Art. 1(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari, stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione Europea, del 26 luglio 1995, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997.
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'art. 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16, paragrafo 3, del Protocollo.
Art. 3 (Autorizzazione alla ratifica)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.