I giudici onorari in servizio sono sedici e completano il numero previsto dalla circolare del C.S.M.. Il contributo che essi forniscono alla trattazione degli affari e alla decisione delle questioni nelle materie penale e civile, è ritenuto fondamentale dal capo dell'ufficio sia per la fattiva collaborazione che per il rilevante apporto culturale.

La situazione del personale amministrativo si è ulteriormente aggravata rispetto all'anno precedente con una scopertura pari al 42%.

Per quanto riguarda la giustizia civile, il Presidente dopo aver tratteggiato un quadro di degrado sociale in cui versa una parte della popolazione del distretto, con riferimento in particolare alla condizione minorile, ritiene necessari, per ovviare alle difficoltà familiari ed al disagio socioambientale, frequenti interventi a tutela dei minori, con conseguenti provvedimenti di allontanamento dal nucleo di origine e l'inserimento in comunità a carattere familiare. Ora la mancanza di una cultura dell'istituto dell'affidamento familiare comporta che i minori, vittime di abusi, vengono inseriti presso strutture che, per quanto a carattere familiare, non possono mai sostituire il calore e l'accoglienza di una famiglia.
A tal riguardo, si propone di attuare, d'intesa con i servizi territoriali, un'intensa attività che consenta un intervento capillare ed efficace, promuovendo iniziative finalizzate ad una maggiore conoscenza presso la popolazione dell'istituto dell'affidamento familiare. È necessario un forte investimento nel settore sociale da parte degli Enti locali preposti per legge all'assistenza dei minori in difficoltà, poiché senza mezzi, ogni sforzo risulterà vano. In particolare, occorre migliorare la formazione del personale dei servizi sociali dei Comuni che devono attivare dei canali di comunicazione periodica con l'autorità giudiziaria in modo da pervenire ad un migliore coordinamento dell'azione comune di tutela dei minori in stato di disagio familiare.

Per quanto riguarda la materia delle adozioni e degli affidamenti si rileva che le domande per adozione nazionale sono state 294, mentre quelle per adozione internazionale appena 37.
È diminuito il numero dei minori in stato di adottabilità (n. 11 rispetto ai 15 dell'anno precedente). Sono, comunque, aumentati gli affidamenti preadottivi nazionali (12 rispetto ai 7 dell'anno precedente), mentre riguardo alla adozione internazionale sono stati emessi 3 provvedimenti di affidamento preadottivo, di cui all'art. 35, comma 4, legge n. 184/83, così come sostituito dalla legge n. 476 del 1998 (un solo provvedimento nell'anno precedente).

Sono, altresì, aumentate le adozioni legittimanti, (n. 36 tra nazionali ed internazionali rispetto ai 22 dell'anno precedente) di cui 12 per adozione internazionale.
Sono state pronunciate 2 adozioni ai sensi dell'art. 44, lett. b), della legge n. 184/83.
La durata media dei procedimenti di adozione è di circa tre anni, mentre non supera mai l'anno quella dei giudizi di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità.

Con riferimento agli affari civili, nell'anno in esame si è provveduto all'iscrizione presso la Procura della Repubblica di numerosi procedimenti ai sensi degli artt. 330 (decadenza della potestà sui figli) e 333 c.c. (condotta del genitore pregiudizievole ai figli) sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Forze dell'Ordine e dalle Istituzioni che, a diverso titolo, si occupano di minori.
Nell'ambito di tali procedimenti, dopo un'attenta valutazione di complesse e difficili situazioni familiari, sono stati richiesti al Tribunale per i minorenni gli interventi necessari a tutela e nell'interesse dei minori. Per alcuni di essi, a causa di gravi situazioni di degrado familiare, si è reso necessario il collocamento urgente presso idonei istituti di accoglienza ai sensi dell'art. 403 c.c.. Il suddetto provvedimento è stato applicato anche a tutela dei minori stranieri sbarcati nel territorio italiano "non accompagnati", ossia privi di figure esercenti la potestà genitoriale, di documenti di riconoscimento e di mezzi di sostentamento.
I relativi procedimenti in alcuni casi non hanno alcun esito perché i giovani, dopo qualche giorno di permanenza negli istituti di accoglienza, si allontanano, facendo perdere le loro tracce.

Altra problematica particolarmente complessa che si è dovuta affrontare è quella che riguarda i minori che arrivano in Italia insieme ad un genitore o con l'intero nucleo familiare nel caso di richiesta dello status di rifugiato politico. In tali situazioni si è ravvisata la necessità di trovare soluzioni mirate alla realizzazione di piani di intervento estesi a tutti i componenti della famiglia di origine, dalla quale il minore non deve essere separato, in collaborazione con le istituzioni locali (in particolare i servizi del Comune e la Questura) al fine di garantire accoglienza, integrazione e tutela in sinergia con il "sistema di accoglienza e protezione per rifugiati e richiedenti asilo" attivato dal Ministero dell'Interno.

 

La devianza minorile, nel periodo di riferimento, ha subito un sensibile aumento in relazione al dato quantitativo mentre sotto il profilo qualitativo sono stati commessi reati particolarmente gravi, caratterizzati da notevole violenza.
In particolare, in relazione ai reati di criminalità organizzata di tipo mafioso, si conferma il coinvolgimento di minori soprattutto nel territorio gelese. Si tratta di minori noti perché appartenenti a famiglie saldamente inserite nell'ambito mafioso o comunque appartenenti a contesti socio–ambientali degradati che finiscono per aggregarsi al gruppo mafioso, rendendosi disponibili a commettere ogni tipo di reato per realizzare un vantaggio economico, ma spesso anche per acquisire un ruolo sociale di "prestigio".
Tale fenomeno rimane certamente il problema più grave connesso alla devianza minorile nel distretto: i minori coinvolti nei reati di mafia sono portatori di una sub cultura, improntata a disvalori come il rifiuto di ciò che viene dallo Stato e dalle sue Istituzioni. Tale circostanza rende particolarmente difficili gli interventi di rieducazione e di recupero dei giovani coinvolti in tali reati.

Per quanto riguarda i reati in materia di sostanze stupefacenti, come già si è evidenziato nello scorso anno, si è confermata la tendenza all'aumento sia delle segnalazioni di minori per uso personale di sostanze stupefacenti sia dei reati riguardanti lo spaccio, anche in associazione: episodi di particolare rilievo si sono verificati nel territorio di Gela e nella provincia di Enna.

In relazione ai reati più gravi, sono stati iscritti due procedimenti per tentato omicidio, di cui uno nei confronti di un minorenne in concorso con un maggiorenne. Tale ultimo episodio, avvenuto in Aidone, ha suscitato grave allarme sociale soprattutto per l'inaudita crudeltà nei confronti della vittima colpita ripetutamente con grosse pietre, dopo essere stata gettata giù da un ponte. Nei confronti del minore è stata emessa dal GIP del Tribunale per i Minorenni la misura cautelare della custodia in carcere.
Altre severe misure cautelari sono state emesse nei confronti di minori resisi responsabili di reati a sfondo sessuale ex art. 609 bis, ter e octies c.p..
Al riguardo è emerso, quale dato preoccupante, che in alcuni casi le violenze sessuali sono state commesse da minori ricoverati presso comunità di recupero nei confronti di altri minori, anche più piccoli, collocati nelle stesse strutture, che avrebbero dovuto essere vigilate da parte degli operatori delle comunità stesse.
Da segnalare, inoltre, il ricorrente uso a nuove tecnologie ormai in uso da tempo presso i minorenni, quale la possibilità di effettuare con grande facilità, filmati a contenuto pornografico con l'utilizzo di telefoni cellulari.

Per quanto riguarda la tipologia dei reati, va rilevato che nell'anno di riferimento numerose ordinanze di custodia cautelare in carcere hanno riguardato giovani accusati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di detenzione e spaccio delle medesime sostanze.
Il reato commesso con maggiore frequenza dai minori rimane il furto aggravato che ha prevalentemente come oggetto ciclomotori e telefoni cellulari.
Risulta, inoltre, confermato il fenomeno, manifestatosi in particolar modo nell'ultimo triennio, riguardante la consumazione da parte dei minorenni, di reati connotati da manifestazioni di violenza verso le cose e le persone, tra i quali danneggiamenti, lesioni e rapine aggravate dall'uso delle armi.

Appaiono, altresì, in costante aumento i reati connessi ad episodi di "bullismo", una devianza, caratterizzata da una condotta improntata a spavalderia, arroganza e prevaricazione su vittime designate, che si manifesta soprattutto nell'ambito della scuola, ma anche nei luoghi di aggregazione che, spesso in mancanza di strutture adeguate, sono la strada ed i luoghi pubblici.

Il degrado della condizione minorile appare perfettamente speculare alla condizione di disfacimento del tessuto connettivo sociale particolarmente sensibile nelle zone con maggiore ricaduta di problematiche endemiche quali disoccupazione, promiscuità familiare e sessuale, scarsa considerazione per i valori di convivenza civile e sociale. Come già osservato in precedenza, il fenomeno criminale minorile desta particolare allarme nelle zone territoriali dei Comuni di Gela e di Riesi, sia in riferimento alla gravità dei reati sia al loro numero che approssimativamente costituisce i due terzi delle segnalazioni complessive di reati.
È, pertanto, necessaria una grande opera di prevenzione ed una efficace collaborazione tra le Istituzioni dello Stato, gli Enti Territoriali e la Società Civile al fine di attuare una seria azione educativa e di vigilanza di carattere sociale, così da individuare in tempo utile i giovani a rischio di devianza, onde prevenire, con idonee misure educative, la stessa consumazione dei reati.

 


Un anno fa, ogni discorso sulle relazioni intercorrenti tra la criminalità organizzata e il mondo delle imprese si sarebbe concentrato essenzialmente su due temi: le nuove forme di intervento di "Cosa Nostra" sul tessuto economico e la difficoltà di tracciare una netta linea di confine tra complici e vittime nella vasta "area grigia" che circonda gli innumerevoli modi in cui si manifesta il rapporto mafia–impresa.
L'accertamento giudiziario e l'analisi sociologica convergono nell'evidenziare che la fase di "sommersione", iniziata dopo l'esaurimento della strategia stragista, è stata contrassegnata non da una attenuazione, ma piuttosto da un perfezionamento del controllo di "Cosa Nostra" sul territorio e sull'economia della Sicilia, nel tentativo di superare la "crisi di legittimazione" che aveva investito l'associazione mafiosa nella prima metà degli anni '90 dello scorso secolo.
Le finalità di finanziamento della compagine associativa e quelle di controllo del territorio al posto dello Stato, con l'esercizio di un potere illegale di imposizione analogo a quello fiscale, in cambio di ambigui servizi di "protezione", si sono tradotti nella diffusione capillare, "a tappeto", del racket delle estorsioni, con la sottoposizione al prelievo di pressoché tutte le attività economiche aventi sede nelle zone di influenza delle singole cosche mafiose. Si tratta di un sistema di relazioni che presenta ampie zone di confine dai contorni incerti nelle quali non è sempre agevole distinguere fin dove operi la diretta coercizione e dove invece abbia inizio una pur distorta "collaborazione" spontanea della vittima, eventualmente inquadrabile negli schemi del concorso esterno in associazione mafiosa.

Il "circolo vizioso" che ne scaturisce, secondo recenti studi, assume una precisa idoneità a distorcere la stessa struttura economica del territorio siciliano, orientandola verso quelle caratteristiche che risultano specificamente favorevoli alla penetrazione della criminalità organizzata nel tessuto imprenditoriale, e che, per converso, ostacolano la modernizzazione, lo sviluppo, la crescita del livello tecnologico.
L'esperienza applicativa conferma, inoltre, il diffondersi di quel fenomeno dell'impresa a partecipazione mafiosa, che costituisce il punto di approdo di un percorso evolutivo imperniato sulla trasformazione di "Cosa Nostra" in un sistema criminale di potere capace di creare rapporti intensi, stabili, e fondati non solo su atti violenti, ma anche su una reciprocità di interessi, con i più vari settori dell'economia legale e del mondo istituzionale, e di realizzare una regolazione complessiva del mercato locale.

Il modello dell'impresa a partecipazione mafiosa, infatti, si distingue dalle precedenti forme di controllo illecito dell'economia per la effettiva compresenza di interessi, soci, e capitali illegali, con interessi, soci, e capitali legali. Esso permette alla struttura criminale di rendere ancora più occulti i canali di riciclaggio e di reimpiego dei capitali illeciti, di diversificare ulteriormente gli investimenti, di disporre di strutture imprenditoriali che, per la loro rispettabilità e la loro esperienza, sono capaci di operare come normali agenti di mercato; ma anche di compenetrare l'economia mafiosa con quella avvolta da un velo opaco di apparente legalità, rendendole difficilmente distinguibili tra loro.

È questo il terreno su cui si gioca la tutela di valori fondamentali che caratterizzano lo stesso modello di sistema economico tracciato dalla normativa europea e dalla Carta costituzionale, che garantiscono la libertà di iniziativa economica non solo nella sua dimensione verticale, cioè nei rapporti con i pubblici poteri, ma anche nella sua dimensione orizzontale, come possibilità concessa a ciascun operatore di accedere al mercato in condizioni di parità, esplicando le proprie capacità imprenditoriali senza che le altrui condotte illecite possano comprometterne la piena estrinsecazione.

Oggi, però, lo scenario sembra trasformarsi nel senso prefigurato già nel 1990 da Giovanni Falcone, quando, tracciando un bilancio di un decennio di lotta alla mafia, concludeva: "adesso, fortificati dalle esperienze nel bene e nel male acquisite, è tempo di andare avanti, non con sterili declamazioni e non più confidando sull'impegno straordinario di pochi, ma con il doveroso impegno ordinario di tutti in una battaglia che è anzitutto di civiltà e che può e deve essere vinta".
Quei segnali di un mutamento della sensibilità e degli orientamenti di fondo della società civile, che Giovanni Falcone percepiva nel loro primo manifestarsi, sembrano oggi attraversare una fase di forte crescita e di vasta diffusione.

Dietro alle iniziative coraggiosamente avviate per espellere dalle associazioni di categoria gli imprenditori collusi con la mafia e quelli che, non ribellandosi al racket delle estorsioni, rifiutano di collaborare con le istituzioni dello Stato, c'è una nuova consapevolezza della necessaria sinergia tra legalità e sviluppo economico. C'è un'etica nell'impresa fondata sul netto rifiuto della convivenza con un'organizzazione criminale che – come notava lo stesso Giovanni Falcone – in un recente passato è stata coinvolta in tutti gli avvenimenti importanti della vita siciliana. C'è un'intensa continuità con quei fermenti ideali che, negli anni passati, hanno condotto imprenditori come Libero Grassi, allora sostanzialmente isolati, a pagare con la propria vita il quotidiano impegno per la costruzione di un futuro migliore.
Ma per far sì che gli importanti segnali di cambiamento oggi emergenti nel mondo delle imprese si traducano veramente in un "punto di non ritorno" sulla via della lotta alla mafia, occorre una risposta adeguata non solo dell'ordine giudiziario, ma anche del potere legislativo.

La normativa antimafia italiana, per molti anni, ha rappresentato un grande punto di riferimento a livello internazionale: la stessa Convenzione ONU di Palermo sulla criminalità organizzata transnazionale è costruita, in larga misura, sulla base del patrimonio di esperienze giurisdizionali e di materiali normativi scaturiti negli anni '80 dall'azione del pool antimafia, guidato prima da Rocco Chinnici e poi da Antonino Caponnetto.
Per produrre un salto di qualità nella lotta contro i poteri criminali che hanno condizionato lo sviluppo dell'economia e della stessa democrazia nel nostro paese, per accrescere la fiducia della società civile nelle istituzioni giudiziarie, è necessaria una nuova stagione di riforme normative, attraverso una serie coordinata di interventi, operanti su tre piani: quello del diritto sostanziale, quello della disciplina processuale, quello dell'ordinamento giudiziario e dell'organizzazione amministrativa.
La via decisiva resta quella – non a caso, indicata da Giovanni Falcone in un suo intervento del maggio 1992 pochi giorni prima della strage di Capaci – della distruzione del potere finanziario della criminalità organizzata attraverso il rafforzamento della collaborazione internazionale. In questa prospettiva, sembrano essenziali e indifferibili almeno tre interventi di riforma sul piano del diritto sostanziale:

  1. La riformulazione dell'art. 648–bis c.p. con l'eliminazione della "clausola di riserva" contenuta nell'articolo che esclude la punibilità a titolo di riciclaggio per il soggetto resosi responsabile del reato – presupposto.
    Tale innovazione, prefigurata nel "pacchetto sicurezza", consentirebbe di adeguare il sistema penale italiano alle linee di tendenza presenti in numerose legislazioni straniere (in particolare, quelle della Spagna e dei paesi di common law) ed alle previsioni contenute nella terza direttiva europea antiriciclaggio, che all'art. 1, nel definire le condotte di riciclaggio vietate, non contempla alcuna clausola di riserva riferita al reato – presupposto.
    Nel settore del contrasto della criminalità organizzata, il vantaggio dell'eliminazione della clausola di riserva consiste nell'eliminazione dei complessi problemi di qualificazione giuridica che hanno reso sostanzialmente ineffettiva la repressione penale del riciclaggio nel nostro paese (dove, com'è noto, si sono celebrati pochissimi processi per episodi di riciclaggio significativi in senso economico).
    In effetti, la clausola di riserva induce ad inquadrare nell'ambito del reato associativo (e non della fattispecie prevista dall'art. 648–bis c.p.) le condotte di riciclaggio di vaste dimensioni, poste in essere nell'interesse di organizzazioni criminali.
    Ciò si risolve in un trattamento di favore per il reo, non solo per effetto dell'applicabilità di un regime sanzionatorio meno grave nel massimo edittale, ma soprattutto perché l'accertamento processuale della responsabilità deve passare per le note difficoltà probatorie connesse ai reati associativi, invece di concentrarsi su un thema probandum più circoscritto e di più agevole dimostrazione. A ciò si aggiungono, non di rado, situazioni di irragionevole debolezza dell'intervento penale connesse al principio del ne bis in idem (ad esempio, l'imprenditore già condannato ad una pena modesta per una condotta associativa consistente in una generica disponibilità in favore di una associazione mafiosa, resterà esente da ogni ulteriore sanzione se in futuro si scopriranno operazioni di riciclaggio di enormi dimensioni da lui realizzate per la stessa associazione nel periodo cui si riferisce la precedente pronuncia).

  2. Una revisione complessiva della normativa codicistica in materia di intervento patrimoniale, volta a trasformare la confisca penale in un moderno strumento di contrasto del potere economico della criminalità organizzata, anche a livello internazionale. Al riguardo, rivestono un indubbio interesse le linee–guida del progetto presentato dalla Commissione Pisapia, che si imperniano sui seguenti aspetti:

    1. obbligatorietà della ablazione degli strumenti del reato;
    2. obbligatorietà della confisca di tutti i proventi, diretti e indiretti, del reato, e del loro reimpiego, in ogni caso di accertamento dell'esistenza di un reato, anche se dichiarato estinto;
    3. generalizzazione della confisca per equivalente;
    4. ampliamento della sfera applicativa della confisca, estesa in coerenza con la normativa europea;
    5. applicabilità della confisca dei proventi del reato anche nei confronti di coloro che abbiano comunque tratto beneficio dall'illecito e degli eredi del reo, al fine di impedire il consolidamento dell'accumulazione patrimoniale delle organizzazioni criminali;
    6. neutralizzazione degli effetti della interposizione di persona;
    7. salvaguardia dei diritti dei terzi di buona fede.

    Per far compiere un salto di qualità all'azione di contrasto indirizzata verso gli ingenti patrimoni costituiti all'estero dalle organizzazioni criminali sfruttando le possibilità offerte dal mercato unico europeo e dalla globalizzazione dell'economia, risulta, poi, necessario ricorrere alla attivazione di squadre investigative comuni specializzate, composte da rappresentanti delle forze di polizia di diversi Stati europei (secondo il modello delineato dalla decisione quadro n. 2002/465/Gai del 13 giugno 2002, e dal disegno di legge attualmente in discussione nel parlamento italiano), e all'incentivo rappresentato dalla previsione di forme di asset sharing (ripartizione dei patrimoni confiscati tra lo Stato in cui ha sede l'associazione e quello in cui si trovano i beni).
    La regolamentazione finalizzata a delineare il "nuovo volto" della confisca, per conciliare le esigenze di stampo "penalistico" con la considerazione delle dinamiche procedimentali e delle situazioni sociali sottese alla ablazione dei patrimoni, dovrebbe essere accompagnata da una serie di misure operanti sul terreno processuale, tra cui possono menzionarsi:

    • la estensione della sfera di applicazione delle indagini patrimoniali, che rappresentano il presupposto indispensabile per dare effettività alla confisca "estesa";
    • la previsione di strumenti adeguati a non disperdere le potenzialità economiche dei beni sequestrati o confiscati, attraverso la valorizzazione della sinergia tra autorità giudiziaria, amministratori giudiziari e altre istituzioni;
    • la introduzione di una regolamentazione e di un apparato amministrativo che consenta una rapida assegnazione dei beni confiscati ad enti pubblici, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche, ed analoghi enti e comunità, in vista della loro destinazione a finalità istituzionali o sociali, valorizzando fortemente la collaborazione tra le diverse istituzioni e le migliori energie della società civile. Si tratta di un percorso ricco di importanti potenzialità sul piano dello sviluppo dell'economia del Sud (con la eliminazione di pesanti fattori inquinanti) e del consenso dei cittadini alla legalità.

  3. La introduzione di una fattispecie delittuosa di condizionamento mafioso degli appalti pubblici, con un livello sanzionatorio tale da consentire il ricorso ad intercettazioni; la norma dovrebbe articolarsi in due sottofattispecie, dirette rispettivamente a punire:
    • gli interventi diretti ad alterare la libera concorrenza nella fase di aggiudicazione;
    • l'abusiva ingerenza nell'esecuzione dei lavori appaltati.

Al riguardo, il controllo penale su tutte le condotte di illecita interferenza, in qualsiasi forma (subappalto, fornitura, sostituzione di fatto, ecc.), nella fase esecutiva dei lavori inclusi nell'appalto pubblico, dovrebbe articolarsi attraverso un trattamento sanzionatorio differenziato per i soggetti coinvolti (più grave per chi effettua l'ingerenza, e meno grave per chi la accetta), e accompagnarsi a un sistema autorizzatorio agile e trasparente, affidato all'Autori