vai direttamente al contenuto e salta la barra di navigazione
Home page - Giustizia.it - Ministero della Giustizia
Indice A-Z Cerca Mappa Glossario Scrivici CED Cassazione Link English version Version française
Atti normativi Norme In Rete Area stampa Legislazione e Giurisprudenza
Concorsi Professioni Statistiche La Biblioteca Centrale Giuridica
Il Ministro
Il Ministero
Politiche Interne e Internazionali
Corte di Cassazione - Uffici Giudiziari
Pianeta Carcere
Minori
L'Amministrazione informa
Servizi per il cittadino
Schemi di decreti legislativi Disegni di legge Schemi di regolamenti    
Decreti Circolari Atti internazionali   


Decreto 31 ottobre 2006

Determinazione della misura del contributo obbligatorio a carico dei costruttori tenuti all'obbligo di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna della fideiussione, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, da destinare al fondo di solidarieta' per gli acquirenti di beni immobili da costruire, istituito dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 122 del 2005
(Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2007)



Vista la legge 2 agosto 2004, n. 210, recante delega al governo per la tutela dei diritti patrimoniale degli acquirenti di immobili da costruire;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera 3/4) della legge n. 210 del 2004, il quale detta principi e criteri direttivi per l'istituzione di un fondo di solidarieta' a beneficio degli acquirenti che, a seguito dell'insolvenza del costruttore che abbia comportato l'apertura di procedura implicanti una situazione di crisi del costruttore non conclusa alla data del 31 dicembre 1993, ne' aperta successivamente alla data di pubblicazione del decreto legislativo delegato, hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto di proprieta' o altro diritto reale di godimento su immobili oggetto di accordo negoziale con il costruttore o l'acquisto delle titolarita' di un diritto reale di godimento su immobili da costruire per iniziativa di una cooperativa;

Visto l'art. 3, comma 1, lettere g), h), i), della legge n. 210 del 2004, il quale detta principi e criteri direttivi per il reperimento delle risorse destinate ad alimentari il fondo, di individuazione del gestore del fondo, l'articolazione del fondo in sezioni autonome, la disciplina dei requisiti e della modalita' di accesso ai contributi del fondo;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante disposizione per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire a norma della legge 2 agosto 2005, n. 210, istituisce il fondo di solidarieta' per gli acquirenti degli immobili da costruire;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 che stabilisce i requisiti per l'accesso alle prestazioni del fondo;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 che prevede la struttura ed il funzionamento del fondo;

Visto l'art. 15 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 che disciplina le modalita' di gestione del fondo;

Visto l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 che istituisce il contributo obbligatorio a carico dei costruttori tenuti all'obbligo di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna della fideiussione prevista dall'art. 2 del medesimo decreto;

Visto l'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 che, per la prima annualita', fissa la misura del contributo obbligatorio nel quattro per mille dell'importo complessivo di ciascuna fideiussione;

Visto, in particolare, l'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, il quale prevede che, per le annualita' successive alla prima, la misura del contributo e stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il limite massimo del cinque per mille dell'importo complessivo di ciascuna fideiussione;

Visto il
decreto del Ministro della giustizia del 2 febbraio 2006, recante istituzione del fondo di solidarieta' per gli acquirenti di beni immobili da costruire, ai sensi dell' art. 18, comma 6, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122;


D E C R E T A



Art. 1.
1. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, la misura del contributo obbligatorio previsto dall'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 e' stabilito nella misura del cinque per mille dell'importo complessivo di ciascuna fideiussione. 2. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2006


Il Ministro della giustizia
Clemente Mastella

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tommaso Padoa Schioppa

torna all'inizio del documento



Ultima modifica: 14/05/2008