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Disegno di legge recante: "Misure contro la violenza sessuale.".
(approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 giugno 2008)

RELAZIONE

 


Indice

Art. 1 – (Modifiche al codice penale)

Art. 2 – (Modifiche al codice di procedura penale)


Art. 1
(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto comma dell'articolo 99, dopo le parole: «del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «ovvero del delitto previsto dall'articolo 609-bis del presente codice»;
b) al primo comma dell'articolo 609-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al numero 2), le parole: «o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «o sostanze comunque idonei a ridurne la capacità di determinarsi o a ledere gravemente la salute della persona offesa»;
2) il numero 5) è sostituito dal seguente:
«5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;”; 3) dopo il numero 5) sono aggiunti i seguenti:
«5-bis) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, quando il colpevole sia persona cui, per ragioni di cura, educazione, istruzione,vigilanza o custodia, il minore è affidato o con cui il minore convive;
5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza.».

Art. 2
(Modifiche al codice di procedura penale)

1.All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale;».





Ultima modifica: 09/10/2008