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Disegno di legge recante: “Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l' assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l' esecuzione delle sentenze in materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre 2006.”.
(approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 agosto 2007)

RELAZIONE

    Art. 1 - (Autorizzazione alla ratifica)
    Art. 2 - (Ordine di esecuzione)
    Art. 3 - (Copertura finanziaria)
    Art. 4 - (Entrata in vigore)

 



Art. 1
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenza in materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre 2006.


Art. 2
(Ordine di esecuzione)

l. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo stesso.


Art. 3
(Copertura finanziaria)

l. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 11.510 a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.







Ultima modifica: 14/05/2008