Le misure alternative alla detenzione
L’ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975 n.354) ha introdotto modalità di esecuzione delle condanne alternative rispetto alla tradizionale esecuzione negli Istituti Penitenziari. La competenza a decidere sulla concessione delle misure è affidata a un organo giurisdizionale: il Tribunale di Sorveglianza.
Possono accedervi i detenuti che devono scontare un residuo pena che risulta nei limiti fissati dalla legge e che hanno evidenziato progressi nel processo di risocializzazione. La legge prevede inoltre la possibilità di accedere alle misure alternative direttamente dallo stato di libertà, quando il condannato che riceve l’ordine di esecuzione non è soggetto ad uno stato detentivo. Quest’ultima modalità di accesso alle misure risulta attualmente quella prevalente sul totale delle misure concesse.
Nella fase di applicazione delle misure alternative, il condannato viene preso in carico dall’Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) che opera in stretto contatto con i servizi del territorio. L'assistente sociale realizza con il condannato un rapporto costruttivo e partecipato, in cui il controllo e sostegno entrano a far parte di un'azione unitaria finalizzata a un graduale reinserimento nel contesto sociale.
Presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria è istituita la Direzione Generale dell'esecuzione penale esterna che svolge compiti di indirizzo e coordinamento dell’area penale esterna.
Le misure alternative differiscono in senso proprio, tuttavia, dalle pene alternative che sono quelle pronunciate dal giudice di pace direttamente senza riferimento alla detenzione: si tratta delle pene irrogate dal giudice di pace e vi si possono ricondurre anche le c.d. sanzioni sostitutive previste dalla legge legge del 1981 sulla depenalizzazione.
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