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Atti internazionali in materia civile

Arbitrato

Attraverso l'arbitrato, le parti possono affidare la decisione di una propria controversia ad un arbitro ad un collegio arbitrale, formato da un numero dispari di persone.

La decisione arbitrale, detta lodo, pur essendo simile, per forma, ad una sentenza, ne può assumere la forza soltanto attraverso un procedimento giurisdizionale: attraverso il deposito del lodo presso la cancelleria del giudice competente per territorio e la successiva pronunzia, da parte del giudice, di un decreto che lo dichiara esecutivo.

Nei casi in cui l'arbitrato viene concluso nel territorio di uno Stato diverso da quello in cui deve essere riconosciuto ed eseguito, oppure una delle parti coinvolte nella controversia ha sede o residenza all'estero, oppure una parte rilevante delle prestazioni oggetto della controversia deve essere eseguita all'estero, possono sorgere situazioni di conflitto tra i diversi ordinamenti giuridici. Per questo si applicano le Convenzioni internazionali, recepite dall'ordinamento interno come prevalenti sul medesimo in caso di conflitto o di mancata disciplina.



Convenzione di Ginevra del 1961

Convenzione di New York del 1958