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Inaugurazione Anno Giudiziario 2008


RELAZIONE DEL DOTT. GIULIANO LUCENTINI,
PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

26 gennaio 2008

 

Indice

GIUSTIZIA CIVILE

GIUSTIZIA PENALE

GIUSTIZIA MINORILE

 

Signori, Presidenti di sezione e signori Consiglieri della Corte di appello di Bologna adunati in assemblea generale, signor Procuratore generale e signori Sostituti procuratori generali, signori rappresentanti dell'avvocatura, autorità civili e religiose, signore e signori.

Nell'accingermi a celebrare la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2008 non posso non rivolgere l'ossequio e un deferente saluto, a nome dell'intera magistratura del distretto, al signor Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, non solo quale Capo dello Stato, e quindi supremo garante della Costituzione repubblicana e simbolo dell'unità nazionale, ma anche nella sua qualità di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Egli è qui, idealmente presente tra noi.

Un saluto particolare rivolgo all'Arcivescovo di Bologna, Sua Eminenza il Cardinale Carlo Caffarra, che, ancora una volta, ha voluto onorarci della sua presenza.

Il mio grato saluto, per la loro illustre partecipazione, va ai signori Presidenti della Regione e del Consiglio regionale, ai signori rappresentanti del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministro della Giustizia; al signor Sindaco di Bologna; agli onorevoli senatori e deputati; al signor Prefetto di Bologna; al signor Presidente della Provincia di Bologna; al Magnifico Rettore dell'Alma Mater Studiorum; alle Magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e all'Avvocatura dello Stato; ai signori dirigenti delle sedi locali delle Amministrazioni dello Stato.

Esprimo i sensi della più alta riconoscenza all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza ed alla Polizia Penitenziaria per il contributo prestato al servizio della giustizia con abnegazione e senso di responsabilità.

Altrettanto caloroso è il saluto che rivolgo alla libera avvocatura del distretto per l'impegno e la passione quotidianamente manifestati in queste aule, nonostante le deficienze e le lungaggini di una giustizia sempre più affannata.

Un grazie, infine, né di pura circostanza, rivolgo ai signori dirigenti, al personale amministrativo di tutti gli uffici giudiziari del distretto e al personale UNEP per lo spirito di servizio da essi dimostrato, ben al di là dei limiti dei doveri d'ufficio.

Alla luce delle risoluzioni e circolari del Consiglio Superiore della Magistratura, le relazioni dei Presidenti delle Corti d'Appello non hanno tanto la funzione di rendiconto dell'attività svolta, quanto piuttosto quella di essere introduzione, stimolo e occasione di dibattito per una ragionata ed approfondita riflessione sui temi e sui problemi della giustizia tra tutte le componenti sociali, sulla base, come lo stesso Consiglio Superiore sostanzialmente suggerisce, delle risultanze statistiche.

Il dato statistico, tuttavia, se lo si valuta in sé, rischia d'essere di scarso significato. Così, ad esempio, non è rilevante registrare che in un certo distretto ogni giudice fa tot sentenze, a fronte di una media nazionale in ipotesi maggiore, ove non si conoscano le condizioni di fondo in cui il soggetto considerato si trova ad operare. Conoscere la causa di un fenomeno, d'altro canto, è condizione per incidere su di esso.

Il distretto della Corte d'appello di Bologna è tra quelli di maggiore estensione nella Repubblica, come bacino di utenza, articolandosi in nove Tribunali ordinari, nel Tribunale per i minorenni e nelle relative Procure della Repubblica, e poi nel Tribunale di sorveglianza, in tre uffici del Magistrato di sorveglianza ed in 43 uffici del Giudice di pace, oltre, ovviamente, alla Corte d'appello e alla Procura Generale presso di questa.

Cominciando dalla Corte d'appello di Bologna, va detto subito, senza infingimenti, che la sua situazione è alquanto critica, tale, cioè, da non consentirle di dare una risposta soddisfacente alla domanda di giustizia, la quale è aumentata in misura geometrica col passare del tempo. In sostanza, anche quest'anno, intendo riferirmi al periodo 1º luglio 2006 – 30 giugno 2007, ed anzi quest'anno ancor di più che nel passato, questa relazione si tradurrà in un cahier de doléances.

Basti considerare, con riferimento al settore penale, che – se, alla data del 30 giugno 2006, la Corte di Bologna deteneva, dopo le Corti di Roma e Napoli, il maggior numero di procedimenti penali pendenti, pari al 7% del totale nazionale – tale percentuale è aumentata alla data del 30 giugno 2007, tenuto conto del numero dei procedimenti esauriti nell'anno (3962), in rapporto al maggior numero di quelli sopravvenuti (4790). Nel settore civile, poi, sempre nell'ultimo anno, la pendenza è aumentata di circa il 5%, raggiungendo i 14.728 procedimenti, tra cause ordinarie e quelle di lavoro e di previdenza, ed è stato calcolato che, in assenza di sopravvenienze, e con una produttività pari a quella dell'ultimo anno, occorrerebbero 3 anni e 11 mesi per lo smaltimento delle cause ordinarie e 4 anni e 1 mese per lo smaltimento delle altre. Quel che soprattutto è assai poco tranquillizzante è il trend, in costante aumento, del tempo occorrente per decidere un procedimento civile, passato dai due anni del 2001 ai tre anni e più di oggi.

Le ragioni di tale stato di cose sono per lo più da ascrivere all'insufficienza delle risorse disponibili, materiali e soprattutto umane, rispetto ad una sempre crescente richiesta di intervento del giudice, e ad un sistema normativo che finisce col ritardarne la decisione finale a tempi che sono al di là di ogni limite tollerabile.

Così, è insopportabile che mediamente occorrano, oggi, per definire in appello un procedimento penale, due anni e due mesi circa (essendo già decorsi, dalla notizia criminis alla sentenza di primo grado, due anni e otto mesi). Ed è forse ancora più insopportabile che, nel civile, l'udienza di precisazione delle conclusioni, quanto alle controversie di c.d. nuovo rito, che sono la stragrande maggioranza, sia attualmente fissata a cinque anni e più dalla prima udienza, sì che la sentenza finirà per ottenersi dopo sei–sette anni dall'introduzione della causa in appello.

Certo, tali dati sono comuni a gran parte delle Corti, ma il male comune non per questo è un male minore. Inutile ricordare, a tale riguardo, le tante condanne pronunciate contro lo Stato italiano dalla Corte di Strasburgo per violazione dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani, secondo cui "Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole." Lo Stato italiano – va anzi ricordato – è stato il più sanzionato fra tutti gli altri Paesi, la gran parte dei quali, peraltro, a parte quanto si dirà in seguito, può disporre di un numero di magistrati togati ben superiore a quello dei giudici italiani, in rapporto alla popolazione, mentre in quegli Stati dove il numero dei magistrati togati è percentualmente inferiore al nostro, v'è, là, un assai maggior numero di magistrati onorari. Nel 2001 è intervenuta la c.d. legge Pinto, che ha demandato alle Corti d'appello le controversie risarcitorie relative alla eccessiva lunghezza dei processi, e da allora ad oggi la situazione è addirittura sensibilmente peggiorata, visto che nell'ultimo anno si è registrato un fortissimo incremento delle cause introdotte in forza di quella legge. Per la precisione, esse hanno raggiunto le 214 unità, pari a più del doppio delle iscrizioni dell'anno precedente, mentre poi la percentuale di accoglimento delle domande varia, a seconda dei casi, ossia del tipo di controversie per le quali si è contestato il mancato rispetto del termine ragionevole, da poco meno dell'80% a poco meno del 100%.

Si è detto poc'anzi della mancanza di risorse. Ebbene, a parte l'endemica insufficienza dei fondi messi a disposizione dal Ministero della giustizia per le spese correnti dell'ufficio, fanno difetto attualmente a questa Corte d'appello locali appena adeguati ai bisogni dei magistrati e del personale di cancelleria, anche se, a partire dal 2009, la situazione potrà migliorare mediante il recupero di alcuni locali attualmente occupati dal Tribunale di Bologna, che dovrebbe trasferirsi altrove. Taluni locali sono talmente pieni di fascicoli processuali, per mancanza di spazio, da essere problematico il rintraccio del fascicolo volta a volta ricercato. Mancano adeguati mezzi strumentali, apparendo insufficienti, in particolare, gli apparecchi informatici in dotazione, senza dei quali oggi nulla si fa. In quest'ordine di idee si inscrive la questione della sicurezza degli uffici giudiziari, la cui insufficienza è stata dimostrata dai gravissimi fatti accaduti a Reggio Emilia. Colpa, si è detto, della mancanza di risorse e degli intralci burocratici, ma la spiegazione non appare appagante. Nelle aule dei Tribunali, frequentate da persone d'ogni specie, il pericolo è immanente.

È rilevantissima, pari a poco meno del 20%, la percentuale di scopertura nell'organico dei magistrati della Corte, e tale situazione si trascina da non poco tempo, sì che, nell'attesa della copertura, v'è stata la ripetuta necessità di ricorrere ad applicazioni endodistrettuali. In verità, il Consiglio Superiore della Magistratura non è mai stato rapidissimo nel coprire i posti, con le ovvie conseguenze nel periodo di vacanza (rinvio anche a lungo termine dei procedimenti penali e delle cause civili, nonché addirittura, per queste ultime, congelamento del ruolo), pur dovendosi riconoscere che il Consiglio, negli ultimi tempi, in conseguenza di gravi emergenze date dal nuovo Ordinamento giudiziario, sta lavorando a ritmi forzati.

Ma non è la vacanza dei posti il solo problema. In verità, la pianta organica della Corte d'appello è addirittura sottodimensionata, sol considerandosi – con riferimento al settore civile – che, mentre nel 1999, allorché venne istituito il giudice unico, le cause pendenti erano 2.636, queste, al 30 giugno 2007, erano diventate 14.728, con una percentuale d'incremento addirittura del 459 %! Ciò nonostante, fatta eccezione per l'organico della sezione lavoro, aumentato di tre posti, la situazione è rimasta inalterata nel resto.

La quota di scopertura nell'organico del personale amministrativo è poco più alta, raggiungendo quasi il 25%, e anzi, tenuto conto di coloro che sono distaccati, comandati etc. ad altri uffici, essa finisce per aggirarsi intorno al 30%, che è la misura più alta nel distretto, e ciò senza dire delle assenze giornaliere per malattia od altro. Tale situazione, per lo più conseguente al blocco delle assunzioni previsto dalle leggi di bilancio, è fonte di grande preoccupazione, risultandone inevitabilmente – ed in modo pesantissimo – condizionata l'attività giurisdizionale. Per fare fronte a tali carenze sarebbe da considerare la possibilità – senza spese per l'Amministrazione della giustizia – di utilizzare, mediante l'istituto della mobilità, il personale eccedente in altre amministrazioni, ma tutto questo, al di fuori di rarissimi casi, non ha mai trovato pratica attuazione. Recentemente è stato attivato un nuovo punto di accesso del progetto Polisweb che permette al Foro la consultazione dei registri informatici in materia civile. Gli utenti possono così acquisire direttamente informazioni da due postazioni che si trovano all'interno dell'Ufficio, oltrechè dai propri studi, con conseguente, rilevante alleggerimento del lavoro delle cancellerie. Debbo però aggiungere – a dimostrazione ulteriore della precarietà della situazione logistica della Corte – che, per rendere possibile tale utilissimo risultato, questa Presidenza è stata costretta a sottrarre, ai magistrati del settore penale, una stanza destinata al loro studio, cosa, questa, che, pur necessitata, non ha mancato di sollevare un qualche malumore.

Considerazioni di segno analogo a quelle fatte sin qui possono ripetersi, in linea di principio, per i Tribunali e le Procure della Repubblica del distretto, pure qui essendo da registrare, dove più dove meno, scoperture negli organici dei magistrati e del personale amministrativo. A quest'ultimo riguardo, vorrei ricordare, emblematicamente, che il Presidente d'un Tribunale del distretto è stato costretto, con sua recente direttiva, a disporre – per l'insufficienza, appunto, di cancellieri – che le udienze civili e penali terminassero, di norma, alle ore 14. Non occorrono commenti, ché la cosa si commenta da sé.

Anche la pianta organica dei Tribunali e delle Procure è sottodimensionata, com'è stato espressamente segnalato dai Presidenti dei Tribunali di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Rimini, dai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Bologna Forlì, Modena, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, dal Presidente del Tribunale per i minorenni di Bologna e dal Procuratore della Repubblica presso di questo, e come sembra comprovato dal fatto che, nei Tribunali, l'indice di smaltimento dei procedimenti penali, ossia il rapporto fra i procedimenti esauriti e quelli pendenti più i sopravvenuti, è stato, quest'anno, di poco meno del 60%, nel caso di giudizio monocratico, del 47%, nel caso di giudizio collegiale, e del 50% nel settore civile, laddove nelle Procure esso è stato ancora più basso, pari al 46%: segno, appunto, d'una pendenza prevedibilmente destinata col tempo ad aumentare e a cronicizzare, per l'incapacità degli uffici di farvi fronte.

Un discorso a parte merita, tra gli uffici giudiziari del distretto, il Tribunale di Parma, il quale, pur in presenza di un organico (tra breve tempo) al completo, dovrà fra poco più di un mese affrontare la fase dibattimentale dei c.d. processi Parmalat, uno dei quali, il c.d. filone principale, si dice essere – per l'estrema complessità delle vicende che ne formano oggetto, per il numero degli imputati e delle persone offese – il più gravoso tra quelli mai celebrati nell'Europa occidentale. Tali processi bloccheranno per un periodo di tempo certamente assai lungo, si è calcolato più di due anni, il collegio od i collegi che saranno formati, e la stessa loro formazione, anzi, non sarà cosa semplice, tenuto conto delle incompatibilità verificatesi nel frattempo in rapporto alla modestia della pianta organica dell'ufficio. Peraltro, la celebrazione di quei processi non pregiudicherà più di tanto l'esercizio della routinaria attività giudiziaria, perché il Consiglio Superiore della Magistratura ha opportunamente disposto, con la massima disponibilità (la quale gli va riconosciuta), l'applicazione di taluni magistrati provenienti da sedi esterne al distretto. Al di là dell'estrema delicatezza della situazione, il nostro Paese non può lasciarsi sfuggire l'occasione di dimostrare, agli occhi del mondo intero, la sua capacità di gestire in modo adeguato i tanti problemi connessi a tale enorme impegno giudiziario, dandovi risposte adeguate.

I magistrati distrettuali – il cui organico non è al completo, un posto essendo da tempo scoperto –, che sono quelli che un tempo erano i c.d. giudici itineranti, vengono costantemente utilizzati (in genere per fare fronte ad assenze per gravidanza), mentre la coassegnazione e la supplenza previste dalle tabelle infradistrettuali, le quali consentono che il magistrato di un ufficio giudiziario sia utilizzato, all'occorrenza, da un altro ufficio giudiziario, non servono a molto, poiché con esse si toglie da una parte ciò che si dà ad un'altra.

Diversa da quella sin qui illustrata è la situazione dei Giudici di pace, poiché gli organici dei relativi uffici sono da ritenere sostanzialmente adeguati alle necessità. Peraltro, sembra univoca l'idea che taluni uffici debbano essere accorpati, al fine di razionalizzarne la distribuzione sul territorio. Pure qui sono tuttavia da negativamente rilevare le diffuse vacanze nell'organico del personale amministrativo.

Altra causa d'inefficienza del sistema, peraltro di natura generale, attiene, come s'è anticipato, al profilo normativo e ordinamentale. Invero, la pluralità dei riti e delle competenze, nel settore civile, e un'esasperata proliferazione delle norme di segno garantistico, nel settore civile e penale, costituiscono causa ulteriore di inefficienza del servizio giustizia. E l'inefficienza genera inefficienza, poiché l'aumento della criminalità nella Regione, soprattutto ad opera di non residenti, in riferimento alla possibilità che nelle more del processo maturi il termine di prescrizione dei reati costituisce un invitante incentivo a comportamenti processualmente strumentali e dilatori, con le ovvie ricadute negative sul servizio.

Indiretto riscontro sta nel fatto che questa Corte ha pronunciato, in relazione ad interi procedimenti penali, ben 439 sentenze di prescrizione dei reati (pur in brusco calo rispetto alle 1092 sentenze dell'anno precedente), mentre si prevede che numerose altre prescrizioni saranno pronunciate in procedimenti già fissati. I GIP/GUP ed i Tribunali, dal canto loro, hanno pronunciato provvedimenti di prescrizione nella rispettiva misura dell'8 e del 7% sul totale dei procedimenti definiti.

Quali i rimedi da attuare in questa non esaltante situazione? Intanto, si dovrebbe aumentare il numero dei magistrati togati, soprattutto nelle Corti d'appello, che costituiscono un vero e proprio collo di bottiglia. Non riesco proprio a capire la posizione di chi sostiene che, così facendo, si finirebbe col dequalificare l'intera magistratura. La riduzione, poi, del numero delle procedure, la loro semplificazione, l'eliminazione dei – non pochi – eccessi normativi garantistici, la diminuzione, quanto al settore penale, delle fattispecie punibili, con conseguente loro declassamento a violazioni di natura amministrativa, parrebbero rimedi altrettanto indispensabili, e non difficili da attuare.

Ho fatto poc'anzi riferimento alla pluralità delle procedure, e all'opportunità d'una loro tendenziale unificazione. Ed invece il legislatore, nella sua spesso imperscrutabile logica, sembra talora andare nella direzione esattamente contraria. Un esempio. La recente legge n. 102 del 2006 ha stabilito che alle cause per risarcimento danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali previste per le cause di lavoro. Ora, applicare tali norme, che configurano un processo agile, rapido, teso alla ricerca della verità sostanziale, alle cause risarcitorie da incidente stradale, può forse essere, in sé, un bene; e tuttavia, l'aumento delle fattispecie regolate dal rito speciale – cioè da un rito diverso da quello ordinario – compromette l'organicità del sistema, creando disorientamento. Verrebbe peraltro da chiedere al legislatore per quale motivo tale più rapido processo non sia stato reso applicabile anche alle controversie risarcitorie per danni non conseguenti ad incidenti stradali, non essendo certo il mezzo lesivo (autoveicolo od altro) un elemento discriminante.

Ho parlato anche di semplificazione delle procedure, ed invece il legislatore sembra talora che faccia di tutto per complicarle. Il decreto legislativo n. 5 del 2003, che disciplina il c.d. rito societario, prevede questo (riduco all'essenziale). L'attore notifica la citazione al convenuto, fissando un termine entro il quale il convenuto deve notificare la comparsa di risposta. Il convenuto notifica all'attore la comparsa, fissando all'attore un termine per un'eventuale replica. L'attore può replicare con memoria, fissando un termine entro il quale il convenuto può produrre una seconda memoria difensiva. Il convenuto può notificare all'attore tale memoria difensiva. L'attore, a questo punto, può notificare un'ulteriore replica al convenuto, il quale può notificare all'attore una controreplica. L'attore può poi notificare al convenuto un'altra memoria, cui il convenuto può rispondere. È anche previsto, come se non bastasse, lo scambio di successive memorie. Si immagini, ora, che le parti (come spesso avviene) siano più d'una: c'è da perdere la testa, eppure la causa è appena iniziata.

Anche sull'introduzione di norme eccessivamente – ed inutilmente – garantistiche si potrebbe discutere a lungo. Mi limito ad un solo caso, che sembra paradigmatico, offerto da una recente innovazione legislativa. Il procedimento in materia di separazione fra coniugi prevede che le parti compaiano davanti al Presidente del Tribunale, il quale, dopo avere sentito le parti e tentato di conciliarle, pronuncia i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, rimettendo quindi la causa al giudice istruttore per il corso ulteriore. Ebbene, la legge prevede che il giudice istruttore possa in ogni tempo revocare e comunque modificare l'ordinanza presidenziale in ragione di fatti sopravvenuti ovvero di una diversa valutazione dei fatti già considerati dal Presidente. Questo essendo l'assetto normativo, appare niente più che un inutile eccesso di garanzia la nuova previsione apportata dal decreto legge n. 273 del 2005, convertito con modifiche dalla legge n. 51 del 2006, secondo cui il provvedimento del Presidente è reclamabile davanti alla Corte d'appello. In effetti, che bisogno c'era di una norma del genere, se già il giudice istruttore poteva porre nel nulla o modificare l'ordinanza? Sarebbe comunque da evidenziare l'anomalia, sotto il profilo sistematico – l'antiesteticità, si potrebbe dire – di una situazione caratterizzata da ciò: che un provvedimento pronunciato, in sede di reclamo, dalla Corte d'appello, ossia da tre magistrati, è modificabile o revocabile da parte di un (solo) giudice del Tribunale. Evidentemente in questo caso, come nel precedente, e come in molti altri, il legislatore si è mosso non ragionatamente, ma sull'onda di una qualche spinta emotiva.

Tutto questo per evidenziare come il compito del giudice sia diventato, giorno dopo giorno, nella congerie delle leggi, spesso oscure e talvolta oscurissime, spesso non coordinate tra loro e talvolta, addirittura, in contraddizione l'una con l'altra, difficile, complicato, esposto all'errore.

La situazione, per concludere queste brevi note di carattere generale, è abbastanza deprimente, ed è legittimo il timore che, col passare del tempo, essa peggiori ulteriormente, incancrenendosi, ed imboccando così la strada del non ritorno.

Allo stato attuale delle cose, non esistono condizioni favorevoli ad un virtuoso cambiamento di tendenza. Tranne alcune, ben conosciute, eccezioni, i magistrati del distretto hanno lavorato e lavorano intensamente (le statistiche ne danno atto), e ritengo di poter dire che, rebus sic stantibus, non più che minimi siano i margini di miglioramento.

Sostenere, come si sostiene da molti, che essi potrebbero "rendere" in misura maggiore qualora abbandonassero il vezzo di scrivere sentenze belle e ampiamente motivate, con dotte citazioni latine, con ridondanti ragionamenti subordinati, concessivi, ad abundantiam, e si dessero piuttosto ad un argomentare secco e stringato (l' "attendu que" della giurisprudenza francese), significa dimenticare la cultura e la tradizione giuridica del magistrato italiano. Il cambiamento sollecitato attraverso le c.d. sentenze contestuali, è cosa positiva e sta dando i suoi frutti, ma occorrerà del tempo prima che esso si radichi nella mentalità del giudice.

Si potrebbe invece meglio sfruttare la "forza lavoro" dei magistrati, togliendo loro certi compiti che li distolgono dai normali impegni giudiziari. Intendo qui riferirmi alla – obbligata – loro partecipazione, in veste di commissari, agli esami di avvocato, che si svolgono ogni anno (per non dire di altri più saltuari impegni). Negli ultimi due anni le sottocommissioni insediate presso questa Corte hanno dovuto correggere, a seguito di un non fortunato sorteggio, gli elaborati (migliaia e migliaia) dei numerosissimi candidati iscritti a sostenere gli esami davanti alle sottocommissioni della Corte d'appello di Napoli, ed i tanti magistrati del distretto (circa 80) che ne hanno fatto e ne fanno tuttora parte hanno perso, in tal modo, e perderanno, tempo prezioso, meglio utilizzabile nei compiti istituzionali in senso stretto. In definitiva, la magistratura potrebbe essere dispensata da questo incarico, il cui peso ben potrebbe essere sostenuto dalla sola classe forense.

In conclusione, è alle fatiche e al senso di responsabilità della gran parte dei magistrati – e non meno, voglio aggiungere e sottolineare, della gran parte del personale di cancelleria – se la macchina giudiziaria riesce in qualche modo, pur faticosamente, a "tenere". Agli uni e agli altri va il mio più vivo ringraziamento.

Talvolta, però, sul magistrato, anzi molto di frequente, soprattutto sotto l'influenza dei media, finisce per abbattersi, a seconda dei momenti e delle convenienze, l'accusa di indolenza o di ignoranza, se va bene, altrimenti quella di voglia di protagonismo, di scorrettezza, e così via, per giungere, come si è fatto di recente, all'accusa, addirittura, di essere longa manus del potere politico. È inutile dire che le critiche sono sempre legittime e persino salutari, ma, intanto, occorrerebbe che chi accusa conosca ciò di cui parla. Ed invece spesso così non è, perché abbondano sempre i commenti "a caldo", e cioè fatti nell'immediatezza di un certo provvedimento, commenti, questi, che non possono non essere disinformati, non conoscendosi, a quel momento, per lo più, la motivazione della decisione, né conoscendosi gli atti di causa. Ma, si sa, in Italia tutti sono giuristi. In verità, le accuse dovrebbero essere sempre provate, ed è logica distorta quella di chi pretenderebbe trarne la prova dal tenore stesso del – non condiviso – provvedimento. Nè, peraltro, dovrebbero mai mancare la correttezza dei modi ed il rispetto per la funzione. In difetto di tali condizioni, più che necessario sarebbe un intervento, forte e chiaro, del Consiglio Superiore della Magistratura, perché delegittimare un magistrato è delegittimare la funzione e l'intero Ordine.

È, questo, un momento di transizione, segnato dal nuovo Ordinamento giudiziario, le cui linee guida sono, in particolare, l'esigenza di verificare periodicamente la professionalità del magistrato, ai fini della sua progressione nelle funzioni, e la temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi. Fra pochi giorni, in attuazione di tali principi, si verificherà, in numerosi uffici giudiziari, una piccola rivoluzione, nel senso che, ove sia scaduto il termine di otto anni di permanenza in uno di quegli incarichi, il titolare delle relative funzioni dovrà farsi, in sostanza, da parte. Tale è anche il caso di questa Corte, nella quale è stato superato, da parte di taluni Presidenti di sezione, il termine menzionato. La situazione che negli uffici potrebbe derivarne è veramente singolare. In astratto, potrebbe darsi il caso di magistrati che, in linea di fatto, eserciteranno nelle more, se più anziani, le funzioni presidenziali all'interno di una sezione di cui sia componente colui che, fino a poco tempo prima, ne era il presidente. A mio parere, il principio, pur condivisibile quanto agli incarichi direttivi, tale non è per quelli semidirettivi, di primo o di secondo grado, perché, il timore paventato – ossia, sostanzialmente, che il magistrato con funzioni semidirettive possa "personalizzare" la funzione, e quindi, in definitiva, assurgere a "centro di potere"– ben difficilmente potrebbe verificarsi, alla luce anche delle regole tabellari degli uffici, che predeterminano ogni profilo dell'attività giudiziaria. In particolare, se la decisione è di un giudice monocratico, il presidente della sezione, in quanto tale, è fuori gioco, così come lo è se, al contrario, la decisione è del collegio, perché in esso il presidente è solo il primus inter pares, e niente di più. In ogni caso, a volere tutto concedere, non sarebbe bastato imporre al magistrato il passaggio dal settore civile al penale, e viceversa? Crediamo proprio di si.

A parte ciò, il nuovo Ordinamento giudiziario contiene un forte messaggio di rinnovamento, il quale non potrà non essere recepito dal Consiglio superiore della magistratura, dalla politica e dall'intero Ordine giudiziario.

Se ciascuno di essi farà la propria parte, la giustizia si salverà. Siamo sicuri che ciò avverrà.

 

Nel periodo 1º luglio 2006 – 30 giugno 2007 sono stati iscritti, presso i Tribunali del distretto, 148.868 procedimenti, con un aumento di 1.860 (1,3%) procedimenti rispetto all'anno precedente. Sono stati definiti 146.754 procedimenti, ossia 2.273 (2%) in più rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

La durata media delle cause definite con sentenza, ed appellate davanti alla Corte, è di 5 anni, con un piccolo miglioramento (due mesi in meno) rispetto all'antecedente periodo annuale, e tale durata media varia dai 3 anni e 11 mesi di Forlì ai 7 anni di Piacenza.

In particolare, i procedimenti di separazione e divorzio, contenziosi e no, sono stati, nel decorso anno, 12.864 (di cui 9.950 non contenziosi), con un aumento di 300 procedimenti non contenziosi e una diminuzione di 100 procedimenti contenziosi. La pendenza è di 9.904 procedimenti.

Le cause di diritto societario sono state 1.389, con una variazione irrilevante rispetto all'anno precedente. La pendenza è di 2.086 procedimenti.

Le cause di lavoro sono state 3.311, e cioè 550 in meno dell'anno precedente, mentre quelle di previdenza sono state 3.731, con un aumento di 180 cause. La durata media di tali cause è di 2 anni e 3 mesi, senza differenze rispetto all'anno precedente. La pendenza è, rispettivamente, di 5.814 e di 6.147 cause.

Le istanze di fallimento sono state 1.852, rispetto alle 3.034 istanze dell'anno precedente. Le dichiarazioni di fallimento sono state 484, e cioè 127 in meno rispetto all'anno precedente.

Alla data di riferimento pendevano 5.384 procedure fallimentari.

I ricorsi davanti ai Giudici pace in materia di immigrazione sono stati 1.863 rispetto ai 2.025 dell'anno precedente. La pendenza è di 274 ricorsi.

I provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili sono stati 2.764, con un aumento di 124 unità rispetto all'anno precedente. Lo sfratto è stato eseguito in 1.805 casi.

Quanto alla Corte d'appello, gli affari civili sopravvenuti nel periodo considerato sono stati: 2.403 cause contenziose ordinarie, 1.148 cause in materia di lavoro e previdenza, 739 procedimenti di volontaria giurisdizione, 83 procedimenti in materia minorile. Il totale è inferiore del 5% rispetto all'anno precedente.

Sono state definite 1.687 cause contenziose ordinarie, 1.257 cause in materia di lavoro e previdenza, 674 procedimenti di volontaria giurisdizione, 77 procedimenti in materia minorile, pari al 7% in più dell'anno precedente.

La durata media di un processo civile contenzioso davanti alla Corte d'appello è stata, quest'ultimo anno, di 3 anni e 1 mese (due mesi in più dell'anno precedente), e quindi la durata complessiva nei due gradi, tenuto conto del periodo di tempo mediamente intercorrente fra la sentenza e la proposizione dell'appello, è di 8 anni e 9 mesi.

Vi sono però cause che hanno richiesto, nei due gradi, un maggiore tempo per la loro definizione, ossia:

  • in materia successoria: 11 anni e 1 mese, di cui 3 anni e 8 mesi in appello;
  • in materia di diritti reali, possesso, trascrizioni: 10 anni e 11 mesi, di cui 4 anni in appello;
  • in materia di responsabilità extra–contrattuale: 10 anni e 11 mesi, di cui 4 anni e 1 mese in appello.

La durata media dei procedimenti camerali è di tre mesi, senza differenze con l'anno precedente, con un minimo di due mesi per i procedimenti riguardanti minori.

Con specifico riferimento alla tipologia delle controversie, può ulteriormente precisarsi quanto segue.

Le cause di separazioni tra coniugi, sopravvenute nel periodo considerato, sono state 40 e quelle di divorzio 48, rappresentando il 5,8% del totale. Il tempo medio per la loro definizione è risultato essere di circa 8 mesi. Al 30 giugno 2007 le cause pendenti erano 35.

Alla data del 30 giugno 2007 pendevano 12 controversie societarie soggette al D.Lgs. 5/2003. Nel corso dell'ultimo anno sono state definite, nel tempo medio di 2 anni e 10 mesi, 20 cause non soggette alla riforma. Alla medesima data risultano pendenti 143 controversie non soggette alla riforma.

Le controversie in materia di lavoro e di previdenza sopravvenute nell'anno, in misura inferiore agli anni precedenti, sono state rispettivamente 492 e 656; quelle definite sono state rispettivamente 339 e 918, con un incremento della definizione delle cause di previdenza di quasi 300 unità. La rispettiva pendenza finale è di 1.902 e 3.222 cause. La durata media è di 3 anni e 8 mesi.

Le controversie in materia fallimentare definite nell'anno sono state 151 su 1.687, pari all'8,6% delle definizioni. La durata media dei procedimenti è di 2 anni e 6 mesi, con tendenza alla crescita. La metà delle controversie riguarda la revocatoria fallimentare, poi seguono numericamente gli appelli avverso le sentenze che hanno deciso sull'opposizione allo stato passivo e sull'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Le sopravvenienze dell'ultimo anno sono state 165, con prevalenza degli appelli avverso le sentenze che hanno deciso sull'opposizione alla sentenza di fallimento.

Le controversie definite nell'anno in tema di responsabilità della pubblica amministrazione sono state 5.

In tema di immigrazione ed espulsione degli stranieri, risultano definiti nell'anno 30 procedimenti aventi per oggetto il ricongiungimento familiare (art. 30 D.Lgs. 286/1998), con 13 provvedimenti di rigetto e 17 di accoglimento. La durata media è stata di 97 giorni, e la pendenza, al 30 giugno 2007, era di 11 procedimenti.

Poiché il numero delle sopravvenienze è superiore a quello delle definizioni, la pendenza complessiva della Corte, pari a 14.728 procedimenti, è aumentata di 680 unità, che è dato inferiore a quello degli anni precedenti, ed è così da suddividere: 9.364 cause di contenzioso ordinario, 5.125 in materia di lavoro e previdenza, 225 procedimenti di volontaria giurisdizione, 14 in materia minorile.

Tenuto conto che la percentuale media di smaltimento del carico di lavoro – misurata dal numero dei procedimenti esauriti ogni 100 procedimenti in carico, pendenti e sopravvenuti – è attualmente, per le Corti d'appello, pari a 26, la capacità di smaltimento della Corte di Bologna, pari al 20%, è sotto la media nazionale (è peraltro da considerare che tale indice è in funzione della pianta organica del singolo ufficio, il quale, dunque, tanto più avrà capacità di smaltimento quanto più quella sia correttamente dimensionata).

 

Nelle Procure della Repubblica del distretto le iscrizioni delle notizie di reato contro persone note, nel periodo 1 luglio 2006 – 30 giugno 2007, sono state complessivamente 101.155, con un aumento medio del 2,9% sull'anno precedente; i procedimenti definiti (con definizioni nel 54,9% dei casi entro i sei mesi, e nel 23,5% dei casi oltre i due anni) sono stati 100.363, con un aumento medio dell'1,1%; i procedimenti pendenti sono, con riferimento al 30 giugno 2007, 115.702, con una diminuzione media del 6,4% sull'anno precedente.

Le iscrizioni delle notizie di reato contro persone ignote sono state, nel periodo considerato, 91.868, con una diminuzione media del 5,6% sull'anno precedente; i procedimenti definiti sono stati 88.989, con un aumento medio dello 0,2%; quelli pendenti sono 45.804, con una diminuzione dell'8%. Notevole il lavoro svolto dalla Procura della Repubblica di Ravenna, che ha definito un numero di procedimenti superiore del 65,4% a quello dell'anno precedente.

Le autorizzazione alle intercettazioni telefoniche e ambientali sono risultate, in genere, in netto aumento, fatta eccezione per i Tribunali di Bologna, Forlì, Ravenna e Reggio Emilia.

La percentuale di accoglimento, da parte dei Tribunali del riesame, dei ricorsi avverso l'adozione di misure cautelari personali, è stata dell'8%, su un totale di 2.132 ricorsi presentati.

I procedimenti pervenuti agli uffici GIP dei Tribunali del distretto contro persone note sono stati, complessivamente, 71.609, con una diminuzione media del 7,1% rispetto all'anno precedente; quelli definiti (con definizioni nel 62,4% dei casi entro i sei mesi, e nell'11,7% dei casi oltre i due anni) sono stati 62.186, con una diminuzione dello 0,4%; quelli pendenti sono 90.669, con un aumento medio del 4,7%. Notevole il lavoro svolto dagli uffici di Parma e Piacenza, che hanno definito un numero di procedimenti superiore, rispettivamente, del 53,2% e dell'81,5%, a quello dell'anno precedente.

Nei medesimi uffici, i procedimenti pervenuti contro persone ignote, sono stati complessivamente 81.289, con una diminuzione media dell'1,3% rispetto all'anno precedente; i procedimenti definiti sono stati 97.128, con una diminuzione del 12,8%; quelli pendenti sono 46.703, con una diminuzione del 16,6%. Notevole il lavoro svolto dall'ufficio di Ravenna, che ha definito un numero di procedimenti superiore del 55% a quello dell'anno precedente.

I procedimenti pervenuti al giudizio dei Tribunali in composizione monocratica sono stati complessivamente 21.435 (il 16,7% con imputati detenuti), con un aumento del 4,8% sull'anno precedente; quelli definiti (con definizioni nel 58,2% dei casi entro i sei mesi, e nel 6,4% dei casi oltre i due anni) sono stati 20.512, con un aumento del 4,4%; quelli pendenti sono 14.141, con un aumento del 4,7%. Nel 50,3% dei casi è stato applicato il rito ordinario, e poi nell'ordine: il patteggiamento (26,5%), il giudizio abbreviato (17,5%), il giudizio direttissimo (3,6%), l'opposizione a decreto penale (1,4%), il giudizio immediato (0,8%). Le sentenze di condanna rappresentano il 76,3% del totale e quelle di assoluzione il 21,1% (si discosta dagli altri il Tribunale di Reggio Emilia, le cui sentenze sono state di condanna nel 56,2% dei casi, mentre quelle di assoluzione rappresentano il 36,4%). Notevole il Tribunale di Ferrara, che ha definito un numero di procedimenti superiore del 35,6% rispetto all'anno precedente.

I procedimenti pervenuti al giudizio dei Tribunali in composizione collegiale sono stati complessivamente 667 (il 10,8% con imputati detenuti), con un aumento del 5,4% sull'anno precedente; quelli definiti (nel 29,6% dei casi entro i sei mesi e nel 27,5% dei casi oltre i due anni) sono stati 742, con una diminuzione del 2%; quelli pendenti sono 836, con una diminuzione del 9,1% rispetto all'anno precedente. Nell'86,2% dei casi è stato applicato il rito ordinario, e poi nell'ordine: il giudizio immediato (9,9%), il patteggiamento (2,1%), il giudizio abbreviato (1,5%). Le sentenze di condanna rappresentano il 56% del totale e quelle di assoluzione il 28,6% (si discostano dalla media, quanto alle condanne, i Tribunali di Modena con il 77,5%, e di Ravenna con il 76,5%, e, quanto alle assoluzioni, il Tribunale di Reggio Emilia con il 40,4%). Notevole il Tribunale di Ferrara che ha definito un numero di procedimenti superiore del 216,7% rispetto all'anno precedente.

I procedimenti pervenuti al giudizio delle Corti d'assise sono stati 6.

Quelli pervenuti al giudizio dei Tribunali sono stati, quanto alle fattispecie di maggiore allarme sociale:

  • 2 procedimenti per associazioni di tipo mafioso, pendenti 1;
  • 13 procedimenti per omicidi tentati (rispetto ai 10 procedimenti dell'anno precedente), pendenti 17;
  • 119 procedimenti per omicidio colposo (dato stabile), pendenti 197;
  • 324 procedimenti per rapina (rispetto ai 311 procedimenti dell'anno precedente), pendenti 255;
  • 92 procedimenti per estorsione e sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (rispetto ai 99 procedimenti dell'anno precedente), pendenti 129;
  • 2230 procedimenti per furto (rispetto ai 1997 procedimenti dell'anno precedente), pendenti 1.321;
  • 1.206 procedimenti per reati contro la P.A., prevalentemente resistenza a pubblico ufficiale ed 1 procedimento per corruzione (rispetto ai 1064 procedimenti dell'anno precedente);
  • 2.996 e 313 procedimenti per i reati, rispettivamente, di cui all'art. 14 e all'art. 13 D.Lgs 286/1998 (rispetto ai 3.286 e ai 275 procedimenti dell'anno precedente);
  • 5 procedimenti per riduzione in schiavitù, 1 procedimento per tratta di persone, 12 procedimenti per sfruttamento della prostituzione minorile, 93 procedimenti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (con leggero aumento dei procedimenti relativi a quest'ultima fattispecie);
  • 102 procedimenti per reati di violenza sessuale, pendenti 135 (dato stabile), e 47 procedimenti per reati di pedofilia (rispetto ai 36 procedimenti dell'anno precedente), pendenti 42;
  • 670 procedimenti per reati contro l'incolumità pubblica e la salute, etc. (rispetto ai 475 procedimenti dell'anno precedente), pendenti 531;
  • 343 procedimenti per reati societari e di bancarotta (rispetto ai 301 procedimenti dell'anno precedente), pendenti 349;
  • 3 procedimenti per il reato di cui all'art. 640 ter c.p., pendenti 3.

I reati contro il patrimonio rappresentano il 36,6% del totale, i reati contro l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica il 28,2%, i reati contro la persona e la famiglia il 14,1%, i reati contro lo Stato, la P.A. e l'Amministrazione della giustizia l'8,4%, i reati attinenti alla tutela del lavoro, la salute e l'ambiente il 7%, i reati relativi a stupefacenti il 4,6%.

I procedimenti penali celebrati davanti ai Giudici di pace del distretto sono stati 6.787 (con scarso sollievo dei Tribunali), quelli esauriti 5.487, gli appelli 179.

Quanto alla Corte d'appello di Bologna, i procedimenti penali sopravvenuti nell'anno sono stati 4.790, di cui 28 di competenza della Corte d'assise d'appello e 50 di competenza della Sezione per i minori. In relazione ai 4.712 procedimenti di competenza delle tre sezioni penali della Corte, gli imputati sono 5.683, e, di questi, quasi il 37% è costituito da stranieri (il 20% provenienti dall'Africa e il 12% dall'Europa dell'Est). Tale percentuale è aumentata col tempo e, correlativamente, è scesa quella dei cittadini italiani, che nel 2000 – 2001 rappresentavano il 75% del totale, ed oggi il 63%.

La durata dei procedimenti penali in appello è diminuita da 2 anni e 7 mesi a 2 anni e 2 mesi, e questi stessi procedimenti hanno avuto, dalla notizia di reato e sino alla sentenza di primo grado, una durata media di 2 anni e 8 mesi, a fronte della durata di 2 anni e 9 mesi dell'anno precedente. Nell'anno precedente era risultato maggiore il tempo medio di definizione dei procedimenti penali, in ragione, peraltro, dell'anzianità di gran parte dei procedimenti stessi, definiti con sentenza di prescrizione.

Quanto ai reati di maggiore allarme sociale, alla data del 30 giugno 2007 risultavano pendenti davanti alla Corte:

  • 1 procedimento per delitti commessi per finalità di terrorismo, definiti 2 (riguardanti l'omicidio del prof. Marco Biagi);
  • 17 procedimenti per delitti di criminalità organizzata di stampo mafioso, di cui 12 attengono a reati in materia di stupefacenti, e 3 al reato di cui all'art. 416 bis c.p.; al 30 giugno 2006 pendeva un eguale numero di procedimenti;
  • 10 procedimenti per omicidio volontario, definiti 21;
  • 152 procedimenti per omicidio colposo (93 per incidente stradale, 13 per infortunio sul lavoro, 12 per colpa medica, 40 per altro), definiti 88;
  • 22 procedimenti per tentato omicidio, definiti 15;
  • 540 procedimenti per rapina, definiti 164;
  • 156 procedimenti per estorsione e 3 procedimenti per sequestro di persona a scopo di estorsione, definiti rispettivamente 39 e 2;
  • 931 procedimenti per furto (con aumento del 3% rispetto all'anno precedente), definiti 249;
  • 262 procedimenti per reati contro la P.A. (con sensibile percentuale in aumento). Le fattispecie più frequenti sono quelle di resistenza a pubblico ufficiale (183), violenza a pubblico ufficiale (22), concussione (11). I procedimenti definiti sono stati 99.
  • 194 procedimenti di violenza sessuale e pedofilia, definiti 49 (dati sostanzialmente costanti);
  • 98 procedimenti per reati contro l'incolumità pubblica e la salute dei cittadini, definiti 66;
  • 302 procedimenti in materia di reati societari e fallimentari, 30 per reati di usura e 87 per reati fiscali, definiti rispettivamente 51, 7 e 51.

Nel periodo considerato sono sopravvenuti 17 procedimenti per mandato d'arresto europeo, 10 esauriti ed 8 pendenti.

Per quel che riguarda la situazione penitenziaria, alla data del 30 giugno 2007 le persone detenute negli istituti di pena erano 3.170. I condannati erano 1.343, gli imputati 1.827 e gli stranieri 1.529, di cui 1.463 uomini. Al 30 giugno 2006 i detenuti erano invece 3.974, e, alla data del 31 dicembre successivo, il loro numero, per effetto dell'indulto di cui alla legge n. 241 del 2006, era sceso a 2963 unità, per poi bruscamente risalire.

Insufficiente è il personale, con specifico riferimento alla Polizia penitenziaria, che non riesce a fare fronte allo sproporzionato carico di lavoro esistente, tanto che, negli ultimi mesi estivi, si è dovuta chiudere la sezione femminile della Casa circondariale di Reggio Emilia, per consentire la fruizione delle ferie. In particolare, l'organico della Polizia penitenziaria è di 2.401 unità, mentre la copertura è relativa soltanto a 2.030 unità, con un rapporto, tra agenti e detenuti, dello 0,64, a fronte di una media nazionale dello 0,92. Un notevole impegno ha comportato il servizio delle traduzioni, che sono state 10.135 (di cui 1.633 nazionali, 2.022 regionali e 6.480 locali), per un totale di 15.560 detenuti.

Quanto al Tribunale di sorveglianza e agli uffici del Magistrato di sorveglianza di Bologna, Modena e Reggio Emilia, gli uffici del Magistrato di sorveglianza di Bologna e di Reggio Emilia registrano la scopertura di un posto ciascuno.

Particolarmente grave è la situazione di Reggio Emilia, poiché l'unico magistrato oggi presente – che sarebbe, oltre tutto, parzialmente dispensato dal lavoro, essendo membro del Consiglio giudiziario – deve occuparsi degli Istituti penitenziari di Parma, della Casa circondariale di Piacenza e dell'Ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia (con ben 300 internati, alla data del luglio del corrente anno).

Tutti e tre gli uffici del Magistrato di sorveglianza sono da ritenere sottodimensionati anche per effetto delle recenti, nuove competenze, quali, in particolare, la liberazione anticipata anche per soggetti affidati (legge n. 277 del 2002), la sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena (legge n. 207 del 2003), l'espulsione dello straniero a titolo di sanzione sostitutiva (legge n. 189 del 2002).

Alla data del 30 giugno 2007 erano pendenti 917 procedure relative a liberi e a detenuti.

Nel periodo dal 1º luglio 2006 al 31 giugno 2007 il Tribunale di sorveglianza ha pronunciato i seguenti provvedimenti (in misura inferiore all'anno precedente, stante il recente indulto):

  • 822 affidamenti in prova ai servizi sociali;
  • 190 concessione della semilibertà;
  • 579 detenzioni domiciliari.

L'ufficio del Magistrato di sorveglianza di Bologna ha pronunciato:

  • 1.300 liberazioni anticipate;
  • 170 permessi per necessità (non concessi 163);
  • 604 permessi premio (non concessi 520);
  • 14 sospensioni condizionate.

L'ufficio del Magistrato di sorveglianza di Modena ha pronunciato:

  • 389 permessi premio ai detenuti (non concessi 229);
  • 1.223 licenze agli internati, di cui 80 ai semiliberi (non concesse, rispettivamente, 336 e 5);
  • 38 provvedimenti di rigetto dell'istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena;
  • 4 provvedimenti di espulsione dello straniero extracomunitario detenuto.

L'ufficio del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia ha pronunciato:

  • 485 provvedimenti di concessione della liberazione anticipata, 45 di accoglimento parziale, 31 di rigetto, 7 di revoca;
  • 26 provvedimenti di concessione di permessi per necessità, 44 di rigetto;
  • 470 provvedimenti di concessione di permessi premio, 284 di rigetto;
  • 1 provvedimento di concessione della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena;
  • 7 provvedimenti di espulsione dello straniero extracomunitario detenuto.

Da segnalare la riduzione delle risorse destinate all'Amministrazione penitenziaria, ragione per cui il Centro clinico di Parma si è trovato nell'impossibilità di garantire pienamente la cura di soggetti affetti da rilevanti patologie, con la conseguenza che v'è stato un consistente incremento delle richieste – e dei relativi provvedimenti d'accoglimento – di ricovero in ambiente esterno, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 354 del 1975, e di sospensione della pena, ai sensi dell'art. 684 c.p.p., pur nei confronti di soggetti di elevata pericolosità.

Per lo stesso motivo, è stato necessario ridimensionare l'assistenza inframurale prestata presso l'Ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia, con particolare riferimento al personale infermieristico agli educatori, agli psicologi, etc. È così insorto, tra gli operatori e tra gli internati, un senso di diffuso malessere, che, per questi ultimi, è andato ad aggiungersi ad una sofferta situazione di sovraffollamento, recentemente acuita dai numerosi trasferimenti da altri ospedali psichiatrici giudiziari in ristrutturazione.

Delicatissima è la materia dell'esecuzione della pena detentiva, che, come noto, vede contrapposti l'orientamento di chi, dando rilievo allo scopo punitivo della sanzione, sostiene che la pena vada scontata fino in fondo, senza compassioni o cedimenti, e quello di chi ne valorizza il profilo tendenzialmente riabilitativo. Al di là di recenti fatti di cronaca, riguardanti reati – pur gravissimi – commessi da soggetti fruenti di benefici penitenziari, l'esperienza insegna che le misure alternative alla pena, se concesse correttamente, ossia nella rigorosa sussistenza delle condizioni previste dalla legge, determinano un tasso di recidiva ben inferiore a quello di coloro che espiano l'intera pena senza averne fruito. È peraltro da riconoscere che il ricorso a tali misure è spesse volte precluso o ritardato dalla mancanza di adeguata osservazione e di adeguati piani di trattamento intramurario, nonché dalla mancanza di adeguata vigilanza nel corso delle esecuzioni extramurarie. Il provvedervi richiederebbe un serio investimento di risorse umane e materiali nel trattamento rieducativo e nel reinserimento del condannato, ma ciò è sino ad oggi mancato, essendosi preferito ricorrere a non decisivi interventi emergenziali.

 

Il Tribunale per i minorenni di Bologna, con un organico di soli sei giudici togati, oltre al Presidente, è sottodimensionato, tenuto conto che Tribunali minorili aventi un minore bacino di utenza, quali ad esempio quelli di Firenze, Brescia e Bari, hanno organici superiori. Non dissimili considerazioni possono farsi per la Procura della Repubblica presso tale Tribunale, secondo quanto segnalato dal capo dell'ufficio.

Nel settore civile i procedimenti sopravvenuti nel corso del periodo luglio 2006 – giugno 2007 sono stati 1.748, con un incremento, rispetto al precedente periodo annuale, del 28,3%. In sette anni le sopravvenienze annuali sono aumentate di ben il 271,7%.

In particolare, i ricorsi che attengono all'art. 317 bis c.c., presentati da genitori naturali che chiedono la regolamentazione della loro potestà e dei collegati "diritti" di custodia e visita, sono stati 489, con un incremento dell'8,2%, che è evidentemente da far risalire all'aumento delle convivenze non collegate a matrimoni.

Le poche norme del codice di rito (art. 737 e segg. c.p.c.) deputate a regolamentare tali procedure, inizialmente pensate per risolvere ben altre questioni, col passare del tempo hanno palesato la loro inadeguatezza a disciplinare la specifica materia, caratterizzata da aspra conflittualità, ed ancora più lo sono diventate dopo l'intervento della Corte di cassazione, che ha devoluto alla competenza dei Tribunali minorili anche le questioni patrimoniali collegate all'affidamento dei figli naturali. Gravosissimo, di conseguenza, è diventato il compito di tali Tribunali, anche in riferimento alla recente innovazione legislativa sull'affidamento condiviso. Cosicché, dovendo il Tribunale frequentemente svolgere una complessa attività istruttoria, al fine di fronteggiare e comporre dissidi profondi fra i genitori, la decisione finale – spesso, peraltro, opportunamente preceduta da provvedimenti provvisori – si allontana, e di molto, nel tempo.

I procedimenti per la dichiarazione di adottabilità di neonati non riconosciuti, sopravvenuti nel decorso anno, sono stati 44, e si sono conclusi mediamente in circa tre mesi, mentre l'inserimento nella famiglia, che sarà poi quella adottiva, è avvenuto nel giro di poche settimane.

Per gli altri procedimenti riguardanti bambini in stato di gravissima mancanza di assistenza familiare – quest'anno sopravvenuti in numero di 138 (tutti ad oggi pendenti) – il tempo medio di definizione in primo grado è calcolabile in 1–2 anni, a seconda del disinteresse, più o meno manifesto, della famiglia d'origine, ma è prevedibile che, a seguito dell'entrata in vigore di talune modifiche legislative, entrate in vigore nel luglio del corrente anno, i tempi debbano allungarsi.

Le dichiarazioni di adottabilità pronunciate nel decorso anno sono state 102 (di cui 44 per figli di ignoti, e 58 per figli di noti), mentre le coppie dichiaratesi disponibili all'adozione nazionale sono state 802.

In relazione all'adozione internazionale, le coppie che hanno presentato domanda sono state 460, con una lieve flessione rispetto al passato. Minima è la percentuale dei rigetti, che s'aggira sull'8%.

I procedimenti per sottrazione internazionale di minori sono stati 2 (nel passato non ve ne erano).

I Servizi psico–sociali, che sono gestiti dai Comuni e talora dalle AUSL, dimostrano una buona efficienza, malgrado la sofferta carenza di risorse umane e materiali.

Quanto al settore penale, i minori indagati, nel periodo considerato, sono stati 4.027 (e 3.820 nel periodo precedente), di cui 1.861 stranieri, e 2.166 nati in Italia. Rispetto al numero totale, 3.108 sono maggiori degli anni quattordici e la differenza è data da minori degli anni quattordici, e, come tali, non imputabili.

Le notizie di reato, per quanto concerne i reati più gravi, sono state le seguenti:

  • 2 omicidi volontari tentati (rispetto a 3 dell'anno precedente);
  • 3 omicidi colposi da incidente stradale (3);
  • 287 lesioni personali volontarie (269);
  • 34 reati sessuali, tra cui 4 casi di violenza sessuale di gruppo (32);
  • 78 rapine consumate con autori noti (51);
  • 32 rapine tentate con autori noti (19);
  • 8 rapine consumate da autori ignoti (12);
  • 4 rapine tentate da autori ignoti (4);
  • 666 furti commessi da autori noti (667);
  • 24 furti commessi da autori ignoti (30);
  • 9 truffe (3);
  • 163 reati di produzione e traffico di stupefacenti (185);
  • 3 sequestri di persona (4).

I procedimenti si esauriscono in massima parte davanti al giudice dell'udienza preliminare, che dispone di un'ampia gamma di provvedimenti definitori. La fase dibattimentale, nei pochi casi residui, viene esaurita nello spazio di alcuni mesi. L'istituto della messa in prova è stato prudentemente applicato, rivelandosi utile nella maggiore parte dei casi.

Il lasso di tempo mediamente intercorrente tra il passaggio in giudicato delle sentenze di condanna e l'emissione dell'ordine di esecuzione è mediamente di trenta giorni. Permangono difficoltà inerenti all'identificazione concreta dei condannati, spesso privi di documenti e soliti fornire false generalità. Sarebbe utile inserire nelle sentenze il codice che, all'esito dell'accertamento dattiloscopico, viene assegnato dal Ministero dell'interno a ciascun fermato.

Nel periodo in considerazione si sono registrati presso l'Istituto penale minorile di Bologna 132 ingressi di minorenni maschi, tra i quali sono prevalenti i minori stranieri rispetto a quelli italiani (29 italiani contro 103 stranieri), con un notevole decremento rispetto ai 172 ingressi dell'anno precedente (38 italiani e 134 stranieri). Anche per le donne, con riferimento agli ingressi presso il Centro di prima accoglienza (essendo a Milano il più vicino istituto penale minorile femminile), è da registrare la prevalenza delle presenze straniere (28 a fronte di 7 presenze italiane), ed il totale di tali presenze supera più del doppio quello dell'anno precedente.

La nazionalità dei maschi stranieri che hanno fatto ingresso presso l'Istituto penale minorile (ridottasi la presenza di minori nomadi slavi, dediti quasi esclusivamente ai furti in abitazioni), si divide in due prevalenti gruppi etnici, e cioè quello dei minori nord–africani, coinvolti specialmente in episodi di detenzione e spaccio di stupefacenti, e quello, formato dai giovani dell'Est, soprattutto romeni, dediti pressoché esclusivamente a furti, spesso inseriti in organizzazioni che li accolgono e li indirizzano ad attività illecite sin dal loro arrivo in Italia.

Attualmente pendono 2.016 procedimenti per i quali è stato chiesto il rinvio a giudizio, senza tuttavia essere stata ancora fissata l'udienza preliminare. Tale ritardo è ovviamente assai grave se si considera che si finirà per giudicare un minorenne a tale distanza dai fatti da far perdere di significato qualunque intervento di reinserimento sociale.

Conclusivamente, gli strumenti previsti dal vigente sistema penale minorile, dovrebbero essere aggiornati di fronte all'incremento qualitativo e quantitativo della devianza minorile e allo sfruttamento dei minori da parte della delinquenza organizzata. Le caratteristiche dei minori stranieri, giunti nel nostro territorio con alle spalle forti esperienze di vita, che ne hanno accelerato i tempi di crescita, rendono sempre più spesso inadeguate le risposte previste dall'attuale sistema penale minorile, pensato nel 1988 per un modello di "fanciullo" che non trova corrispondenza in tali situazioni.

Per esaurire l'argomento, può infine notarsi: 1) la pur ridotta presenza, negli istituti minorili, degli ultradiciottenni–infraventunenni, arrestati o condannati per fatti commessi durante la minore età, secondo quanto prevede l'art. 24 disp. att. D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, desta intuibile preoccupazione, sembrando migliore soluzione trattenervi solo quei giovani che stiano impegnandosi in un percorso di recupero; 2) la forte riduzione delle risorse stanziate dallo Stato per attività ricreative e lavorative ha oggettivamente limitato la formulazione di adeguati interventi di sostegno e recupero. Da registrare, peraltro, la proficua collaborazione con enti e realtà culturali della città di Bologna e dell'intera Regione, il che ha consentito di fare fronte alle necessità indispensabili per attivare i necessari percorsi educativi.


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Ultima modifica: 14/05/2008