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Disegno di legge recante: "Modifiche urgenti all'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12."
(approvato dal Consiglio dei Ministri nella
seduta del 28 marzo 2002)
E M A N A
il seguente disegno di legge:
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Art. 1
1. All'articolo 110, comma 5, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Alla scadenza del periodo di applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti".
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Art. 2
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente provvedimento, valutato in € 136.832,00 a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente (fondo speciale) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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