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Decreto 29 dicembre 2006
Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, conseguenti a violazioni del codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
(Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2006)
Indice
Visto l'art. 195, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada;
Ritenuto di dover provvedere, in conformita' alla citata
disposizione, all'aggiornamento delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal citato nuovo codice della strada in misura
pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nel
biennio dal 1° dicembre 2004 al 1° dicembre 2006;
Ritenuto di dover operare il predetto aggiornamento anche sulle
sanzioni amministrative pecuniarie introdotte nel nuovo codice della
strada per effetto delle disposizioni del decreto legislativo
15 gennaio 2002, n. 9, della legge 7 aprile 2003, n. 72, del
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con legge 1° agosto
2003, n. 214, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, non ricomprese nel
precedente aggiornamento attuato con decreto del Ministro della
giustizia del 22 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 30 dicembre 2004, n. 305, non essendo a quella data ancora
decorso un biennio dalla loro entrata in vigore;
Ritenuto di dovere includere nell'aggiornamento anche le sanzioni
previste dall'art. 172 del nuovo codice della strada, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 150, trattandosi
di sanzioni pecuniarie preesistenti, con i medesimi importi, sempre
riguardanti infrazioni relative all'uso delle cinture di sicurezza e
sistemi di ritenuta;
Ritenuto che anche sulle sanzioni che per la prima volta vengono
ora aggiornate debba operare l'adeguamento solo in base alla
variazione biennale verificatasi nel periodo indicato dall'art. 195,
comma 3, del nuovo codice della strada;
Ritenuto di dover escludere dal predetto aggiornamento l'importo
della sanzione di cui all'art. 116, comma 13 bis, introdotto dal
decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, modificato dal
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e quindi ancora
modificato dal decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, perche'
entrata in vigore il 1° luglio 2005, e della sanzione di cui all'art.
126 bis, comma 2, sesto periodo, cosi' come modificato dall'art. 44
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, con legge 24 novembre 2006, n. 286, perche' entrata in
vigore il 3 ottobre 2006;
Considerato che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatosi nel
periodo intercorrente tra il mese di novembre 2004 ed il mese
di novembre 2006 e comunicato dall'Istituto nazionale di statistica,
e' pari a 3,6%;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei trasporti;
D E C R E T A
art. 1
1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada, e successive modifiche e integrazioni, e' aggiornata secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto.
2. Dall'adeguamento di cui al comma precedente sono escluse le sanzioni pecuniarie amministrative previste dagli articoli 116, comma 13 bis, e 126 bis, comma 2, sesto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e
successive modifiche e integrazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007.
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Roma,
29 dicembre 2006
Il Ministro della giustizia
Mastella
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Il Ministro dei trasporti
Bianchi
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