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Le funzioni consolari per gli italiani all'estero


Indirizzi di Ambasciate e Consolati


Cooperazione in materia civile svolta dagli uffici consolari italiani all'estero

Fonti normative

di diritto internazionale:

  1. Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari
  2. Convenzioni bilaterali sulle funzioni consolari
  3. Convenzione dell'Aja del 1º marzo 1954 sulla procedura civile
  4. Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 sulle notificazioni all'estero
  5. Regolamento comunitario n. 1348/2000 sulla trasmissione e notificazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari

di diritto interno:
Legge consolare (D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 200) e norme integrative del codice civile, del codice di procedura civile e del codice della navigazione.


Funzioni e poteri consolari:

  • Notificazioni e comunicazioni di atti da e per l'estero.
    Gli uffici consolari possono ricevere gli atti loro rimessi e provvede alla loro notificazione o comunicazione, direttamente o tramite le autorità locali.
  • Attribuzioni per l'espletamento di attività istruttorie e per l'esercizio di funzioni di volontaria giurisdizione.
    Le autorità consolari possono compiere gli atti istruttori delegati dai giudici italiani nei procedimenti civili, sono legittimati ad esperire il tentativo di conciliazione in controversie all'estero in cui siano parti cittadini italiani e possono ricevere dichiarazioni, anche giurate, e istanze di gratuito patrocinio relative a giudizi nazionali.
    Le stesse autorità possono esercitare, ove occorra, i poteri del giudice tutelare verso i cittadini minorenni, interdetti, emancipati ed inabilitati residenti nella loro circoscrizione, nominando i tutori, i protutori e i curatori previsti dalla legislazione italiana.
    È loro attribuita, inoltre, in materia di diritto di famiglia e di successioni, la potestà di emanare provvedimenti di competenza del giudice tutelare e del presidente del tribunale ordinario o dei minorenni, oltre che di ricevere dichiarazioni di legittimazione di figli naturali al momento del matrimonio e domande di legittimazione per decreto del Capo dello Stato.
  • Attribuzioni nell'amministrazione di interessi privati.
    I capi degli uffici consolari possono essere nominati arbitri nelle controversie tra cittadini all'estero, purchè autorizzati dalle parti a pronunciare secondo equità, possono compiere atti conservativi di vigilanza e di amministrazione richiesti nell'interesse di nostri concittadini, possono intervenire in materia di successioni, ricevendo dichiarazioni di accettazione e di rinuncia di eredità o di accettazione con beneficio di inventario nonchè altre dichiarazioni o istanze attinenti all'eredità e custodendo i beni successori.
  • Attribuzioni di funzioni amministrative
    I funzionari consolari espletano in via generale attività amministrative.
    Tra le più significative si segnalano quelle concernenti le funzioni di ufficiale dello stato civile, i compiti in tema di cittadinanza e le funzioni notarili.
    Tra le prime rientra la possibilità di celebrare il matrimonio tra cittadini o tra un cittadino ed uno straniero, anche per procura, di ricevere domande di rettificazione degli atti di stato civile e le domande di cambiamento e di aggiunta di nomi e cognomi.
    Per quanto riguarda la cittadinanza i capi degli uffici consolari rilasciano i relativi certificati, curano l'anagrafe dei cittadini residenti nelle rispettive circoscrizioni, ricevono gli atti relativi al riconoscimento, all'acquisto o al riacquisto della cittadinanza ed operano i relativi accertamenti.
    In ambito notarile i capi degli uffici consolari esercitano le relative funzioni conformemente alla legislazione nazionale anche quando, nei relativi atti, siano parti solo non cittadini, purchè, in quest'ultimo caso, ciò sia previsto dalle convenzioni internazionali o se gli atti anzidetti debbano essere fatti valere in Italia.

Ulteriori approfondimenti: Connazionali all'estero