Indice
Art. 1 – Normative e note di riferimento
Art. 2 – Amministrazione appaltante
Art. 3 – Oggetto della fornitura
Art. 4 – Importo della fornitura
Art. 5 – Atti di gara
Art. 6 – Modelli di gara
Art. 7 – Modalità ritiro atti e modelli di gara
Art. 8 – Soggetti ammessi alla gara (art. 34 del "codice")
Art. 9 – Contenuto del plico da presentare
Art. 10 – Modalità di presentazione del plico
Art. 11 – Garanzia fideiussoria definitiva
Art. 12 – Valutazione offerta tecnico/economica
Art. 13 – Svolgimento della gara
Art. 14 – Elenco indicativo e non esaustivo delle cause di esclusione dalla gara
Art. 15 – Controllo dichiarazioni sostitutive:
Art. 16 – Aggiudicazione
Art. 17 – Validità della graduatoria
Art. 18 – Privacy e accesso agli atti
Art. 19 – Termini di consegna dei locali ed inizio della fornitura
Art. 20 – Luogo di consegna della fornitura
Art. 21 – Disponibilità dei locali
Art. 22 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
Art. 23 – Rappresentante dell’appaltatore e direttore responsabile del montaggio in loco
Art. 24 – Difetti, imperfezioni e difformità dei prodotti e obblighi dell’impresa
Art. 25 – Tempi per l’ultimazione – sospensioni e proroghe
Art. 26 – Programma esecutivo dell’appaltatore e cronoprogramma operazioni di montaggio
Art. 27 – Riduzione delle garanzie
Art. 28 – Spese contrattuali
Art. 29 – Pagamenti e modalità di fatturazione
Art. 30 – Ultimazione delle varie operazioni di installazione e gratuita manutenzione
Art. 31 – Oneri e obbligazioni a carico dell’appaltatore – personale – adempimenti in materia di sicurezza
Art. 32 – Certificazioni e dichiarazioni di conformità
Art. 33 – Collaudo
Art. 34 – Risultati del collaudo
Art. 35 – Penalità
Art. 36 – Risoluzione
Art. 37 – Risoluzione di diritto
Art. 38 – Fallimento dell’appaltatore o morte del titolare
Art. 39 – Rifusione danni e rimborsi spese
Art. 40 – Foro competente
Art. 41 – Altre norme
Art. 42 – Rinvio ad altre norme
Art. 43 – Trattamento dei dati personali – obbligo di segretezza
Art. 44 – Chiarimenti sugli atti di gara
Art. 45 – Responsabile del procedimento
Allegati
Modulo "DICH":
Modello "INT": dichiarazione integrabilità delle attrezzature;
Modello "SOP": dichiarazione di avvenuto sopralluogo;
Modello "MOE": modello offerta economica;
Scheda "SO": scomposizione dell’offerta;
Modello "MOT": modello offerta tecnica;
Modello "NOS": dichiarazione Nulla Osta Segretezza;
Modello "GAP": dati per modello GAP (non previsto a pena di esclusione);
Modello "DURC": dati per modello D.U.R.C. (non previsto a pena di esclusione).
In esecuzione del provvedimento ministeriale di autorizzazione all’espletamento di gara aperta ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, modificato dall’art. 1, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 113 del 2007 e art. 28 Cod. App. per la fornitura ed installazione di caveau e impianti speciali di sicurezza, di cui alle note prot. n. 31268.U del 30 luglio 2007 e prot. n. 7298.U del 19 febbraio 2008 del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi – Uff. III, è indetta presso la Procura Generale di Brescia, una gara aperta per l’affidamento della fornitura ed installazione di impianti speciali, di recinzione e serramenti di sicurezza, di caveau e di raggi x nel nuovo Palazzo di Giustizia di Brescia sito in Via Lattanzio Gambara n. 40, da esperire con le modalità previste dagli articoli sopra citati.
Ministero della Giustizia – Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia, Via S. Martino della Battaglia n. 18 – Brescia.
L’Amministrazione intende affidare l’appalto della fornitura ed installazione di:
Le apparecchiature ed i relativi componenti, i materiali ed i singoli prodotti, oggetto di fornitura, dovranno corrispondere a quanto prescritto nel presente capitolato speciale, nell’elenco prezzi, nel computo metrico, e ciò per quantità, qualità, caratteristiche tecniche, dimensioni e forma.
Il fornitore garantisce la possibilità di produzione di ogni pezzo inizialmente fornito, o successivamente richiesto come integrazione, per un periodo di 5 anni dalla data della prima fornitura con le medesime caratteristiche.
Sono compresi nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare quanto previsto nel presente appalto completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dalla documentazione con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L’esecuzione di tale fornitura è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
L’importo complessivo della gara ammonta ad Euro 1.241.625,72
Gli importi a base di gara sono individuati nell’elenco prezzi di cui all’allegato 3 – elenco prezzi, che forma parte integrante del presente capitolato.
Gli atti di gara sono costituiti da:
Si precisa che gli elaborati grafici contenenti elementi descrittivi degli impianti di sicurezza possono essere offerti solo in visione alle ditte che ne facciano richiesta, nella persona di soggetti, in possesso del N.O.S., previamente accreditati ed identificati dall’Amministrazione appaltante.
La modulistica di gara, allegata al presente documento, è costituita dai modelli denominati:
Il bando ed il capitolato speciale (con la relativa modulistica per la partecipazione alla gara) inerenti la presente gara sono pubblicati sul seguente sito www.giustizia.it/gareappalto/indice_gare.htm
I documenti e gli elaborati sono visionabili ed acquisibili presso la segreteria della Commissione di Gara della Procura Generale di Brescia, dalle ore 9 alle ore 12.30 di ogni giorno feriale – dal lunedì al venerdì – a partire dal giorno 19 maggio 2008 e fino al giorno 13 giugno 2008 (ore 11.00).
I documenti e tutti gli elaborati tecnici connessi devono essere visionati:
I suddetti documenti ed elaborati verranno rilasciati, a richiesta dei soggetti di cui sopra, esclusivamente su supporto informatico tipo "PENDRIVE" fornito direttamente dai richiedenti.
Le caratteristiche tecniche del "PENDRIVE" sono le seguenti:
I documenti che verranno consegnati su supporto informatico sono i seguenti:
NOTA BENE: Gli elaborati grafici contenenti elementi descrittivi degli impianti di sicurezza possono essere offerti solo in visione alle ditte che ne facciano richiesta, nella persona di soggetti, in possesso del N.O.S., previamente accreditati ed identificati dall’Amministrazione appaltante.
La gara è indetta con le modalità di cui all’art. 28 e segg. D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni.
Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti richiesti i seguenti soggetti giuridici:
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.
I Consorzi di cooperative e Stabili, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.
È vietata altresì la partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile, quando concorre in proprio, e delle singole consorziate.
Il plico da presentare per la partecipazione alla gara dovrà contenere:
Sulla busta dovrà risultare la scritta "Busta n. 1 – contiene documentazione" e la denominazione del concorrente. Nella stessa dovranno essere inseriti:
Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione appaltante.
Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione della gara, mentre quello dell’aggiudicataria resterà vincolato fino alla stipula del contratto salvo diversa disposizione. Il deposito cauzionale provvisorio copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidataria, ed è svincolato automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. In pendenza della stipulazione del contratto, il deposito cauzionale provvisorio dell’aggiudicataria resterà vincolato.
Nel caso in cui il concorrente, sorteggiato ai fini della verifica del possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica di cui al successivo punto D), non dimostri, presentando la documentazione necessaria entro il termine perentorio di cui all’art. 11 o successivo ulteriore termine, la stazione Appaltante procederà all’incameramento del deposito cauzionale provvisorio ove non sia prodotta negli ulteriori termini che l’Amministrazione darà restando ferma in ogni caso l’esclusione dalla gara.
MODALITÀ DI COSTITUZIONE
I depositi cauzionali potranno essere costituiti con una delle seguenti modalità:
Precisazioni per ATI/Consorzi d’Impresa.
La percentuale dei requisiti economici e tecnici deve essere pari o superiore a quella che, nel modello "DICH ", sarà indicata quale parte di prestazione che effettivamente ogni singola impresa intende svolgere, rimanendo le imprese stesse solidalmente responsabili nei confronti dell’Amministrazione. È necessario che la composizione copra complessivamente il 100% della prestazione. Ogni impresa riunita/consorziata non può dichiarare di aver intenzione di eseguire una percentuale di prestazione maggiore rispetto alla capacità dichiarata in sede di ammissione (es.: se ha autocertificato requisiti per il 30% della prestazione, nell’offerta può dichiarare di aver intenzione di eseguirne il 30% o il 25%, ma non il 31%).
AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 49 del "CODICE"è previsto il ricorso all’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di capacità economica e tecnica.
L’istituto in questione è disciplinato dall’art. 49 del "CODICE"cui espressamente si rimanda; L’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno fornire le dichiarazioni specificamente indicate al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), g) di cui al citato art. 49.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.
In caso di ricorso all’avvalimento il concorrente e l’impresa ausiliaria risultate aggiudicatarie dell’appalto, dovranno comunicare nei termini concordati con l’Amministrazione, pena la decadenza dall’aggiudicazione, in modo dettagliato le risorse umane, le attrezzature, l’organizzazione che ciascuna di essa metterà a disposizione per l’esecuzione dell’appalto. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale.
RESPONSABILITÀ INERENTE AL RILASCIO DI DICHIARAZIONI:
La sottoscrizione delle succitate dichiarazioni, da parte dei legali rappresentanti dell’impresa, non è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. L’Amministrazione effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.
L’offerta tecnica deve essere contenuta in busta/plico chiusa/o e sigillata/o, separata/o dalla restante documentazione di gara.
Sulla busta nella quale è inserita l’offerta tecnica si dovrà riportare "Busta n. 2 – contiene offerta tecnica", il nome e ragione sociale del concorrente, nonché l’oggetto della gara.
L’offerta tecnica, dovrà essere firmata dal Titolare dell’impresa, se trattasi di Azienda individuale o dal legale rappresentante se trattasi di Società. In caso di A.T.I. e Consorzi di imprese, l’offerta deve essere firmata dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate adibite all’esecuzione della prestazione, nonché dal Consorzio stesso.
L’offerta tecnica non sottoscritta non è valida.
L’offerta tecnica dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato mod. "MOT".– Modello Offerta Tecnica. Detta offerta verrà presa in considerazione ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti all’art. 10 di seguito riportato.
Non sono ammesse offerte fatte per telegramma o per telefax.
Nel caso in cui il concorrente avesse dichiarato la volontà di sottrarre all’accesso agli atti alcune parti dell’offerta tecnica, ai sensi dell’art. 13 del "Codice", le stesse dovranno essere specificate con una apposita dichiarazione da allegare all’offerta tecnica.
L’offerta economica redatta in base al modello "MOE" – Modello Offerta Economica e la scheda SO di scomposizione dell’offerta, allegata, dovranno essere contenute in busta chiusa e sigillata, separata dalla restante documentazione di gara.
Sulla busta nella quale è inserita l’offerta economica si dovrà riportare "Busta n. 3 – contiene offerta economica", il nome e la ragione sociale del concorrente e l’oggetto della gara.
L’offerta economica, dovrà essere firmata dal Titolare della ditta, se trattasi di Azienda individuale o dal legale rappresentante se trattasi di Società. In caso di ATI e Consorzi di imprese, l’offerta dovrà essere firmata dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate adibite all’esecuzione della prestazione, nonché dal Consorzio stesso.
Trascorso il termine perentorio stabilito dal bando di gara, non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti.
Non sono ammesse più di una offerta o offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.
Le offerte recapitate non possono essere ritirate, nè sostituite, dopo la scadenza del termine indicato per la loro presentazione; non è consentita in sede di gara la presentazione di altre offerte.
In caso di offerte di pari percentuale di ribasso, si procederà a richiedere ulteriore ribasso ed eventualmente in caso di esito negativo la fornitura sarà aggiudicata mediante sorteggio.
L’offerta economica non sottoscritta non è valida.
Non sono ammesse offerte fatte per telegramma o per telefax.
Non sono ammesse offerte parziali o contenenti corrispettivi pari o in aumento rispetto ai prezzi base indicati dall’Amministrazione.
Non sono ammesse offerte condizionate.
L’offerta, che è segreta, deve contenere:
Fatto salvo quanto disposto successivamente, l’aggiudicatario del contratto è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura, pena risoluzione del contratto e perdita del deposito cauzionale a titolo di risarcimento danni.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e succ. modifiche.
Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del "CODICE".
L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
Per quanto espressamente indicato nel presente articolo, con riferimento al subappalto, si richiama quanto disciplinato all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e succ. modifiche.
Scheda "SO" SCOMPOSIZIONE DELL’OFFERTA
I concorrenti dovranno produrre, unitamente all’offerta economica, utilizzando preferibilmente l’apposita scheda "SO" di scomposizione dell’offerta, l’indicazione degli elementi costitutivi dell’offerta, comprensivi dell’indicazione delle spese generali e degli utili ai sensi dell’art. 86 comma 5 del "CODICE".
L’offerente potrà, eventualmente, allegare la documentazione ritenuta più opportuna atta a dimostrare la giustificazione del prezzo eventualmente anomalo, rispetto all’importo a base di asta, ai sensi dell’art. 86 2º co. Cod. App..
Il plico contenente la documentazione/dichiarazioni richieste, l’offerta economica e l’offerta tecnica, deve essere chiuso e sigillato *, e pervenire, a seguito delle pubblicazioni di rito del bando di gara, alla
Il plico sigillato con ceralacca, o con ogni altro mezzo idoneo a garantire la segretezza del contenuto, contenente tre buste, anch’esse sigillate con ceralacca o con ogni mezzo idoneo a garantire la segretezza del contenuto, deve pervenire, a pena d’esclusione, entro i termini indicati nel bando di gara, a mezzo di servizio postale Poste Italiane s.p.a., o Agenzia di recapito autorizzata, ovvero potrà anche essere recapitato direttamente a mano, ogni giorno feriale, escluso il sabato, presso l’Ufficio di segreteria della Commissione di gara, nei seguenti orari: dalle ore 8 alle ore 13.
Del giorno e ora di arrivo del plico, nel caso di consegna a mano o tramite agenzia di recapito/corriere, farà fede esclusivamente la ricevuta/timbro apposta dall’Ufficio Protocollo. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità circa ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della consegna.
Il recapito intempestivo dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad esclusivo rischio dei concorrenti.
Il plico deve recare all’esterno, oltre ai riferimenti del concorrente, l’oggetto della gara, il numero di atti e la data e ora di scadenza dei termini di presentazione delle offerte indicata nel bando di gara, il riferimento circa il contenuto.
*Per sigillo si intende una qualsiasi impronta o segno (sia impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia striscia incollata sui lembi di chiusura con timbri e firme) tale da confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto.
Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra è svincolata, nella misura del 80%, automaticamente al momento del pagamento. Lo svincolo, nei termini e per l’entità anzidetta, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, del documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, sarà svincolato decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di approvazione del collaudo, salvo il tempo necessario per il ripristino della funzionalità degli impianti, compromessa per l’insorgenza di eventuali vizi occulti.
Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123, integrato con la clausola "della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante" prevista dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 163/2006.
La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dell’esecuzione; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell’esecuzione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
Nel caso in cui l’Impresa aggiudicataria, senza giustificati motivi, non ottemperi:
viene dichiarata decaduta e viene incamerata la cauzione provvisoria.
La decadenza fa sorgere a favore dell’Amministrazione appaltante il diritto di affidare la fornitura all’impresa che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa.
Sono a carico dell’impresa inadempiente le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione.
L’esecuzione in danno non esime l’impresa da eventuali responsabilità civili.
La decadenza potrà essere dichiarata anche qualora la fornitura avesse già avuto inizio, salva la ripetizione di quanto dovuto.
Art. 12
Valutazione offerta tecnico/economica
La fornitura dovrà corrispondere al contenuto del Capitolato tecnico d’appalto.
A) Valutazione offerta tecnica: Max punti 40
Il punteggio massimo attribuibile, di 40 punti è ripartito nel modo seguente:
A/1 tempi di consegna e posa della fornitura migliorativi rispetto al tempo massimo previsto per la consegna indicato in capitolato (220 giorni naturali consecutivi): Max punti 35
A/2 durata della garanzia ulteriore alla garanzia minima di anni 2: Max punti 5
A/1 TEMPI DI CONSEGNA
Il punteggio verrà attribuito secondo il seguente criterio:
punti 35 attribuiti alla ditta che ha offerto il tempo di consegna minore;
punti da attribuire alle altre ditte: in modo inversamente proporzionale secondo la seguente formula matematica:
Dove:
x = punteggio da attribuire;
T = Tempo totale minore offerto in termini di giorni naturali consecutivi per la consegna e posa dell’intera fornitura
35 = punteggio massimo attribuibile;
to = tempo totale per la consegna della fornitura offerto dal concorrente cui bisogna assegnare il punteggio
NOTA BENE 1: Non verranno accettate offerte migliorative che indichino un tempo complessivo per la fornitura e posa di quanto richiesto INFERIORE a 180 giorni naturali consecutivi.
NOTA BENE 2: L’offerente che avrà proposto un termine più breve rispetto al termine massimo previsto in capitolato, in caso di aggiudicazione, sarà obbligato ad eseguire la fornitura entro e non oltre il termine massimo offerto. In caso di inottemperanza verrà data immediata applicazione alle penalità previste in capitolato per il ritardo nella consegna.
NOTA BENE 3: Si precisa che ai fini dell’attribuzione del punteggio verrà considerato il tempo complessivo offerto per la consegna e non il decremento in termini di giorni naturali consecutivi rispetto al termine massimo previsto in capitolato (220 giorni naturali consecutivi).
A/2 DURATA DELLA GARANZIA
Il punteggio verrà attribuito secondo il seguente criterio:
punti 5 attribuiti alla ditta che ha offerto il periodo di garanzia più elevato;
punti da attribuire alle altre ditte: in modo direttamente proporzionale secondo la seguente formula matematica:
Dove:
x = punteggio attribuibile all’offerta in esame;
G = garanzia complessiva pi ù elevata offerta in termine di mesi
05 = punteggio massimo attribuibile;
go = garanzia complessiva offerta in termine di mesi dal concorrente cui bisogna assegnare il punteggio
NOTA BENE 1: Non verranno accettate offerte migliorative che indichino un tempo complessivo per la garanzia sulle forniture richieste SUPERIORE a 120 mesi.
NOTA BENE 2: Si precisa che ai fini dell’attribuzione del punteggio verrà considerato il periodo di garanzia complessivo offerto e non l’incremento della durata della garanzia rispetto alla garanzia minima richiesta in capitolato (60 mesi).
B) Valutazione dell’offerta economica: max punti: 60
Il punteggio verrà attribuito secondo il seguente criterio:
punti 60 attribuiti alla ditta che ha offerto lo sconto più elevato;
punti da attribuire alle altre ditte: in modo direttamente proporzionale secondo la seguente formula matematica:
Dove:
x = punteggio attribuibile all’offerta in esame;
S = sconto più elevato offerto
60 = punteggio massimo attribuibile;
so = sconto offerto dal concorrente cui bisogna assegnare il punteggio
L’assegnazione del punteggio complessivo finale sarà la risultanza della somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica (A/1 + A/2) e all’offerta economica (B). L’aggiudicazione avverrà nei confronti del concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo.
L’espletamento della procedura di gara avrà luogo in seduta pubblica, nel luogo e giorno indicati nel bando di gara. La Commissione di Gara nella prima seduta procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara e, ai sensi dell’art. 48 del "CODICE" richiederà ad un numero di offerenti non inferiori al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica, presentando la documentazione necessaria.
Decorsi i dieci giorni dalla data di richiesta di cui sopra, in seduta pubblica la Commissione comunicherà l’esito delle verifiche e, nel caso in cui taluni concorrenti non abbiano fornito le prove richieste, ovvero non abbiano confermato le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, procederà all’esclusione di detti concorrenti dalla gara ed all’applicazione dei provvedimenti indicati nel citato art. 48. Fermo restando l’esclusione dalla gara per la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti, non si procederà all’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 48 qualora la documentazione venga prodotta nell’ulteriore termine assegnato dall’Amministrazione comunale.
Sarà nominata una Commissione Giudicatrice che, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione dell’offerta tecnica/economica presentata da ciascun concorrente ammesso ed all’assegnazione dei relativi punteggi, come meglio esplicitato al precedente articolo.
Successivamente verrà comunicata ai concorrenti mediante fax/e–mail l’ora, il giorno ed il luogo in cui avrà luogo la seduta pubblica nella quale la Commissione di Gara darà lettura dei punteggi tecnici attribuiti, procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, valuterà le offerte economiche presentate da ciascun concorrente, procederà all’assegnazione dei relativi punteggi e redigerà la graduatoria finale tecnico–economica.
Nella seduta in questione si procederà, altresì con la comunicazione dell’aggiudicataria provvisoria, salvo in caso di presenza di offerte anormalmente basse (vedi successivo art. 16).
Determineranno l’esclusione dalla gara le seguenti cause:
In tutti i restanti casi sarà possibile l’integrazione/regolarizzazione esclusivamente di documenti già presentati in fase di gara, qualora l’integrazione/regolarizzazione riguardi requisiti solo formali della documentazione presentata.
Non darà luogo all’esclusione dalla gara la presentazione di documenti non in regola con la vigente normativa sul "bollo". In quest’ultimo caso si procederà alla regolarizzazione della mancanza o dell’insufficienza del bollo a norma di legge.
Ai suindicati casi devono aggiungersi tutte le altre cause espressamente previste dagli atti di gara.
Si informa che l’Amministrazione potrà procedere a controlli a campione di quanto dichiarato ed autocertificato dai concorrenti.
L’Amministrazione, prima della stipulazione del contratto, si riserva di verificare quanto l’impresa aggiudicataria ha dichiarato in sede di gara, con particolare riferimento al possesso dei requisiti minimi per l’ammissione alla gara e alla veridicità di quanto dichiarato in sede di gara.
Nel caso in cui anche una sola delle dichiarazioni non corrisponda al vero, l’Amministrazione, fatta salva ogni azione penale, nonché eventuale diniego di partecipazione a gare future, disporrà immediatamente la revoca dell’aggiudicazione e affiderà la fornitura all’impresa seconda classificata o ad altra impresa addebitando all’aggiudicataria il maggiore costo della fornitura ed incamerando, contestualmente alla revoca, la cauzione provvisoria.
Nell’ipotesi in cui la Prefettura rilevi la sussistenza di cause ostative all’affidamento della fornitura, ai sensi della L. 13 settembre 1982 n. 646 e successive modificazioni, l’Amministrazione revoca l’aggiudicazione e il Presidente della Commissione riapre la procedura di gara in seduta pubblica, riprendendo la procedura dall’ultimo atto valido.
Con specifico provvedimento sarà proclamata l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’impresa miglior offerente ex art. 83 comma 1 del CODICE", ovvero sarà proclamato aggiudicatario provvisorio il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo, derivante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica ed all’offerta economica.
Decorsi trenta giorni dalla data del provvedimento di aggiudicazione la stessa si intende definitiva. L’aggiudicazione definitiva diviene efficace in seguito all’esito positivo dei controlli di rito previsti dalla legge.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto e/o per ragioni di pubblico interesse.
In caso di ATI, le singole imprese facenti parte del raggruppamento dovranno conferire mandato speciale irrevocabile con rappresentanza ad una di esse qualificata come capogruppo. Il raggruppamento di imprese deve essere costituito con atto notarile entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.
Qualora alcune offerte presentino un carattere anormalmente basso rispetto all’importo stimato a base d’asta, la Commissione di gara, prima di escluderle, esamina la documentazione presentata ai sensi dell’art. 9 del presente capitolato e chiede per iscritto eventuali precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.
Si applicano gli artt. 86 e 87 D.Lgs. 163/2006 e succ. modificazioni in quanto applicabili al presente capitolato.
In caso di offerta anomala il Presidente della Commissione di gara comunica i nominativi dei concorrenti per i quali occorre procedere alla verifica e sospende la seduta pubblica; la segreteria della Commissione richiede per iscritto, sulla base delle indicazioni fornite dal Presidente della Commissione, le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta ritenuti pertinenti, che dovranno pervenire alla Segreteria entro il termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
La Commissione procede quindi alla verifica della documentazione pervenuta in contraddittorio con le imprese interessate e valuta la congruità delle offerte.
Qualora le spiegazioni ricevute non fossero ritenute esaurienti, la Commissione ha facoltà di rigettare l’offerta con provvedimento motivato.
La Commissione, nel caso in cui dovesse escludere perché giudicata anomala la prima migliore offerta, procederà come previsto al citato art. 88 ad esaminare progressivamente le successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
In caso di decadenza dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.
Entro i termini di validità dell’offerta economica, indicati nel bando di gara, il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione di prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.
La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale del servizio/fornitura oggetto dell’appalto. Nel caso in cui l’Amministrazione dovesse avere necessità di scorrere la stessa oltre i termini di validità dell’offerta economica, il concorrente contattato dall’Amministrazione avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è la Procura Generale della Repubblica di Brescia.
La consegna dei locali da parte dell’Amministrazione e, quindi, del formale inizio delle operazioni, dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del formale contratto e previa convocazione dell’esecutore. Dovrà essere redatto un verbale di consegna firmato dall’appaltatore, dal Direttore dell’esecuzione e dal responsabile del procedimento.
Per i ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui all’art. 36 del presente capitolato.
I termini di consegna si intendono comprensivi dell’installazione.
È facoltà della Stazione appaltante richiedere l’esecuzione anticipata della fornitura, all’esecuzione della fornitura, anche nelle more della stipulazione formale del contratto.
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei locali, il direttore dell’esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento della fornitura, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dell’esecuzione:
Le consegne e le installazioni dovranno avvenire presso l’immobile sito in BRESCIA VIA LATTANZIO GAMBARA n. 40.
Il montaggio in opera e le varie operazioni dovranno avvenire nei locali come indicati negli elaborati, messi a disposizione in visione ai partecipanti.
L’Amministrazione si impegna a confermare la disponibilità dei locali, liberi ed idonei a ricevere la fornitura ed all’esecuzione di tutte le operazioni previste.
L’impresa si impegna, altresì, a lasciare invariati i prezzi per il semestre successivo alla scadenza del termine ultimo di consegna della fornitura.
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e alla sua perfetta esecuzione.
L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi le varie fasi di intervento, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al direttore dell’esecuzione, consentono l’immediata esecuzione.
In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e della documentazione allegata, l’appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta dà atto:
L’appaltatore deve comunicare, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
Qualora l’appaltatore non conduca direttamente la fornitura e posa, deve depositare presso la stazione appaltante, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’appaltatore, tramite il proprio direttore tecnico, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione delle varie operazioni di montaggio. Il direttore dell’esecuzione ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore del montaggio e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio, o delle persona di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.
L’impresa garantisce i prodotti forniti ed installati privi da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un periodo di 60 (sessanta) mesi dalla data di effettiva consegna. L’impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico–prestazionali e di finitura previste dal presente capitolato, manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti ed installati, dipendenti da vizi di costruzione, o da difetti dei materiali impiegati,o da non perfetta installazione, o da mancata rispondenza a quanto prescritto nella parte tecnica del presente capitolato.
Entro 15 giorni dalla data della lettera dell’Amministrazione con cui si notificano i difetti, imperfezioni o difformità riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l’impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo, provvedendo, ove necessario, a sostituire le parti difettose, rotte o guaste e se ciò non fosse bastevole, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi, e comunque a sostituire i beni che non risultassero conformi alle sopra richiamate caratteristiche tecnico–prestazionali.
Qualora, trascorso il citato termine, l’impresa non abbia adempiuto al suo obbligo, l’Amministrazione, applicherà la penale di cui all’art. 35. L’Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire, da altre imprese, le opere necessarie ad eliminare difetti ed imperfezioni nonché la fornitura dei beni non sostituti, addebitandone l’importo all’impresa.
Il tempo massimo utile per tutte le forniture e relative installazioni compresi nell’appalto è fissato in giorni 220 (duecentoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, ovvero entro il termine massimo migliorativo indicato dall’aggiudicatario in sede di offerta. È facoltà della Stazione Appaltante stabilire i tempi di esecuzione differenziati a seconda dei corpi:
a) e b) ove sono collocati ingresso, Tribunale ordinario, Corte d’Appello e Procura Generale entro 170 giorni sempre dalla data del verbale di consegna;
c) ove sono collocati il Tribunale di Sorveglianza e la Procura della Repubblica entro 220 giorni, o diverso termine offerto dall’aggiudicatario, sempre dalla data del verbale di consegna.
Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
Si precisa che, per ragioni di sicurezza, verrà autorizzata l’occupazione dell’edificio solo successivamente all’esito positivo del collaudo dell’intera fornitura.
L’appaltatore, qualora, per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare l’esecuzione delle forniture nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla stazione appaltante, sentita la direzione dell’esecuzione, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
A giustificazione del ritardo nell’ultimazione l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se lo stesso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dell’esecuzione, firmati dall’appaltatore e recante l’indicazione dello stato di avanzamento dell’esecuzione, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento.
La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.
Prima dell’inizio delle consegne, l’appaltatore predispone e consegna alla direzione dell’esecuzione un proprio programma esecutivo delle operazione da effettuarsi, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare, per fase di intervento, le previsioni circa il periodo di esecuzione coerente con i tempi contrattuali di ultimazione di cui al precedente articolo 25 e deve essere approvato dalla direzione dell’esecuzione, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione si sia pronunciata, il programma esecutivo delle operazioni si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
Il programma esecutivo dell’appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione delle operazioni e in particolare:
Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal responsabile del procedimento.
In ogni caso, il programma esecutivo deve essere coerente con il D.U.V.R.I., eventualmente integrato ed aggiornato.
L’importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 9 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’articolo 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006.
L’importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 11 è ridotto al 50 per cento per l’appaltatore in possesso delle medesime certificazioni di cui al precedente comma 1.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento sono in possesso delle certificazioni di cui al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile.
L’impresa aggiudicataria è tenuta al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro).
Il corrispettivo, a carico del Ministero della Giustizia, è contabilizzato al netto del ribasso d’asta sull’elenco prezzi unitari, in base alle quantità effettivamente fornite.
La contabilizzazione viene redatta dal Direttore dell’esecuzione nel corso delle varie fasi del montaggio mediante apposito libretto misure, liste in economia e registro di contabilità.
Successivamente alle operazioni di verifica della regolarità di esecuzione della fornitura e del collaudo eseguito con esito positivo, il pagamento del corrispettivo avrà luogo, in un’unica soluzione, a seguito di presentazione di fattura, alla quale verranno allegati i documenti comprovanti la regolare esecuzione della fornitura, e liquidata entro 90 giorni, dal ricevimento della stessa, con l’utilizzo di specifica apertura di credito disposta dal Ministero della Giustizia, a favore del funzionario delegato presso la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Brescia, con imputazione del fondo sul capitolo 7212 di bilancio.
La fattura dovrà essere intestata a " Ministero della Giustizia – Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Brescia, Via S. Martino della Battaglia n. 18, Brescia – CF 80050550179".
Al termine delle varie fasi di montaggio e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dell’esecuzione redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dell’esecuzione procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dell’esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all’importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all’importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione dell’esecuzione ai sensi dei commi precedenti.
GRATUITA MANUTENZIONE
Dalla data del verbale di ultimazione decorre il periodo di gratuita manutenzione.
Tale periodo cessa decorsi dodici mesi dalla data di approvazione del collaudo, salvo eventuali vizi occulti. Nel corso del periodo citato, l’aggiudicatario s’impegna ad effettuare tempestivamente tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per garantire la funzionalità degli impianti installati.
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera:
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore:
Oltre agli oneri di cui al presente capitolato, nonché a quanto previsto dalla vigente normativa per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
Inquadramento contrattuale.
Il prestatore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.
Doveri del personale
Le forniture dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.
Il personale adibito è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso, essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
L’appaltatrice dovrà richiamare l’attenzione sull’obbligo di tutti i dipendenti di osservare il più scrupoloso segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell’attività operativa, pena l’applicazione delle sanzioni penali previste in caso di violazione.
Adempimenti dell’impresa
L’appaltatore dovrà provvedere all’immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento delle prestazioni, a seguito di specifica segnalazione da parte dell’incaricato dell’Amministrazione appaltante.
Inoltre, il fornitore dovrà comunicare al Responsabile dell’Amministrazione, entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l’elenco del personale incaricato delle prestazioni nelle forme e modalità che verranno indicate nella lettera di aggiudica. Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al Responsabile dell’Amministrazione, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della Comunicazione di Assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.
Sicurezza
L’appaltatore dovrà provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
L’appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 626/94, coordinato con il D.Lgs. n. 242/96 e successive modifiche/integrazioni, nonché D.Lgs. 81/2008). Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni relative agli obblighi sulle vigenti disposizioni in materia di protezione dell’impiego, di condizioni di lavoro, applicabili nel corso dell’esecuzione del contratto, è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
In caso di esecuzione delle forniture all’interno dei luoghi di lavoro dell’Amministrazione appaltante, il prestatore si obbliga, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche/integrazioni (da ultimo, D.Lgs. 81/2008), a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, si obbliga a partecipare, ove promossa dal datore di lavoro committente, alla riunione di cooperazione e coordinamento.
L’appaltatore dovrà trasmettere, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria apposito "PIANO DI SICUREZZA" relativo alle proprie attività e specifico per il contratto oggetto di gara con analisi preliminare delle possibili interferenze con le attività del Committente.
L’aggiudicatario dovrà indicare, al referente dell’Amministrazione appaltante che sarà successivamente indicato, il nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che si dovrà coordinare con quello dell’Amministrazione appaltante.
L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo determina la risoluzione del contratto.
L’appaltatore è obbligato alla consegna, a posa ultimata, di tutte le certificazioni e dichiarazioni di conformità alle normative vigenti e/o specificate nelle voci di elenco prezzi o comunque richiesta dalla direzione di tutte le apparecchiature ed automatismi installati. L’Impresa esecutrice, alla consegna, è altresì tenuta alla presentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, di tutti i disegni aggiornati relativi agli interventi realizzati.
Il collaudo deve accertare che i beni forniti ed installati presentino i requisiti richiesti dal capitolato speciale d’appalto dallo stesso richiamati.
Il collaudo sarà eseguito da una commissione nominata dalla stazione appaltante composta da personale in possesso di idonea qualificazione professionale o da soggetti esterni all’uopo incaricati.
Alle operazioni di collaudo l’impresa può farsi rappresentare da propri incaricati. L’assenza di rappresentanti dell’impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all’impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.
Il collaudo verrà effettuato con verifica delle caratteristiche dei materiali nonché della loro installazione a regolare d’arte e del loro perfetto funzionamento.
Metodologie di collaudo
La commissione di collaudo sottopone ad esame, a sua scelta, le apparecchiature/attrezzature/beni che ritiene opportuno, al fine di testarne il loro perfetto funzionamento, senza che l’impresa possa sollevare contestazioni o pretese.
I beni che venissero deteriorati per l’esecuzione di prove, accertamenti, analisi, saranno a carico dell’impresa, alla quale vanno restituiti nello stato in cui si trovano, dopo le operazioni relative.
L’impresa si impegna a reintegrare a sue spese i beni deteriorati.
Durante il collaudo il Direttore dell’esecuzione presenta la contabilità finale relativa alla fornitura ed installazione dei beni oggetto del presente appalto, sulla base di quanto indicato all’art. 30 del presente capitolato. Tale contabilità deve essere approvata dalla commissione.
Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale, firmato dagli esecutori e, se presenti, dagli incaricati dell’impresa.
I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono:
Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l’impresa per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico–prestazionali previste dal presente capitolato, che non siano emersi al momento della collaudazione, ma vengano in seguito accertate.
Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche od ai campioni testati.
L’impresa ha l’obbligo di ritirare e di sostituire o di sistemare in caso di non perfetto funzionamento – a sua cura e spesa – i beni non accettati al collaudo entro 10 giorni dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti l’avvenuto rifiuto, o dalla data della lettera raccomandata dell’Amministrazione di notifica del rifiuto, ove l’impresa non abbia presenziato al collaudo.
L’impresa aggiudicataria nell’esecuzione della fornitura prevista dal presente capitolato, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti la fornitura stessa.
Ove si verifichino inadempienze dell’impresa nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dall’Amministrazione appaltante penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato.
Saranno, comunque, applicate le seguenti penali nei casi di ritardo nella consegna e carenze qualitative:
Qualora l’impresa risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Capitolato, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c..
Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, l’Amministrazione appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione scritta all’impresa.
Le parti concordano che si considera inadempienza grave l’aver riportato più di tre penali.
L’Amministrazione si riserva di non ammettere alla partecipazione a gare analoghe le imprese che si sono rese responsabili di grave inadempienza in danno dell’Amministrazione stessa.
La risoluzione del contratto, fa sorgere a favore dell’Amministrazione il diritto di assicurare l’esecuzione della fornitura, affidando la fornitura all’impresa che segue immediatamente in graduatoria o ad altra impresa. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione.
L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta, per il fatto che ha determinato la risoluzione.
Fatto salvo quanto genericamente stabilito dall’art. 1453 c.c., in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché all’articolo precedente, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c., le seguenti fattispecie:
Ai sensi del secondo comma dell’art. 1456 c.c., ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando la Procura Generale di Brescia dichiara all’impresa che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa.
In ognuna delle ipotesi sopra previste, l’Amministrazione appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.
Ai sensi dell’art. 1454 c.c., quando, nel corso del contratto, l’Amministrazione accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale l’impresa aggiudicataria si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.
La risoluzione del contratto, fa sorgere a favore dell’Amministrazione il diritto di assicurare l’esecuzione della fornitura affidandola all’impresa che segue immediatamente in graduatoria o ad altra impresa. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’impresa, per il fatto che ha determinato la risoluzione.
Il fallimento del fornitore comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.
Qualora il fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Qualora il fornitore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione della fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, qualora la ditta aggiudicataria, opportunamente avvisata, non adempia, l’Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenuta sulla cauzione definitiva, che dovrà essere eventualmente integrata.
In caso di controversie è competente il Foro di Brescia.