Art. 4
(Norme di coordinamento)
1. L'esecuzione delle forme di cooperazione previste al Titolo IV della Convenzione è consentita, nei limiti di cui all'articolo 2 della Convenzione medesima, alle Autorità indicate nell'articolo 4, paragrafo 7, della stessa.
2. Per lo svolgimento delle forme di cooperazione particolari di cui al Titolo IV della Convenzione che comportano, l'esecuzione, l'omissione o il ritardo di atti di polizia giudiziaria, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente dà immediato avviso, anche orale, all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente, che autorizza con decreto.
3. Nel caso di esecuzione delle operazioni di cui agli articoli 20, 21 della Convenzione nel territorio nazionale, da parte di funzionari degli altri Stati contraenti, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente dà immediato avviso, anche orale, all'Autorità Giudiziaria competente, che autorizza con decreto.
4. In ogni caso, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente trasmette, senza ritardo, motivato rapporto all'Autorità Giudiziaria.
5. I funzionari degli altri Stati contraenti che prendono parte nel territorio nazionale alle squadre investigative costituite ai sensi dell'articolo 24 della Convenzione, non rivestono la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
6. L'Autorità Giudiziaria adita ai sensi dei commi 2 e 3, può disporre diversamente ed impartire le disposizioni per l'esecuzione dell'operazione richiesta. Nei casi d'urgenza, la stessa Autorità Giudiziaria, può assumere le proprie determinazioni anche oralmente, ma il relativo provvedimento è emesso entro le successive quarantotto ore.
7. Nei casi previsti dagli articoli 22 e 23 della Convenzione, le relative operazioni sono eseguite con le modalità di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n.146.
8. Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, concernente il codice in materia di protezione di dati personali, per quanto riguarda la protezione dei dati trattati in attuazione della Convenzione.