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Tutela nell'ordinamento interno
La legge n. 89 del 24.3.2001, detta comunemente "legge Pinto" dal nome del senatore che ne è stato il primo firmatario, ha introdotto nel nostro ordinamento il principio secondo cui il privato può avere diritto ad una "equa riparazione" se subisce un danno derivante dalla durata non "ragionevole" di un processo che lo riguardi, dettando una puntuale disciplina del relativo procedimento.
In tal modo è stato sancita la rilevanza nell'ambito del diritto nazionale del "diritto ad un processo equo" anche sotto il profilo della sua durata ragionevole, già previsto dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo, secondo il testo della stessa, così come modificato da taluni Protocolli aggiuntivi ed integrato da altri quattro Protocolli dotati di autonomo rilievo.
Tale diritto è peraltro espressamente previsto anche dall'art. 111 della Costituzione italiana.
Si riportano di seguito quattro significative sentenze pronunziate dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di risarcimento del danno derivante dalla durata non ragionevole di un processo.
Si riportano, inoltre, le statistiche relative alla prima applicazione della "legge Pinto", elaborate dalla Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia.
Tutela in sede di Consiglio d'Europa
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