 |
 |
Organismi di conciliazione: risposte alle domande più frequenti Domanda n.1
Una persona fisica può chiedere l'iscrizione al registro degli organismi di conciliazione?
Risposta: NO. Il legislatore ha ravvisato negli enti plurisoggettivi i soggetti più idonei a fornire il servizio di conciliazione, prevedendo che possano presentare la domanda gli enti costituiti da un'organizzazione di persone e di mezzi stabilmente destinata ad erogare il servizio di conciliazione, ed escludendo espressamente le persone fisiche (art.38 del D.Lgs. del 17 gennaio 2003 n. 5 ;artt. 1 lett.f) ed h); 4 comma 1 del D.M. 23 luglio 2004 n.222).
Domanda n.2
Una persona, munita dei requisiti di qualificazione professionale richiesti per espletare l'attività di conciliatore, può presentare una domanda di iscrizione all'elenco dei conciliatori?
Risposta: NO. E' stato istituito un solo registro, quello degli organismi di conciliazione, la cui tenuta è affidata al Ministero. Ciascun organismo è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili a svolgere il servizio di conciliazione per l'organismo stesso, al quale sono legati da un rapporto giuridico ed economico Non è previsto dunque alcun autonomo elenco dei conciliatori al quale chiedere ed ottenere l'iscrizione. (artt. 3 nn.1 e 2; 4 comma 3 lett. d); 6 comma 1 del D.M. 23 luglio 2004 n.222)
Domanda n.3
Cosa deve fare il conciliatore che intende svolgere il servizio di conciliazione per un organismo che richiede l'iscrizione ?
Risposta:
Deve riempire tutte le parti del modello di domanda che lo riguardano (Appendice Terza) inclusa la lettera D), indicando in ogni caso il rapporto giuridico ed economico che lo lega all'organismo e dichiarando se intende erogare il servizio di conciliazione per l'organismo richiedente, in esclusiva o meno. In tale ultimo caso, deve rendere noto per quanti organismi ha dichiarato la propria disponibilità (art. 4 comma 3 lett d) ed f), art. 6 comma 2), art.6 comma 2 del D.M. 23 luglio 2004 n.222).
Domanda n.4
Quali caratteristiche deve avere la polizza assicurativa che l'Organismo deve allegare, in originale o copia conforme, alla domanda di iscrizione al Registro?
Risposta:
La polizza deve adeguarsi a quanto è riportato nell'appendice IV del modello di domanda. In particolare essa deve prevedere la copertura assicurativa del rischio derivante da eventi causati, per dolo o colpa grave, da persone per le quali l'assicurato è tenuto a rispondere ( collaboratori o dipendenti ). La possibilità di tale copertura è espressamente prevista dall'art. 1900, comma 2 del codice civile, che invece esclude che possa essere coperto da assicurazione l'evento causato da comportamento doloso dell'assicurato.
Domanda n.5
Il personale dedicato a compiti di segreteria può lavorare presso l'Organismo in posizione di distacco, ai sensi dell'art. 30 del D.Lvo n. 276/2003 e della circolare INAIL n. 39 del 02/08/2005?
Risposta Si:
Il personale dipendente dedicato a compiti di segreteria può essere anche distaccato ai sensi dell'art. 30 del D.Lvo n. 276/2003 e della circolare INAIL n. 39 del 02/08/2005, in quanto in tal caso il vincolo di subordinazione non viene meno e il CCNL risulta applicato.
Domanda n.6
Possono esercitare la funzione di conciliatore nell'ambito dell'Organismo i professionisti iscritti ad albi professionali da più di 15 ani, anche se non provvisti di laurea?
Risposta Si:
In quanto l'iscrizione ultraquindicennale ad un albo professionale in materie giuridiche o economiche costituisce requisito che, a prescindere dal titolo di studio posseduto,è di per sè abilitante per assumere la funzione di conciliazione societario.
Domanda n.7
Può esercitare la funzione di conciliatore il soggeto in possesso della laurea conseguita all'estero o dell'iscrizione in albi professionali esteri, che abbia soddisfatto gli altri requisiti richiesti dal DM n 222/2004?
Risposta Si:
A condizione che la laurea conseguita all'estero sia stata riconosciuta in Italia con apposito provvedimento (procedura curata dal Ministero della Giustizia), così come l'iscrizione in albi professionali stranieri. Il riconoscimento, in entrambi i casi, deve essere precedente alla domanda di inserimento nell'elenco dei conciliatori facente parte dell'Organismo.
Domanda n.8
Può ai fini della qualificazione professionale di conciliatore, quali professori universitari rientrano nelle categorie specificatamente indicate nell'art.4 comma 4 lett. a) del DM 222/2004?
Risposta:
Ai fini della qualificazione professionale di conciliatore sono presi in considerazione soltanto i professori universitari in materie giuridiche o economiche che siano professori ordinari o professori associati.
Domanda n.9
I revisori contabili iscritti da 15 anni al Registro dei revisori sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia possono esercitare la funzione di conciliatore in un Organismo di conciliazione, a prescindere dal titolo di studio e dalla frequenza al corso specialistico di formazione?
Risposta:No
Perchè non rientrano nelle categorie specificatamente indicate nell'art. 4 comma 4 lett. a) del DM 222/2004. Infatti al Registro dei revisori contabili non è riconosciuta la natura di Albo profesionale, e quella del Revisore Contabile non può essere definita una professione, ma una mera funzione, che può essere ricoperta anche da soggetti non laureati nè iscritti ad alcun albo professionale, appartenenti alle categorie più eterogenee (es. dipendenti della Banca d'italia o della CONSOB; appartenenti al corpo della GDF).
Domanda n.10
Tutti gli Enti che desiderano iscriversi al Registro degli Organismi di conciliazione devono rispettare il requisito del numero minimo di sette conciliatori in via esclusiva?
Risposta:Si
Ad eccezione dei soli Organismi di conciliazione costituiti dalle CCIAA, che ne sono esonerati.
F.A.Q. concernenti gli Enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 3 del DM 23 luglio 2004 n. 222.
Domanda n.1
Quale sono i corsi di formazione validi per diventare conciliatore abilitato ad esercitare l'attività nell' Organismo di conciliazione deputato a dirimere le controversie sociatarie?
Risposta:
I corsi di formazione sono quelli previsti dall'art. 4 comma 3 del DM 23/07/2004 n. 222, precisandosi che sono validi soltanto quelli tenuti dall'Ente di formazione successivamente alla data del provvedimento di accreditamento dell'Ente stesso da parte del Responsabile del Registro.
Domanda n.2
Chi può partecipare ai corsi di formazione specialistica in materia societaria richiesta dall'art. 4 comma 4 lettera a) del DM n. 222/2004/?
Risposta:
Per partecipare ai corsi di formazione finalizzare ad acquisire il titolo valido di conciliatore in materia societaria, occorre possedere il diploma di laurea (anche triennale) in materie giuridiche o economiche. La laurea costituisce un pre–requisito di ammissione al corso, della durata minima di 40 ore (corso base di 32 ore, più corso di specializzazione societaria di 8 ore), considerato nella sua interezza: la laurea deve essere stata conseguita prima della frequenza del corso base.
Domanda n.3
Il diplomato, il laureando in materie giuridiche o economiche, e il laureato in materie diverse da quelle giuridiche o econimiche, possono essere ammessi a partecipare al corso di formazione specialistica in materia societaria richiesta dell'art. 4 comma 4 lettera a) del DM n. 222/2004?
Risposta:No
Perchè non è ritenuto in possesso del bagaglio culturale minimo per seguire un corso con le caratteristiche fissate dal Decreto dirigenziale del 24/07/2006.
Domanda n.4
Il soggetto laureato, ammesso a partecipare al corso di formazione specialistica in materia societaria richiesta dall'art. 4 comma 4 lettera a) del DM n. 222/2004 di 40 ore, può validamente conseguire il diploma anche se assente giustificato?
Risposta:No
In nessun caso. È infatti necessaria la frequenza effettiva ad un corso della durata minima di 40 ore. Pertanto non è consentita l'ammissione alla valutazione finale, dell'iscritto che abbia compiuto assenze che abbiano decurtato anche di una sola ora la sua frequenza al corso di formazione della durata minima.
Domanda n.5
Quando si parla di laureati in materie giuridiche o eonomiche si fa riferimento ai soli laureati in giurisprudenza o in scienze economiche?
Risposta:No
L'area delle materie giuridiche o economiche è assai più vasta l'equipollenza delle lauree è stabilita da singoli provvedimenti ed è riportata sul sito web ufficiale del Ministero per l'Università (MIUR).
Domanda n.6
L'ente di Formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, può esibire, o riprodurre, inserire in e mail, carta intestata, diplomi cartacei o siti web la dicitura "Ente accreditato dal Ministero Giustizia per la formazione specialistica in materia societaria richiesta dall'art. 4 comma 4 lettera a) del DM n. 222/2004", di qualunque genere siano i corsi che tiene, ed i diplomi che rilascia?
Risposta:No
Occorre che emerga con estrema chiarezza che la dicitura è da riferirsi soltanto ai corsi tenuti ed ai diplomi rilasciati dall'Ente per la formazione specialistica in materia societaria richiesta dall'art, 4 comma 4 lettera a) del DM n. 222/2004. La dicitura, se apposta su diploma diverso da quello che abilita alla funzione di conciliatore societario, anche se rilasciato da un Ente accreditato, si rivela ingannevole, essendo idonea a creare la falsa convinzione che il diploma stesso abiliti il possessore a ricoprire la funzione di conciliatore nell'ambito di un Organismo iscritto al registro vigilato dal Ministero della Giustizia.
Domanda n.7
Può essere ritenuto valido un corso di formazione frequentato presso un Ente formatore, in data antecedente a quella del provvedimento di accreditamento di quest'ultimo da parte del responsabile del Registro?
Risposta:No
Sono validi soltanto i corsi di formazione tenuti dall'Ente formatore successivamente al provvedimento di accreditamento.
Domanda n.8
L'Ente formatore, dopo il provvedimento di accreditamento, può utilizzare formatori non contenuti nell'elenco allegato all'istanza di accreditamento (o in successive integrazioni), anche se si tratta di soggetti in possesso dei requisiti richiesti?
Risposta:No
I corsi devono essere tenuti da formatori che devono essere, e rimanere, soltanto quelli indicati nel provvedimento di accreditamento ed eventuali successive integrazioni, a pena della revoca del provvedimento stesso.
|
|
|