|
Schema di decreto del Presidente della Repubblica
“DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 22 GIUGNO1999, N.230, RECANTE IL RIORDINO DELLA MEDICINA PENITENZIARIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA2, DELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1998, N.419 ”.
(approvato dal Consiglio dei Ministri del 17 novembre 2000)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
Visto l'articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 419;
Visto l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n.230;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000;
Visto il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230)
- All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, le parole: "tenuto conto dei termini previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 419" sono soppresse.
- Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 è sostituito dal seguente:
"4. Al termine della fase sperimentale, che si concluderà entro il 31 luglio 2002, sulla base della sperimentazione svolta si provvederà al riordino definitivo del settore con i decreti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, o altri strumenti normativi ritenuti idonei e necessari.".
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
|