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Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I
Nota
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A tutti i Sigg.ri Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI
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OGGETTO: Modalità di pagamento delle notifiche agli avvisi relativi alle procedure esecutive delegate ai notai.
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Con riferimento a quanto in oggetto,
taluni uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere le
modalità di pagamento da riservare alle notifiche e
comunicazioni richieste dai notai nelle procedure delegate
di vendita immobiliare, ai sensi dell'art. 591 bis
c.p.c.
In particolare è stato chiesto di conoscere
se, nell'ipotesi in cui il notaio, incaricato della
vendita dal giudice dell'esecuzione, chieda la notifica
degli avvisi ex art. 576 c.p.c. e ss. direttamente
all'ufficio N.E.P., debba provvedere al pagamento delle
notifiche oppure se le stesse debbano "essere
parificate ai biglietti di cancelleria con conseguente
registrazione nel modello A/bis del
Tribunale".
Inoltre, è stato chiesto di conoscere se gli
atti debbano essere presentati all'ufficio N.E.P.
direttamente dal Notaio o per il tramite della cancelleria
del giudice dell'esecuzione.
Tanto posto, relativamente al primo quesito
concernente le spese per la notificazione, si osserva
quanto segue.
Come noto, l'art. 591 bis c.p.c. prevede, tra
l'altro, che il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza
con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi
dell'art. 569 c.p.c., può, sentiti gli interessati,
delegare un notaio per le operazioni di vendita con
incanto di cui agli artt. 576 e ss. c.p.c.
La delega costituisce uno strumento in virtù
del quale, consentendolo la legge, l'organo che è
investito in via originaria della competenza a provvedere
in una determinata materia, conferisce ad un altro organo
una competenza (derivata) in quella stessa materia. Sotto
tale aspetto, pertanto, con la delega si attribuisce al
notaio designato la legittimazione all'esercizio di poteri
e funzioni spettanti al giudice.
Pertanto, avuto riguardo anche alla ratio
dell'istituto (tendenza a realizzare una semplificazione e
maggiore celerità delle vendite immobiliari), deve
ritenersi che per le notifiche richieste dal notaio,
nell'ambito delle operazioni di vendita immobiliare
delegate dal magistrato ai sensi degli artt. 591 bis e ss.
c.p.c, debba essere osservato lo stesso regime delle
notificazioni e comunicazioni richieste dal giudice
dell'esecuzione nelle medesime procedure.
Così per la notifica degli avvisi predisposti
ex art. 576 c.p.c. si ritiene che, come per i biglietti di
cancelleria, siano dovuti all'ufficiale giudiziario in via
anticipata il rimborso delle spese postali eventualmente
sostenute ed il pagamento delle indennità di
trasferta come già previsto dall'art. 6 della legge
del 7 febbraio 1979, n. 59 e confermato dall'art. 30 e 31
del Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002)
Al riguardo è espressamente previsto che
l'erario deve provvedere a corrispondere gli importi delle
spese o dei servizi prestati dall'ufficiale giudiziario,
avendo la parte già assolto il proprio onere con
una devoluzione avvenuta in precedenza attraverso il
pagamento dell'importo forfettizzato di cui all'art. 30
del Testo Unico sulle spese di giustizia.
Infine, per ciò che concerne il secondo
quesito, deve rilevarsi che gli atti possono essere
presentati direttamente dal notaio all'ufficio N.E.P.,
senza il tramite della cancelleria del giudice
dell'esecuzione avendo cura, però, di richiamare,
sull'atto presentato dal professionista, il provvedimento
di delega ed il numero identificativo dell'esecuzione.
Tutto quanto sopra esposto si prega le SS.VV. di
voler diffondere la presente nota a tutti gli uffici del
distretto interessati.
Si ringrazia.
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Roma, 9 giugno 2003
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IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Mele
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