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Istanza per la nomina di un notaio che assista alle operazioni d'inventario
L'Ufficiale che procede all'inventario deve dare avviso dell'inizio delle operazioni, almeno tre giorni prima, alle persone che hanno diritto di assistervi, e indicate nell'art. 771 cod.proc.civ.: coniuge superstite, eredi legittimi presunti, esecutore testamentario, eredi istituiti, creditori.
Se alcune di queste persone risiedono fuori della circoscrizione del Tribunale in cui le operazioni si compiono, ovvero non vi hanno eletto domicilio, chi chiede l'inventario deve anche fare istanza di nomina di un notaio che le rappresenti.
Atto richiesto: Decreto di nomina di un notaio.
Ufficio giudiziario: Tribunale o sezione distaccata di tribunale competente per territorio in relazione all'ultimo domicilio del defunto.
Ricerca l'ufficio
Normativa di riferimento: artt. 456/527 cod.civ.; artt. 771-772 cod.proc.civ.
Le tabelle relative agli adempimenti fiscali sono in corso di revisione.
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