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Disegno di legge recante: “Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 13 alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, concernente l'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze, fatto a Vilnius il 3 maggio 2002.”
(approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 novembre 2007)

RELAZIONE

    Art. 1 - (Autorizzazione alla ratifica)
    Art. 2 - (Ordine di esecuzione)
    Art. 3 - (Entrata in vigore)

 



Art. 1
(Autorizzazione alla ratifica)

1.Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo n. 13 alla Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, concernente l'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze, fatto a Vilnius il 3 maggio 2002.


Art. 2
(Ordine di esecuzione)

1.Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 del Protocollo stesso.


Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.







Ultima modifica: 14/05/2008