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DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI PRELIMINARI
DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI MODIFICA DEI TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI PRELIMINARI RIGUARDANTI TALUNI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere con lo strumento della decretazione d'urgenza, anche in considerazione dell'attuale stato di scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, alla modifica degli articoli 406 e 407 del codice di procedura penale relativamente ai termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione, al fine di evitare pregiudizi alle investigazioni volte all'accertamento di gravi delitti contro la personalità dello Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ------------ ;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Giustizia;
EMANA
il seguente decreto-legge
Art. 1
- Nell'articolo 406, comma 5-bis, del codice di procedura penale, le parole "e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 7-bis", sono sostituite dalle parole "e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4 e 7 bis.".
- Nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n.4, del codice di procedura penale, dopo le parole "o nel massimo a dieci anni", sono inserite le parole ", nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;".
Art. 2
- Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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