Art. 1
(Modifica del codice penale)
1. Allarticolo 61, primo comma,
del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:
«5) lavere profittato di circostanze
di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento alletà
avanzata, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;».
Art. 2
(Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 104)
1. Allarticolo 36 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando i reati di cui allarticolo
527 codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del
libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20
febbraio 1958, n. 75, sono commessi in danno di persona portatrice
di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata
da un terzo alla metà».
Art. 3
(Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)
1. Larticolo 5 della legge 5
febbraio 1992, n. 91 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero
o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza
italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni
nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio
se residente allestero, qualora, al momento delladozione del
decreto di cui allarticolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento,
lannullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio
e non sussista la separazione personale dei coniugi.
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti
della metà in presenza di figli nati dai coniugi.».
Art. 4
(Disposizioni concernenti il reato
di
danneggiamento)
1. Allarticolo 635 del codice
penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma,
dopo il numero 3), è inserito il seguente:
«3-bis) su immobili sottoposti a risanamento
edilizio o ambientale;»;
b) dopo il secondo
comma è aggiunto il seguente:
«Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione
condizionale della pena è sempre subordinata alleliminazione
delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato
non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore
della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore
alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal
giudice nella sentenza di condanna».
Art. 5
(Disposizioni concernenti il reato
di
deturpamento e imbrattamento
di cose altrui)
1. Allarticolo 639, secondo
comma, del codice penale, dopo le parole: «compresi nel perimetro
dei centri storici,» sono inserite le seguenti: «ovvero su immobili
sottoposti a risanamento edilizio o ambientale o su ogni altro immobile,
quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano,».
Art. 6
(Responsabilità delle persone maggiorenni
nei delitti commessi dai minori)
1. Allarticolo 112 del codice
penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma,
numero 4), dopo le parole: «avvalso degli stessi» sono inserite
le seguenti: «o con gli stessi ha partecipato»;
b) al
secondo comma, dopo le parole: «si è avvalso di persona non
imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità
personale,» sono inserite le seguenti: «o con la stessa ha partecipato»;
c) al
terzo comma, dopo le parole: «Se chi ha determinato altri a commettere
il reato o si è avvalso di altri» sono inserite le seguenti:
«o con questi ha partecipato».
Art. 7
(Disposizioni in tema di occupazione
di
suolo pubblico)
1. Fatti salvi i provvedimenti dellautorità
per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo
pubblico previsti dallarticolo 633 del codice penale e dallarticolo
20 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade
urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi
di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare limmediato
ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta
di occupazione a fine di commercio, la chiusura dellesercizio fino
al pieno adempimento dellordine e del pagamento delle spese o della
prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore
a cinque giorni.
2. Le disposizioni di cui al comma
1 si applicano anche nel caso in cui lesercente ometta di adempiere
agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti
lesercizio.
3. Se si tratta di occupazione a fine
di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa,
a cura dellufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza
competente per territorio, ai sensi dellarticolo 36, ultimo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Art. 8
(Contrasto nellimpiego dei minori
nellaccattonaggio)
1. Al codice penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo larticolo
600-septies è inserito il seguente:
«Art. 600-octies. (Impiego di minori
nellaccattonaggio). Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli
anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale
persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia
o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è
punito con la reclusione fino a tre anni»;
b) dopo larticolo
602 è inserito il seguente:
«Art. 602-bis. (Pene accessorie).
La condanna per i reati di cui agli articoli 600, 601 e 602
comporta, qualora i fatti di cui al primo comma dei citati articoli siano
commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
1) la decadenza dallesercizio
della potestà del genitore;
2) linterdizione
perpetua da qualsiasi ufficio attinente allamministrazione di sostegno,
alla tutela e alla cura»;
c) larticolo
671 è abrogato.
Art. 9
(Ingresso illegale nel territorio dello
Stato)
1. Dopo larticolo 12 del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:
«Art. 12-bis. -
(Ingresso illegale nel territorio dello Stato). 1. Salvo che
il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso
nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente
testo unico è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
2. Per il reato previsto al
comma 1 è obbligatorio larresto dellautore del fatto
e si procede con il rito direttissimo.
3. Il giudice, nel pronunciare
la sentenza di condanna, ordina lespulsione dello straniero.».
Art. 10
(Estensione dellarticolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575)
1. Allarticolo 1 della legge
31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«La presente legge si applica altresì
in relazione ai reati di cui allarticolo 12-quinquies, comma
1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nonché a quelli indicati
nellarticolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».
Art. 11
(Confisca di beni di provenienza illecita)
1. Allarticolo 2-ter,
terzo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, il primo periodo
è sostituito dal seguente:
«Con lapplicazione della misura di prevenzione,
il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona,
nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare
la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica
o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a
qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato
ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica».
1. Allarticolo 2-ter della
legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«Le misure di prevenzione personali e patrimoniali
si applicano congiuntamente o disgiuntamente, anche in caso di morte del
soggetto proposto per lapplicazione delle misure di prevenzione».
1. Larticolo 2-quater
della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:
«Art. 2-quater. - 1. Il sequestro disposto
ai sensi degli articoli precedenti è eseguito:
a) sui mobili e
sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile
per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo;
b)
sugli immobili e sui mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento
presso i competenti uffici e con lapprensione materiale; in tal caso,
gli effetti retroagiscono al momento della trascrizione;
c)
sulle aziende, con limmissione in possesso dellamministratore
giudiziario e con la trascrizione del provvedimento nel registro delle
imprese presso il quale è iscritta lazienda; in difetto di
iscrizione, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
Art. 14
(Custodia di beni mobili registrati)
1. Allarticolo 2-undecies
della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 3 sono inseriti
i seguenti:
«3-bis. I beni mobili iscritti in pubblici
registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati,
sono affidati dallautorità giudiziaria in custodia giudiziale
agli organi di polizia che ne facciano richiesta per limpiego in
attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi
dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità
di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
3-ter. I beni mobili di cui
al comma 3-bis, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento
definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti
che ne hanno avuto luso. Qualora tali enti od organi non presentino
richiesta di assegnazione, i beni sono distrutti con le medesime modalità
previste per la distruzione di cui al comma 1, lettera b), ultimo
periodo, in quanto compatibili.».
Art. 15
(Assegnazione dei beni confiscati
alle
organizzazioni criminali mafiose)
1. In deroga ad ogni altra disposizione
di legge, allassegnazione dei beni di cui allarticolo 2-decies
della legge 31 maggio 1965, n. 575, provvede il prefetto della
provincia in cui si trova il bene confiscato.
Art. 16
(Modifica alla legge 24 dicembre 1954,
n. 1228)
1. Allarticolo 1 della legge
24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma è inserito il
seguente:
«1-bis. Liscrizione anagrafica
è subordinata alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali,
delle condizioni igienico-sanitarie dellimmobile in cui il richiedente
intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie».
Art. 17
(Modifica al decreto-legge 28 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155)
1. Allarticolo 7 del decreto-legge
28 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2005, n. 155, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine,
il seguente:
«5-bis. Chiunque è autorizzato
a prestare servizi volti al trasferimento di danaro deve provvedere, personalmente
o a mezzo di incaricato, ad acquisire la copia del documento didentità
di colui che chiede la prestazione. Se questi è straniero, deve
essere acquisita pure la copia del suo titolo di soggiorno; qualora la
copia di tale documento di soggiorno non sia disponibile, il servizio erogato
deve essere segnalato entro dodici ore allautorità locale
di pubblica sicurezza, inviando alla stessa la copia del documento identificativo
del richiedente. Le copie dei suddetti documenti, comunque, devono essere
registrati, conservati e resi disponibili a ogni richiesta dellautorità
di pubblica sicurezza. Linosservanza di tale disposizione è
sanzionata con la revoca dellautorizzazione».
Art. 18
(Modifiche al testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
1. Al citato testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) allarticolo
5, comma 5-bis, le parole «per i reati previsti dallarticolo
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,»
sono sostituite dalle seguenti: «per i reati previsti dagli articoli
380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale,»;
b)
allarticolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 5 è
sostituito dal seguente:
«5. La convalida comporta la permanenza
nel centro per un periodo di complessivi sessanta giorni. Qualora laccertamento
dellidentità e della nazionalità, ovvero lacquisizione
di documenti per il viaggio presenti difficoltà, il giudice, su
richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori sessanta
giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue lespulsione
o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Decorso
il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia fornito senza
giustificato motivo elementi utili alla sua identificazione, il questore
può chiedere al giudice la proroga del periodo di trattenimento
nel centro per ulteriori periodi di sessanta giorni. La durata complessiva
della permanenza nel centro non può, in ogni caso, essere superiore
a diciotto mesi.»;
2) al comma 5-quater, primo periodo, le
parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti:
«da due a sei anni».
Art. 19
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285)
1. Allarticolo 186 del nuovo
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-bis
è sostituito dal seguente:
«2-bis. Se il conducente in stato di
ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono
raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del
medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo
per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo
che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva
in ogni caso lapplicazione delle sanzioni accessorie previste dagli
articoli 222 e 223, nonché della disciplina del fermo amministrativo
di cui al comma 2-sexies del presente articolo»;
b) dopo il comma
2-quinquies è inserito il seguente:
«2-sexies. Con la sentenza di condanna
ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è
stata applicata la sospensione condizionale della pena, per i reati previsti
dal comma 2, lettera c), del presente articolo quando il veicolo
con il quale è stato commesso il reato appartiene a persona estranea
al reato è disposto il fermo amministrativo per un periodo di centottanta
giorni e, al momento dellaccertamento del reato, lorgano accertatore
dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per sessanta giorni,
secondo la procedura di cui allarticolo 214, in quanto compatibile.
Il veicolo sottoposto a fermo può essere affidato in custodia al
trasgressore. Avverso il fermo amministrativo provvisorio è ammesso
il reclamo al tribunale. In caso di circolazione durante il periodo di
fermo amministrativo provvisorio, si applicano le sanzioni di cui allarticolo
214, comma 8».
2. Allarticolo 187, comma 1, ultimo periodo,
del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, le parole: «nonché quelle di cui al comma 2-quinquies
del medesimo articolo 186», sono sostituite dalle seguenti: «nonché
quelle di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies del medesimo
articolo 186».
1. Agli oneri recati dallarticolo
9, valutati in euro 16.677.000 per lanno 2008 e in euro 33.354.000
a decorrere dallanno 2009, e dallarticolo 18, valutati in euro
47.424.000 per lanno 2008, in euro 104.385.000 per lanno 2009,
in euro 154.992.000 per lanno 2010 e in euro 97.107.000 a decorrere
dallanno 2011, di cui euro 46.632.000 per lanno 2008 ed euro
93.264.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 destinati alla costruzione
e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione, si provvede:
a) quanto
a euro 64.101.000 per lanno 2008, euro 137.739.000 per lanno
2009 e euro 184.766.000 per lanno 2010, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze
per lanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti
di cui alla tabella 1;
b) quanto
a euro 3.580.000 per lanno 2010 mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2008-2010, nellambito del programma «Fondi
di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze
per lanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti
di cui alla tabella 2.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze
provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 9 e 18, anche
ai fini delladozione dei provvedimenti correttivi di cui allarticolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dellarticolo
7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468
del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui
al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati
da apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.