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Autocertificazione

Il cittadino italiano e il cittadino dell'Unione Europea nei suoi rapporti:
- con la Pubblica Amministrazione,
- con i gestori di servizi pubblici in qualità di utente,
- con i soggetti privati che vi consentano,
può produrre in sostituzione delle certificazioni e documentazioni richieste (DPR 28 dicembre 2000 n.445)

L'autocertificazione può essere accettata dall'autorità giudiziaria e, comunque, non può essere utilizzata quale prova.

Non è possibile sostituire con autocertificazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore (art. 49 DPR 445/2000).

Anche i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono produrre autocertificazione, ma limitatamente ai dati verificabili presso le pubbliche amministrazioni italiane (art. 3 DPR 445/2000).

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale delle certificazioni che sostituiscono (art. 48 DPR 445/2000).

A cura delle amministrazioni deve essere predisposta la modulistica per le dichiarazioni sostitutive con espresso richiamo alle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni false, e l'informativa relativa al trattamento dei dati personali (artt. 48 e 76 DPR 445/2000).