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Attuazione del Giudice unico
Il 2 giugno 1999
è divenuto efficace il
Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 che ha riformato l'organizzazione
dell'ordinamento giudiziario istituendo la nuova figura del Giudice Unico
di primo grado.
Il decreto ha abolito l'ufficio del
Pretore trasferendo le sue competenze al Tribunale
ordinario in materia sia civile che penale, escluso quanto attribuito
al Giudice
di pace.
Il Tribunale ordinario decide, sia in materia civile che penale, prevalentemente
in composizione monocratica (giudice singolo) e per specifiche ipotesi in
composizione collegiale (collegio di tre giudici).
La riforma del giudice unico ha modificato la geografia
degli uffici giudiziari.
Alcuni
esempi di misura organizzativa interna
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