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Dichiarazione di disponibilità all'adozione nazionale e provvedimento di affidamento preadottivo
L'adozione dei minori è un istituto voluto dal legislatore allo scopo di assicurare una famiglia ai minori che ne sono privi, per mancanza, per abbandono o per inadeguatezza della famiglia naturale.
Prima di giungere a una pronuncia di adozione definitiva la legge si preoccupa di valutare la compatibilità tra l'adottando e i soggetti adottanti, imponendo un "periodo di prova", in cui i soggetti interessati e il Tribunale per i minorenni possono verificare la nuova situazione in relazione all'interesse del minore.
E' questa la fase del cosiddetto affidamento preadottivo: articolo 22 della legge 184/1983.
I coniugi che intendono adottare possono presentare domanda dichiarando la propria disponibilità all'adozione nazionale a condizione che:
- siano uniti in matrimonio;
- siano conviventi in modo stabile e continuativo da almeno tre anni;
- non siano separati neppure di fatto;
- dimostrino di essere idonei ad educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare.
La domanda può essere presentata anche presso più Tribunali per i minorenni, decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.
L'affidamento preadottivo concesso può essere revocato in qualsiasi momento dal Tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del Pubblico Ministero o del tutore o di coloro che esercitano la sorveglianza (Giudice tutelare e servizi sociali), quando si rivelano gravi difficoltà di idonea convivenza.
Decorso un anno dall'affidamento, verificatone il buon andamento, il Tribunale per i minorenni decide con decreto motivato se far luogo o meno all'adozione.
Un'ipotesi particolare di affidamento è l'affidamento a rischio.
Autorità competente: Tribunale per i minorenni.
Atto: Decreto di affidamento preadottivo.
Ufficio giudiziario: Tribunale per i minorenni, senza alcuna limitazione territoriale. Possono essere presentate anche più domande successive a più Tribunali per i minorenni, purché se ne dia comunicazione.
Ricerca l'ufficio
Normativa di riferimento:
Legge 4 maggio 1983, n. 184
Legge 28 marzo 2001, n. 149
Adempimenti fiscali: la dichiarazione di disponibilità all'adozione si presenta in carta libera e senza il pagamento di alcun diritto, imposta o tassa.
Modulistica e documentazione in linea:
Tribunale per i minorenni di Salerno
Tribunale per i minorenni di Firenze
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