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Disegno di legge recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno."
(approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 febbraio 2002)

RELAZIONE

Capo I - RATIFICA ED ESECUZIONE
    Art. 1
    Art. 2
Capo II - SANZIONI
    Art. 3
    Art. 4
Capo III - FONDO VITTIME TERRORISMO
    Art. 5
    Art. 6
Capo IV - ENTRATA IN VIGORE
    Art. 7

 



E M A N A
il seguente disegno di legge:

Capo I - RATIFICA ED ESECUZIONE

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, di seguito denominata "Convenzione".


Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 della Convenzione stessa.


Capo II - SANZIONI

Art. 3

1. Le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 si applicano, in quanto compatibili, per i delitti previsti dall'articolo 270 bis del codice penale, ai soggetti di cui agli articoli 1 e 5 del medesimo decreto legislativo.
2. Si applica la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
3. L'importo della quota di cui al comma 2 è di 500 euro.
4. Si applica, altresì, la sanzione dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione delle autorizzazioni, licenze o concessioni, per un periodo che abbia durata non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.
5. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene utilizzato allo scopo, unico o prevalente, di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni.


Art. 4

1. All'articolo 26 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'attività illecita integri i delitti previsti dall'articolo 270-bis del codice penale in relazione alle condotte di finanziamento del terrorismo anche internazionale."


Capo III - FONDO VITTIME TERRORISMO

Art. 5

1. All'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia stata già richiesta o corrisposta da altro Stato."


Art. 6

1. Le somme provenienti dalle confische operate per reati di terrorismo, anche internazionale, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, alla voce Ministero dell'interno, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
2. Per la destinazione delle somme di cui al comma1 si applica la disposizione dell'art.12-sexies comma 4-ter, del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dall'articolo 24 della legge 13 febbraio 2001, n. 45.


Capo IV - ENTRATA IN VIGORE

Art. 7

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.







Ultima modifica: 14/05/2008