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Decreto 8 marzo 2007

Rideterminazione delle piante organiche degli uffici dell'Amministrazione giudiziaria
in attuazione del D.P.C.M. 27 ottobre 2005


Indice
Art. 1
Art. 2

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2003, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2003, con avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2003, con il quale sono state rideterminate le piante organiche degli uffici giudiziari siti nella Provincia autonoma di Bolzano, con effetto dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002;

Viste le tabelle A e B allegate al decreto ministeriale 3 febbraio 2004, vistato in data 16 febbraio 2004 presso l'Ufficio centrale del Bilancio, e successive modificazioni, con le quali sono state determinate le piante organiche del personale addetto alle cancellerie e segreterie giudiziarie ed agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti delle singole strutture, centrali e periferiche, dell'Amministrazione giudiziaria, in conformità dei contingenti complessivi fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti il 14 gennaio 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2005, con il quale le dotazioni organiche dell'area dirigenziale, delle aree funzionali e delle singole figure professionali e posizioni economiche del Ministero della Giustizia – Amministrazione giudiziaria sono state rideterminate in attuazione dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportando una riduzione dei contingenti complessivi pari a 2.483 unità, come specificamente indicato nel prospetto A allegato al presente decreto, corrispondente al 5% della pregressa dotazione complessiva e di quelle specifiche delle singole professionalità

Rilevato che con il citato provvedimento è stato, altresì, realizzato il formale inserimento nell'ambito delle dotazione organiche dell'Amministrazione giudiziaria dei dodici posti dirigenziali di prima fascia previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia";

Ritenuto pertanto che, in attuazione del citato provvedimento, si rende necessario adeguare le piante organiche dei singoli uffici dell'Amministrazione giudiziaria alla ridotta disponibilità di risorse e che, a tal fine, si deve provvedere mediante la proporzionale riduzione dei contingenti complessivi di ciascun distretto e delle dotazioni assegnate ai presidi giudiziari in essi compresi corrispondente alla riduzione dell'organico nazionale;

Rilevato che per ciascuna figura professionale e posizione economica deve essere realizzata una proporzionale riduzione dei relativi contingenti, tenendo conto della necessità di mantenere comunque entro il limite del 5% la riduzione complessiva della dotazione distrettuale;

Considerato che, sulla scorta dell'applicazione del predetto criterio proporzionale, la ridotta disponibilità delle risorse a livello distrettuale deve essere necessariamente riflessa tra i singoli uffici in essi compresi entro il limite del 5% della pregressa dotazione;

Valutato che per le sezioni distaccate di tribunale, che costituiscono delle articolazioni funzionali e territoriali delle rispettive sedi circondariali, la possibilità di far fronte ad eventuali difficoltà di gestione dei carichi di lavoro mediante il ricorso agli ordinari strumenti rientranti nelle prerogative dei capi degli uffici consente di operare riduzioni di organico anche per le sedi di minori dimensioni complessive;

Ritenuto che, ferma restando l'applicazione del criterio proporzionale per le sedi circondariali, analoghe determinazioni possono essere assunte per gli uffici del giudice di pace di dimensioni organiche ridotte per i quali sono stati rilevati modesti carichi di lavoro, privilegiando, tuttavia, la conservazione delle figure professionali indispensabili per lo svolgimento del servizio giudiziario a discapito di quelle ausiliarie e di supporto;

Considerato che per i restanti uffici giudiziari l'applicazione concreta del criterio numerico deve essere modulata tenuto conto anche delle dimensioni complessive dei singoli presidi, con particolare riguardo alle riduzioni da operare nell'ambito delle figure professionali e posizioni economiche maggiormente funzionali allo svolgimento della attività giudiziaria;

Valutato che per il personale dirigenziale di seconda fascia si deve, peraltro, procedere ad una analisi dei fabbisogni su scala nazionale tenuto conto della specificità delle funzioni strettamente connesse alla rilevanza e complessità della struttura giudiziaria ed alle relative esigenze gestionali;

Rilevato che alcune tipologie di ufficio non sono suscettibili di subire la soppressione della posizione dirigenziale di seconda fascia, sia in ragione della unicità degli stessi, sia in considerazione della posizione funzionale ed organizzativa che l'ufficio occupa nell'ambito del territorio di competenza;

Ritenuto, pertanto, che la prevista riduzione di ventiquattro posizioni dirigenziali di seconda fascia deve essere necessariamente realizzata nell'ambito degli uffici giudiziari di primo grado non aventi sede presso il capoluogo distrettuale, nonché sulle articolazioni ministeriali dell'Amministrazione centrale;

Considerato che per gli uffici giudiziari di primo grado l'indagine condotta sulla scorta delle risorse complessivamente assegnate all'ufficio è stata integrata dall'analisi di ulteriori elementi, quali il rapporto di composizione tra personale amministrativo e unità di magistrati ordinari in organico ed il carico di lavoro gravante sul personale, al fine di incidere esclusivamente sulle strutture giudiziarie per le quali non si rilevano condizioni di disequilibrio secondo i fattori considerati;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla soppressione di diciannove posizioni dirigenziali di seconda fascia nell'ambito degli uffici di primo grado;

Valutato che l'attuale assetto organizzativo dell'Amministrazione centrale, nelle more della ulteriore rimodulazione che seguirà all'entrata in vigore della riforma introdotta dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, risulta compatibile con la soppressione di complessive cinque posizioni dirigenziali non generali, corrispondenti alla quota proporzionale da portare complessivamente in riduzione presso le strutture centrali;

Considerato che la soppressione delle ventiquattro posizioni dirigenziali deve essere comunque computata nell'ambito della complessiva quota da portare in detrazione ai distretti ed ai vari uffici;

Ritenuto che, al fine di realizzare un riequilibrio a livello distrettuale nella gestione dei flussi di lavoro, non appare opportuno operare riduzioni nell'ambito delle piante organiche degli uffici del distretto di Roma interessati dalla riforma legislativa di cui al decreto legislativo 3 dicembre 1999, n. 491;

Considerato che, ferma restando la rideterminazione delle piante organiche da effettuarsi in attuazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per gli uffici centrali deve essere contestualmente operata una razionalizzazione dei profili tecnici che attribuisca all'amministrazione centrale le risorse necessarie allo svolgimento dei compiti di istituto a supporto di tutte le strutture giudiziarie, conformemente, peraltro, all'attuale effettiva allocazione del personale;

Ritenuto che l'originaria attribuzione delle risorse tecniche con specifiche competenze in materia informatica, alla luce dell'attuale assetto istituzionale che attribuisce alla competente articolazione ministeriale la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati, non appare più giustificata dalle complessive esigenze dell'Amministrazione giudiziaria che impongono la realizzazione di un forte coordinamento dell'azione conseguibile unicamente mediante l'attribuzione di ulteriori risorse, garantendo comunque il mantenimento di un presidio organico idoneo ad assicurare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2004, n. 195, lo svolgimento dei compiti di istituto del Centro elettronico di documentazione della Corte Suprema di Cassazione;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 1 marzo 2001, n. 113, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2001, per la determinazione delle piante organiche degli uffici giudiziari della Provincia autonoma di Bolzano si deve procedere secondo le modalità previste dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Considerato pertanto che, nelle more della definizione della procedura di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo, attivata con nota 18 ottobre 2006, protocollo n. 37681, per le esigenze degli uffici giudiziari della Provincia autonoma di Bolzano si rende necessario riservare, in conformità dei criteri generali applicati a livello nazionale e distrettuale, un contingente di complessive 373 unità;


D E C R E T A


Art. 1

Il personale dell'area dirigenziale e delle aree funzionali, in conformità dei contingenti previsti per ciascuna posizione economica e figura professionale dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2005, è ripartito tra gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione giudiziaria come dalla tabella A, relativa al personale addetto alle cancellerie e segreterie giudiziarie, e dalla tabella B, relativa al personale addetto agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, allegate al presente decreto, che sostituiscono, per la parte cui si riferiscono, le tabelle A e B vigenti allegate al decreto ministeriale 3 febbraio 2004, vistato in data 16 febbraio 2004 presso l'Ufficio centrale del Bilancio.


Art. 2

Per le esigenze degli uffici giudiziari della Provincia autonoma di Bolzano, è riservato un contingente di complessive trecentosettantatre unità, distinte come di seguito specificato nell'ambito dell'area dirigenziale, delle aree funzionali e delle singole figure professionali e posizioni economiche. All'esito della definizione della procedura prevista dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 1 marzo 2001, n. 113, con successivo decreto avente carattere meramente ricognitivo, si procederà ad integrare le tabelle A e B di cui all'articolo 1.

 

Esigenze di organico per gli uffici giudiziari della Provincia autonoma di Bolzano
Professionalità posti
Dirigente II fascia 4
C3 Comunicatore 2
C3 Esperto Linguistico 1
C3 Formatore 1
C3 Direttore di cancelleria 12
C2 Contabile 1
C2 Esperto Linguistico 9
C2 Formatore 1
C2 Cancelliere 24
C1 Esperto Informatico 5
C1 Contabile 4
C1 Esperto Linguistico 20
C1 Cancelliere 54
B3 Esperto Informatico 5
B3 Contabile 6
B3 Cancelliere 73
B2 Operatore Giudiziario 37
B1 Operatore Giudiziario 33
B1 Ausiliario Autista 17
A1 Ausiliario 18
C3 Ufficiale Giudiziario 1
C2 Ufficiale Giudiziario 5
C1 Ufficiale Giudiziario 13
B3 Ufficiale Giudiziario 12
B2 Operatore Giudiziario 15





Roma, 8 marzo 2007


IL MINISTRO
Clemente Mastella

 

Visto, Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero Giustizia il 12 aprile 2007.

Registrato alla Corte dei Conti il 9 maggio 2007, Reg. 5, Fog. 130.

 

ALLEGATI :

Piante organiche degli Uffici Centrali e dei distretti delle Corti d'Appello – Tabella A
Piante organiche degli Uffici N.E.P. dei distretti delle Corti d'Appello – Tabella B

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Ultima modifica: 14/05/2008