Decreto 3 settembre 1997, n. 478
"Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacazione per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali"
(pubblicato nella G.U. n. 10 del 14.1.1998)
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
VISTO l'art. 59 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, che prevede l'approvazione
del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro per l'agricoltura
e le foreste, oggi Ministro per le politiche agricole, delle deliberazioni del
Consiglio dell'ordine nazionale concernenti le tariffe degli onorari costituenti
minimi o massimi inderogabili e le indennità ed i criteri per il rimborso delle
spese spettanti per le prestazioni professionali dei Dottori Agronomi e Forestali;
VISTOl'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
RITENUTA l'opportunità di adeguare i compensi a vacazione previsti dalla tariffa
per le prestazioni professionali dei Dottori Agronomi e Forestali, approvata
con decreto ministeriale 14 maggio 1991, n. 232;
VISTE le proposte avanzate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali
nelle sedute del 21 ottobre 1992 e dell'11 gennaio 1994;
VISTOil parere espresso dal C.I.P.E. nella riunione del 23 aprile 1997;
UDITO il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio
di Stato espresso nell'adunanza del 30 giugno 1997;
VISTAla comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art.
17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 7/09002004/217
del 7 agosto 1997);
ADOTTA
il seguente regolamento
Art. 1
1. L'articolo 27 del decreto ministeriale 14 maggio 1991, n. 232, è sostituito
dal seguente:
"Art. 27 (Compenso per vacazione) - 1. Al professionista spetta un onorario
di £. 110.000 per ogni vacazione di un'ora, con un massimo di otto vacazioni
giornaliere per lavori in residenza e dieci vacazioni per lavori fuori sede.
2. Ai collaboratori di concetto spettano gli stessi onorari, ridotti del 50%.
3. Nel caso di lavori eseguiti in condizioni disagiate, gli onorari di cui
ai commi precedenti possono essere aumentati fino ad un massimo del 50%."
Art. 2
1. L'articolo 29 del decreto ministeriale 14 maggio 1991, n. 232, è sostituito
dal seguente:
"Art. 29 (Onorario integrativo) - 1. Ad integrazione dell'onorario liquidato a misura o a percentuale viene corrisposto un compenso a vacazione per le ore impiegate in trasferimenti, ricerche ed operazioni fuori sede in ragione di:
a) £. 55.000 per il professionista
b) £. 25.500 per il collaboratore di concetto".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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