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Adozione nazionale

"Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia".
Dall'articolo 1, comma 1 della Legge 4 maggio 1983, n.184, "Diritto del minore ad una famiglia", così come modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149.

L'istituto dell'adozione nazionale garantisce un nucleo familiare al minore la cui famiglia non sia in grado di provvedere alla sua crescita ed alla sua educazione, non per cause legate alla sola condizione di indigenza.

I minori, per i quali sia accertata la situazione di abbandono, vengono dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i minorenni.

Accertato che il minore è in stato di abbandono, inizia la procedura adozionale che ha come obiettivo quello di individuare la coppia genitoriale che meglio possa rispondere alle esigenze del minore.

Al termine del procedimento dichiarativo di adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti e riceve uno status giuridico stabile e definitivo di figlio a tutti gli effetti del nuovo nucleo familiare.



Ultima modifica: 14/05/2008