La conciliazione e gli organismi di conciliazione
In base al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, di “definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366”
e al decreto del ministero della giustizia 23 luglio 2004 n. 222, “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nonché di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5” il direttore generale della Giustizia Civile – Dipartimento per gli Affari di Giustizia del ministero della giustizia è responsabile del registro degli organismi autorizzati a gestire i tentativi di conciliazione. Il tentativo di conciliazione è lo strumento di definizione delle controversia capace di offrire, quando possibile, soluzioni più spedite, agevoli ed economiche alle liti e di ridurre il contenzioso giurisdizionale.
Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del Dlgs. 17 gennaio 2003 n. 5
Enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 3 del DM 23 luglio 2004 n. 222
APPROFONDIMENTO su conciliazione e controversie societarie
F.A.Q.
PERCORSO SPECIALISTICO
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III
Giovanna Carla de Virgiliis
Via Tronto, 2 – 00198 Roma
Tel. +39 06.852711
Fax +39 06.8419441 – 8415082
Le domande per l'iscrizione nel registro degli organismi di conciliazione con tutti gli allegati devono pervenire, se inviate a mezzo del servizio postale, a: Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70
00186 Roma
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