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Disegno di legge recante: "Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti."
(approvato dal Consiglio dei Ministri nella
seduta del 11 aprile 2002)
E M A N A
il seguente disegno di legge:
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Art. 1
- Dopo l'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito
il seguente:
"Art. 18-ter (limitazioni e controlli della corrispondenza).
- Nei confronti dei singoli detenuti o internati possono essere disposti, con
decreto motivato, per un periodo non superiore a sei mesi, successivamente prorogabile,
i provvedimenti consistenti nella limitazione alla corrispondenza epistolare
e telegrafica e nella ricezione della stampa; nel visto di controllo della corrispondenza;
nel controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, qualora:
- vi sia la necessità di impedire che reati vengano portati a conseguenze
ulteriori ovvero ricorrano esigenze investigative o connesse ad un procedimento
penale in corso;
- sussistano ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto.
- Ciascuna delle proroghe di cui al comma 1 può essere autorizzata per
un tempo non superiore a tre mesi.
- Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano qualora la corrispondenza
epistolare o telegrafica sia indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo
103 del codice di procedura penale, all'autorità giudiziaria, alle autorità
indicate nell'articolo 35 ed agli organismi internazionali amministrativi o
giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa parte.
- Nei casi indicati alla lettera a) del comma 1 provvede l'autorità
giudiziaria che procede.
- Nei casi indicati alla lettera b) del comma 1 provvede il magistrato di sorveglianza,
su richiesta del direttore dell'istituto.
- Le autorità giudiziarie di cui ai commi 4 e 5, nel disporre la sottoposizione
della corrispondenza a visto di controllo, se non ritengono di provvedere direttamente,
possono delegare il controllo al direttore o ad un appartenente alla amministrazione
penitenziaria designato dallo stesso direttore.
- Contro i provvedimenti di cui al comma 4 può essere proposta richiesta
di riesame a norma degli articoli 324 e 325 del codice di procedura penale.
- Nei casi previsti dal comma 5 si applicano le disposizioni dell'articolo
14-ter".
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Art. 2
- Le disposizioni dell'articolo 18-ter della legge 26 luglio 1975,
n. 354, introdotto dall'articolo 1, si applicano anche ai provvedimenti in corso
di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge; avverso tali
provvedimenti l'interessato, nel termine di giorni venti, può proporre
impugnazione secondo le modalità indicate ai commi 7 e 8 del medesimo
articolo.
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Art. 3
- Il comma 2 dell'articolo 14-quater della legge 26 luglio 1975, n.
354, è sostituito dal seguente: "2. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 18-ter.".
- Sono abrogati il settimo e nono comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio
1975, n. 354.
- All'ottavo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono
abrogate le parole: "la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza".
- Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente
legge.
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Art. 4
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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