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Attuazione della Convenzione dei diritti del fanciullo Onu 1989, relativamente all'abuso sessuale e sfruttamento sessuale

L'Italia ha ratificato con la legge n. 46 dell'11 novembre 2002 il Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernente la vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, fatto a New York il 6 settembre 2000. Il Protocollo nasce dall'esigenza degli Stati Parte di contrastare, con strumenti sempre più articolati ed omogenei, anche dal punto di vista internazionale, i gravi fenomeni presi in considerazione dal Protocollo.

Alcuni dei reati ai quali fa riferimento il documento sono già previsti e puniti dalla Legge n. 269/98: prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tutela delle generalità e dell'immagine del minore, tratta di minori al fine di indurli alla prostituzione.

La stessa legge dà disposizioni processuali per la salvaguardia del minore vittima e testimone di tali reati, art. 13 che integra l'art. 11 della legge 66/96.

Ai fini dell'attuazione della legge n. 46/2000, in adeguamento alle "buone prassi" individuate dal Protocollo e per rispondere al dettato convenzionale sui vari livelli individuati e cioè quello normativo, di relazioni internazionali, di formazione degli operatori, di assistenza, sostegno e cura delle vittime, è prevista l'adozione di alcune iniziative fra le quali:

  • la elaborazione di una o più circolari con le quali portare a conoscenza del documento le articolazioni del Ministero e dei Servizi della Giustizia Minorile che, per competenza istituzionale, hanno rapporti con autori e vittime dei reati descritti. Le stesse conterranno linee d'indirizzo, raccomandazioni, promozione di attività d'intervento operativo;
  • il coinvolgimento dell'Ufficio Legislativo ai fini della redazione di nuove proposte legislative dirette a colmare le carenze in atto;
  • la predisposizione di adeguate iniziative informative e formative rivolte al personale della Giustizia Minorile che opera a stretto contatto con i minori vittime e rei se minorenni. Promozione di corsi sulla materia in oggetto o partecipazione a corsi di altre istituzioni. Monitoraggio costante del fenomeno in senso qualitativo e quantitativo;
  • l'acquisizione di dati e materiale documentario a cura di altri organismi, enti ed istituzioni, al fine di approntare una banca dati, in aggiornamento permanente, sulle principali pubblicazioni, dati e ricerche realizzate nel settore;
  • la stipula di protocolli d'intesa o convenzioni fra la Giustizia Minorile ed altri enti ed organismi, pubblici, e privati per facilitare la circolazione d'iniziative ed informazioni;
  • il perfezionamento di strumenti e procedure sempre più volti alla tutela del minorenne vittima di sfruttamento sessuale e violenza nel corso delle testimonianze e nel transito per gli Uffici giudiziari in genere.



Ultima modifica: 29/08/2008