vai direttamente al contenuto e salta la barra di navigazione
Home page - Giustizia.it - Ministero della Giustizia
Indice A-Z Cerca Mappa Glossario Scrivici CED Cassazione Link English version Version française
Atti normativi Norme In Rete Area stampa Legislazione e Giurisprudenza
Concorsi Professioni Statistiche La Biblioteca Centrale Giuridica
Il Ministro
Il Ministero
Politiche Interne e Internazionali
Corte di Cassazione - Uffici Giudiziari
Pianeta Carcere
Minori
L'Amministrazione informa
Servizi per il cittadino
Schemi di decreti legislativi Disegni di legge Schemi di regolamenti    
Decreti Circolari Atti internazionali   
DISPOSIZIONI SULLA COMPETENZA PENALE DEL GIUDICE DI PACE

DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI SULLA COMPETENZA PENALE DEL GIUDICE DI PACE




IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere con lo strumento della decretazioned'urgenza, anche in considerazione dell'attuale stato di scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, alla modifica dei termini relativi all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n.468, al fine di attuare nella maniera più efficiente la riforma, completando l'adeguamento delle risorse ai nuovi compiti richiesti ai giudici di pace;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ------------;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Giustizia;
EMANA

il seguente decreto-legge

Art.1

  1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge 24 novembre 1999, n.468 è sostituito dal seguente: “2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 14 entra in vigore il giorno 1 ottobre 2001.”
  2. Il comma 1 dell'articolo 65 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274 è sostituito dal seguente: “ 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno 1 ottobre 2001.”.
Art. 2
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





Ultima modifica: 14/05/2008