L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di Manutenzione straordinaria delle camere di sicurezza presso il Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli come meglio indicato al successivo articolo "Descrizione dei Lavori".
L'importo complessivo dei lavori, da appaltare interamente a corpo, ammonta a € 394.231,83 (Euro trecentonovantaquattromiladuecentotrentuno/83) oltre I.V.A., come risulta dal seguente prospetto:
| Tipologia lavori | Importi in euro | a) Lavori a base d'asta | 383.653,85 |
|---|---|
| b) Oneri per la sicurezza | 10.577,98 |
| d) Incentivo e spese tecniche 2,0% | 7.884,64 |
| e) I.V.A. 10% | 39.423,18 |
| TOTALE DI PROGETTO | 441.539,65 |
I costi della sicurezza ammontano a € 10.577,98 (diconsi Euro diecimilacinquecentosettantasette/98) e, a norma dell'art. 131 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, non sono soggetti al ribasso d'asta.
L'importo dei lavori a base d'asta, esclusi i costi della sicurezza, ammonta quindi a Euro; 383.653,85 (Euro trecentottantatremilaseicentocinquantatre/85).
La categoria prevalente dell'appalto dei lavori del presente Capitolato è la OG1 classifica II.
AVVERTENZE GENERALI: I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori. L'elenco che segue, salvo diversa indicazione, deve intendersi di "opere compiute" (provvista e posa in opera), complete di noli, trasporti, ponteggi, opere provvisionali e quant'altro necessario a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, anche se non direttamente evidenziato negli elaborati di progetto, nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nell'Elenco Prezzi Unitari; la scelta dei colori, delle decorazioni e simili, qualora non diversamente specificato, è da intendersi sempre a cura della DL; l'Impresa dovrà sempre presentare, prima dell'installazione e/o posa, un campionario di materiali alla DL e chiederne la preventiva autorizzazione all'utilizzo; la DL potrà chiedere un nuovo campionario qualora dovesse ritenere i materiali proposti dall'Impresa non conformi a quanto previsto nel presente Capitolato o nell'Elenco dei Prezzi Unitari; qualsiasi installazione di materiali, apparecchiature, componenti di impianti ecc. senza che ne sia stata preventivamente autorizzato l'utilizzo da parte della stessa DL da diritto a quest'ultima a richiedere la demolizione, rimozione e/o smontaggio e la successiva posa di materiali di suo gradimento; tutti i materiali e apparecchiature installate dovranno essere corredati dalle certificazioni e/o omologazioni previste dalle normative vigenti o da specifiche norme di settore (UNI, CEI, DIN ecc..) – pertanto sarà cura dell'Impresa predisporre un fascicolo tecnico con la raccolta di tutte le schede tecniche dei materiali installati e le relative certificazioni; il fascicolo tecnico andrà conservato in cantiere e aggiornato tempestivamente dopo l'arrivo dei materiali da installare e la loro approvazione da parte della DL – alla fine dei lavori andrà consegnato alla DL; saranno effettuate prove di collaudo sui materiali, conformi alle specifiche sotto riportate o ulteriori prove a discrezione della DL o della Commissione di collaudo appositamente nominata; tutta l'attrezzatura necessaria all'espletamento di tali prove dovrà essere messa a disposizione dall'Impresa.
I lavori possono riassumersi come appresso:
NOTA AGLI IMPIANTI: È compresa nei prezzi per tutti gli impianti, la manutenzione straordinaria e ordinaria per un periodo di due anni a far data dal verbale di collaudo; la manutenzione ordinaria secondo le modalità del piano di manutenzione eventualmente integrato da quello che l'Impresa fornirà alla DL prima della fine dei lavori; dovranno comunque essere rispettate le disposizioni di cui all'allegato "Manutenzione ordinaria e straordinaria" MOS ed altre di seguito riportate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.
Ulteriori specifiche a riguardo di tutti gli impianti possono essere desunte dalle descrizioni dell'Elenco dei Prezzi Unitari, dagli appositi articoli più avanti riportati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e dagli elaborati di progetto, grafici e descrittivi. Nelle tariffe relative a tutti gli impianti sono comprese tutte le opere accessorie per il loro funzionamento come fissaggi, staffaggi, collegamenti di ogni genere; per tali opere accessorie, dipendenti dalla tipologia della fornitura, l'Impresa dovrà fornire alla DL in corso d'opera tutte le specifiche e i particolari descrittivi e grafici necessari.
Tutte le apparecchiature degli impianti tecnologici che vengono installate nei locali ove sono presenti abitualmente i detenuti dovranno essere del tipo antivandalo e antisabotaggio; dovranno perciò essere installate in custodie blindate e fissate tramite sistemi antimanomissione (viterie e bulloneria di serie non commerciale e, ove possibile, non a vista). I prezzi delle suddette apparecchiature compensano gli accorgimenti di cui sopra e i relativi oneri di installazione.
La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto.
La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano, oltre che dal presente Capitolato Speciale, dai disegni allegati al contratto, dalle descrizioni dell'Elenco Prezzi Unitari e dagli ulteriori elaborati progettuali.
Tutti i sopra elencati documenti fanno parte integrante del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale (D.M. 145/2000) e nel presente Capitolato Speciale.
Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 163/06.
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.M. 145/2000 Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici e del DPR 554/99.
L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs 493/96 ed al D.Lgs 626/94, in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", al D.Lgs 15 agosto 1991, n. 277 ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).
Fanno parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente Capitolato speciale, gli elaborati esecutivi di progetto, grafici e descrittivi, l'Elenco dei prezzi unitari, il Capitolato Generale (D.M. 145/2000), ancorché non allegato materialmente al presente Capitolato Speciale, di cui all'articolo precedente, il Piano di Sicurezza e di coordinamento (art. 12 D.Lgs.vo 14 agosto 1996, n. 494 e successive mod. ed integr.), nonché il Piano Operativo redatto dall'Impresa.
Così come articolato nel contratto di appalto, l'appaltatore si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire e far eseguire a perfetta regola d'arte tutte le opere e provviste indicati nei predetti elaborati progettuali, che per motivi di sicurezza saranno conservati presso gli archivi dell'Ufficio appaltante (ad eccezione del Piano di Sicurezza).
Per quanto riguarda i lavori indicati nel presente Capitolato è richiesto che le imprese siano in regola con le disposizioni dettate dal DPR 25 gennaio 2000 n. 34.
L'impresa aggiudicataria della gara verrà invitata a presentarsi entro il più breve tempo possibile dalla data di aggiudicazione per la firma del contratto.
Se l'offerente aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto o non avesse provveduto al deposito della cauzione definitiva entro il tempo stabilito nella comunicazione della aggiudicazione, sarà considerato decaduto.
Ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'impresa per le seguenti categorie e classifiche così come richiesto dalle modalità previste dal D.P.R. 34/2000, Regolamento del sistema di qualificazione istituito a norma dell'art. 40, del D.Lgs. 163/06.
Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ai sensi di quanto disposto dall'art. 75, del D.Lgs. 163/06 ed è fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.
L'impresa appaltatrice è obbligata a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria pari al 10% (dieci percento) dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 113 del D.Lgs. 163/06.
Detta percentuale sarà incrementata, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 e/o 20%, secondo le disposizioni di cui all'art. 113 primo comma del D.lvo 163/2006.
È ammesso il subappalto della categoria prevalente nei limiti previsti dalla legge e previa autorizzazione della Stazione appaltante.
LE IMPRESE SUBAPPALTATRICI DOVRANNO POSSEDERE GLI STESSI REQUISITI DELL'IMPRESA APPALTANTE CON PARTICOLARE RIGUARDO AL POSSESSO DELL'ABILITAZIONE PREVENTIVA ALLA SICUREZZA (o N.O.S.C.).
Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dall'autorizzazione da parte della Stazione appaltante, l'Appaltatore dovrà far pervenire, alla Stazione appaltante stessa, la documentazione dell'avvenuta denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici.
L'Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli enti suddetti. L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest'ultime da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. Ai sensi dell'art. 18, comma 9, legge 55/90, la Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 gg. della relativa richiesta. Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa conformemente all'istituto del "silenzio–assenso".
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
L'impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.
L'Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti–Scuola.
Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.
L'Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.
L'impresa dovrà produrre tutte le garanzie e coperture assicurative previste dall'art. 129 del D.Lgs. 163/06.
In particolare si evidenzia che l'Impresa appaltatrice dovrà stipulare, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma da assicurare dovrà essere non minore di € 40.000e la polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo".
Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi dovrà essere almeno pari a € 500.000,00
Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante; devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; non si darà corso all'emissione di stati di avanzamento lavori in mancanza delle suddette polizze.
La consegna dei lavori all'Impresa appaltatrice verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione del contratto, in conformità a quanto previsto nell'art. 129 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.
Qualora la consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avviene nei termini stabiliti, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto;
Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.
All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.
L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.
Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.
L' Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori a partire data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori.
Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.
Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.
Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione appaltante comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.
La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.
L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di 180 (centottanta), giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
La penale pecuniaria di cui all'art. 22 del Capitolato generale rimane stabilita nella misura di dell' 1 per mille dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo. Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 30 a partire dalla data di consegna, la Stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.
L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. (anticipata via fax) alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.
Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice procedere tempestivamente all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547/55, 164/56 e 303/56 ed ai D.Leg.vi 626/94, 494/96 e 528/99, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.
L'Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.
Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 24 del Capitolato generale, nonché all'art. 133 del Regolamento d'attuazione; per le eventuali proroghe si applicheranno quelle contenute all'art. 26 del Capitolato Generale.
Le sospensioni e le riprese dei lavori dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.
L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e coordinamento allegato al progetto (di cui all'art. 12 del D.Lgs 14 agosto 1996, n. 494, come modificato dal D.lgs. 19 novembre 1999 n. 528) nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.
L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del D.Lgs 494/96, è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento.
La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell'Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall'Appaltatore stesso.
È altresì previsto che prima della dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
In particolare l'Appaltatore dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs 25 novembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell'art. 4 del predetto D.Lgs 626/94), copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.
All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs 494/96 e successive modifiche ed integrazioni, in cui si colloca l'appalto e cioè:
L'Appaltatore è altresì obbligato, ad inserire nelle "proposte integrative" o nel "piano di sicurezza sostitutivo" e nel "piano operativo di sicurezza":
i dati relativi all'impresa esecutrice
i dati relativi al singolo cantiere
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:
L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/03/1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
L'Appaltatore avrà diritto al pagamento di due rate di pari importo, per una quota complessiva pari al 95% dell'importo totale dei lavori ad ultimazione avvenuta degli stessi; il restante 5% sarà erogato con la rata di saldo finale e quindi successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; i pagamenti in acconto, con le modalità avanti descritte, verranno liquidati, al netto della ritenuta dello 0.5% di cui al comma 2 dell'art.7 del Capitolato Generale, a seguito dell'emissione del relativo certificato di pagamento.
Ai sensi della normativa vigente, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi.
Il pagamento della rata di saldo sarà disposto previa garanzia fidejussoria la quale rimarrà vincolata presso la stazione appaltante fino a quando il certificato di collaudo, emesso provvisoriamente, non abbia assunto carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Il predetto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.
L'Amministrazione si libera dalle proprie obbligazioni di pagamento con l'emissione del titolo di spesa (mandato informatico).
Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.
Il certificato di collaudo esecuzione verrà emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Salvo quanto disposto dall'art.1669 del Codice Civile l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, denunciati dall'Amministrazione appaltante prima che siano decorsi due anni dall'emissione del certificato di collaudo.
Oltre gli oneri previsti dal D.M. 145/2000 Capitolato generale di Appalto e agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori di cui all'art. 2 del presente Capitolato; ove non previsto esplicitamente nella voce di elenco prezzi le forniture, i noli e i trasporti si intendono compresi nella lavorazione ad essi relativa.
Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.
I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni dovranno essere trasportati a discarica autorizzata salvo diversa disposizione della Direzione dei lavori.
Nel caso in cui detti materiali restino in proprietà all'Amministrazione, l'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo indicato dalla Direzione dei lavori.
L'Appaltatore deve intendersi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.
Nel caso in cui detti materiali siano ceduti all'Appaltatore si applica il disposto del 3º comma dell'art. 36 del Capitolato generale.
L'importo di ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori deve essere calcolato come descritto di seguito:
Contabilizzazione delle varianti
Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti dall'appaltatore nella lista in sede di gara.