CAPITOLATO SPECIALE

 

Procedura aperta in ambito U.E. con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Appalto n. 1/2008

Affidamento della fornitura ed installazione di impianti speciali, di recinzioni e serramenti di sicurezza, di caveau, di raggi x
CIG n. 0152571192

 

Indice

Art. 1 – Normative e note di riferimento

Art. 2 – Amministrazione appaltante

Art. 3 – Oggetto della fornitura

Art. 4 – Importo della fornitura

Art. 5 – Atti di gara

Art. 6 – Modelli di gara

Art. 7 – Modalità ritiro atti e modelli di gara

Art. 8 – Soggetti ammessi alla gara (art. 34 del "codice")

Art. 9 – Contenuto del plico da presentare

Subappalto

Art. 10 – Modalità di presentazione del plico

Art. 11 – Garanzia fideiussoria definitiva

Art. 12 – Valutazione offerta tecnico/economica

Art. 13 – Svolgimento della gara

Art. 14 – Elenco indicativo e non esaustivo delle cause di esclusione dalla gara

Art. 15 – Controllo dichiarazioni sostitutive:

Art. 16 – Aggiudicazione

Anomalia

Art. 17 – Validità della graduatoria

Art. 18 – Privacy e accesso agli atti

Art. 19 – Termini di consegna dei locali ed inizio della fornitura

Art. 20 – Luogo di consegna della fornitura

Art. 21 – Disponibilità dei locali

Art. 22 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto

Art. 23 – Rappresentante dell’appaltatore e direttore responsabile del montaggio in loco

Art. 24 – Difetti, imperfezioni e difformità dei prodotti e obblighi dell’impresa

Art. 25 – Tempi per l’ultimazione – sospensioni e proroghe

Art. 26 – Programma esecutivo dell’appaltatore e cronoprogramma operazioni di montaggio

Art. 27 – Riduzione delle garanzie

Art. 28 – Spese contrattuali

Art. 29 – Pagamenti e modalità di fatturazione

Art. 30 – Ultimazione delle varie operazioni di installazione e gratuita manutenzione

Art. 31 – Oneri e obbligazioni a carico dell’appaltatore – personale – adempimenti in materia di sicurezza

Art. 32 – Certificazioni e dichiarazioni di conformità

Art. 33 – Collaudo

Art. 34 – Risultati del collaudo

Art. 35 – Penalità

Art. 36 – Risoluzione

Art. 37 – Risoluzione di diritto

Art. 38 – Fallimento dell’appaltatore o morte del titolare

Art. 39 – Rifusione danni e rimborsi spese

Art. 40 – Foro competente

Art. 41 – Altre norme

Art. 42 – Rinvio ad altre norme

Art. 43 – Trattamento dei dati personali – obbligo di segretezza

Art. 44 – Chiarimenti sugli atti di gara

Art. 45 – Responsabile del procedimento


Allegati

Modulo "DICH":

Modello "INT": dichiarazione integrabilità delle attrezzature;
Modello "SOP": dichiarazione di avvenuto sopralluogo;
Modello "MOE": modello offerta economica;
Scheda "SO": scomposizione dell’offerta;
Modello "MOT": modello offerta tecnica;
Modello "NOS": dichiarazione Nulla Osta Segretezza;
Modello "GAP": dati per modello GAP (non previsto a pena di esclusione);
Modello "DURC": dati per modello D.U.R.C. (non previsto a pena di esclusione).

 

Art. 1
Normative e note di riferimento

In esecuzione del provvedimento ministeriale di autorizzazione all’espletamento di gara aperta ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, modificato dall’art. 1, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 113 del 2007 e art. 28 Cod. App. per la fornitura ed installazione di caveau e impianti speciali di sicurezza, di cui alle note prot. n. 31268.U del 30 luglio 2007 e prot. n. 7298.U del 19 febbraio 2008 del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi – Uff. III, è indetta presso la Procura Generale di Brescia, una gara aperta per l’affidamento della fornitura ed installazione di impianti speciali, di recinzione e serramenti di sicurezza, di caveau e di raggi x nel nuovo Palazzo di Giustizia di Brescia sito in Via Lattanzio Gambara n. 40, da esperire con le modalità previste dagli articoli sopra citati.


Art. 2
Amministrazione appaltante

Ministero della Giustizia – Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia, Via S. Martino della Battaglia n. 18 – Brescia.


Art. 3
Oggetto della fornitura

L’Amministrazione intende affidare l’appalto della fornitura ed installazione di:

Le apparecchiature ed i relativi componenti, i materiali ed i singoli prodotti, oggetto di fornitura, dovranno corrispondere a quanto prescritto nel presente capitolato speciale, nell’elenco prezzi, nel computo metrico, e ciò per quantità, qualità, caratteristiche tecniche, dimensioni e forma.
Il fornitore garantisce la possibilità di produzione di ogni pezzo inizialmente fornito, o successivamente richiesto come integrazione, per un periodo di 5 anni dalla data della prima fornitura con le medesime caratteristiche.
Sono compresi nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare quanto previsto nel presente appalto completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dalla documentazione con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L’esecuzione di tale fornitura è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.


Art. 4
Importo della fornitura

L’importo complessivo della gara ammonta ad Euro 1.241.625,72

Gli importi a base di gara sono individuati nell’elenco prezzi di cui all’allegato 3 – elenco prezzi, che forma parte integrante del presente capitolato.


Art. 5
Atti di gara

Gli atti di gara sono costituiti da:

  1. Bando di gara;
  2. Capitolato speciale d’appalto;
  3. Elenco dei prezzi:
    1. impianti speciali;
    2. recinzioni e serramenti di sicurezza
    3. caveau
    4. sistema di controllo accessi e raggi X
  4. Computo metrico estimativo
    1. impianti speciali;
    2. recinzioni e serramenti di sicurezza
    3. caveau
    4. sistema di controllo accessi e raggi X
  5. Elaborati grafici (esclusivamente in visione)
    1. impianti speciali;
    2. recinzioni e serramenti di sicurezza
    3. caveau
    4. sistema di controllo accessi e raggi X
  6. Relazione tecnica
    1. impianti speciali;
    2. recinzioni e serramenti di sicurezza
    3. caveau
    4. sistema di controllo accessi e raggi X
  7. D.U.V.R.I. – Documento unico Valutazione dei Rischi redatto dalla Stazione Appaltante

Si precisa che gli elaborati grafici contenenti elementi descrittivi degli impianti di sicurezza possono essere offerti solo in visione alle ditte che ne facciano richiesta, nella persona di soggetti, in possesso del N.O.S., previamente accreditati ed identificati dall’Amministrazione appaltante.


Art. 6
Modelli di gara

La modulistica di gara, allegata al presente documento, è costituita dai modelli denominati:

  1. mod. "DICH" – Imprese Singole
    mod. "DICH" – A.T.I.
    mod. "DICH" – Consorzi di impresa
    mod. "DICH" – Consorzi di cooperative/Consorzi stabili
    Ciascun modello "DICH" contiene le dichiarazioni richieste per l’ammissione alla gara ed è costituito anche dal modello DICH/LR relativo alle dichiarazioni di idoneità morale che devono essere presentate da tutti gli altri Rappresentanti Legali/Procuratori Speciali non sottoscrittori del modello DICH base. In caso di assenza del modello "DICH/LR", l’Amministrazione ne richiederà l’integrazione fissando un termine perentorio.
  2. mod. "MOE" – Modello Offerta Economica
  3. mod. "MOT" – Modello Offerta Tecnica
  4. scheda "SO" di scomposizione dell’offerta
  5. modello "SOP": dichiarazione di avvenuto sopralluogo
  6. modello "INT": dichiarazione integrabilità delle attrezzature
  7. modello "NOS": dichiarazione Nulla Osta Segretezza
  8. modello GAP;
  9. modello DURC.

Art. 7
Modalità ritiro atti e modelli di gara

Il bando ed il capitolato speciale (con la relativa modulistica per la partecipazione alla gara) inerenti la presente gara sono pubblicati sul seguente sito www.giustizia.it/gareappalto/indice_gare.htm
I documenti e gli elaborati sono visionabili ed acquisibili presso la segreteria della Commissione di Gara della Procura Generale di Brescia, dalle ore 9 alle ore 12.30 di ogni giorno feriale – dal lunedì al venerdì – a partire dal giorno 19 maggio 2008 e fino al giorno 13 giugno 2008 (ore 11.00).

I documenti e tutti gli elaborati tecnici connessi devono essere visionati:

I suddetti documenti ed elaborati verranno rilasciati, a richiesta dei soggetti di cui sopra, esclusivamente su supporto informatico tipo "PENDRIVE" fornito direttamente dai richiedenti.

Le caratteristiche tecniche del "PENDRIVE" sono le seguenti:

I documenti che verranno consegnati su supporto informatico sono i seguenti:

  1. Bando di gara;
  2. Capitolato speciale d’appalto (con allegata tutta la documentazione per l’ammissione e la partecipazione alla gara);
  3. Elenco dei prezzi:
    1. impianti speciali;
    2. recinzioni e serramenti di sicurezza
    3. caveau
    4. sistema di controllo accessi e raggi X
  4. Computo metrico estimativo:
    1. impianti speciali;
    2. recinzioni e serramenti di sicurezza
    3. caveau
    4. sistema di controllo accessi e raggi X
  5. Relazione tecnica:
    1. impianti speciali;
    2. recinzioni e serramenti di sicurezza
    3. caveau
    4. sistema di controllo accessi e raggi X
  6. D.U.V.R.I.

NOTA BENE: Gli elaborati grafici contenenti elementi descrittivi degli impianti di sicurezza possono essere offerti solo in visione alle ditte che ne facciano richiesta, nella persona di soggetti, in possesso del N.O.S., previamente accreditati ed identificati dall’Amministrazione appaltante.


Art. 8
Soggetti ammessi alla gara (art. 34 del "codice")

La gara è indetta con le modalità di cui all’art. 28 e segg. D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni.
Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti richiesti i seguenti soggetti giuridici:

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.
I Consorzi di cooperative e Stabili, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.
È vietata altresì la partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile, quando concorre in proprio, e delle singole consorziate.


Art. 9
Contenuto del plico da presentare

Il plico da presentare per la partecipazione alla gara dovrà contenere:

Busta n. 1 – documentazione

Sulla busta dovrà risultare la scritta "Busta n. 1 – contiene documentazione" e la denominazione del concorrente. Nella stessa dovranno essere inseriti:

  1. il deposito cauzionale provvisorio;
  2. dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto;
  3. ricevuta in originale del versamento del contributo di € 70 all’Autorità di Vigilanza oppure fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità;
  4. il modulo DICH contenente le dichiarazioni richieste per l’ammissione alla gara;
  5. verbale di avvenuto sopralluogo (Modello "SOP");
  6. dichiarazione attestante la piena integrabilità delle apparecchiature da installare con gli impianti strutturali già presenti nella sede, ivi compresa la rete dati cablata (Modello "INT")
  7. il modello D.U.R.C.
  8. il modello "NOS" riguardante l’attestazione del possesso del NOS
  9. il modello GAP.

  1. DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO
    Per partecipare alla gara, è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio del 2% (due per cento) dell’importo della fornitura a base d’asta, a garanzia dell’affidabilità dell’offerta, pari ad € 24.833,05.
    In caso di costituzione del deposito cauzionale con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara.
    L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, dagli organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
    Per fruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà allegare al deposito, in originale o in copia autenticata ex DPR 445/2000, la relativa certificazione di qualità, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità.
    Si precisa che in caso di ATI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.
    Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara.
    La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell’importo garantito entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

    Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione appaltante.

    Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione della gara, mentre quello dell’aggiudicataria resterà vincolato fino alla stipula del contratto salvo diversa disposizione. Il deposito cauzionale provvisorio copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidataria, ed è svincolato automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. In pendenza della stipulazione del contratto, il deposito cauzionale provvisorio dell’aggiudicataria resterà vincolato.

    Nel caso in cui il concorrente, sorteggiato ai fini della verifica del possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica di cui al successivo punto D), non dimostri, presentando la documentazione necessaria entro il termine perentorio di cui all’art. 11 o successivo ulteriore termine, la stazione Appaltante procederà all’incameramento del deposito cauzionale provvisorio ove non sia prodotta negli ulteriori termini che l’Amministrazione darà restando ferma in ogni caso l’esclusione dalla gara.

    MODALITÀ DI COSTITUZIONE
    I depositi cauzionali potranno essere costituiti con una delle seguenti modalità:

    1. con assegni circolari non trasferibili (intestati alla Procura Generale della Repubblica di Brescia) o con libretti di deposito al portatore non vincolati, rilasciati da Istituti che abbiano uno sportello in Brescia. Tale modalità è prevista esclusivamente per la costituzione del deposito cauzionale provvisorio ed il concorrente, all’atto della costituzione, dovrà presentarsi presso lo sportello munito di copia del bando di gara.
    2. mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni), oppure, esclusivamente per il deposito cauzionale provvisorio, polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Procura Generale della Repubblica di Brescia.
      In ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori.
      Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di gara, le fideiussioni e le polizze relative al DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO dovranno essere, A PENA DI ESCLUSIONE, corredate d’idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, A PENA DI ESCLUSIONE, dal documento d’identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo.
      In caso di A.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione di cui al precedente punto b) dovrà essere intestata, A PENA DI ESCLUSIONE, a ciascun componente l’A.T.I.
  1. DICHIARAZIONE FIDEIUSSORE
    A pena d’esclusione dovrà essere presentata una dichiarazione in originale fornita da un istituto di credito e/o compagnia di assicurazione e corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, con la quale lo stesso si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto. Non saranno accettati impegni rilasciati da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93.
  1. CONTRIBUTO IDENTIFICATIVO GARA – AUTORITÀ DI VIGILANZA (CIG):
    A pena d’esclusione per la partecipazione alla procedura di gara dovrà essere presentata, in caso di pagamento mediante bollettino di c/c postale, ricevuta in originale del versamento del contributo all’Autorità di Vigilanza oppure fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.
    Il pagamento della contribuzione, pari a € 70,00 (settanta/00), potrà essere effettuato con la seguente modalità:
    1. mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
    Per ogni ulteriore dettaglio si fa rinvio al sito dell’Autorità sopra richiamato.
  1. MODULO DICH:
    I concorrenti dovranno produrre, utilizzando preferibilmente l’apposito modulo "mod. DICH", corredato di n. 1 marca da bollo da € 14,62, le dichiarazioni – a firma del legale rappresentante dell’impresa attestanti l’inesistenza di cause di esclusione ed il possesso dei requisiti economici e tecnici necessari per l’ammissione alla gara, che seguono:
    1. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. 445/2000) attestanti:
      Normativa di riferimento – Art. 38 del "CODICE"
      1. i dati anagrafici e di residenza di tutti i soci, amministratori, soci accomandatari;
      2. l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede, o analogo registro dello Stato di appartenenza, e che l’oggetto sociale dell’impresa risulti coerente con l’oggetto della gara;
      3. di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e l’insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
      4. l’insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale commessi anche dai soggetti espressamente indicati dall’art. 38 comma 1 lettera c) del "CODICE", cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Relativamente a questi ultimi, dovranno essere indicati nel mod. DICH i nominativi e i relativi dati anagrafici.
        In caso di condanna dovranno essere forniti gli elementi meglio specificati nel modulo DICH.
        Sono causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18.
      5. L’insussistenza di un procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 Legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge n. 575/65;
      6. Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la Legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico;
      7. Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico.
        Dovranno inoltre essere indicati gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la società ed in particolare la Matricola INPS, il Codice Cliente e il numero di P.A.T. Posizione Assicurativa Territoriale – dell’INAIL.;
      8. Legge n. 68/99: dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999 n. 68, dovrà essere indicato l’Ufficio provinciale competente al quale rivolgersi al fine della verifica;
      9. Legge n. 383/01: dichiarazione che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22 novembre 2002 n. 266, oppure di essersene avvalsa ma che il periodo di emersione si è concluso;
      10. D.Lgs. 231/01: dichiarazione di non applicazione all’impresa della sanzione interdittiva prevista dall’art. 9, secondo comma, lettera a) e/o c) del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni/integrazioni emessa anche in sede cautelare.
    2. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 47 D.P.R 445/2000) comprovanti:
      1. Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da Pubbliche Amministrazioni; o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Procura Generale di Brescia;
      2. Di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione le procedure di gara, risultanti da dati in possesso dell’Osservatorio;
      3. Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezze e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio;
      4. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/90;
      5. l’insussistenza di rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 Cod. Civ. con altre Società concorrenti alla stessa gara, nonché l’inesistenza di forme di collegamento sostanziale, quali ad esempio, la comunanza con altre imprese concorrenti, del Legale Rappresentante Titolare/Amministratore/Soci/Procuratore, con poteri di rappresentanza.
    3. Ulteriori dichiarazioni:
      1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara e nei capitolati d’appalto ;
      2. la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del capitolato, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata;
      3. di non essere componente di altro Consorzio o alcuna altra A.T.I. partecipante alla gara;
      4.  di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della Legge n. 241/90 – la facoltà di "accesso agli atti", l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
        Oppure:
         di non autorizzare le parti relative all’offerta tecnica che saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale indicando i motivi.
    4. Capacità economica e finanziaria
      1. Indicazioni bancarie
        l’indicazione di almeno due istituti di credito, operanti negli Stati membri della U.E. che possano attestare, in caso di aggiudicazione, l’idoneità finanziaria ed economica del concorrente al fine dell’assunzione della prestazione in oggetto.
        Nel caso di ATI o consorzi di imprese, l’indicazione degli Istituti di credito deve essere presentata da ciascun componente l’ATI / Consorziate esecutrici.
      2. Volume d’affari
        1. per imprese singole, consorzio di cooperative, consorzi stabili:
          A PENA D’ESCLUSIONE, l’impresa singola, il consorzio di cooperative, il consorzio stabile deve essere in possesso di un volume d’affari almeno pari a € 2.000.000,00 con riferimento al triennio 2005/2006/2007;
        2. per A.T.I. o Consorzi di imprese
          A PENA D’ESCLUSIONE, di essere in possesso cumulativamente di un volume d’affari almeno pari a € 2.000.000,00 con riferimento al triennio 2005/2006/2007.
          In caso di ATI si richiede che la capogruppo possieda il requisito in questione in misura non inferiore al 40% e le mandanti in misura non inferiore al 10%.
          Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti dalle consorziate in misura proporzionale rispetto alla percentuale di esecuzione della prestazione dichiarata.
    5. Capacità tecnica
      Precedenti contratti
      1. per imprese singole, consorzio di cooperative o consorzio stabile:
        A PENA D’ESCLUSIONE, di aver stipulato contratti per interventi simili di cui all’art. 17 D.Lgs. 163/2006 e succ. modif., svolti con buon esito nel triennio 2005/2006/2007, per enti pubblici per un valore complessivo, con esclusione dell’I.V.A., almeno pari a € 1.000.000,00.
        Il requisito tecnico sopraindicato dovrà essere posseduto direttamente dal Consorzio. Il Consorzio di Cooperative, nel modulo "DICH – Consorzi di cooperative/Consorzi stabili – deve dichiarare se intende svolgere la prestazione in proprio e/o intende affidarla ad alcune consorziate. Nel caso in cui il Consorzio di Coop. o Consorzio stabile non intenda svolgere direttamente la prestazione, le consorziate indicate quali esecutrici dello stessa dovranno dichiarare il possesso del N.O.S. e dei requisiti di idoneità morale.
      2. per A.T.I. e consorzi d’imprese.
        A PENA D’ESCLUSIONE,
        di aver stipulato contratti per interventi simili di cui all’art. 17 D.Lgs. 163/2006 e succ. modif., svolti con buon esito nel triennio 2005/2006/2007, per enti pubblici per un valore complessivo, con esclusione dell’I.V.A., almeno pari a € 1.000.000,00.
        L’ATI /Consorzio di imprese deve essere in possesso cumulativamente del requisito come sopra specificato, si richiede tuttavia per le ATI che la capogruppo o per il consorzio che una consorziata, possieda il requisito in questione in misura non inferiore al 40%, e le mandanti /altre consorziate in misura non inferiore al 10%.
        Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti dalle società facenti parte dell’ATI o dalle consorziate in misura proporzionale rispetto alla percentuale di esecuzione della prestazione dichiarata.
        • In caso di partecipazione di ATI orizzontale: Ciascuna impresa partecipante all’ATI/ Consorzio d’Impresa dovrà indicare precedenti contratti per interventi simili di cui all’art. 17 D.Lgs. 163/2006 e succ. modif., svolti con buon esito nel triennio 2005/2006/2007 per enti pubblici, per un valore complessivo, con esclusione dell’I.V.A., almeno pari a € 1.000.000,00
        • In caso di partecipazione di ATI verticale: l’impresa partecipante all’ATI o Consorzio d’Impresa che si impegna a svolgere una o più attività indicate nel bando dovrà indicare precedenti contratti, svolti con buon esito nel triennio 2005/2006/2007 per enti pubblici, per le dette prestazioni in misura proporzionale alla percentuale di esecuzione della prestazione dichiarata.
        N.B. l’Amministrazione potrà richiedere chiarimenti ai sensi dell’art. 46 del "CODICE "in relazione esclusivamente ai contratti già indicati (es. riguardo l’importo e il periodo di riferimento, ecc.). Non saranno accettate integrazioni, mediante l’indicazione di nuovi contratti, successivamente al termine di scadenza della presentazione dell’offerta.

        Precisazioni per ATI/Consorzi d’Impresa.
        La percentuale dei requisiti economici e tecnici deve essere pari o superiore a quella che, nel modello "DICH ", sarà indicata quale parte di prestazione che effettivamente ogni singola impresa intende svolgere, rimanendo le imprese stesse solidalmente responsabili nei confronti dell’Amministrazione. È necessario che la composizione copra complessivamente il 100% della prestazione. Ogni impresa riunita/consorziata non può dichiarare di aver intenzione di eseguire una percentuale di prestazione maggiore rispetto alla capacità dichiarata in sede di ammissione (es.: se ha autocertificato requisiti per il 30% della prestazione, nell’offerta può dichiarare di aver intenzione di eseguirne il 30% o il 25%, ma non il 31%).

        AVVALIMENTO
        Ai sensi dell’art. 49 del "CODICE"è previsto il ricorso all’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di capacità economica e tecnica.
        L’istituto in questione è disciplinato dall’art. 49 del "CODICE"cui espressamente si rimanda; L’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno fornire le dichiarazioni specificamente indicate al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), g) di cui al citato art. 49.
        Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.
        In caso di ricorso all’avvalimento il concorrente e l’impresa ausiliaria risultate aggiudicatarie dell’appalto, dovranno comunicare nei termini concordati con l’Amministrazione, pena la decadenza dall’aggiudicazione, in modo dettagliato le risorse umane, le attrezzature, l’organizzazione che ciascuna di essa metterà a disposizione per l’esecuzione dell’appalto. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale.

        RESPONSABILITÀ INERENTE AL RILASCIO DI DICHIARAZIONI:
        La sottoscrizione delle succitate dichiarazioni, da parte dei legali rappresentanti dell’impresa, non è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
        Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. L’Amministrazione effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

  2. MODULO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO (modello "SOP"), debitamente sottoscritto dall’offerente o suo delegato e vistato dall’Amministrazione appaltante.
    I partecipanti, al fine di formulare un’offerta ponderata e consapevole delle caratteristiche della prestazione, a pena di esclusione dalla gara, dovranno obbligatoriamente effettuare specifico sopralluogo nei locali dove dovrà esser consegnata la fornitura, previo appuntamento telefonando al n. 030/3772161 tutti i giorni feriali (escluso il sabato) dalle ore 9.00 alle ore 12.30, seguito da richiesta scritta pervenuta entro e non oltre la data del 13 giugno 2008; non verranno eseguiti sopralluoghi in loco oltre le ore 12.00 del giorno 25 giugno 2008. Concluso il sopralluogo, verrà rilasciato il modulo predetto che dovrà essere inserito, in originale, nella busta 1.
    NOTA BENE: Il sopralluogo dovrà essere effettuato da un legale rappresentante dell’impresa munito di idoneo documento di riconoscimento e abilitazione di sicurezza (NOS), o da un incaricato/i dell’impresa.
    Nell’ipotesi in cui il sopralluogo venga effettuato da un incaricato/i, lo/gli stesso/i dovrà/anno essere munito/i:

  1. DICHIARAZIONE (Modello "INT") attestante la piena integrabilità delle apparecchiature da installare con gli impianti strutturali già presenti nella sede, ivi compresa la rete dati cablata.
  2. MODELLO D.U.R.C.: dovrà essere prodotto, debitamente compilato e corredato di timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante.
  3. DICHIARAZIONE (Modello "NOS") attestante il possesso, in capo all’impresa offerente, del Nulla Osta Segretezza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2005.
  4. MODELLO GAP: dovrà essere prodotto, debitamente compilato e corredato di timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante In caso di partecipazione da parte di ATI/Consorzi lo stesso dovrà essere compilato e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate/consorziate incaricate dell’esecuzione della prestazione.

 

BUSTA n. 2 OFFERTA TECNICA

L’offerta tecnica deve essere contenuta in busta/plico chiusa/o e sigillata/o, separata/o dalla restante documentazione di gara.
Sulla busta nella quale è inserita l’offerta tecnica si dovrà riportare "Busta n. 2 – contiene offerta tecnica", il nome e ragione sociale del concorrente, nonché l’oggetto della gara.
L’offerta tecnica, dovrà essere firmata dal Titolare dell’impresa, se trattasi di Azienda individuale o dal legale rappresentante se trattasi di Società. In caso di A.T.I. e Consorzi di imprese, l’offerta deve essere firmata dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate adibite all’esecuzione della prestazione, nonché dal Consorzio stesso.
L’offerta tecnica non sottoscritta non è valida.
L’offerta tecnica dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato mod. "MOT".– Modello Offerta Tecnica. Detta offerta verrà presa in considerazione ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti all’art. 10 di seguito riportato.
Non sono ammesse offerte fatte per telegramma o per telefax.

Nel caso in cui il concorrente avesse dichiarato la volontà di sottrarre all’accesso agli atti alcune parti dell’offerta tecnica, ai sensi dell’art. 13 del "Codice", le stesse dovranno essere specificate con una apposita dichiarazione da allegare all’offerta tecnica.


BUSTA n. 3 OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica redatta in base al modello "MOE" – Modello Offerta Economica e la scheda SO di scomposizione dell’offerta, allegata, dovranno essere contenute in busta chiusa e sigillata, separata dalla restante documentazione di gara.
Sulla busta nella quale è inserita l’offerta economica si dovrà riportare "Busta n. 3 – contiene offerta economica", il nome e la ragione sociale del concorrente e l’oggetto della gara.
L’offerta economica, dovrà essere firmata dal Titolare della ditta, se trattasi di Azienda individuale o dal legale rappresentante se trattasi di Società. In caso di ATI e Consorzi di imprese, l’offerta dovrà essere firmata dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate adibite all’esecuzione della prestazione, nonché dal Consorzio stesso.
Trascorso il termine perentorio stabilito dal bando di gara, non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti.
Non sono ammesse più di una offerta o offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.
Le offerte recapitate non possono essere ritirate, nè sostituite, dopo la scadenza del termine indicato per la loro presentazione; non è consentita in sede di gara la presentazione di altre offerte.
In caso di offerte di pari percentuale di ribasso, si procederà a richiedere ulteriore ribasso ed eventualmente in caso di esito negativo la fornitura sarà aggiudicata mediante sorteggio.
L’offerta economica non sottoscritta non è valida.
Non sono ammesse offerte fatte per telegramma o per telefax.
Non sono ammesse offerte parziali o contenenti corrispettivi pari o in aumento rispetto ai prezzi base indicati dall’Amministrazione.
Non sono ammesse offerte condizionate.

L’offerta, che è segreta, deve contenere:


Subappalto

Fatto salvo quanto disposto successivamente, l’aggiudicatario del contratto è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura, pena risoluzione del contratto e perdita del deposito cauzionale a titolo di risarcimento danni.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e succ. modifiche.
Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del "CODICE".
L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

  1. che i concorrenti abbia indicato, all’atto dell’offerta, le forniture che intendono appaltare;
  2. che l’appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni;
  3. che al momento del deposito di copia del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, l’aggiudicatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, del D.U.R.C., dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e idoneità professionale e di sicurezza;
  4. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni.

Per quanto espressamente indicato nel presente articolo, con riferimento al subappalto, si richiama quanto disciplinato all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e succ. modifiche.

Scheda "SO" SCOMPOSIZIONE DELL’OFFERTA
I concorrenti dovranno produrre, unitamente all’offerta economica, utilizzando preferibilmente l’apposita scheda "SO" di scomposizione dell’offerta, l’indicazione degli elementi costitutivi dell’offerta, comprensivi dell’indicazione delle spese generali e degli utili ai sensi dell’art. 86 comma 5 del "CODICE".
L’offerente potrà, eventualmente, allegare la documentazione ritenuta più opportuna atta a dimostrare la giustificazione del prezzo eventualmente anomalo, rispetto all’importo a base di asta, ai sensi dell’art. 86 2º co. Cod. App..


Art. 10
Modalità di presentazione del plico

Il plico contenente la documentazione/dichiarazioni richieste, l’offerta economica e l’offerta tecnica, deve essere chiuso e sigillato *, e pervenire, a seguito delle pubblicazioni di rito del bando di gara, alla

Segreteria della Commissione di gara
presso la Procura Generale di Brescia
via S. Martino della Battaglia n. 18
25121 – Brescia,
entro le ore 13,00 del giorno 30 giugno 2008

Il plico sigillato con ceralacca, o con ogni altro mezzo idoneo a garantire la segretezza del contenuto, contenente tre buste, anch’esse sigillate con ceralacca o con ogni mezzo idoneo a garantire la segretezza del contenuto, deve pervenire, a pena d’esclusione, entro i termini indicati nel bando di gara, a mezzo di servizio postale Poste Italiane s.p.a., o Agenzia di recapito autorizzata, ovvero potrà anche essere recapitato direttamente a mano, ogni giorno feriale, escluso il sabato, presso l’Ufficio di segreteria della Commissione di gara, nei seguenti orari: dalle ore 8 alle ore 13.
Del giorno e ora di arrivo del plico, nel caso di consegna a mano o tramite agenzia di recapito/corriere, farà fede esclusivamente la ricevuta/timbro apposta dall’Ufficio Protocollo. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità circa ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della consegna.
Il recapito intempestivo dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad esclusivo rischio dei concorrenti.
Il plico deve recare all’esterno, oltre ai riferimenti del concorrente, l’oggetto della gara, il numero di atti e la data e ora di scadenza dei termini di presentazione delle offerte indicata nel bando di gara, il riferimento circa il contenuto.

*Per sigillo si intende una qualsiasi impronta o segno (sia impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia striscia incollata sui lembi di chiusura con timbri e firme) tale da confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto.


Art. 11
Garanzia fideiussoria definitiva

Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra è svincolata, nella misura del 80%, automaticamente al momento del pagamento. Lo svincolo, nei termini e per l’entità anzidetta, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, del documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, sarà svincolato decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di approvazione del collaudo, salvo il tempo necessario per il ripristino della funzionalità degli impianti, compromessa per l’insorgenza di eventuali vizi occulti.
Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123, integrato con la clausola "della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante" prevista dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 163/2006.
La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dell’esecuzione; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell’esecuzione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
Nel caso in cui l’Impresa aggiudicataria, senza giustificati motivi, non ottemperi:

viene dichiarata decaduta e viene incamerata la cauzione provvisoria.
La decadenza fa sorgere a favore dell’Amministrazione appaltante il diritto di affidare la fornitura all’impresa che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa.
Sono a carico dell’impresa inadempiente le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione.
L’esecuzione in danno non esime l’impresa da eventuali responsabilità civili.
La decadenza potrà essere dichiarata anche qualora la fornitura avesse già avuto inizio, salva la ripetizione di quanto dovuto.


Art. 12
Valutazione offerta tecnico/economica

La fornitura dovrà corrispondere al contenuto del Capitolato tecnico d’appalto.

A) Valutazione offerta tecnica: Max punti 40
Il punteggio massimo attribuibile, di 40 punti è ripartito nel modo seguente:

A/1 tempi di consegna e posa della fornitura migliorativi rispetto al tempo massimo previsto per la consegna indicato in capitolato (220 giorni naturali consecutivi): Max punti 35

A/2 durata della garanzia ulteriore alla garanzia minima di anni 2: Max punti 5

A/1 TEMPI DI CONSEGNA
Il punteggio verrà attribuito secondo il seguente criterio:
punti 35 attribuiti alla ditta che ha offerto il tempo di consegna minore;
punti da attribuire alle altre ditte: in modo inversamente proporzionale secondo la seguente formula matematica:

x = T x 35/to

Dove:

x = punteggio da attribuire;
T = Tempo totale minore offerto in termini di giorni naturali consecutivi per la consegna e posa dell’intera fornitura
35 =  punteggio massimo attribuibile;
to = tempo totale per la consegna della fornitura offerto dal concorrente cui bisogna assegnare il punteggio

NOTA BENE 1: Non verranno accettate offerte migliorative che indichino un tempo complessivo per la fornitura e posa di quanto richiesto INFERIORE a 180 giorni naturali consecutivi.

NOTA BENE 2: L’offerente che avrà proposto un termine più breve rispetto al termine massimo previsto in capitolato, in caso di aggiudicazione, sarà obbligato ad eseguire la fornitura entro e non oltre il termine massimo offerto. In caso di inottemperanza verrà data immediata applicazione alle penalità previste in capitolato per il ritardo nella consegna.

NOTA BENE 3: Si precisa che ai fini dell’attribuzione del punteggio verrà considerato il tempo complessivo offerto per la consegna e non il decremento in termini di giorni naturali consecutivi rispetto al termine massimo previsto in capitolato (220 giorni naturali consecutivi).

A/2 DURATA DELLA GARANZIA
Il punteggio verrà attribuito secondo il seguente criterio:
punti 5 attribuiti alla ditta che ha offerto il periodo di garanzia più elevato;
punti da attribuire alle altre ditte: in modo direttamente proporzionale secondo la seguente formula matematica:

x = go x 5/G

Dove:

x = punteggio attribuibile all’offerta in esame;
G = garanzia complessiva pi ù elevata offerta in termine di mesi
05 = punteggio massimo attribuibile;
go = garanzia complessiva offerta in termine di mesi dal concorrente cui bisogna assegnare il punteggio

NOTA BENE 1: Non verranno accettate offerte migliorative che indichino un tempo complessivo per la garanzia sulle forniture richieste SUPERIORE a 120 mesi.

NOTA BENE 2: Si precisa che ai fini dell’attribuzione del punteggio verrà considerato il periodo di garanzia complessivo offerto e non l’incremento della durata della garanzia rispetto alla garanzia minima richiesta in capitolato (60 mesi).

B) Valutazione dell’offerta economica: max punti:  60
Il punteggio verrà attribuito secondo il seguente criterio:
punti 60 attribuiti alla ditta che ha offerto lo sconto più elevato;
punti da attribuire alle altre ditte: in modo direttamente proporzionale secondo la seguente formula matematica:

x = so x 60/S

Dove:

x = punteggio attribuibile all’offerta in esame;
S = sconto più elevato offerto
60 = punteggio massimo attribuibile;
so = sconto offerto dal concorrente cui bisogna assegnare il punteggio

L’assegnazione del punteggio complessivo finale sarà la risultanza della somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica (A/1 + A/2) e all’offerta economica (B). L’aggiudicazione avverrà nei confronti del concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo.


Art. 13
Svolgimento della gara

L’espletamento della procedura di gara avrà luogo in seduta pubblica, nel luogo e giorno indicati nel bando di gara. La Commissione di Gara nella prima seduta procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara e, ai sensi dell’art. 48 del "CODICE" richiederà ad un numero di offerenti non inferiori al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica, presentando la documentazione necessaria.
Decorsi i dieci giorni dalla data di richiesta di cui sopra, in seduta pubblica la Commissione comunicherà l’esito delle verifiche e, nel caso in cui taluni concorrenti non abbiano fornito le prove richieste, ovvero non abbiano confermato le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, procederà all’esclusione di detti concorrenti dalla gara ed all’applicazione dei provvedimenti indicati nel citato art. 48. Fermo restando l’esclusione dalla gara per la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti, non si procederà all’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 48 qualora la documentazione venga prodotta nell’ulteriore termine assegnato dall’Amministrazione comunale.
Sarà nominata una Commissione Giudicatrice che, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione dell’offerta tecnica/economica presentata da ciascun concorrente ammesso ed all’assegnazione dei relativi punteggi, come meglio esplicitato al precedente articolo.
Successivamente verrà comunicata ai concorrenti mediante fax/e–mail l’ora, il giorno ed il luogo in cui avrà luogo la seduta pubblica nella quale la Commissione di Gara darà lettura dei punteggi tecnici attribuiti, procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, valuterà le offerte economiche presentate da ciascun concorrente, procederà all’assegnazione dei relativi punteggi e redigerà la graduatoria finale tecnico–economica.
Nella seduta in questione si procederà, altresì con la comunicazione dell’aggiudicataria provvisoria, salvo in caso di presenza di offerte anormalmente basse (vedi successivo art. 16).


Art. 14
Elenco indicativo e non esaustivo delle cause di esclusione dalla gara

Determineranno l’esclusione dalla gara le seguenti cause:

  1. presentazione offerta sprovvista della copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario;
  2. presentazione offerta oltre i termini stabiliti nel bando di gara;
  3. omessa costituzione del deposito cauzionale provvisorio;
  4. deposito cauzionale provvisorio avente validità temporale e/o importo inferiore a quello previsto;
  5. deposito cauzionale provvisorio non corredato di dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia, né di autentica notarile;
  6. deposito cauzionale provvisorio corredato di dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia sprovvista del documento d’identità degli stessi soggetti;
  7. deposito cauzionale provvisorio non intestato a ciascun componente l’ATI;
  8. omessa sottoscrizione delle dichiarazioni espressamente richieste per l’ammissione alla gara;
  9. omessa sottoscrizione dell’offerta economica;
  10. omessa presentazione dell’offerta economica;
  11. omessa dichiarazione in originale fornita da un fideiussore e corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, con la quale lo stesso si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto;
  12. mancata dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico/economici entro il termine di 10 giorni in caso di sorteggio;
  13. omesso versamento contributo Autorità di Vigilanza (CIG);
  14. mancata presentazione del verbale di avvenuto sopralluogo;
  15. mancata presentazione del Modello "INT";
  16. mancata presentazione del Modello "NOS".

In tutti i restanti casi sarà possibile l’integrazione/regolarizzazione esclusivamente di documenti già presentati in fase di gara, qualora l’integrazione/regolarizzazione riguardi requisiti solo formali della documentazione presentata.
Non darà luogo all’esclusione dalla gara la presentazione di documenti non in regola con la vigente normativa sul "bollo". In quest’ultimo caso si procederà alla regolarizzazione della mancanza o dell’insufficienza del bollo a norma di legge.
Ai suindicati casi devono aggiungersi tutte le altre cause espressamente previste dagli atti di gara.


Art. 15
Controllo dichiarazioni sostitutive

Si informa che l’Amministrazione potrà procedere a controlli a campione di quanto dichiarato ed autocertificato dai concorrenti.
L’Amministrazione, prima della stipulazione del contratto, si riserva di verificare quanto l’impresa aggiudicataria ha dichiarato in sede di gara, con particolare riferimento al possesso dei requisiti minimi per l’ammissione alla gara e alla veridicità di quanto dichiarato in sede di gara.
Nel caso in cui anche una sola delle dichiarazioni non corrisponda al vero, l’Amministrazione, fatta salva ogni azione penale, nonché eventuale diniego di partecipazione a gare future, disporrà immediatamente la revoca dell’aggiudicazione e affiderà la fornitura all’impresa seconda classificata o ad altra impresa addebitando all’aggiudicataria il maggiore costo della fornitura ed incamerando, contestualmente alla revoca, la cauzione provvisoria.
Nell’ipotesi in cui la Prefettura rilevi la sussistenza di cause ostative all’affidamento della fornitura, ai sensi della L. 13 settembre 1982 n. 646 e successive modificazioni, l’Amministrazione revoca l’aggiudicazione e il Presidente della Commissione riapre la procedura di gara in seduta pubblica, riprendendo la procedura dall’ultimo atto valido.


Art. 16
Aggiudicazione

Con specifico provvedimento sarà proclamata l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’impresa miglior offerente ex art. 83 comma 1 del CODICE", ovvero sarà proclamato aggiudicatario provvisorio il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo, derivante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica ed all’offerta economica.
Decorsi trenta giorni dalla data del provvedimento di aggiudicazione la stessa si intende definitiva. L’aggiudicazione definitiva diviene efficace in seguito all’esito positivo dei controlli di rito previsti dalla legge.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto e/o per ragioni di pubblico interesse.
In caso di ATI, le singole imprese facenti parte del raggruppamento dovranno conferire mandato speciale irrevocabile con rappresentanza ad una di esse qualificata come capogruppo. Il raggruppamento di imprese deve essere costituito con atto notarile entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.

Anomalia

Qualora alcune offerte presentino un carattere anormalmente basso rispetto all’importo stimato a base d’asta, la Commissione di gara, prima di escluderle, esamina la documentazione presentata ai sensi dell’art. 9 del presente capitolato e chiede per iscritto eventuali precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.
Si applicano gli artt. 86 e 87 D.Lgs. 163/2006 e succ. modificazioni in quanto applicabili al presente capitolato.
In caso di offerta anomala il Presidente della Commissione di gara comunica i nominativi dei concorrenti per i quali occorre procedere alla verifica e sospende la seduta pubblica; la segreteria della Commissione richiede per iscritto, sulla base delle indicazioni fornite dal Presidente della Commissione, le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta ritenuti pertinenti, che dovranno pervenire alla Segreteria entro il termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
La Commissione procede quindi alla verifica della documentazione pervenuta in contraddittorio con le imprese interessate e valuta la congruità delle offerte.
Qualora le spiegazioni ricevute non fossero ritenute esaurienti, la Commissione ha facoltà di rigettare l’offerta con provvedimento motivato.
La Commissione, nel caso in cui dovesse escludere perché giudicata anomala la prima migliore offerta, procederà come previsto al citato art. 88 ad esaminare progressivamente le successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.


Art. 17
Validità della graduatoria

In caso di decadenza dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.
Entro i termini di validità dell’offerta economica, indicati nel bando di gara, il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione di prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.
La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale del servizio/fornitura oggetto dell’appalto. Nel caso in cui l’Amministrazione dovesse avere necessità di scorrere la stessa oltre i termini di validità dell’offerta economica, il concorrente contattato dall’Amministrazione avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale.


Art. 18
Privacy e accesso agli atti

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è la Procura Generale della Repubblica di Brescia.

  1. Unitamente alla presentazione dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell’offerta economica, ciascun offerente potrà segnalare all’Amministrazione, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali.
  2. In caso di presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione consentirà l’accesso nella forma della SOLA VISIONE delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono, in presenza dei presupposti indicati nell’art. 13, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e previa notifica ai controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti.
  3. In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1, l’Amministrazione consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell’offerta economica.
  4. In ogni caso, l’accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria.

Art. 19
Termini di consegna dei locali ed inizio della fornitura

La consegna dei locali da parte dell’Amministrazione e, quindi, del formale inizio delle operazioni, dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del formale contratto e previa convocazione dell’esecutore. Dovrà essere redatto un verbale di consegna firmato dall’appaltatore, dal Direttore dell’esecuzione e dal responsabile del procedimento.
Per i ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui all’art. 36 del presente capitolato.
I termini di consegna si intendono comprensivi dell’installazione.
È facoltà della Stazione appaltante richiedere l’esecuzione anticipata della fornitura, all’esecuzione della fornitura, anche nelle more della stipulazione formale del contratto.
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei locali, il direttore dell’esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento della fornitura, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dell’esecuzione:


Art. 20
Luogo di consegna della fornitura

Le consegne e le installazioni dovranno avvenire presso l’immobile sito in BRESCIA VIA LATTANZIO GAMBARA n. 40.
Il montaggio in opera e le varie operazioni dovranno avvenire nei locali come indicati negli elaborati, messi a disposizione in visione ai partecipanti.


Art. 21
Disponibilità dei locali

L’Amministrazione si impegna a confermare la disponibilità dei locali, liberi ed idonei a ricevere la fornitura ed all’esecuzione di tutte le operazioni previste.
L’impresa si impegna, altresì, a lasciare invariati i prezzi per il semestre successivo alla scadenza del termine ultimo di consegna della fornitura.


Art. 22
Disposizioni particolari riguardanti l’appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e alla sua perfetta esecuzione.
L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi le varie fasi di intervento, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al direttore dell’esecuzione, consentono l’immediata esecuzione.
In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e della documentazione allegata, l’appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta dà atto:


Art. 23
Rappresentante dell’appaltatore e direttore responsabile del montaggio in loco

L’appaltatore deve comunicare, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
Qualora l’appaltatore non conduca direttamente la fornitura e posa, deve depositare presso la stazione appaltante, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’appaltatore, tramite il proprio direttore tecnico, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione delle varie operazioni di montaggio. Il direttore dell’esecuzione ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore del montaggio e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio, o delle persona di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.


Art. 24
Difetti, imperfezioni e difformità dei prodotti e obblighi dell’impresa

L’impresa garantisce i prodotti forniti ed installati privi da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un periodo di 60 (sessanta) mesi dalla data di effettiva consegna. L’impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico–prestazionali e di finitura previste dal presente capitolato, manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti ed installati, dipendenti da vizi di costruzione, o da difetti dei materiali impiegati,o da non perfetta installazione, o da mancata rispondenza a quanto prescritto nella parte tecnica del presente capitolato.
Entro 15 giorni dalla data della lettera dell’Amministrazione con cui si notificano i difetti, imperfezioni o difformità riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l’impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo, provvedendo, ove necessario, a sostituire le parti difettose, rotte o guaste e se ciò non fosse bastevole, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi, e comunque a sostituire i beni che non risultassero conformi alle sopra richiamate caratteristiche tecnico–prestazionali.
Qualora, trascorso il citato termine, l’impresa non abbia adempiuto al suo obbligo, l’Amministrazione, applicherà la penale di cui all’art. 35. L’Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire, da altre imprese, le opere necessarie ad eliminare difetti ed imperfezioni nonché la fornitura dei beni non sostituti, addebitandone l’importo all’impresa.


Art. 25
Tempi per l’ultimazione – sospensioni e proroghe

Il tempo massimo utile per tutte le forniture e relative installazioni compresi nell’appalto è fissato in giorni 220 (duecentoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, ovvero entro il termine massimo migliorativo indicato dall’aggiudicatario in sede di offerta. È facoltà della Stazione Appaltante stabilire i tempi di esecuzione differenziati a seconda dei corpi:

a) e b) ove sono collocati ingresso, Tribunale ordinario, Corte d’Appello e Procura Generale entro 170 giorni sempre dalla data del verbale di consegna;
c) ove sono collocati il Tribunale di Sorveglianza e la Procura della Repubblica entro 220 giorni, o diverso termine offerto dall’aggiudicatario, sempre dalla data del verbale di consegna.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
Si precisa che, per ragioni di sicurezza, verrà autorizzata l’occupazione dell’edificio solo successivamente all’esito positivo del collaudo dell’intera fornitura.
L’appaltatore, qualora, per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare l’esecuzione delle forniture nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla stazione appaltante, sentita la direzione dell’esecuzione, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
A giustificazione del ritardo nell’ultimazione l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se lo stesso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dell’esecuzione, firmati dall’appaltatore e recante l’indicazione dello stato di avanzamento dell’esecuzione, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento.
La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.


Art. 26
Programma esecutivo dell’appaltatore e cronoprogramma operazioni di montaggio

Prima dell’inizio delle consegne, l’appaltatore predispone e consegna alla direzione dell’esecuzione un proprio programma esecutivo delle operazione da effettuarsi, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare, per fase di intervento, le previsioni circa il periodo di esecuzione coerente con i tempi contrattuali di ultimazione di cui al precedente articolo 25 e deve essere approvato dalla direzione dell’esecuzione, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione si sia pronunciata, il programma esecutivo delle operazioni si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
Il programma esecutivo dell’appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione delle operazioni e in particolare:

Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal responsabile del procedimento.
In ogni caso, il programma esecutivo deve essere coerente con il D.U.V.R.I., eventualmente integrato ed aggiornato.


Art. 27
Riduzione delle garanzie

L’importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 9 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’articolo 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006.
L’importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 11 è ridotto al 50 per cento per l’appaltatore in possesso delle medesime certificazioni di cui al precedente comma 1.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento sono in possesso delle certificazioni di cui al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile.


Art. 28
Spese contrattuali

L’impresa aggiudicataria è tenuta al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro).


Art. 29
Pagamenti e modalità di fatturazione

Il corrispettivo, a carico del Ministero della Giustizia, è contabilizzato al netto del ribasso d’asta sull’elenco prezzi unitari, in base alle quantità effettivamente fornite.
La contabilizzazione viene redatta dal Direttore dell’esecuzione nel corso delle varie fasi del montaggio mediante apposito libretto misure, liste in economia e registro di contabilità.
Successivamente alle operazioni di verifica della regolarità di esecuzione della fornitura e del collaudo eseguito con esito positivo, il pagamento del corrispettivo avrà luogo, in un’unica soluzione, a seguito di presentazione di fattura, alla quale verranno allegati i documenti comprovanti la regolare esecuzione della fornitura, e liquidata entro 90 giorni, dal ricevimento della stessa, con l’utilizzo di specifica apertura di credito disposta dal Ministero della Giustizia, a favore del funzionario delegato presso la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Brescia, con imputazione del fondo sul capitolo 7212 di bilancio.
La fattura dovrà essere intestata a " Ministero della Giustizia – Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Brescia, Via S. Martino della Battaglia n. 18, Brescia – CF 80050550179".


Art. 30
Ultimazione delle varie operazioni di installazione e gratuita manutenzione

Al termine delle varie fasi di montaggio e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dell’esecuzione redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dell’esecuzione procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dell’esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all’importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all’importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione dell’esecuzione ai sensi dei commi precedenti.

GRATUITA MANUTENZIONE
Dalla data del verbale di ultimazione decorre il periodo di gratuita manutenzione.
Tale periodo cessa decorsi dodici mesi dalla data di approvazione del collaudo, salvo eventuali vizi occulti. Nel corso del periodo citato, l’aggiudicatario s’impegna ad effettuare tempestivamente tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per garantire la funzionalità degli impianti installati.


Art. 31
Oneri e obbligazioni a carico dell’appaltatore – personale – adempimenti in materia di sicurezza

Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera:
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore:
Oltre agli oneri di cui al presente capitolato, nonché a quanto previsto dalla vigente normativa per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:


Inquadramento contrattuale.
Il prestatore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.


Doveri del personale
Le forniture dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.
Il personale adibito è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso, essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
L’appaltatrice dovrà richiamare l’attenzione sull’obbligo di tutti i dipendenti di osservare il più scrupoloso segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell’attività operativa, pena l’applicazione delle sanzioni penali previste in caso di violazione.


Adempimenti dell’impresa
L’appaltatore dovrà provvedere all’immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento delle prestazioni, a seguito di specifica segnalazione da parte dell’incaricato dell’Amministrazione appaltante.
Inoltre, il fornitore dovrà comunicare al Responsabile dell’Amministrazione, entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l’elenco del personale incaricato delle prestazioni nelle forme e modalità che verranno indicate nella lettera di aggiudica. Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al Responsabile dell’Amministrazione, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della Comunicazione di Assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.


Sicurezza
L’appaltatore dovrà provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
L’appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 626/94, coordinato con il D.Lgs. n. 242/96 e successive modifiche/integrazioni, nonché D.Lgs. 81/2008). Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni relative agli obblighi sulle vigenti disposizioni in materia di protezione dell’impiego, di condizioni di lavoro, applicabili nel corso dell’esecuzione del contratto, è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
In caso di esecuzione delle forniture all’interno dei luoghi di lavoro dell’Amministrazione appaltante, il prestatore si obbliga, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche/integrazioni (da ultimo, D.Lgs. 81/2008), a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, si obbliga a partecipare, ove promossa dal datore di lavoro committente, alla riunione di cooperazione e coordinamento.
L’appaltatore dovrà trasmettere, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria apposito "PIANO DI SICUREZZA" relativo alle proprie attività e specifico per il contratto oggetto di gara con analisi preliminare delle possibili interferenze con le attività del Committente.
L’aggiudicatario dovrà indicare, al referente dell’Amministrazione appaltante che sarà successivamente indicato, il nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che si dovrà coordinare con quello dell’Amministrazione appaltante.

L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo determina la risoluzione del contratto.


Art. 32
Certificazioni e dichiarazioni di conformità

L’appaltatore è obbligato alla consegna, a posa ultimata, di tutte le certificazioni e dichiarazioni di conformità alle normative vigenti e/o specificate nelle voci di elenco prezzi o comunque richiesta dalla direzione di tutte le apparecchiature ed automatismi installati. L’Impresa esecutrice, alla consegna, è altresì tenuta alla presentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, di tutti i disegni aggiornati relativi agli interventi realizzati.


Art. 33
Collaudo

Il collaudo deve accertare che i beni forniti ed installati presentino i requisiti richiesti dal capitolato speciale d’appalto dallo stesso richiamati.
Il collaudo sarà eseguito da una commissione nominata dalla stazione appaltante composta da personale in possesso di idonea qualificazione professionale o da soggetti esterni all’uopo incaricati.
Alle operazioni di collaudo l’impresa può farsi rappresentare da propri incaricati. L’assenza di rappresentanti dell’impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all’impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.
Il collaudo verrà effettuato con verifica delle caratteristiche dei materiali nonché della loro installazione a regolare d’arte e del loro perfetto funzionamento.


Metodologie di collaudo
La commissione di collaudo sottopone ad esame, a sua scelta, le apparecchiature/attrezzature/beni che ritiene opportuno, al fine di testarne il loro perfetto funzionamento, senza che l’impresa possa sollevare contestazioni o pretese.
I beni che venissero deteriorati per l’esecuzione di prove, accertamenti, analisi, saranno a carico dell’impresa, alla quale vanno restituiti nello stato in cui si trovano, dopo le operazioni relative.
L’impresa si impegna a reintegrare a sue spese i beni deteriorati.
Durante il collaudo il Direttore dell’esecuzione presenta la contabilità finale relativa alla fornitura ed installazione dei beni oggetto del presente appalto, sulla base di quanto indicato all’art. 30 del presente capitolato. Tale contabilità deve essere approvata dalla commissione.
Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale, firmato dagli esecutori e, se presenti, dagli incaricati dell’impresa.


Art. 34
Risultati del collaudo

I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono:

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l’impresa per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico–prestazionali previste dal presente capitolato, che non siano emersi al momento della collaudazione, ma vengano in seguito accertate.
Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche od ai campioni testati.
L’impresa ha l’obbligo di ritirare e di sostituire o di sistemare in caso di non perfetto funzionamento – a sua cura e spesa – i beni non accettati al collaudo entro 10 giorni dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti l’avvenuto rifiuto, o dalla data della lettera raccomandata dell’Amministrazione di notifica del rifiuto, ove l’impresa non abbia presenziato al collaudo.


Art. 35
Penalità

L’impresa aggiudicataria nell’esecuzione della fornitura prevista dal presente capitolato, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti la fornitura stessa.
Ove si verifichino inadempienze dell’impresa nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dall’Amministrazione appaltante penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato.
Saranno, comunque, applicate le seguenti penali nei casi di ritardo nella consegna e carenze qualitative:

  1. Ritardo nella consegna:
    Nei casi di ritardata consegna, rispetto ai termini di cui all’art. 25 del presente capitolato, non imputabile a cause di forza maggiore, qualora l’Amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di cui al successivo art. 37, la ditta è tenuta al pagamento di una penale pecuniaria fino ad un massimo del 3% per ogni settimana di ritardo calcolata sull’ammontare dell’intera fornitura. Si precisa che, trascorso il termine concordato per la consegna, senza che la stessa abbia avuto luogo, l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutare le merci e rifornirsi altrove, addebitando alla ditta l’eventuale differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivamente pagato, salva ed impregiudicata l’azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
  2. Carenze qualitative:
    Per accertate carenze qualitative della fornitura o inutilizzabilità di elementi della fornitura, sarà applicata una penale del 5% dell’importo netto della fornitura carente, oltre alla sostituzione della merce rifiutata, salvo il caso di merce fornita sostanzialmente difforme da quanto richiesto nel capitolato d’oneri, ipotesi per la quale si procederà ai sensi dell’art. 1456 c.c..
    Le penalità di cui sopra verranno notificate all’impresa fornitrice, previa contestazione scritta della Procura Generale di Brescia.
    Decorsi 8 giorni dal ricevimento della stessa, le penalità si intenderanno accettate.
    Si precisa inoltre che, l’aver riportato più di tre penali, potrà costituire legittimo motivo per una risoluzione contrattuale ai sensi del successivo art. 37 del presente capitolato.
    Al verificarsi di tale fattispecie, inoltre, l’impresa potrà non essere ammessa a partecipare alle gare analoghe indette dalla stessa Amministrazione.
    L’importo complessivo delle penali, comminate ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10% dell’importo contrattuale.
    Qualora i ritardi e/o le carenze qualitative siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l’art. 36 del presente Capitolato.

Art. 36
Risoluzione

Qualora l’impresa risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Capitolato, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c..
Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, l’Amministrazione appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione scritta all’impresa.
Le parti concordano che si considera inadempienza grave l’aver riportato più di tre penali.
L’Amministrazione si riserva di non ammettere alla partecipazione a gare analoghe le imprese che si sono rese responsabili di grave inadempienza in danno dell’Amministrazione stessa.
La risoluzione del contratto, fa sorgere a favore dell’Amministrazione il diritto di assicurare l’esecuzione della fornitura, affidando la fornitura all’impresa che segue immediatamente in graduatoria o ad altra impresa. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione.
L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta, per il fatto che ha determinato la risoluzione.


Art. 37
Risoluzione di diritto

Fatto salvo quanto genericamente stabilito dall’art. 1453 c.c., in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché all’articolo precedente, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c., le seguenti fattispecie:

  1. apertura di una procedura di fallimento a carico dell’Impresa o coinvolgimento della stessa in procedure concorsuali;
  2. messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività dell’Impresa;
  3. impiego di personale non dipendente dell’Impresa;
  4. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
  5. interruzione non giustificata della fornitura;
  6. subappalto totale della fornitura;
  7. revoca delle licenze o di qualsiasi tipo di autorizzazione, per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
  8. in caso di frode o grave inadempimento nell’adempimento degli obblighi contrattuali;
  9. comminazione di n. 3 penalità;
  10. applicazione di penalità in misura superiore al 10% dell’importo contrattuale;
  11. inosservanza dell’obbligo di segretezza di cui all’art. 43 del presente capitolato.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 1456 c.c., ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando la Procura Generale di Brescia dichiara all’impresa che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa.
In ognuna delle ipotesi sopra previste, l’Amministrazione appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.
Ai sensi dell’art. 1454 c.c., quando, nel corso del contratto, l’Amministrazione accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale l’impresa aggiudicataria si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.
La risoluzione del contratto, fa sorgere a favore dell’Amministrazione il diritto di assicurare l’esecuzione della fornitura affidandola all’impresa che segue immediatamente in graduatoria o ad altra impresa. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’impresa, per il fatto che ha determinato la risoluzione.


Art. 38
Fallimento dell’appaltatore o morte del titolare

Il fallimento del fornitore comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.
Qualora il fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Qualora il fornitore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione della fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.


Art. 39
Rifusione danni e rimborsi spese

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, qualora la ditta aggiudicataria, opportunamente avvisata, non adempia, l’Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenuta sulla cauzione definitiva, che dovrà essere eventualmente integrata.


Art. 40
Foro competente

In caso di controversie è competente il Foro di Brescia.


Art. 41
Altre norme
  1. Nell’esecuzione del contratto l’impresa si obbliga ad osservare ed applicare integralmente, tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali (territorio di Brescia) integrativi degli stessi, nonché tutte le norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
    In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertata dall’Amministrazione o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione medesima comunicherà alla ditta ed anche all’Ispettorato suddetto