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Disegno di legge recante: “Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con DPR 9 ottobre 1990, n. 309”.
(approvato dal Consiglio dei Ministri nella
seduta del 5 marzo 2004)
E M A N A
il seguente disegno di legge:
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Art. 1
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, d'ora in avanti definito “testo unico”, sono apportate le seguenti modifiche: alla rubrica dell'articolo 1 sono eliminate le parole: “Assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti”.
2. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico è sostituito dal seguente: “2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, delle comunicazioni, nonché dai Ministri per le politiche comunitarie, per le pari opportunità, per i rapporti con il Parlamento e per gli affari regionali.”.
3. Al comma 3 dell'articolo 1 del testo unico, le parole “al Ministro per gli affari sociali” sono sostituite da “ad uno dei Ministri partecipanti.”.
4. Al comma 5 dell'articolo 1 del testo unico, la parola “o” è sostituita da “e delle sostanze”.
5. Il comma 6 dell'articolo 1 del testo unico è soppresso.
6. Il comma 7 dell'articolo 1 del testo unico è sostituito dal seguente: ”7. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio di cui all'articolo 1 bis e del Comitato scientifico di cui all'articolo 1 ter.”.
7. Il comma 8 dell'articolo 1 del testo unico è sostituito dal seguente: “8. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.”.
8. Il comma 9 dell'articolo 1 del testo unico è sostituito dal seguente: “9. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'attuazione amministrativa delle decisioni del Comitato è coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga attraverso un'apposita conferenza dei dirigenti generali delle amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo decreto.”.
9 . l commi da 10 a 18 dell'articolo 1 del testo unico sono soppressi.
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Art. 2
1. Dopo l'articolo 1 del testo unico sono introdotti i seguenti:
“articolo 1 bis: Osservatorio.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento nazionale per le politiche antidroga è trasferito l'Osservatorio italiano sulle droghe e le tossicodipendenze, già istituito presso il Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di verificare l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio.
2. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri stabiliti dal Comitato di cui all'articolo 1, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:
a) sulla entità della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte e sul rapporto tra le caratteristiche del mercato del lavoro e delle attività lavorative e l'assunzione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope;
b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonché sulle iniziative tendenti al recupero sociale, ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attività lavorative e sul tipo di attività lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private;
c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonché sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope;
d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione;
e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope;
f) sull'attività svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope;
g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal presente testo unico;
h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio;
i) sulle informazioni richieste dagli organismi europei ed internazionali competenti in materia.
l) sulla composizione e sulle caratteristiche qualitative e quantitative, intrinseche ed estrinseche, delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope sequestrate.
3. I Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio i dati di cui al comma 2, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, rispettivamente entro i successivi mesi di luglio e gennaio.
4. L'Osservatorio, avvalendosi anche degli Uffici territoriali del governo e delle amministrazioni locali, può richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che è tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possano violare il diritto all'anonimato.
5. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere informazioni dall'Osservatorio.
6. Per finalità di carattere statistico-epidemiologico, anche in relazione agli impegni assunti dall'Italia in ambito comunitario ed internazionale, le Amministrazioni di cui al precedente comma 4 e i laboratori privati che svolgono analisi sui campioni di sostanze sequestrate di cui all'articolo 88 sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio di cui all'articolo 1 bis gli esiti degli accertamenti, con l'osservanza delle vigenti norme sul trattamento dei dati personali e con modalità da stabilire con successivo protocollo d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, il Ministero dell'interno, il Ministero della salute e il Ministero della giustizia.”.
“articolo 1 ter: Comitato scientifico.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga è trasferito il Comitato scientifico già istituito dall'articolo 5 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale del 14 settembre 1999 e dal decreto del Ministro per la solidarietà sociale del 29 novembre 1999 e successive modificazioni. Il Comitato svolge funzioni di consulenza, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un suo delegato, riguardo alle questioni di carattere tecnico-scientifico connesse all'esercizio delle competenze della Presidenza del Consiglio e, su richiesta, dei singoli Ministri componenti il Comitato di cui all'articolo 1.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentititi i Ministri interessati, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e i compiti del Comitato ed è nominato il Presidente del Comitato, individuato fra i componenti.”.
“articolo 1 quater: Campagne informative.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, in collaborazione con altre Amministrazioni dello Stato, promuove campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, nonché sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze.
2. Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni e servizi telefonici e telematici di informazione e di consulenza e sono finanziate con non meno di euro 5.160.000 annui a valere sulla quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga destinata agli interventi previsti dall'articolo 127. Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina, con proprio decreto, in deroga alle norme sulla pubblicità delle amministrazioni pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali nonché a favore di iniziative mirate di comunicazione animazione, educazione e prevenzione da sviluppare capillarmente su tutto il territorio nazionale.”.
“articolo 1 quinquies: Assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope.
1. L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti e le sostanze psicotrope.
2. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito per liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento.
3. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.”.
“articolo 1 sexies: Dipartimento nazionale per le politiche antidroga.
1. Al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga sono trasferite le competenze di coordinamento in materia di tossicodipendenza già attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 nonché le relative risorse finanziarie, strumentali ed umane comprese quelle previste dal successivo articolo 127. Il Dipartimento svolge i compiti di cui all'articolo 6 bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga.”.
3. All'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: “con eccezione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga”.
4. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato.
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Art. 3
1. Nella rubrica dell''articolo 2 del testo unico la parola “sanità” è sostituita da “salute”.
2. Al comma 1 dell'articolo 2 del testo unico, la parola “sanità” è sostituita da “salute”.
3. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del testo unico è sostituita dalla seguente: “a) definisce, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome, gli indirizzi per le attività di prevenzione del consumo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti e da sostanze psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e da sostanze psicotrope e da alcool;”.
4. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del testo unico è sostituita dalla seguente: “b) partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli stupefacenti e con l'Organo di controllo sugli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e con l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), con i competenti organismi dell'Unione europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente competenza nella materia di cui al presente testo unico; a tal fine cura l'aggiornamento dei dati relativi alle quantità di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonché alle quantità disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati;”.
5. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del testo unico, le parole “sentito il Consiglio sanitario nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “sentite la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome” e le parole “e da sostanze stupefacenti o” sono sostituite dalle seguenti “, nonché da sostanze stupefacenti e da”.
6. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 del testo unico, le parole “detenzione delle sostanze stupefacenti o” sono sostituite dalle seguenti: “detenzione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze” e le parole “produzione di sostanze stupefacenti o” sono sostituite dalle seguenti: “produzione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze”.
7. Al n. 1 della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 del testo unico, la parola “o” è sostituita dalle seguenti parole: “e di sostanze”.
8. Il n. 2 della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 del testo unico è sostituito dal seguente “n. 2 il completamento e l'aggiornamento delle tabelle di cui all'articolo 13, sentiti il Consiglio Superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga;”.
9. Al n. 3 della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 del testo unico, la parola “farmaci” è sostituita da “medicinali” e la parola “o” è sostituita dalle seguenti parole: “e sostanze”.
10. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 del testo unico, la parola “farmaci” è sostituita da “medicinali”.
11. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 del testo unico è soppressa.
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Art. 4
1. Al comma 1 dell'articolo 8 del testo unico le parole “lire un milione a lire dieci milioni” sono sostituite da “euro 500 a euro 5.000”.
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Art. 5
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 del testo unico la parola “o” è sostituita dalle parole “e di sostanze” e le parole “di grazia e” sono sostituite da “della”.
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 del testo unico è sostituita dalla seguente: “b) partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministri degli affari esteri e della salute, ai rapporti con l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), con i competenti organismi dell'Unione europea e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza nella materia di cui al presente testo unico;”.
3. Di seguito alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 del testo unico è introdotta la seguente lettera c): “c) nell'ambito dell'attività di prevenzione delle tossicodipendenze, promuove e coordina specifiche attività di cooperazione tra le forze di polizia e gli organi istituzionali a ciò deputati;”.
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Art. 6
1. Nella rubrica dell''articolo 10 del testo unico le parole “Servizio centrale antidroga” sono sostituite da: “Direzione Centrale per i Servizi Antidroga”.
2. Il comma 1 dell'articolo 10 del testo unico è sostituito dal seguente: “1. Per l'attuazione dei compiti del Ministro dell'interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, si avvale della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 16.”.
3. Di seguito al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico è introdotto il seguente comma 1 bis: “1 bis. Ai fini del coordinamento dei servizi per la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, alla stessa Direzione Centrale per i Servizi Antidroga deve essere tempestivamente segnalata ogni attività repressiva condotta da altri organismi nel settore antidroga ed i risultati conseguiti.”.
4. Al comma 2 dell'articolo 10 del testo unico, la parola “o” è sostituita dalle seguenti parole: “e di sostanze” e le parole “il Servizio” sono sostituite da: “la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga”.
5. Al comma 3 dell'articolo 10 del testo unico, le parole “il Servizio” sono sostituite da “la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga”.
6. Di seguito al comma 3 dell'articolo 10 del testo unico è introdotto il seguente comma 3 bis: “3 bis. La Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, ai fini investigativi degli organi di polizia competenti, ha il compito di definire, codificare e memorizzare, mediante un sistema centralizzato e computerizzato, tutte le componenti delle partite di droga sequestrate, nelle loro caratteristiche qualitative intrinseche ed estrinseche.”.
7. Al comma 4 dell'articolo 10 del testo unico, le parole “del Servizio centrale antidroga” sono sostituite da “della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga”.
8. Al comma 5 dell'articolo 10 del testo unico, le parole “del Servizio centrale antidroga” sono sostituite da “della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga”.
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Art. 7
1. Al comma 1 dell'articolo 11 del testo unico, le parole “al Servizio centrale antidroga” sono sostituite da “alla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga”.
2. Al comma 2 dell'art. 11 del testo unico, le parole “del Servizio centrale antidroga” sono sostituite da “della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga”.
3. Al comma 3 dell'articolo 11 del testo unico, la parola “o” è sostituita da “e di sostanze” e le parole “il Servizio centrale antidroga” sono sostituite da “la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga”.
4. Il comma 4 dell'articolo 11 del testo unico è sostituito dal seguente: “4. Agli uffici di cui al comma 3 è destinato personale della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, nominato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze.”.
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Art. 8
1. Al comma 1 dell'articolo 12 del testo unico, le parole “delle sostanze stupefacenti e psicotrope” sono sostituite dalle seguenti: “delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope” e le parole “Ministro per gli affari sociali” sono sostituite da “Presidente del Consiglio dei Ministri o di un suo delegato.”.
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Art. 9
1. Il comma 1 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente: “1. Le sostanze stupefacenti e le sostanze psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all'articolo 14, in due tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e l'aggiornamento delle tabelle con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e), punto 2.”.
2. Al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico, le parole “di tutte le sostanze e dei preparati” sono sostituite dalle seguenti: “delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope, nonché dei medicinali”.
3. Il comma 3 dell'articolo 13 del testo unico è soppresso.
4. Il comma 5 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente: “5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio Superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ed in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, dispone con apposito decreto l'esclusione da una o più misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinate.”.
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Art. 10
1. L'articolo 14 del testo unico è sostituito dal seguente: “articolo 14: Criteri per la formazione delle tabelle.
1. La inclusione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 deve essere effettuata in base ai seguenti criteri:
a) nella tabella I devono essere indicati:
1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;
2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;
3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;
4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;
5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;
6) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;
7) ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale.
Le sostanze e le piante cui alla presente lettera a) sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche quando si presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela;
b) nella tabella II devono essere indicati:
nella sezione A
1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;
2) i medicinali di cui all'allegato III bis al presente testo unico;
3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica;
4) i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i medicinali che li contengono;
nella sezione B
1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;
2) i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata d'azione;
3) le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;
nella sezione C
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezione B, da sole o in associazione con altri principi attivi, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica;
nella sezione D
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi, quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezioni A e C e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione.
2) le composizioni medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;
3) le composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con altri principi attivi non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05% in peso espresso come base anidra; le suddette composizioni medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;
nella sezione E
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi, quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalità del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella II, sezioni A, C o D.
2. Nelle tabelle sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.
3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste. È, tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purché idonea ad identificarla.”.
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Art. 11
1. Al comma 1 dell'articolo 19 del testo unico, le parole “sia di buona condotta e offra garanzie morali e professionali” sono sostituite da “offra garanzie di onorabilità e professionalità.”.
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Art. 12
1. Al comma 1 dell'articolo 25 del testo unico, dopo le parole “sostanze stupefacenti e” sono inserite le seguenti “delle sostanze” e le parole “è disposta con decreto del Ministro della sanità” sono sostituite da “è autorizzata con apposito provvedimento del Ministero della salute”. Inoltre, dopo la parola “nazionali” sono aggiunte le seguenti: “,senza oneri a carico.”.
2. Al comma 2 dell'articolo 25 del testo unico, le parole “Ministro della sanità” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero della salute”.
3. Al comma 3 dell'articolo 25 del testo unico, la parola “sanità” è sostituita da “salute”.
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Art. 13
1. Di seguito all'articolo 25 del testo unico è introdotto il seguente: “articolo 25 bis: Smaltimento di giacenze di medicinali.
1. Lo smaltimento di giacenze di medicinali contenenti le sostanze comprese nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14 residuate da un trattamento terapeutico domiciliare, è chiesto da parte degli interessati alle Forze di polizia che provvedono secondo i criteri e le modalità da stabilirsi con decreto del Ministero della salute, sentito il Ministero dell'interno.”.
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Art. 14
1. Il comma 1 dell'articolo 26 del testo unico è sostituito dal seguente: “1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nella tabella I di cui all'articolo 14”.
2. Al comma 2 dell'articolo 26 del testo unico, la parola “sanità” è sostituita da “salute” e le parole “, sperimentali o didattici” sono sostituite da “o sperimentali”.
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Art. 15
1. Al comma 2 dell'articolo 28 del testo unico, le parole “un milione a lire quattro milioni “ sono sostituite da “euro 500 a euro 2.000”.
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Art. 16
1. Al comma 1 dell'articolo 30 del testo unico, la parola “sanità” è sostituita da “salute”.
2. Al comma 3 dell'articolo 30 del testo unico, la parola “o” è sostituita dalle parole “e sostanze” e le parole “a lire venti milioni” sono sostituite da “ad euro 10.000”.
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Art. 17
1. Al comma 1 dell'articolo 31 del testo unico, le parole “varie sostanze stupefacenti o” sono sostituite da “sostanze stupefacenti e delle sostanze”, la parola “Ministro” è sostituita da “Ministero”, la parola “sanità” è sostituita da “salute” e le parole “I, II, III, IV e V” sono sostituite da “I e II, sezioni A e B”.
2. Al comma 4 dell'articolo 31 del testo unico, la parola “sanità” è sostituita da “salute”.
3. Al comma 5 dell'articolo 31 del testo unico, le parole “stupefacenti o” sono sostituite da “stupefacenti e sostanze” e le parole “a lire venti milioni” sono sostituite da “ad euro 10.000”.
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Art. 18
1. Il comma 1 dell'articolo 34 del testo unico, è sostituito dal seguente: “1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, comprese nelle tabelle I e II, sezione A di cui all'articolo 14, devono essere dislocati uno o più sottufficiali o militari di truppa della Guardia di finanza per il controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope, nonché per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione.”.
2. Al comma 2 dell'articolo 34 del testo unico, la parola “sanità” è sostituita da “salute”.
3. Al comma 3 dell'articolo 34 del testo unico, la parola “sanità” è sostituita da “salute”.
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Art. 19
1. Al comma 1 dell'articolo 35 del testo unico, la parola “sanità” è sostituita da “salute”, le parole “sostanze stupefacenti o psicotrope” sono sostituite da “sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope” e le parole “I, II, III, IV e VI” sono sostituite da “I e II, sezioni A e B”.
2. Al comma 2 dell'articolo 35 del testo unico, la parola “Ministro” è sostituita dalla parola “Ministero”, la parola “sanità” è sostituita da “salute” e la parola “o” è sostituita da “e di singole sostanze”.
3. Al comma 3 dell'articolo 35 del testo unico, la parola “sanità” è sostituita da “salute”.
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Art. 20
1. Al comma 1 dell'articolo 36 del testo unico, la parola “o” è sostituita da “e di sostanze” e le parole “I, II, III, IV e V” sono sostituite da “I e II di cui all'articolo 14” e la parola “sanità” è sostituita da “salute”.
2. Al comma 2 dell'articolo 36 del testo unico, la parola “sanità” è sostituita da “salute”.
3. Al comma 3 dell'articolo 36 del testo unico, le parole “delle preparazioni ottenute” sono sostituite dalle seguenti “dei prodotti ottenuti”.
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Art. 21
1. Al comma 1 dell'articolo 37 del testo unico, la parola “o” è sostituita da “e di sostanze” e dopo la parola “psicotrope” sono aggiunte le seguenti “, dei prodotti e dei medicinali da esse ottenuti”. Inoltre, la parola “sanità” è sostituita da “salute”.
2. Al comma 2 dell'articolo 37 del testo unico, la parola “sanità” è sostituita da “salute”.
3. Alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 37 del testo unico, le parole “le specialità” sono sostituite dalla parola “i”.
4. Di seguito al comma 4 dell'articolo 37 del testo unico è introdotto il seguente comma 4 bis: “4 bis. Gli interessati in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 19 chiedono specifica autorizzazione se trattasi di attività di intermediazione – intesa come collegamento tra operatori commerciali con la sola implicazione finanziaria, senza un contatto diretto con le sostanze – e, in tal caso, possono svolgere ogni attività esclusivamente con soggetti già autorizzati ai sensi di legge, riferendosi per ogni singola operazione ad uno specifico deposito o officina già autorizzati.”.
5. Al comma 5 dell'articolo 37 del testo unico, la parola “sanità” è sostituita da “salute”.
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Art. 22
1. Il comma 1 dell'articolo 38 del testo unico è sostituito dal seguente: “1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario «buoni acquisto» conforme al modello predisposto e distribuito dal Ministero della salute. La richiesta scritta non è necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere per quanto attiene ai medicinali compresi nella tabella II, sezione D ed E, acquistati presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso. I titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono utilizzare il bollettario «buoni acquisto» anche per richiedere, a titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza terapeutica.”.
2. Di seguito al comma 1 dell'articolo 38 del testo unico è introdotto il seguente comma 1 bis: “1 bis. Il Ministero della salute dispone, con proprio decreto, il modello di bollettario «buoni acquisto» adatto alle richieste cumulative.”.
3. Al comma 2 dell'articolo 38 del testo unico, le parole “lire duecentomila a lire quattro milioni” sono sostituite da “euro 100 ad euro 2.000”.
4. Il comma 3 dell'articolo 38 del testo unico è soppresso.
5. Il comma 4 dell'articolo 38 del testo unico è sostituito dal seguente “4. È vietata la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni di medicinali contenenti sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope.”.
6. Al comma 5 dell'articolo 38 del testo unico, le parole “duecentomila a lire un milione” sono sostituite da “euro 100 ad euro 500”.
7. Il comma 6 dell'articolo 38 del testo unico è soppresso.
8. Al comma 7 dell'articolo 38 del testo unico, le parole “lire cinque milioni a lire trenta milioni.” sono sostituite da “euro 3.000 ad euro 16.000”.
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Art. 23
1. Al comma 1 dell'articolo 39 del testo unico, la parola “preparazione” è sostituita da “medicinale”.
2. Di seguito al comma 1 dell'articolo 39 del testo unico è introdotto il seguente comma 1 bis: “1 bis. La richiesta di medicinali compresi nella tabella II di cui all'articolo 14 può essere fatta con «buono acquisto» cumulativo.”.
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Art. 24
1. Il comma 1 dell'articolo 40 del testo unico è sostituito dal seguente: “1. Il Ministero della salute, nel rispetto delle normative comunitarie, al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope che possono essere messe in commercio ed individua, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 14, la sezione della tabella II in cui collocare il medicinale stesso.”.
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Art. 25
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 41 del testo unico, le parole “sostanze stupefacenti o” sono sostituite da “sostanze stupefacenti e di sostanze” e le parole “previste dall'articolo 14” sono sostituite da ”, sezione A, di cui all'articolo 14”.
2. Al comma 1 bis dell'articolo 41 del testo unico, la parola “farmaci” è sostituita da “medicinali”.
3. Al comma 3 dell'articolo 41 del testo unico, la parola “o” è sostituita da “e sostanze” e le parole “lire un milione a lire venti milioni” sono sostituite da “euro 500 ad euro 10.000”.
4. Al comma 4 dell'articolo 41 del testo unico, le parole “a lire un milione” sono sostituite da “ad euro 500”.
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Art. 26
1. La rubrica dell''articolo 42 del testo unico è sostituita da: “Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi”
2. Il comma 1 dell'articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente: “1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell'unità operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche, si determini la necessità di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse alla farmacia o alla ditta all'ingrosso; queste ultime ne trattengono una per il proprio discarico e trasmettono l'altra all'azienda sanitaria locale a cui fanno riferimento.”.
3. Al comma 2 dell'articolo 42 del testo unico, le parole “delle predette preparazioni” sono sostituite dalle seguenti “dei predetti medicinali” e le parole “lire duecentomila a lire un milione” sono sostituite da “euro 100 ad euro 500”.
4. Al comma 3 dell'articolo 42 del testo unico, le parole “delle preparazioni acquistate” sono sostituite dalle seguenti “dei medicinali acquistati” e le parole “delle preparazioni stesse” sono sostituite dalle seguenti “dei medicinali stessi”.
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Art. 27
1. L'articolo 43 del testo unico è sostituito dal seguente: ”articolo 43: Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari.
1. I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della salute.
2. La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella II, sezione A, di cui all'art. 14 può comprendere un solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni, ad eccezione della prescrizione dei medicinali di cui all'allegato III-bis per i quali la ricetta può comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni.
3. Nella ricetta devono essere indicati:
a) cognome e nome dell'assistito ovvero del proprietario dell'animale ammalato;
b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione;
c) l'indirizzo e il numero telefonico professionali del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata;
d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata;
e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata.
4. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale. Una copia della ricetta è comunque conservata dall'assistito o dal proprietario dell'animale ammalato. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto del ricettario di cui al comma 1.
5. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'art. 14, qualora utilizzati per il trattamento di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza da oppiacei o di alcooldipendenza, è effettuata utilizzando il ricettario di cui al comma 1 nel rispetto del piano terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata iscritta all'albo di cui al successivo art. 116 e specificamente autorizzata per l'attività di diagnosi ai sensi del comma 2, lett. d) del medesimo articolo. La persona alla quale sono consegnati in affidamento i medicinali di cui al presente comma è tenuto ad esibire a richiesta la prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso.
6. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a trasportare e a detenere i medicinali compresi nell'allegato III-bis per uso professionale urgente, utilizzando il ricettario di cui al comma 1. Una copia della ricetta è conservata dal medico chirurgo o dal medico veterinario che tiene un registro delle prestazioni effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali di cui si è approvvigionato e che successivamente ha somministrato. Il registro delle prestazioni non è di modello ufficiale e deve essere conservato per due anni a far data dall'ultima registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni sono conservate, come giustificativo dell'entrate, per lo stesso periodo del registro.
7. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende sanitarie locali è autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantità terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.
8. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista che ivi effettuano servizio, sono autorizzati a trasportare le quantità terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.
9. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni B, C e D, di cui all'art. 14 è effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi dal farmacista.
10. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione E, di cui all'art. 14 è effettuata con ricetta medica.”.
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Art. 28
1. Al comma 1 dell'articolo 44 del testo unico, la parola “preparazioni” è sostituita da “medicinali”.
2. Al comma 2 dell'articolo 44 del testo unico, le parole “a lire due milioni” sono sostituite da “ad euro 1.000”.
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Art. 29
1. L'articolo 45 del testo unico è sostituito dal seguente: “articolo 45: Dispensazione dei medicinali.
1. La dispensazione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14 è effettuata dal farmacista che si accerta dell'identità dell'acquirente e prende nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta.
2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma precedente dietro presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette previste dal comma 1 dell'articolo 43 nella quantità e nella forma farmaceutica prescritta.
3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotarvi la data di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia e di conservarla tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell'articolo 60.
4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni B e C, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di spedizione e il timbro della farmacia e la conserva tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e di uscita di cui al comma 1 dell'articolo 60.
5. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione nel registro di cui al comma 1 dell'articolo 60 le ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C. Nel caso di fornitura di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, il farmacista è tenuto a conservare una copia della ricetta originale o fotocopia della ricetta originale, recante la data di spedizione.
6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione D, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta.
7. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione E, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica.
8. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione medica non può essere più spedita.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500.
10. Il Ministro della salute è delegato a stabilire, con proprio decreto, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento dei medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e singoli reparti.”.
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Art. 30
1. Al comma 1 dell'articolo 46 del testo unico, le parole “delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste” sono sostituite dalle parole: “dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista”.
2. Al comma 3 dell'articolo 46 del testo unico, le parole “lire duecentomila a lire un milione” sono sostituite da “euro 100 ad euro 500”.
3. Al comma 4 dell'articolo 46 del testo unico, le parole “delle preparazioni” sono sostituite da “dei medicinali”.
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Art. 31
1. Al comma 1 dell'articolo 47 del testo unico, le parole “delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste” sono sostituite dalle parole: “dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista”.
2. Al comma 3 dell'articolo 47 del testo unico, le parole “lire duecentomila a lire un milione” sono sostituite da “euro 100 ad euro 500”.
3. Al comma 4 dell'articolo 47 del testo unico, le parole “delle preparazioni” sono sostituite da “dei medicinali”.
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Art. 32
1. Al comma 1 dell'articolo 48 del testo unico, le parole “preparazioni previste” sono sostituite da “medicinali previsti”, la parola “sanità” è sostituita da “salute” e le parole “dette preparazioni” sono sostituite da “detti medicinali”.
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Art. 33
1. Al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico, la parola “sanità” è sostituita da “salute” e le parole “sostanze stupefacenti o” sono sostituite da “sostanze stupefacenti e sostanze”.
2. Al comma 2 dell'articolo 49 del testo unico, la parola “Ministro” è sostituita dalla parola “Ministero” e la parola “sanità” è sostituita dalla parola “salute”.
3. Al comma 5 dell'articolo 49 del testo unico, le parole “a lire un milione” sono sostituite da “ad euro 500”.
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Art. 34
1. Al comma 1 dell'articolo 50 del testo unico, le parole “transito di sostanze stupefacenti o” sono sostituite da “transito di sostanze stupefacenti e di sostanze” e le parole “commercio di sostanze stupefacenti o” sono sostituite da “commercio di sostanze stupefacenti e di sostanze”.
2. Al comma 7 dell'articolo 50 del testo unico, la parola “o” sono sostituite le parole “e sostanze”, la parola “Ministro” è sostituita dalla parola “Ministero” e la parola “sanità” è sostituita da “salute”.
3. Il comma 9 dell'articolo 50 del testo unico è soppresso.
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Art. 35
1. Di seguito all'articolo 50 del testo unico è introdotto il seguente: “articolo 50 bis: Importazione di medicinali non autorizzati al commercio in Italia.
1. In caso di necessità di somministrazione, a particolari categorie di pazienti, di un medicinale contenente sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope non autorizzato all'immissione in commercio in Italia, ma regolarmente autorizzato in un altro Paese, le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, i Presidi ospedalieri, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) e le case di cura pubbliche e private, in mancanza di alternative terapeutiche, devono chiedere al Ministero della salute uno specifico permesso d'importazione.
2. Al fine del rilascio del permesso per una singola importazione, è inviata al Ministero della salute per le valutazioni di competenza la seguente documentazione:
1) indirizzo della struttura sanitaria richiedente l'importazione;
2) denominazione del medicinale, sua forma farmaceutica, dosaggio e numero di unità posologiche da importare;
3) quantità di principio attivo totale espresso come base anidra;
4) indicazione della dogana di ingresso nel territorio italiano, nel caso di importazione da un Paese extracomunitario;
5) indirizzo della ditta estera da cui si acquista il medicinale;
6) dichiarazione del medico della struttura sanitaria richiedente che attesti la necessità di ricorrere, in mancanza di alternative terapeutiche, all'impiego del medicinale non commercializzato in Italia;
7) dichiarazione del medico della struttura sanitaria di utilizzazione del medicinale sotto la propria responsabilità.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano in caso di trattamenti degli stati di tossicodipendenza.
4. I medicinali di cui al comma 1 sono annotati sui registri di cui ai commi 1 e 3 del successivo articolo 60.”.
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Art. 36
1. Al comma 1 dell'articolo 54 del testo unico, le parole “o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14” sono sostituite da “e sostanze psicotrope comprese nelle tabelle I e II, sezioni A e B, di cui all'articolo 14” e la parola “sanità” da “salute”.
2. Al comma 2 dell'articolo 54 del testo unico, le parole “psicotrope incluse nelle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14” sono sostituite da “sostanze psicotrope comprese nelle tabelle I e II, sezione A, di all'articolo 14”.
3. Al comma 3 dell'articolo 54 del testo unico, la parola “sanità” è sostituita da “salute”.
4. Al comma 8 dell'articolo 54 del testo unico, la parola “sanità” è sostituita da “salute”.
5. Al comma 9 dell'articolo 54 del testo unico, la parola “sanità” è sostituita da “salute”.
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Art. 37
1. L'articolo 60 del testo unico è sostituito dal seguente: “articolo 60: Registro di entrata e uscita e registro di carico e scarico.
1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14, è iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, è tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle stesse sostanze o medicinali. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile dell'Azienda unità sanitaria locale o da un suo delegato che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione ministeriale e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito. Il registro è conservato da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine autorizzate all'impiego e per le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso e a due anni per le farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere.
2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C secondo le modalità indicate al comma precedente.
3. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, previste dall'articolo 14.
4. Il registro di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli predisposti dal Ministero della salute.
5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di registrazione su supporto informatico della movimentazione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14.
6. Il registro di cui al comma 3 è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data dell'ultima registrazione.
7. Il dirigente medico preposto all'unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14.
8. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di reparto di cui al comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria.”.
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Art. 38
1. Nella rubrica dell''articolo 61 del testo unico le parole “o psicotrope” sono sostituite da “e di sostanze psicotrope nonché di medicinali”.
2. Il comma 1 dell'articolo 61 del testo unico è sostituito dal seguente: “1. Nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto da enti e imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope nonché di medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, è annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione.”.
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Art. 39
1. Nella rubrica dell''articolo 62 del testo unico le parole “o psicotrope” sono sostituite da “e di sostanze psicotrope nonché di medicinali”.
2. Il comma 1 dell'articolo 62 del testo unico è sostituito dal seguente: “1. Il registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto dagli enti e delle imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope nonché dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14, ed il registro delle farmacie per quanto concerne i medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C dell'articolo 14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.”.
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Art. 40
1. Nella rubrica dell''articolo 63 del testo unico le parole “o psicotrope” sono sostituite da “e di sostanze psicotrope nonché di medicinali”.
2. Il comma 1 dell'articolo 63 del testo unico è sostituito dal seguente: “1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope nonché di medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14 tengono anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della salute all'uopo delegato, nel quale sono iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonché i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.”.
3. Il comma 2 dell'articolo 63 del testo unico è sostituito dal seguente: “2. Il registro di cui al comma 1 è conservato, da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni a far data dal giorno dell'ultima registrazione”.
4. Al comma 3 dell'articolo 63 del testo unico, la parola “Ministro” è sostituita dalla parola “Ministero” e la parola “sanità” è sostituita da “salute”.
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Art. 41
1. Al comma 1 dell'articolo 64 del testo unico, le parole “della preparazione” sono sostituite dalle parole “del medicinale” e le parole “una sola preparazione” sono sostituite dalle parole “un solo medicinale”.
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Art. 42
1. Il comma 1 dell'articolo 65 del testo unico è sostituito dal seguente: “1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope nonché di medicinali comprese nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centrale per i servizi antidroga e alla competente unità sanitaria locale annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:
a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;
b) la quantità e qualità delle sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso dell'anno;
c) la quantità e la qualità dei medicinali venduti nel corso dell'anno;
d) la quantità e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.”.
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Art. 43
1. Il comma 1 dell'articolo 66 del testo unico, è sostituito dal seguente: “1. Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell'articolo 17 che abbiano effettuato importazioni o esportazioni di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, nonché di medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14 trasmettono al Ministero della salute, entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre i dati relativi ai permessi di importazione o di esportazione utilizzati nel corso del trimestre precedente. Gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione trasmettono, altresì, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute, di quelle utilizzate per la lavorazione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope, nonché dei medicinali ricavati e di quelli venduti nel trimestre interessato. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, nonché per le foglie e pasta di coca è indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente.”.
2. Al comma 2 dell'articolo 66 del testo unico, la parola “sanità” è sostituita da “salute” e le parole “stupefacenti o” sono sostituite da “stupefacenti e di sostanze”.
3. Al comma 3 dell'articolo 66 del testo unico, le parole “lire duecentomila a lire due milioni”sono sostituite da “euro 100 ad euro 1.000”.
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Art. 44
1. Al comma 1 dell'articolo 68 del testo unico, le parole “lire tre milioni a lire cinquanta milioni” sono sostituite da “euro 2.000 ad euro 26.000”.
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Art. 45
1. L'articolo 69 del testo unico è soppresso.
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Art. 46
1. Il comma 1 dell'articolo 70 del testo unico, è sostituito dal seguente: “1. Sono sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope quelle individuate e classificate come tali nelle categorie 1, 2, e 3 riportate nell'allegato I, in conformità all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio del 13 dicembre 1990, come modificato dal regolamento (CE) n. 1116/2001 del Consiglio del 5 giugno 2001 e dal regolamento (CE) n. 1232/2002 della Commissione del 9 luglio 2002.”.
2. Il comma 3 dell'articolo 70 del testo unico, è sostituito dal seguente: “3. I soggetti definiti nell'allegato II del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 258 i quali intendono effettuare per taluna delle sostanze appartenenti alla categoria 2 dell'allegato I una delle attività indicate nella citata definizione, sono tenuti a comunicare al Ministero della salute gli indirizzi dei locali in cui detengono dette sostanze e ad indicare tempestivamente eventuali variazioni.”.
3. Al comma 4 dell'articolo 70 del testo unico, le parole “sanità” sono sostituite da “salute”.
4. Al comma 7 dell'articolo 70 del testo unico, le parole “sanità” e “delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato” sono sostituite rispettivamente da “salute” e “dell'economia e delle finanze e delle attività produttive”.
5. Al comma 10 dell'articolo 70 del testo unico, le parole “lire cinquecentomila a lire cinque milioni” sono sostituite da “euro 300 ad euro 3.000”.
6. Al comma 11 dell'articolo 70 del testo unico, le parole “lire un milione a lire cinque milioni” sono sostituite da “euro 500 ad euro 3.000”.
7. Al comma 12 dell'articolo 70 del testo unico, le parole “lire venti milioni a lire duecento milioni” sono sostituite da “euro 10.000 ad euro 100.000”.
8. Al comma 13 dell'articolo 70 del testo unico, le parole “lire cinquecentomila a lire cinque milioni” sono sostituite da “euro 300 ad euro 3.000”.
9. Al comma 14 dell'articolo 70 del testo unico, le parole “lire cinquecentomila a lire cinque milioni” sono sostituite da “300 ad euro 3.000”.
10. Al comma 15 dell'articolo 70 del testo unico, la parola “sanità” è sostituita da “salute”.
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Art. 47
1. L'articolo 71 del testo unico è soppresso
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Art. 48
1. Prima del comma 2 dell'articolo 72 del testo unico è inserito il seguente comma: “1. Sono vietati l'uso e qualunque impiego di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope non autorizzati secondo le norme del presente testo unico.”.
2. Al comma 2 dell'articolo 72 del testo unico, la parola “o” è sostituita dalle parole “e di sostanze” e dopo le parole “di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope” sono inserite le seguenti “, di cui al comma 1”.
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Art. 49
1. La rubrica dell''articolo 73 del testo unico è sostituita dalla seguente: “Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope”.
2. Il comma 1 dell'articolo 73 del testo unico è sostituito dal seguente: “1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.”.
3. Di seguito al comma 1 dell'articolo 73 del testo unico è introdotto il seguente comma 1 bis: “1 bis. Con le medesime pene è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope che risultano in quantità superiore a quella indicata nella tabella I allegata al presente testo unico ovvero che, per modalità di presentazione, con riguardo al peso lordo complessivo, al confezionamento frazionato o ad altre circostanze dell'azione, appaiono destinate a terzi o comunque ad un uso non esclusivamente individuale; b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In quest'ultima ipotesi le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.”.
4. Al comma 2 dell'articolo 73 del testo unico, dopo la parola “sostanze”, le parole “o le preparazioni” sono soppresse. Inoltre, la parola “otto” è sostituita da “sei” e le parole “lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni” sono sostituite da “euro 26.000 a euro 300.000”.
5. Di seguito al comma 2 dell'articolo 73 del testo unico è introdotto il seguente comma 2 bis: “2 bis. Le pene del comma precedente si applicano anche nel caso di illecita produzione e commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.”.
6. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 73 del testo unico sono sostituiti dai seguenti: “3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.
5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.”.
7. Di seguito al comma 5 dell'articolo 73 del testo unico è introdotto il seguente: 5 bis: “5 bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui all'articolo 73, comma 1 bis, commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti e di sostanze, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 secondo le modalità ivi previste. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture iscritte nell'albo di cui all'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del Pubblico ministero o d'ufficio, il Giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del c.p.p., tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della misura con conseguente ripristino della pena sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.”.
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Art. 50
1. L'articolo 75 del testo unico è sostituito dal seguente: “Articolo 75: Condotte integranti illeciti amministrativi.
1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni di cui all'articolo 72, comma 2, è sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:
a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o di domicilio dell'interessato e, ove questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove è stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al presente comma e formula l'invito di cui al comma 2.
2. L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, è invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 o ad altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio in relazione al luogo di residenza o di domicilio, o da una struttura privata iscritta all'albo di cui al successivo articolo 116.
3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, riferendone senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 1. Ove, al momento dell'accertamento, l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresì all'immediato ritiro della patente di guida e, ove si tratti di ciclomotore, del certificato di idoneità tecnica, sottoponendo a fermo amministrativo per la durata di trenta giorni il veicolo stesso. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 214 del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285.
4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione ovvero, nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, contestualmente all'emanazione dell'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento il prefetto convoca, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per formulare l'invito di cui al comma 2. In tale attività il prefetto è assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del governo. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso l'ordinanza con la quale il prefetto ritiene fondato l'accertamento e convoca la persona segnalata, può essere fatta opposizione, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato, al giudice di pace, e nel caso di minorenne al tribunale per i minorenni, competente per territorio in relazione al luogo come determinato al comma 1.
5. Se l'interessato è persona minore di età, il prefetto, qualora ciò non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potestà, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia circa le strutture di cui al comma 2.
6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi che precedono può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente e nel successivo articolo.
7. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.
8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresì al questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 1, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.
9. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 e eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al giudice di pace, e nel caso di minorenne al tribunale per i minorenni, competente in relazione al luogo come determinato al comma 1. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.
10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuarsi con decreto del Ministero della salute.
11. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il comma 2 dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”.
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Art. 51
1. Dopo l'articolo 75 del testo unico è introdotto il seguente: “articolo 76: Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica.
1. Qualora in relazione alle modalità od alle circostanze dell'uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell'articolo 75 possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l'interessato che risulti già condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o in violazione delle disposizioni della presente legge, oppure sanzionato per violazione delle norme della presente legge o sulla circolazione stradale o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, può essere inoltre sottoposto, per la durata massima di due anni, ad una o più delle seguenti misure:
a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;
b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
c) divieto di frequentare determinati locali pubblici;
d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;
f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.
2. Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale è stata applicata una delle sanzioni di cui all'articolo 75, quando la persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, può disporre le misure di cui al medesimo comma, con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di residenza o domicilio dell'interessato. Il Giudice, se ricorrono i presupposti di cui al comma precedente, dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore.
3. Le misure, su istanza dei l'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora siano cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. Le prescrizioni possono essere altresì modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In tal caso, con la richiesta di modifica il questore deve avvisare l'interessato della facoltà prevista dal comma 2. Il ricorso per Cassazione contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.
4. Il decreto di revoca dei provvedimenti di cui all'articolo 75, adottato quando l'interessato risulta essersi sottoposto con esito positivo al programma di cui al comma 2 dell'articolo 75, è comunicato al questore e al giudice ai fini della revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai sensi dei presente articolo. Il giudice provvede senza formalità.
5. Della sottoposizione con esito positivo al programma è data comunicazione al questore in relazione al disposto di cui al comma 8 dell'articolo 75.
6. Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi.
7. Qualora l'interessato sia minorenne, competente a provvedere ai sensi dei commi dal 2 al 4 è il tribunale per i minorenni, individuato in relazione al luogo di residenza o domicilio.”.
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Art. 52
1. Al comma 1 dell'articolo 77 del testo unico, le parole “stupefacenti o” sono sostituite da “stupefacenti e di sostanze” e le parole “lire centomila a lire un milione” sono sostituite da “euro 50 ad euro 500”.
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Art. 53
1. Il comma 1 dell'articolo 78 del testo unico è sostituito dal seguente: “1. Con decreto del Ministero della salute, emanato previo parere dell'Istituto superiore di sanità e del Comitato scientifico di cui all'articolo 1 ter, e periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore, sono determinate le procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l'intensità dell'abuso di sostanze stupefacenti o di sostanze psicotrope ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 76.”.
2. Il comma 2 dell'articolo 78 del testo unico è soppresso.
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Art. 54
1. Il comma 1 dell'articolo 79 del testo unico è sostituito dal seguente: “1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall'articolo 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso articolo 14.”.
2. Al comma 6 dell'articolo 79 del testo unico, la parola “Ministro” è sostituita dalla parola “Ministero” e la parola “sanità” è sostituita da “salute”.
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Art. 55
1. Al comma 1 dell'articolo 82 del testo unico, le parole “o psicotrope” sono sostituite da “e di sostanze psicotrope comprese nella tabelle di cui all'articolo 14” e le parole “lire due milioni a lire dieci milioni” sono sostituite da “euro 1.000 ad euro 5.000”.
2. Al comma 4 dell'articolo 82 del testo unico, le parole “le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste” sono sostituite da “i medicinali di cui alla tabella II, sezione B, prevista”.
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Art. 56
1. Al comma 1 dell'articolo 84 del testo unico, le parole “preparazioni comprese” sono sostituite da “medicinali compresi”.
2. Al comma 2 dell'articolo 84 del testo unico, le parole “lire dieci milioni a lire cinquanta milioni” sono sostituite da “euro 5.000 ad euro 26.000”.
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Art. 57
1. Al comma 1 dell'articolo 86 del testo unico, dopo la parola “Stato” sono aggiunte le seguenti: “previo accertamento in concreto della sua pericolosità sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 203 c.p.”.
2. Al comma 3 dell'articolo 86 del testo unico, dopo la parola “commi 1”, sono aggiunte le parole “1 bis,”. Dopo la parola “procedente” sono, aggiunte le seguenti parole: “L'espulsione è eseguita secondo le modalità previste dagli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.”.
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Art. 58
1. Al comma 1 dell'articolo 87 del testo unico, le parole “Servizio centrale antidroga” sono sostituite da “Direzione Centrale per i Servizi Antidroga”.
2. I commi 4 e 5 dell'articolo 87 del testo unico, sono sostituiti dai seguenti:
“4. In ogni caso l'autorità giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope confiscate.
5. Per la distruzione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope l'autorità giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria di curare il regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni è trasmesso all'autorità giudiziaria procedente e al Ministero della salute solo nell'eventualità in cui i sequestri riguardino soggetti autorizzati dal Ministero stesso.”.
3. Al comma 6 dell'articolo 87 del testo unico, la parola “sanità” è sostituita da “salute”
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Art. 59
1. Il comma 1 dell'articolo 88 del testo unico è sostituito dai seguenti: ”1. La Direzione centrale per i servizi antidroga, che opera nell'ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza, anche al fine di adempiere ad impegni istituzionali a livello internazionale ovvero anche per l'addestramento delle unità cinofile impiegate nel contrasto degli stupefacenti, può chiedere all'Autorità giudiziaria, ovvero, nei casi di cui all'articolo 75, al Prefetto la consegna di campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere motivatamente richiesti dal Ministero della salute, dalle singole forze di polizia o da istituti pubblici di ricerca scientifica, tramite la Direzione centrale per i servizi antidroga. L'Autorità giudiziaria o, nei casi di cui all'articolo 75, il Prefetto, se la quantità delle sostanze sequestrate lo consente e se le richieste sono pervenute prima dell'esecuzione dell'ordine di distruzione, accoglie le richieste stesse dando la priorità a quelle della Direzione centrale per i servizi antidroga e determina le modalità della consegna.
2. Ai fini della partecipazione dell'Italia al sistema per lo scambio rapido di informazioni sulle nuove droghe di sintesi previsto dall'Azione Comune 97/396/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 16 luglio 1997, campioni di sostanze possono essere direttamente richiesti alle Autorità di cui al comma 1 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga - Osservatorio italiano sulle tossicodipendenze.”.
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Art. 60
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 89 del testo unico sono sostituiti dai seguenti: “1. Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura privata iscritta all'albo di cui al successivo articolo 116, e l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628 terzo comma o 629 secondo comma del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari il provvedimento è subordinato alla prosecuzione del programma terapeutico in una struttura residenziale. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero ed indica gli orari ed i giorni nei quali lo stesso può assentarsi per l'attuazione del programma.”.
2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura privata iscritta all'albo di cui al successivo articolo 116, la misura cautelare è sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione è concessa su istanza dell''interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata iscritta all'albo di cui al successivo articolo 116 e specificamente autorizzata per l'attività di diagnosi ai sensi del comma 2 lett. d) del medesimo articolo, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico è comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico. L'autorità giudiziaria, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628 terzo comma o 629 secondo comma del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, subordina l'accoglimento dell'istanza all'individuazione di una struttura residenziale.”.
2. Il comma 4 dell'articolo 89 del testo unico è sostituito dal seguente: “4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 4 bis legge 26 luglio 1975, n. 354 ad eccezione di quelli di cui agli articoli 628 terzo comma e 629 secondo comma del codice penale purché non siano ravvisabili elementi di collegamento con la criminalità organizzata od eversiva.”.
3. Al comma 5 dell'articolo 89 del testo unico, dopo la parola “cui”, le parole “al comma” sono sostituite da “ai commi 1 e”.
4. Il comma 6 dell'articolo 89 del testo unico è sostituito dal seguente: “6. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 116 e della convenzione di cui all'articolo 117.”.
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