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Disegno di legge recante: "Disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali.".
(approvato dal Consiglio dei Ministri nella
seduta del 30 giugno 2006)
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Art. 1
(Interventi umanitari, di stabilizzazione, di
ricostruzione e di cooperazione).
1. E`autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro 33.320.634 per la
prosecuzione della missione umanitaria, di
stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq,
di cui all'articolo 39-vicies bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51.
2. Nell'ambito degli obiettivi e delle
finalita` individuati nella risoluzione delle
Nazioni Unite n. 1637 dell'8 novembre
2005, le attivita` operative della missione di
cui al comma 1 sono finalizzate alla realizzazione
o prosecuzione di interventi nei
settori di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1o
agosto 2003, n. 219, e di iniziative concordate
con il Governo iracheno e destinate,
prioritariamente:
a) al sostegno dello sviluppo sociosanitario
in favore delle fasce piu` deboli
della popolazione;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) alla formazione nei settori della
pubblica amministrazione, delle infrastrutture,
della informatizzazione e della
gestione dei servizi pubblici;
d) al sostegno dello sviluppo socioeconomico;
e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.
3. Al capo della rappresentanza diplomatica
italiana a Baghdad e` affidata la
direzione in loco della missione di cui al
comma 1.
4. Per le finalita` e nei limiti temporali
previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli
affari esteri e` autorizzato, nei casi di
necessita` e urgenza, a ricorrere ad acquisti
e lavori da eseguire in economia, anche in
deroga alle disposizioni di contabilita` generale
dello Stato.
5. Per le finalita` e nei limiti temporali
previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli
affari esteri e` autorizzato ad affidare incarichi
temporanei di consulenza anche a
enti e organismi specializzati e a stipulare
contratti di collaborazione coordinata e
continuativa con personale estraneo alla
pubblica amministrazione, in possesso di
specifiche professionalita` , in deroga a
quanto stabilito dall'articolo 1, comma 9,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
6. Per quanto non diversamente previsto,
alla missione di cui al comma 1 si
applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3,
commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 2 e
3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003,
n. 165, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o agosto 2003, n. 219.
7. Per l'affidamento degli incarichi e
per la stipula dei contratti di cui all'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 10
luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1o agosto 2003,
n. 219, si applicano altresı` le disposizioni
di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.
8. Lo stanziamento di cui all'articolo 9,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2005, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e` incrementato,
per l'anno 2006, della somma di
euro 200.000.
9. E`autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro 181.070 per l'invio
in missione di personale non diplomatico
presso l'Ambasciata d'Italia a Baghdad. Il
relativo trattamento economico e` determinato
secondo i criteri di cui all'articolo
204 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni.
10. Per la realizzazione di interventi di
cooperazione in Afghanistan e Sudan, destinati
ad assicurare il miglioramento delle
condizioni di vita della popolazione e`
autorizzata la spesa di euro 17.500.000 a
integrazione degli stanziamenti di cui alla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati
nella Tabella C - Ministero degli
affari esteri della legge 23 dicembre 2005,
n. 266. Detti interventi sono finalizzati
alla realizzazione di iniziative destinate,
tra l'altro, al sostegno dello sviluppo sociosanitario
in favore delle fasce piu` deboli
della popolazione.
11. E`
autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro 2.000.000, da iscrivere
in apposito capitolo di bilancio nell'ambito
dell'unita` previsionale di base
12.1.2.2 del Ministero degli affari esteri
per la partecipazione dell'Italia ai Fondi
fiduciari della NATO destinati all'assistenza
e al reinserimento nella vita civile
del personale militare in esubero in Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro.
12. E`
autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro 199.895 per lo svolgimento
in Italia del corso di formazione per
magistrati e funzionari iracheni, a cura del
Ministero della giustizia, nell'ambito della
missione integrata dell'Unione europea denominata
EUJUST LEX, di cui all'articolo
39-vicies bis, commi 7 e 8, del decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006,
n. 51.
13. Nei limiti dello stanziamento di cui
al comma 12, con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite
la misura delle indennita` orarie e dei
rimborsi forfetari delle spese di viaggio per
i docenti e gli interpreti, la misura delle
indennita` giornaliere e delle spese di vitto
per i partecipanti ai corsi e la misura delle
spese per i sussidi didattici.
14. E`
autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro 5.010.000 per interventi
urgenti o acquisti e lavori da
eseguire in economia, anche in deroga alle
disposizioni di contabilita` generale dello
Stato, disposta nei casi di necessita` e
urgenza dai comandanti dei contingenti
militari che partecipano alle missioni di
cui alla presente legge, al fine di sopperire
a esigenze di prima necessita` della popolazione
locale, compreso il ripristino dei
servizi essenziali.
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Art. 2
(Missioni internazionali delle Forze armate
e delle Forze di polizia).
1. E`
autorizzata la spesa di euro
129.381.507 per la fase di rientro, entro
l'autunno 2006, del contingente militare
che partecipa alla missione internazionale
in Iraq, denominata Antica Babilonia, di
cui all'articolo 39-vicies bis , comma 9, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito, con modificazioni, dalla legge
23 febbraio 2006, n. 51.
2. E`
autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro 550.268 per la
proroga della partecipazione di esperti
militari italiani alla riorganizzazione dei
Ministeri della difesa e dell'interno iracheni,
nonche´ alle attivita` di formazione e
addestramento del personale delle Forze
armate irachene, di cui all'articolo 39-vicies bis, comma 11, del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51.
3. E`
autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro 136.631.975 per la
proroga della partecipazione di personale
militare alla missione internazionale in
Afghanistan, denominata International Security
Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo
39-vicies semel, comma 2, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito, con modificazioni, dalla legge
23 febbraio 2006, n. 51.
4. E`
autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro 25.569.180 per la
proroga della partecipazione di personale
militare alla missione multinazionale nel
Golfo arabico gia` denominata Resolute
Behaviour, operante nel quadro della missione
Enduring Freedom, e alla missione
nel Mediterraneo Active Endeavour, a essa
collegata, di cui all'articolo 39-vicies semel,
comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
5. E`autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro 95.174.625 per la
proroga della partecipazione di personale
militare alle missioni internazionali, di cui
all'articolo 39-vicies semel, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito, con modificazioni, dalla legge
23 febbraio 2006, n. 51, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit
(MSU), in Kosovo;
b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;
c) Criminal Intelligence Unit (CIU), in
Kosovo;
d) Albania 2, in Albania.
6. E`
autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro 28.861.078 per la
proroga della partecipazione di personale
militare alla missione dell'Unione europea
in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA,
di cui all'articolo 39-vicies semel ,
comma 4, del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51,
nel cui ambito opera la missione denominata
Integrated Police Unit (IPU).
7. E`
autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro 641.286 per il
sostegno logistico della compagnia di fanteria
rumena, che partecipa alla missione
denominata Joint Enterprise, di cui all'articolo
39-vicies semel, comma 19, del decreto-
legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23
febbraio 2006, n. 51.
8. E`
autorizzata, fino a1 31 dicembre
2006, la spesa di euro 45.665 per la
partecipazione di personale dell'Arma dei
carabinieri alla missione in Kosovo, denominata
European Union Planing Team
(EUPT), di cui all'azione comune 2006/
304/PESC del Consiglio, del 10 aprile 2006.
9. E`
autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro 761.702 per la
proroga della partecipazione di personale
militare alla missione internazionale denominata
Temporary International Presence
in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo
39-vicies semel, comma 6, del decretolegge
30 dicembre 2005, n. 273, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51.
10. E`
autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro 510.598 per la
proroga della partecipazione di personale
militare alla missione dell'Unione europea
di assistenza alle frontiere per il valico di
Rafah, denominata European Union Border
Assistance Mission in Rafah (EUBAM
Rafah), di cui all'articolo 39-vicies semel,
comma 10, del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
11. E`
autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro 167.692 per la
proroga della partecipazione di personale
militare alla missione nella regione del
Darfur in Sudan, denominata AMIS II, di
cui all'articolo 39-vicies semel , comma 7,
del decreto-legge 30 dicembre 2005,
n. 273, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 febbraio 2006, n. 51.
12. E`
autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro 201.296 per la
proroga della partecipazione di personale
militare alla missione di polizia dell'Unione
europea nella Repubblica democratica
del Congo, denominata EUPOL
Kinshasa, di cui all'articolo 39-vicies semel,
comma 9, del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
13. E`
autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro 4.523.032 per la
partecipazione di personale militare alla
missione militare a sostegno della missione
di osservazione delle Nazioni Unite nella
Repubblica democratica del Congo, denominata
EUFOR RD CONGO, di cui all'azione
comune 2006/319/PESC del Consiglio,
del 27 aprile 2006.
14. E`
autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro 126.303 per la
proroga della partecipazione di personale
militare alla missione delle Nazioni Unite
denominata United Nations Peacekeeping
Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo
39-vicies semel, comma 11, del decreto-
legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23
febbraio 2006, n. 51.
15. E`
autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro 95.432 per la
proroga della partecipazione di personale
del Corpo della guardia di finanza alla
missione denominata United Nations Mission
in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo
39-vicies semel, comma 3, lettera d), del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito, con modificazioni, dalla legge
23 febbraio 2006, n, 51.
16. E`
autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro 482.804 per la
partecipazione di personale del Corpo
della guardia di finanza alla missione
ISAF.
17. E`
autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro 582.293 per la
proroga della partecipazione di personale
della Polizia di Stato alla missione denominata
United Nations Mission in Kosovo
(UNMIK), di cui all'articolo 39-vicies semel ,
comma 20, del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 febbraio 2006,
n. 51.
18. E`
autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro 4.159.702 per la
proroga dei programmi di cooperazione
delle Forze di polizia italiane in Albania e
nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo
39-vicies semel, comma 21, del decreto-
legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23
febbraio 2006, n. 51.
19. E`
autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro 581.491 per la
proroga della partecipazione di personale
dell'Arma dei carabinieri alla missione in
Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di
cui all'articolo 39-vicies semel, comma 22,
del decreto-legge 30 dicembre 2005,
n. 273, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 febbraio 2006, n. 51.
20. E`
autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro 136.754 per la
proroga della partecipazione di personale
della Polizia di Stato alle attivita` per
l'istituzione di una missione dell'Unione
europea di assistenza alla gestione delle
frontiere e dei controlli doganali in Moldavia
e Ucraina, di cui all'articolo 39-vicies
semel, comma 24, del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51.
21. E`
autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro 31.828 per la
partecipazione di personale della Polizia
di Stato alla missione in Palestina, denominata
European Union Police Mission for
the Palestinian Territories (EUPOL COPPS),
di cui all'azione comune 2005/797/
PESC del Consiglio, del 14 novembre 2005,
con compiti di assistenza alla polizia civile
palestinese.
22. E`
autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro 102.708, determinata
ai sensi dell'articolo 204 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e successive modificazioni, per
l'invio in Afghanistan di un funzionario
diplomatico con l'incarico di consigliere
diplomatico del comandante del contingente
militare che partecipa alla missione
ISAF, di cui all'articolo 39 vicies semel,
comma 15, del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
23. Con decorrenza dalla data di entrata
nel territorio, nelle acque territoriali
e nello spazio aereo dei Paesi interessati e
fino alla data di uscita dagli stessi per il
rientro nel territorio nazionale, al personale
che partecipa alle missioni di cui alla
presente legge e` corrisposta per tutta la
durata del periodo, in aggiunta allo stipendio
o alla paga e agli altri assegni a
carattere fisso e continuativo, l'indennita`
di missione di cui al regio decreto 3 giugno
1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate,
detraendo eventuali indennita` e
contributi corrisposti agli interessati direttamente
dagli organismi internazionali:
a) misura del 98 per cento al personale
militare che partecipa alle missioni
MSU, Joint Enterprise, Albania 2 e ALTHEA,
nei Balcani, TIPH 2 ed EUBAM
Rafah, in Medio Oriente, nonche´ al personale
del Corpo della guardia di finanza
e della Polizia di Stato che partecipa alla
missione UNMIK in Kosovo;
b) misura del 98 per cento, calcolata
sulla diaria prevista con riferimento ad
Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, al
personale militare che partecipa alle missioni
Antica Babilonia in Iraq, Enduring
Freedom, Active Endeavour e ISAF in Afghanistan;
c) misura intera al personale della
Polizia di Stato che partecipa alla missione
in Moldavia e Ucraina e alla missione
EUPOL COPPS;
d) misura intera incrementata del 30
per cento, se non usufruisce, a qualsiasi
titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale
militare che partecipa alla missioni
CIU ed EUPT, nei Balcani, AMIS II, EUPOL
Kinshasa ed EUFOR RD CONGO, in
Africa, UNFICYP, a Cipro, e al personale
dell'Arma dei carabinieri che partecipa
alla missione EUPM, in Bosnia-Erzegovina;
e) misura intera incrementata del 30
per cento, calcolata sulla diaria prevista
con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati
Arabi e Oman, al personale che,
nell'ambito della missione Antica Babilonia
in Iraq, e` impiegato nella NATO Training
Mission (NTM), agli esperti militari impiegati
in Iraq, nonche´ al personale militare
impiegato in Bahrain e nella cellula nazionale
interforze operante a Tampa, se
non usufruiscono, a qualsiasi titolo, di
vitto e alloggio gratuiti;
f) misura intera incrementata del 30
per cento, calcolata sul trattamento economico
all'estero previsto con riferimento
ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman,
al consigliere diplomatico del comandante
del contingente militare che partecipa alla
missione ISAF, in Afghanistan.
24. Al personale che partecipa ai
programmi di cooperazione delle Forze di
polizia italiane in Albania e nei Paesi
dell'area balcanica si applica il trattamento
economico previsto dalla legge 8
luglio 1961, n. 642, e l'indennita` speciale,
di cui all'articolo 3 della medesima legge,
nella misura del 50 per cento dell'assegno
di lungo servizio all'estero.
25. E`
autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro 8.747 per l'attribuzione
del trattamento assicurativo previsto
dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002,
n. 15, al personale dell'Arma dei carabinieri
impiegato in Iraq per il servizio di
protezione e sicurezza dell'Ambasciata
d'Italia e del Consolato generale.
26. Al personale militare che partecipa
alle missioni Antica Babilonia, Enduring
Freedom, Active Endeavour e ISAF si applicano
il codice penale militare di guerra
e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre
2001, n. 421, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
27. Al personale militare che partecipa
alle missioni MSU, Joint Enterprise, CIU,
Albania 2, ALTHEA, EUPT, UNMIK ed
EUPM, nei Balcani, TIPH 2 ed EUBAM
Rafah, in Medio Oriente, AMIS II, EUPOL
Kinshasa ed EUFOR RD CONGO, in
Africa, UNFICYP, a Cipro, si applicano il
codice penale militare di pace e l'articolo
9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6,
del decreto-legge 1o dicembre 2001,
n. 421, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 gennaio 2002, n. 6.
28. I reati commessi dallo straniero in
territorio iracheno o afgano, a danno dello
Stato o di cittadini italiani partecipanti
alle missioni Antica Babilonia, Enduring
Freedom, Active Endeavour e ISAF, sono
puniti sempre a richiesta del Ministro
della giustizia e sentito il Ministro della
difesa per i reati commessi a danno di
appartenenti alle Forze armate.
29. Per i reati di cui al comma 28 la
competenza territoriale e` del Tribunale di
Roma.
30. Le disposizioni in materia contabile
previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-
legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni
di materiali d'armamento, di
equipaggiamenti individuali e di materiali
informatici e si applicano entro il limite
complessivo di euro 50.000.000 a valere
sullo stanziamento di cui all'articolo 3.
31. I mezzi e materiali, escluso il materiale
d'armamento di cui alla legge 9
luglio 1990, n. 185, utilizzati a supporto
dell'attivita` operativa di unita` militari all'estero,
per i quali non risulta conveniente
il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, su disposizione degli ispettorati o
comandi logistici di Forza armata, previa
autorizzazione del Capo di stato maggiore
della difesa, possono essere ceduti, direttamente
e a titolo gratuito nelle localita` in
cui si trovano, alle Forze armate e alle
Forze di polizia estere, ad autorita` locali,
a organizzazioni internazionali non governative
ovvero a organismi di volontariato e
di protezione civile, prioritariamente italiani,
ivi operanti. Con decreto ministeriale
si provvede a disciplinare le modalita`
attuative.
32. Il Ministero della difesa e` autorizzato
a cedere a titolo gratuito al Governo
iracheno sei motovedette del Corpo delle
capitanerie di porto dismesse alla data di
entrata in vigore della presente legge.
33. I periodi di comando, di attribuzioni
specifiche, di servizio e di imbarco
svolti dagli ufficiali delle Forze armate e
dell'Arma dei carabinieri presso i comandi,
le unita` , i reparti e gli enti costituiti
per lo svolgimento delle missioni
internazionali di cui alla presente legge
sono validi ai fini dell'assolvimento degli
obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3
allegate ai decreti legislativi 30 dicembre
1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e
successive modificazioni.
34. Per le esigenze connesse con le
missioni internazionali, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 64 della legge 10
aprile 1954, n. 113, nell'anno 2006 possono
essere richiamati in servizio a domanda,
secondo le modalita` di cui all'articolo
25 del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, e successive modificazioni,
gli ufficiali appartenenti alla riserva di
complemento, nei limiti del contingente
stabilito dalla legge di bilancio per gli
ufficiali delle forze di completamento.
35. Per quanto non diversamente previsto,
alle missioni militari internazionali
di cui alla presente legge si applicano gli
articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi
1 e 2, 9 e 13 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
36. E`
autorizzata, per l'anno 2006, la
spesa di euro 300.000 per la prosecuzione
dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento
dei livelli di uranio e di altri
elementi potenzialmente tossici presenti in
campioni biologici di militari impiegati
nelle missioni internazionali, al fine di
individuare eventuali situazioni espositive
idonee a costituire fattore di rischio per la
salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 marzo
2004, n. 68.
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Art. 3
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione
delle disposizioni della presente legge, pari
complessivamente a euro 488.039.565 per
l'anno 2006, si provvede, quanto a euro
457.858.000, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 1, comma 97, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e, quanto a euro
30.181.565, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito
dell'unita` previsionale di base di parte
corrente « Fondo speciale » dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2006, allo scopo
parzialmente utilizzando gli accantonamenti
relativi ai sottoindicati Ministeri,
nella misura di seguito specificata:
Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, quanto a euro 10.039.565;
Ministero degli affari esteri, quanto a
euro 2.000.000;
Ministero dell'istruzione, dell'universita`
e della ricerca, quanto a euro
3.700.000;
Ministero dell'interno, quanto a euro
8.800.000;
Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, quanto a euro 642.000;
Ministero delle politiche agricole e
forestali, quanto a euro 5.000.000.
2. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e` autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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Art. 4
(Disposizioni finali).
1. In relazione a quanto previsto dalle
disposizioni della presente legge sono convalidati
gli atti adottati, le attivita` svolte e
le prestazioni effettuate dal 1o luglio 2006
fino alla data di entrata in vigore della
legge medesima.
2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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