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  GIORNATA EUROPEA DELLA GIUSTIZIA CIVILE 2006: UN CONTRIBUTO DEL MINISTERO
 
 
 
La Bilancia di cristallo, il premio europeo conferito per le pratiche innovative relative all’organizzazione giudiziaria o alle procedure giudiziarie civili, in occasione della Giornata europea della giustizia civile 2006
foto di: http://www.coe.int

 
25 ottobre 2006
 
In tutt'Europa si celebra oggi la Giornata europea della giustizia civile, organizzata su iniziativa congiunta del Consiglio d’Europa e della Commissione europea. In occasione dell'iniziativa, pubblichiamo uno studio realizzato dalla direzione generale della Giustizia Civile del DAG sul ruolo del ministero nella cooperazione giudiziaria civile dei Paesi dell'Unione Europea.
 
 
 
 
UNIONE EUROPEA E COOPERAZIONE GIUDIZIARIA CIVILE
RUOLO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA


Il principio di cooperazione in materia di giustizia ed affari interni, già recepito dal Trattato di Maastricht quale strumento per favorire la libera circolazione dei cittadini dell’Unione, con il Trattato di Amsterdam diventa uno strumento fondamentale per la istituzione di uno spazio comunitario di libertà, sicurezza e giustizia. 

Con particolare riferimento al settore civile, il Trattato di Amsterdam segna infatti il passaggio dalla cooperazione intergovernativa, la quale dipendeva dalla disponibilità degli Stati membri a cooperare ed utilizzava sostanzialmente le convenzioni, alla cosiddetta “comunitarizzazione” della cooperazione giudiziaria civile.

Quest’ultima è stata così attratta nell’ambito del diritto comunitario ed assoggettata ai meccanismi sopranazionali, tra i quali in primo luogo l’adozione da parte delle  istituzioni comunitarie di atti normativi tipizzati e il controllo giudiziario che sugli stessi spetta alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

La norma fondamentale di questa nuova costruzione è l’articolo 65 del Trattato che, sia pure nell’intento di assicurare la libera circolazione delle persone e quindi il corretto funzionamento del mercato interno, prevede misure di cooperazione, caratterizzate da implicazioni transfrontaliere, che riguardano la semplificazione del sistema di notificazione degli atti giudiziali ed extragiudiziali, l’assunzione di mezzi di prova, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Vengono quindi poste le basi giuridiche per l’adozione di regole applicabili negli Stati membri, in quanto compatibili, ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale e per l’eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei processi civili.

Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, nel delineare in concreto le tappe successive di questo processo di comunitarizzazione, ha poi individuato le aree e le modalità di intervento.

Queste vanno dal ravvicinamento delle regole processuali dei singoli Stati all’adozione di procedure uniformi e di norme minime idonee a garantire un adeguato livello di assistenza giudiziaria.

E’ stata anche ravvisata l’esigenza di predisporre un sistema di informazione sul diritto comunitario, da gestire con la cooperazione di reti nazionali competenti.

In questo quadro si colloca la istituzione della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (EJN), con la decisione 2001/470/(CE) del Consiglio del 28 maggio 2001.

L’obiettivo principale della Rete è quello di agevolare e migliorare la cooperazione giudiziaria facilitando la conoscenza e l’applicazione degli strumenti comunitari da parte degli organi giudiziari e dei cittadini europei coinvolti in controversie transfrontaliere.

La Rete si avvale di punti di contatto nazionali, designati dagli Stati membri, che hanno il compito di fornire informazioni, di agevolare il trattamento delle domande di cooperazione giudiziaria, di ricercare soluzioni all’eventuale difficoltà e di contribuire alla preparazione e all’aggiornamento del sistema di informazione destinato al pubblico.
Un’ulteriore misura volta ad agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati Membri ed il sistema di informazione ai cittadini è costituita dalla creazione dell’"Altante Giudiziario Europeo" in materia civile, che è una vera e propria banca dati, cui è possibile accedere via internet e che è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione Europea.

I regolamenti adottati dopo il Trattato di Amsterdam in materia di cooperazione giudiziaria civile hanno avuto una indubbia ricaduta nel nostro sistema  processuale, contribuendo a migliorare l’accesso alla giustizia e ad assicurare l’effettività della tutela giudiziaria, anche attraverso un ammodernamento del sistema giudiziario degli Stati membri nel suo complesso.

In questo contesto vengono ora esaminati il regolamento n. 1206/2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile e commerciale e il regolamento n. 1348/2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati Membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

Essi sono stati emanati al fine di agevolare i rapporti tra le Autorità Giudiziarie e di snellire le procedure della cooperazione e ciò ha comportato una indubbia riduzione dei tempi dei processi. In questo campo il Ministero della Giustizia ha assunto il ruolo di operatore pratico del diritto ed ha maturato esperienze significative.
 
 
Regolamento n. 1206/2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati Membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile e commerciale

L’assunzione di prove all’estero mediante rogatoria internazionale costituisce la sola possibilità offerta ai giudici nazionali per l’acquisizione di mezzi istruttori in paesi stranieri.

In sede comunitaria si è posto il problema del miglioramento della cooperazione tra le autorità giudiziarie in materia, attraverso l’adozione di uno strumento giuridico vincolante per tutti gli Stati Membri e di immediata portata applicativa.

E’ stato pertanto adottato il regolamento relativo alla cooperazione tra le Autorità Giudiziarie degli Stati Membri nel settore dell’assunzione di prove in materia civile e commerciale con il quale è stato introdotto un particolare sistema di assistenza giudiziaria nella cause civili.

La portata innovativa di questo regolamento consiste essenzialmente nel prevedere che la richiesta di assunzione delle prove venga trasmessa in modo diretto e con il mezzo più rapido tra le autorità giudiziarie degli Stati Membri e che l’autorità giudiziaria di uno Stato Membro possa raccogliere le prove, a determinate condizioni, nel territorio di un altro Stato Membro.

A tal fine, in caso di assistenza giudiziaria attiva, cioè di richiesta di assunzione di prova da parte dell’Autorità giudiziaria di altro Stato Membro, è stato abolito il passaggio attraverso le Autorità Centrali. Il giudice italiano potrà quindi rivolgersi direttamente al giudice competente di altro Stato membro, nella lingua ufficiale dello Stato richiesto, indicando le domande o i fatti sui quali verterà l’esame del teste, ovvero la formula specifica da sottoporre alla parte nella ipotesi di giuramento.

La semplificazione rispetto alle previsioni della Convenzione dell’Aja, del 1 marzo 1970, che ha regolamentato sul piano internazionale i rapporti tra gli Stati aderenti (compresi quelli dell’Unione Europea) nel settore dell’acquisizione delle prove all’estero, è tale da consentire non solo tempi di definizione più rapidi, per la evidente abolizione di un passaggio intermedio, ma anche una più attiva e proficua collaborazione tra le Autorità interessate.

Il giudice cui è rivolta la rogatoria può chiederne la integrazione all’Autorità Giudiziaria richiedente e può comunicare a quest’ultima le ipotesi in cui il teste da interrogare secondo la legge interna, può o deve astenersi dal deporre.

Si tratta di un ruolo di attiva partecipazione che si modula diversamente a seconda del tipo di richiesta, ed è finalizzato ad una maggiore rapidità nell’assunzione del mezzo istruttorio.

A tale riguardo sono stati altresì previsti termini assai ristretti per dare esecuzione alla rogatoria (novanta giorni dalla ricezione della richiesta), in coerenza col principio fissato all’articolo 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, sulla ragionevole durata del processo.

Con l’obiettivo di una maggiore semplificazione del procedimento sono stati previsti l’adozione obbligatoria di moduli standardizzati (che nella Convenzione dell’Aja era solo consigliata); la possibilità di utilizzo delle moderne tecnologie di comunicazione, (videoconferenze o teleconferenze), se disciplinate dalla legislazione interna dello Stato Membro e se disponibili; e la facoltà concessa all’Autorità Giudiziaria richiedente di procedere direttamente, o tramite persona delegata, all’assunzione della prova in un altro Stato Membro applicando la propria legge nazionale.

Il ruolo del Ministero della Giustizia nel campo della cooperazione giudiziaria civile è sempre stato di notevole rilievo, benché lo stesso abbia subito alcuni mutamenti nel passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina.

In passato, ai sensi della Convenzione multilaterale dell’Aja del 18 marzo 1970 sull’assunzione delle prove all’estero, nonché in applicazione delle convenzioni bilaterali stipulate dall’Italia, il Ministero della Giustizia, che rivestiva il ruolo di Autorità Centrale, svolgeva un’attività di intermediazione che si poneva come passaggio obbligato e momento di collegamento necessario per l’acquisizione e l’esecuzione delle commissioni rogatorie disposte dalle autorità giudiziarie, sia nazionali che straniere.

In pratica il Ministero, ricevuti gli atti della rogatoria, preliminarmente ne verificava la regolarità formale e l’adempimento delle condizioni stabilite dalle convenzioni internazionali.

In difetto dei requisiti di cui sopra gli atti venivano restituiti all’organo mittente ai fini del loro perfezionamento, altrimenti venivano trasmessi alle autorità diplomatiche per l’assunzione all’estero delle prove richieste dai giudici italiani oppure alle competenti Corti d’Appello per la pronuncia di esecutività prevista per i mezzi di prova disposti dai giudici stranieri.

Nei casi in cui sorgevano difficoltà il Ministero si attivava, spesso in via informale e con la massima disponibilità, per trovare una soluzione adeguata.

Una particolare collaborazione veniva prestata alle autorità consolari italiane all’estero, che sovente prospettavano difficoltà operative o esigenze di armonizzazione con gli ordinamenti giuridici negli Stati in cui erano accreditate, per l’attuazione delle deleghe dei giudici italiani loro conferite ai sensi dell’art. 204 c.p.c., per l’assunzione, nelle rispettive sedi, di mezzi di  prova riguardanti cittadini italiani residenti all’estero.

Analoga assistenza veniva fornita alle rappresentanze diplomatiche straniere in Italia, per le rogatorie da chiedersi o già richieste dalle autorità giudiziarie estere.

A tal fine venivano fornite informazioni sul diritto italiano, sostanziale e processuale, nonché sulle formule da usare e sulle procedure da rispettare per l’esecuzione delle relative richieste, anche nella parte relativa all’intervento dei difensori delle parti straniere in sede di acquisizione in Italia dei mezzi di prova.

A seguito dell’entrata in vigore del regolamento, che ha sostituito la Convenzione dell’Aja (la quale continua ad applicarsi ai rapporti tra l’Italia ed i Paesi extracomunitario che l’hanno sottoscritta e ratificata) il ruolo operativo del Ministero è formalmente mutato.

Esso è stato designato quale Organo Centrale ai sensi dell’articolo 3 del detto regolamento ed espleta i compiti ivi indicati che sono, specificamente quelli di fornire informazioni alle autorità giudiziarie, di ricercare soluzioni per le difficoltà che possono sorgere in occasione di una rogatoria, e di trasmettere, in casi eccezionali e su domanda di un’autorità giudiziaria richiedente una richiesta di assunzione di  prove all’autorità giudiziaria italiana competente.

Quanto alle prime due attribuzioni, si rileva la formalizzazione sul piano normativo di compiti che di fatto già venivano svolti dal Ministero al fine di rendere proficua ed effettiva la cooperazione giudiziaria internazionale.

Si rileva pertanto un evidente continuità di ruolo sotto tali profili che si risolve in pratica in un flusso costante di richieste di intervento.

Quanto alla terza attribuzione, la trasmissione diretta delle rogatorie, e l’eliminazione del “passaggio obbligato” attraverso l’Autorità Centrale, ha reso l’intervento ministeriale residuale ed eventuale, nel senso che lo stesso può essere espletato solo a domanda di parte ed in casi eccezionali per curare la trasmissione delle richieste, per le quali possono insorgere difficoltà operative.

A queste attribuzioni vanno aggiunte quelle previste dall’articolo 17, che disciplina la possibilità per l’autorità giudiziaria di uno Stato Membro presso cui pende il procedimento, o da un ausiliario da lui designato, di procedere all’assunzione diretta delle prove in un altro Stato Membro.

In tale caso il Ministero della Giustizia riceve la domanda, che deve essere necessariamente allo stesso trasmessa; decide entro trenta giorni se essa è accoglibile ed a quali condizioni (ove occorra) debba essere eseguita; eventualmente incarica un’autorità giudiziaria interna a partecipare all’esecuzione della richiesta per garantire la corretta applicazione della relativa procedura.

Il Ministero, quale Organo Centrale, ha anche il potere di rifiutare l’assunzione diretta delle prove, benché solo in presenza di talune condizioni, quali il mancato rispetto nella richiesta dei requisiti formali indicati dallo stesso regolamento (e precisamente nell’articolo 4), ovvero il mancato rispetto di requisiti sostanziali, costituiti o dal fatto che la richiesta riguardi materie che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (che, come noto, si applica solo alle cause in materia civile e commerciale), o che tale richiesta sia contraria ai principi fondamentali dell’ordinamento italiano.  

Il mancato rispetto dei requisiti formali, è, comunque, suscettibile di regolarizzazione.

Il Ministero in tale campo ha sempre prestato la propria collaborazione.

Anche la materia dell’assunzione diretta delle prove era disciplinata dalla citata Convenzione dell’Aja.

Sotto il profilo soggettivo, tale facoltà era demandata agli agenti diplomatici o consolari,  ovvero ad appositi commissari designati dallo Stato Membro richiedente e autorizzati dallo Stato Membro richiesto.

Sotto il profilo oggettivo, gli atti istruttori potevano riguardare i cittadini dello Stato richiedente, ed a determinate condizioni, anche i cittadini dello Stato nel quale doveva essere raccolta la prova.

Tuttavia i giudici stranieri non potevano procedere direttamente, ma eventualmente solo assistere all’esecuzione della richiesta di assunzione e il Ministero della Giustizia non aveva alcuna specifica attribuzione, in quanto le autorizzazioni anzidette venivano concesse dalle Corti d’Appello del luogo nel quale si doveva procedere all’esecuzione della prova, e le relative richieste venivano ricevute dal Ministero degli Affari Esteri per le vie diplomatiche.

Come si può ben comprendere, nel settore dell’assunzione diretta delle prove, al Ministero è ora demandato, a differenza del passato, un ruolo fondamentale e di primaria importanza. Infatti allo stesso, oltre al compito preliminare di verificare la regolarità formale delle richieste, spetta la nuova funzione di valutare e decidere sulla compatibilità della richiesta con i principi fondamentali dell’ordinamento italiano.

Il Ministero della Giustizia diviene così garante del rispetto dei valori di ordine pubblico che, per principio costituzionale, devono essere salvaguardati anche nei rapporti con gli altri Stati Membri dell’Unione Europea, nell’ambito di applicazione del regolamento in esame.

A tale proposito occorre necessariamente evidenziare che le valutazioni di cui sopra che il Ministero è chiamato ad esprimere, non investono minimamente il merito del caso  concreto e l’esercizio della giurisdizione da pare del giudice straniero, ma si esplicano ai fini di garantire il rispetto di quei principi di ordine pubblico interno cui lo Stato italiano non può rinunciare, nei rapporti di diritto internazionale.  

A poco meno di tre anni dall’applicazione del regolamento può essere tracciato un primo, seppure sommario bilancio delle ricadute sui tempi di espletamento delle rogatorie internazionali, e, quindi, di riflesso, sulla riduzione dei tempi dei processi, anche nel diritto interno.

E’ possibile affermare teoricamente che i rapporti diretti tra autorità giudiziarie semplificano ed accelerano di per sé l’esecuzione delle rogatorie.

Tuttavia sui tempi impiegati dai singoli uffici giudiziari influiscono indubbiamente le diverse condizioni operative e strutturali in cui gli stessi si trovano, per il che è impossibile in questa sede affermare principi generalizzati e fornire dati omogenei.

Per quanto riguarda invece più specificatamente le funzioni di questo Ministero quale Organo Centrale in materia di cooperazione giudiziaria civile, si può sicuramente affermare che questo regolamento è idoneo a consentire una drastica riduzione dei tempi della cooperazione.

Lo dimostra il fatto che finora, questo Ministero non ha mai ricevuto in qualità di Organo Centrale, domande di trasmissione alle autorità giudiziarie competenti per casi eccezionali.

Tuttavia occorre evidenziare talune patologie applicative che investono l’attività di cooperazione di questo Ministero.

Innanzi tutto è stata riscontrata, nei confronti di alcuni Stati, una frequente omissione dell’obbligo di trasmissione diretta delle richieste di rogatorie alle autorità giudiziarie e quindi la ripetizione del pregresso sistema di avvalersi dell’Autorità Centrale.

Spesso accade inoltre, che alcune autorità giudiziarie straniere che dispongono la rogatoria non indichino nell’apposito formulario l’autorità giudiziaria italiana competente a darvi esecuzione (nonostante la pubblicazione dell’elenco completo degli uffici giudiziari italiani nel sito internet - Atlas - dell’Unione Europea) e si limitino invece ad inviare gli atti a questo Ministero.

Ancora, si è avuta occasione di rilevare che il formulario trasmesso (benché erroneamente) a questo Ministero sia incompleto in alcune parti.

Le omissioni più frequenti riguardano la mancata indicazione della natura e oggetto della causa cui si riferisce la commissione rogatoria e della sommaria descrizione dei fatti.

La patologia applicativa di forse più ingente rilievo, che investe l’interpretazione stessa del regolamento, riguarda il fatto che, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 5, le autorità straniere che chiedono a quelle italiane di procedere all’assunzione delle prove da esse disposte, o che chiedono di procedere direttamente all’assunzione della prova in territorio italiano, non formulino in lingua italiana la richiesta e le comunicazioni di riferimento, ed alleghino il relativo formulario redatto completamente nella propria lingua.

Infine, un altro dato negativo da evidenziare è rappresentato dal fatto che gli uffici giudiziari di alcuni Stati Membri chiedono, nella propria lingua, che gli atti relativi all’assunzione di una prova richiesta al giudice italiano (che devono essere necessariamente redatti in lingua italiana, in applicazione della legge nazionale, cui l’articolo 10 comma 2 espressamente rinvia) siano tradotti nella lingua dello Stato membro richiedente, a cura di questo Ministero o degli uffici giudiziari che hanno assunto la prova.

Questo Ministero è stato ripetutamente interpellato al riguardo sia dagli stessi giudici che dagli uffici di cancelleria.

Il testo del regolamento non è esplicito sul punto, ma attraverso un’attività di studio effettuata dal competente ufficio della Direzione Generale della Giustizia Civile, è stato possibile individuare una soluzione coerente col testo normativo che rinvia espressamente all’articolo 10 comma 2  alla legge nazionale dell’autorità giudiziaria richiesta per tutto quanto concerne l’esecuzione della rogatoria.

Invero, ai sensi dell’articolo 122 del codice di procedura civile in tutto il processo è prescritto l’uso della lingua italiana e l’attività di assunzione di una prova per rogatoria costituisce di per sé attività processuale, pertanto la stessa non può che essere effettuata in lingua italiana.

Non è dato evincere inoltre, dalla lettera del regolamento, alcun onere aggiuntivo di traduzione posto a carico dell’autorità giudiziaria richiesta dell’esecuzione.

A questo Ministero (che come già detto ha anche il compito, in veste di Organo Centrale, di fornire informazioni alle autorità giudiziarie) è stato chiesto da parte del giudice italiano, nel cui territorio il giudice straniero era stato autorizzato ad assumere direttamente una prova ai sensi dell’articolo 17, se sussista o meno l’onere a carico dello Stato richiesto di nominare un interprete al giudice straniero, che ne aveva ripetutamente fatto istanza.

Sempre a seguito di un’attenta attività di studio è stata data risposta negativa al quesito, in base al principio, desumibile sia dalla lettera che dalla ratio del regolamento, che tutti gli oneri afferenti all’espletamento di un’attività rogatoria incombono sull’autorità che la richiede.

Il ruolo di supporto ed informazione di questo Ministero, quale Organo Centrale è stato espletato spesso nei confronti degli uffici giudiziari italiani, e si è concretizzato in frequenti contatti informali volti a fornire informazioni e chiarimenti sia per la soluzione dei problemi sopraevidenziati, sia per la individuazione di opportune modalità operative.
 
 
Regolamento n. 1348/2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati Membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale

Il regolamento ha come scopo quello di semplificare e migliorare le notificazioni degli atti giudiziari ed extragiudiziari tra gli Stati Membri mediante l’introduzione di una normativa uniforme per il procedimento notificatorio transfrontaliero.

Tale normativa è ispirata essenzialmente a criteri di speditezza quanto alla trasmissione e ricezione degli atti e quanto alle modalità di esecuzione delle notifiche.

La portata innovativa del regolamento è basata su vari aspetti: innanzi tutto è necessario che sia noto il recapito del destinatario dell’atto; in secondo luogo gli atti che devono essere notificati o comunicati devono essere trasmessi direttamente dagli organi mittenti agli organi riceventi competenti per territorio.

Non vi sono mezzi predefiniti per la trasmissione degli atti, pertanto la modalità di trasmissione può essere effettuata con qualsiasi mezzo appropriato (seppure nel rispetto di determinate condizioni).

Anche per quanto riguarda i mezzi di notificazione (organi designati o servizio postale) deve escludersi che il regolamento abbia stabilito tra essi una gerarchia con la conseguenza che un atto giudiziario può essere notificato indifferentemente con l’uno o con l’atro mezzo, fermo restando che il dies a quo stabilito per la decorrenza dei termini è quello della prima notificazione validamente effettuata.

Tale principio è stato recentemente affermato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in una recente pronuncia del 9 febbraio 2006 (causa n. 473/2004).

Prima dell’entrata in vigore del regolamento, per la notifica all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari si applicavano la Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965, ratificata  dall’Italia nel novembre del 1981, nonchè gli accordi bilaterali stipulati tra l’Italia e singoli Paesi, europei ed extraeuropei.

In tali atti internazionali un ruolo fondamentale veniva esercitato dalle Autorità Centrali designate dagli Stati contraenti, che erano, per l’Italia, l’Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso la Corte d’Appello di Roma (UNEP) con riferimento alla Convenzione dell’Aja e il Ministero della Giustizia con riferimento ad alcuni tra gli accordi bilaterali di cui sopra.

In altri accordi bilaterali era prevista la notifica tramite le autorità diplomatiche o consolari, ovvero altre modalità particolari.

Il ruolo delle Autorità Centrali era di grande rilievo, in quanto esse non solo ricevevano gli atti da notificare, ma verificavano che gli stessi fossero compatibili con le norme processuali dell’ordinamento interno dello Stato, e provvedevano altresì a farli notificare per il tramite degli Uffici del Pubblico Ministero presso i Tribunali territorialmente competenti.

Inoltre le stesse Autorità ricevevano l’attestazione, da parte dell’Ufficiale giudiziario notificatore, della relata di notifica con l’indicazione, eventualmente, delle ragioni per cui la notificazione non era potuta ritualmente avvenire, e ne curavano il successivo inoltro all’autorità richiedente la notifica.

Per gli atti da notificare nel circondario del Tribunale di Roma, l’UNEP provvedeva direttamente alla notifica degli atti ricevuti dall’autorità straniera, previa autorizzazione del Pubblico Ministero, in quanto in tale caso la qualità di Autorità Centrale e quella di organo notificatore venivano a coincidere nello stesso ente.

L’Autorità Centrale era infine competente a ricevere gli atti da notificare inviati dalle autorità diplomatiche o consolari dello Stato di appartenenza della parte che richiedeva la notifica nei casi in cui ciò fosse espressamente previsto dagli accordi bilaterali.

Per quanto riguarda più in particolare l’attività del Ministero della Giustizia quale Autorità Centrale designata per le notifiche dall’estero, occorre dire che lo stesso ha sempre svolto, e continua a svolgere tuttora, un’opera di collaborazione preziosa con le autorità straniere di riferimento.

Gli accordi in cui si esplica tale attività riguardavano sia Stati europei sia stati extraeuropei.

E’ opportuno precisare che gli Stati europei erano sia quelli che già facevano parte dell’allora Comunità europea, sia quelli che ne sono divenuti successivamente membri, sia quelli che tuttora non fanno parte dell’Unione Europea.

Gli accordi riguardanti gli Stati Membri dell’Unione Europea sono ora venuti meno perché sostituiti dal nuovo regolamento, non essendo stata esercitata, dall’Italia, la facoltà, prevista all’articolo 20, di lasciare in vita accordi bilaterali in precedenza stipulati tra singoli Stati Membri dell’Unione Europea.

Invece gli accordi riguardanti gli altri Stati, europei e non europei, continuano ad applicarsi, come per il passato, non potendo, ovviamente, farsi riferimento nei loro confronti al regolamento in esame.

L’attività di collaborazione svolta dal Ministero quale Autorità Centrale in tale campo, si è in concreto esplicata fornendo informazioni sulle modalità di esecuzione delle notifiche ai sensi della legge italiana e interponendo la propria opera di intermediazione al fine di addivenire, prima dell’esecuzione della notifica, alla regolarizzazione degli atti pervenuti incompleti o viziati.

Il Ministero ha costituto, inoltre, un fondamentale momento di collegamento nei casi in cui sorgevano delle difficoltà tra gli uffici giudiziari stranieri da cui provenivano le richieste di notifica e quelli italiani che dovevano provvedere alle operazioni materiali di notificazione.

Con l’entrata in vigore del regolamento è stato introdotto il principio della trasmissione diretta degli atti da notificare da parte degli organi mittenti verso quelli riceventi, rispettivamente designati dai singoli Stati.

In virtù di tale principio, come è agevole comprendere, non vi più il passaggio obbligato dell’atto da notificare attraverso l’Autorità Centrale.

Alla stessa, che come si è detto è l’UNEP di Roma, sono stati invece attribuiti taluni compiti specifici, previsti dall’ articolo 3, che consistono nel fornire informazioni agli organi mittenti, nel cercare soluzioni per le difficoltà che possono sorgere nella trasmissione degli atti da notificare, e, in casi eccezionali, di trasmettere direttamente tali atti ai competenti organi riceventi su richiesta degli organi mittenti.

Come si può ben rilevare, tali compiti corrispondono a quelli che questo Ministero aveva esercitato nei rapporti con altri Stati Membri dell’Unione Europea in applicazione delle convenzioni bilaterali con essi stipulate, sulle quali ora prevale il regolamento comunitario.

Pertanto, nell’ambito del regolamento, non vi è più alcun ruolo devoluto a questo Ministero, l’attività del quale continua invece ad esplicarsi nei rapporti con gli Stati che non fanno parte dell’Unione Europea.

La portata innovativa del regolamento che si è sopra illustrata consiste nel fatto che lo strumento comunitario appare in grado di semplificare le modalità di notifica e di ridurne i tempi, consentendo, quale logica conseguenza, una ricaduta positiva sui tempi di durata dell’attività di cooperazione giudiziaria in materia.

In tale prospettiva si colloca la designazione dell’UNEP di Roma, non solo quale Autorità Centrale, ma anche quale unico organo incaricato a ricevere gli atti che devono essere notificati in Italia a richiesta delle autorità straniere.

La concentrazione in un unico organo delle funzioni di cui sopra consente l’accelerazione ed un notevole snellimento delle procedure di notificazione sia sotto il profilo della valutazione della regolarità degli atti da notificare, sia sotto il profilo della immediata individuazione degli organi che devono procedere all’attività di notifica e dell’Ufficio del Pubblico Ministero che deve previamente autorizzare la notifica stessa.

In base a tale meccanismo si evitano possibilità di contrasto e si garantiscono orientamenti uniformi su tutto il territorio nazionale sugli aspetti più rilevanti della materia.

A cinque anni dalla sua entrata in vigore, è possibile evidenziare talune patologie applicative, delle quali il Ministero ha avuto diretta esperienza, non essendo possibile rilevare eventuali difficoltà pratico-operative incontrate dai singoli uffici giudiziari.

Quello che si può sicuramente attestare è che alcune autorità straniere continuano ad inviare gli atti da notificare a questo Ministero, considerandolo tuttora quale Autorità Centrale.

Spesso poi non vengono rispettate le formalità relative alla lingua nella quale deve essere redatta la richiesta.   

Inoltre, è costante la richiesta di informazioni e suggerimenti rivolta a questo Ministero da parte degli uffici giudiziari (autorità giudiziarie, cancellerie e uffici degli ufficiali giudiziari).