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Relazione al decreto legislativo di attuazione della legge 5 maggio 1999, n. 155
Con il presente decreto legislativo il Governo esercita la delega conferita con la legge 5 maggio 1999 n.155 (istituzione di nuovi tribunali e revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino) e, contestualmente, istituisce sezioni distaccate nei circondari dei nuovi tribunali e propone modificazioni della composizione delle sezioni distaccate di tribunale, istituite con il decreto legislativo n. 51/1998, con intervento correttivo a norma dell'art. 1 comma 4 L. 16 luglio 1997 n. 254.
La stretta connessione fra l'esercizio della delega in tema di revisione dei circondari e le determinazioni modificative che per i medesimi territori debbono essere assunte circa le sezioni distaccate di tribunale rende necessario un unico intervento normativo, fondato su due diverse deleghe, le quali peraltro richiedono l'identica procedura di esercizio.
Non è, invece, possibile introdurre in questa sede modificazioni al territorio delle sezioni distaccate non rientranti nell'ambito e nello spirito della delega parlamentare.
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Il presente decreto legislativo rappresenta un ulteriore passo verso la razionalizzazione del sistema giudiziario. La creazione delle sezioni stralcio civili, volte a liberare i giudici professionali dal fardello del pesante arretrato e a rendere possibile un'effettiva applicazione del nuovo rito civile introdotto nel 1995; l'unificazione degli uffici giudiziari di primo grado e la netta riduzione del numero delle loro sezioni distaccate, che hanno reso possibile la formazione di un numero maggiore di uffici di dimensioni accettabili e insieme favorito un'accresciuta specializzazione dei magistrati; la introduzione delle tabelle infradistrettuali, che consente di allargare il bacino dei magistrati anche là dove non è stato possibile dare agli uffici giudiziari dimensioni che ne garantiscano una migliore operatività; la revisione degli organici di magistratura e del personale amministrativo attuata con i decreti ministeriali in data 1/6/99, prevista dagli articoli 33 e 40 del D.Lgs. n.51 del 1998, cui si è dato attuazione muovendo dalla introduzione di una seria rilevazione dei carichi di lavoro quale premessa dell'assegnazione di personale a ciascun ufficio; la contestuale e connessa riduzione delle figure direttive e semidirettive di magistratura, costituiscono il contesto in cui si colloca la revisione dei circondari delle cinque aree metropolitane di Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino.
Se l'unificazione degli uffici giudiziari di primo grado ha come scopo la razionalizzazione delle strutture e il potenziamento di quelle, numerosissime, che prima del 2 giugno 1999 presentavano dimensioni troppo ridotte per fronteggiare la domanda di giustizia, l'intera riforma si fonda sulla previsione di uffici di dimensioni ottimali: quell'ufficio "medio" che gli specialisti indicano come la realtà giudiziaria strutturalmente più gestibile e più funzionale. In coerenza con tale scelta, gravemente incongrua appare la dimensione che, con l'unificazione, hanno raggiunto gli uffici giudiziari delle maggiori città italiane, e in particolare Milano, Napoli e Roma, i cui tribunali presentano dotazioni organiche di magistratura fra i 300 e i 400 e di personale amministrativo che supera anche di molto le 1.000 unità. Uffici di grandi dimensioni e di grande complessità, che si posizionano in una fascia dimensionale in cui l'aumento di organico cessa di favorire l'ottimizzazione delle risorse complessive e diventa elemento di potenziale disfunzionalità.
Il presente decreto interviene dunque su una pluralità di aree territoriali e secondo modalità diverse e coordinate, nel rispetto del mandato attribuito al Governo dalla legge delega n.155 del 1999. Come ogni intervento che incide sulle circoscrizioni giudiziarie, anche questo presenta aspetti di grande delicatezza e di indubbia complessità, dovendo coniugare le necessità propriamente tecniche legate al servizio fornito dagli uffici giudiziari con le esigenze di natura diversa espresse dalla popolazione e dagli utenti diretti di quel servizio.
Le soluzioni adottate seguono valutazioni e scelte connesse alla specificità di ciascuna delle aree territoriali interessate, ma quelle soluzioni sono il frutto anche di considerazioni di ordine generale che appare opportuno illustrare preliminarmente.
- - Considerazioni generali.
I.1. - La delega al Governo.
La legge n.155 del 1999 ha attribuito al Governo la delega affinché assuma le misure necessarie a "decongestionare" gli uffici giudiziari di Milano, Napoli, Roma, Palermo e Torino. Tali misure possono consistere per ciascun circondario sia nella istituzione di un nuovo tribunale, sia nel decentramento di parti del circondario capoluogo in favore dei circondari confinanti. La scelta delle soluzioni più appropriate per ciascuna sede è vincolata ai criteri che la legge ha fissato all'articolo 1 lett. c), con riferimento alla popolazione servita ed ai relativi caratteri socio-economici, al territorio ed alle sue caratteristiche, nonché al sistema dei trasporti e, infine, all'entità e alle caratteristiche dei carichi di lavoro. Un limite importante alle determinazioni del Governo è contenuto nell'articolo 1 lett. d) della legge, là dove si fissa in due il numero massimo dei tribunali di nuova istituzione.
La legge n.155/99 fu preceduta da analoga, ma più ristretta delega inserita nella legge n.274 del 1997, che consentiva unicamente la possibilità di istituire nuovi tribunali all'interno del territorio circondariale di ciascuna delle quattro aree metropolitane allora individuate (le attuali con esclusione di Torino). Nell'ambito del decreto legislativo n.51 del 1998, attuativo della legge n. 274, il Governo scelse - in sintonia con le Commissioni parlamentari - di non esercitare la delega sulle aree metropolitane, in quanto ritenne che l'istituzione dei nuovi tribunali non rappresentasse una soluzione efficace, sia perché eccessiva in alcuni circondari (segnatamente Palermo), sia perché da sola scarsamente risolutiva e potenzialmente in contrasto con l'esigenza di dare un assetto coerente all'intero territorio, essendo apparsa essenziale la ridefinizione dei confini di circondario.
E' importante sottolineare a questo proposito come il decongestionamento degli uffici che definiremo 'metropolitani' ha come conseguenza indiretta, ma di grande rilievo, il possibile potenziamento degli uffici giudiziari dei circondari limitrofi, con un risultato di riequilibrio complessivo nella distribuzione dei carichi di lavoro e delle risorse.
Al fine di dare attuazione alla legge n.155/99, il Ministro della Giustizia ha istituito un gruppo di lavoro tecnico incaricato di raccogliere e valutare tutti gli elementi di fatto e tutte le indicazioni utili al corretto e proficuo esercizio della delega.
Nel corso delle proprie attività il gruppo di lavoro ha proceduto anche alla consultazione di associazioni ed enti direttamente interessati alla riforma, raccogliendo così indicazioni preziose.
Proposte di riassetto del territorio sono giunte non solo dai consigli giudiziari e dai capi degli uffici dei distretti interessati, ma anche da alcune amministrazioni provinciali e comunali, nonché dall'Ordine degli Avvocati di Milano, che hanno incaricato una società di consulenza di procedere allo studio delle soluzioni più opportune per l'assetto del circondario del capoluogo lombardo.
Sulla base del materiale raccolto sono state effettuate le stime relative alla popolazione servita, nonché al carico di lavoro derivante per ciascun ufficio giudicante dall'incremento o dal decremento del bacino di utenza conseguente alle diverse soluzioni proposte. Le stime così effettuate hanno rappresentato la base conoscitiva che ha consentito al Ministro di operare le scelte sottoposte al Consiglio dei Ministri e che il presente decreto legislativo fa proprie.
I.2. - Le stime relative alla popolazione e ai carichi di lavoro.
I dati riferiti direttamente all'attività giudiziaria, con particolare riguardo all'analisi della popolazione servita e alla stima dei carichi di lavoro rappresentano senza dubbio l'elemento portante delle scelte adottate, attese le possibili conseguenze in termini di variazione del fabbisogno dei locali, dei supporti strumentali e delle dotazioni organiche. In particolare:
- Le stime relative alla popolazione che rappresenta il bacino di utenza degli attuali circondari e le variazioni connesse alle diverse ipotesi sono state effettuate sulla base dei dati ISTAT 1998 e sono quindi riferite ai residenti ufficiali. Occorre avere presente che il dato relativo alla popolazione residente presenta differenti caratteri di affidabilità a seconda delle diverse zone territoriali, in quanto soprattutto nelle zone centrali e in alcuni quartieri delle grandi città si collocano percentuali consistenti di abitanti "di fatto", non censiti, oggi rappresentati in gran parte da "stranieri" che non sembrano produrre livelli significativi di contenzioso civile, mentre hanno una certa incidenza su quello penale. Il dato dei residenti "di fatto" assume ancora maggior rilievo per la città di Roma, dove è elevato anche il numero di cittadini italiani che conservano la residenza in altre città, ma abitano e lavorano stabilmente in Roma.
- Le stime relative ai carichi di lavoro sono state effettuate prendendo come base di riferimento i carichi di lavoro utilizzati per la revisione degli organici (D.M. 1/6/99). Questi carichi di lavoro sono riferiti agli uffici unificati e concernono tanto le attività dei magistrati, quanto le attività del personale amministrativo. Al fine di ottenere un migliore e più dettagliato rapporto con il territorio, si è proceduto a fondare le stime su parametri certi (cioè non stimati, ma risultanti dalle rilevazioni trimestrali) costituiti dai dati di carico delle sezioni distaccate di pretura e dal loro rapporto con la popolazione residente. Tuttavia, mentre per il settore civile permangono ampi margini di elasticità dovuti proprio alle regole non rigide sulla competenza, informazioni preziose sono giunte per il settore penale anche dai registri generali delle procure della Repubblica; esse hanno consentito di rilevare ed elaborare le informazioni relative ai luoghi di commesso reato avendo come riferimento il territorio del singolo comune. La aggregazione dei dati comunali permette di stimare con elevata approssimazione il probabile carico di lavoro penale conseguente al nuovo assetto delle aree metropolitane. Per il settore penale siamo quindi in presenza di informazioni particolarmente resistenti sul piano statistico, in quanto per ciascuna sede il ricorso a procedure di stima risulta nel complesso del tutto marginale.
- Per quanto concerne la specifica situazione dell'area romana, occorre sottolineare che le stime di carico di lavoro nascente dalle singole circoscrizioni del comune capoluogo hanno avuto come parametro essenziale il dato della popolazione, non potendosi all'interno dell'unico territorio comunale fare affidamento su ripartizioni attendibili del carico penale e civile.
- Al fine di una migliore comprensione dell'impatto che i nuovi assetti territoriali potrà avere sugli uffici giudiziari, è stata effettuata una prima stima delle variazioni di organico del personale di magistratura e amministrativo. Ciò in considerazione del fatto che in assenza di un aumento complessivo degli organici su base nazionale, la variazione dei carichi di lavoro che dal presente intervento deriverà per gli uffici giudiziari richiederà una ridistribuzione delle loro attuali dotazioni organiche. Nell'effettuare tale stima si è tenuto conto di un duplice ordine di fattori: a) la peculiarità degli uffici giudiziari del capoluogo, che hanno alcune competenze specifiche e esclusive (tribunale del riesame, direzione distrettuale antimafia, misure di prevenzione) e che sono mediamente interessati da un contenzioso civile e penale di maggiore complessità; b) i carichi di lavoro unitari del distretto ricostruiti in occasione della recente determinazione degli organici (D.M. 1/6/99), che consentono di individuare ragionevolmente l'ordine di grandezza dell'organico dividendo il carico di lavoro presunto dell'intero ufficio per il carico unitario medio distrettuale.
I.3. - Le esigenze delle popolazioni servite.
Le scelte effettuate nel dare attuazione alla delega muovono innanzitutto dalle esigenze che la legge n.155/99 ha posto al centro dell'intero intervento: ridurre le dimensioni degli uffici giudiziari delle cinque città, diminuire la quantità della domanda di giustizia (nelle sue varie forme) che grava su di essi, rendere il servizio ai cittadini più gestibile, e quindi più efficiente, e nello stesso tempo diminuire i disagi delle popolazioni servite.
Le diverse finalità che la legge ha fatto proprie in alcuni casi conducono a soluzioni univoche, mentre in altri casi presentano contraddizioni parziali. Infatti, le esigenze di effettivo e ampio decongestionamento degli uffici metropolitani porterebbero sempre alla massima riduzione delle dimensioni del circondario, privilegiando l'ottica dell'alleggerimento per gli uffici e le loro strutture. Così operando, però, verrebbero del tutto messi in secondo piano i problemi che possono nascere in concreto dalle modalità e dai tempi con cui possono essere raggiunti i nuovi uffici giudiziari da parte degli abitanti e degli utenti che risiedono o vivono nei territori soggetti alle modificazioni della competenza.
Là dove tali problemi sono apparsi meritevoli di particolare attenzione, è stato necessario ricercare il punto di equilibrio fra le spinte confliggenti, avendo comunque come riferimento la finalità di dare alla delega un'attuazione effettiva e significativa.
Per quanto concerne le esigenze degli utenti, occorre avere presenti le differenze che sussistono fra i destinatari finali del servizio, e cioè le parti processuali, e l'utenza così detta 'qualificata', rappresentata dagli avvocati e dagli altri professionisti che operano a contatto con gli uffici giudiziari. Mentre per questi ultimi le scelte di ridistribuzione delle competenze fra circondari e quelle di allocazione dell'immobile che ospita l'ufficio giudiziario costituiscono un fattore che incide sull'esercizio quotidiano della professione, per i cittadini-utenti il rapporto con l'ufficio giudiziario presenta caratteristiche differenti. In realtà il cittadino che risulta parte di un processo civile ha più raramente occasione di recarsi personalmente nei locali del tribunale, e assai contenuto è anche il numero dei cittadini di una certa area che nel corso di un anno debbono raggiungere personalmente il tribunale o la procura della Repubblica per ragioni connesse alla giustizia penale. Tale considerazione assume maggiore rilievo con riferimento ai territori serviti da una sezione distaccata di tribunale, posto che a partire dal 2 giugno scorso vengono svolte presso le sezioni distaccate percentuali oscillanti fra l'80% e il 95% delle attività processuali riguardanti direttamente il cittadino.
Di questo occorre tenere conto allorché si valuta l'impatto che le scelte di decentramento operate dal decreto legislativo possono avere sull'utenza, e cioè sulle popolazioni che risiedono e operano nel territorio oggetto dell'intervento.
Ciò premesso, le determinazioni assunte per i singoli circondari hanno particolarmente considerato il sistema orografico e le potenzialità dei trasporti, così da scartare soluzioni che certamente avrebbero alleggerito gli uffici metropolitani, ma che avrebbero attribuito parte dei loro territori a circondari privi di collegamenti minimamente efficienti con quei territori medesimi.
I.4. Le realtà amministrative delle aree metropolitane.
Dovendo operare modificazioni che incidono su aree per definizione particolarmente complesse, non semplice si è rivelata l'elaborazione riferita all'impatto che la riforma può avere sugli assetti locali. In effetti, non solo sotto questo profilo le differenze fra le diverse aree sono particolarmente marcate, ma la complessità degli elementi da prendere in considerazione ha reso necessario procedere con particolare cautela.
Merita qui sottolineare come la scelta di decentrare il servizio giustizia risponda a logiche di modernità e di buona amministrazione, ma non trovi in genere corrispondenza in un sistema amministrativo che segua con chiarezza la medesima tendenza. In realtà, permane nelle sedi maggiori la forza attrattiva del capoluogo, presso il quale sono concentrati i servizi amministrativi e le infrastrutture, tanto che a Milano come a Roma, a Torino come a Napoli tutto il sistema dei trasporti si presenta ancora oggi radiale e centripeto (un po' diversa la situazione di Palermo, attese le dimensioni assai minori del contesto urbano di quella città). In nessuna delle cinque aree interessate dalla riforma sono presenti le caratteristiche amministrative e territoriali di un'area metropolitana moderna, proiettata verso la diffusione e la differenziazione dei servizi e delle opportunità.
Nonostante questi elementi non abbiano facilitato il lavoro, si è cercato di effettuare analisi che tengono conto delle potenzialità di decentramento complessivo dei servizi. Se è indubbio che le scelte operate non potevano prescindere dalla realtà riscontrata presso ciascuna area metropolitana, sarebbe stato un errore non considerare che una riforma di questa portata guarda per sua natura al futuro. Sono state così valutate con attenzione le potenzialità di sviluppo dei servizi al cittadino che le amministrazioni stanno attuando o hanno in progetto, e i cambiamenti che proprio il nuovo assetto del servizio giustizia favorirà.
Come si è detto, la legge delega prevede una duplice possibilità di intervento sui circondari (creazione di nuovi tribunali all'interno dei circondari attuali delle aree metropolitane; ampliamento del circondario dei tribunali limitrofi con contestuale riduzione dei circondari metropolitani) e lascia al Governo la scelta se utilizzarle in modo congiunto o alternativo.
E' evidente che la creazione di un nuovo tribunale rappresenta per gli uffici giudiziari attuali e per il loro territorio la forma di intervento più incisiva e più traumatica. Non va dimenticato che un istituendo tribunale deve oggi rispondere a quei parametri dimensionali che stanno alla base della riforma del giudice unico, così che deve servire un bacino di utenza di almeno 300-400 mila abitanti e avere un organico di magistrati che non sia inferiore al minimo ottimale di 20-30 unità.
Assai più elastica e meno traumatica appare nel complesso la soluzione di intervenire trasferendo ai circondari confinanti porzioni di territorio del circondario capoluogo, ma è evidente che si tratta di soluzione che deve misurarsi più volte con elementi non semplici quali l'omogeneità socioeconomica, la contiguità territoriale, l'assetto dei trasporti, e così via.
II.1. - La scelta delle due aree interessate dalla lettera a) dell'art.1 della legge n.155/99.
In base alle considerazioni ora formulate, si è ritenuto necessario affrontare l'esercizio della delega muovendo dalla individuazione dei circondari in cui è opportuno operare in primo luogo mediante la creazione di nuovi uffici giudiziari.
I circondari che richiedono l'istituzione di nuovi uffici giudiziari sono tre:
Assai diverse, infatti, le dimensioni e la realtà delle aree e degli uffici di Palermo e Torino:
- per Palermo le concrete possibilità di decentramento riguardano aree non "conurbate", ritenendosi inopportuno uno spostamento per i comuni come Bagheria, troppo integrati nell'area palermitana. Inoltre, le dimensioni contenute del circondario di Palermo (1.069.963 abitanti) e degli uffici giudiziari (il tribunale ha 126 giudici e la procura della Repubblica ha 74 magistrati) hanno sconsigliato interventi maggiori di quelli suggeriti dalle realtà giudiziarie, forensi e amministrative locali, che non hanno ipotizzato l'istituzione di un secondo tribunale nell'area di Palermo.
- per Torino (1.924.192 abitanti) né il Consiglio giudiziario, né i capi degli uffici, né gli enti locali hanno avanzato ipotesi che prevedono l'istituzione di un nuovo tribunale, anzi è opinione diffusa che il distretto piemontese richieda una razionalizzazione finalizzata alla riduzione del numero degli attuali 17 circondari. Torino presenta due tribunali che insistono nell'area provinciale (Pinerolo e Ivrea) e hanno dimensioni inferiori a quelle ritenute ottimali, nonché altri tribunali assai prossimi, come Alba e Asti che possono essere rafforzati. Le dimensioni attuali degli uffici giudiziari torinesi (il tribunale ha 167 giudici e la procura della Repubblica ha 63 magistrati) sono comunque ben inferiori a quelle che gli uffici di Roma, Milano e Napoli avevano prima della riforma, così che non sussiste la necessità di un intervento fortemente riduttivo.
La individuazione delle due aree in cui istituire i nuovi uffici giudiziari non può che prendere avvio dai dati sopra esposti: Roma e Napoli sono le aree caratterizzate dagli uffici giudiziari di maggiori dimensioni, dimensioni che oggi sono parametrate, a seguito del D.M. 1/6/99, ai carichi di lavoro rilevati e quindi all'effettiva movimentazione di procedimenti.
Si potrebbe obiettare che il circondario di Milano ha, rispetto a quello di Napoli, un bacino di utenza maggiore di circa 500.000 abitanti e che questo imporrebbe di individuare il primo come maggiormente interessato dalla istituzione di un nuovo tribunale. Ma avere riguardo al solo dato quantitativo della popolazione costituirebbe un errore, posto che esso può contribuire a quantificare le esigenze dei servizi al pubblico, ma non i livelli di domanda di giustizia che vanno collegati ai tassi di criminalità, nonché ai parametri di litigiosità della popolazione. E infatti, mentre il carico di lavoro del tribunale milanese, con circa 2.600.000 abitanti serviti, vede le iscrizioni medie annue in circa 50.350 cause civili (considerando le cause di civile ordinario e quelle di lavoro e previdenza) e 13.700 cause penali, il carico annuo del tribunale napoletano, con circa 2.100.000 abitanti serviti, raggiunge le 98.800 cause civili e le 27.000 penali. Non solo, ma considerando per il settore penale le diverse percentuali di collegialità, si possono stimare in circa 6.000 i dibattimenti annui affrontati a Napoli con attribuzione collegiale, contro i circa 2.000 del tribunale di Milano.
Si deve concludere che Roma e Napoli si impongono quali aree territoriali in cui istituire i nuovi tribunali nell'esercizio della delega, mentre rimane necessario intervenire con altro strumento legislativo per le necessità dell'area milanese (e segnatamente della zona di Legnano).
II.2. - Le determinazioni in ordine alla sede e alla composizione dei nuovi circondari.
Una volta individuati i circondari in cui esercitare la delega con riferimento alla lettera a) dell'articolo 1 della legge n.155/99, occorre procedere alla determinazione della sede dei nuovi uffici e dei confini di circondario, nonché a individuare eventuali sezioni distaccate dei nuovi tribunali, utilizzando, nello stesso contesto di intervento normativo, la possibilità offerta dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 254/97.
II.2.1. - L'area metropolitana di ROMA.
L'area romana presenta notevoli difficoltà di intervento, in quanto circa 2,7 dei 3,3 milioni di abitanti serviti sono ricompresi all'interno del comune capoluogo, che da solo presenta quindi una popolazione maggiore dell'intero circondario di Milano. Tale circostanza ha posto innanzitutto il problema dell'eventuale frazionamento del territorio del comune di Roma. In altre parole, si è valutata la possibilità e l'utilità di istituire il secondo tribunale all'interno del comune capoluogo, procedendo nel contempo ad attribuire ai circondari confinanti tutto il territorio estraneo al Comune di Roma.
II.2.1.A - Il secondo tribunale cittadino - In effetti, per raggiungere il massimo decongestio-namento del tribunale di Roma si potrebbe: in applicazione della lett. b) della legge delega, aggregare ai circondari limitrofi le sezioni distaccate di Bracciano, Castelnuovo di Porto, Tivoli, Palestrina e Frascati, i comuni di Pomezia, Ardea e Fiumicino, nonché la Circoscrizione XIII del Comune di Roma (Ostia), anche in considerazione per quest'ultima della prospettiva di costituzione in comune autonomo; nello stesso tempo e in applicazione della lett. a), creare due circondari all'interno del solo comune di Roma, ciascuno con un potenziale bacino di utenza di circa 1,2 - 1,5 milioni di abitanti.
L'ipotesi di un secondo tribunale nel comune di Roma (che graverebbe totalmente sul bilancio dello Stato, a differenza di ciò avviene per i tribunali allocati in comuni diversi da Napoli e da Roma) è stata ritenuta possibile e condivisibile nel corso di colloqui che le articolazioni ministeriali hanno avuto sia con la rappresentanza locale dell'A.N.M., sia con i rappresentanti dell'Ordine degli Avvocati di Roma. L'avvocatura romana ha ritenuto tale ipotesi accoglibile, ma solamente a condizione che il secondo tribunale cittadino abbia sede in zona Prati e comunque assai prossima alla sede attuale del tribunale; la condizione è stata motivata con la realtà viaria e con i problemi e i limiti del trasporto urbano, che nei fatti impedirebbero ai professionisti la possibilità di raggiungere nella stessa giornata le sedi dei due uffici giudiziari, diversamente allocati. Tale soluzione si scontra con le necessità di decongestionamento del quartiere Prati e con le esigenze dei cittadini romani residenti in circoscrizioni lontane da tale zona, che non vedrebbero compensati i costi economici collettivi con un più agevole accesso agli uffici giudiziari.
Al pesante onere economico e alla complessità tecnica e organizzativa dei problemi posti dalla eventuale creazione di un secondo tribunale cittadino - unico caso nel panorama italiano - si è aggiunta la difficoltà di un intervento di "sdoppiamento" che dovrebbe avere luogo a pochi mesi dall'unificazione degli uffici giudiziari avvenuta il 2 giugno scorso. Il fatto che la legge delega sui tribunali metropolitani sia stata emanata successivamente a tale data ha, infatti, posto il Ministero e i capi degli uffici nella necessità di procedere alla unificazione "verticale" degli uffici di pretura e di tribunale, con i conseguenti adempimenti organizzativi e logistici. Ciò incide oggi in modo significativo sulla possibilità di operare in tempi ragionevoli uno "sdoppiamento orizzontale", e di intervenire con una possibile razionalizzazione che vedrebbe concentrati in Piazzale Clodio la sede delle sezioni penali e delle procure della Repubblica di entrambi i tribunali, nonché delle sezioni penali della Corte di Appello, e nella zona di viale Giulio Cesare analoga soluzione per il settore civile e per il settore lavoristico.
Non è sembrata meritevole di accoglimento, in questo contesto, neppure la diversa ipotesi di un assetto che comporti la destinazione ai circondari limitrofi delle circoscrizioni periferiche del Comune di Roma, o di loro significative porzioni. A tal proposito sono state esaminate due diverse soluzioni: la prima che individua nel Grande raccordo anulare (G.R.A.) un potenziale confine del circondario del tribunale di Roma, con conseguente attribuzione del territorio comunale extra-raccordo ai circondari confinanti, così che un numero considerevole di circoscrizioni comunali sarebbero ricomprese ciascuna in parte nel circondario romano e in parte in altro circondario; la seconda che prevede l'accorpamento di alcune intere circoscrizioni al territorio confinante delle sezioni distaccate di tribunale o dei circondari limitrofi.
In effetti, mentre lo "sdoppiamento" del tribunale cittadino lascia comunque aperta la possibilità di concentrare i servizi al cittadino e di individuare soluzioni speciali in ordine ai problemi di ripartizione della competenza all'interno del territorio comunale, lo "smembramento" del territorio comunale fra più circondari comporterebbe, soprattutto nella ipotesi di frazionamento delle singole circoscrizioni:
- L'aumento di complessità per il cittadino in relazione a tutte le esigenze di certificazione;
- La frattura fra unità amministrative (e relativi servizi sul territorio) e competenze giudiziarie; si pensi ai problemi in tema di famiglia, di tutela dei minori in caso di separazione o divorzio, ai problemi generali di assistenza alle fasce deboli;
- L'aumento dei problemi connessi alla tenuta dell'Albo degli avvocati e degli altri albi professionali;
- La frattura fra competenza giudiziaria e organizzazione delle forze di polizia, oggi in gran parte articolate sulla base dei confini circoscrizionali;
Va da sé che fortissime sarebbero le resistenze dell'Avvocatura romana posto che una gran parte della clientela tradizionalmente servita dagli studi professionali collocati e operanti in Roma si troverebbe dirottata verso i tribunali confinanti.
Lo schema di decreto inviato per il parere al Parlamento prevedeva, tuttavia, una scelta diversa con riferimento alla circoscrizione XIII (Ostia), alla luce delle richieste del Presidente della Circoscrizione, della collocazione completamente esterna al G.R.A. e della ipotesi di nascita in Ostia di un comune autonomo.
Un primo spunto per ripensare tale proposta è rappresentato dall'esito negativo del referendum indetto per l'autonomia amministrativa del territorio di Ostia. Va considerato, poi, che entrambi i pareri delle Commissioni giustizia mettono in evidenza elementi ritenuti contrari alla soluzione in parola, con un sostanziale invito affinché il Governo rivaluti la situazione. In effetti, venuta meno la possibilità che il territorio della XIII Circoscrizione assuma autonomia amministrativa rispetto al Comune di Roma, tornano in luce tutti gli aspetti problematici esposti poco sopra, con una porzione del comune capoluogo che, unica fra tutte, verrebbe a cadere sotto la competenza di altro tribunale. Considerati, altresì, sotto questa prospettiva anche i maggiori disagi per la popolazione ostiense, servita per Roma dal servizio di metropolitana, è sembrato opportuno non procedere all'accorpamento della Circoscrizione capitolina al circondario di Civitavecchia.
Resta ferma la istituzione in Ostia di una sezione distaccata di tribunale. Tale soluzione consente di alleggerire il tribunale romano delle cause "monocratiche" civili (stimate in quasi 3.000) e penali (stimate attorno al numero di 1.000) nascenti nel territorio ostiense
Discorso diverso può farsi per il Comune di Fiumicino, la cui collocazione nei pressi dell'asse autostradale consente di mantenere ferma la attribuzione al circondario di Civitavecchia. Tale soluzione presenta il vantaggio di limitare il circondario di Roma al solo comune capoluogo e di incidere in modo non marginale sui problemi del tribunale romano: la presenza in Fiumicino dell'aeroporto internazionale porta con sé flussi significativi di lavoro, tanto nel settore penale quanto nel settore civile e lavoristico, con conseguente alleggerimento degli uffici requirenti e giudicanti del capoluogo.
L'esigenza di intervenire rapidamente sugli uffici giudiziari di Roma, che presentano le maggiori dimensioni a livelli europeo, e di trovare soluzioni proiettate nel lungo periodo ha sconsigliato di effettuare in questa sede scelte che risulterebbero troppo condizionate da situazioni contingenti interne tanto al mondo giudiziario quanto alla realtà della città di Roma . Si è quindi preferito procedere subito - utilizzando le possibilità offerte dalle lettere a) e b) dell'art. 1 L. n. 155/99 - a decongestionare gli uffici romani dal carico di lavoro originato nelle attuali sezioni distaccate (ivi compresa quella parte di cause attribuite al collegio che altrimenti graverebbe comunque sulla sede centrale) con l'istituzione di un tribunale esterno al territorio comunale del capoluogo e con l'attribuzione delle attuali sezioni distaccate del tribunale di Roma ai territori confinanti. La consapevolezza che tale soluzione ha carattere estremamente parziale rispetto ai gravi problemi che affliggono la giustizia della capitale richiederà una diversa e separata soluzione normativa che consenta di operare, anche alla luce dell'esito concreto del presente intervento, una più completa e approfondita razionalizzazione del territorio urbano.
A questo proposito va sottolineato che la scelta di intervenire sul territorio propriamente urbano, con uno smembramento della città richiede un forte consenso amministrativo e politico, che affronti con una piena consapevolezza - in ambito parlamentare, amministrativo comunale, associativo, politico, giudiziario, forense - i problemi complessi e delicati che quella scelta comporta.
Con una diversa iniziativa legislativa il Governo intende affrontare, nel confronto con il Parlamento e tutti i settori sociali e professionali interessati, direttamente il problema della istituzione di più tribunali nell'ambito cittadino.
II.2.1.B - Il secondo tribunale in altra area del circondario - Considerati i problemi qui sintetizzati, sono state esaminate le altre soluzioni che il Consiglio giudiziario ha proposto in data 25/9/98, e in particolare la eventuale istituzione di un tribunale o nell'area litoranea (con sede in Ostia) o nell'area Est (con sede in Tivoli).
La soluzione del tribunale litoraneo comporterebbe la creazione di un circondario oscillante fra i 210.000 (Fiumicino e Ostia) e i 280.000 abitanti (con l'aggiunta di Pomezia e Ardea) e comunque con carichi di lavoro contenuti (circa 2.000 cause penali e 4.800 cause civili). Inoltre né in Ostia né in Fiumicino sono presenti locali in grado di ospitare un nuovo tribunale, che ovviamente presenterebbe esigenze di spazio e di servizi assai maggiori di quelle relative a una eventuale sezione distaccata.
Viceversa, l'istituzione del tribunale in Tivoli comporta la possibilità di raggiungere un bacino di utenza oscillante fra un minimo di 340.000 abitanti (attuali sezioni di Tivoli e Castelnuovo di Porto) e i 495.000 abitanti (con le ulteriori sezioni di Frascati e Palestrina), nonché carichi di lavoro che potrebbero giustificare una dotazione organica di circa 20 giudici e 8-9 magistrati del pubblico ministero. Va considerato, infatti, che oggi Tivoli, sezione distaccata di Roma, serve 265.000 abitanti e ha carichi di lavoro stimati di 1.400 cause penali e 3.200 civili.
Inoltre, sul piano delle strutture e della loro concreta operatività, il Comune di Tivoli ha in corso un progetto di ristrutturazione di un intero edificio, con circa 2.400 mq. coperti e parcheggio, da destinare ai futuri uffici giudiziari.
Il riassetto conseguente alla istituzione del tribunale in Tivoli ha reso opportuno l'accorpamento sul nuovo tribunale della sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, ma ha rappresentato l'occasione per un riesame della situazione dei comuni che si collocano ai confini del circondario di Rieti, circondario che resterebbe altrimenti escluso dalla ridistribuzione delle competenze e dei carichi di lavoro. Si è quindi ritenuto opportuno attribuire al circondario reatino una parte di tali comuni, avendo riguardo alle caratteristiche socio-economiche e ai trasporti dell'intera area.
Il maggior bacino di utenza e le caratteristiche complessive dell'area Ovest del circondario hanno comportato la revisione delle soluzioni adottate nel febbraio 1998 con il D. Lgs. n. 51/1998 per la sezione distaccata di Poggio Mirteto, che viene in questa sede istituita. I pareri delle Commissioni parlamentari si sono espressi favorevolmente a tale soluzione, ma hanno evidenziato l'opportunità di non scorporare dal tribunale di Tivoli il territorio della Sabina (e cioè i comuni di Palombara Sabina, Montelibretti, Montorio Romano, Moricone, Nerola e Monteflavio). Per converso, e per una più equilibrata ripartizione dei carichi fra i due tribunali, si è proposto da parte della Commissione giustizia della camera dei deputati che il Comune di Fiano Romano venga aggregato alla sezione distaccata di Poggio Mirteto. Entrambe le indicazioni appaiono accoglibili.
Accoglibile appare anche la indicazione, proveniente dalla medesima Commissione parlamentare, di aggregare il Comune di Monterotondo alla sezione distaccata di Castelnuovo di Porto e non alla sede circondariale di Tivoli.
Merita, infine sottolineare che entrambe le Commissioni giustizia hanno espresso parere favorevole all'aggregazione del territorio dei comuni di Ardea e Pomezia al circondario di Velletri. La Commissione giustizia della Camera dei Deputati ha sottoposto al Governo l'ipotesi di istituire in uno dei due comuni una sezione distaccata del tribunale di Velletri. La presenza nel circondario di altra sezione in Anzio e la prossimità di questa al territorio dei due comuni interessati esclude, in linea con lo spirito e le finalità della legge n.274 del 1997 e del decreto legislativo n.51 del 1998, l'opportunità di istituire una seconda sezione all'interno del circondario.
Tutto ciò considerato, si è ritenuto opportuno procedere ad un intervento complessivo che, in applicazione anche della lettera b) dell'art.1 della legge delega, comporta le seguenti modifiche dei circondari attuali:
- Viene istituito il tribunale di Tivoli, con competenza sul territorio dell'attuale sezione distaccata (che oggi è comprensiva dell'ex-mandamento di Subiaco), e sulle attuali sezioni distaccate di Palestrina e di Castelnuovo di Porto (ad eccezione dei comuni di Ponzano Romano, Fiano Romano, Filacciano, Nazzano, Torrita Tiberina, che transitano sotto la competenza del circondario di Rieti), per un bacino complessivo di poco superiore ai 400.000 abitanti;
- Viene ampliato il territorio del circondario di Rieti, con l'attribuzione di quello dei comuni di Fiano Romano, Ponzano Romano, Filacciano, Nazzano e Torrita Tiberina;
- Viene istituita presso il tribunale di Rieti la sezione distaccata di Poggio Mirteto, con competenza sui comuni di comuni di Cantalupo in Sabina, Casperia, Castelnuovo di Farfa, Collevecchio, Configni, Cottanello, Fara in Sabina, Fiano Romano, Filacciano, Forano, Frasso Sabino, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Montopoli di Sabina, Nazzano, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Nativo, Ponzano Romano, Roccantica, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torri in Sabina, Torrita Tiberina, Vacone.
- Viene ampliato il territorio del circondario di Velletri, con attribuzione della sezione distaccata di Frascati, che presenta un territorio e un bacino di utenza ad esso più vicini ed omogenei, nonché dei comuni di Ardea e Pomezia, non aggregabili per evidenti ragioni a Ostia e Civitavecchia e prossimi al comune di Anzio, che già fa parte del circondario di Velletri;
- Viene ampliato il territorio del circondario di Civitavecchia, con attribuzione del territorio del Comune di Fiumicino e di quello della sezione distaccata di Bracciano
- Il circondario di Roma viene ridotto al territorio del Comune di Roma, così che il suo bacino di utenza passa da 3,3 a 2,65 milioni di abitanti.
II.2.2. - L'area metropolitana di NAPOLI.
Dal punto di vista geografico l'area napoletana presenta complessità assai minori rispetto a quella romana. Innanzitutto il comune capoluogo ha dimensioni di gran lunga inferiori (attorno a 1.100.000 abitanti), e inoltre esiste una naturale vocazione dell'area Nord rispetto alla formazione di una diversa ed autonoma realtà giudiziaria.
II.2.2.A - Il circondario di Napoli - Se non c'è dubbio che Portici (122.000 abitanti) e Capri (13.000) debbono ricadere nel circondario di Napoli, attesi la loro collocazione e i collegamenti col capoluogo, è stata avanzata l'ipotesi che l'eventuale creazione del "Tribunale Flegreo" comporti l'accorpamento su di esso della sezione distaccata di Ischia. Tale ipotesi è stata fermamente e in modo convincente contestata dai rappresentanti giudiziari, amministrativi e politici della realtà di Ischia, così che non pare opportuno rescindere il forte legame anche economico che lega l'isola alla realtà napoletana.
Con la riduzione del confine di circondario al territorio dei comuni di Napoli, Portici, Capri e Ischia, il circondario del tribunale capoluogo si attesterebbe dunque attorno a 1.285.000 abitanti, con una diminuzione di 835.000 abitanti, pari al 39%.
A tale riduzione del bacino di utenza consegue una significativa diminuzione dei carichi di lavoro, più elevata nel settore penale (26%) che nel civile (16%).
II.2.2.B - Il circondario di nuova istituzione - Come si è detto, le stime effettuate portano a quantificare in circa 835.000 il bacino di utenza dell'area Nord-Nord Ovest di Napoli, con un potenziale carico di lavoro che per il tribunale (dibattimentale) sfiora le 15.500 cause civili e supera di poco le 7.000 cause penali.
Mentre è agevole indicare in tale area il territorio da distaccare dal circondario di Napoli, non è agevole individuare le soluzioni più adatte. La previsione di un unico tribunale, infatti, porterebbe alla necessaria allocazione della sede al centro dell'intero bacino, così da rendere i collegamenti meno gravosi per la media degli abitanti serviti.
Tuttavia, occorre considerare che non sussiste presso le attuali sezioni distaccate alcuna sede in grado di accogliere, anche solo in parte, il numero di personale necessario ad un tribunale di oltre 800.000 utenti (fra tribunale e procura della Repubblica dovrebbe pensarsi a 65-70 magistrati e circa 250 unità di personale amministrativo, senza considerare le unità di polizia giudiziaria e dell'Ufficio notificazioni). L'esperienza negativa che ha segnato la nascita dei tribunali di Torre Annunziata, Nola e Gela deve fare considerare con attenzione la necessità che gli uffici da istituire non decollino in situazioni di insufficienza delle strutture e degli organici, e la creazione di un tribunale che conti almeno 50 giudici richiede investimenti e tempi non compatibili né con la copertura finanziaria della legge delega, né con la necessità di un rapido decongestionamento del tribunale napoletano.
Si è perciò delineata la possibilità di istituire nell'area Nord non uno, ma due nuovi tribunali:
- uno nella zona Ovest comprensivo dei territori della sezione distaccata di Pozzuoli e di quella di Marano (con circa 442.000 abitanti),
- l'altro comprensivo dei territori delle sezioni distaccate di Frattamaggiore e Afragola, con i comuni dell'ex mandamento di Casoria (per complessivi 393.000 abitanti circa).
In questo modo il primo tribunale potrebbe avere un organico di 30 giudici e 10 magistrati di procura della Repubblica, mentre il tribunale dell'area interna si collocherebbe attorno ai 24-25 giudici e 7-8 magistrati di procura della Repubblica: dimensioni in entrambi i casi perfettamente in linea con quell'ufficio "medio" che viene considerato maggiormente funzionale.
Nel proprio parere la Commissione giustizia del Senato ha prospettato - in linea col parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura - l'ipotesi di concentrare sull'area napoletana tutte le energie rivolte alla istituzione dei nuovi circondari. Si tratta di ipotesi di grande interesse, ma il Governo non ritiene praticabile la rinuncia ad un intervento sull'area romana che, per quanto contenuto, consente di sottrarre alla competenza del capoluogo una quantità consistente di popolazione e una fetta di carico di lavoro tutt'altro che insignificante in termini di valore assoluto.
Per quanto concerne l'allocazione, occorre considerare quanto segue:
- Per il tribunale dell'area Ovest né la sezione distaccata di Pozzuoli, né quella di Marano sono dotati di sedi in grado di accogliere con interventi relativamente agevoli un tribunale e una procura della Repubblica per complessive 150 persone, oltre una trentina di appartenenti alla sezione di polizia giudiziaria. Occorrerebbe pertanto intervenire acquisendo immobili nuovi e diversi, ma tale soluzione deve tenere conto del fatto che la legge delega ha stanziato poco più di 39 miliardi per l'intero intervento sulle cinque aree metropolitane. A questo proposito è stata presa in esame la capacità di "auto-finanziamento" dei comuni interessati alla istituzione del nuovo tribunale e si è ritenuto di investire sulle maggiori potenzialità del Comune di Giugliano, istituendovi la sede principale del circondario. Permane la necessità che sussistano le sezioni distaccate di Marano e Pozzuoli, capaci di allentare la pressione sulla nuova sede e di ottimizzare le risorse già oggi esistenti. Al fine di equilibrare il carico, i comuni di Qualiano e Villaricca vengono scollegati dalla sezione distaccata di Marano e aggregati alla sede centrale di Giugliano.
- Quanto all'area interna, l'edificio di gran lunga migliore quanto a dimensioni e attrezzature appare quello di Casoria, in grado con i suoi sette piani di ospitare la parte più consistente delle dotazioni del nuovo tribunale. Conservando, per le stesse ragioni sopra esposte, le sezioni distaccate di Afragola e Frattamaggiore e le relative sedi, il futuro circondario troverebbe un assetto equilibrato.
La possibilità di istituire nel circondario di Napoli, nell'esercizio della delega conferita, un solo nuovo tribunale impone di effettuare una scelta di priorità, demandando ad un separato provvedimento di legge la istituzione del secondo tribunale.
La soluzione che appare oggi preferibile è quella di intervenire istituendo il tribunale dalle dimensioni maggiori (nell'area Flegrea), che comporta il più consistente decongestionamento del tribunale di Napoli, e nello stesso tempo ottimizzando le risorse nell'area interna. A tal proposito va considerato che, nonostante le distanze chilometriche ridotte che caratterizzano l'intera area, l'elevata concentrazione abitativa e le caratteristiche dei trasporti e dei servizi rendono particolarmente importante sfruttare tutte le sedi giudiziarie esistenti e così ripartire il carico di lavoro e la domanda di giustizia. Da questo punto di vista, anche alla luce dei primi mesi di applicazione della riforma del giudice unico, sembra opportuno che la sede giudiziaria di Casoria (la più ampia e moderna dell'intera area) venga opportunamente sfruttata: Casoria deve pertanto essere istituita come sezione distaccata del tribunale di Napoli e un utilizzo adeguato dei locali esistenti può rappresentare il primo passo verso la futura istituzione del relativo tribunale. In tal senso si propone dunque, con intervento correttivo ai sensi dell'art.1 comma 4 della L.254/97, di istituire subito la sezione distaccata di Casoria, in cui confluiscono i comuni di Arzano e Casavatore.
In sintesi, l'intervento attuale prevede:
- la istituzione del tribunale di Giugliano , comprensivo dei territori della sezione distaccata di Pozzuoli e di quella di Marano (con circa 442.000 abitanti), diminuita quest'ultima dei comuni di Qualiano e Villaricca che cadono sotto la competenza della sede circondariale. La scelta di Giugliano quale sede del tribunale ha trovato netto consenso nel parere della Commissione giustizia della Camera, mentre la Commissione giustizia del Senato ha sospeso il proprio giudizio ritenendo non valutabili gli elementi forniti dal Governo circa le potenzialità di autofinanziamento del comune interessato.
- la istituzione della sezione distaccata di Casoria, con competenza sul territorio dei comuni di Casoria, Arzano, Casavatore, per un bacino di utenza di complessivi 146.000 abitanti.
Con l'esercizio della delega sulle aree di Roma e Napoli è stata esaurita la possibilità di istituire nuovi tribunali, così che per le aree metropolitane di Milano, Palermo e Torino la delega può essere esercitata esclusivamente con riferimento alla lettera b) dell'art.1 della legge n.155/99.
III.1. - L'area metropolitana di MILANO.
Il tribunale di Milano è caratterizzato dai maggiori livelli di popolazione e di carico di lavoro fra le tre aree in esame. Il circondario milanese è anche quello che presenta sezioni distaccate di particolare rilevanza sotto il profilo della quantità e della qualità del carico di lavoro.
La impossibilità di istituire in questo contesto il tribunale in Legnano lascia, però, inalterata l'esigenza di trovare una risposta adeguata alle esigenze espresse dall'area Nord-Ovest del circondario milanese. Ciò che dev'essere attentamente considerato, e che rappresenta un serio limite della proposta giunta dal Consiglio giudiziario del distretto, è la situazione di grave difficoltà in cui versano il tribunale e la procura della Repubblica di Busto Arsizio; questa circostanza appare oggi incompatibile con un nuovo assetto che comporti un drastico aumento delle competenze di quegli uffici: secondo la proposta del Consiglio giudiziario, che assegna a Busto Arsizio le sezioni distaccate di Legnano e Rho, la popolazione del circondario crescerebbe del 132% e i carichi di lavoro aumenterebbero del 96% nel settore penale e del 168% in quello civile. Anche soluzioni intermedie, quali risultano dalle proposte della Provincia di Milano o del Consiglio dell'ordine degli Avvocati, comportano per Busto Arsizio aumenti consistenti di popolazione e carico di lavoro.
In questo contesto la possibilità di istituire un tribunale in Legnano costituisce un serio punto di equilibrio, pur scontando la prossimità di Legnano e Busto Arsizio. Di conseguenza, non potendo oggi procedere in tal senso, e non apparendo opportune soluzioni che comprometterebbero la prospettiva delineata, si ritiene necessario non intervenire sulle attuali sezioni distaccate di Legano e Rho e presentare una nuova proposta di intervento normativo.
Passando ad esaminare i territori delle attuali sezioni di Abbiategrasso e Cassano d'Adda, vengono in luce i problemi di ordine generale che l'Avvocatura milanese ha sollevato circa l'impostazione dell'iniziale proposta del Consiglio giudiziario. In particolare, è stata contestata l'opportunità e l'utilità di scorporare dal circondario milanese i comuni della primissima cintura cittadina (quali Rozzano, Opera, Settimo Milanese, etc.), comuni che fanno ormai parte integrante della città di Milano. La cosa assume particolare rilievo attese le dimensioni di popolazione e di carico di lavoro legate alla sorte di quei comuni.
Di grande interesse sono risultati a questo proposito gli studi effettuati dalla Provincia di Milano e dal Consiglio dell'Ordine. Soprattutto l'ente provinciale ha compiuto un esame molto attento alle esigenze delle popolazioni servite ed alle caratteristiche del territorio, in esito al quale ha avanzato alcune proposte pienamente condivisibili.
In sede di parere delle Commissioni parlamentari il tema della istituzione del futuro tribunale in Legnano ha rappresentato un elemento centrale. La Commissione giustizia della camera dei Deputati ha ritenuto di invitare il Governo a non esercitare la delega e di procedere sulla base di un separato intervento normativo. Più articolato il parere della Commissione giustizia del Senato, che ha suggerito di tenere ferma la soluzione contenuta nello schema di decreto legislativo del Governo con riferimento agli assetti proposti per i circondari di Lodi e Pavia e per la sezione distaccata di Rho, ma ha espressamente invitato il Governo a non attribuire al circondario di Vigevano la parte residua di territorio della sezione distaccata di Abbiategrasso, al fine di evitare possibili conflitti con la futura istituzione del tribunale di Legnano.
Il Governo non ritiene che la parte centrale e meridionale del territorio della sezione di Abbiategrasso rappresenti un problema per la futura istituzione del tribunale in Legnano. Le sole sezioni di Rho e Abbiategrasso hanno oggi un bacino di utenza di 380.000 abitanti, cui debbono aggiungersi i circa 100.000 abitanti dei comuni del Magentino, così che si è sarebbe in presenza di un bacino di utenza che da solo presenta una consistenza che giustificherebbe la creazione di un nuovo circondario. A ciò si aggiunga che la zona residua di Abbiategrasso ha un bacino di neppure 70.000 abitanti, con caratteristiche economiche che danno origine ad un contenzioso proporzionalmente più contenuto rispetto all'area Nord; si colloca sull'asse viario che unisce Milano e Vigevano ed ha scarsi collegamenti con la zona Nord in cui si trova Legnano. Tali elementi, che escludono con evidenza il rischio paventato dalla Commissione parlamentare, giustificano l'aggregazione di tale porzione di territorio al circondario di Vigevano: a tale conclusione porta anche la considerazione che il tribunale di Vigevano necessita di un ampliamento dell'attuale, modestissimo bacino di utenza.
Di conseguenza, si è provveduto a non modificare l'assetto territoriale della sezione distaccata di Legnano, nonché:
- a non estromettere dal circondario di Milano buona parte della prima cintura della città, ivi compresi a Nord i comuni di Bresso, Cormano e Novate Milanese, a Ovest quelli di Cesano Boscone, Cusago, Corsico, Trezzano sul Naviglio, Buccinasco e Assago, a Sud i comuni di Opera e Rozzano, a Est quelli di San Donato Milanese, Peschiera Borromeo, Segrate e Pioltello;
- a conservare l'attuale assetto per la sezione di Cassano d'Adda del tribunale di Milano, in quanto presenta legami e collegamenti inscindibili con la città capoluogo, cui è collegata da strade e da linee di trasporto pubblico principali, mentre non ha ragioni per gravitare su Monza o Lodi. A tal proposito va considerato che i livelli di popolazione della sezione distaccata (circa 144.000 abitanti) e soprattutto dei carichi di lavoro (350 cause penali e 990 cause civili) sono assai contenuti, e tali da non incidere in modo significativo sulla realtà del tribunale milanese, elemento che appare decisivo nella ricerca di un punto di equilibrio fra efficienza e bisogni diffusi;
- a destinare una parte consistente della sezione distaccata di Abbiategrasso e dell'area-Sud del circondario di Milano ai circondari di Vigevano, Pavia e Lodi (limitatamente per quest'ultimo, ai comuni di Locate Triulzi e San Giuliano Milanese). In particolare, i comuni della sezione di Abbiategrasso possono essere destinati in parte al circondario di Vigevano, ad esclusione: a) della zona del Magentino, che non ha rapporti né collegamenti con Vigevano e che appare naturalmente destinata a gravitare sull'area di Rho-Legnano; b) dei comuni di Besate e Motta Visconti che, per analoghe ragioni vengono aggregati a Pavia, mentre vengono ricompresi nella sezione di Abbiategrasso - che diviene sezione distaccata del tribunale di Vigevano - i comuni di Bubbiano e Calvignasco.
- a far confluire sul circondario di Pavia, oltre ai ricordati comuni di Besate e Motta Visconti, l'area posta a Sud-Est di Milano, ossia quella compresa fra i comuni di Noviglio, Vernate e Lacchiarella;
- ad attribuire al circondario di Lodi il territorio dei comuni Locate Triulzi e San Giuliano Milanese;
- ad incrementare la sezione distaccata di Rho - che rimane nel circondario di Milano - con il territorio dei comuni dell'area magentina.
Questo intervento porta ad un leggero aumento del circondario di Lodi (+16% di popolazione, +10% di carico di lavoro penale e +36% di carico di lavoro civile) e di Pavia (+18% di popolazione, +17% di carico penale e +26% di carico civile). Lievemente maggiore l'incremento per il circondario di Vigevano (+39% di popolazione, +25% di carico penale e +33% di carico civile). La diminuzione per il circondario di Milano è pari al 5% della popolazione e, quanto al carico di lavoro, del 4% nel settore penale e del 3% nel settore civile.
E' evidente che non intervenendo sull'area Nord-Ovest del circondario il decongestiona-mento degli uffici giudiziari di Milano risulta piuttosto contenuto, e certo non risolutivo; un risultato migliore potrà essere ottenuto solo con l'istituzione del tribunale in Legnano.
III.2. - L'area metropolitana di TORINO.
L'area torinese, come si è già accennato, non richiede interventi particolarmente incisivi, e tutte le ipotesi formulate prevedono l'attribuzione di alcune porzioni di territorio ai circondari confinanti.
In effetti, le caratteristiche del territorio circostante, con ampie zone montane e non urbanizzate, e le dimensioni particolarmente contenute dei circondari confinanti (da Alba a Pinerolo, da Ivrea a Asti) concorrono ad escludere l'eventualità di istituzione di un nuovo tribunale in un distretto che già presenta il massimo numero di tribunali (ben 17).
Va considerato che né il tribunale di Ivrea, né quelli di Asti e Pinerolo hanno sezioni distaccate che si collochino in direzione di Torino, così da presentarsi come naturale destinazione intermedia dei comuni del circondario torinese, e che le attuali sezioni distaccate del tribunale di Torino presentano legami con il capoluogo tali da escludere un loro spostamento in favore dei circondari confinanti;
Il progetto di revisione presentato nel 1998 dal Consiglio giudiziario delineava un intervento nel complesso molto rigido, prevedendo il decentramento dei territori delle sezioni distaccate di Rivarolo Canavese, Avigliana e Chivasso e non operando distinzione alcuna fra i comuni che compongono i vari mandamenti. Tale progetto ha trovato forti opposizioni, che hanno consigliato di verificare caso per caso la possibilità di soluzioni più elastiche e più adeguate alle esigenze locali.
In esito a tale lavoro, non si ritiene sussistano problemi particolari a prevedere modesti aggiustamenti, quali il trasferimento al circondario di Asti di nove piccoli comuni che ricadono nel territorio provinciale astigiano o il trasferimento al circondario di Ivrea di parte del territorio dell'ex mandamento di Rivarolo Canavese (10 dei 13 comuni per circa 32.000 abitanti), oppure a trasferire al circondario di Alba - sezione distaccata di Bra - i comuni di Cramagnola, Poirino, Pralormo e Isolabella.
Restano, invece, da sciogliere due nodi centrali:
- il trasferimento al circondario di Pinerolo dei comuni che formano la bassa Valle Sangone e che facevano parte dell'ex mandamento di Avigliana, nonché dei comuni di Orbassano, Rivalta e Candiolo;
- il trasferimento al circondario di Ivrea dei comuni della sezione distaccata di Chivasso.
Va segnalato che tutti i comuni interessati, se si eccettua il comune di Rivarolo C.se, hanno espresso la volontà di non abbandonare il circondario di Torino, su cui gravitano tradizionalmente e che considerano il punto di riferimento per tutti i servizi fondamentali; anche il comuni di Settimo Torinese e San Mauro, potenzialmente aggregabili alla sezione distaccata di Chivasso (e quindi eventualmente al circondario di Ivrea), si sono detti contrari a tale soluzione sebbene Chivasso, ad esempio, sia la sede della ASL competente sui due comuni e sia destinataria di un flusso quotidiano di studenti in essi residenti.
A questo proposito appare opportuno formulare alcune osservazioni di ordine generale:
- pur nella ipotesi di massima decongestione, e cioè di decentramento che interessi anche l'area di Chivasso, il circondario di Torino perderebbe circa il 14% della popolazione, scendendo attorno a 1.650.000 abitanti circa, e non più dell' 8% del carico di lavoro;
- tali percentuali scenderebbero di almeno la metà qualora non si procedesse alla destinazione su Ivrea della sezione distaccata di Chivasso;
- a tal proposito merita rilevare due circostanze relative alla sezione di Chivasso: a differenza di quanto è possibile per la ex-sezione di Avigliana (con eventuale destinazione a Pinerolo dei comuni della sola bassa Valle Sangone), la sezione distaccata di Chivasso non presenta caratteri compatibili con una parziale destinazione della sua zona Nord al circondario di Ivrea, posto che i comuni collocati a Sud del fiume Po non hanno collegamenti diretti con il restante territorio di Torino e non sembrano autonomamente accorpabili, derivandone l'esigenza che il territorio dell'attuale sezione non venga disaggregato;
- per concludere le osservazioni su Chivasso, tale area si colloca attorno alla ferrovia e all'autostrada che collegano Torino e Milano, nonché di altra arteria di primaria importanza, e la ferrovia giunte alla stazione di Porta Susa che dista poche centinaia di metri dal nuovo palazzo di giustizia di Torino;
- i dati dimensionali degli uffici giudiziari collocano il tribunale di Torino, con 169 giudici, ben al di sotto della grandezza che dovrebbero avere i tribunali di Roma, Napoli e Milano dopo l'esercizio della delega, così che si può concludere che per la sede torinese non vi è necessità di un intervento particolarmente intenso.
Vanno a questo punto considerati gli elementi comunicati dalla Provincia di Torino, che non ha mostrato serie opposizioni né all'accorpamento al circondario di Ivrea di parte della sezione di Chivasso ad eccezione dei comuni di Lombardore, San Benigno C.se e Volpiano (che restano su Chivasso), né alla destinazione su Pinerolo dei comuni di Rivalta e Orbassano, oltre a quelli della Valle Sangone.
I pareri espressi dalle Commissioni giustizia sulla soluzioni proposte per l'area torinese si presentano non coincidenti. Pur non suggerendo il mancato esercizio della delega, come per l'area milanese, la Commissione giustizia della Camera dei deputati ha espresso un giudizio contrario verso la parte più significativa dell'intervento, suggerendo di non procedere ad alcun decentramento in favore dei circondari di Alba e di Pinerolo. Di segno profondamente diverso il parere della Commissione giustizia del Senato, che con ampie e incisive motivazioni ha sostenuto l'opportunità degli interventi proposti dal Governo in favore dei due circondari in parola.
In questo contesto, non sussistendo - a differenza di quanto previsto per il circondario milanese - alcuna riserva per eventuali futuri interventi, il Governo ritiene preminente l'esigenza di dare concreta e non formale attuazione alla delega, così allineandosi ai contenuti del parere espresso in sede senatoriale. Si è ritenuto, tuttavia, opportuno procedere a due modesti interventi correttivi dell'originaria proposta. In primo luogo, non tutti i comuni destinati al tribunale di Alba sono stati aggregati al territorio della sezione distaccata di Bra, destinandosi per ragioni di miglior collegamento i comuni di Pralormo e Isolabella alla sede circondariale. In secondo luogo, considerate le osservazioni critiche contenute nel parere espresso dalla Commissione giustizia della Camera, si è ritenuto opportuno procedere ad una soluzione che distingua Rivalta dagli altri comuni destinati al circondario di Pinerolo, sulla considerazione che il comune di Rivalta presenta distanze e collegamenti con quello torinese che giustificano la sua permenenza all'interno del circondario del capoluogo.
Quanto alla richiesta, contenuta nel parere espresso dalla Commissione giustizia della Camera, di istituzione di una sezione distaccata del tribunale di Ivrea composta dai territori degli ex mandamenti di Cuorgné e Rivarolo C.se, il Governo ha ritenuto preferibile non frammentare il territorio del circondario. Il parere espresso dalla Commissione giustizia del Senato si dice d'accordo con quello dell'altro ramo del Parlamento, sempre che il Governo non consideri la soluzione incompatibile con "l'impianto complessivo della riforma". Va ricordato, a tal proposito, che il decreto legislativo n.51 del 1998 ritenne inopportuno istituire sezioni distaccate per i tribunali che avessero non più di 10 giudici, limite fissato considerando le esigenze di concreto funzionamento degli uffici giudiziari; ebbene, il Tribunale di Ivrea ha, dopo la revisione degli organici, una dotazione di 1 presidente e 8 giudici, e sembra del tutto inopportuno adottare per esso una soluzione in contrasto con i criteri che hanno ispirato la riforma del 1998.
Tutto ciò premesso, si è ritenuto opportuno:
- procedere all'accorpamento su Ivrea della quasi totalità dell'ex mandamento di Rivarolo Canavese, ad eccezione dei comuni di Lombardore, San Benigno Canavese e Volpiano che vengono attribuiti alla sezione distaccata di Chivasso in considerazione della prossimità e dei trasporti;
- procedere all'accorpamento ad Asti dei comuni che ricadono nella provincia astigiana;
- procedere all'accorpamento sul circondario di Alba dei comuni di Carmagnola, Poirino, Pralormo e Isolabella, destinando per ragioni di collegamento e viabilità alla sezione distaccata di Bra i soli comuni di Carmagnola e Poirino;
- ampliare il circondario di Pinerolo con i comuni di Orbassano, Piossasco, Bruino, Sangano e Candiolo, mentre restano a far parte di quello torinese i comuni di Coazze, Giaveno, Trana, Beinasco, Valgioie e Rivalta che gravitano in modo più diretto rispettivamente su Avigliana e su Torino. La presenza del collegamento autostradale Torino-Pinerolo, gli impegni di potenziamento delle strutture assunti dal Sindaco del comune pinerolese, i maggiori collegamenti, e i patti territoriali fra Pinerolo e i comuni dell'area-Nord rendono possibile una soluzione che rappresenta un utile potenziamento del tribunale di Pinerolo e un non formale decongestionamento del tribunale torinese (pur considerando la competenza della DDA ed eventualmente della Corte di Assise di Torino per quanto concerne i reati di maggiore gravità e quelli strettamente connessi alle vicende criminali dell'area torinese);
- ampliare la sezione distaccata di Chivasso del tribunale di Torino, con i comuni di Settimo Torinese e San Mauro, così da diminuire il numero delle cause di attribuzione monocratica che graveranno sulla sede centrale.
Il presente intervento comporta per il circondario del tribunale di Torino una diminuzione di bacino di utenza paria circa l'8% della popolazione, e una diminuzione di carico di lavoro attorno al 6% in entrambi i settori. L'aumento più consistente riguarda il circondario del tribunale di Pinerolo, con un incremento di popolazione pari al 35% e un aumento del carico di lavoro attorno al 19% nel settore penale e al 114% in quello civile. Anche il tribunale di Alba vede un aumento significativo, pari al 23% della popolazione e, per il carico di lavoro, pari all'11% nel settore penale e al 49% in quello civile.
III.3. - L'area metropolitana di PALERMO.
Il Consiglio giudiziario di Palermo, nel luglio 1998, si espresse a maggioranza con sfavore sull'ipotesi di una riduzione territoriale dell'attuale circondario, ritenendo che l'istituzione di cinque sezioni distaccate di tribunale, realizzata con il decreto legislativo n. 51/98, fosse una soluzione congrua rispetto alle necessità di decongestionamento del tribunale palermitano. Nella stessa sede, peraltro, una tesi di minoranza, sostenuta dal Procuratore generale della Repubblica di Palermo, aveva proposto l'accorpamento delle attuali sezioni distaccate di Bagheria e Corleone al circondario di Termini Imerese.
La proposta del Consiglio giudiziario è oggi superata dalle scelte effettuate in sede di legge delega, così che occorre valutare la percorribilità delle forme di decongestionamento avanzate dal Procuratore Generale.
Successive proposte sono emerse in occasione di incontri in loco, in cui sono stati considerati anche i divergenti pareri dei rappresentanti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, Termini Imerese e Sciacca, e le diverse opinioni dei capi degli uffici giudiziari. In quella sede è stato da alcuni proposto l'ampliamento anche del circondario di Sciacca: inizialmente con sette dei comuni che oggi ricadono sotto la sezione distaccata di Corleone, e in seguito prevedendosi l'aggregazione a Sciacca dell'intera sezione distaccata di Corleone.
Ricordato che le dimensioni del circondario di Palermo, con poco più di 1.000.000 di abitanti, sono le minori fra le cinque aree interessate, del tutto sconsigliabile appare uno spostamento che riguardi il comune di Bagheria, troppo integrato nell'area palermitana, tanto da potersi dire che la cittadina di Bagheria "è" Palermo. Ciò che, invece, può operarsi, al fine di decongestionare il tribunale del capoluogo siciliano, è l'attribuzione al circondario di Termini Imerese del residuo territorio oggi aggregato a Bagheria (ad eccezione, per la sua collocazione, del comune di Ficarazzi), in cui si situano comuni che non hanno con Palermo legami altrettanto forti e necessati: Misilmeri, Belmonte Mezzagno, Santa Flavia, Casteldaccia, Baucina, Ventimiglia di Sicilia e Ciminna.
Per quanto concerne la sezione distaccata di Corleone non pare opportuno un suo trasferimento verso il circondario di Sciacca, permanendo forti legami culturali, di tradizione e di immagine fra il corleonese e l'area costiera. Pertanto, Corleone, Prizzi, Roccamena, Palazzo Adriano, Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela, Marineo, Bolognetta, Villafrati, Godrano, Campofelice di Fitalia, Mezzojuso, Bisacquino, Campofiorito e Cefalà Diana possono essere assegnati al circondario di Termini Imerese, aggregandoli in unica sezione distaccata che ha sede in Corleone.
Più complesso il problema posto dall'eventuale ampliamento del circondario di Sciacca, cui il Governo proponeva di destinare i comuni di Contessa Entellina, Giuliana, Chiusa Scafani, nonché i comuni di Camporeale, San Cipirrello e San Giuseppe Iato, tutti situati sull'asse Palermo-Sciacca.
Il parere della Commissione giustizia della Camera contiene un fermo invito a non destinare a Sciacca i comuni di Contessa Entellina, Giuliana e Chiusa Sclafani. Tale proposta non costituisce una rinuncia a decongestionare il circondario di Palermo: i tre comuni, infatti, vengono aggregati alla sezione distaccata di Corleone (che così viene rafforzata con 8.000 abitanti circa), sezione che fa parte del circondario di Terrmini Imerese.
Quanto si è appena detto rende inopportuno il trasferimento a Sciacca dei tre restanti comuni (S.Giuseppe Jato, Camporeale e San Cipirello), che - come oggi per Camporeale - possono essere aggregati alla sezione distaccate di Monreale, invece che a Palermo. Tale soluzione non viene operata con riferimento al problema (diversamente valutato dalle due Commissioni parlamentari) della competenza sulle misure di prevenzione, ma si fonda su ragioni di omogeneità territoriale e sul collegamento con la scelta infine adotta per i tre comuni (Contessa Entellina, Giuliana e Chiusa Sclafani) destinati alla sezione distaccata di Corleone.
In sintesi, si è ritenuto opportuno procedere come segue:
- la sezione distaccata di Bagheria rimane sezione del tribunale di Palermo, ma risulta avere competenza territoriale solo sui comuni di Bagheria e Ficarazzi, per un bacino di utenza di complessivi 63.000 abitanti circa;
- al circondario di Termini Imerese vengono attribuiti innanzitutto alcuni dei comuni attualmente ricompresi nella sezione distaccata di Bagheria, e cioè Belmonte Mezzagno, Baucina, Casteldaccia, Ciminna, Misilmeri, Santa Flavia e Ventimiglia di Sicilia;
- al medesimo circondario viene attribuita la sezione distaccata di Corleone, il cui territorio assorbe la restante parte dell'attuale sezione distaccata di Bagheria e dei comuni di Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela, oggi di competenza del circondario palermitano;
- alla sezione distaccata di Monreale vengono attribuiti i comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello.
Con il presente intervento il circondario del tribunale di Palermo subisce una diminuzione di bacino di utenza pari al 12% della popolazione e di una diminuzione di carico di lavoro pari a circa l'8% nel settore penale e il 7% in quello civile.
Il corrispondente aumento per il circondario di Termini Imerese si attesta al 70% di popolazione e al 45% (penale) e 56% (civile) di carico di lavoro.
Per le considerazioni fin qui espresse, si è predisposto l'articolato del decreto legislativo composto di nove articoli.
Con l'articolo 1 si interviene su tutta l'area metropolitana romana, sia in attuazione delle lett. a) e b) dell'art. 1 della legge delega maggio 1999 n. 155, sia con disposizioni correttive a norma dell'art. 1 comma 4 della Legge 27 luglio 1997 n. 254.
Si è provveduto alla istituzione del tribunale ordinario di Tivoli e della relativa procura della Repubblica, disegnando, nel contempo, la geografia del circondario in conseguenza della contestuale istituzione delle sezioni distaccate di Palestrina e di Castelnuovo di Porto (commi 1 e 2).
Al fine di realizzare il maggior carico deflattivo possibile per il tribunale di Roma, si è previsto:
- l'attribuzione al tribunale di Velletri dei comuni già compresi nel territorio della sezione distaccata di Frascati del tribunale di Roma, che transita, pertanto, nel circondario del tribunale di Velletri (comma 3);
- l'attribuzione al circondario del tribunale di Rieti di alcuni comuni già appartenenti al circondario di Roma (comma 4);
- l'istituzione nel circondario di Rieti della sezione distaccata di Poggio Mirteto con relativi confini (comma 5);
- l'attribuzione al circondario del tribunale di Civitavecchia dei comuni già compresi nella sezione distaccata di Bracciano del tribunale di Roma, nonché del territorio del comune di Fiumicino (comma 6);
- l'istituzione nel circondario di Civitavecchia della sezione distaccata di Bracciano, con relativi confini (comma 7);
- l'istituzione nel circondario di Roma della sezione distaccata di Ostia, avente competenza sul territorio della Circoscrizione XIII del Comune di Roma (comma 8).
Con l'articolo 2 si interviene sull'area metropolitana di Napoli, sia in attuazione delle lett. a) e b) dell'art. 1 della legge delega n. 5 maggio 1999 n. 155, sia con disposizioni correttive a norma dell'art. 1 comma 4 della Legge 27 luglio 1997 n. 254.
Si istituiscono il tribunale di Giugliano in Campania e la corrispondente procura della Repubblica (comma 1); presso tale nuovo tribunale sono state istituite le sezioni distaccate di Pozzuoli e Marano (quest'ultima con l'attuale territorio ad eccezione dei comuni di Qualiano e Villaricca), già appartenenti al tribunale di Napoli (comma 2) e, nel circondario di tale ultimo tribunale, è stata istituita la sezione distaccata di Casoria (comma 3).
Per le aree di Milano, Torino e Palermo la nuova geografia è realizzata in forza della sola lettera b) dell'articolo 1 della legge delega 5 maggio 1999 n.155, nonché con intervento correttivo ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 27 luglio 1997 n.254.
Con l'articolo 3 , relativamente al distretto di Milano, si è modificata la geografia dei circondari dei tribunali di Lodi, di Pavia e di Vigevano mediante l'attribuzione di comuni già appartenenti al circondario di Milano.
In particolare, nel circondario di Vigevano è stata istituita la sezione distaccata di Abbiategrasso, comprensiva solo di una parte dei comuni che ne compongono attualmente il territorio (comma 4). La residua parte di tali comuni è stata aggregata alla sezione distaccata di Rho del tribunale di Milano (comma 5).
Con l'articolo 4, in relazione al distretto di Torino, si è modificata la composizione dei circondari dei tribunali di Asti, di Ivrea, di Alba e di Pinerolo, con attribuzione di territori già appartenenti al circondario di Torino. E' stata, inoltre, aumentata la competenza territoriale della sezione distaccata di Chivasso del Tribunale di Torino (comma 4).
Con l'articolo 5, per il distretto di Palermo, è stato ampliato il territorio della sezione distaccata di Monreale (comma 1); è stato ampliato il circondario del tribunale di Termini Imerese, con relativa diminuzione del territorio del circondario di Palermo (comma 2). E' stata, inoltre istituita, nel circondario di Termini Imerese, la sezione distaccata di Corleone (comma 3).
Con l'articolo 6 si delega il Ministro della giustizia alla effettuazione delle necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12 in conseguenza delle innovazioni previste dai primi cinque articoli del decreto.
Con l'articolo 7, per attuare nel miglior modo possibile la riforma, sono state predisposte disposizioni relative alle piante organiche e al personale degli uffici giudiziari.
Si prevede che il Ministro della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo e sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, determini l'organico dei magistrati dei tribunali e delle procure di nuova istituzione (comma 1); analogamente, ma ovviamente senza il preventivo parere consiliare, si determina l'organico del personale amministrativo dei medesimi uffici (comma 3).
Entro lo stesso termine di novanta giorni il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia provvederanno, secondo le rispettive competenze, alla nomina dei capi degli uffici giudiziari (comma 2) e dei dirigenti amministrativi dei medesimi (comma 4). Per questi ultimi si è attribuita al Ministero della giustizia una maggiore elasticità, dovendosi valutare in concreto la necessità di istituire una posizione dirigenziale in ciascun ufficio e di provvedere alla copertura immediata. Il congruo anticipo di tali nomine rispetto alla data di effettivo funzionamento dei nuovi uffici è giustificato dall'esigenza di usufruire della presenza e dell'esperienza organizzativa delle figure direttive anche in fase di predisposizione delle strutture.
Sarà, infine, il Ministro della giustizia a determinare, con proprio successivo decreto, la data in cui le nuove articolazioni giudiziarie diventeranno operative (comma 5). Ciò perché non può prevedersi con certezza il giorno in cui saranno completate le condizioni minime per l'operatività dei nuovi uffici.
E', invece, direttamente fissato dalla comma 6 il termine di decorrenza delle modificazioni di competenza territoriale per i circondari diversi da quelli di nuova istituzione.
Con l'articolo 8 vengono dettate le modalità per la copertura dell'organico degli uffici giudiziari interessati dalla riforma.
Per i magistrati si provvede con le normali procedure. Per evidenti esigenze di buona amministrazione, nonché per evitare un inutile disagio al personale in servizio si è previsto quale titolo di preferenza assoluta per la copertura dei posti quello della assegnazione, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nelle sedi interessate dalle revisioni. In tal caso non si applicano i termini ordinari di legittimazione (comma 1).
Lo stesso principio vale per il personale amministrativo che, nei limiti della dotazione organica, viene mantenuto nella sede in cui presta servizio; nelle ipotesi di esuberi o, viceversa, di carenze di organico si provvede con le ordinarie procedure (comma 2).
L'articolo 9 recepisce il parere delle Commissioni parlamentari mediante l'inserzione di una disposizione particolare in tema di distretti notarili e relativa estensione territoriale. In altri termini, si è spezzato lo stretto legame fra il territorio delle nuove sedi giudiziarie e il territorio di esercizio delle funzioni notarili, che rimane quello previsto dalla normativa preesistente.
L'articolo 10, infine, detta le disposizioni transitorie processuali.
Sulla negativa esperienza di precedenti istituzioni di nuovi circondari (Gela, Nola e Torre Annunziata) e analogamente a quanto invece previsto dal decreto legislativo n. 51/1998 (giudice unico), si è stabilito di evitare, nei limiti del possibile, qualsiasi movimento di procedimenti da una sede all'altra.
I procedimenti pendenti, alla data di entrata a regime della nuova suddivisione geografica, davanti a sezioni distaccate attribuite a diversi circondari sono devoluti alla competenza nelle nuove articolazioni create con il decreto.
In tutti gli altri casi resta ferma la competenza dell'ufficio giudiziario cui erano precedentemente attribuiti gli affari sia penali che civili.
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