Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi
Ufficio III

 

Procedura comunitaria per la fornitura di autovetture protette con livello di protezione non inferiore a B4

 

CAPITOLATO TECNICO

 

Indice

  1. PREMESSA
  2. AMBITO DI RIFERIMENTO
  3. OGGETTO DELLA FORNITURA
  4. DESCRIZIONE DELL’AUTOVETTURA
    4.1 Requisiti minimi dell’autovettura
    4.2 Sorveglianza e controllo durante le lavorazioni
    4.3 Collaudi
    4.4 Ricambi
    4.5 Luogo e termini di consegna
    4.6 Documentazione di riscontro
    4.7 Rete di assistenza
  5. CONTROLLO DURANTE LE LAVORAZIONI

 

1. PREMESSA

Il presente capitolato descrive i requisiti minimi richiesti per la fornitura di 70 autovetture – berline – con classe di protezione non inferiore a B4. I concorrenti, sulla base del presente capitolato, dovranno presentare l’offerta per 70 autovetture, le cui caratteristiche non dovranno essere inferiori a quelle previste nel presente capitolato. Allo scopo di determinare l’offerta economica più vantaggiosa verranno considerate le sole caratteristiche indicate nel presente capitolato e valutate con le modalità indicate nella lettera di invito.


2. AMBITO DI RIFERIMENTO

Il Ministero della Giustizia, per assicurare la protezione di quei Magistrati che, per la loro particolare attività sono esposti a rischio, il cui livello è stato determinato da provvedimento ufficiale dell’UCIS ai sensi del DM 23 maggio 2003 del Ministero dell’Interno, ha la necessità di provvedere all’acquisizione di almeno 70 autovetture protette, con grado di protezione B4, da destinare alla sostituzione di quelle più vetuste e in peggiore stato di manutenzione;
pertanto è indispensabile ed indifferibile l’acquisizione delle autovetture sotto descritte per consentire la regolare attività istituzionale dei magistrati sottoposti a protezione.


3. OGGETTO DELLA FORNITURA

La fornitura riguarda:

  1. l’approvvigionamento di 70 autovetture protette, con l’opzione – da esercitarsi entro 18 mesi dall’aggiudicazione della presente gara – di altre 50, di classe non inferiore a B4, secondo le prescrizioni delle normative UNI EN 1063–1522–1523, nonché del DM trasporti e navigazione del 3 febbraio 1998 n. 332, berline.

L’autovettura richiesta dovrà essere collaudata e consegnata nei termini di cui ai successivi capitoli 4.3 e 4.5.


4. DESCRIZIONE DELL’AUTOVETTURA

4.1 Requisiti minimi dell’autovettura

4.1.1. Carrozzeria
Parametri qualitativi valutati
  • pavimento, inteso come fondo dell’autovettura, realizzato con almeno 9 strati di KEVLAR e, comunque, resistente allo scoppio di granata mod. OD/82 con contenuto di miscela esplosiva di grammi 286 e debitamente certificato;
  • bocca da fuoco supplementare in posizione antero–centrale.

4.1.2. Sterzo

4.1.3. Freni

4.1.4. Motore
Parametri qualitativi valutati
  • maggior potenza espressa in Kw e fino a 200 Kw;
  • trazione integrale;
  • sistemi che consentono il contenimento dei consumi energetici.

4.1.5. Frizione

4.1.6. Cambio di velocità

4.1.7. Impianto elettrico

4.1.8. Pneumatici

4.1.9. Sicurezza attiva
Parametri qualitativi valutati
  • sistema di controllo elettronico della trazione;
  • controllo automatico dell’assetto di marcia.

4.1.10. Dotazioni e accessori
Parametri qualitativi valutati
  • sistema automatico antincendio nel vano motore;
  • airbag posteriori, testa passeggero e laterali;
  • volante regolabile;
  • proiettori esterni regolabili automaticamente secondo l’assetto della strada;
  • parabrezza riscaldabile.

4.1.11. Verniciatura
Parametro qualitativo valutato
  • utilizzo di vernici ecologiche o che, comunque, rispettino le risorse ambientali.

4.1.12. Documentazione
L’autovettura dovrà essere dotata di:
  • n. 1 carta di riconoscimento dell’autovettura (vedi capitolo 5);
  • n. 1 libretto uso e manutenzione;
  • n. 1 catalogo delle parti di ricambio o microfiche o supporto informatico;
  • n. 1 elenco dei punti di assistenza e scadenziario per la manutenzione programmata.
Nell’offerta tecnica dovrà essere depositata 1 copia della documentazione di cui sopra.

4.1.13. Garanzia e assistenza
La garanzia dovrà essere totale, anche per gli accessori, e prestata per 3 anni o 100.000 Km.
L’offerente dovrà fornire una garanzia per la verniciatura per tre anni e di sei anni sulla corrosione passante.

4.2 Sorveglianza e controllo durante le lavorazioni

L’Amministrazione della Giustizia si riserva la facoltà di controllare le lavorazioni durante la produzione dell’autovettura. A tal fine la società dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione il manuale di controllo qualità interno conforme al Sistema di Qualità adottato dalla società.
Il personale incaricato di effettuare il controllo delle lavorazioni ha il compito di accertare che le caratteristiche costruttive corrispondano a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica ivi comprese le prove balistiche di resistenza della protezione.
La società fornitrice, qualora richiesto dall’Amministrazione, dovrà permettere l’accesso nei propri laboratori agli incaricati del controllo, fornire loro le indicazioni che venissero eventualmente richieste, nonché mettere a disposizione degli stessi gli apparecchi ed i dispositivi occorrenti per le prove, verifiche, accertamenti e collaudo dei materiali utilizzati dalla società nella esecuzione del contratto.
La società fornitrice dovrà inoltre mettere a disposizione dei rappresentanti dell’Amministrazione le specifiche, le norme tecniche, i disegni costruttivi ed ogni altro documento utile per lo svolgimento del loro incarico. Si intende che le verifiche di cui sopra sono fatte allo scopo di controllare la rispondenza degli allestimenti e dei materiali impiegati a quanto previsto nel capitolato tecnico e nell’offerta tecnica, e non esimono in alcun modo la società dalle responsabilità che possano derivarle in caso di esito negativo del collaudo della fornitura.

4.3 Collaudi

4.3.1. Collaudo tecnico autovettura
Le autovetture dovranno essere disponibili al collaudo entro 180 giorni solari a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.
La comunicazione di disponibilità al collaudo dovrà essere inviata all’Amministrazione in anticipo rispetto al termine massimo. La comunicazione di disponibilità al collaudo, in ogni caso, non potrà essere effettuata oltre il termine massimo di cui sopra.

Il collaudo delle autovetture verrà svolto da una apposita Commissione nominata dall’Amministrazione della Giustizia presso la sede che verrà individuata dalla stessa, con lo scopo di accertare la sua rispondenza ai requisiti richiesti dal capitolato tecnico.
L’Amministrazione si riserva di richiedere alla società di apportare gli adeguamenti che si rendessero necessari per il corretto impiego del veicolo, al fine di verificare la perfetta rispondenza ai requisiti richiesti ed offerti. In sede di collaudo verrà verificata anche la documentazione di cui al punto 4.1.6.

Il collaudo comprenderà:

  • esame generale, comprendente verifica statica del mezzo secondo la procedura del bollettino di collaudo;
  • prova pratica d’impiego. La prova, di norma non superiore a 100 Km o ad un’ora di funzionamento, verrà effettuata su strada, pista, o terreno a diverso andamento altimetrico e planimetrico con il veicolo anche a pieno carico, secondo la tipologia del veicolo stesso. Restano, comunque, a carico della società, gli oneri relativi al collaudo ovunque esso venga svolto.

Il personale per il collaudo statico e dinamico, le zavorre, nonché tutti gli apparecchi, i dispositivi e le strumentazioni occorrenti per le prove, verifiche ed accertamenti, ove dovessero essere effettuate negli stabilimenti della società, dovranno essere messi a disposizione a cura e spese della società.
L’Amministrazione avrà la facoltà di sostituire i tecnici, messi a disposizione dalla società, con altri di sua fiducia per tutte o parte delle prove, fermo restando il diritto di assistenza alle prove stesse di personale della società.
La polizza assicurativa della targa prova, da presentare in sede di collaudo, dovrà comprendere la copertura dei rischi derivanti dalle prove di cui sopra.
Sono a carico della società:

  1. l’assistenza di proprio personale per l’effettuazione del collaudo;
  2. tutte le spese necessarie per l’esecuzione del collaudo (carburanti, lubrificanti, apparecchi e materiali comunque necessari per le operazioni di collaudo, assicurazioni del personale);
  3. le operazioni di ripulitura, ritoccatura della verniciatura e la riparazione delle piccole avarie che si dovessero eventualmente verificare durante l’esecuzione del collaudo;
  4. la messa a disposizione dei collaudatori dell’Amministrazione dei dispositivi di protezione individuale necessari per il tipo specifico di collaudo.

In sede di collaudo la società dovrà presentare:

  • certificato di omologazione in copia rilasciato dai competenti organi della MCTC e, per ciascun veicolo, il certificato di conformità e dell’anno di costruzione dell’autovettura;
  • documentazione comprovante il superamento delle prove di resistenza balistica per la classe B4 rilasciato dal competente Ente o organismo qualificato del Paese di in cui sono ubicati gli stabilimenti di produzione della società.


4.3.2. Collaudo balistico
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, prima della consegna delle autovetture e del collaudo tecnico, il collaudo balistico delle autovetture offerte. Ove l’Amministrazione ritenga di effettuare il predetto collaudo lo stesso sarà effettuato nel modo seguente:
  1. prove sul prototipo o su uno dei veicoli, oggetto della fornitura, messo a disposizione:
    Le prove sul prototipo o su uno dei veicoli oggetto della fornitura, scelto dalla Commissione incaricata del collaudo fra quelli forniti, verranno eseguite presso un poligono che consenta di ospitare il veicolo completo e sul quale potrà essere effettuato il tiro.

    Le prove balistiche saranno effettuate con i tipi di munizionamento previsti in relazione al livello di protezione minima B4.
    Potrà essere utilizzata solo una parte del veicolo qualora l’Amministrazione ritenga che ciò sia sufficiente per accertare la resistenza balistica dei veicoli.
    I colpi saranno esplosi da una distanza non inferiore a 5 metri con i punti di impatto distanziati di almeno 120 millimetri e con le angolazioni che l’Amministrazione riterrà più opportune.
    Il numero totale massimo di colpi sparati sarà di 24.
    I materiali balistici dovranno trattenere sia i colpi che eventuali schegge.
    A tal fine sarà posizionato all’interno della cellula, ad una distanza stabilita dalla Commissione, un testimone balistico costituito da un cartoncino di spessore massimo di 0,2 mm..
    La prova balistica avrà esito positivo se il predetto testimone non risulterà intaccato in maniera passante.

    Tutte le spese sono a carico della società comprese quelle per le armi necessarie al collaudo.

4.4 Ricambi

La società dovrà garantire la fornitura delle parti di ricambio del veicolo per un periodo di almeno 10 anni dalla consegna dell’ultimo veicolo. Tali ricambi dovranno essere mantenuti a listino almeno per la durata suddetta.

4.5 Luogo e termini di consegna

I veicoli dovranno essere consegnati presso gli Enti indicati da questa Amministrazione centrale entro 30 giorni solari decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione dell'esito positivo dell'avvenuto collaudo.
Nel periodo di tempo che le autovetture, collaudate e accettate, restano presso i locali dell’aggiudicatario questo si impegna a ricoverarle e custodirle senza alcun compenso. Durante tale periodo le spese per la custodia saranno a carco dell’aggiudicatario come la responsabilità per gli eventuali danni subiti dalle autovetture medesime.
Parametro qualitativo valutato
  • minor tempo di consegna.

4.6 Documentazione di riscontro

L’offerente dovrà fornire adeguata documentazione dalla quale risultino i tempi di consegna dell’autovettura nella sede indicata dall’Amministrazione nel rispetto sia di quelli massimi previsti nella lettera di invito che di quelli migliorativi che la società potrà offrire valutabili secondo le modalità indicate nella lettera stessa ai fini dell’applicazione delle penali.

4.7 Rete di assistenza

La società dovrà presentare, in sede di offerta, l’elenco dei punti di assistenza, anche non esclusivi, presenti sul territorio nazionale che assicurino:
Parametro qualitativo valutato
  • numero maggiore di centri di assistenza.

 

5. CONTROLLO DURANTE LE LAVORAZIONI

L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare il controllo delle lavorazioni in qualunque stadio della loro esecuzione. A tal uopo, la società dovrà permettere l’accesso nelle officine proprie o a quelle delle Ditte subfornitrici, ai delegati dell’Amministrazione ed a farli accompagnare da personale tecnico in grado di fornire le eventuali indicazioni richieste, nonché mettere a disposizione i banchi prova, gli apparecchi ed i dispositivi occorrenti per effettuare le prove, le verifiche e gli accertamenti necessari inerenti le lavorazioni per manutenzione o riparazione previste dal pacchetto di efficienza operativa. Il tempo impiegato dall’Amministrazione per il controllo sarà defalcato da quello necessario per le riparazioni. In ogni caso tale tempo non può essere superiore ad un terzo di quello previsto per le attività di riparazione di cui sopra.


IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Mele