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Protocollo di intesa tra ISTAT e Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Direzione Generale di Statistica
Il Ministero della giustizia (Ministero) nella persona del Ministro Sen. Roberto Castelli e l'Istituto nazionale di statistica (Istat) nella persona del Presidente Prof. Luigi Biggeri
Visto il Decreto Legislativo n 322 del 6 settembre 1989 il quale prevede, tra l'altro, l'interconnessione ed il collegamento tra i Sistemi Informativi delle Amministrazioni pubbliche e il Sistema Statistico Nazionale;
Considerata la necessità di perseguire, in modo regolare e continuativo, gli obiettivi della efficacia dell'azione amministrativa, del miglioramento del servizio pubblico, della valorizzazione dei sistemi di supporto alle decisioni, del contenimento dei costi di gestione, dell'integrazione dei sistemi informativi;
Considerato che l'Istituto nazionale di statistica e il Ministero della giustizia hanno avviato una profonda trasformazione della produzione statistica nell'area della giustizia, prendendo spunto dall'innovazione normativa sui rispettivi compiti istituzionali introdotta dal Decreto Legislativo n. 322/89;
Considerata la necessità sempre più pressante di produrre le informazioni statistiche, necessarie tra l'altro, ad approfondire la conoscenza dei rapporti tra sistema giudiziario e società, presupposto indispensabile per un'evoluzione della normativa in materia di giustizia, che consenta di realizzare una maggiore efficacia dell'azione amministrativa;
Considerata la necessità che si proceda alla razionalizzazione ed all'integrazione tra i diversi produttori di dati statistici e che tale integrazione si traduca in processi capaci di indurre vantaggi sia per l'amministrazione della giustizia sia per la produzione e diffusione di dati statistici;
Considerato che il Ministero della giustizia risulta titolare delle rilevazioni statistiche sulla giustizia indicate nell'allegato A, secondo quanto già stabilito nel protocollo siglato con l'Istat nel luglio 1999
Considerato che l'Istat, per compito istituzionale, deve contribuire alla crescita della cultura statistica e alla razionalizzazione della produzione e deve provvedere, inoltre, alla promozione dello sviluppo e dell'utilizzo a fini statistici di archivi, di dati amministrativo-gestionali, provvedendo altresì alla predisposizione di nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni sociali;
Considerato che l'Istat, per compito istituzionale, provvede alla pubblicazione e diffusione dei dati delle analisi e degli studi effettuati da altri uffici del Sistema Statistico Nazionale che non possono provvedervi direttamente;
Considerato che l'Istat intende continuare ad incentrare la propria attività sulle tematiche maggiormente rilevanti per la vita del Paese, in modo da poter intensificare l'impegno nella ricerca, attraverso l'avvio e la realizzazione di specifici progetti di studio su diverse tematiche di carattere demografico, sociale ed economico;
Considerato che tali studi e informazioni, che da essi derivano, risultano di indubbia utilità per correlare il sistema giudiziario al contesto socio-economico;
Considerato che il Ministero della giustizia e l'Istat si avvalgono anche di sistemi informativi automatizzati per lo sviluppo dei propri compiti istituzionali e che i sistemi stessi presentano le caratteristiche tecniche necessarie per poter attuare in modo idoneo ed efficace lo scambio di informazioni
Considerato che si intende rinnovare, nell'ambito di un quadro complessivamente positivo dei rapporti tra l'Istat e il Ministero della giustizia, il protocollo siglato nel luglio 1999, inserendo alcune modifiche e integrazioni al testo precedente, risultate necessarie sulla base dell'esperienza acquisita
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1
Considerazioni generali
Le informazioni statistiche relative al sistema giudiziario saranno il risultato dell'integrazione dei patrimoni informativi delle due Amministrazioni, in particolare verranno attivati flussi informativi che consisteranno nello scambio di dati e di informazioni necessarie per un più efficace utilizzo dei dati stessi. Tale integrazione comporterà quanto precisato nei successivi articoli.
Art. 2
Statistiche sulla funzionalità del sistema giudiziario
Il Ministero si impegna a fornire all'Istituto nazionale di statistica i dati del proprio sistema di rilevazioni, in parte comprese nel PSN, secondo quanto previsto nell'art. 3, perché possano essere utilizzati a fini statistici.
Tali rilevazioni saranno condotte a cura del Ministero secondo modalità concordate con l'Istat anche sulla base di protocolli aggiuntivi, al fine di garantire la quantità e la qualità dei dati raccolti.
L'Istat si impegna altresì a collaborare con l'ufficio delle statistiche del Ministero ai fini della conoscibilità dei dati acquisiti presso gli uffici giudiziari e relativi ad indagini di cui esso rimane titolare.
L'Istat si impegna a fornire all'ufficio delle statistiche del Ministero, su richiesta e secondo modalità da concordare, i dati, privi degli elementi identificativi anche indiretti, acquisiti negli anni precedenti, quando era titolare delle suddette rilevazioni.
Le statistiche prodotte sia dal Ministero che dall'Istat dovranno sempre citare la fonte dei dati utilizzati.
La pubblicazione e la diffusione delle statistiche prodotte dal Ministero potrà avvenire a cura dell'Istat. Le parti concorderanno le modalità di promozione e di spedizione nell'intento di promuovere una più ampia diffusione dei dati sulla giustizia.
Art. 3
Per la definizione dei dati di cui al precedente articolo 2, primo comma, oggetto del presente protocollo di intesa nonché per la determinazione della periodicità, dei tempi e delle scadenze delle rilevazioni stesse si fa riferimento all'allegato A.
Art. 4
Dati relativi al contesto socio-economico
Al fine di realizzare un quadro conoscitivo organico dell'intero sistema giudiziario, correlato al contesto socio-economico, l'Istat fornirà al Ministero della giustizia i dati in proprio possesso, privi degli elementi identificativi anche indiretti, necessari all'analisi e all'interpretazione dei fenomeni.
Art. 5
Indagini e ricerche
L'Istat e il Ministero, compatibilmente con i propri vincoli organizzativi e di bilancio, possono congiuntamente promuovere, progettare e svolgere indagini, attività di studio, ricerca e documentazione sull'organizzazione e funzionalità del sistema giudiziario, al fine di sviluppare metodologie per la valutazione e per la misurazione dell'azione amministrativa e del funzionamento della giustizia, nonché di migliorare la conoscenza critica dei processi innovativi nelle amministrazioni pubbliche.
L'Istat e il Ministero si impegnano a produrre e pubblicare congiuntamente, con cadenza biennale, un "Rapporto sullo stato della giustizia in Italia".
Art. 6
Sistemi informativi e collegamento telematico Istat-Ministero della giustizia
Lo scambio di informazioni tra Ministero e Istat sarà effettuato principalmente attraverso un collegamento telematico tra i rispettivi sistemi informativi, anche utilizzando la rete unitaria della pubblica amministrazione.
L'Istat collabora con il Ministero della Giustizia - ai sensi dall'art. 15, comma 1, lettere e) ed h) del D.lgs. n. 322/1989 - alla predisposizione delle definizioni e classificazioni statistiche ed alla progettazione, implementazione, reingegnerizzazione e sviluppo dei sistemi informativi amministrativi da cui estrarre i dati statistici al fine di riceverli su supporto informatico in sostituzione dei modelli cartacei.
L'Istat e il Ministero si impegnano a rivedere periodicamente i processi di informatizzazione in atto al fine di verificarne la compatibilità degli aspetti gestionali-amministrativi con quelli statistici. Sarà altresì monitorata la creazione di nuovi sistemi informativi al fine di renderli sin dall'inizio utili alla duplice funzione di strumento dell'attività amministrativa e di strumento statistico che permetta, attraverso l'analisi delle informazioni quantitative, di approfondire le conoscenze dei fenomeni al fine di creare i necessari e chiari presupposti al processo decisionale.
Art. 7
Oneri per le parti
Sono a carico del Ministero le rilevazioni dei dati previsti dall'allegato A, in parte già comprese nel PSN, citato nel precedente articolo 3, e le relative elaborazioni a fini statistici concordate con l'Istat.
I costi relativi ad eventuali rilevazioni o forniture di dati non previsti dal presente Protocollo di intesa saranno di volta in volta oggetto di specifici accordi tra il Ministero e l'Istat.
I dati scambiati tra le due Amministrazioni, corredati della documentazione necessaria per il loro utilizzo, saranno forniti nelle forme concordate e nel rispetto della vigente normativa sul segreto statistico (art. 9 del d.lgs. n. 322/1989) e sulla riservatezza dei dati individuali (legge n. 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni).
Art. 8
Strutture referenti dell'Istat e del Ministero della giustizia
La gestione tecnico-operativa del presente protocollo è affidata ad un Comitato di gestione, composto da due membri per ciascuna parte tra i quali, per l'Istat, il Direttore del Dipartimento delle Statistiche Sociali e, per il Ministero, il Direttore della Direzione Generale di Statistica. Ciascuna parte provvederà ad indicare tra i suoi rappresentanti il responsabile della Convenzione. Il Comitato di gestione, che si riunisce almeno due volte all'anno, è presieduto, ad anni alterni, da un membro del Comitato preventivamente designato dalle parti.
Art. 9
Durata
Il presente Protocollo di intesa avrà validità di tre anni a decorrere dalla data di stipula e si intende tacitamente rinnovato salvo diverso accordo tra le parti.
Roma, 12 luglio 2002
Istituto Nazionale di Statistica
Il Presidente: Prof. Luigi Biggeri
Ministero della giustizia
Il Ministro: Sen. Roberto Castelli
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