CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

 

CAPITOLO 1

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
VARIAZIONI DELLE OPERE

 

Art. 1.1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di Manutenzione straordinaria delle camere di sicurezza presso il Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli  come meglio indicato al successivo articolo "Descrizione dei Lavori".

 

Art. 1.2
AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori, da appaltare interamente a corpo, ammonta a € 394.231,83 (Euro trecentonovantaquattromiladuecentotrentuno/83) oltre  I.V.A., come risulta dal seguente prospetto:

 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
N.P.G. Napoli – Camere di sicurezza
Tipologia lavori Importi in euro
a) Lavori a base d'asta 383.653,85
b) Oneri per la sicurezza 10.577,98
d) Incentivo e spese tecniche 2,0% 7.884,64
e) I.V.A. 10% 39.423,18
TOTALE DI PROGETTO 441.539,65

Lavori da computo metrico: € 394.231,83

 

I costi della sicurezza ammontano a €  10.577,98 (diconsi Euro diecimilacinquecentosettantasette/98) e, a norma dell'art. 131 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, non sono soggetti al ribasso d'asta.

L'importo dei lavori a base d'asta, esclusi i costi della sicurezza, ammonta quindi a Euro; 383.653,85 (Euro trecentottantatremilaseicentocinquantatre/85).

La categoria prevalente dell'appalto dei lavori del presente Capitolato è la OG1 classifica II.

 

Art. 1.3
DESCRIZIONE DEI LAVORI

AVVERTENZE GENERALI: I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori. L'elenco che segue, salvo diversa indicazione, deve intendersi di "opere compiute" (provvista e posa in opera), complete di noli, trasporti, ponteggi, opere provvisionali e quant'altro necessario a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, anche se non direttamente evidenziato negli elaborati di progetto, nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nell'Elenco Prezzi Unitari; la scelta dei colori, delle decorazioni e simili, qualora non diversamente specificato, è da intendersi sempre a cura della DL; l'Impresa dovrà sempre presentare, prima dell'installazione e/o posa, un campionario di materiali alla DL e chiederne la preventiva autorizzazione all'utilizzo; la DL potrà chiedere un nuovo campionario qualora dovesse ritenere i materiali proposti dall'Impresa non conformi a quanto previsto nel presente Capitolato o nell'Elenco dei Prezzi Unitari; qualsiasi installazione di materiali, apparecchiature, componenti di impianti ecc. senza che ne sia stata preventivamente autorizzato l'utilizzo da parte della stessa DL da diritto a quest'ultima a richiedere la demolizione, rimozione e/o smontaggio e la successiva posa di materiali di suo gradimento; tutti i materiali e apparecchiature installate dovranno essere corredati dalle certificazioni e/o omologazioni previste dalle normative vigenti o da specifiche norme di settore (UNI, CEI, DIN ecc..) – pertanto sarà cura dell'Impresa predisporre un fascicolo tecnico con la raccolta di tutte le schede tecniche dei materiali installati e le relative certificazioni; il fascicolo tecnico andrà conservato in cantiere e aggiornato tempestivamente dopo l'arrivo dei materiali da installare e la loro approvazione da parte della DL – alla fine dei lavori andrà consegnato alla DL; saranno effettuate prove di collaudo sui materiali, conformi alle specifiche sotto riportate o ulteriori prove a discrezione della DL o della Commissione di collaudo appositamente nominata; tutta l'attrezzatura necessaria all'espletamento di tali prove dovrà essere messa a disposizione dall'Impresa.

I lavori possono riassumersi come appresso:

  1. Rifacimento dell'impianto idrico–sanitario;
  2. Sostituzione dei sanitari esistenti, nelle camere di sicurezza, mediante monoblocchi in acciaio inox e sostituzione degli arredi igienici dei bagni destinati al personale;
  3. Realizzazione di rappezzi di intonaci e opere di rifinitura;
  4. Lavori di pitturazione;
  5. Sostituzione degli apparecchi illuminanti e opere consequenziali.

NOTA AGLI IMPIANTI: È compresa nei prezzi per tutti gli impianti, la manutenzione straordinaria e ordinaria per un periodo di due anni a far data dal verbale di collaudo; la manutenzione ordinaria secondo le modalità del piano di manutenzione eventualmente integrato da quello che l'Impresa fornirà alla DL prima della fine dei lavori; dovranno comunque essere rispettate le disposizioni di cui all'allegato "Manutenzione ordinaria e straordinaria" MOS ed altre di seguito riportate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.
Ulteriori specifiche a riguardo di tutti gli impianti possono essere desunte dalle descrizioni dell'Elenco dei Prezzi Unitari, dagli appositi articoli più avanti riportati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e dagli elaborati di progetto, grafici e descrittivi. Nelle tariffe relative a tutti gli impianti sono comprese tutte le opere accessorie per il loro funzionamento come fissaggi, staffaggi, collegamenti di ogni genere; per tali opere accessorie, dipendenti dalla tipologia della fornitura, l'Impresa dovrà fornire alla DL in corso d'opera tutte le specifiche e i particolari descrittivi e grafici necessari.
Tutte le apparecchiature degli impianti tecnologici che vengono installate nei locali ove sono presenti abitualmente i detenuti dovranno essere del tipo antivandalo e antisabotaggio; dovranno perciò essere installate in custodie blindate e fissate tramite sistemi antimanomissione (viterie e bulloneria di serie non commerciale e, ove possibile, non a vista). I prezzi delle suddette apparecchiature compensano gli accorgimenti di cui sopra e i relativi oneri di installazione.

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto.

 

Art. 1.4
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano, oltre che dal presente Capitolato Speciale, dai disegni allegati al contratto, dalle descrizioni dell'Elenco Prezzi Unitari e dagli ulteriori elaborati progettuali.

Tutti i sopra elencati documenti fanno parte integrante del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

 

Art. 1.5
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale (D.M. 145/2000) e nel presente Capitolato Speciale.
Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 163/06.

 

CAPITOLO 2
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE I LAVORI

 

Art. 2.1
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.M. 145/2000 Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici e del DPR 554/99.
L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs 493/96 ed al D.Lgs 626/94, in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", al D.Lgs 15 agosto 1991, n. 277 ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

 

Art. 2.2
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente Capitolato speciale, gli elaborati esecutivi di progetto, grafici e descrittivi, l'Elenco dei prezzi unitari, il Capitolato Generale (D.M. 145/2000), ancorché non allegato materialmente al presente Capitolato Speciale, di cui all'articolo precedente, il Piano di Sicurezza e di coordinamento (art. 12 D.Lgs.vo 14 agosto 1996, n. 494 e successive mod. ed integr.), nonché il Piano Operativo redatto dall'Impresa.

Così come articolato nel contratto di appalto, l'appaltatore si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire e far eseguire a perfetta regola d'arte tutte le opere e provviste indicati nei predetti elaborati progettuali, che per motivi di sicurezza saranno conservati presso gli archivi dell'Ufficio appaltante (ad eccezione del Piano di Sicurezza).

 

Art. 2.3
QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Per quanto riguarda i lavori indicati nel presente Capitolato è richiesto che le imprese siano in regola con le disposizioni dettate dal DPR 25 gennaio 2000 n. 34.

L'impresa aggiudicataria della gara verrà invitata a presentarsi entro il più breve tempo possibile dalla data di aggiudicazione per la firma del contratto.

Se l'offerente aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto o non avesse provveduto al deposito della cauzione definitiva entro il tempo stabilito nella comunicazione della aggiudicazione, sarà considerato decaduto.

Ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'impresa per le seguenti categorie e classifiche così come richiesto dalle modalità previste dal D.P.R. 34/2000, Regolamento del sistema di qualificazione istituito a norma dell'art. 40, del D.Lgs. 163/06.

 

Art. 2.4
CAUZIONE PROVVISORIA

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ai sensi di quanto disposto dall'art. 75, del D.Lgs. 163/06 ed è fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.

 

Art. 2.5
CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa appaltatrice è obbligata a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria pari al 10% (dieci percento) dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 113 del D.Lgs. 163/06.
Detta percentuale sarà incrementata, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 e/o 20%, secondo le disposizioni di cui all'art. 113 primo comma del D.lvo 163/2006.

 

Art. 2.6
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto della categoria prevalente nei limiti previsti dalla legge e previa autorizzazione  della Stazione appaltante.

LE IMPRESE SUBAPPALTATRICI DOVRANNO POSSEDERE GLI STESSI REQUISITI DELL'IMPRESA APPALTANTE CON PARTICOLARE RIGUARDO AL POSSESSO DELL'ABILITAZIONE PREVENTIVA ALLA SICUREZZA (o N.O.S.C.).

Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dall'autorizzazione da parte della Stazione appaltante, l'Appaltatore dovrà far pervenire, alla Stazione appaltante stessa, la documentazione dell'avvenuta denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici.

L'Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli enti suddetti. L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest'ultime da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. Ai sensi dell'art. 18, comma 9, legge 55/90, la Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 gg. della relativa richiesta. Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa conformemente all'istituto del "silenzio–assenso".

 

Art. 2.7
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
L'impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.
L'Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti–Scuola.
Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.
L'Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

 

Art. 2.8
COPERTURE ASSICURATIVE

L'impresa dovrà produrre tutte le garanzie e coperture assicurative previste dall'art. 129 del D.Lgs. 163/06.
In particolare si evidenzia che l'Impresa appaltatrice dovrà stipulare, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla  stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma da assicurare dovrà essere non minore di € 40.000e la polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo".

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi dovrà essere almeno pari a € 500.000,00

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante; devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; non si darà corso all'emissione di stati di avanzamento lavori in mancanza delle suddette polizze.

 

Art. 2.9
CONSEGNA DEI LAVORI – PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI
INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE – CONSEGNE PARZIALI – SOSPENSIONE

La consegna dei lavori all'Impresa appaltatrice verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione del contratto, in conformità a quanto previsto nell'art. 129 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.

Qualora la consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avviene nei termini stabiliti, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto;
Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.
All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.
L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.
Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.
L' Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori a partire data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori.
Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.
Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.
Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione appaltante comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.
La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.
L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di 180 (centottanta), giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

La penale pecuniaria di cui all'art. 22 del Capitolato generale rimane stabilita nella misura di dell' 1 per mille dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo. Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 30 a partire dalla data di consegna, la Stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. (anticipata via fax) alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice procedere tempestivamente all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547/55, 164/56 e 303/56 ed ai D.Leg.vi 626/94, 494/96 e 528/99, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.
L'Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 24 del Capitolato generale, nonché all'art. 133 del Regolamento d'attuazione; per le eventuali proroghe si applicheranno quelle contenute all'art. 26 del Capitolato Generale.

Le sospensioni e le riprese dei lavori dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

 

Art. 2.10
SICUREZZA DEI LAVORI

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e coordinamento allegato al progetto (di cui all'art. 12 del D.Lgs 14 agosto 1996, n. 494, come modificato dal D.lgs. 19 novembre 1999 n. 528) nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.
L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del D.Lgs 494/96, è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento.
La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell'Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall'Appaltatore stesso.
È altresì previsto che prima della dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
In particolare l'Appaltatore dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs 25 novembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell'art. 4 del predetto D.Lgs 626/94), copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.
All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs 494/96 e successive modifiche ed integrazioni, in cui si colloca l'appalto e cioè:

L'Appaltatore è altresì obbligato, ad inserire nelle "proposte integrative" o nel "piano di sicurezza sostitutivo" e nel "piano operativo di sicurezza":
i dati relativi all'impresa esecutrice

i dati relativi al singolo cantiere

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.

 

Art. 2.11
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/03/1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

L'Appaltatore avrà diritto al pagamento di due rate di pari importo, per una quota complessiva pari al 95% dell'importo totale dei lavori ad ultimazione avvenuta degli stessi; il restante 5% sarà erogato con la rata di saldo finale e quindi successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; i pagamenti in acconto, con le modalità avanti descritte, verranno liquidati, al netto della ritenuta dello 0.5% di cui al comma 2 dell'art.7 del Capitolato Generale, a seguito dell'emissione del relativo certificato di pagamento.

Ai sensi della normativa vigente, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi.

Il pagamento della rata di saldo sarà disposto previa garanzia fidejussoria la quale rimarrà vincolata presso la stazione appaltante fino a quando il certificato di collaudo, emesso provvisoriamente, non abbia assunto carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Il predetto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

L'Amministrazione si libera dalle proprie obbligazioni di pagamento con l'emissione del titolo di spesa (mandato informatico).

 

Art. 2.12
CONTO FINALE

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

 

Art. 2.13
COLLAUDO

Il certificato di collaudo esecuzione verrà emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Salvo quanto disposto dall'art.1669 del Codice Civile l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, denunciati dall'Amministrazione appaltante prima che siano decorsi due anni dall'emissione del certificato di collaudo.

 

Art. 2.14
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Oltre gli oneri previsti dal D.M. 145/2000 Capitolato generale di Appalto e agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti.

  1. Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico
  2. I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.
  3. La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore. Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
  4. La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione.
  5. L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
  6. L'Appaltatore dovrà far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.
  7. La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
  8. La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica.
  9. La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza.
  10. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latistanti alle opere da eseguire.
  11. La gratuita assistenza medica agli operai che siano colpiti da febbri palustri.
  12. La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.
  13. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento di detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari.
  14. L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione.
  15. La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
    Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. "Consegna dei Lavori – Programma Operativo dei Lavori – Inizio e Termine per l'Esecuzione – Consegne Parziali – Sospensioni" del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
  16. L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.
  17. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e  dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori.
  18. Le spese per i rilievi topografici ed ogni altro tipo di rilevamento ed indagine che si rendesse necessaria in corso d'opera, nelle quantità e tipo indicati dalla direzione dei lavori;
  19. L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione appaltante.
  20. Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per eventuali concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.
  21. La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
  22. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
  23. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
  24. L'accettazione, la scrupolosa osservanza dei piani di sicurezza e coordinamento secondo quanto definito all'art. 12 del D. L.vo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni ed integrazioni, in adempimento delle norme previste dall'art. 4, commi 1,2 e 7 e dall'art. 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del D. L.vo n. 626/94.
  25. Le eventuali osservazioni al Piano di Sicurezza dovranno essere formulate all'Amministrazione prima della consegna lavori.
  26. La redazione del piano operativo di sicurezza nonché la sua tempestiva trasmissione prima dell'inizio dei lavori, secondo quanto prescritto all'art.13 c.3 del D.Lgs. 494/96 così come modificato ed integrato dal Dlgs. 528/99.
  27. L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 1956, n. 164 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Direzione dei lavori e sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.
  28. La consegna prima dell'inizio dei lavori al Direttore dei Lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici e dei relativi versamenti contributivi per ogni stato di avanzamento lavori;
    la comunicazione prima dell'inizio dei lavori e per iscritto del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 626/94;
    la consegna, prima dell'inizio dei lavori ed ad ogni variazioni, di copia dei libri paga e matricola;
    predisporre il giornale dei lavori da conservare in cantiere, previa vidimazione del sottoscritto Direttore dei Lavori;
    produrre e consegnare prima dell'inizio dei lavori il progetto del cantiere, di cui al successivo punto 29;
    produrre, conservare in cantiere e consegnare in copia alla Direzione Lavori:
  29. La consegna, durante il corso dei lavori e a fine lavori di tutti gli elaborati grafici "as built", anche su supporto informatico, cioè aggiornati con l'effettivo andamento dei tracciati degli impianti esterni ed interni, la verifica del nuovo impianto di protezione scariche atmosferiche e quant'altro necessario alla perfetta individuazione delle opere realizzate. Gli elaborati dovranno essere sempre firmati da un tecnico abilitato ed iscritto all'Albo professionale, nell'ambito delle proprie competenza.
  30. Le spese tecniche per il calcolo, gli elaborati grafici e le specifiche di tutti i materiali e le opere per le quali si rendesse necessario una diversa o integrativa caratterizzazione rispetto a quanto descritto nel progetto esecutivo, soprattutto tenendo conto delle caratteristiche peculiari di quelle forniture ed opere che è stato possibile puntualizzare solo a seguito della presentazione del campionario da parte dell'Impresa. Gli elaborati dovranno essere sempre firmati da un tecnico abilitato ed iscritto all'Albo professionale, nell'ambito delle proprie competenza.
  31. Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.
    Entro 20 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
  32. Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 6º, della Legge 19 marzo 1990, n. 55.
  33. È fatto obbligo comunicare alla stazione appaltante (Ufficio Beni e Servizi), per tutti i sub–contratti (art. 18 Legge 55/90) stipulati per la esecuzione dell'appalto, il nome del sub–contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura.
    Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo di cui all'art. "Forma e Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato.
    Detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.
  34. Fornire alla Direzione dei lavori, prima del loro inizio, il progetto del cantiere corredato di planimetria in cui è evidenziato lo schema del cantiere con la localizzazione di:
  35. Fornire alla Direzione dei lavori, il campionario di tutti i materiali e le forniture da installare sia per le opere edili che per gli impianti. In mancanza del campionario – con un minimo di tre campioni per materiale o fornitura – , il Direttore dei Lavori potrà ordinare l'allontanamento dal cantiere dei materiali o forniture non gradite allo stesso; rimane inteso che qualora il Direttore dei lavori dovesse ritenere le forniture non conformi al progetto o al presente Capitolato Speciale ne potrà sempre richiedere l'immediato allontanamento dal cantiere.
  36. Concordare, con la Direzione dei lavori,  tutte le operazioni particolari (consegna, allestimento, transiti, smobilizzo etc.), relative alle speciali problematiche connesse alla sicurezza penitenziaria, essendo il cantiere in oggetto situato in area carceraria. Devono essere in particolare limitate al massimo le interferenze con il personale di Polizia penitenziaria.
  37. Comunicare tempestivamente alla Direzione della Scuola i nominativi delle persone che s'intende far accedere al cantiere richiedendo per essi un'autorizzazione scritta e comunicando volta per volta le variazioni del personale.
    Comunicare tempestivamente, alla Direzione della Scuola e p.c. alla Direzione Lavori, le caratteristiche degli automezzi (tipo, targa, matricola) che si intendono far accedere al cantiere richiedendo per essi autorizzazione scritta e comunicando volta per volta le variazioni;
  38. Provvedere all'allontanamento dal cantiere del personale ritenuto non idoneo dalla Direzione della Scuola in relazione alla condotta da tenere durante i lavori svolti in ambiente soggetto a vincoli di sicurezza.
  39. Accedere al cantiere con gli automezzi autorizzati attraverso gli accessi e dirigersi immediatamente verso l'area di lavoro.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori di cui all'art. 2 del presente Capitolato; ove non previsto esplicitamente nella voce di elenco prezzi le forniture, i noli e i trasporti si intendono compresi nella lavorazione ad essi relativa.

Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.

 

Art. 2.15
PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni dovranno essere trasportati a discarica autorizzata salvo diversa disposizione della Direzione dei lavori.
Nel caso in cui detti materiali restino in proprietà all'Amministrazione, l'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo indicato dalla Direzione dei lavori.
L'Appaltatore deve intendersi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.
Nel caso in cui detti materiali siano ceduti all'Appaltatore si applica il disposto del 3º comma dell'art. 36 del Capitolato generale.

 

Art. 2.16
NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

L'importo di ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori deve essere calcolato come descritto di seguito:

Contabilizzazione delle varianti
Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti dall'appaltatore nella lista in sede di gara.