I servizi sono previsti dal D.M. 31 agosto 2006 –
Regolamento della Biblioteca Centrale Giuridica del Ministero della giustizia. Ad esso è allegata la Carta dei servizi della Biblioteca.
AMMISSIONE
L'accesso alla Biblioteca è consentito al personale appartenente all'ordine giudiziario ed a quello dipendente dal Ministero della Giustizia, anche in quiescenza, nonché agli altri dipendenti di pubbliche amministrazioni, agli iscritti agli ordini professionali ed agli studenti delle facoltà giuridiche ed economiche purché assegnatari di tesi. Agli utenti della Biblioteca viene rilasciata una tessera di ammissione, previa presentazione di un documento di identità.
INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE
Le ricerche bibliografiche vengono svolte direttamente dagli utenti che possono utilizzare anche il catalogo on–line oltre a quello tradizionale. Ove necessario è possibile avvalersi dell'ausilio dell'assistente presente nella sala di consultazione per informazioni suppletive ed eventuali suggerimenti d'acquisto.
LETTURA
È possibile richiedere in lettura fino a tre opere alla volta (due, nel corso delle aperture pomeridiane) compilando gli appositi moduli. Terminata la consultazione si possono lasciare i volumi in deposito per i successivi tre giorni.
Le opere collocate nelle sale di consultazione sono a diretta disposizione degli utenti.
La consultazione di basi dati informatiche è consentita nell'apposita sala e nel limite massimo di 30 minuti per ogni utente.
PRESTITO
Il prestito è concesso al personale appartenente all'ordine giudiziario e a quello dipendente dal Ministero della giustizia, nonché ai dipendenti di pubbliche amministrazioni anche in quiescenza. Il prestito, ammesso per non più di due opere alla
volta, ha validità di quindici giorni estensibili ad un massimo di venti per gli utenti non residenti o non domiciliati a Roma.
Sono escluse dal prestito le opere collocate nelle sale di consultazione, i periodici, le opere rare, le raccolte di legislazione e di giurisprudenza, le opere contenute in supporti non cartacei e quelle in cattivo stato di conservazione.
FOTOCOPIE
La riproduzione parziale dei documenti è consentita esclusivamente per uso personale di studio ove non pregiudichi la conservazione dei documenti stessi e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
Le richieste relative dovranno essere autorizzate dall'assistente di sala. Gli utenti estranei all'amministrazione possono avvalersi di alcune macchine fotocopiatrici con tessera magnetica "a scalare" in vendita presso il distributore automatico.
I componenti dell'ordine giudiziario ed il personale del Ministero della giustizia potranno usufruire gratuitamente del servizio di fotoriproduzione, per il solo uso d'ufficio entro il limite di dieci fotocopie al giorno.
FAX
Al solo personale appartenente all'ordine giudiziario è consentito inoltrare anche a mezzo fax richieste di informazioni bibliografiche o di fotocopie.
Tali richieste potranno essere evase, sempre per il solo uso d'ufficio, purché contenute nel limite stabilito di dieci pagine.