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Decreto 31 ottobre 2006
Individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile.
(Gazzetta Ufficiale n.297 del 22 dicembre 2006)
Indice
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'art. 490, secondo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 2, comma 3, lettera e) del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui «in caso di espropriazione di beni mobili
registrati per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'art. 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, e' altresi' inserito
in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto»;
Visto l'art. 173-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall'art. 2, comma 3-ter, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, rubricato «Pubblicita' degli avvisi
tramite internet», secondo il quale «il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'art. 490 del codice e i criteri e le modalita' con cui gli stessi sono formati e resi disponibili»;
Visto altresi' l'art. 159 delle disposizioni di attuazione delcodice di procedura civile nel quale vengono individuati gli istituti
autorizzati all'incanto dei beni mobili e all'amministrazione giudiziaria dei beni immobili;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di dei dati personali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, recante «regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4»;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2005, recante «requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilita' per gli strumenti informatici»;
Ritenuta la necessita' di individuare i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 codice di procedura civile;
Sentito il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione;
Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2006
Ministeri istituzionali - Giustizia, registro n. 12, foglio n. 376
D E C R E T A
Art. 1
Criteri e modalita' di individuazione dei siti internet
1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalita' con cui
sono individuati i siti internet destinati all'inserimento degli
avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile.
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Art. 2
Elenco
1. I siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti
professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui
all'art. 4, sono inseriti nell'elenco tenuto presso il Dipartimento
per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della
giustizia civile e possono effettuare gli avvisi di vendita di cui
all'art. 1.
2. I soggetti che gestiscono i siti di cui al comma 1 devono avere
forma societaria e possono richiedere l'iscrizione per effettuare la
pubblicita' in uno o piu' distretti di Corte d'appello.
3. I soggetti di cui al comma 1 costituiti in societa' di persone,
societa' per azioni o in accomandita per azioni, societa' a
responsabilita' limitata, societa' cooperativa o consortile devono
possedere un patrimonio netto pari almeno a euro 50.000,00 se
richiedono l'iscrizione per un distretto di Corte di appello ed un
patrimonio netto almeno pari a euro 450.000,00 se richiedono
l'iscrizione per due o piu' distretti di Corte di appello o per uno
dei seguenti distretti: Milano, Napoli, Roma e Palermo. Ai fini del
presente comma, il patrimonio netto e' composto all'attivo
esclusivamente da capitale sociale, riserve da utili, riserva legale
ed eventuali riserve statutarie.
4. Entro il termine di otto mesi dalla chiusura di ciascun
esercizio successivo all'iscrizione nell'elenco, le societa' di cui
al comma 3 trasmettono al Dipartimento per gli affari di giustizia
del Ministero, Direzione generale della giustizia civile, che
verifica la sussistenza del requisito di cui al medesimo comma, copia
del bilancio depositato nel registro delle imprese relativo
all'esercizio precedente.
5. I siti internet gestiti dagli istituti autorizzati all'incanto e
all'amministrazione dei beni a norma dell'art. 159 delle disposizioni
di attuazione del codice di procedura civile, sono iscritti di
diritto nell'elenco per le circoscrizioni per le quali sono
abilitati, limitatamente alla pubblicita' dei beni mobili. Per
l'abilitazione alla pubblicita' dei beni immobili, devono possedere i
requisiti professionali e tecnici di cui agli articoli 3 e 4, e
presentare domanda di iscrizione nell'elenco, ai sensi dell'art. 5.
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Art. 3
Requisiti professionali e incompatibilita'
1. I soci delle societa' di persone o i legali rappresentanti e i
soggetti preposti all'amministrazione di societa' di capitali, che
gestiscono i siti internet che chiedono l'iscrizione nell'elenco di
cui all'art. 2, debbono possedere i requisiti di onorabilita' di cui
all'art. 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e
successive modificazioni.
2. I soggetti che richiedono l'iscrizione nell'elenco di cui
all'art. 2 devono essere iscritti al registro degli operatori di
comunicazione di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5 delle
legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. E' incompatibile la qualita' di socio, di legale rappresentate o
di amministratore di societa' di persone, societa' cooperative e
societa' a responsabilita' limitata con la funzione di giudice, di
dirigente amministrativo e di funzionario di cancelleria in servizio
presso gli uffici giudiziari del distretto di Corte d'appello per il
quale la societa' e' iscritta nell'elenco.
4. E' incompatibile la qualita' di socio di societa' per azioni o
in accomandita per azioni con la funzione di giudice, di dirigente
amministrativo e di funzionario di cancelleria in servizio presso il
distretto di Corte d'appello per il quale la societa' e' iscritta
nell'elenco, se le azioni possedute eccedono il 10% del capitale
sociale o la somma di euro 50.000,00.
5. Le norme di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche ai
consulenti tecnici di ufficio e ai delegati alle operazioni di
vendita di cui all'art. 591-bis del codice di procedura civile,
incaricati o delegati nelle procedure pendenti davanti agli uffici
giudiziari del distretto di Corte d'appello per il quale la societa'
e' iscritta, nonche' ai parenti ed affini fino al terzo grado, dei
giudici, dirigenti amministrativi, funzionari di cancelleria,
consulenti tecnici di ufficio e delegati del giudice.
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Art. 4
Requisiti tecnici
1. I siti iscritti nell'elenco garantiscono un livello di
disponibilita' del servizio pari al 99 per cento su base
quadrimestrale, nei giorni feriali e del 95 per cento su base
quadrimestrale nei giorni festivi, dalle ore 5 alle ore 24.
2. I siti si dotano di un manuale operativo dei servizi, in cui
vengono descritti le modalita' di comunicazione con gli uffici
giudiziari o i soggetti delegati, di acquisizione dei dati, e di
esecuzione dei servizi, nonche' i prezzi praticati per ciascun
servizio, con indicazione di eventuali differenziazioni per distretto
o circondario. Le modalita' di esecuzione dei servizi e i relativi
prezzi dovranno essere pubblicati sui siti, in pagine con accesso
riservato all'autorita' giudiziaria.
3. I siti si dotano di un piano in cui vengono descritte tutte le
azioni e le procedure di sicurezza in conformita' con quanto previsto
dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. La frequenza di salvataggio dei dati e' almeno giornaliera.
5. I siti sono conforme ai requisiti tecnici di cui al decreto del
Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie emanato ai sensi
dell'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 e superano la
valutazione di accessibilita' applicando la metodologia per la
verifica tecnica di cui all'allegato A al suddetto decreto.
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Art. 5
Modalita' di iscrizione
1. Le societa' che intendono effettuare gli avvisi di vendita di
cui all'art. 1 inoltrano al Dipartimento per gli affari di giustizia
del Ministero, Direzione generale della giustizia civile domanda di
iscrizione nell'elenco, contenente l'indicazione del distretto o dei
distretti di Corte d'appello in cui effettuare la pubblicita',
corredata a dichiarazione di possesso dei requisiti di
professionalita' e tecnici e dall'assenza di incompatibilita',
nonche' copia del manuale operativo e del piano della sicurezza del
sito.
2. Il Ministero della giustizia, Direzione generale della giustizia
civile, decide, acquisito il parere della Direzione generale dei
sistemi informativi automatizzati, sulla domanda con provvedimento
motivato, anche sulla base di apposite verifiche che, nel caso in cui
non risulti possibile utilizzare personale dell'amministrazione,
possono essere effettuate anche da esperti informatici esterni, dalla
stessa delegati e con costi a carico del richiedente.
3. Il Ministero della giustizia verifica l'adempimento degli
obblighi assunti dai siti anche a mezzo dei servizi attivati con il
portale di cui all'art. 7.
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Art. 6
Acquisizione dei dati
1. Il sito acquisisce i dati relativi alla pubblicazione tramite
collegamento telematico con l'Ufficio giudiziario e secondo quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
2001, n. 123, con modalita' operative definite dal Ministero della
giustizia - Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati.
2. Il sito, se l'Ufficio giudiziario non dispone del software di
gestione ufficiale, acquisisce i dati per posta ordinaria, a mezzo
fax, su supporto elettronico o per posta telematica, con modalita'
che garantiscono la esattezza delle informazioni che devono essere
pubblicate, tali modalita' vengono definite dall'Ufficio giudiziario
previa comunicazione al Ministero della giustizia - Direzione
generale dei sistemi informativi automatizzati, che puo' disporne la
modifica per garantire la sicurezza del sistema di pubblicita' e
l'esattezza e regolarita' delle pubblicazioni.
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Art. 7
Portale vendite giudiziarie
1. Il Ministero della giustizia attiva il Portale vendite
giudiziarie per la ricerca e il monitoraggio dei dati pubblicati sui
siti, al fine di consentire una visione completa ed unitaria di tutte
le vendite forzate in corso.
2. Il portale e' realizzato nel rispetto dei criteri dettati, per i
siti delle pubbliche amministrazioni, dal codice dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato e integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159.
3. Il Ministero della giustizia, Direzione generale dei sistemi
informativi automatizzati, stabilisce le informazioni minime relative
ai dati da pubblicare sui siti.
4. Il Ministero della giustizia verifica, tramite il Portale, il
regolare funzionamento dei siti, nel rispetto dei requisiti tecnici
di cui all'art. 4 e secondo le modalita' contenute nelle disposizioni
di cui all'art. 4, comma 3.
5. Il Ministero della giustizia certifica, tramite il Portale,
l'inizio di ciascuna inserzione pubblicitaria, la sua durata e gli
eventi significativi.
6. La certificazione viene inviata, attraverso la posta certificata
del processo telematico, all'Ufficio giudiziario il giorno precedente
a quello fissato per l'esperimento di vendita.
7. L'indirizzo, cui e' inviata la certificazione, e' unico per ogni
Ufficio giudiziario o per ogni sezione dell'Ufficio giudiziario.
8. Il Portale pubblica, in area riservata accessibile al Ministero
della giustizia e all'ufficio giudiziario che ha disposto le
inserzioni pubblicitarie, i dati statistici relativi all'accesso ai
siti.
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Art. 8
Cancellazione dall'elenco
1. L'accertamento dell'assenza o del venire meno dei requisiti e
delle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, comporta la
cancellazione d'ufficio del sito internet dall'elenco di cui all'art.
2.
2. Sono cancellati dall'elenco i siti che effettuano la pubblicita'
di atti relativi a procedure esecutive pendenti davanti agli uffici
giudiziari di distretti di Corti d'appello diversi da quelli per i
quali sono iscritti.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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31 ottobre 2006
Il Ministro della Giustizia
Clemente Mastella
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